Immissione nel ruolo VSP e delitti

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Immissione nel ruolo VSP e delitti

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Il CdS Accoglie l'appello del ricorrente
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1) - Si controverte dell’esclusione del sig. OMISSIS, graduato dell’EI quale VFP4, dalla procedura per l’immissione nel ruolo VSP (anno 2012), disposta perché, dopo la graduatoria ma poco prima di tal immissione, egli è risultato imputato in un procedimento penale iniziato presso il Tribunale di OMISSIS.

2) - Assodato che, in esecuzione dell’ordinanza cautelare della Sezione n. 1568 del 15 aprile 2015, il sig. OMISSIS è stato riammesso alla procedura de qua, nel merito l’appello è fondato e va accolto, per le considerazioni di cui appresso.

3) - imputato in concorso con altri dei reati di cui agli artt. 110, 582 (lesioni personali), 594 (ingiuria) e 612 (minaccia) c.p.

IL CdS precisa

4) - Ora, non v’è dubbio, ai presenti fini, che l'ammissione alla ferma volontaria quadriennale rientri nel concetto di reclutamento, come s’evince dall'art. 701, secondo cui «… le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale, nonché i criteri e le modalità per l'ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa …».

- ) - Il passaggio al VSP rientra, invece e con ogni evidenza, nel diverso concetto d’immissione nel ruolo relativo, cui si riferisce espressamente l'art. 704, per il quale «…al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministero della difesa…».

- ) - In sostanza, l'immissione in VPS è successiva al reclutamento VFP ed è riservata a coloro i quali, già reclutati, si collochino utilmente nella graduatoria di merito, ovviamente nei limiti delle necessità organiche di Forza armata.

- ) - Sicché all'immissione in servizio permanente conseguente alla ferma quadriennale non si possono applicare, certo non in modo così automatico come vorrebbe la P.A. appellata, le cause di esclusione "automatiche" previste dall'art. 635, c. 1, lett. g) del Dlg 66/2010.

- ) - Si tratta, cioè, d’una vicenda conseguente all’instaurazione efficace del rapporto di servizio, preceduta a sua volta dalla delibazione, in capo al reclutando, di tutti i requisiti ex art. 635.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201505836 Public 2015-12-24


N. 05836/2015REG.PROV.COLL.
N. 01945/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso n. 1945/2015 RG, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Montanara, con domicilio eletto in Roma, via Fibreno n. 4,

contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 e

nei confronti di

OMISSIS, non costituito nel presente giudizio,

per la riforma
della sentenza breve del TAR Lazio–Roma, sez. I-bis, n. 10085/2014, resa tra le parti ed inerente all’esclusione dell’appellante dalla procedura concorsuale per l'immissione nel ruolo dei VSP dell' Esercito italiano per l'anno 2012;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del solo Ministero intimato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del 3 novembre 2015 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti costituite, l’avv. Montanara e l'Avvocato dello Stato Fedeli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con circolare n. MD GMIL1 I3 3/0498695/VSP dell’8 novembre 2012, il Ministero della difesa ha indetto la procedura per l’immissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale – VFP4 nel ruolo dei volontari in servizio permanente – VSP (anno 2012).

Il § 3), lett. a) della circolare ha stabilito, tra i requisiti d’ammissione alla procedura, che i candidati non fossero stati condannati per delitti non colposi (anche con sentenza di patteggiamento) o non fossero in atto imputati in procedimenti penali non colposi. La successiva lett. b) dispone che siffatti requisiti devono esser posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione e mantenuti fino a quella d’approvazione delle graduatorie finali di merito.

Il caporalmaggiore OMISSIS, graduato dell’EI con la qualifica di VFP4, ha proposto rituale istanza, reputando d’averne i requisiti, per prender parte alla procedura stessa. In esito ad essa, con decreto n. 292 dell’11 dicembre 2013, il Ministero della difesa ne ha approvato la graduatoria di merito, in cui il sig. OMISSIS è stato dichiarato vincitore, con decorrenza giuridica dalla stessa data. Ma il sig. OMISSIS, nelle more della definizione della procedura stessa, era stato citato dalla Procura della Repubblica di OMISSIS, con decreto di citazione diretta a giudizio del 17 maggio 2013 notificato il 6 agosto successivo, quale imputato in concorso con altri dei reati di cui agli artt. 110, 582 (lesioni personali), 594 (ingiuria) e 612 (minaccia) c.p.

Appunto per questo il sig. OMISSIS è stato escluso, in forza della nota MD GMIL 0923736 comunicata il 16 maggio 2014, dalla procedura medesima per difetto del requisito dianzi indicato, donde la sua successiva posizione in congedo illimitato, non avendo più titolo per l’ulteriore rafferma biennale. Avverso tali statuizioni il sig. OMISSIS è insorto innanzi al TAR Lazio, con il ricorso n. 9774/2014 RG, deducendo vari profili di censura e, in particolare, l’irrazionalità del § 3), lett. a) del bando, non potendosi superare la presunzione di non colpevolezza dell’imputato fino alla condanna definitiva ex art. 27, II c., Cost. (solo la quale può assurgere a causa d’esclusione da un concorso a pubblici impieghi) e la necessità d’interpretare l’art. 635, lett. g del Dlg 66/2010 in modo costituzionalmente orientato. Con sentenza breve n. 10085 del 30 settembre 2014, il TAR adito ha respinto la pretesa attorea, stante sia la vincolatezza della clausola applicata, sia la sua perfetta conformità a legge.

Appella quindi il sig. OMISSIS, con il ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità della sentenza gravata, deducendo molteplici profili d’impugnazione, anche con riguardo alla condanna alle spese. Resiste in giudizio il solo Ministero intimato, che conclude per il rigetto dell’appello. Alla pubblica udienza del 3 novembre 2015, su conforme richiesta delle parti costituite, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

Si controverte dell’esclusione del sig. OMISSIS, graduato dell’EI quale VFP4, dalla procedura per l’immissione nel ruolo VSP (anno 2012), disposta perché, dopo la graduatoria ma poco prima di tal immissione, egli è risultato imputato in un procedimento penale iniziato presso il Tribunale di OMISSIS.

Assodato che, in esecuzione dell’ordinanza cautelare della Sezione n. 1568 del 15 aprile 2015, il sig. OMISSIS è stato riammesso alla procedura de qua, nel merito l’appello è fondato e va accolto, per le considerazioni di cui appresso.

Invero, l’art. 635, c. 1, lett. g) del Dlg 15 marzo 2010 n. 66 (cod. ordin. milit.), fonte da cui provengono l’analoga disposizione del bando per la procedura de qua e l’esclusione del sig. OMISSIS da questa, precisa, tra i requisiti generali necessari per il reclutamento volontario, che i candidati non devono «… essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi…». Ebbene, di tal disposizione va fornita un’interpretazione congruente con i fini che essa vuol perseguire e costituzionalmente orientata, affinché non si risolva, come già l’appellante ha dedotto, in una sorta di superamento indebito della presunzione di non colpevolezza, proclamata dall’art. 27, II c., Cost. Tanto perché, nella sua astratta formulazione, essa parrebbe applicabile ad ogni forma di reclutamento volontario nelle FF.AA., onde sarebbe facile estenderla, come in realtà ha inteso fare la P.A. intimata, pure al passaggio dalla ferma quadriennale al VSP. Non s’avvede, però, la P.A. stessa che siffatta, acritica applicazione ad ampio raggio, disgiunta dal significato che alla norma va riconosciuto, dà luogo ai dubbi di costituzionalità accennati dall'appellante.

Invero, il candidato in ferma volontaria ha già lo status di militare arruolato, è un soggetto sul quale la P.A. ha già investito in termini di formazione ed addestramento, soggiace alla giurisdizione militare e, appunto per questo, versa in una situazione giuridica che si differenzia notevolmente da chi chiede l'arruolamento provenendo dall'esterno. È ben logico e razionale che la P.A., quando s’appresti a reclutare personale esterno e poiché può selezionarlo nell'ambito di una vasta platea di candidati, scelga di restringere la selezione ai soli candidati dei quali non sia discussa la condotta morale neppure in termini di rischio. In altre parole, non è né discriminatorio, né sproporzionato al fine, che la P.A. deve realizzare, escludere dal reclutamento esterno coloro che abbiano soltanto un procedimento penale pendente ed anche per reati di non rilevante allarme sociale, giacché rigorosa dev’esser la garanzia dell’incensurabilità delle loro condotte pregresse. Per contro, irragionevole si appalesa la predetta acritica applicazione del medesimo criterio, quando esso tende a precludere in via definitiva la prosecuzione di un rapporto lavorativo già avviato, senza esaminare in concreto la gravità dei fatti contestati, la definitività dell'accertamento e l’incidenza di esso sugli obblighi connessi al giuramento di fedeltà alla Repubblica.

La serena lettura dell’art. 635 c. 1, lett. g), ove corroborata da tali principi ed alla luce di un'analisi sistematica del Dlg 66/2010, consente all’interprete di giungere all'adozione di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma colà recata, sez’uopo di rimetterne la questione alla Corte costituzionale. A tal conclusione si perviene proprio grazie al tenore generico di tal norma, laddove appunto di occupa in generale del reclutamento del personale militare, evidentemente richiamando un concetto già esplicitato in altre parti del codice. Infatti, la definizione di reclutamento è data dal precedente art. 633, che fa riferimento al «… complesso delle procedure e delle attività tecnico-amministrative necessarie per l'immissione in servizio di personale militare…». Si deve verificare allora se detta immissione in VSP, a seguito della ferma quadriennale, sia o meno sussumibile nel concetto di reclutamento fatto proprio dall'art. 635.

Ora, non v’è dubbio, ai presenti fini, che l'ammissione alla ferma volontaria quadriennale rientri nel concetto di reclutamento, come s’evince dall'art. 701, secondo cui «… le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale, nonché i criteri e le modalità per l'ammissione alle ulteriori rafferme biennali sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa …». Il passaggio al VSP rientra, invece e con ogni evidenza, nel diverso concetto d’immissione nel ruolo relativo, cui si riferisce espressamente l'art. 704, per il quale «…al termine della ferma prefissata quadriennale ovvero di ciascun anno delle rafferme biennali, i volontari giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria annuale di merito sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente con le modalità stabilite con decreto del Ministero della difesa…». In sostanza, l'immissione in VPS è successiva al reclutamento VFP ed è riservata a coloro i quali, già reclutati, si collochino utilmente nella graduatoria di merito, ovviamente nei limiti delle necessità organiche di Forza armata. Sicché all'immissione in servizio permanente conseguente alla ferma quadriennale non si possono applicare, certo non in modo così automatico come vorrebbe la P.A. appellata, le cause di esclusione "automatiche" previste dall'art. 635, c. 1, lett. g) del Dlg 66/2010. Si tratta, cioè, d’una vicenda conseguente all’instaurazione efficace del rapporto di servizio, preceduta a sua volta dalla delibazione, in capo al reclutando, di tutti i requisiti ex art. 635.

Ciò ovviamente non significa l’esenzione, ai fini dell'immissione nei ruoli permanenti, dagli effetti di qualsiasi illecito commesso durante la ferma. Ad evitare una tal evenienza soccorre per vero l'art. 957, il quale impone il proscioglimento della ferma e, pertanto, la stessa esclusione dall'immissione in servizio permanente (per mancanza del valido compimento del periodo di servizio pregresso), in caso di «… condanna penale definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale…». Ma anche la «… grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare…», ossia i motivi disciplinari posti dall'art. 1357 (come richiamato dall'art. 957 cit.) costituiscono casi di cessazione della ferma o della rafferma.

Sicché l’appello è meritevole d’accoglimento, con la conseguente riforma della sentenza impugnata anche per le spese del doppio grado di giudizio. Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza motivi od eccezioni non espressamente esaminati, che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso da quella fin qui esaminata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. IV), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n. 1945/2015 RG in epigrafe), l’accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 3 novembre 2015 con l'intervento dei sogg. Magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/12/2015


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