Incidenza pensione sospensione causa obbligo vaccinale

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Re: Incidenza pensione sospensione causa obbligo vaccinale

Messaggio da firefox »

Premesso che non faccio nessun terrorismo psicologico ma riporto solo quello che ha detto fare il mio comandante - ma magari ho capito male io.

Detto questo, allora basta mettersi in malattia ad oltranza il 14 dicembre e nessuna sospensione.

A me sembra troppo semplice, però è pur vero che siamo in ItaGlia..


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Re: Incidenza pensione sospensione causa obbligo vaccinale

Messaggio da firefox »

Gianfranco64 ha scritto: mar nov 30, 2021 5:24 pm Ma se anziché 7 mesi venisse sospeso per soli 5 mesi, come andrebbero calcolati gli ultimi 365 giorni?
Ma infatti è proprio li il dubbio...

Quindi supponendo sospensione dal servizio il 31/12/2021 (arrotondiamo :D ) ad oltranza sino al 31/05/2022, ultimo giorno utile di lavoro, il moltiplicatore verrebbe calcolato solo sull'imponibile compreso tra giugno 2021 e dicembre 2021...è corretto?
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RAMBO
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Re: Incidenza pensione sospensione causa obbligo vaccinale

Messaggio da RAMBO »

Mi limitero' a fare delle semplici osservazioni.
La legge non ammette ignoranza. Pertanto ad oggi la legge recita che chi si trova in apettativa malattia non ha l'obbligo di vaccinarsi. Qualora vi fossero dei dubbi in merito all' interpretazione di tale legge, sara' il ministero della salute a derimerli con le varie circolari interpretative che seguiranno in futuro.
Seguendo solo la logica, il personale militare che si trova in aspettativa malattia, rilasciata da un organo medico militare, ad esempio per aver contratto, in zone di guerra, malattie infettive, quali malaria, tubercolosi ecc. ecc. , oppure essendo vittima di traumi psichici come vittima del dovere o del terrorismo, e per questo divenuto socialmente pericoloso; con quali modalita' verrebbe vaccinato?
Cerchiamo di essere realisti.
Buona serata Rambo
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Re: Incidenza pensione sospensione causa obbligo vaccinale

Messaggio da Gianfranco64 »

Per Firefox, come periodo si.
Ora nel periodo di sospensione non so come sia regolamentato l’assegno alimentare, se rientri nell’imponibile o no.
Non so dire se verrà considerato come periodo di servizio.
Magari qualcuno potrebbe intervenire per capire come viene regolamentato a livello contributivo e di servizio tale periodo.
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Re: Incidenza pensione sospensione causa obbligo vaccinale

Messaggio da fantomas »

Grazie a tutti per il contributo alla mia
richiesta. Per quanto riguarda mettersi in malattia, anche se lo meriterebbero 🤬, non l'ho mai fatto in 37 anni di lavoro, se non per effettive patologie, e non lo farò nemmeno in questo caso. Sempre se entro il 15 dicembre Omicron non mi agguanta 😬
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Re: Incidenza pensione sospensione causa obbligo vaccinale

Messaggio da sasabl »

Mamete ha scritto: mar nov 30, 2021 4:53 pm Per chi non intende subire la vaccinazione forzata e si pone in malattia a pochi mesi dalla pensione In realtà la perdita si riferisce solo alla differenza del montante contributivo che avrebbe maturato lavorando, che magari potrà essere per esempio xx,300, e quello riferito allo stesso periodi di 365 che maturerà non lavorando, che per esempio xx, 280 . Quindi al netto la perdita di contributi per il calcolo del moltiplicatore rimando nell'esempio sarà di xx, 020, è corretto?
No, il montante che perde sarà 020x5=100
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Re: Incidenza pensione sospensione causa obbligo vaccinale

Messaggio da RAMBO »

mauri64 ha scritto: mar nov 30, 2021 6:44 pm Salve RAMBO, ben tornato...
Grazie !!
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Re: Incidenza pensione sospensione causa obbligo vaccinale

Messaggio da sasabl »

Gianfranco64 ha scritto: mar nov 30, 2021 7:19 pm Per Firefox, come periodo si.
Ora nel periodo di sospensione non so come sia regolamentato l’assegno alimentare, se rientri nell’imponibile o no.
Non so dire se verrà considerato come periodo di servizio.
Magari qualcuno potrebbe intervenire per capire come viene regolamentato a livello contributivo e di servizio tale periodo.
Ciao!

Queste sospensioni non sono di natura disciplinare quindi non credo spetti l'assegno alimentare.

L'articolo 2 comma 3 del DL 172/21, tra le tante cose dice:

"Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021."

Quindi, in tale periodo si blocca l'anzianità di servizio, quella contributiva, e non si pigliano soldi. A livello di importo pensionistico si perde, in quota C, il 33% di quello che sarebbe stato il proprio imponibile pensionistico per il periodo di sospensione e, se ricadente nell'ultimo anno prima del limite di età, perdi per quella parte il moltiplicatore. All'incirca su sei mesi di sospensione perdi (per un Assistente Capo Coordinatore supponendo il suo imponibile annuo normale sui 45000) 45000/2*0.33/4.5150/1300=154.73€
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Re: Incidenza pensione sospensione causa obbligo vaccinale

Messaggio da firefox »

@ sasabl, la tua spiegazione mi pare chiara ed è in linea con quella di Gianfranco, però, mi chiedo e ti chiedo: se l'ultimo anno o 365 gg prima del pensionamento, per qualsiasi causa (ad esempio normale aspettativa NON retribuita) fosse ad imponibile pari a zero, come verrebbe calcolato il moltiplicatore?

Non credo possa essere appunto zero :?
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Re: Incidenza pensione sospensione causa obbligo vaccinale

Messaggio da P10610 »

sasabl ha scritto: mar nov 30, 2021 8:02 pm
Gianfranco64 ha scritto: mar nov 30, 2021 7:19 pm Per Firefox, come periodo si.
Ora nel periodo di sospensione non so come sia regolamentato l’assegno alimentare, se rientri nell’imponibile o no.
Non so dire se verrà considerato come periodo di servizio.
Magari qualcuno potrebbe intervenire per capire come viene regolamentato a livello contributivo e di servizio tale periodo.
Ciao!

Queste sospensioni non sono di natura disciplinare quindi non credo spetti l'assegno alimentare.

L'articolo 2 comma 3 del DL 172/21, tra le tante cose dice:

"Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021."

Quindi, in tale periodo si blocca l'anzianità di servizio, quella contributiva, e non si pigliano soldi. A livello di importo pensionistico si perde, in quota C, il 33% di quello che sarebbe stato il proprio imponibile pensionistico per il periodo di sospensione e, se ricadente nell'ultimo anno prima del limite di età, perdi per quella parte il moltiplicatore. All'incirca su sei mesi di sospensione perdi (per un Assistente Capo Coordinatore supponendo il suo imponibile annuo normale sui 45000) 45000/2*0.33/4.5150/1300=154.73€
Ciao scusa questo importo e' mensile?
Poi nel caso non voglia vaccinarsi entro i 6 mesi dal 15712 cosa comporterebbe?potrebbe andare al lavoro con il tampone oppure nemmeno quello?grazie
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Re: Incidenza pensione sospensione causa obbligo vaccinale

Messaggio da firefox »

Dal 15 dicembre, l'unica cosa chiara è che gli appartenenti ai nostri comparti al lavoro ci possono andare SOLO se vaccinati...
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Re: Incidenza pensione sospensione causa obbligo vaccinale

Messaggio da P10610 »

P10610 ha scritto: mer dic 01, 2021 12:55 pm
sasabl ha scritto: mar nov 30, 2021 8:02 pm
Gianfranco64 ha scritto: mar nov 30, 2021 7:19 pm Per Firefox, come periodo si.
Ora nel periodo di sospensione non so come sia regolamentato l’assegno alimentare, se rientri nell’imponibile o no.
Non so dire se verrà considerato come periodo di servizio.
Magari qualcuno potrebbe intervenire per capire come viene regolamentato a livello contributivo e di servizio tale periodo.
Ciao!

Queste sospensioni non sono di natura disciplinare quindi non credo spetti l'assegno alimentare.

L'articolo 2 comma 3 del DL 172/21, tra le tante cose dice:

"Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021."

Quindi, in tale periodo si blocca l'anzianità di servizio, quella contributiva, e non si pigliano soldi. A livello di importo pensionistico si perde, in quota C, il 33% di quello che sarebbe stato il proprio imponibile pensionistico per il periodo di sospensione e, se ricadente nell'ultimo anno prima del limite di età, perdi per quella parte il moltiplicatore. All'incirca su sei mesi di sospensione perdi (per un Assistente Capo Coordinatore supponendo il suo imponibile annuo normale sui 45000) 45000/2*0.33/4.5150/1300=154.73€
Ciao scusa questo importo e' mensile?
Poi nel caso non voglia vaccinarsi entro i 6 mesi dal 15/12/21 cosa compotrebbe?potrebbe andare al lavoro con il tampone oppure nemmeno quello?e se fosse già in malattia con convalescenza che scade dopo il 06/2022 non vaccinato?grazie
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Re: Incidenza pensione sospensione causa obbligo vaccinale

Messaggio da sasabl »

P10610 ha scritto: mer dic 01, 2021 12:55 pm
sasabl ha scritto: mar nov 30, 2021 8:02 pm
Gianfranco64 ha scritto: mar nov 30, 2021 7:19 pm Per Firefox, come periodo si.
Ora nel periodo di sospensione non so come sia regolamentato l’assegno alimentare, se rientri nell’imponibile o no.
Non so dire se verrà considerato come periodo di servizio.
Magari qualcuno potrebbe intervenire per capire come viene regolamentato a livello contributivo e di servizio tale periodo.
Ciao!

Queste sospensioni non sono di natura disciplinare quindi non credo spetti l'assegno alimentare.

L'articolo 2 comma 3 del DL 172/21, tra le tante cose dice:
"Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione e' efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021."

Quindi, in tale periodo si blocca l'anzianità di servizio, quella contributiva, e non si pigliano soldi. A livello di importo pensionistico si perde, in quota C, il 33% di quello che sarebbe stato il proprio imponibile pensionistico per il periodo di sospensione e, se ricadente nell'ultimo anno prima del limite di età, perdi per quella parte il moltiplicatore. All'incirca su sei mesi di sospensione perdi (per un Assistente Capo Coordinatore supponendo il suo imponibile annuo normale sui 45000) 45000/2*0.33/4.5150/1300=154.73€
Ciao scusa questo importo e' mensile?
Poi nel caso non voglia vaccinarsi entro i 6 mesi dal 15712 cosa comporterebbe?potrebbe andare al lavoro con il tampone oppure nemmeno quello?grazie
Ciao!

Sì, è mensile.Ieri la formula l'avevo scritta con il cellulare ed è venuta male quella giusta è 45000/2*0.33*4.5150/1300*6=154.73€
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Re: Incidenza pensione sospensione causa obbligo vaccinale

Messaggio da sasabl »

firefox ha scritto: mar nov 30, 2021 8:21 pm @ sasabl, la tua spiegazione mi pare chiara ed è in linea con quella di Gianfranco, però, mi chiedo e ti chiedo: se l'ultimo anno o 365 gg prima del pensionamento, per qualsiasi causa (ad esempio normale aspettativa NON retribuita) fosse ad imponibile pari a zero, come verrebbe calcolato il moltiplicatore?

Non credo possa essere appunto zero :?
Ciao!

La risposta non è proprio semplice.....
La regola del moltiplicatore è fissata dall'articolo 3 comma 7 del dl 165/97 ovvero:
"Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi e' determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato."

A rigor di logica dovremmo stabilire quale sia il suo ultimo anno di servizio e quando il collega interessato va in pensione. Considerato che mentre in tutti i casi di aspettativa speciale il rapporto di lavoro certamente sussiste (e questo indipendentemente dalla retribuzione - consideriamo uno in aspettativa per malattia che dopo i 12 e/o 18 mesi si vede decurtare lo stipendio) con la sospensione per mancato vaccino ciò che il collega mantiene è il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma, nel contempo, in quel periodo non è ben chiaro se questo durante la sospensione continui anche a sussistere (pur senza retribuzione) o venga effettivamente sospeso.
Quindi nel caso delle aspettative "normali" credo sia pacifico che l'ultimo anno di servizio decorra, all'indietro, dal momento del pensionamento ed al suo montante contributivo, se ha diritto al moltiplicatore, gli sarà aggiunto il quintuplo di quello che ha maturato nell'ultimo anno e se fosse zero il moltiplicatore varrà 0 (0*5=0).

Nel caso del non vaccinato con conseguente "sospensione", invece, la situazione si potrebbe prestare a diverse letture. In effetti il suo ultimo anno di servizio andrebbe a decorrere, sempre all'indietro, dal giorno precedente la sua "sospensione". Ma in tal caso lui, al compimento dei 60 anni, lo consideriamo andato in pensione al raggiungimento del limite d'età o meglio ancora per anzianità visto che il suo ultimo giorno di lavoro è stato a 59 anni e 6 mesi (supponendo che di fatto per gli ultimi sei mesi non avesse in essere il rapporto di lavoro per la mancata vaccinazione)?
E' chiaro che se il collega lo consideriamo andato in pensione per anzianità il moltiplicatore non gli spetta e quindi l'aumento del montante sarà pari a zero. Se, invece, lo consideriamo comunque cessato per limite di età, il dilemma sarà come considerare il suo ultimo anno di servizio. Se comprensivo del periodo di sospensione (e allora la perdita sarà più o meno quella che ho indicato nel post precedente) oppure senza considerare quello stesso periodo ed allora il montante sarà aumentato normalmente di cinque volte l'imponibile pensionistico maturato nell'ultimo anno effettivo di lavoro. Ma in quest'ultimo caso mi sembrerebbe un favore che difficilmente sarà accettato dall'INPS anche in virtù della volontà che il Governo ha dimostrato con le sue scelte.
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