impiego civile - stipendio

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virgola
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impiego civile - stipendio

Messaggio da virgola »

Buongiorno a tutti sono un ex brigadiere della Finanza, oggi sono stato riformato dalla cmo di Firenze (evviva) faccio per sdrammatizzare perche' ci sono rimasto male, pero' la vita deve pur continuare. Vorrei chiedervi cortesemente alcune informazione e forse saro' anche ripetitivo pero' vorrei avere qualche certezza in piu' sul da farsi:
- sono stato fatto idoneo al transito nell'impiego civile, la richiesta che voglio fare e che mi preme di piu' è che se io faccio domanda e per ipotesi mi dovessero chiamare tra un anno, io perciperei lo stesso stipendio di come fossi ancora in servizio? E se per ipotesi io tra un anno riufiuterei il passaggio, dovrei restituire i soldi presi in piu' da congedato?
Spero di essere stato chiaro grazie e saluti a tutti.


marco1977

Re: impiego civile - stipendio

Messaggio da marco1977 »

continui a percepire lo stipendio ultimo prima della riforma (ancora non sei congedato in effetti), pieno se non hai superato 12 mesi prima appunto del provvedimento di inabilità al servizio ma abilità al transito. prima della firma del nuovo contratto puoi rifiutare il passaggio ed accedere quindi alla pensione. non restituisci nulla, anche se te lo chiedono, ci sono sentenze del TAR in tal senso.
virgola
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Re: impiego civile - stipendio

Messaggio da virgola »

grazie di tutto anche se non mi hai convinto del tutto. Se c'è una legge a tal proposito proposito prima o poi i soldi li dovrai restituire. grazie ancora se avrai notizie piu' certe te ne saro' grato Matteo
propertytagdell

Re: impiego civile - stipendio

Messaggio da propertytagdell »

Confermo quanto detto dal collega in precedenza. Se usi il tasto cerca troverai diversi post al riguardo ed anche la sentenza del consiglio di stato che lo conferma. Avere dei dubbi è normale, documentandosi si riesce ad avere un quadro piu' chiaro. Ciao in bocca al lupo.. Propertytagdell
vedovonardecchia
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Re: impiego civile - stipendio

Messaggio da vedovonardecchia »

certo non è bibbia, puo essere sempre ribaltata, ma trattandosi di consiglio di stato non so fino a che punto.
ti posto quella più chiara di tutte, ma c'è ne sono altre in tal senso. ciao e benvenuto tra gli sfigati

N. 6825/2007
Reg. Dec.
N.8914 Reg.Ric.
Anno: 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
(SEZIONE QUARTA)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 8914\2006, proposto da ......., rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Zito ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via M. Dionigi n. 17;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. I bis, n. 6199 del 21 luglio 2006.
Visto il ricorso in appello;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
visti gli atti tutti della causa;
relatore alla pubblica udienza del 4 dicembre 2007 il consigliere Vito Poli; uditi gli avvocati Zito e l’avvocato dello Stato Paola Palmieri;
ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il capo di 1 classe della M.M. ……………è stato giudicato dalla C.M.O. di Taranto permanentemente inidoneo al s.p.e., idoneo alla riserva navale e idoneo ad essere impiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’amministrazione della difesa (cfr. verbale del 23 giugno 2004).
In data 1 luglio 2004 il signor Mazza ha presentato domanda di transito nei ruoli civili (cfr. dichiarazione in pari data).
Il 21 luglio 2005 la Direzione generale del commissariato ha espresso parere favorevole all’impiego del ….. nel profilo professionale di “assistente amministrativo” anche in soprannumero.
Con d.m. 24 novembre 2005 è stato disposto il transito nei ruoli civili di un folto gruppo di personale militare, fra cui l’odierno appellante, con la conferma del collocamento in aspettativa fino alla data dell’effettiva assunzione in servizio quale impiegato civile.
Con decreto della Direzione generale del personale civile del 6 dicembre 2005 il signor Mazza è stato assegnato, quale “assistente amministrativo”, a Maristat.
Il 30 gennaio 2006 l’appellante ha rinunciato al transito nei ruoli civili, non essendo stato assegnato ad una sede di proprio gradimento.
Il 6 febbraio 2006 la Direzione generale del personale civile ha preso atto della rinuncia ed ha considerato annullata l’intera procedura (cfr. nota in pari data).
Con nota del 26 aprile 2006 la Direzione generale del personale militare ha ridefinito la posizione amministrativa ed economica del Mazza, collocandolo in congedo, categoria della riserva navale, con decorrenza 23 giugno 2004.
1.1. Avverso tale ultimo provvedimento è insorto l’odierno appellante innanzi al T.a.r del Lazio articolando una pluralità di censure imperniate sulla violazione delle norme sancite dalla l. n. 599 del 1954 e dal d.m. 18 aprile 2002, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, lesione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa e affidamento del privato; nella sostanza si contesta la decorrenza retroattiva – dal punto di vista giuridico ed economico – della collocazione in congedo, che avrebbe dovuto essere disposta non a far data dalla visita di accertamento dell’inidoneità al servizio militare incondizionato (23 giugno 2004), bensì da quella successiva (30 gennaio 2006), ovvero al momento della rinuncia al transito nei ruoli civili.
2. L’impugnata sentenza, resa in forma semplificata – T.a.r. del Lazio, sez. I bis, n. 6199 del 21 luglio 2006 -:
a) ha respinto il ricorso facendo esclusiva applicazione degli art. 28 e 29 l. n. 599 del 1954, senza considerare la disciplina recata dal d.m. 18 aprile 2002;
b) ha compensato fra le parti le spese di lite.
3. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2006, e depositato il successivo 3 novembre, il signor Mazza proponeva appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r. deducendo, nella sostanza, che in base alla disciplina enucleabile dalla l. n. 599 del 1954, dall’art. 14, l. n. 266 del 1999 e dal d.m. 18 aprile 2002, il collocamento in congedo nella categoria della riserva avrebbe dovuto essere disposto con decorrenza 30 gennaio 2006.
4. Si costituiva il Ministero della difesa concludendo per l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.
5. Con ordinanza di questa sezione n. 214 del 2007 è stata accolta la domanda di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 4 dicembre 2007.
6. L’appello è fondato e deve essere accolto.
La tesi di fondo da cui muove l’amministrazione è che la rinuncia al transito nei ruoli civili sia da intendersi come revoca in senso proprio della domanda di transito, con effetti caducatori retroattivi dell’intero procedimento e del tempo trascorso dal militare in posizione di aspettativa.
La tesi non è accoglibile.
6.1. Per ragioni di chiarezza espositiva giova delineare la cornice normativa all’interno della quale vagliare la fattispecie per cui è causa.
A mente dell’art.13, l. n. 599 del 1954 l’aspettativa è una delle tre posizioni di stato in cui può trovarsi il sottufficiale in s.p.e.
Effettivamente, ai sensi dell’art. 29, l. n. 559 cit., allorquando il sottufficiale venga a perdere l’idoneità fisica incondizionata al servizio militare a seguito del giudizio medico legale dei competenti organi tecnici dell’amministrazione della difesa, deve essere collocato in congedo a decorrere dalla data dell’accertamento sanitario.
L’art. 14, comma 5, l. n. 266 del 1999 ha stabilito che <<Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica>>.
Il procedimento di transito è stato individuato dal più volte menzionato d.m. 18 aprile 2002.
Gli artt. 1 e 2, in particolare, hanno delineato l’ambito applicativo e le modalità puntuali del transito.
In particolare secondo l’art. 1 <<1. Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. Il giudizio di inidoneità è espresso dalla commissione medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata>>.
Il successivo art. 2 così recita: <<1. Il transito del personale di cui all'art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa è disposto con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità, per il tramite gerarchico, al Comando del corpo di appartenenza che la inoltrerà alla competente Direzione generale per il personale civile, dandone contestualmente comunicazione alla Direzione generale per il personale militare.
3. La presentazione della domanda di transito da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento.
4. L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.
5. Il personale trasferito è inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso, nella qualifica corrispondente al grado rivestito al momento del trasferimento, conservando l'anzianità assoluta riferita al predetto grado, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.
6. Il transito del personale militare non comporta modifiche alle dotazioni organiche dei ruoli di provenienza e di quelli di destinazione. In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito sono resi indisponibili nel grado iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi dal medesimo personale, fino al riassorbimento del soprannumero.
7. In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.
8. Nel caso in cui il nuovo trattamento economico spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento economico goduto ed il nuovo, fino al riassorbimento con i successivi aumenti di trattamento economico a titolo di assegni fissi e continuativi.
9. Il militare trasferito nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa non può essere riammesso nel ruolo di provenienza>>.
6.2. La giurisprudenza della sezione che ha fatto applicazione dell’art. 14 cit. e del d.m. attuativo, ha avuto modo di precisare:
a) che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l’idoneità al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare (cfr. sez. IV, ord. 12 giugno 2007, n. 2998, che ha negato all’amministrazione militare la possibilità di rifiutare il transito per ragioni disciplinari o per la pendenza di un procedimento penale atteso che tale previsione non è contemplata dalla disciplina positiva e che in ogni caso anche il militare in congedo rimane sottoposto al potere disciplinare della linea gerarchica; sez. IV, 15 giugno 2004, n. 3904, che ha evidenziato come il transito non possa essere rifiutato dall’amministrazione civile ad quem adducendo ragioni soggettive - inerenti l’attitudine professionale dell’interessato - ovvero oggettive - inerenti l’organizzazione dell’ente -; sez. IV, ord. 16 gennaio 2004, n. 147 che pone in risalto come il transito debba avvenire in soprannumero);
b) che il beneficio sancito dal menzionato art. 14 si riferisce al personale militare che sia legato all’amministrazione da rapporto di servizio in atto al momento del transito, che deve qualificarsi come una peculiare fattispecie di trasferimento nell’ambito della medesima amministrazione (cfr. sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5758, che ha conseguentemente respinto la domanda proposta da militare cessato dal servizio antecedentemente all’entrata in vigore della norma sancita dal più volte richiamato art. 14).
6.3. Scendendo all’esame della questione di diritto sottesa al presente giudizio la sezione rileva, sulla scorta dell’analisi meramente letterale della disciplina in commento, che la rinuncia effettuata dall’interessato, in assenza di una espressa previsione in tal senso, non possa qualificarsi come revoca della domanda di transito, esprimendo invece, sulla scorta di quanto illustrato in precedenza, un autentico negozio abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nel patrimonio del disponente e come tale produttivo di effetti ex nunc e non già ex tunc.
Sotto il profilo sistematico emerge della disciplina dianzi illustrata che:
a) il militare giudicato inidoneo mantiene lo status proprio in s.p.e., ma nella posizione di aspettativa, ex art. 2, co. 7, d.m. cit., fino al momento dell’assunzione nell’amministrazione civile previa stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro;
b) tanto è vero questo che il legislatore ha sterilizzato - nel lasso temporale che va dalla data della visita medica a quella dell’effettivo transito nei ruoli civili – l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato o di avanzamento (arg. ex art. 2, co. 3, d.m. cit.).
Si sono, in tal modo, volute evitare soluzioni di continuità del rapporto di impiego durante il periodo di tempo in concreto impegnato dall’amministrazione per effettuare il transito nei ruoli civili. Sotto tale angolazione il corrisponendente periodo di aspettativa, antecedente all’assunzione in servizio presso l’amministrazione civile, è comunque da considerarsi prestato, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’amministrazione militare.
7. In conclusione l’appello deve essere accolto e, conseguentemente, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere annullato il decreto 26 aprile 2006 nella parte in cui dispone il collocamento in congedo del signor Rodolfo Mazza a decorrere dal 23 giugno 2004 anziché dal 30 gennaio 2006.
Nella novità della questione di diritto oggetto del presente giudizio la sezione ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado ai sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2007, con la partecipazione di:
Luigi Cossu - Presidente
Luigi Maruotti - Consigliere
Pierluigi Lodi - Consigliere
Vito Poli Rel. Estensore - Consigliere
Carlo Deodato - Consigliere
Il Presidente L'Estensore
Luigi Cossu Vito Poli

Il Segretario
Rosario GiorgioCarnabuci

Depositata in segreteria

il……31/12/2007……………………………………………
(art. 55, L. 27\4\1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione
dott. Antonio Serrao
virgola
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Re: impiego civile - stipendio

Messaggio da virgola »

grazie a tutti in particolare a vedovonardecchia sempre disponibile e con gli aggiornamenti pronti. Bisognerebbe sentire proprio il Sig.Mazza come è andata finire esattamente, cioè se lui non ha effettivante restituiti i soldi in piu' o meno. Comunque ci dobbiamo accontentare di quello che riusciamo a sapere e comunicarlo tra noi, è sempre qualcosa, un aiuto in piu'. Sono indeciso se fare domanda all'impiego civile anche per altri motivi (familiari). E' chiaro se mi dovessero mandare fuori provincia con due figli piccoli sarebbe un problema, comunque ho tempo 30 giorni ci pensero'. Se tra di noi ci fosse un collega/amico con esperienza diretta sarebbe utilissimo. ciao a tutti........Matteo
vedovonardecchia
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Re: impiego civile - stipendio

Messaggio da vedovonardecchia »

scusami virgola, non per farmi i fatti tuoi, ma mi dici un solo motivo per non accettare il transito, visto che presumo tu non abbia tanti anni di servizio? Goditi l'anno e passa, dell'ultimo stipendio, se è pieno, poi accetta, dovunque sia, e poi si vede. Molti colleghi secondo me, non hanno ben presente il fatto che anche da civile esiste la dispenza per motivi sanitari dopo anche un ulteriore periodo di aspettativa, e la pensione la danno lo stesso se l'hai maturata.Ci perdiamo i 6 scatti e nel mio caso anche il grado superiore, ma accumuliamo di più pensione e tfr, e chi se ne frega, un anno e più di tranquillità, senza visite fiscali e cmo varie o rotture di cog...... vari, non ha prezzo, :lol: non credi? :lol:
ciao
virgola
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Re: impiego civile - stipendio

Messaggio da virgola »

per vedovonardecchia ed altri anche
mi fa sempre piacere che ci sei sempre, mi dai sempre forza, con una buona liquidazione e una buona pensione potrei anche fare a meno di chiedere il passaggio al civile. Ho 27 anni circa + 5 di abbuono e quindi ci sto pensando. Poi ci sarebbe il rebus del luogo di destinazione che non è poco. grazie ancora e un arrivederci a presto Matteo........
vedovonardecchia
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Re: impiego civile - stipendio

Messaggio da vedovonardecchia »

matteo scusa o preso fiaschi per mazzi, pensavo eri più giovane, allora si che ci devi pansare, ciao e scusa di nuovo il lapsus
marco1977

Re: impiego civile - stipendio

Messaggio da marco1977 »

vedovo ha straragione matteo. fossi in te andrei in pensione e mi godrei la serenità spendendo il tempo nel migliore dei modi...nel frattempo aderisci al pranzo va...siamo sempre alla ricerca di esperienze di ex militari qui, ma spesso latitano...
vedovonardecchia
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Re: impiego civile - stipendio

Messaggio da vedovonardecchia »

Ehhh si, marco, gli piacerebbe all’amministrazione che mi accontentassi dei 4 soldi di pensione dopo avermi fatto fare la pallina per 25 anni, parlo di 600 km quasi al giorno, sarebbe troppo comodo per loro, purtroppo con la mia patologia sono portato a rompere i c……..ni,
C’è un detto dalle mie parti, quando sei incudine statt, ma quando sei martello vatt. Sono stato incudine per una vita e adesso che sono martello che faccio?? Nu vatt.
Ciao e vediamo di mangiarci sto’ abbacchietto
marco1977

Re: impiego civile - stipendio

Messaggio da marco1977 »

e hai ragione anche tu! siamo sempre in credito, mai in debito...
panorama
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Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: impiego civile - stipendio

Messaggio da panorama »

Ricorso ACCOLTO in merito agli stipendi da percepire.
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1) - transitato a domanda nei ruoli civili del Ministero della difesa in seguito a giudizio di permanente non idoneità al servizio militare, chiede il riconoscimento del trattamento retributivo per il periodo successivo alla domanda di transito nei ruoli civili e fino alla effettiva assunzione in qualità di dipendente civile.

2) - Il ricorrente, infatti, è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare il 20 dicembre 2005 ..... e, con istanza assunta al protocollo dell’amministrazione il 21 dicembre 2005, ha chiesto il transito nei ruoli civili dell’amministrazione della difesa, che, solo a seguito di atto di diffida notificato il 14 aprile 2008, ha infine provveduto con nota del 14 luglio 2008 a denegare il richiesto transito.

3) - Annullato il detto diniego dal T.A.R. per la Campania con sentenza n. 4235 del 2009, non appellata, l’amministrazione ha infine provveduto a stipulare contratto di lavoro con il ricorrente solo in data 6 aprile 2010 recante decorrenza del rapporto lavorativo 3 maggio 2010, ......

4) - Lamenta quindi il ricorrente che alcun trattamento economico gli è stato corrisposto per il periodo da dicembre 2005 (domanda di transito nei ruoli civili) al maggio 2010 (decorrenza del contatto di lavoro come dipendente civile). Dunque chiede, a titolo di restituito in integrum, l’accertamento del proprio diritto all’invocato trattamento retributivo per il periodo dicembre 2005 – 2 maggio 2010.

IL TAR LAZIO precisa:

5) - Come ha rilevato il Consiglio di Stato, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per tutte le controversie e le questioni relative al periodo che precede la stipula del contratto di lavoro come dipendente civile, pur se è stato adottato un provvedimento di transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile (cfr. Cons. Stato, Sez. IV n. Cons. Stato, IV sezione, n. 4719/2001 e n. 6825/2007).

6) - In altri termini, con riguardo alla vicenda che interessa l’odierno ricorrente, è stato già affermato con sentenza passata in giudicato che la domanda di transito si intende accolta allo scadere del termine di 150 giorni dalla presentazione della domanda di transito.

7) - In conclusione, ritiene il Collegio che la domanda di parte ricorrente meriti accoglimento limitatamente alla richiesta di corresponsione del trattamento economico con decorrenza dalla scadenza del termine di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza di transito nei ruoli civili assegnati all’Amministrazione per provvedere sull’istanza medesima, fino alla decorrenza del contratto di lavoro poi intervenuto ( 3 maggio 2010); non può essere accolta, invece, la richiesta di corresponsione del corrispettivo fin dalla data della istanza di transito.

8) - Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso è fondato e va accolto, con condanna del Ministero resistente alla corresponsione del trattamento economico dovuto quale retribuzione mensile a decorrere dal 21 maggio 2006 (data di scadenza del termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di transito del 21 dicembre 2005) fino al 2 maggio 2010, essendo il 3 maggio 2010 la data di decorrenza del contratto di lavoro stipulato come dipendente civile.

Leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201511436, - Public 2015-09-29 -


N. 11436/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02314/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2314 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tommaso Ventre, con domicilio eletto presso Antonella Le Rose in Roma, Via Cavour, 228/B;

contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire il trattamento retributivo per il periodo dicembre 2005 – 2 maggio 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2015 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il proposto ricorso l’odierno ricorrente, già caporal maggiore scelto quindi transitato a domanda nei ruoli civili del Ministero della difesa in seguito a giudizio di permanente non idoneità al servizio militare, chiede il riconoscimento del trattamento retributivo per il periodo successivo alla domanda di transito nei ruoli civili e fino alla effettiva assunzione in qualità di dipendente civile. Il ricorrente, infatti, è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare il 20 dicembre 2005 con processo verbale della CMO di Caserta e, con istanza assunta al protocollo dell’amministrazione il 21 dicembre 2005, ha chiesto il transito nei ruoli civili dell’amministrazione della difesa, che, solo a seguito di atto di diffida notificato il 14 aprile 2008, ha infine provveduto con nota del 14 luglio 2008 a denegare il richiesto transito. Annullato il detto diniego dal T.A.R. per la Campania con sentenza n. 4235 del 2009, non appellata, l’amministrazione ha infine provveduto a stipulare contratto di lavoro con il ricorrente solo in data 6 aprile 2010 recante decorrenza del rapporto lavorativo 3 maggio 2010, inquadrando lo stesso come “operatore di amministrazione”. Lamenta quindi il ricorrente che alcun trattamento economico gli è stato corrisposto per il periodo da dicembre 2005 (domanda di transito nei ruoli civili) al maggio 2010 (decorrenza del contatto di lavoro come dipendente civile). Dunque chiede, a titolo di restituito in integrum, l’accertamento del proprio diritto all’invocato trattamento retributivo per il periodo dicembre 2005 – 2 maggio 2010.

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo per essere stato il ricorso di cui trattasi notificato il 18 febbraio 2011, successivamente alla stipula del contratto individuale di lavoro del ricorrente quale dipendente civile (6 aprile 2010) e comunque affermandone la infondatezza nel merito.

Alla pubblica udienza del 31 marzo 2015 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Va preliminarmente ritenuta la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo atteso che la controversia di cui è questione investe la spettanza di una pretesa retributiva relativa al periodo che precede la stipula del contratto di lavoro da parte del ricorrente come dipendente civile dell’amministrazione della difesa, essendo evidente che fino a quella data il militare non perde il suo status originario. Come ha rilevato il Consiglio di Stato, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per tutte le controversie e le questioni relative al periodo che precede la stipula del contratto di lavoro come dipendente civile, pur se è stato adottato un provvedimento di transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile (cfr. Cons. Stato, Sez. IV n. Cons. Stato, IV sezione, n. 4719/2001 e n. 6825/2007). E’ evidente che la mera circostanza della notifica del ricorso in epoca successiva alla detta stipula non è sufficiente a far ritenere che la res controversa sia da ricondurre al ricorrente quale dipendente civile, che se così fosse questo giudice sarebbe privo di giurisdizione, trattandosi di questione, come già rilevato, che inerisce alla sfera giuridica del ricorrente non ancora dipendente civile dell’amministrazione della difesa. In altri termini, la controversia attiene alla fase non contrattualizzata, in regime di diritto pubblico, del rapporto di lavoro di pubblico impiego, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, primo comma, lett. i) del CPA.

Ciò premesso, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di seguito meglio esplicitati.

Rileva il Collegio che ai sensi dell’art. 14 comma 5° l. n. 266 del 1999 (oggi sostituito, per quanto qui rileva, dall’art. 930 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, giudicato "non idoneo al servizio militare incondizionato" per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, costituendo detto transito un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla Commissione medico-ospedaliera, unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 31 luglio 2009 , n. 4854). Ha rilevato peraltro condivisibile giurisprudenza che il Ministero della difesa, al quale viene richiesto il transito al servizio civile da parte del militare non più idoneo al servizio militare incondizionato, non possiede un ambito di discrezionalità nella valutazione dell'istanza presentata ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 08 novembre 2006 , n. 12139 e T.A.R. Sardegna n. 108 del 2010).

Ribadisce quindi il D.M. 18 aprile 2002, con cui sono state dettate le disposizioni che governano in concreto il detto transito, all’art. 1, comma 1, che “Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreché l’infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.”; lo stesso decreto all’art. 2, comma 4, precisa che “L'amministrazione è tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta” e, al comma 7, che “In attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità”. Può quindi agevolmente rilevarsi che la normativa regolamentare citata prevede un’ipotesi di “silenzio assenso” alla scadenza del termine di 150 giorni dalla presentazione della domanda di transito. Del resto, proprio con riferimento all’odierno ricorrente, il T.A.R. Campania – che era stato adito per l’annullamento di nota con cui l’amministrazione denegava formalmente il richiesto transito - con la sentenza innanzi citata e che non risulta appellata (n. 4235 del 2009) aveva già nella specie rilevato “che risulta essersi sostanziato il silenzio assenso al chiesto transito (ai sensi dell’art. 2 co. 4° D.M. 18.4.2002), e che la <<sospensione>> del relativo procedimento non appare giustificabile sulla base degli esiti di una sentenza di primo grado, appellata e quindi non definitiva”. Osservava ancora il T.A.R. di Napoli che “Stante la chiarezza dell’esposto dettato normativo applicabile alla fattispecie, ritiene il Collegio che il provvedimento negativo è sopravvenuto quando ormai si era avuta la formazione del previsto silenzio assenso; la qual cosa è sufficiente a segnare la sorte del ricorso: ciò sulla ribadita precisazione che non è stato in alcun modo contraddetta l’esistenza dell’unico e necessario presupposto di legge, ovvero di essere stato il -OMISSIS- giudicato (da competente Commissione Medica, in data 6.12.2005) non idoneo al S.M.I., ma idoneo al reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione della Difesa”. In altri termini, con riguardo alla vicenda che interessa l’odierno ricorrente, è stato già affermato con sentenza passata in giudicato che la domanda di transito si intende accolta allo scadere del termine di 150 giorni dalla presentazione della domanda di transito. Del resto, è sulla scorta di questa premessa che è avanzata con il presente ricorso, a stipula del contratto oramai intervenuta, azione di accertamento del diritto al trattamento retributivo per il periodo che va dalla detta domanda alla decorrenza del contratto di lavoro come dipendente civile.

In conclusione, ritiene il Collegio che la domanda di parte ricorrente meriti accoglimento limitatamente alla richiesta di corresponsione del trattamento economico con decorrenza dalla scadenza del termine di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza di transito nei ruoli civili assegnati all’Amministrazione per provvedere sull’istanza medesima, fino alla decorrenza del contratto di lavoro poi intervenuto ( 3 maggio 2010); non può essere accolta, invece, la richiesta di corresponsione del corrispettivo fin dalla data della istanza di transito.

Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso è fondato e va accolto, con condanna del Ministero resistente alla corresponsione del trattamento economico dovuto quale retribuzione mensile a decorrere dal 21 maggio 2006 (data di scadenza del termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di transito del 21 dicembre 2005) fino al 2 maggio 2010, essendo il 3 maggio 2010 la data di decorrenza del contratto di lavoro stipulato come dipendente civile. L’accertamento e la condanna sono riferiti al capitale oltre che alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Le spese di causa seguono la regola della soccombenza, per quanto temperata nella quantificazione alla luce del non totale accoglimento delle richieste formulate in ricorso e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore del ricorrente del corrispettivo dovuto quale retribuzione mensile a decorrere dalla data del 21 maggio 2006 fino alla data del 2 maggio 2010, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Condanna la resistente amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 31 marzo 2015 e 2 settembre 2015, con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/09/2015
Halibut
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Re: impiego civile - stipendio

Messaggio da Halibut »

Salve a tutti sono un cc che rischia di essere impiegato come civile a seguito di infortunio non dipendente da causa di servizio. Volevo chiedere a chi è esperto o ha è già transitato quali voci dello stipendio vengono mantenute e calcolate per determinare la cifra dell assegno ad personam
Nel mio caso le mie competenze sono composte da
- emolumento fisso ag. Pol
- stipendio
- assegno familiare
-indennitá integrativa speciale
- Pens. Indenn pensionabile
- indennitá di aeronavigazione
Considerato che nel sito ministero della difesa si legge che a comporre l ammontare dell assegno ad personam concorrono tutti gli " emolumenti pensionabili" ad occhio l importo dovrebbe tener conto di tutte le voci suddette in quanto sono tute pensionabili e continuative ( per l indennitá di aeronavigazione esiste il trascinamento qualora non si faccia parte di reparti dove eè prevista)
Un dubbio mi sorge sulla prima in quanto passando nei civili non si giustificherebbe una voce legata al servizio di polizia.
Spero che ci sia qualcuno che mi possa aiutare a capire questo aspetto che non è assolutamente secondario nella scelta da fare quando si arriva al bivio se scegliere la pensione o il transito. Io comunque sarei obbligato a scegliere il transito in quanto ho 43 anni e 20 anni di servizio e non ho nemmeno provveduto a riscattare quelli figurativi.
Premetto che chiaramente mi piange il cuore essere in una situazione del genere in primis per le mie problematiche fisiche che mi costringeranno a passare un calvario non facile e che molti di voi conoscono giá. In vita mia poi non ho mai varcato la soglia dell infermeria e non ho idea di cosa siano tabelle e modelli C ma l incidente occorsomi credo che non mi dará possibilitá di sperare di rimanere.
Ringrazio anticipatamente chi mi vorrá rispondere
lino
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Re: impiego civile - stipendio

Messaggio da lino »

Halibut percepirai stipendio intero che percepisci in malattia appunto supplendo differenza con assegno ad personam....
Lo stesso pero' non subira' piu aumenti e rimarra' congelato sino al raggiungimento dello stesso dai tuoi nuovi colleghi...
Chiaro vi possono essere complicanze., ma la norma e oquesta .
Importante se sei ancora sotto cml premunisciti di fare domanda causa di servizio onde evitare di rimanere (superato il 12 mese) nell'intero periodo di aspettativa speciale al transito con stipendio "congelato" come da riforma, (almeno 150 gg.)
Spero in poche righe di averti chiarito un po la situazione.
Per Aspera ad Astra!!!!
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