inail riconoscimento dell'esposizione all'amianto

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natale.marina

inail riconoscimento dell'esposizione all'amianto

Messaggio da natale.marina »

salve sono un M.llo della Marina Militare,oggi ho ricevuto una raccomandata da parte dell' INAIL dove riconosce i miei periodi (da me inviati a suo tempo)di esposizione all'amianto.
dice cosi:
domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali per attività' lavorativa non soggetta all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall' INAIL.(ART.47,DECRETO LEGGE N°269/03,CONVERTITO IN LEGGE 326/03 E NORME DI ATTUAZIONE).
COSA DOVREI FARE ADESSO?ATTUALMENTE SONO IN SERVIZIO(MARINA MILITARE)
GRAZIE


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antoniomlg
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Re: inail riconoscimento dell'esposizione all'amianto

Messaggio da antoniomlg »

scusa
grarda cosi sei poco o per niente chiaro.
dovresti dire per esempio
per quale motivo hai chiesto all'inail questi riconoscimenti?
ti sei ammalato? (se si non guasterebbe una tua anmnesi)
di cosa?
hai la causa di servizio riconosciuto?
con quale diagnosi?
categoria riconosciuta?

poi se altri sono in grado di darti una risposta scusami
ciao
natale.marina

Re: inail riconoscimento dell'esposizione all'amianto

Messaggio da natale.marina »

SCUSA SONO NUOVO DEL FORUM.non ho ne causa di servizio (riferito a questa patologia),e non sono affetto da malattia provocata dalla esposizione all'amianto.

NEL 2005 FECI LA DOMANDA PER (PENSO COME GRAN PARTE DEI COLLEGHI) dove ho allegato i periodi di imbarco dove era presente l'amianto.
grazie
natale.marina

Re: inail riconoscimento dell'esposizione all'amianto

Messaggio da natale.marina »

inail riconoscimento dell'esposizione all'amianto
Messaggioda natale.marina » gio ago 01, 2013 9:19 am

salve sono un M.llo della Marina Militare,oggi ho ricevuto una raccomandata da parte dell' INAIL dove riconosce i miei periodi (da me inviati a suo tempo)di esposizione all'amianto.
dice cosi:
domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei benefici previdenziali per attività' lavorativa non soggetta all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall' INAIL.(ART.47,DECRETO LEGGE N°269/03,CONVERTITO IN LEGGE 326/03 E NORME DI ATTUAZIONE).
COSA DOVREI FARE ADESSO?ATTUALMENTE SONO IN SERVIZIO(MARINA MILITARE)
grazie
p.s
non ho ne causa di servizio (riferito a questa patologia),e non sono affetto da malattia provocata dalla esposizione all'amianto.

NEL 2005 FECI LA DOMANDA PER riconoscimento dei periodi di esposizione all'amianto, (PENSO COME GRAN PARTE DEI COLLEGHI) dove ho allegato i periodi di imbarco dove era presente l'amianto.
grazie
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antoniomlg
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Re: inail riconoscimento dell'esposizione all'amianto

Messaggio da antoniomlg »

ok .
ho capito e riconosco di disconocere eventuali benefici.
avevo inteso/capito che ti eri ammalato per
l'esposizione all'amianto, (meglio cosi per tè)
ciao
navigatoreonline
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Re: inail riconoscimento dell'esposizione all'amianto

Messaggio da navigatoreonline »

Ho fatto anch'io la domanda nel 2005 e mi fa piacere che l'inail sta mandando le raccomandate di certificazione, se sei ancora in servizio non devi fare niente, conservalo con cura perché dovrai presentarlo quando farai la domanda di pensione all'inps la quale in fase di calcolo moltiplicherà gli anni di esposizione riconosciuti per il coefficiente 1,25. Però credo che manchino ancora i decreti attuativi.
sotto il decreto che regola l'argomento.


Decreto 27 ottobre 2004

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

(GU n. 295 del 17-12-2004)


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 271, che prevede, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, che l'intero periodo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sia moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5;
Visto l'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato in sede di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto, che modifica la disciplina dettata dalla citata legge n. 257 del 1992;
Considerato che il citato art. 47, superando la preclusione presente nella previgente disciplina, estende ai lavoratori non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL il beneficio consistente nella rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici, fissando un termine di decadenza per la presentazione all'INAIL della domanda di rilascio della certificazione di esposizione all'amianto;
Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di attuazione;
Visto, inoltre, l'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante ulteriori disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto;
Ritenuta l'opportunita' di delineare un efficace raccordo tra le citate disposizioni, ai fini della razionale operativita' delle modalita' di riconoscimento dei benefici pensionistici da parte degli enti previdenziali che erogano le prestazioni e dell'istituto assicuratore cui spetta la competenza in materia di rilascio della certificazione attestante l'esposizione qualificata all'amianto;

Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalita' stabilite dal presente decreto.
2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che abbiano gia' maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano gia' provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.
Determinazione del beneficio pensionistico e criteri di accertamento
1. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non inferiore a dieci anni, in attivita' lavorative comportanti esposizione all'amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l'intero periodo di esposizione all'amianto e' moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica, per il coefficiente di 1,25.
2. Per attivita' lavorative comportanti esposizione all'amianto si intendono le seguenti:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.
3. Per periodo di esposizione si intende il periodo di attivita' effettivamente svolta.

Art. 3.
Procedura
1. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.
2. La domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1, deve essere presentata alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici di cui all'art. 2, comma 1. Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata.
I lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che hanno gia' presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda.
3. L'avvio del procedimento di accertamento dell'INAIL e' subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 2, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attivita' lavorative di cui al medesimo art. 2, comma 2, comportanti l'esposizione all'amianto.
4. Le controversie relative al rilascio ed al contenuto dei curricula sono di competenza delle direzioni provinciali del lavoro.
5. Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 e' rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini.
6. Ai fini dell'accertamento dell'esposizione all'amianto, il datore di lavoro e' tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie e i documenti ritenuti utili dall'Istituto stesso. Nel corso dell'accertamento, l'INAIL esegue i sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'azienda stessa.
7. Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'INAIL si avvale dei dati delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonche' di ogni altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio sull'esposizione all'amianto fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza.
8. La certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL entro un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.
9. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, continuano a trovare applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione all'amianto seguite in attuazione della previgente disciplina, fermo restando, per coloro i quali non abbiano gia' provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui al comma 2 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL presenta domanda di pensione all'ente previdenziale di appartenenza che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i benefici di cui al presente decreto.

Art. 4.
Disposizioni finali
1. L'anzianita' complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non puo' comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore.
2. Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianita' contributiva e' data facolta' di optare tra i predetti benefici e quelli previsti per l'esposizione all'amianto.
L'opzione e' esercitata al momento della presentazione della domanda di pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 ottobre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 282


Allegato 1
(omissis)

Allegato 2
(omissis)
natale.marina

Re: inail riconoscimento dell'esposizione all'amianto

Messaggio da natale.marina »

GRAZIE PER LE RISPOSTE
elisa
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Re: inail riconoscimento dell'esposizione all'amianto

Messaggio da elisa »

Ho ricevuto anche io il certificato inai in questione.Da un esame dello stesso mi sono stati riconosciuti solo i periodi fino al 31.12.1995. Recatomi alla sede Inail di competenza mi è stato riferito che i periodi dopo
tale data non sono presi in considerazione( anche se il curriculim inviato dal ministero contempla i periodi
fino al 2 ottobre 2003). Pertanto suppongo che al 31.12.1995 chi non ha maturato almeno un esposizione superiore ai dieci anni all'amianto non avrà diritto a nessuna rivalutazione pensionistica. Sperando
di non contrarre mai la malattia, mi chiedo , almeno per me, come si fa a riconoscere l'esposizione solo fino
al 31.12.1995 quando ho continuato a prestare servizio almeno per altri 2 anni consecutivi nello stesso ente...
Dott.ssa Astore
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Re: inail riconoscimento dell'esposizione all'amianto

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Se vuole mi puo' telefonare allo studio .
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Dr.ssa Astore
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Re: inail riconoscimento dell'esposizione all'amianto

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Io personalmente approfondirei il discorso dell'inail richiedendo da parte loro una visita medica.sarebbe importante avere da parte loro un giudizio specifico.
Cordialmente
Dr.ssa Lucia Astore
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Re: inail riconoscimento dell'esposizione all'amianto

Messaggio da elisa »

Ringraziandola per l'interessamento , non essendo assicurato Inail potrei richiedere comunque
di essere da loro visitato ?
Abito in Puglia, m scuso per non aver risposto prima.
pivot64
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Re: inail riconoscimento dell'esposizione all'amianto

Messaggio da pivot64 »

Scusate per l'introduzione anch'io feci la domanda ( da premettere che sono un lgt di coperta) ai tempi ma ad oggi non ho avuto risposta; qualcuno di voi ha notizie?
Grazie
Fede_Col
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Re: inail riconoscimento dell'esposizione all'amianto

Messaggio da Fede_Col »

Buongiorno a tutti,
avrei una domanda urgente da farvi... Ho saputo che il termine per la presentazione della domanda dei benefici previdenziali dei dipendenti esposti all’amianto scade domani (letto qui: http://www.studiocassone.it/news/benefi ... manda-2015. Mi confermato ciò?? e se sì, sapete dirmi se è stata prevista una proroga? perchè ovviamente io per domani non ce la faccio e non l'ho saputo prima!!!
Grazie, Fede
Cobrani
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Re: inail riconoscimento dell'esposizione all'amianto

Messaggio da Cobrani »

Buongiorno
Chiedo scusa a tutti, ho bisogno che divulghiate il messaggio qui sotto allegato a tutti i vostri contatti, se potete partecipate in massa.

In questo periodo il personale delle Forze Armate sta correndo il serio pericolo che i danni da infortuni e malattie subite nel corso del servizio siano valutate dall'inail, con la conseguente eliminazione del Comitato di Verifica e della normativa pensionistica correlata.
In buona sostanza è in corso una manovra tesa alla banalizzazione dello status di militare e della condizione a questo sottesa.
Esiste un pdl ora in discussione presso le commissioni XI e XII della Camera.
E' necessario che tutti i militari, le vittime e i familiari sappiano il rischio che si sta correndo.
Abbiamo creato un gruppo FORZE ARMATE: NO ALL'INAIL
Forze Armate: No all'INAIL !!!
Che non si dica...NON LO SAPEVO !
Il momento giusto è arrivato. Ora o mai più.

Partecipa al SIT-IN a Roma, in Piazza Montecitorio, previsto mercoledi 17/05/2017 dalle 11.00 alle 17,30
per dire: No all'INAIL !!! per dire che c'è bisogno di tutt'altro !!!
Il 17 maggio, alle ore 14.30, l'AFeVA Sardegna e l'AFEA Nazionale, componenti del CAD, saranno audite dalle Commissioni Lavoro e Affari Sociali della Camera dei Deputati.
Partecipa !
Per supportare la costante azione delle Associazioni delle Vittime dell'amianto e degli altri fattori nocivi che hanno minato e minano la salute del personale delle Forze Armate e Sicurezza Nazionale.

Il momento giusto è ora!

Maggiori Informazioni su
http://www.afevasardegna.it/attachments" onclick="window.open(this.href);return false; ... HE'_ok.pdf
Grazie a tutti e ricordatevi di divulgare in massa.
panorama
Staff Moderatori
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Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: inail riconoscimento dell'esposizione all'amianto

Messaggio da panorama »

non so se può interessare a qualcuno.
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PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 91 01/03/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 91 2016 PENSIONI 01/03/2016



91/2016

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai Sigg.ri magistrati:
dott. Claudio GALTIERI Presidente
dott. Mauro OREFICE Consigliere
dott.ssa Rita LORETO Consigliere
dott. Piergiorgio DELLA VENTURA Consigliere
dott.ssa Fernanda FRAIOLI Consigliere relatrice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico di appello, iscritto al n. 48098 del registro di Segreteria proposto da CIARLETTI Natalino ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Bruno Aguglia e Luciano Drisaldi, nei confronti dell’INPS e avverso la sentenza n. 520 depositata il 16 giugno 2014, resa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio;

Visti gli atti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 16 giugno 2015 la relatrice Consigliere dott.ssa Fernanda FRAIOLI, l’avv. Bruno Aguglia per i ricorrenti e l’avv. Luigi Caliulo, per l’INPS.

FATTO

Con l’odierno appello, i sigg.ri CIARLETTI Natalino, TORRELLI Alessandro, FARAONE Luciano, SHALLER Annarita, MEGNA Gioacchino, INDELICATO Alfonso, DI TOMMASO Annamaria e PERUZZI Giuseppe, ricorrono avverso la sentenza n. 520/14 con cui la Sezione Giurisdizionale Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l’INPS per vedersi riconosciuto il diritto al beneficio contributivo della rivalutazione del trattamento pensionistico per il periodo di esposizione qualificata all’amianto nell’ambiente di lavoro.

Segnatamente, il Ministero delle Poste, successivamente modificato giuridicamente, ma fisicamente presente nella medesima struttura edilizia di Viale Europa n. 175/190 in Roma.

L’inammissibilità del giudice di prime cure si fonda sull’assunto che:

 gli odierni ricorrenti non avrebbero avuto dall’INAIL, soggetto deputato a rilasciarlo, la certificazione attestante la sussistenza della malattia, come professionale, a causa dell’esposizione all’amianto,

 non hanno avanzato ricorsi in sede giurisdizionale avverso eventuali (anzi certe, visto che l’Istituto mai ha risposto alle loro richieste) omissioni da parte dell’INAIL degli incombenti al rilascio delle certificazioni di cui trattasi,

 che il ricorso de quo non risulta volto direttamente al riconoscimento agli interessati della maggiorazione del trattamento pensionistico invocato, quanto piuttosto a supplire – mediante l’adizione del giudice contabile – alla mancanza di tale certificazione.

Nell’odierno appello, invece, i ricorrenti rispondono in modo puntuale evidenziando di aver compiutamente documentato tanto la presenza per tutti gli anni in oggetto nella sede indicata, nonché le richieste, rimaste inevase, all’INAIL.

Richiamando giurisprudenza sul punto, poi, evidenziano che il giudice di prime cure ben aveva la possibilità di espletare un’attività istruttoria finalizzata all’acquisizione di tutta la documentazione ritenuta necessaria, e non presente agli atti, ma non ha così proceduto, come pure non ha considerato fatti notori (come la specifica funzione dell’INAIL di verificare la dispersione nell’aria del quantitativo di amianto oltre i limiti di legge).

L’INPS, costituitasi in giudizio, pur convenendo sulla fondatezza di quanto sostenuto dai ricorrenti in merito alla non necessarietà dell’attestazione INAIL, ritiene che la sentenza che si avversa si basa su altro elemento, ovvero la mancata prova da parte dei ricorrenti, delle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda proposta e che, al di là della possibilità del giudice di effettuare una propria attività istruttoria, incombe, pur sempre sulla parte l’onere probatorio delle proprie istanze.

All’odierna pubblica udienza, l’avv. Bruno Aguglia e l’avv. Luigi Caliulo sostanzialmente si riportano alle richieste di cui ai rispettivi atti depositati.

DIRITTO

La fattispecie odierna ha ad oggetto l’ammissibilità o meno a valutazione del giudice contabile di una richiesta di riconoscimento dei benefici di cui all’art. 13, co. 8, della Legge n. 257/92, siccome modificata dalla legge n. 271/93, in assenza di certificazione da parte dell’INAIL attestante l’effettiva esposizione all’amianto degli odierni appellanti ai fini dei relativi benefici previdenziali ad essa connessi.

Si legge nella sentenza di primo grado che il ricorso è stato ritenuto inammissibile in quanto i ricorrenti non hanno presentato a supporto le certificazioni rilasciate in proposito dall’INAIL, siccome obbligatoriamente prevede la legge a seguito di apposita richiesta che deve essere effettuata dagli interessati che abbiano svolto un’attività lavorativa sottoposta all’esposizione di tale oncogena sostanza.

Per tale motivo, ha ritenuto il giudice di prime cure che il ricorso presentato “non risulta volto direttamente al riconoscimento agli interessati della maggiorazione del trattamento economico pensionistico invocato ai sensi dell’art. 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992……………Esso appare invece teso a supplire, grazie all’invocato intervento del Giudice unico delle pensioni adito sulla base del preteso mancato riconoscimento da parte dell’INPS del beneficio pensionistico in questione pur in assenza della prescritta obbligatoria certificazione dell’INAIL, appunto alla mancanza di tale certificazione.

Certificazione, invece, da ritenere indispensabile, in base all’art……….per la concessione da parte dell’ente previdenziale dei benefici pensionistici richiesti, e ex lege non surrogabile dagli interventi di altre sia pure qualificate istituzioni, come invece, postulato dai ricorrenti”.

Va subito detto che l’appello è fondato e, pertanto, da accogliere nella misura di cui avanti in motivazione.

Erra, infatti, il giudice di prime cure ove afferma che solo tale certificazione è idonea al riconoscimento e successivo ottenimento dei benefici pensionistici in quanto essa, per quanto ritenuta necessaria dagli stessi articoli di legge che cita a sostegno della propria decisione, in realtà non è l’unico elemento che il giudice deve porre a fondamento della sua decisione circa la spettanza o meno dei benefici.

Maggiormente nel caso di specie ove i ricorrenti hanno – senza infingimenti o scarsa chiarezza – evidenziato che alle numerose istanze presentate all’INAIL al preciso fine di ottenere la documentazione di cui trattasi, mai hanno ricevuto risposta alcuna.

Ciò nonostante scrive il giudice in sentenza di rilevare “che agli atti constano esclusivamente le istanze avanzate dai ricorrenti in varie date, all’INAIL volte ad ottenere ai fini dei relativi benefici il rilascio della dichiarazione attestante l’effettiva esposizione all’amianto”(!)

E ancora che “le istanze di certificazione avanzate e depositate in atti contengono, a differenza di quanto previsto dall’apposita modulistica, solo l’individuazione di periodi di attività svolti in ambienti lavorativi prospettati genericamente come esposti all’amianto; dunque mera esposizione generica senza che sia possibile il riscontro della sussistenza dell’esposizione richiesta dalla legge. Riscontro peraltro di pertinenza dell’INAIL”.

Orbene, si inganna il giudice di primo grado nell’affermare quanto avanti riportato posto che ad opera della giurisprudenza è avvenuto un chiaro superamento della mancanza di certificazione INAIL e consente di sindacare, anche a prescindere da essa, le condizioni lavorative e l’esposizione all’amianto con piena possibilità probatoria di fronte al giudice (Sez. I appello 17 dicembre 2014, n. 1297).

Ciò naturalmente in presenza di ben altri fatti ed elementi a disposizione del giudice per pronunciarsi in merito.

Tutti presenti nella fattispecie in esame, posto che risultano prodotti – ad eccezione delle suddette certificazioni, dal momento che nemo ad impossibilia tenetur – documentazione di servizio da cui emerge che tutti hanno lavorato nei locali incriminati per un periodo che oscilla tra il 1981 ed il 1983 come data iniziale, fino al 10 ottobre 1999, data di ultimazione dei lavori di bonifica, nonché depositato varie favorevoli sentenze del giudice ordinario riguardanti soggetti dipendenti da altre società (TELECOM ed IRITEL) versanti nella medesima situazione.

Quindi, elementi tutti idonei a consentire una valutazione complessiva della situazione sottopostagli dai ricorrenti ben potendo disporre di indicazione specifica della collocazione posseduta nel periodo (che , peraltro, ammette di conoscere a pag. 9 della sentenza); entità dell’esposizione al lamentato rischio; individuazione dei valori di concentrazione di fibre di amianto aerodisperse ai quali potrebbero essere stati esposti

Ma un ulteriore passaggio idoneo a determinare un’esposizione degli interessati alle fibre di amianto, ben poteva venire da un’attività istruttoria orientata che il giudice di primo grado è facultato ad espletare, proprio per addivenire compiutamente a determinare se le condizioni di legge per l’attribuzione del beneficio sussistessero o meno.

Alla quale, però, non ha proceduto, senza alcun impedimento apparente se non la propria determinazione di procedere in tal senso.

Ed allora, visto che a parere di questo Collegio ciò non basta, si ritiene di aderire a quanto disposto in occasione consimile dalla Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello che ha statuito il principio di diritto secondo il quale la certificazione INAIL non costituisce l’unica prova dell’esposizione all’amianto ed anzi, può essere vinta da altra prova contraria.

Con sentenza n. 672/2011, ritenendo l’appello proposto meritevole di accoglimento, ha, infatti, affermato che “in assenza di una concreta valutazione di merito della controversia in primo grado la quale tenga in considerazione anche mezzi istruttori diversi dalle certificazioni INAIL, l’impugnata sentenza vada annullata con rinvio degli atti al Giudice di prime cure perché, in diversa composizione, proceda al pieno esame ed alla conseguente definizione della causa”.

Posto che, scrive ancora il giudice d’appello, “spetta al giudice delle pensioni, nel primo grado di giudizio, ogni valutazione circa la sussistenza del presupposto di fatto (esposizione all’amianto) in ragione del quale va riconosciuto il diritto al beneficio previdenziale di cui al più volte richiamato art. 13, comma 8, della l. n° 257/1882 e che, a tal fine, il prudente apprezzamento del giudicante deve fondarsi non solo sulla certificazione INAIL, ma anche sulle risultanze di altri mezzi probatori quali testimonianze e consulenze tecniche”.

Anche nel caso di specie, esattamente come in quello di cui alla citata sentenza, si ritiene sia stato violato il potere-dovere istruttorio del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c. che lungi dall’essere attività meramente discrezionale, deve essere esercitata “ove sussistano ragionevoli probabilità di accertare attraverso essi la verità” come tiene a precisare Cass. n. 11353/2004 e di “esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all’uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso”.

Circostanza, quest’ultima, neppure presa in considerazione nonostante le parti ricorrenti avessero svolto richieste istruttorie volte ad acquisire una mole di documentazione (ripetuta a pag. 11 della memoria di costituzione nell’odierno appello), nonché sollecitato a vagliare quella depositata da cui emerge la contaminazione lamentata del sito e di cui fa parte la CTU disposta dal giudice civile adito da altri lavoratori in simile situazione.

Con l’aggravante che parte di tale documentazione ben poteva tenere luogo – almeno sostanzialmente – della certificazione mancante, perchè non rilasciata dall’INPS.

Per quanto esposto, il ricorso pertanto deve essere accolto con consequenziale annullamento della sentenza e rimessione della causa al primo giudice, in differente composizione affinchè proceda al pieno esame ed alla compiuta definizione della causa.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette

ACCOGLIE

l’appello proposto avverso la sentenza in epigrafe e

RINVIA
al primo giudice in differente composizione affinchè si pronunci sul merito, siccome esposto in motivazione.

Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 giugno 2015.
LA RELATRICE IL PRESIDENTE
F.to Cons. Fernanda FRAIOLI F.to Claudio GALTIERI


Depositata in Segreteria il 1/3/2016


IL DIRIGENTE
F.to Massimo BIAGI
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