In Aspettativa per riconoscimento causa di servizio

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nonno Alberto
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Re: In Aspettativa per riconoscimento causa di servizio

Messaggio da nonno Alberto »

airone7388 ha scritto: sab set 11, 2021 6:22 pm
nonno Alberto ha scritto: sab set 11, 2021 4:44 pm Ciao Paolo,

Altre piccole informazioni.

Quando la causa di servizio verrà deliberata "SI" dipendente dal comitato e ti verrà notificato il decreto dovrai provvedere a:

1) Fare domanda inerente lo Scatto stipendiale per invalidità di servizio, al personale delle Forze Armate e di Polizia che, in costanza di rapporto d’impiego, ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella Tab. A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al:

2,50% dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria.


Inoltre, in relazione al (d.P.R. 738/1981), in luogo dell’equo indennizzo puoi chiedere l’indennità speciale “una tantum” pari all’equo indennizzo maggiorato del 20%.


Altresì

2) con il decreto di riconoscimento presso un cup/Asl e richiedere le esenzioni tiket.

Inoltre, nella richiesta del calcolo pensionistico, senti con Maurizio, per avere 3 soluzioni di cui :

Una con gli attuali anni di servizio ;

Una con la riforma di 5° categoria ;

Una con la riforma di 4° categoria ( molto probabile), considerando che quest'ultima da diritto alla maggiorazione dell'anzianità di servizio.
Secondo quanto previsto dall'art. 80 comma 3 L. 23.12.2000 n. 388, agli invalidi con infermità ascritte alle prime quattro categorie della tabella A di cui al D.P.R. n. 834/1981, a decorrere dall' 01.01.2002, è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di cinque anni.

Ciao Alberto




Ciao airone,

Buonasera carissimo Nonno Alberto, adesso le cmo riformano in modo assoluto giá con la 4 ctg e non più con la 3 ctg quindi per le ff.pp e ff.aa i 2 mesi di contribuzione figurativa sono solo fantasie giacchè essendo riformati hanno solo la possibilità di fruire di detta contribuzione solo da "civile".

Speriamo che intervenga un quartino(no di vino :lol: :lol:) così ci dà un piccolo contributo sulla materia.


Ciao Alberto


Bjapla
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Re: In Aspettativa per riconoscimento causa di servizio

Messaggio da Bjapla »

Aspettiamo fiduciosi, grazie
Bjapla
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Re: In Aspettativa per riconoscimento causa di servizio

Messaggio da Bjapla »

Scusate quello che può sembrare una domanda ripetitiva. Sono in Aspettativa per riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (Art. 19, co.3, del D.P.R. 29/10/2001, n. 461) dal mese di giugno scorso, in attesa che si esprima il comitato di verifica. In caso i tempi per la decisione si protraessero il mio stipendio sarà soggetto a decurtazione? A riguardo non ho avuto risposte chiare dagli uffici del Comando.
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Re: In Aspettativa per riconoscimento causa di servizio

Messaggio da mauri64 »

Bjapla ha scritto: gio ott 07, 2021 11:57 am Scusate quello che può sembrare una domanda ripetitiva. Sono in Aspettativa per riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (Art. 19, co.3, del D.P.R. 29/10/2001, n. 461) dal mese di giugno scorso, in attesa che si esprima il comitato di verifica. In caso i tempi per la decisione si protraessero il mio stipendio sarà soggetto a decurtazione? A riguardo non ho avuto risposte chiare dagli uffici del Comando.
Salve Paolo,
se controlli a pag. 1 del presente argomento nonno Alberto ha risposto in modo esaustivo ai tuoi quesiti. Comunque per delucidazioni in merito, dovrai attendere il suo intervento.
Su mio consiglio a settembre u.s. hai richiesto una previsione pensionistica nella relativa sezione (ved. link sottostante), senza allegare il modulo che dovevi compilare, sei sempre interessato?

in-aspettativa-per-riconoscimento-causa ... 16#p236437

Saluti
Bjapla
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Re: In Aspettativa per riconoscimento causa di servizio

Messaggio da Bjapla »

Scusa Mauri64 , trasmetto qui il modulo per il computo pensionistico?
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Re: In Aspettativa per riconoscimento causa di servizio

Messaggio da mauri64 »

Salve Paolo,
devi inviarlo nella sezione "Calcoli Pensionistici" a seguito del link del mio precedente messaggio.

Saluti
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AngeloBarese
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Re: In Aspettativa per riconoscimento causa di servizio

Messaggio da AngeloBarese »

Ciao Alberto,
grazie per quello che fate e il vostro supporto...
Leggendovi non ho trovato e non ho capito bene...queste 5 cose...
Per cui faccio le domande che non mi sono chiare...
1) per i due mesi figurativi ogni anno per l'invalidità del 75,% per il massimo di 5 anni, si hanno anche se hai maturato i 5 anni di scivolo oppure un beneficio esclude l'altro?
2) se si è in aspettativa speciale in attesa della decisione del Comitato di Verifica, questo periodo e calcolato o valutato come indennità pensionabile così come viene calcolata l'aspettativa ordinaria?
3) se il Comitato di verifica non ti riconosce la causa di servizio, tu puoi ancora scegliere la riforma o il passaggio a ruolo civile?
4) voci di corridoio dicono che la CMO ultimamente non riforma più ma dispone il passaggio a ruolo civile diretto senza scelta. Può farlo?
5) chi concede l'aspettativa speciale la CMO in prima istanza o in seconda e in che momento, alla fine dell'aspettativa ordinaria o durante?
Quale normativa la disciplina giusto per dargli un'occhiata grazie.

Vi ringrazio anticipatamente... E mi scuso se tali risposte le avete già date magari indicatemi il link della discussione. Grazie
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nonno Alberto
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Re: In Aspettativa per riconoscimento causa di servizio

Messaggio da nonno Alberto »

Ciao,

Credo che tu sia già seguito da un medico legale e un legale, per cui è opportuno che interagisci direttamente con loro per avere la migliore assistenza in questa fase.


Ciò detto, ecco alcuni riscontri

AngeloBarese ha scritto: lun nov 15, 2021 12:47 am Ciao Alberto,
grazie per quello che fate e il vostro supporto...
Leggendovi non ho trovato e non ho capito bene...queste 5 cose...
Per cui faccio le domande che non mi sono chiare...
1) per i due mesi figurativi ogni anno per l'invalidità del 75,% per il massimo di 5 anni, si hanno anche se hai maturato i 5 anni di scivolo oppure un beneficio esclude l'altro?


Ecco i riferimenti

. Questa è materia dei nostri esperti
Sasabl - Louis




Maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative.

Pensioni da liquidare con decorrenza dal 1° febbraio 2002. Istruzioni applicative delle disposizioni menzionate in oggetto.


Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834.


SOMMARIO
:
Maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n.
834,
presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative. Pensioni da liquidare con decorrenza dal 1° febbraio 2002.
I
struzioni applicative delle disposizioni menzionate in oggetto.

L’articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388, dispone che "A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio e' riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".
Per effetto delle disposizioni richiamate sopra ai lavoratori sordomuti ovvero agli invalidi per qualsiasi causa con invalidità riconosciuta superiore al 74 per cento ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è attribuito, con effetto dal 1° febbraio 2002, a richiesta un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di cinque anni per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative utile esclusivamente ai fini del diritto e della misura della pensione.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in parola si forniscono le seguenti istruzioni, relative ai lavoratori che possano far valere attività lavorativa dipendente successivamente alla data da cui ha effetto il riconoscimento dell’invalidità nella percentuale di legge.

1.-.DESTINATARI DELLA NORMA

Sono da ricomprendere nell’ambito di applicazione della predetta normativa le seguenti categorie di lavoratori.
1.1 – i lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.
A norma di detto articolo "si considera sordomuto il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio" (allegato 1);
1.2 - gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento.
Sono ricompresi in tale categoria gli invalidi civili cioè i soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74 per cento.(articolo 2, della legge 30 marzo 1971, n.118 ed articolo 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509).
1.3 -
gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio
nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali
con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A
allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni (allegato 2).



2 - NATURA ED ENTITA' DEL BENEFICIO
Il riconoscimento disposto dalla norma in esame non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico.

Quanto all'entità del beneficio, la norma stabilisce che l'anzianità contributiva del lavoratore deve essere maggiorata di 2 mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74 per cento. Per periodi di lavoro inferiori all'anno la maggiorazione deve essere operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto.
Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni e, comunque, entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione.
La maggiorazione non è riconoscibile ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi connessi con l'acquisizione di un diritto diverso da quello a pensione, quale il diritto alla prosecuzione volontaria.
Considerato che a proposito dell’analoga normativa introdotta per i privi della visita, l’articolo 2 della legge 28 marzo 1992, n. 120, ha disposto che il beneficio "della maggiorazione dell’anzianità contributiva" prevista dall’articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 per i centralinisti non vedenti valga "anche agli effetti dell’anzianità assicurativa", il beneficio di due mesi di maggiorazione per ogni anno di servizio è utile ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva e dell'anzianità assicurativa

3 - PERIODI CHE DANNO TITOLO AL RICONOSCIMENTO

La maggiorazione di anzianità riconoscibile ai destinatari della norma spetta per i periodi di attività, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

A tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto (sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, invalidità per qualsiasi causa con grado superiore al 74 per cento o invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,) anche anteriormente al 1° gennaio 2002.


4 - ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI ANZIANITA'
La maggiorazione di anzianità va attribuita all'atto della liquidazione della pensione o del supplemento.



Ne consegue che nelle operazioni di ricongiunzione di posizioni assicurative tra diversi trattamenti previdenziali (a norma delle leggi n. 29/79, n. 322/58, e similari), deve prescindersi dalla attribuzione del beneficio in parola.
Della maggiorazione spettante sarà tenuto conto direttamente nel fondo destinatario della ricongiunzione, al momento della liquidazione della pensione.

5 -
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

L'attribuzione del beneficio in argomento è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, corredata di idonea documentazione
.

Ciò posto, la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge (sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, invalidità per qualsiasi causa con grado superiore al 74 per cento o invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834) potrà risultare certificata dalla documentazione appresso specificata.
Sordomuti ed invalidi civili: il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche ASL per l’accertamento dell’invalidità civile, completo della conferma operata dalla Commissione Medica di Verifica del Tesoro o del Verbale di accertamento diretto della stessa Commissione Medica di Verifica, con l’acquisizione di eventuali revisioni sanitarie, avvenute o predisposte entro il quinquennio di riferimento per il godimento del beneficio.
Invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali: copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni ed infermità riscontrate rientrino nelle prime quattro categorie di cui al DPR n. 834 del 1981.

6 - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE.

Tenuto conto che l’articolo 80, comma 3, riconosce il beneficio in parola a decorrere dall’anno 2002, nel caso in cui la maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva sia determinante ai fini dell’acquisizione del diritto a pensione, la decorrenza delle prestazioni pensionistiche (assegni di invalidità, pensioni dirette e indirette autonome e supplementari, supplementi di pensione) non può essere anteriore al 1° febbraio 2002.

La data di inizio dell'assicurazione dei lavoratori destinatari della norma deve essere retrodatata di un numero di settimane pari a quelle corrispondenti alla maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva riconoscibile nei singoli casi.

L'anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione deve essere determinata maggiorando quella effettivamente posseduta dall'assicurato di un numero di settimane pari a quelle derivanti dalla maggiorazione calcolata ai sensi dell'articolo 80, comma 3, della legge n. 388.
La predetta maggiorazione è utile ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità ovvero del maggior requisito contributivo richiesto, ove l’interessato non sia in possesso del requisito anagrafico.
Deve essere del pari determinata maggiorando di un numero di settimane pari a quelle derivanti dalla maggiorazione calcolata ai sensi dell'articolo 80, comma 3, della legge n. 388 l’anzianità contributiva utile per la misura della pensione calcolata in forma retributiva.
I periodi di maggiorazione devono essere computati nell’anzianità contributiva utile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 1992, se relativi a periodi che si collocano anteriormente al 1° gennaio 1993, e in quella utile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi se relativi a periodi che si collocano successivamente al 31 dicembre 1992.
Considerato che il beneficio in parola è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni, nel caso in cui i periodi di lavoro prestati in concomitanza con il requisito sanitario in parola possano dar diritto ad un beneficio maggiore, la maggiorazione dell’anzianità contributiva deve essere riconosciuta in relazione ai periodi relativi alla quota di pensione la cui retribuzione pensionabile è più elevata.
Stante il disposto normativo ("è utile ai soli fini del diritto a pensione e dell’anzianità contributiva") la retribuzione media pensionabile utile ai fini della misura della pensione deve essere determinata, secondo le norme comuni, in corrispondenza dei periodi di contribuzione effettiva, figurativa o volontaria versata o accreditata sulla posizione assicurativa dell'interessato senza la maggiorazione dei periodi di cui all’articolo 80, comma 3, in esame.

La maggiorazione convenzionale di cui all’articolo 80, comma 3, non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto) ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo.

Nel calcolo contributivo l’importo della quota di pensione ovvero della pensione è determinato infatti moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al momento del pensionamento
.


2) se si è in aspettativa speciale in attesa della decisione del Comitato di Verifica, questo periodo e calcolato o valutato come indennità pensionabile così come viene calcolata l'aspettativa ordinaria?

È come se fossi in servizio



3) se il Comitato di verifica non ti riconosce la causa di servizio, tu puoi ancora scegliere la riforma o il passaggio a ruolo civile?

La riforma viene valutata dalla CMO il transito è facoltativo se ci sono le condizioni, inoltre la cmo può indicare prescrizioni ad hoc


4) voci di corridoio dicono che la CMO O ultimamente non riforma più ma dispone il passaggio a ruolo civile diretto senza scelta. Può farlo?

Il passaggio al ruolo civile poiché diventa nuovo contratto di lavoro prevede obbligatoriamente il fine rapporto con la propria amministrazione con provvedimento di riforma per inidoneità.


5) chi concede l'aspettativa speciale la CMO in prima istanza o in seconda e in che momento, alla fine dell'aspettativa ordinaria o durante?
Quale normativa la disciplina giusto per dargli un'occhiata grazie.


Non ho capito la domanda, ma ti allego i riferimenti.

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA


SEZIONE 3 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO SANITARIO



In tema di aspettativa per motivi di salute e di famiglia l'art. 16 riconferma, per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, l'applicabilità delle disposizioni contenute nelle leggi 537/93 e 724/94, nonché di quelle previste dal T.U. degli Impiegati civili per le parti non modificate dalle suddette leggi finanziarie.
Il comma 2 dell'art.16, riproponendo il testo dell'art.32 della legge 668/86, conferma che i periodi di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio non saranno computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa. Innovativa invece risulta essere la previsione contenuta nel 3°comma, che esclude dal computo del massimo di aspettativa anche i periodi di assenza del dipendente, dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio e non comportanti inidoneità assoluta al servizio.
Con tale ultima previsione, pertanto, a prescindere dalla circostanza che le ferite o le lesioni traumatiche riportate in servizio abbiano determinato un ricovero, sarà possibile escludere dal computo dell'aspettativa quelle assenze fruite a tale titolo (quindi, per prognosi superiori a sette giorni lavorativi), sempre che la dipendenza da causa di servizio della ferita o lesione traumatica sia stata formalmente attestata dai competenti organi medico legali.

> Aspettativa per infermità
Per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria l'aspettativa dipendente da infermità è disciplinata dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato, con la precisazione che il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa. L'aspettativa per infermità, che ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, non può protrarsi per più di diciotto mesi continuativi. Due periodi si aspettativa si considerano continuativi e pertanto si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi. La durata complessiva dell'aspettativa per infermità e per motivi di famiglia non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. Il dipendente che supera il periodo massimo previsto per l'aspettativa e risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica. Durante l'aspettativa il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto del dipendente a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (in Gazz. Uff., 25 gennaio 1957, n. 22, s.o.). Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 68. Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio.

L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. (1)
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa. (1)
L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per più di diciotto mesi. (1)
L'amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari. (1)
Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. (1)
Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. (1)
Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane, inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario. (1)
Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì, a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato. (1)
(Omissis) (2).


Art. 69. Aspettativa per motivi di famiglia.

L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.
L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.
Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. (1)


Art. 70. Cumulo di aspettative.

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio.
Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all'impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi. (1)


(1) Ai sensi dell'art. 26, d.p.r. 23 maggio 2001, n. 316, la presente disposizione non si applica, in riferimento all'art. 5 e 6 del decreto citato, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia.


Art. 71. Dispensa dal servizio per infermità.

Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'art. 68 o dall'art. 70, l'impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica.



> Congedo straordinario
Il congedo straordinario è disciplinato dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993 n.537 commi 37, 38, 39, 40, 41 e 42 come interpretato, modificato ed integrato dall'art.22 della legge 23 dicembre 1994 n.724 commi 22, 23, 24, 25 e 26 -.
Il comma 37 dell'art.3 della legge 537/93 prevede che, con decorrenza 1° gennaio 1994, il congedo straordinario fruibile non può superare complessivamente i 45 giorni nel corso dell'anno e che in tale periodo non si computano i tre giorni di permesso mensile previsti dall'art.33 3°comma della legge 5 dicembre 1992 n.104 concernente l'assistenza alle persone inabili.
Secondo il comma 24 dell'art.22 della legge 724/94, il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo straordinario può essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'art.68 del D.P.R. n.3/57, soltanto per assenze continuative di durata superiore a 7 giorni¬ lavorativi.
Si precisa, inoltre, che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Finanziaria 2006) ai commi, 219, 220 e 221 del medesimo articolo 1, ha previsto alcune innovazioni in materia di cure termali, con decorrenza 1° gennaio 2006, il comma 8 dell'art. 68 del D.P.R. 10/01/1957, n. 3, è stato così sostituito "Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell’Amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica eventualmente subita dall’impiegato": ne consegue che il rimborso delle spese per cure e di cura, per malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, non è più a carico dell’Amministrazione (comma 219).
Sono abrogati gli articoli 42, 43, 44, 45, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, nonché la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n.1116, ed i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse (comma 220). Sono abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell’Amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali, nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatiche nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Continuano ad essere a carico dall'Amministrazione della difesa le prestazioni dovute nei confronti del personale delle Forze Armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbiano contratto malattia o infermità, nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale (comma 221).
Per quanto sopra, tutte le istanze presentate nell’anno 2005 per effettuare cicli di cure, nell'anno 2006, presso strutture del Ministero della Difesa devono intendersi rigettate.
Si precisa, infine, che il dipendente invalido per servizio, vale a dire colui al quale sia stata accertata una infermità dipendente da causa di servizio che abbia determinato una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie previste dalla legge, potrà fruire dei quindici giorni di congedo straordinario (ipotesi prevista dall’art. 37 comma 2 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) per effettuare le cure richieste dallo stato di invalidità esclusivamente a proprie spese.-



> Certificati di malattia
I referti medici prodotti dagli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, debbono essere corredati, oltre della prognosi, anche della diagnosi affinchè l’Amministrazione possa attendere alla tutela degli interessi prevalenti della Pubblica incolumità (ritiro arma di ordinanza in presenza di infermità di natura psichica).
Infatti, il D.Lgs. 443/92, art. 129, prevede, la possibilità per l’Amministrazione di effettuare gli accertamenti dell’idoneità psico-fisica del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, per congedo straordinario e/o aspettativa per malattia, o per specifiche circostanze rilevate d’ufficio.
La Circolare n. 3383/5833 del 16/3/1994 di questo Dipartimento richiama la necessità di conoscere la patologia per l’eventuale applicazione della stessa.
Inoltre, la Legge 31/12/1996, n. 675, recante norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento di dati personali, prevede casi di esclusione del consenso degli interessati, relativamente alla raccolta e detenzione di dati, qualora questi siano necessari per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di terzi, (art. 12 co. 1 lett. a. e g.).
Quanto agli uffici impegnati nel trattamento dei dati sensibili, il personale è, com’è noto, soggetto all’osservanza di un rigoroso segreto oltre che al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Pertanto, il dipendente che abbia comunicato il proprio stato di malattia deve trasmettere, entro breve termine, il certificato medico completo di diagnosi e prognosi all’ufficio di appartenenza, corredato della domanda di congedo straordinario o di aspettativa. Il medesimo può avvalersi anche del sistema del doppio certificato, presentando in busta chiusa il certificato recante sia il provvedimento medico-legale che la diagnosi dell’infermità eventualmente riscontrata, e contestualmente un altro, privo di dati sensibili, indicante esclusivamente la prognosi.


> RIFORMA PARZIALE
L'emanazione delle norme indicate in epigrafe (D.P.R. 461/2001), riguardanti il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, ha apportato sostanziali modifiche alla definizione della posizione di stato ed alle possibilità di impiego del personale giudicato in modo definitivo, in sede di visita medica presso le CC.MM.OO. -ed organi sanitari equipollenti - "permanentemente inidoneo al servizio in modo parziale".
2. Per l'attuazione della cennata normativa, è stato disposto, con circolare n. 0323383 del 6 agosto 2003, che il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale per una o più infermità che non siano già state riconosciute dipendenti da causa di servizio, e per le quali le relative procedure di riconoscimento abbiano già avuto inizio, a domanda o d'ufficio, siano collocati in aspettativa, a cura dei Provveditorati Regionali di appartenenza alla data di emissione del detto giudizio, come previsto dall'art. 19, comma 3, del D.P.R. 29 ottobre 200 1, n. 461, nonché dell'art.19, comma 3, del D.P.R 18 giugno 2002, n. 164. Agli interessati dovrà essere partecipato che permarranno in detta posizione di stato fino alla ricezione del provvedimento di questa Direzione Generale concernente, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la loro non idoneità.
E' appena il caso di soggiungere che, qualora il dipendente, all'atto dell'emissione del giudizio medico-legale definitivo di permanente non idoneità parziale, si trovasse già in aspettativa, per temporanea non idoneità al servizio, dovrà semplicemente permanere in tale posizione. L'aspettativa precedentemente fruita, in quanto derivante dalla temporanea non idoneità, avrà termine dalla data precedente a quella di emissione del giudizio di permanente non idoneità parziale, e dovrà essere regolata secondo le modalità previste dalla circolare N. 3426/5876 del 27 aprile 1996 e dagli artt. 68 e 70 del D.P.R. 3/1/1957, n.3.
La comunicazione concernente il collocamento o la permanenza in aspettativa dovrà essere effettuata, immediatamente, dalla Direzione di appartenenza al competente Provveditorato Regionale ed alla Sezione 3 - Servizio Amministrativo Sanitario. Tale periodo di aspettativa, fermo restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo.
La Sezione 3 trasmetterà alle Direzioni il Decreto relativo alla dipendenza o meno da causa di servizio dell' infermità posta a base della permanente non idoneità parziale, e renderà inoltre edotte le suddette Direzioni degli ulteriori provvedimenti da adottare sulla ripresa o la cessazione dal servizio del dipendente.


> Riforma assoluta e transito in altri ruoli
Premessa
Al fine di fornire una chiara visione delle procedure da adottare nei confronti del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria giudicato permanentemente inidoneo al servizio dalle competenti Commissioni Mediche Ospedaliere, e di quello sottoposto o da sottoporre a visita medico-collegiale per l'accertamento dell'idoneità al servizio incondizionato, si ritiene opportuno riproporre il testo della lettera Circolare n. 3484/5934 del 7 agosto 1998, con le opportune variazioni introdotte da nuove norme e leggi intervenute successivamente e perché tale testo appare di facile interpretazione.

Lettera circolare n. 3484/5934 del 7 agosto 1998.-

1. Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria inviato a visita medico-collegiale, ai sensi dell'articolo 129 del D. Lgs. 443/92, deve essere portato a conoscenza della motivazione (qualora non si tratti di accertamenti richiesti dall'interessato) della visita stessa è avvisato che può, a proprie spese farsi assistere da un medico di fiducia; detta comunicazione deve essere effettuata mediante lettera da notificare all'interessato. Qualora il dipendente venga riconosciuto temporaneamente inidoneo al servizio, a scadenza del periodo concesso dovrà essere nuovamente inviato a visita medico-collegiale, fino all'adozione di un provvedimento medico-collegiale definitivo, effettuando ogni volta la comunicazione anzidetta.
2. All'approssimarsi del compimento del periodo massimo di aspettativa previsto dall'art. 68, comma 3, (diciotto mesi ininterrotti), ovvero dall'art. 70, comma 2 (trenta mesi nel quinquennio) del D.P.R. 3/57, al dipendente deve essere data comunicazione scritta, debitamente notificata, della facoltà, prevista dall'art. 70 del medesimo D.P.R., di chiedere la concessione di un ulteriore periodo di aspettativa, senza assegni, per un massimo di sei mesi. Al riguardo è opportuno rappresentare che il Consiglio di Stato, con parere n. 409 del 5.7.1990, ha ritenuto che il mancato invio di detta comunicazione vizia, per eccesso di potere, l'eventuale provvedimento di dispensa dal servizio del dipendente per infermità. Al fine di consentire a questo Ufficio l'acquisizione del provvedimento concessivo della predetta aspettativa, di competenza del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione all'interessato dovrà essere inviata almeno sessanta giorni prima del compimento del periodo massimo di aspettativa e l'eventuale istanza dovrà essere trasmessa a questo Dipartimento, a mezzo fax, almeno trenta giorni prima del predetto periodo massimo, corredata delle certificazioni sanitarie e/o dei verbali di visita medico-collegiale redatti dalle competenti Commissioni Mediche Ospedaliere, riguardanti tutto il periodo di inidoneità al servizio concesso al dipendente.
3. Il dipendente, al quale venga concesso l'intero periodo di aspettativa fruibile per infermità e quello eventualmente richiesto ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 3/57, alla scadenza, sarà sottoposto presso la competente C.M.O. ad ulteriore visita per l'accertamento dell'idoneità o meno al servizio.
Qualora non l'abbia riacquistata, dovrà essere sottoposto a nuova visita medico-collegiale, richiesta specificatamente ai fini della dispensa, come previsto dagli articoli 129 e 130 del D.P.R. 3/57 e dell'articolo 75 del D. Lgs. 443/1992.(Non più necessario per quanto previsto dall’art. 6 comma 6 e art. 15 del D.P.R. 461/2001, ed in considerazione che con l’art. 20 del citato D.P.R. sono stati abrogati l’art. 129 commi 4 e 5 e art. 130 del D.P.R. n. 3/57 - Testo unico impiegati civili dello Stato -).
La competente C.M.O. dovrà essere invitata, nel caso formuli un giudizio di permanente inidoneità al servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria nei confronti del dipendente, ad esprimersi contestualmente sull'idoneità, o meno, del medesimo, al transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato. Qualora la predetta C.M.O. ometta di fornire tale giudizio, il dipendente dovrà essere nuovamente inviato a visita collegiale per l'integrazione del giudizio di dispensa dal servizio.
Tanto premesso, si precisa che al dipendente dovrà essere notificata una comunicazione contenente le seguenti indicazioni:
a) motivazione della visita alla quale verrà sottoposto e normativa di riferimento;
b) assegnazione di un termine di giorni 15 per presentare le proprie osservazioni, come previsto dal 3 comma dell'art. 129 del D.P.R. 3/57;
c) comunicazione della facoltà, prevista dal 4 comma dell'art. 129 del D.P.R. 3157, di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione; (abrogato dal D.P.R. 461/2001) -
d) comunicazione della facoltà di fasi assistere, durante la visita medico collegiale, da un medico di fiducia, a proprie spese;
e) comunicazione della facoltà, nel caso in cui venga dispensato dal servizio per infermità, di avanzare istanza al transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 443/1992 secondo le disposizioni di cui al successivo punto 8.
f) preavviso che, nel caso venga dispensato dal servizio per infermità e giudicato anche, inidoneo al transito in altri ruoli dell’Amministrazione Penitenziaria od in altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art.75 del D. Lgs. 443/1992, verrà dispensato dal servizio per infermità secondo quanto prevede l'art. 40, ovvero ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 443/92
g) comunicazione che, nell’arco temporale intercorrente tra il compimento del periodo massimo di aspettativa e l’accertamento della permanente inidoneità al servizio, non compete alcun emolumento.

4. Nel caso in cui la C.M.O. competente conceda erroneamente ad un dipendente un periodo di inidoneità al servizio che scada in data successiva al compimento del periodo massimo di aspettativa (cfr. punto 2, prima parte),l’interessato dovrà essere inviato a visita medico-collegiale il giorno di compimento di detto periodo, al fine di verificare se il dipendente sia in grado di riprendere servizio, seguendo scrupolosamente le indicazioni del punto 3 , senza tenere conto del periodo erroneamente concesso dalla C.M.O. e senza richiedere alcuna ulteriore autorizzazione.
5. I1 Consiglio di Stato, con sentenza n. 864 de11'8.11 .l 994, ha dichiarato illegittimo il provvedimento di dispensa dal servizio per infermità qualora l'accertamento medico-collegiale dell'inidoneità sia stato effettuato prima della scadenza del periodo massimo di aspettativa per motivi di salute, salvo il caso in cui venga accertata, da parte del competente organo medico collegiale, l'inidoneità permanente ed evidente al servizio (cfr. parere n. 01613 del 9.12.1986 del Consiglio di Stato). Con decisione n. 265 del 17.2.1972, l'autorevole consesso ha dichiarato, altresì, illegittima la dispensa dal servizio qualora essa sia stata formulata in occasione di un accertamento medico effettuato non già ai fini della dispensa, bensì al fine della concessione di un periodo di aspettativa o per altro motivo.
Pertanto, nel caso in cui vengano ravvisati elementi che rendano viziato il procedimento di dispensa dal servizio, non si dovrà tenere conto del giudizio emesso ed il dipendente dovrà essere rimesso a disposizione della C.M.O. affinché venga espletata la corretta procedura indicata in precedenza. Visto l'elevato numero di ricorsi avanzati ai Tribunali Amministrativi Regionali da appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria dispensati dal servizio per infermità, si ritiene opportuno sensibilizzare le Direzioni di istituti e servizi affinché prestino la massima attenzione nella cura delle pratiche in argomento, che dovranno essere espletate in modo da garantire i diritti degli interessati, evitando che l'Amministrazione soccomba nei giudizi di fronte ad organi della Giustizia amministrativa.
6. Come previsto dalla circolare n. 1703/ML-10/16 del 9/11/1993, emanata dal Ministero della Difesa - Direzione Generale della Sanità Militare, premesso che la posizione di stato del dipendente, agli effetti giuridico-amministrativi, non muta finché non vengono adottate determinazioni, definitive ed esecutive ai sensi di legge, da parte dell' Amministrazione a seguito della ricezione dei documenti giustificativi, si ribadisce che, nel caso in cui il dipendente venga sottoposto a visita medico-collegiale presso la Commissione Medica di 2^ Istanza per non accettazione del giudizio di permanente inidoneità al servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria emesso dalla C.M.O. o per disposizione di legge (infermità di natura psichica) la procedura di cui al punto 3 potrà essere adottata solo dopo aver ottenuto il giudizio definitivo della Commissione Medica di 2^ istanza. La suddetta circolare prevede, inoltre, che il periodo massimo tra la data di definizione della pratica presso la C.M.O. e l'inizio degli accertamenti medico-collegiali presso la competente C.M. di 2^ istanza non deve superare i sette giorni; in caso di ritardo di tali accertamenti, sarà cura della Direzione di appartenenza del dipendente che si trovi in tale situazione di sollecitarne l'inizio. Nel periodo intercorrente tra le due visite il dipendente non dovrà essere impiegato in servizio, non essendo ancora stato emesso un provvedimento medico-legale definitivo e, quindi, dovrà essere considerato a disposizione della C.M. di 2^ istanza competente.
7. Conclusi gli accertamenti medico-collegiali, secondo le indicazioni fornite, le direzioni dovranno darne immediata comunicazione, via fax, alla Sezione 3 dell’Ufficio II – Servizio Amministrativo Sanitario -, avendo particolare cura di allegare la sotto elencata documentazione:
a) copia del biglietto d'uscita od estratto del verbale rilasciato dalla competente C.M.O. (e dalla C.M. di 2" istanza, qualora ne sia stato richiesto l'intervento);
b) prospetti delle assenze fruite dal dipendente nell'ultimo quinquennio, uno relativo alle aspettative, l'altro ai congedi straordinari, redatti in conformità degli allegati n:1 e2;
c) eventuale istanza del dipendente intesa ad ottenere i benefici di cui all'art. 75 del D. Lgs. 443/92, redatta in conformità all'allegato n. 3;
d) copia delle comunicazioni, di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, a suo tempo notificate al dipendente. Sarà cura della Direzione di appartenenza del dipendente di acquisire nel più breve tempo possibile, anche sollecitando la competente C.M.O., il verbale di permanente inidoneità al servizio, per la successiva trasmissione dell’originale ( o di una copia autenticata) alla Sezione 3 dell’Ufficio II – Servizio Amministrativo Sanitario del D.A.P., necessario per emissione del decreto di dispensa dal servizio.
8. Il personale del Corpo giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto per motivi di salute, può avanzare istanza per il transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, l'infermità accertata ne consenta l'impiego in tali ruoli, sulla base delle indicazioni che seguono :
a) l'istanza va presentata nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data del giudizio di inidoneità pronunciato dalla C.M.O. (od, eventualmente, dalla Commissione Medica di 2^ istanza) nel caso di giudizio di inidoneità assoluta al servizio, e di sessanta giorni in caso di invalidità che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto (art. 75, 1 e 3 comma del D.Lgs 443/92). Si precisa che lo stesso art. 75, al 5° comma, prevede che il personale dichiarato inidoneo al servizio nella forma parziale, per infermità dipendente da causa di servizio, ha facoltà, qualora non intenda usufruire dei benefici previsti dal D.P.R. 738/81, di avanzare istanza per il transito in altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, secondo le modalità sopra descritte entro sessanta giorni dal giudizio di riforma parziale;
b) l'interessato può avanzare una sola istanza, per un solo profilo professionale, nei ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria, avendo cura di identificare con precisione il profilo tra quelli elencati nel D.P.R. 29.12.1984, n. 1219, pubblicato sul supplemento ordinario n. 90 della Gazzetta Ufficiale del 30/10/1985, e successive modifiche e integrazioni. Può, in alternativa, avanzare istanze per il transito in altre (una o più) Amministrazioni dello Stato, con l'accortezza di individuare con precisione sia l'Amministrazione che il profilo professionale. Comunque ogni istanza può contenere una sola richiesta. L'istanza va compilata secondo il modello allegato n. 3; in caso di presentazione contemporanea di istanze di transito per un profilo dell’Amministrazione Penitenziaria e di altre Amministrazioni, la Direzione competente inviterà il soggetto ad optare per una delle due soluzioni, prima di trasmettere l’istanza alla Sezione 3 dell’Ufficio II – Servizio Amministrativo Sanitario;
c) è comunque necessario che la C.M.O. (ovvero la Commissione Medica di 2^ Istanza, se intervenuta) abbia espresso un giudizio - ancorché negativo - sull'idoneità al transito: per questo si richiama la disposizione contenuta al punto 3, relativa alla necessità di acquisire, anche successivamente al giudizio di inidoneità, il parere dell'organo medico. Sarà poi competenza delle commissioni previste dal comma 2 dell'articolo 76 di valutare il possesso dei requisiti richiesti ed esprimere il parere sull'idoneità al transito, nei casi di istanza verso i ruoli dell’Amministrazione Penitenziaria;
d) tenuto conto dei termini perentori entro i quali l'Amministrazione deve concludere il procedimento, 150 giorni, le Direzioni sono invitate a trasmettere, con la massima sollecitudine, (anche per evitare di incorrere nell'ipotesi prevista dal comma 11 dell'art. 76) via fax e, successivamente, in originale a mezzo raccomandata postale, l'istanza e i documenti indicati al punto 7, nonché un rapporto informativo redatto sul modello allegato 4 ed una copia aggiornata del foglio matricolare; le Direzioni avranno, altresì, cura di controllare, prima dell'inoltro, che l'istanza sia redatta in conformità alle prescrizioni e la documentazione sia quella richiesta;
e) il personale che propone istanza di transito va collocato in aspettativa speciale, ai sensi dell'articolo 76 comma 12, con il trattamento goduto all'atto del giudizio di non idoneità. Le Direzioni, in tal caso, trasmetteranno copia dell'istanza di transito all'organo competente ad emettere il provvedimento di aspettativa:
il Provveditorato regionale per il personale in forza agli Istituti, Centri di servizio sociale; Ufficio del Personale per quello in forza presso il Centro Amministrativo “Giuseppe Altavista”, l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari, il S.A.D.A.V. e le Scuole di Formazione. L'aspettativa cessa il giorno precedente il provvedimento di dispensa, ovvero, nel caso di transito, il giorno precedente la data di effettiva immissione nel nuovo ruolo;
f) il transito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione Penitenziaria è subordinato, oltreché all'idoneità fisica all'impiego, anche al superamento delle prove teoriche e pratiche previste dal comma 5 dell'art. 76 del citato decreto legislativo, come stabilito dal D.M. 19 luglio 1994, avuto riguardo al profilo professionale della qualifica richiesta, le cui materie sono quelle elencate nel D.M. 29 luglio 1992, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 5 del 15 marzo 1993.
La Circolare n. 3484/5934 del 7 agosto 1998 annulla tutte le lettere circolari, attinenti alla materia, di seguito elencate:
1). 12387111.1 del 18 giugno 1993;
2). 21485011.1 dell'8 novembre 1993;
3). 8366211.1 del 15 aprile 1994;
4). 09790812.1 del 7 maggio 1994;
5). 15537311.1 del 6 agosto 1994.


Ciao Alberto
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AngeloBarese
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Re: In Aspettativa per riconoscimento causa di servizio

Messaggio da AngeloBarese »

Carissimo Alberto,
ti ringrazio tantissimo per le lucidazioni... non ho parole appropriate per esprimerti la mia stima e gratitudine.
Grazie ancora a te e tutti voi che collaborate per noi tutti.
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airone7388
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Re: In Aspettativa per riconoscimento causa di servizio

Messaggio da airone7388 »

Buonasera, complimentandomi ancora una volta a Nonno Alberto per la sua instancabile opera di attiva partecipazione, per quello che ha chiesto AngeloBarese mi sembra di capire che i 2 mesi figurativi dell' articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono computati ai fini dei 5 anni figurativi, ho capito bene? Grazie.
Bjapla
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Re: In Aspettativa per riconoscimento causa di servizio

Messaggio da Bjapla »

Per aggiornamento. Ad un anno circa (11 mesi e 20 gg) dall'essere dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d'Istituto ed essere stato in aspettativa per il riconoscimento o meno della causa di servizio, mi è stato notificato con raccomandata l'esito del comitato di verifica (non riconosciuta) circa un mese fà ( decisione non impugnata dopo essermi sentito, con onorario, con medico legale anche del Forum). Ora con notifica "brevi mano" il Decreto di non riconoscimento e mancata concessione equo indennizzo. Sono, pertanto, prossimo alla collocazione in congedo. Vado per i 28 anni di servizio e la pensione è un pò bassina, calcolo effettuato tramite forum e sentendo di recente il CNA. Il prossimo passo è la domanda di transito al ruolo civile.
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nonno Alberto
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Re: In Aspettativa per riconoscimento causa di servizio

Messaggio da nonno Alberto »

Bjapla ha scritto: mar giu 14, 2022 12:15 pm Per aggiornamento. Ad un anno circa (11 mesi e 20 gg) dall'essere dichiarato non idoneo permanentemente al servizio d'Istituto ed essere stato in aspettativa per il riconoscimento o meno della causa di servizio, mi è stato notificato con raccomandata l'esito del comitato di verifica (non riconosciuta) circa un mese fà ( decisione non impugnata dopo essermi sentito, con onorario, con medico legale anche del Forum). Ora con notifica "brevi mano" il Decreto di non riconoscimento e mancata concessione equo indennizzo. Sono, pertanto, prossimo alla collocazione in congedo. Vado per i 28 anni di servizio e la pensione è un pò bassina, calcolo effettuato tramite forum e sentendo di recente il CNA. Il prossimo passo è la domanda di transito al ruolo civile.

Ciao Paolo,

Letto l'esito, dovresti sentire un po' cosa dice la cervicale e la lombare :lol: perché se una delle due si lamenta è bene parlare con il medico di famiglia e fare al volo anche un rx, poiché se la cervicale e la lombare hanno ragione, presenta subito domanda di riconoscimento causa di servizio e contestuale equo indennizzo, poi con calma tutti gli altri accertamenti che saranno necessari prima di essere convocato in cmo.


Qualora ci siano le condizioni, va fatto tutto prima del transito.


👋👋
Bjapla
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Re: In Aspettativa per riconoscimento causa di servizio

Messaggio da Bjapla »

Buon giorno, dovrei fare domanda x il transito al ruolo civile, ci sono dei modelli o é a forma libera,? iI nucleo Comando brancola nel buio, mi sembra di essere una mosca bianca. Grazie
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nonno Alberto
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Re: In Aspettativa per riconoscimento causa di servizio

Messaggio da nonno Alberto »

Ciao,

Ecco una traccia
....
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Re: In Aspettativa per riconoscimento causa di servizio

Messaggio da Bjapla »

Grazie, comunque sono in attesa anche risonanza magnetica, chissà?!
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