roby2201 ha scritto:Ciao a tutti,
per angri62,
ribatto al "cortese" aggettivo;
" ===sei un tantinello confuso.
gli scatti non hanno nessuna attinenza con il 18% figurativo che viene applicato ogni anno per il conguaglio dell'anno precedente."
segnalando sommessamente che l'argomento non era il conguaglio fiscale ma piuttosto il tipo di calcolo nel c.d. sistema misto.
Quindi.......
Ciao,
Roberto Venezia.
===caro Roberto, il 18% serve per conguagliare.
Conguaglio contributivo
Dalla riforma del 1995 (l.335/1995) anche per i dipendenti statali tutte le somme accessorie sono valutabili ai fini pensionistici e quindi sono assoggettate al contributo del fondo pensione e del fondo credito. Qualora le somme accessorie riscosse nell'anno risultino inferiori al 18% della somma base stipendiale imponibile, occorre in ogni caso assoggettare al contributo fondo pensione e fondo credito, la quota di importo che consente di raggiungere tale quota minima figurativa del 18%.
Questo calcolo viene denominato conguaglio previdenziale ed è necessario in quanto in base alla normativa vigente, nel sistema pensionistico dei pubblici dipendenti l'imponibile pensionistico è come minimo pari all'imponibile base maggiorato del 18%.
Un metodo di calcolo diverso viene adottato per i conguagli contributivi relativi al personale a tempo determinato del Ministero della Pubblica Istruzione. Infatti, sugli emolumenti corrisposti a tale tipologia di dipendenti viene applicata la ritenuta INPS - Gestione ex INPDAP sulle competenze fisse e continuative, già maggiorate del 18%.
Pertanto, il risultato contabile del conguaglio è pari a zero o a credito, in quanto, i suddetti lavoratori non percepiscono somme accessorie, ad eccezione dei benefici economici dei contratti integrativi.
Le operazioni di conguaglio possono riguardare anche il contributo previsto ai sensi della Legge 438/92 art. 3ter, che stabilisce a decorrere dal 1 gennaio 1993, in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori, inferiori al 10%, un'aliquota aggiuntiva dell'1% sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (il cosiddetto "tetto") che viene determinato annualmente in base agli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Tale prelievo aggiuntivo viene versato, per ogni singolo lavoratore, al Fondo Pensionistico al quale il dipendente è obbligatoriamente iscritto.
Il sistema della mensilizzazione del limite della retribuzione può quindi rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio contributivo, a credito o a debito, che vengono effettuate in concomitanza al conguaglio fiscale.
Per procedere alle operazioni di conguaglio, gli uffici liquidatori di somme accessorie, per tutto il personale gestito in NoiPA, devono comunicare entro e non oltre la scadenza del 12 gennaio dell'anno successivo, le somme accessorie liquidate ai dipendenti amministrati al fine di elaborare il conguaglio fiscale, il conguaglio contributivo e rilasciare il modello CUD.
Pertanto NoiPA ha realizzato la funzionalità Accessori fuori sistema (ex procedura Pre1996)all'interno dell'applicativo "cedolino unico" per consentire agli Uffici di servizio di comunicare, come stabilito dal D.L.vo 2 settembre 1997, n. 314, i dati tramite file o segnalazione singola.
Nella sezione specifiche tecniche - Accessori fuori sistema (ex procedura Pre1996), è disponibile il tracciato xls ed xml per la comunicazione delle competenze accessorie Fuori Sistema e il relativo file XSD per la validazione. I dati comunicati verranno raccolti per la successiva elaborazione dei conguagli.
Il sostituto contributivo principale che eroga anche trattamenti accessori segnala direttamente i dati in suo possesso su Gestione Stipendio (ex-SPTWeb).
Eventuali debiti contributivi scaturiti dal conguaglio, vengono recuperati in quattro rate mensili che riducono l'imponibile fiscale, mentre il credito viene rimborsato in unica soluzione e si somma all'imponibile fiscale.