IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Feed - CARABINIERI

gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

gino59 ha scritto:Dichiarazione reddituale: cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo
Data pubblicazione: 24/09/2015
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, ai fini dell'applicazione del divieto, che i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'Irpef per il medesimo anno.

In applicazione della suddetta disposizione i titolari di pensione, con decorrenza compresa entro l'anno 2014, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2015, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2014, i redditi da lavoro autonomo relativi al 2014.

Nel Messaggio n. 5901 si forniscono chiarimenti in ordine all’individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, conseguiti nell’anno 2014, e alle modalità di presentazione della dichiarazione.
================================================================
Come ha evidenziato AVT8......occhio,anche questo fa parte del gioco delle 3 carte.....!!!!!!!!


gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

gino59 ha scritto:
gino59 ha scritto:Dichiarazione reddituale: cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo
Data pubblicazione: 24/09/2015
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, ai fini dell'applicazione del divieto, che i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'Irpef per il medesimo anno.

In applicazione della suddetta disposizione i titolari di pensione, con decorrenza compresa entro l'anno 2014, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2015, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2014, i redditi da lavoro autonomo relativi al 2014.

Nel Messaggio n. 5901 si forniscono chiarimenti in ordine all’individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, conseguiti nell’anno 2014, e alle modalità di presentazione della dichiarazione.
================================================================
Come ha evidenziato AVT8......occhio,anche questo fa parte del gioco delle 3 carte.....!!!!!!!!
===================================
Con le conseguenze di ulteriore aumento del lavoro sommerso.-
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

Ansa
Arriva il taglio dell'indicizzazione per le pensioni sopra quattro volte il minimo (circa 500 euro), ossia superiori a 2 mila euro. Lo prevede la legge di stabilità che estende al 2017-2018 il meccanismo di indicizzazione, cioè l’adeguamento per l’andamento dell’inflazione, per le pensioni.
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

Messaggio n. 7115
OGGETTO:
Trattamenti pensionistici di privilegio del personale della Polizia di Stato: collaborazione con il Ministero dell’Interno per l’acquisizione della documentazione istruttoria.

Con nota operativa n. 27 del 25/7/2007 dell’ex INPDAP sono state fornite disposizioni applicative per la concessione della pensione di privilegio al personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

La circolare n. 131 del 19/11/2012, ha previsto, con effetto dal 1° febbraio 2013, il regime dell’invio telematico, in via esclusiva, delle istanze di prestazioni pensionistiche previdenziali ex inpdap.

Con riferimento ai trattamenti di privilegio per il personale della Polizia di Stato la procedura prevede che le Sedi di produzione dell’Istituto, in presenza della sola domanda di liquidazione della prestazione in argomento, inoltrata per via telematica, debbano avviare attività istruttoria per completare la documentazione di rito a sostegno della domanda stessa.

Al fine di ottimizzare le fasi del procedimento e contrarre i tempi del relativo iter, si ritiene opportuno avvalersi della collaborazione offerta dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - per acquisire gli atti propedeutici al provvedimento concessivo.

Nello specifico, per quanto concerne le diverse ipotesi prese in considerazione nella nota operativa n. 27/2007 nelle fattispecie di cui al par. 3 ai punti a), b), c), tale nuova procedura sarà ampliata anche nelle seguenti ipotesi:
domanda di pensione privilegiata indiretta o di pensione privilegiata di reversibilità;
rinnovo dell’assegno privilegiato;
richiesta di Aggravamento;
richiesta dell’assegno di incollocabilità di cui all’articolo n. 104 del TU n. 1092/1973.

A tal fine, l’interessato provvederà:
1) ad inviare la richiesta di liquidazione della pensione privilegiata a questo ente previdenziale, in via telematica, secondo le modalità di cui alla predetta circolare n.131 del 2012;
2) a trasmettere, via p.e.c., copia della stessa domanda al citato Dipartimento della Pubblica Sicurezza all’indirizzo:

dipps.333h.serviziopensioneprevidenza.rm@pecps.interno.it.

Le modalità come sopra indicate avranno effetto per le domande prodotte a decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio.

Il Direttore Generale
Ciof
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

Anche se la variazione dei prezzi utilizzata come riferimento per la rivalutazione degli importi previdenziali sarà negativa, gli assegni non potranno diminuire. È questa una delle novità introdotte nella legge di Stabilità 2016 durante il passaggio alla Camera. La disposizione, che non ha scadenza, previene un'eventualità che si potrebbe verificare per la prima volta a gennaio 2017, in occasione del conguaglio della rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi del 2015, che molto probabilmente sarà negativo.

È valida invece solo quest'anno la decisione di non effettuare il conguaglio tra la rivalutazione provvisoria riguardante il 2015 applicata finora (era dello 0,3%) e quella definitiva (pari allo 0,2%). Ciò avrebbe comportato un prelievo, sull'assegno di gennaio 2016, pari allo 0,1% di quanto incassato complessivamente quest'anno. Tuttavia il conguaglio è solo rimandato di un anno e quindi, salvo ulteriori interventi, i pensionati dovranno comunque restituire l'importo a inizio 2017.

Il passaggio alla Camera ha portato anche la cancellazione della penalizzazione per chi è andato in pensione anticipata prima dei 62 anni (1% per ognuno dei primi due anni e 2% per ogni ulteriore anno) nel triennio 2012-2014. La riduzione, prevista dal decreto legge 201/2011, era già stata eliminata per il 2015, ma non per i pensionamenti pregressi. Ora l'abbuono viene esteso, ma solo con effetto dagli assegni del 2016 e quindi non ci sarà un recupero di quanto decurtato finora.

Si è poi intervenuti modificando alcune previsioni già contenute nel progetto di legge di Stabilità presentato dal governo. È il caso dell'opzione donna, cioè della possibilità, per le lavoratrici, di andare in pensione a 57 o 58 anni e 3 mesi (se dipendenti o autonome) a fronte del ricalcolo dell'assegno con il sistema contributivo invece di quello misto. Rispetto a quanto previsto finora, le interessate dovranno maturare i requisiti e non più la decorrenza della pensione entro la fine di quest'anno. Secondo le stime contenute nella relazione tecnica alla legge di Stabilità, saranno 32.800 le lavoratrici che sfruttando questa possibilità andranno in pensione tra il 2016 e il 2018, a cui se ne aggiungeranno altre 3.250 che, pur potendo smettere di lavorare già quest'anno, per loro scelta andranno in pensione successivamente.

Nel passaggio alla Camera si è tentato, senza successo, di non applicare al requisito dei 57 o 58 anni i 3 mesi aggiuntivi derivanti dall'adeguamento all'aspettativa di vita. Però, recependo le indicazioni della commissione Lavoro, è stato previsto un monitoraggio delle aderenti all'opzione e dei relativi costi. Eventuali risparmi sulla spesa ipotizzata, ritenuta eccessiva da diversi parlamentari, tra cui il presidente della commissione, Cesare Damiano, dovranno essere utilizzati per ulteriori estensioni dell'opzione donna.

Altra modifica è l'applicazione già dal 2016 della no tax area ampliata da 7.500 a 8.000 euro per gli over 75 e da 7.500 a 7.750 per chi non supera i 75 anni. Nella prima versione della legge di Stabilità, l'efficacia dell'estensione era prevista dal 1° gennaio 2017.

Confermata e inalterata, invece, la settima salvaguardia a compensazione dell'inasprimento dei requisiti introdotti dalla riforma previdenziale di fine 2011. A fronte dell'andamento dei primi sei interventi di salvaguardia, i posti già previsti sono stati ridotti da 170.230 a 146.166 e contemporaneamente ne sono stati aggiunti altri 26.300 per un costo di 2 miliardi di euro tra il 2016 e il 2023, oltre a prevedere coperture aggiuntive per altri 5.000 lavoratori già rientranti nelle salvaguardie precedenti.Per la maggior parte delle categorie di lavoratori coinvolti si estende di un anno (fino al 6 gennaio 2017) il termine utile per maturare la decorrenza della pensione con i requisiti richiesti prima della riforma.

Confermato, infine, il congelamento al 27% per l'anno prossimo dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'Inps. Gli interventi sul fronte previdenziale non sono ritenuti sufficienti dai Cgil, Cisl e Uil che ieri hanno riunito gli attivi interregionali dei quadri e dei sindacati in tre manifestazioni a Torino, Firenze e Bari. Obiettivo, una controriforma delle pensioni che introduca maggiore flessibilità in uscita e apra il mercato del lavoro ai giovani.
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

Trattamenti pensionistici e beneficiari_2014.pdf
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

La legge di Stabilità per il 2016 (la 208/2015), pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre, ha rimandato di un anno il conguaglio da effettuarsi a gennaio per recuperare la differenza tra la perequazione riconosciuta a inizio 2015 (pari allo 0,30%) e quella definitiva (0,20%). Il 31 dicembre l’Inps ha pubblicato la circolare 210 sul rinnovo delle pensioni per il 2016.

Se non fosse intervenuta la legge di Stabilità (articolo 1, comma 288), da gennaio, i trattamenti pensionistici avrebbero subito una diminuzione legata a due fattori. Il primo, una tantum, dovuto al recupero della rivalutazione attribuita in misura superiore rispetto a quella spettante per tutto l’anno 2015, il secondo relativo all’adeguamento dell’importo mensile alla rivalutazione definitiva. Inoltre con il decreto ministeriale del 19 novembre 2015, è stato stabilito che la perequazione automatica, da attribuire in via previsionale per il 2016, è pari allo zero per cento. Ne deriva che gli importi calcolati come definitivi per il 2015 (e quindi un po’ più bassi di quelli incassati durante l’anno scorso) costituiscono anche il parametro di riferimento per il 2016. Sono fatti salvi i recuperi derivanti da debiti ad altro titolo che sono stati accertati durante le operazioni di rinnovo e che saranno trattenuti secondo le regole ordinarie.


Tuttavia gli assegni di importo ricompreso tra tre e sei volte il trattamento minimo subiranno un lieve aumento. Sono pertanto interessate le pensioni lorde mensili comprese tra 1.505,67 e 3.011,34 euro. Infatti con il Dl 65/2015, che ha sanato gli effetti derivanti dalla sentenza di incostituzionalità del Dl 201/2011 relativo al blocco della perequazione per il biennio 2012/2013 per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo, si è stabilito che per gli anni 2014 e 2015 sia riconosciuto un adeguamento parziale pari al 20% del tasso di inflazione registrato nel biennio 2012/2013 mentre, a decorrere dal 2016, l’aumento passa dal 20 al 50 per cento.

Da tale intervento sono escluse le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo perché hanno già goduto tempo per tempo di una perequazione piena, nonché quelle di importo superiori a sei volte il trattamento minimo perché ad esse il legislatore non ha riconosciuto nessun aumento, neppur parziale.

Nella circolare 210/2015 l’Inps precisa che le somme attribuite a titolo di rivalutazione (effetto Dl 65/2015) dal 2017 diventeranno parte integrante della pensione e formeranno oggetto di rivalutazione nella loro interezza, senza più distinguere la pensione “originaria” dagli effetti della sentenza di incostituzionalità. La perequazione è attribuita prendendo a riferimento tutti i trattamenti pensionistici che fanno capo allo stesso soggetto, sia quelli diretti sia quelli derivanti da prestazioni ai superstiti. Sempre il Dl 65/2015 ha stabilito altresì che ai fini dell’applicazione del meccanismo di rivalutazione si deve tener conto anche degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, come quelli corrisposti dal Senato, dalla Camera, nonché dalle Regioni.

Salvo proroghe, il 2016 sarà l’ultimo anno in cui sarà applicato il contributo di solidarietà (pari al 6/12/18 per cento) alle pensioni di importo superiore a 14 volte il trattamento minimo (91.343,98 euro) previsto dalla legge 147/2013. Inoltre dal mese di gennaio entra in vigore un’altra importante novità. Le pensioni saranno messe in pagamento il secondo giorno bancabile. Quindi la disponibilità è posticipata al 4 gennaio per le pensioni riscosse presso gli uffici postali e al 5 gennaio per quelle accreditate su conto corrente. Dal mese di febbraio le pensioni torneranno ad essere accreditate al 1° del mese, tranne se festivo. Nel caso in cui il 1° del mese dovesse cadere di sabato, gli accrediti su conto corrente bancario saranno posticipati al 3 (come accadrà a ottobre 2016).
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da panorama »

notizia del 01/marzo 2016
------------------------------------

Isee, Consiglio di Stato respinge ricorso Governo: ilegittimo includere pensioni e indennita’ per i disabili
----------------------------------------------------------------------------------------------

Dal Consiglio di Stato arriva una difesa del principio di giustizia ed equità a proposito del nuovo Isee: è stato respinto, infatti, il ricorso avanzato dal Governo contro la sentenza del Tar del Lazio di febbraio scorso, che aveva dichiarato illegittimo l’inserimento di pensioni, risarcimenti e indennità di accompagnamento, tra i redditi da calcolare nell’Isee delle persone con disabilita’.

Soddisfazione da parte delle associazioni che si occupano di disabili: tutela sociale non può essere calpestata in base a esigenze di cassa.

“Non possiamo che essere soddisfatti del risultato a nome di tutte le associazioni legate al mondo della disabilità che sono rappresentate dalla FAND (ANMIC, ANMIL, ENS, UCI, UNMS, ANGLAT e ARPA), e insieme rappresentano oltre 2 milioni di famiglie italiane”, commenta all’indomani della notizia il Presidente FAND Franco Bettoni.

La conferma di quanto aveva già sentenziato il Tar del Lazio da parte del Consiglio di Stato è una notizia che rincuora, in effetti, oltre 10 milioni di persone dal momento che la ricaduta economica di questa decisione in termini fiscali avrebbe certamente modificato in peggio, la condizione di famiglie che si sarebbero viste togliere, in tal modo, un sostegno finalizzato esclusivamente ad affrontare disagi e problemi quotidiani causati dalla disabilità.

“Questo pronunciamento che in molti hanno commentato politicizzando la questione e approfittandone anche per attaccare il Governo, noi vogliamo che invece diventi solo una questione di riconoscimento dei diritti dei più deboli e sia garanzia di una tutela sociale che non può essere calpestata in base a esigenze di cassa”, aggiunge il Presidente FAND.

“Ci rassicura, inoltre, quanto affermato ieri il Ministro del Lavoro Poletti – continua il Presidente FAND – poiché sapere che ‘il Governo applicherà la sentenza del Consiglio di Stato’ è molto importante alle soglie delle prossima campagna fiscale”.

Lo stesso Ministro si è detto convinto che “l’attuazione del nuovo Isee rappresenta un indicatore più veritiero e meglio costruito del precedente e che garantisce un accesso più giusto alle prestazioni sociali, anche nel caso delle persone con disabilità”, conclude il Presidente FAND.
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

Direzione Centrale Pensioni
Coordinamento Generale Legale
Roma, 10/11/2016
Circolare n. 195
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Corresponsione della 13^ mensilità e dell’Indennità Integrativa Speciale su pensioni percepite in costanza di attività lavorativa erogate a carico delle Gestioni esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

In relazione alla corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensioni a carico delle gestioni esclusive percepite in costanza di attività lavorativa presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, le disposizioni di cui al DPR n. 1092/1973 prevedono la non cumulabilità tra il trattamento stipendiale e la pensione (art. 97, primo comma e art. 99, comma 5).

Tali disposizioni sono state successivamente dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenze rispettivamente del 18-27 maggio 1992, n. 232 e del 13-22 dicembre 1989, n. 566.
In particolare è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 97, comma 1 “nella parte in cui il legislatore non ha determinato la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima”.
L’articolo 99, quinto comma, è stato dichiarato illegittimo in quanto, come precisato tra le motivazioni, il legislatore “non ha stabilito il limite dell’emolumento per le attività alle quali si riferisce, dovendosi ritenere ammissibile, al di sotto di tale limite, il cumulo integrale fra il trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa la corresponsione dell’indennità integrativa speciale. Nel rispetto del principio di ragionevolezza la fissazione di detto limite compete al legislatore, al cui intervento è rimessa, pertanto, la riformulazione della norma”.

In merito a tale problematica, si comunica che questo Istituto ritiene di dover adottare una soluzione in via amministrativa volta al riconoscimento degli emolumenti in esame, anche in assenza e a prescindere dalla proposizione di ricorsi da parte degli interessati.

La soluzione in argomento, condivisa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si rende necessaria per l’assenza di interventi legislativi volti ad adeguare le disposizioni in esame alle pronunce della Corte Costituzionale nonché per il persistere di una giurisprudenza consolidata in materia.

In particolare il Ministero vigilante, ha aderito a tale soluzione in quanto, esaminato il quadro normativo di riferimento, ha ritenuto che:

a seguito della sentenza della Corte costituzionale, in assenza di un intervento legislativo volto ad adeguare la normativa alla pronuncia della Corte, l’adesione a quanto ivi statuito non può che avvenire mediante il riconoscimento in toto del diritto alla corresponsione degli emolumenti in oggetto;
anche qualora ne derivasse una applicazione della legge più aderente ai principi enunciati dalla Corte non sarebbe comunque legittimo operare, in via amministrativa, una sorta di interpretazione adeguatrice della normativa;
le norme relative all’incumulabità appaiono superate dall’evoluzione legislativa in materia che ha portato all’eliminazione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Premesso quanto sopra, per le pensioni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente circolare, gli emolumenti in esame dovranno essere corrisposti integralmente.

Dalla medesima data, gli interessati potranno richiedere alla sede Inps che gestisce la relativa pensione la corresponsione della tredicesima mensilità e/o dell’indennità integrativa speciale su pensione in godimento in costanza di attività lavorativa dipendente.

Acquisita la domanda la Sede provvederà al ripristino degli importi di indennità integrativa speciale e/o di tredicesima mensilità prevedendo la corresponsione del valore capitale, interessi legali e/o rivalutazione monetaria secondo la normativa vigente, nei limiti della prescrizione quinquennale.

In ipotesi di pendenza di causa le sedi provvederanno a riconoscere l’indennità integrativa speciale e la tredicesima con gli accessori di legge nei limiti della prescrizione. La documentazione attestante l’avvenuto adempimento sarà depositata in giudizio al fine di conseguire la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Con riguardo, infine, ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto per i quali è stato esteso l’utilizzo dell’applicativo DicaWeb, si rammenta che gli stessi devono essere considerati, innanzitutto, istanze di riesame del provvedimento impugnato (nella fattispecie, il diniego alla corresponsione degli emolumenti in oggetto) e che, come disposto dalla circolare n. 155/2013, in ogni fase dell’iter operativo per la loro gestione, deve essere valutata d’ufficio l’esistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento in autotutela.

Ciò stante, i ricorsi amministrativi per i quali è in corso l’istruttoria (compresi quelli già inoltrati all’Ufficio di Segreteria degli Organi Collegiali) devono essere restituiti, tramite procedura DicaWeb, alla competente Direzione provinciale che provvederà ad adottare, in autotutela, la citata lettera-provvedimento di ripristino degli importi di indennità integrativa speciale e/o di tredicesima mensilità, prevedendo la corresponsione del valore capitale, interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale considerata alla data della originaria istanza oggetto dell’impugnato diniego. Nei casi in esame, la sede provinciale provvederà - mediante applicativo DicaWeb - a definire in via amministrativa il ricorso (RRA per autotutela), dandone comunicazione all’interessato.



Il Direttore Generale
Cioffi
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

Non sarà un 2017 semplice per i pensionati. Da un lato c'è il cambiamento del calendario dei pagamenti che, come annunciato dall'Inps, darà il via all'erogazione del denaro il primo giorno utile del mese e non più il primo bancabile come previsto dal decreto legge del 21 maggio 2015, dall'altro invece arriva la nota dolente: da febbraio scatta una trattenuta sull'assegno. Di fatto l'Inps bloccherà lo 0,1 per cento della pensione annua. Il motivo è chiaro: l'istituto di previdenza sociale incasserà la differenza tra l'inflazione programmata, prevista allo (0,3 per cento) e quella effettiva che di fatto invece è stata stimata allo 0,2 per cento per l'anno 2015. L'istituto dunque avrebbe versato di più nelle tasceh dei pensionati di quanto dovuto. E così adesso passa alla cassa. L'importo duqnue dovrà essere restituito. Va detto che l'importo da restituire sarà esiguo, ma in tempi di crisi la notizia di certo non farà piacere ai pensionati. E la richiesta dell'Inps che procederà con la trattenuta già da febbraio ha già scatenato la reazione dei sindacati: In questo modo - sottolinea il sindacato dei pensionati della Cgil - tutte le pensioni avranno una perdita di valore. Nel caso di una pensione al minimo la perdita sarà di 6,50 euro all’anno e di 13 euro per una da 1.000 euro. Cifre che possono sembrare di poco conto ma che incidono in particolare sulle pensioni basse per le quali qualche euro in più o in meno al mese fa la differenza.
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

Più informazioni su: Economia, Inps, Pensioni, Tito Boeri
E tre. Per la terza volta, a tre mesi dalle prime critiche, il presidente dell’Inps Tito Boeri attacca le novità contenute nella legge di Bilancio. “Questa è una manovra che fa aumentare il debito implicito e ogni manovra che lo fa scarica oneri sulle generazioni future. E questa lo fa in modo non irrilevante”, ha detto Boeri al convegno Tutto pensioni 2017 organizzato dal Sole 24 Ore. Per Boeri, dunque, la la manovra “aumenta la spesa pensionistica aumentando la generosità di trattamenti su categorie che hanno già fruito di trattamenti più vantaggiosi di chi ne fruirà in futuro”.

Il presidente dell’Inps ha puntato l’indice sull’estensione della quattrordicesima, che potrebbe andare anche a chi non proviene da una condizione familiare di disagio. “L’intervento sulla quattordicesima – ha detto – può venire a premiare delle persone che si trovano in famiglie dove ci sono altre persone che hanno pensioni elevate o patrimoni ingenti. Mentre in Italia c’è un problema molto serio di povertà. Se guardiamo i dati sui consumi è raddoppiata negli anni della crisi nella fascia al di sotto dei 65 anni, e su questo continuiamo a non intervenire in modo sistematico”.


“Nell’ambito del sistema pensionistico permangono forti iniquità, differenze di trattamento macroscopiche anche alla stessa generazione, e su questo fin qui non si è intervenuti”, ha aggiunto. Per questo per Boeri bisogna sempre guardare al debito implicito, su cui, ha spiegato, “ho visto tanto scetticismo”. Il debito implicito, haspiegato, “è l’insieme delle impegni presi dallo Stato nei confronti degli attuali contribuenti, pensionati e contribuenti futuri. E se si dice che il debito implicito è qualcosa che non ha valore si sta implicitamente dicendo che in futuro si taglieranno le pensioni”.

Già in passato l’economista che guida l’istituto previdenziale aveva messo nel mirino la riforma contenuta nell’ultima manovra varata dall’esecutivo di Matteo Renzi. Lo aveva fatto nell’ottobre scorso, in una videoregistrazione trasmessa durante il convegno dei giovani di Confindustria, durante la quale aveva definito la manovra “nel solco delle leggi di stabilità degli ultimi 10/15 anni in Italia, con poche eccezioni, forse quelle del 2015 si è distinta per attenzione ai giovani”. E poi con un intervento sul Corriere della Sera in cui aveva bollato come “poco credibili” gli impegni del governo “sulle salvaguardie degli esodati“.
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

Pensioni: in arrivo lettere INPS con le istruzioni per l'APE 1/12
Logo International Business Times (IT)
International Business Times (IT)
Marta Panicucci
7 minuti fa
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
E-MAIL
Abbraccio Buffon-Tagliavento, la verità di Max Allegri
Inps© Fornito da IBT Italy Inps
Si avvicina l’entrata in vigore ufficiale dell’APE, l’anticipo pensionistico introdotto con il pacchetto pensioni della legge di bilancio che farà il suo debutto il primo maggio 2017. E intanto, mentre il Governo mette a punto gli ultimi decreti attuativi fondamentali per capire i dettagli dell’APE, l’INPS di Tito Boeri annuncia l’invio di mail e lettere alla platea di coloro che potrebbero andare in pensione con l’APE. La campagna informativa dell'INPS serve per fornire ai possibilità destinatati dell'APE un sistema di simulazioni per capire le modalità di accesso all'APE e gli eventuali costi a carico del pensionato.

Lettere dell’INPS alla platea APE

Il presidente INPS, Tito Boeri ha spiegato che nelle prossime settimane verrà spedita una busta arancione o una mail a coloro che potrebbero usufruire dell’APE con le informazioni sulla situazione contributiva e una proiezione di futura pensione. Inoltre ci sarà una parte dedicata all’anticipo pensionistico introdotto con la legge di bilancio con una simulazione della pensione, della tempistica e dei costi a carico del pensionato, dell'azienda o dello Stato.

La platea degli interessati è costituita da coloro che hanno già (o compiranno) 63 anni entro il 31 dicembre 2018, matureranno almeno 20 anni di contributi entro la stessa data e raggiungeranno la pensione anticipata dopo l’APE. Gli interessati potranno poi rivolgersi all’INPS per avere ulteriori informazioni ed eventualmente presentare domanda per andare in pensione a partire dal primo maggio 2017.

LEGGI ANCHE: Pensione anticipata: APE social e volontaria, tutti i chiarimenti dell'INPS su requisiti e modalità

APE: chi può andare in pensione

L’APE dà la possibilità a coloro che hanno compiuto 63 anni e accumulato almeno 20 anni di contributi previdenziali di andare in pensione anticipata. Ma, come abbiamo spiegato più volte, l’APE farà il suo debutto in tre diverse versioni a secondo della tipologia di lavoratori interessati ad andare in pensione anticipata.

APE volontaria: in questo caso è il lavoratore che decide di andare in pensione anticipata e dovrà accollarsi il costo dell’operazione che consiste, in pratica nel chiedere un prestito ad una banca o ad un’assicurazione che copra il costo dell’assegno pensionistico. L’anticipo può essere richiesto fino a 3 anni e 7 mesi. Raggiunti i requisiti per la pensione poi, sarà l’INPS con una trattenuta sull’assegno della pensione a rimborsare il prestito, in 20 anni. Sarà prevista una detrazione fiscale ad hoc e il costo del prestito dovrebbe essere all'interno di un range che andrà tra il 2 e il 5,5% della pensione che per 20 anni sarà decurtata dall’INPS.

APE social. Requisiti: 63 anni di età e 30 di contributi, ma in questo caso il costo dell'operazione non sarà a carico del lavoratore che vuole andare in pensione, ma dello Stato. Per questo l’APE social è riservata ad alcune categoria di lavoratori in difficoltà come i disoccupati di lungo termine, i lavoratori che assistono un familiare di primo grado con disabilità grave, coloro che svolgono mansione particolarmente usuranti o pericolose e chi ha un grado di invalidità non inferiore al 74%.

APE aziendale. La terza categoria interessa i dipendenti che, di comune accordo con l’azienda, chiedono di andare in pensione anticipata. Può accedere all’APE aziendale chi abbia compiuto 63 anni entro maggio che abbia almeno 20 anni di contributi e una pensione non superiore ai 703 euro. In questo caso l’APE sarà disciplinata dei singoli accordi tra dipendenti e aziende: quest’ultima infatti, potrà versare dei contributi aggiuntivi che aumentino l'importo della pensione.

Cosa manca per attivare l’APE

In vista dell’entrata in vigore dell’APE mancano ancora molti dettagli. Per rendere operativa l’APE mancano all’appello due decreti del presidente del Consiglio e due accordi tra ministeri e associazioni bancarie e assicurative che dovrebbero essere pronti per inizio-metà di febbraio e emanati entro il 2 marzo. Questi due accordi saranno fondamentali per capire le modalità di accesso al prestito e i dettagli degli accordi tra pensionato e istituto che pagherà la pensione fino al raggiungimento dei requisiti. Delicato il capitolo legato alle modalità e costi del rimborso.

L’adesione delle banche e delle assicurazioni all’APE sarà volontario. Il tasso di interesse applicato dalle banche dovrebbe partire dal 2,5%. Più elevato il premio assicurativo che dovrebbe aggirarsi sul 2,9%. Ma per sapere le condizioni di accesso al credito di rimborso per l’APE sarà necessario attendere gli accordi tra ministeri e categorie interessate.
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

Il rimborso è ancora possibile. Dopo lo stop nel 2011 sull'adeguamento delle pensioni che superano il triplo minimo fissato dall'Inps, torna la speranza con un ricorso ad hoc per tutti coloro che cercano di ottenere dal governo ciò che è stato tolto. Il provvedimento infatti riguarda tutti coloro che sono andati in pensione prima del 31.12.2011 e prima del 31.12.2012 e hanno percepito un importo della pensione per il 2012 superiore a € 1.405,05 lordi e per il 2013 superiore a 1.443,00 euro lordi.

E così, Celeste Collovati, legale di Aspes, associazione in pima linea nella difesa dei diritti dei pensionati, spiega cosa fare per richiedere il rimborso: Si era detto che la ricostruzione pensionistica doveva essere fatta valere nel termine di 5 anni dalla data in cui era stato stabilito il blocco della perequazione, ma ad onor del vero, essa produce effetti in ragione di ogni singolo rateo pensionistico nei cui confronti si consuma il quinquennio previsto come termine di prescrizione di tale azione. Pertanto la mancata interruzione della prescrizione con la Lettera di Diffida e Messa in Mora dell’INPS entro il 31.12.2016 fa prescrivere esclusivamente l’aggiornamento ed il rimborso per il rateo pensionistico di gennaio 2017, e così via per quelli successivi sino a quanto non viene inviata la lettera interruttiva ( per es. se la diffida all’INPS viene inviata nel maggio del 2017, il pensionato ritardatario avrà diritto alla perequazione con decorrenza dal giugno 2017 essendo i ratei dei mesi antecedenti appunto prescritti per il decorso del quinquennio). Ciò significa che oggi è ancora possibile inviare la diffida interruttiva della prescrizione e conseguentemente esercitare l’azione volta ad ottenere gli arretrati di perequazione bloccata attraverso un ricorso giudiziale il cui accoglimento sarà deciso dalla tanto attesa sentenza della Corte Costituzionale che finora si è già espressa in senso favorevole nel 2015 con la sentenza n. 70. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail rivalutazionepensione@gmail.com.
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

http://www.guidafisco.it/730-detrazioni ... arico-1001" onclick="window.open(this.href);return false;
gino59
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

L'Inps dà il via al ricalcolo sulle pensioni. Un'operazione che riguarderà migliaia di pensionati con alcune caratteristiche ben precise. Come riporta pensionioggi.it, l'istituto di previdenza sociale in questo momento sta effettuando due tipi di calcolo. Il primo applica il sistema contributivo a partire dall'anno 2012, l'altro invece apllica in modo integrale il sistema retributivo. L'obiettivo finale è quello di confrontare i due calcoli e poi erogare la pensione con una cifra più bassa. Ma facciamo chiarezza su questo punto. Innanzitutto è bene capire su quali assegni e per quali pensioni scattano i ricalcoli. Il ricalcolo scatta per tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi che dal 2012 hanno sommato nel calcolo della pensione sia il sistema contrbutivo che quello retributivo. Nel rcalcolo rientrano tutti coloro che al 31 dicembre 1995 avevano 18 anni di contrbuzione. Per ricalcolare l'assegno vengono effettuate due procedure. Con la prima bisogna determinare l'importo della pensione con le regole di default, ovvero con il retributivo fino al 2012 e con il sistema contributivo fino al 2012. La seconda procedura invece prevede la verifica dell'assegno che sarebbe stato erogato applicando in modo integrale il retributivo anche dopo il 2011. Se il valore del calcolo con le norme attuali sarà inferiore rispetto al retributivo, la pensione non subirà sforbiciate. Nel caso in cui ci sia una differenza allora verrà applicato l'importo con il ricalcolo.
Rispondi