Importante sentenza della Corte dei Conti

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leo62
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Importante sentenza della Corte dei Conti

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› FORZE ARMATE
Pensione Forze armate, storica sentenza: assegno calcolato con il retributivo anche per chi è ancora in servizio
Pensione Forze armate, storica sentenza: assegno calcolato con il retributivo anche per chi è ancora in servizio

La sentenza della Corte dei Conti fa giurisprudenza e consente ai militari di vedersi risarcito il danno per la mancata attuazione della previdenza complementare.


Sarà sicuramente una sentenza che farà giurisprudenza quella emanata dalla Corte dei Conti in seguito al ricorso presentato da un dipendente dell’Aeronautica Militare dal 21 maggio 1989 contro l’Inps - Gestione Dipendenti Pubblici e il Ministero della Difesa per chiedere l’accertamento del diritto a vedersi calcolare il trattamento pensionistico “che sarà”, dal momento che il suddetto è ancora in servizio, secondo il sistema retributivo, ovvero in subordine, fino all’effettiva attuazione della previdenza complementare.

Il caso in esame è riportato da Infodivise.it e ad illustrare la situazione è l’avv. Giuseppe Di Benedetto che ha posto l’accento sulla previdenza ed in particolar modo sulla legge Dini (L. 335/1995). A 15 anni dalla sua entrata in vigore, il personale militare è “ancora in attesa dell’istituzione della previdenza complementare”.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del cumulo contributivo (portando in esame un caso di specie qui) e di come incrementa la pensione con il nuovo contratto 2019-2021, e ancora se nono più i fondi perequativi o quelli complementari ad essere utili ai fini pensionistici.

Ma ora la sentenza della Corte dei Conti pone l’accento su un altro elemento: vediamo quale.

Il caso posto in esame
Come riporta Infodivise.it, l’avvocato Di Benedetto illustra come venga penalizzato il personale militare che ha maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva non superiore a 18 anni, dal momento che la pensione viene calcolata con il sistema contributivo. La mancata o ritardata previsione dei meccanismi di previdenza, spiega l’avvocato, determina un danno rilevante per il personale in divisa.


Un dipendente dell’Aeronautica Militare dal 21 maggio 1989, ed ancora in servizio, ha presentato ricorso contro l’Inps - Gestione Dipendenti Pubblici e il Ministero della Difesa per chiedere l’accertamento del diritto a vedersi calcolare il trattamento pensionistico che sarà secondo il sistema retributivo (che, di fatto, è cessato di esistere dal 1° gennaio 1996).

Il militare ha chiesto anche il risarcimento dei danni derivati dal mancato avvio delle procedure di negoziazione e concertazione del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e della conseguente istituzione della previdenza complementare, previdenza che il Tar Lazio, sede di Roma, ha chiesto alle Amministrazioni di concludere, tramite l’emanazione di un provvedimento espresso.

Il procedimento amministrativo è volto proprio all’istituzione della previdenza complementare, mediante la nomina di un commissario ad acta al quale è stato affidato il compito di:

“attivare i procedimenti negoziali interessando allo scopo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed i Consigli Centrali di rappresentanza, senza tralasciare di diffidare il Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ad avviare le procedure di concertazione/contrattazione per l’intero Comparto Difesa e Sicurezza”.

La sezione ha rispedito le disposizioni al mittente, ritenendo infondata la pretesa al sistema previdenziale retributivo, dando come motivazione che non esiste “un diritto al regime previdenziale” previgente in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore modificare anche il sistema previdenziale in vigore.
È stata ritenuta fondata, invece, la domanda risarcitoria alla mancata istituzione della previdenza complementare.


La sentenza della Corte dei Conti
La Corte dei Conti ha ritenuto che la mancata attivazione della previdenza complementare si configuri come “danno futuro”, con conseguenze che si manifestano nel momento in cui il richiedente andrà in pensione, dal momento che il tempestivo avvio dei fondi pensione avrebbe generato un montante più elevato rispetto al mancato esercizio dell’opzione, oltre a consentirgli un risparmio in termini di tassazione Irpef in virtù di una maggiore ammontare deducibile.

L’avvio della previdenza complementare, riprende l’avvocato Di Benedetto, è da porre in relazione alla liquidazione delle prime pensioni calcolate con il sistema contributivo.

Quindi, il personale militare che alla data del 31 dicembre 1995 ha maturato un’anzianità contributiva non superiore a 18 anni può vedersi risarcito il danno derivante dalla mancata attivazione della previdenza complementare.

Una sentenza avrà delle ripercussioni nel mondo militare, in quanto in molti si trovano nella stessa situazione del dipendente dell’Aeronautica che ha avanzato e vinto il ricorso.

Senza dubbio si apre una strada, tracciata nel solco dell’inadempienza della Pubblica Amministrazione che, non attenendosi alla legge e non attuando la previdenza complementare, ha creato un danno ai militari, danno che, come abbiamo visto, può essere risarcito.


mauri64
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Re: Importante sentenza della Corte dei Conti

Messaggio da mauri64 »

Salveleo62
notizia di qualche anno fa riportata dal sito www.infodivise.it al sottostante link:

previdenza-complementare-ricorso-avv-ma ... 60#p254266
mauri64
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Re: Importante sentenza della Corte dei Conti

Messaggio da mauri64 »

Per non creare false aspettative...

https://nonsolomarescialli.it/militare- ... sara-vero/
gigisimone

Re: Importante sentenza della Corte dei Conti

Messaggio da gigisimone »

All'upo doveva essere impugnata la Legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte retrattiva poiché anticostituzionale, i sindacati si son venduti per un posto in più per parenti ed amici nei vari concorsi, nulla hanno fatto per tutelare i diritti acquisiti, ovvero la suddetta legge è legittima ma non poveteva riguardare gli assunti ma coloro che sarebbero stati assunti dopo l'entrata in vigore della stessa. Ormai ci si attacca al tram.
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