IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

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salvo 63
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da salvo 63 »

molto ma molto " conveniente" in questo caso sai come si dice dalle mie parti?
u sceccu i purtau, e u sceccu si manciau.
tradotto: l'asino li ha portati, e l'asino se li è mangiati.
ciao gino, salvo 63


gino59
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

na parola definitiva sugli aspetti fiscali del prestazioni dei fondi pensione e sul TFR
Botta e risposta sui dubbi del 770/2002 semplificato
Ventuno chiarimenti dell’Agenzia sui punti più controversi
Agenzia delle entrate 34/E/2002 18.4.2002


Botta e risposta sui dubbi di compilazione del 770/2002 semplificato. La circolare 34/E/2002 dell’Agenzia delle entrate è stata diffusa il 18 aprile e costituisce una vera e propria guida pratica alla soluzione dei problemi delle dichiarazioni da parte dei sostituti d’imposta del 770, il modello approvato nel dicembre 2001 (Supplemento ordinario 13 della Gazzetta ufficiale 18 del 22 gennaio 2002). La circolare approfondisce per esempio il trattamento fiscale delle prestazioni assicurate dai fondi pensione e spiega che, esistendo un trattamento fiscale differente a seconda che le prestazioni vengano erogate in forma di capitale o di rendita periodica, anche la loro esposizione all'interno del modello 770 Semplificato risente del diverso trattamento fiscale previsto. Un prezioso indice consente di arrivare rapidamente alla risposta partendo dalla questione che più interessa il contribuente.

Agenzia delle entrate Direzione Centrale Gestione Tributi CIRCOLARE N. 34/E. Roma, 18 aprile 2002. Oggetto: Risposte ai quesiti in materia di compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta - modello 770/2002 Semplificato - .

INDICE

1. Erogazioni d'indennità per trattamenti di fine rapporto e connessa rivalutazione.
2. Compensi erogati ad un soggetto non residente per prestazioni relative a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
3. Prestazioni erogate dai fondi pensione.
4. Ritenuta del 12,50 per cento sui rendimenti finanziari maturati ante 31/12/2000, relativi alle prestazioni in forma di capitale erogate ai "vecchi iscritti" a "vecchi fondi".
5. Erogazione di anticipazioni o acconti di TFR al dipendente prima del decesso ed erogazione del saldo agli eredi.
6. Corresponsioni di anticipazioni di Trattamento di fine rapporto (TFR).
7.Percentuale di TFR destinato ad un fondo pensione.
8. Incentivo per agevolare gli esodi di personale dipendente e indennità di sostegno al reddito.
9. Applicazione dell'imposta sul TFR afferente al 2001.
10.Rivalutazioni sul TFR già assoggettate ad imposta sostitutiva.
11. Recupero dell'eccedenza di imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR.
12.Tassazione del TFR con criteri difformi da quelli illustrati con la circolare del 20 marzo 2001, n. 29/E.
13. Indennità di fine mandato, assoggettate a tassazione separata, percepite dai soggetti che hanno effettuato prestazioni a titolo di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art.16, comma1, lett. c), del TUIR.
14. Erogazione di anticipazione e/o acconto e saldo del TFR nello stesso periodo d'imposta.
15. Altre indennità e somme.
16.Modalità di indicazione nel prospetto ST delle due rate versate per l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR.
17.Indicazione nel prospetto ST dell'imposta sostitutiva a carico del lavoratore emerso e versata dal datore di lavoro.
18. Ipotesi di dichiarazione "correttiva nei termini" o "integrativa" e possibilità di consegna al cliente della sola comunicazione oggetto di modifica.
19. Indicazione del numero delle comunicazioni in caso di dichiarazione integrativa.
20.Erogazioni di TFR nello stesso periodo di imposta ad un soggetto con rapporto di lavoro stagionale.
21.Giorni di sospensione di lavoro (punto 69) e contratti a tempo determinato (punto 70).



Si riportano di seguito le risposte ai quesiti pervenuti in merito alla compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770/2002 Semplificato.
Si precisa che ogni richiamo ai punti del modello 770, contenuto nei chiarimenti di seguito esposti è riferito a quelli relativi alla dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770/2002 Semplificato, approvato con Provvedimento 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2002.


1 - Erogazioni di indennità per trattamenti di fine rapporto e connessa rivalutazione.

D.
In caso di erogazioni di indennità per trattamenti di fine rapporto e suoi acconti, la rivalutazione di cui all'art. 2120 c.c., relativa al 2001, deve essere compresa nell'importo da indicare al punto 57 della "comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 Semplificato?
R.
Nel punto 57 (Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno) della citata comunicazione devono essere indicati, fra l'altro, i trattamenti di fine rapporto e suoi acconti, al netto di quanto destinato al fondo pensione complementare, erogati nell'anno di riferimento. A tale riguardo si rende necessario precisare che, trattandosi di somme erogate nell'anno, le stesse devono essere indicate comprensive della rivalutazione sul trattamento di fine rapporto maturata a far data dal 1° gennaio 2001 e determinata ai sensi dell'art.2120 del codice civile.
A nulla, pertanto, rileva la differente modalità di tassazione, mediante l'assoggettamento ad imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento, della rivalutazione effettuata posteriormente al 1° gennaio 2001, rispetto a quanto previsto anteriormente a tale data (capitalizzazione della rivalutazione con il TFR ed assoggettamento a tassazione separata all'atto dell'erogazione) in quanto tale importo rappresenta comunque una componente reddituale corrisposta al percipiente e, come tale, oggetto di evidenziazione in sede di rilascio del CUD.
Resta inteso che quanto indicato al punto 57, trattandosi di un importo erogato, dovrà essere esposto al netto della citata imposta sostitutiva dovuta, da evidenziare nel prospetto ST del modello 770 Semplificato, con le modalità indicate nel successivo punto 16 della presente circolare.
Nel successivo punto 59 (ritenute operate nell'anno), devono essere indicate le sole ritenute operate sulle somme esposte nel punto 57. L'imposta sostitutiva determinata sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto erogato non deve, quindi, essere inclusa in questo punto, anche qualora il sostituto abbia ritenuto di darne distinta evidenziazione nelle annotazioni del CUD già rilasciato.


2 - Compensi erogati ad un soggetto non residente per prestazioni relative a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

D.
In quali punti della "comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770 Semplificato vanno evidenziati i redditi erogati e le ritenute operate nel corso del 2001, ad un soggetto residente all'estero, per compensi relativi a contratti di collaborazione coordinata e continuativa?

R.
Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'art.47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, corrisposti a soggetti non residenti il sostituto è tenuto ad applicare, ai sensi dell'art.24, comma 1-ter, del D.P.R. n. 600 del 1973, una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.
Trattandosi, pertanto di compensi la cui imposizione tributaria, a carico del lavoratore con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si esaurisce all'atto della percezione del compenso, il sostituto dovrà provvedere a compilare i seguenti punti della relativa comunicazione intestata al soggetto non residente, corrispondenti ai dati presenti nel CUD rilasciato al medesimo soggetto cui sia stato attribuito il codice fiscale:
* 2, per i compensi erogati e le eventuali indennità di fine mandato corrisposte;
* 5 per le ritenute complessivamente operate.
Qualora invece il sostituto d'imposta abbia rilasciato al soggetto non residente non provvisto del codice fiscale una certificazione in forma libera, non dovrà compilare alcun punto della "comunicazione dati certificazioni redditi lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale".
Resta inteso che in entrambi i casi, i dati relativi alle ritenute a titolo d'imposta operate dovranno essere poi riportate nel prospetto ST dello stesso modello 770/2002 Semplificato.

3 - Prestazioni erogate dai fondi pensione

D.
Come devono essere evidenziate nella "comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770 Semplificato le prestazioni erogate ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124 e succ. modificazioni?

R.
Com'è noto, le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n.124 e succ. modificazioni, comunque erogate sono attualmente qualificate quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e disciplinate dall'art. 47, comma 1, lett. h-bis), del TUIR.
Alle citate prestazioni è riservato un trattamento fiscale differente a seconda che vengano erogate in forma di capitale o di rendita periodica. Ciò premesso anche la loro esposizione all'interno del modello 770 Semplificato risente del diverso trattamento fiscale previsto. In particolare devono essere indicate:
- nel punto 57 della citata comunicazione, le indennità erogate in forma di capitale, compresi il riscatto anche parziale della posizione individuale esercitato ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 124 del 1993, il riscatto della posizione individuale esercitato ai sensi del medesimo art. 10, comma 1, lett. c), per effetto del pensionamento o per la cessazione del rapporto di lavoro, per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Tali prestazioni sono assoggettate a tassazione separata (art. 16, comma 1, lett. a-bis), del TUIR) secondo le disposizioni contenute nell'art.17-bis, comma 1, del TUIR, con i medesimi criteri previsti dall'art. 17, comma 1, dello stesso decreto;
- nel punto 1 della comunicazione, le prestazioni pensionistiche assoggettate a tassazione ordinaria; si tratta delle prestazioni erogate in forma periodica, disciplinate dall'art. 48-bis, comma 1, lett. d), del TUIR, nonché di quelle erogate in forma di capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 124 del 1993, diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro, per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti e disciplinate dal medesimo art. 48-bis, comma 1, lett. d-ter), del TUIR.




4 - Ritenuta del 12,50 per cento sui rendimenti finanziari maturati ante 31/12/2000, relativi alle prestazioni in forma di capitale erogate ai "vecchi iscritti" a "vecchi fondi".

D.
In presenza di erogazione di una prestazione in forma di capitale corrisposta nel 2001 ad un soggetto iscritto alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 alle forme pensionistiche già istituite alla data del 15 novembre 1992 ("vecchi iscritti" a "vecchi fondi") come deve essere evidenziata nella "comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770 Semplificato la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento operata dall'impresa di assicurazione sui rendimenti finanziari?

R.
Relativamente alle somme corrisposte a tali soggetti, iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, nel punto 57 della citata comunicazione devono essere riportati gli importi complessivamente erogati, già certificati nel medesimo punto del CUD, comprensivi dei rendimenti finanziari maturati e del risultato di gestione, al netto della ritenuta a titolo di imposta del 12,50 per cento per i rendimenti fino al 31 dicembre 2000 e dell'imposta sostitutiva dell'11 per cento applicata sul risultato di gestione a partire dal 1° gennaio 2001.
Nel punto 59 della comunicazione, unitamente alle ritenute operate dal fondo pensione, deve essere indicato esclusivamente l'ammontare delle ritenute a titolo d'imposta versato dall'impresa assicuratrice e comunicato al fondo pensione.
Si precisa che, trattandosi di una scelta afferente la sola modalità espositiva di dati contabili, non riveste rilevanza ai fini dell'individuazione del soggetto legittimato ad operare e versare la ritenuta.
Atteso che la ritenuta del 12,50 per cento è effettuata solo nell'ipotesi di prestazioni in forma assicurativa, maturate prima dell'anno 2001 in capo ai "vecchi iscritti" ai "vecchi fondi" nel momento della liquidazione della prestazione, e che il CUD è rilasciato dal fondo pensione, si ritiene che, per coerenza espositiva, quest'ultimo soggetto sia tenuto anche ad indicare l'importo della ritenuta al punto 96 della "comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del proprio modello 770 - Semplificato.
Resta inteso che il versamento dell'imposta dovuta sarà evidenziato nel quadro ST del modello di dichiarazione dell'impresa di assicurazione che ha effettivamente provveduto ad operare la ritenuta.

5 - Erogazione di anticipazioni o acconti di TFR al dipendente prima del decesso ed erogazione del saldo agli eredi.

D.
Come deve essere compilata la "comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770 Semplificato in caso di erogazione di indennità agli eredi del dipendente deceduto?

R.
Come precisato nella circolare n. 29/E del 20 marzo 2001, le indennità di cui all'art. 2122 del codice civile percepite dagli aventi diritto o dagli eredi devono essere assoggettate a tassazione con le medesime modalità che sarebbero state applicate se le somme fossero state corrisposte al deceduto. Conseguentemente la riliquidazione operata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del TUIR, avrà riguardo all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti, determinata con riferimento allo stesso de cuius. Ciò premesso, si forniscono i seguenti chiarimenti in ordine alle corrette modalità di compilazione:
- relativamente alla comunicazione intestata al dipendente deceduto, riferita al CUD ad esso rilasciato, nel punto 57 dovranno essere indicate le indennità corrisposte al soggetto prima del decesso, nel successivo punto 59, le relative ritenute operate oltre che tutte le informazioni necessarie, da riportare nei punti da 62 a 124, con esclusione del punto 122, al fine di evidenziare la tassazione effettuata dal sostituto in capo al de cuius sulle somme complessivamente erogate allo stesso ed agli altri aventi diritto o eredi;
- nella comunicazione intestata a ciascun erede, in relazione al CUD a questi rilasciato, nel punto 57 dovrà essere indicato l'ammontare delle indennità così come complessivamente maturate in capo al deceduto, nel punto 59 le relative ritenute operate, nel successivo punto 61, la percentuale dell'indennità spettante all'avente diritto o erede e, nel punto 122 il codice fiscale del dipendente deceduto.

6 - Corresponsioni di anticipazioni del trattamento di fine rapporto (TFR).

D.
Come devono essere compilati i punti della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del mod. 770/2002 Semplificato nel caso di anticipazioni di TFR erogate nel 2001?

R.
Nel caso di erogazione di anticipazioni del TFR i punti 64, 75, 76, 77, 82, 83 e 84 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770 Semplificato, nella parte relativa all'indicazione dei dati concernenti le indennità di fine rapporto ed altre indennità e somme soggette a tassazione separata, devono essere compilati indicando, rispettivamente:
- nel punto 64, il periodo di commisurazione compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di richiesta dell'anticipazione o, in alternativa, il 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta stessa;
- nel punto 75, l'ammontare del trattamento di fine rapporto maturato fino al 31 dicembre 2000, inteso come importo accantonato a tale data, aumentato delle anticipazioni eventualmente già erogate entro la predetta data al lordo delle somme destinate alle forme pensionistiche;
- nel punto 76, l'ammontare dell'anticipazione erogata riferibile al trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2000 e riportato nel precedente punto 75. Al fine della determinazione dell'ammontare massimo da indicare nel presente punto, il trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2000 deve essere considerato al netto di quanto eventualmente erogato dal 1974 al 2000 a titolo di anticipazione, indicato nel punto 102 e al netto di quello destinato al fondo di previdenza complementare. L'eventuale eccedenza deve essere indicata nel punto 83;
- nel punto 77, il codice "A", ovvero il codice "E" se l'erogazione è avvenuta tra il 1° gennaio 2001 ed il 19 marzo 2001;
- nel punto 82, l'ammontare del trattamento di fine rapporto maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001, inteso come importo accantonato da tale data, aumentato delle anticipazioni eventualmente già erogate a decorrere dalla predetta data e delle somme destinate alle forme pensionistiche ed al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva;
- nel punto 83, l'ammontare dell'anticipazione erogata riferibile al trattamento di fine rapporto maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001, riportato nel precedente punto 82, assunto al netto di quello destinato al fondo di previdenza complementare;
- nel punto 84, il codice "A" ovvero il codice "E" se l'erogazione è avvenuta tra il 1° gennaio 2001 ed il 19 marzo 2001.



7- Percentuale del TFR destinato ad un fondo pensione.

D.
La percentuale del TFR destinato ad un fondo pensione va indicata anche nel caso di "vecchio iscritto" alle forme pensionistiche dei c.d. "vecchi fondi"?

R.
Nel punto 81 va indicata la percentuale media del TFR destinata al fondo pensione. Si precisa che tale punto non va compilato con riferimento ai "vecchi iscritti" alle forme pensionistiche complementari che risultavano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
In tal caso, nel punto 107 deve essere indicato l'ammontare spettante delle riduzioni (lire 600.000 per gli anni presi a base di commisurazione, al netto dei periodi convenzionali), indipendentemente dall'eventuale destinazione di TFR alle forme pensionistiche complementari.
Le stesse considerazioni devono essere tenute presenti anche con riferimento alla compilazione del punto 95. Tale punto, infatti, non deve essere compilato in caso di "vecchio iscritto a vecchi fondi pensione" e, conseguentemente, sulle prestazioni in forma di capitale erogate da forme pensionistiche complementari non deve essere compilato il punto 107.


8 - Incentivo per agevolare gli esodi di personale dipendente e indennità di sostegno al reddito.

D.
Come deve essere compilato il modello 770 Semplificato in caso di erogazione di incentivo all'esodo o di indennità di sostegno al reddito al personale dipendente? Quali punti dovranno essere compilati della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale"?


R.
In caso di erogazione di indennità per l'incentivo all'esodo di cui all'art. 17, comma 4-bis, del TUIR nel corso del 2001, il sostituto d'imposta è tenuto ad indicare nel punto 57 della citata comunicazione l'intero ammontare dell'indennità corrisposta "una tantum" ed al punto 59 le relative ritenute operate. Si precisa che le medesime modalità di compilazione, riferite ai punti 57 e 59 devono essere seguite anche qualora le predette indennità siano state corrisposte, in forma rateizzata, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 488 nel corso del 2001, a titolo di esodo o di sostegno al reddito, al personale in esubero di banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si rendono applicabili i contratti collettivi del settore del credito. In tal caso, nel punto 57, deve essere indicato l'ammontare complessivo annuo erogato.
Inoltre, come precisato nelle istruzioni per la compilazione della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770 Semplificato, le citate somme devono essere esposte, ai fini della tassazione agevolata ad esse applicabile, anche nel punto 88 per un importo pari al 50 per cento delle stesse, oltre che nel punto 111 (totale imponibile), mentre le ritenute operate devono essere indicate al punto 119.
Nell'ipotesi in cui l'incentivo all'esodo sia stato erogato anche sotto forma di anticipazioni o di acconti in anni precedenti, oltre all'indicazione dell'importo complessivamente erogato nel punto 58 e delle relative ritenute al punto 60, ai fini della corretta applicazione dell'aliquota di tassazione, tali erogazioni devono essere dichiarate, nella misura del 50 per cento, nel punto 103, indicando "1" al punto 104, mentre le ritenute devono essere indicate al punto 118.
I citati punti devono essere utilizzati anche per indicare somme corrisposte in anni precedenti, a titolo di indennità di sostegno al personale in esubero di banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito. Queste ultime somme, infatti, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del trattamento tributario sono equiparate alle somme erogate per incentivo all'esodo di cui al citato articolo 17, comma 4-bis, del TUIR.
Qualora negli anni precedenti siano state erogate anche anticipazioni di "Altre indennità", diverse dall'incentivo all'esodo agevolato, queste dovranno essere indicate in un nuovo punto 103 della medesima comunicazione, ma senza indicare alcun codice nel punto 104, atteso che il citato punto 103, (così come i punti 102 e 104), ai fini della trasmissione telematica, possono essere ripetuti più volte per indicare dati differenti, senza la necessità di compilare una ulteriore comunicazione.
Resta fermo che in presenza di altre indennità e somme erogate a titolo di incentivo all'esodo che non presentano i requisiti per l'applicazione del regime agevolato di cui al comma 4-bis dell'art. 17 del TUIR, le stesse devono essere indicate nei punti 57, 59, 78, 85, 109, 110 e 111.


9 - Applicazione dell'imposta sul TFR afferente al 2001.

D.
Su quali somme deve essere calcolata l'imposta afferente al 2001 da indicare nel punto 116?

R.
Nel punto 116 deve essere indicata l'imposta calcolata con riferimento all'imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2001. Si precisa che, a questi fini, tale imponibile deve riferirsi esclusivamente alle erogazioni definitive di TFR e/o di suoi acconti. Ciò in quanto le detrazioni competono esclusivamente sull'imposta lorda riferita alla somma degli imponibili di TFR e relativi acconti maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001, come già precisato al punto 1.1.4 della circolare 20 marzo 2001, n. 29/E.


10 - Rivalutazioni sul TFR già assoggettate ad imposta sostitutiva.

D.
In quali casi deve essere compilato il punto 121, relativo alle somme soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 11 per cento?

R.
In base alla nuova disciplina della tassazione del trattamento di fine rapporto, introdotta dai decreti legislativi n. 47 del 2000 e n. 168 del 2001, le rivalutazioni sul trattamento di fine rapporto sono tassate annualmente applicando alle stesse un'imposta sostitutiva nella misura dell'11 per cento. L'ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva deve essere indicato nel punto 121 (Rivalutazioni sul TFR già assoggettate ad imposta) al lordo dell'imposta sostitutiva. Tuttavia, è utile precisare che il medesimo punto 121 dovrà essere compilato esclusivamente nei casi in cui siano state erogate somme, nel corso dell'anno 2001, a titolo di TFR, di suoi acconti ed eventualmente di altre indennità e somme percepite in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro (corrisposte anche non contestualmente al TFR).
Nel caso, invece, di erogazione nel corso dell'anno 2001 della sola anticipazione di TFR, il punto 121 non deve essere compilato. Ciò in quanto le rivalutazioni sul TFR maturano esclusivamente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro o alla fine di ciascun anno.
Trattandosi, infatti, di un'anticipazione erogata nel corso dell'anno 2001, risulta indifferente, ai fini dell'ammontare della rivalutazione già assoggettata ad imposta sostitutiva da escludere dal numeratore del reddito di riferimento (e dall'imponibile), il fatto che il sostituto d'imposta assuma l'importo del TFR maturato al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di richiesta dell'anticipazione ovvero quello maturato alla data della richiesta stessa, atteso che, in entrambi i casi, non vi sono rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.
Ferma restando l'irrilevanza della scelta operata dal sostituto d'imposta in ordine all'ammontare delle rivalutazioni da prendere in considerazione, diverso sarebbe il caso di un'anticipazione erogata nel corso dell'anno 2002. Infatti, in questa ipotesi, mentre il numeratore del reddito di riferimento sarebbe influenzato dall'ammontare complessivo delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva alla data del 31 dicembre 2001, per la parte dell'anticipazione che eccede il TFR maturato fino al 31 dicembre 2000, assunto al netto delle quote destinate alle forme di previdenza di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, l'imponibile è costituito dall'anticipazione, ridotta delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva dell'11 per cento riferibile all'anticipazione eccedente.


11 - Recupero dell'eccedenza di imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR.

D.
Con quali modalità è possibile recuperare l'imposta sostitutiva versata in eccesso con il modello di pagamento F24 relativamente all'acconto ed al saldo sulle rivalutazioni del TFR del 2001?
R.
Nella circolare n. 29/E del 20 marzo 2001 è stato precisato che "in tutti i casi in cui il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva risulti eccedente rispetto a quanto dovuto, si rendono applicabili le disposizioni previste dal D.P.R. n. 445 del 1997". Tale possibilità è, ovviamente, consentita anche in caso di versamento eccessivo del saldo della medesima imposta.
Il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto a evidenziare il credito spettante nel prospetto ST del modello 770/2002 Semplificato indicando:
- nel punto 2 (ritenute operate), l'importo dell'imposta sostitutiva effettivamente dovuta;
- nel punto 5 (differenza), l'importo dell'imposta sostitutiva effettivamente versata;
- nel punto 10 (codice tributo), il codice tributo 1712 ovvero il codice tributo 1713 a seconda che il versamento si riferisca, rispettivamente, all'acconto ( effettuato entro il 17 dicembre 2001) ovvero al saldo (effettuato entro il 18 febbraio 2002) dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR.
Ciò premesso, il sostituto d'imposta può recuperare il credito così evidenziato (inteso come differenza tra il punto 5 e il punto 2) secondo le disposizioni del D.P.R. n. 445 del 1997 e successive modificazioni ovvero, in alternativa, tramite il modello di pagamento unificato F24. In tale ultimo caso, utilizzerà il codice tributo 1713 per indicare nella colonna "importi a credito compensati" l'eccedenza di versamento anche qualora la stessa derivi esclusivamente dal versamento dell'acconto effettuato in misura superiore a quella complessivamente dovuta per l'anno 2001.


12 - Tassazione del TFR con criteri difformi da quelli illustrati con la circolare del 20 marzo 2001, n. 29/E.

D.
In caso di erogazione di un TFR nel periodo 1° gennaio 2001 - 19 marzo 2001, avendo determinato due diversi redditi di riferimento e due diverse aliquote, come deve operare il sostituto in sede di compilazione del modello 770/2002 Semplificato?

R.
Nella circolare n. 29/E del 20 marzo 2001 è stato precisato che in caso di erogazione di una indennità di trattamento di fine rapporto, effettuata tra il 1° gennaio e il 19 marzo 2001, assoggettata a tassazione con criteri difformi da quelli illustrati nella circolare medesima, non si rendono applicabili le sanzioni in caso di versamento di ritenute di ammontare inferiore a quello dovuto. A tal fine, nelle istruzioni per la compilazione del modello 770/2002 Semplificato sono stati previsti appositi codici alternativi a quelli ordinari.
Ciò premesso, anche qualora il sostituto d'imposta abbia determinato due redditi di riferimento e due conseguenti aliquote medie di tassazione ovvero qualora abbia operato una media fra le due predette aliquote di tassazione, nei punti 112 (reddito di riferimento) e 113 (aliquota) dovranno essere riportati i dati determinati sulla base dei criteri contenuti nella citata circolare n. 29/E, indicando nei punti 77 e 84 relativi al titolo dell'erogazione, il codice "E" se si tratta di anticipazione, "F" se si tratta di saldo, "G" se si tratta di acconto.
Nel caso in cui, dalla tassazione effettuata con criteri difformi da quelli illustrati nella richiamata circolare, sia derivato un versamento di ritenute di ammontare superiore a quello dovuto, il sostituto d'imposta che abbia restituito al dipendente le maggiori ritenute operate ed indicato nel punto 59 del CUD/2002, rilasciato al percipiente, le ritenute effettivamente dovute, indicherà conseguentemente:
- l'ammontare delle ritenute effettivamente dovute nei punti 115 (imposta complessiva) e 119 (ritenute totali);
- nel prospetto ST, le ritenute effettivamente dovute nel punto 2 e, nel punto 5, quelle versate. In tal modo, il sostituto d'imposta ha l'opportunità di fruire di un credito che potrà essere utilizzato in compensazione ovvero essere chiesto a rimborso.
In tale ultimo caso, devono essere evidenziati nei citati punti 77 e 84 gli ordinari codici "A", "B" o "C".


13 - Indennità di fine mandato, assoggettate a tassazione separata, percepite dai soggetti che hanno effettuato prestazioni a titolo di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art.16, comma.1, lett. c), del TUIR.

D.
In quali punti della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente assimilati ed assistenza fiscale", presente nel modello 770/2002 Semplificato devono essere indicati i dati relativi alle indennità di fine mandato corrisposte nel 2001?

R.
In caso di indennità di fine mandato erogate per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, il cui diritto risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto di collaborazione, assoggettate a tassazione separata, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. c) del TUIR, devono essere compilati i seguenti punti:
57 (indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno);
59 (ritenute operate nell'anno);
62 (data di inizio del rapporto di lavoro);
63 (data di cessazione del rapporto di lavoro);
85 (altre indennità), indicando esclusivamente le indennità di fine mandato erogate nel 2001, anche eventualmente per acconti o anticipazioni;
86 (titolo), riportando il codice "D" anche nel caso di anticipazioni o acconti dell'indennità di fine mandato, per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
111 (totale imponibile);
119 (ritenute totali).
Nel caso in cui il sostituto avesse anche corrisposto in anni precedenti somme a titolo di acconto o anticipazione relative all'indennità oggetto del quesito, oltre ai punti sopra precisati, dovrà provvedere alla compilazione dei punti 58 e 60 (già presenti nel CUD/2002) e dei punti 103 e 118 della comunicazione; in questo caso il punto 111 (totale imponibile) della medesima comunicazione corrisponderà alla somma dei punti 85 e 103.
Qualora invece, il diritto a percepire l'indennità in questione non risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto di collaborazione, le somme erogate, in quanto soggette a tassazione ordinaria, devono essere evidenziate nel punto 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770 Semplificato , intestata al percipiente.

14 - Erogazione di anticipazione e/o di acconto e saldo del TFR nello stesso periodo d'imposta.

D.
Avendo erogato, nel corso del periodo di imposta 2001, allo stesso percipiente un acconto ed un saldo del TFR, è necessario compilare e trasmettere due distinte "Comunicazioni dati certificazioni redditi lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770 Semplificato?

R.
Nel caso in cui, nello stesso periodo d'imposta e per lo stesso rapporto di lavoro, siano state effettuate più erogazioni di somme del TFR a diverso titolo, può essere compilata un'unica "Comunicazioni dati certificazioni redditi lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale"del modello 770 Semplificato, nella parte relativa alle indennità di fine rapporto ed altre indennità e somme soggette a tassazione separata.
Pertanto, qualora siano stati corrisposti un acconto e/o una anticipazione ed un successivo saldo, i dati relativi potranno essere trasmessi con una singola comunicazione, avendo cura di indicare come "titolo" il codice "B" relativo al saldo.
Qualora, invece, sia stata corrisposta un'anticipazione e un successivo acconto di TFR, i dati relativi potranno essere trasmessi con una singola comunicazione, avendo cura di indicare come "titolo" il codice "C" relativo all'acconto.


15 - Altre indennità e somme.

D.
Come vanno distinte le altre indennità e somme da evidenziare nei punti 78 e 85 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 Semplificato?



La circolare n. 29/E del 20 marzo 2001 precisa che a partire dal 1 gennaio 2001 le altre indennità e somme sono imponibili nell’intera misura dell’importo corrisposto, al netto dei soli contributi previdenziali obbligatori per legge che afferiscono direttamente ed immediatamente in fase di determinazione dell’ammontare dell’indennità.
La deducibilità dei contributi a carico del dipendente, nei limiti del 4% dell’importo annuo dell’imponibile fiscale delle somme e dei valori corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro dipendente, trova applicazione, invece, solo per le somme maturate fino al 31/12/2000.
La riliquidazione dell’imposta da parte degli Uffici Finanziari, sulla base dell’aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla percezione, investirà anche la tassazione delle altre indennità e somme, commisurate o meno alla durata del rapporto di lavoro, per la parte maturata dal 1° gennaio 2001. In particolare, come chiarito nella richiamata circolare n. 29/E, la riliquidazione si applica:
“alle altre indennità e somme connesse o meno alla cessazione del rapporto di lavoro, ma commisurate alla durata del rapporto, maturate dal 1° gennaio 2001 fino alla data di cessazione del rapporto, comprensive delle relative anticipazioni già erogate;
alle altre indennità e somme non commisurate alla durata del rapporto (quali, ad esempio, l’incentivo all’esodo e l’indennità di preavviso), nella stessa proporzione del TFR da riliquidare”.
Tale criterio ha inteso, pertanto, definire l’ammontare delle altre indennità e somme che maturano dal 1° gennaio 2001, oggetto di riliquidazione e, per differenza, quelle già maturate alla data del 31 dicembre 2000.
Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso di una cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno 2001 e di erogazione del TFR (in assenza di precedenti anticipazioni, acconti e di TFR destinato alla previdenza complementare) e di un’altra indennità e somma non connessa alla durata del rapporto che ha generato il TFR. Si ipotizzino, al riguardo, i seguenti dati, espressi in lire atteso che parte degli importi presi in considerazione afferiscono a periodi anteriori al 2001:

TFR maturato al 31 dicembre 2000 (4 anni) 10.000.000

TFR maturato dal 1° gennaio 2001 2.500.000

TFR complessivamente maturato
(10.000.000 + 2.500.000) 12.500.000
TFR complessivamente erogato :
(TFR complessivamente maturato + rivalutazione – relativa imposta sostitutiva)
(12.500.000 + 500.000 - 55.000) 12.945.000

Imponibile del TFR:
[10.000.000 - 2.400.000 (600.000 x 4 anni)+ 2.500.000] 10.100.000

Altra indennità e somma (al netto di eventuali contributi obbligatori che incidono sulla stessa in fase di determinazione del relativo ammontare):
5.000.000

Ipotesi di aliquota media di riliquidazione 25%
Ciò posto:
relativamente al TFR, occorre, fra l’altro, indicare:
nel punto 75 (TFR maturato) …………………….……………….10.000.000;
nel punto 76 (Ammontare erogato)..………………….…………..10.000.000;
nel punto 82 (TFR maturato) ………………………………………2.500.000;
nel punto 83 (Ammontare erogato) ………………………………...2.945.000;
nel punto 109 (Imponibile al 31/12/2000) ………………………….7.600.000;
nel punto 110 (Imponibile dal 01/01/2001)…………………………2.500.000;
nel punto 121 (Rivalutazioni sul TFR già assoggettate ad imposta)…..500.000.
L’amministrazione finanziaria, ai fini della riliquidazione del TFR, considera il TFR maturato dal 1° gennaio 2001, in percentuale rispetto al TFR complessivamente maturato, pari, nell’esempio, al 20% (desumibile dal rapporto fra 2.500.000 e 12.500.000). Relativamente alla riliquidazione del TFR maturato dal 1° gennaio 2001, sul relativo imponibile (pari a lire 2.500.000) sarà applicata l’aliquota del 25% (aliquota media individuata sulla base del quinquennio). Determinata in questo modo l’imposta lorda, saranno scomputate le ritenute già prelevate dal sostituto di imposta e, se spettanti, le detrazioni di imposta di lire 120.000.
relativamente all’altra indennità e somma, occorre tra l’altro indicare:
nel punto 78 (Ammontare netto)…………………………………. 4.000.000 (in assenza dei contributi nei limiti del 4%);
nel punto 85 (Ammontare netto)……………………………………..1.000.000.
Resta fermo che l’Amministrazione finanziaria applicherà l’aliquota media rideterminata sull’imponibile relativo all’altra indennità e somma che matura dal 1° gennaio 2001, che nel caso di specie coincide con l’importo indicato nel punto 85.



16 - Modalità di indicazione nel prospetto ST delle due rate versate per l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR.

D.
Quale periodo di riferimento è necessario indicare al punto 1 del prospetto ST per evidenziare le due rate di imposta sostitutiva versate sulle rivalutazioni del TFR relative al 2001?

R.
Analogamente alle modalità seguite per indicare le ritenute riferite ai conguagli di fine anno effettuate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/73, anche per l'imposta sostitutiva versata sulla rivalutazione del TFR relativa al 2001, al punto 1 del prospetto ST è necessario indicare sempre il periodo 12/2001, sia nell'ipotesi in cui al punto 10 dello stesso prospetto è stato indicato il codice tributo 1712 per il versamento dell'acconto effettuato entro il 17/12/2001, sia nell'ipotesi in cui è stato evidenziato il codice tributo 1713 per il versamento del saldo effettuato entro il 18/02/2002.


17 - Indicazione nel prospetto ST dell'imposta sostitutiva a carico del lavoratore "emerso" e versata dal datore di lavoro.

D.
E' corretto evidenziare nel prospetto ST anche i versamenti effettuati dal datore di lavoro che abbia presentato regolare dichiarazione di emersione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 383 del 2001 e successive modificazioni e conseguentemente abbia certificato i redditi "emersi" al punto 3 del CUD 2002?

R.
Al quesito si ritiene debba essere data risposta affermativa. Più precisamente, andranno evidenziate nel prospetto ST della dichiarazione modello 770/2002 Semplificato le ritenute operate nei confronti dei lavoratori emersi , con riferimento alle retribuzioni erogate nell'anno 2001, il cui versamento sia stato eseguito secondo le modalità previste in materia di effettuazione delle ritenute alla fonte. Qualora il sostituto si sia avvalso delle nuove previsioni, contenute nel comma 2-bis dell'art. 1 della legge 383 del 2001 e successive modificazioni, che consentono il versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, è tenuto ad evidenziare nel prospetto ST quanto versato a tale titolo prima della presentazione del mod. 770/2002 Semplificato. Resta inteso che l'applicazione dell'imposta sostitutiva ed il relativo versamento dovranno necessariamente riferirsi ai compensi corrisposti ai lavoratori emersi, già certificati al punto 3 del CUD 2002.



18 - Ipotesi di dichiarazione "correttiva nei termini" o "integrativa" e possibilità di consegna al cliente della sola comunicazione oggetto di modifica.


D.
Quale deve essere il corretto comportamento che l'intermediario deve porre in essere, per la stampa e la successiva consegna al cliente della dichiarazione mod. 770/2002 Semplificato, correttiva od integrativa del medesimo modello precedentemente presentato? E' sufficiente consegnare al cliente la sola comunicazione del Mod. 770 Semplificato oggetto di rettifica?

R.
Come precisato nel capitolo 5, pag. 13 delle istruzioni per la compilazione del modello 770/2002 Semplificato, relativamente alla sezione "tipo dichiarazione", l'Agenzia delle Entrate a partire da quest'anno ha introdotto per la dichiarazione dei sostituti d'imposta una modalità semplificata per consentire di rettificare i dati trasmessi.
Infatti, in luogo del tradizionale invio di una nuova dichiarazione modello 770, completa di tutte le sue parti, il dichiarante può sostituire o rettificare ogni singola comunicazione (CUD e/o certificazioni lavoro autonomo e provvigioni) mediante l'invio del frontespizio, previa barratura della casella "correttiva nei termini" o "dichiarazione integrativa", e della singola comunicazione modificata, avendo cura però di indicare sulla stessa il numero progressivo già attribuito alla comunicazione originaria. Le illustrate, nuove modalità riguardano anche il caso in cui il sostituto debba provvedere ad inviare ulteriori comunicazioni precedentemente non trasmesse. In questo caso i numeri progressivi da indicare nelle Comunicazioni saranno quelli successivi al numero utilizzato per l'ultima comunicazione contenuta nel mod. 770 Semplificato precedentemente presentato.
Ai fini dei rapporti tra il singolo intermediario ed il contribuente si precisa che, a quest'ultimo, deve essere consegnato quanto trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate, quale dichiarazione "correttiva nei termini" o "integrativa" e cioè il frontespizio e la sola comunicazione oggetto di rettifica. Tale ultima dichiarazione, unitamente a quella precedentemente trasmessa e consegnata al contribuente, fornirà la prova al sostituto dell'esatto contenuto dell'adempimento dichiarativo.


19- Indicazione del numero delle comunicazioni in caso di dichiarazione "integrativa".

D.
Secondo quanto previsto nelle istruzioni del Mod.770 Semplificato è possibile inviare una dichiarazione "integrativa" contenente le sole comunicazioni che occorre integrare o rettificare a seguito di un qualsiasi errore commesso nella compilazione della dichiarazione originaria. In tali ipotesi cosa bisogna indicare, nel campo "numero comunicazioni" presente nel frontespizio?

R.
Come precisato nel precedente quesito da quest'anno i sostituti d'imposta possono produrre una dichiarazione "integrativa" o "rettificativa" con le modalità sopra descritte.
Relativamente al campo "numero comunicazioni" presente nel frontespizio del Mod. 770 Semplificato (all'interno del riquadro "Firma della dichiarazione") dovrà essere indicato il numero delle comunicazioni complessivamente inviate; al riguardo possono verificarsi a titolo esemplificativo le seguenti ipotesi:
1) qualora la dichiarazione integrativa sia utilizzata per trasmettere comunicazioni non precedentemente inviate, in tale campo dovrà essere indicato il numero complessivo delle comunicazioni trasmesse, comprensivo di quelle aggiunte con la dichiarazione integrativa. Si ricorda che in tal caso si dovrà aver cura di indicare nello spazio "progressivo comunicazione" delle ulteriori comunicazioni inviate, i numeri progressivi successivi a quello utilizzato per l'invio dell'ultima comunicazione contenuta nel modello 770 Semplificato oggetto di integrazione;
2) nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia utilizzata invece solo per trasmettere comunicazioni che sostituiscano quelle precedentemente inviate, il numero delle comunicazioni da indicare nel campo "numero comunicazioni" del frontespizio dovrà corrispondere a quello indicato nel frontespizio della dichiarazione originaria. In tale ipotesi, come già accennato nel quesito precedente, nello spazio "progressivo comunicazione" dovrà indicarsi lo stesso numero progressivo relativo alla comunicazione che si intende sostituire.


20 - Erogazioni di TFR nello stesso periodo d'imposta ad un soggetto con rapporto di lavoro stagionale.

D.
In caso di più erogazioni di TFR nel medesimo periodo d'imposta allo stesso lavoratore stagionale, come deve comportarsi il sostituto d'imposta nella compilazione del 770/2002 Semplificato?

R.
Il rapporto di lavoro stagionale, può avere più definizioni nel corso di uno stesso periodo d'imposta; quindi, più date di inizio e fine rapporto, più periodi di commisurazione e conseguentemente più erogazioni di TFR, ognuna con una sua specifica tassazione. Ciò comporta per lo stesso sostituto d'imposta il rilascio di più certificazioni con l'indicazione, in ognuna di esse, dei dati relativi al TFR (punti da 57 a 60 relativamente al CUD 2002) ed il conseguente invio all'Agenzia delle Entrate di più "Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" all'interno del modello 770/2002 Semplificato.
Le stesse modalità di compilazione vanno osservate nell'ipotesi di più corresponsioni di TFR, a seguito di cessazioni del rapporto di lavoro, relative al medesimo percipiente, intervenute nel periodo d'imposta.
E' necessario, ovviamente, che il numero di certificazioni CUD 2002 rilasciate ed il numero delle citate Comunicazioni contenute nel modello 770/2002 Semplificato, per ogni lavoratore con contratto di lavoro stagionale, coincidano.


21 - Giorni di Sospensione di lavoro (punto 69) e contratti a tempo determinato (punto 70).

D.
Quando deve essere barrata la casella di cui al punto 70 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale", ed in quali casi devono essere indicati i giorni di sospensione dal lavoro di cui al punto 69 della stessa comunicazione?

R.
La casella di cui al punto 70 deve essere barrata esclusivamente per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni.(ad esempio contratti di formazione lavoro) per i quali spettano le detrazioni d'imposta pari a Lire 120.000 annue (euro 61,97) così come previsto dall'art. 17, comma 1-ter del TUIR.
Con riferimento alla durata effettiva del rapporto di lavoro, la circolare n.29/2001 chiarisce che non rilevano "...in alcun modo i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per una delle cause previste dall'art. 2110 del codice civile."
Il Sostituto, nel caso in cui spetti la detrazione per i redditi di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni, dovrà indicare gli eventuali giorni di sospensione dal lavoro nel punto 69 ai fini del corretto calcolo delle medesime.

***

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

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21/10/14 Militari: luci ed ombre della legge di stabilità 2015:-


All’articolo 4, c’è subito una buona notizia: la stabilizzazione del bonus Irpef da 80 euro destinato ai lavoratori con reddito annuo lordo non superiore a 26.000 euro .L’Amministrazione continuerà a corrispondere agli aventi titolo l’importo di 80 euro al mese. All’articolo 21, commi 1, 2 e13, è previsto che le procedure di concertazione, bloccate dal 2010, continueranno ad essere sospese anche per l’anno 2015, fatta salva la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale fino al 2018. In deroga al blocco delle procedure di concertazione è stabilito, limitatamente alle Forze di polizia ad ordinamento civile,l’avvio delle procedure per definire l’Accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata, con riferimento al FESI, ai turni di servizio, al riposo compensativo ed altri aspetti similari. All’articolo 21, comma 3 è sancito, per il solo personale non contrattualizzato ( Generali, Colonnelli ed Ufficiali omogeneizzati) per l’anno 2015, come per il quadriennio precedente, il blocco degli avanzamenti automatici di stipendio ovvero della corresponsione di classi e scatti. Questa è davvero una brutta notizia perché la penalizzazione dei meccanismi di progressione automatica degli stipendi avrà senza alcun dubbio un impatto negativo sulle future pensioni. Al contrario, sempre dal 1 gennaio 2015, verranno finalmente ripristinati gli effetti economici legati alle progressioni di carriera, incluse le promozioni disposte nel quadriennio precedente, ma senza alcuna efficacia retroattiva. In maniera analoga, ovvero senza corresponsione degli arretrati, verranno ripristinati gli assegni connessi con il merito e con l’anzianità di servizio, ovvero l’omogeneizzazione stipendiale, l’assegno funzionale e la maggiorazione degli emolumenti legata all’anzianità nel grado. Che possiamo dire di tutto questo?

La norma non è formulata correttamente perché sembra spazzare via anche il beneficio dei 6 scatti ai fini della buonuscita che rimarrebbe in vita invece per il personale delle Forze di Polizia. Su questo punto, purtroppo sfuggito di mano al legislatore al momento della stesura della norma, è auspicabile un tempestivo intervento correttivo.
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da Sempreme064 »

io non so se centra qualcosa sul potere d'acquisto.. vai a comprare una costruzione della lego per i bambini costa minimo 70 euro.. il bonus eccolo.. 10 in meno.. 1350 euro 36 anni di contributi bollette mutuo famiglia.. ma signori questi bisognerebbe fargli provare che non lo capiscono mica.. lo proveranno prima o poi.. me lo auguro..
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

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marco064 ha scritto:io non so se centra qualcosa sul potere d'acquisto.. vai a comprare una costruzione della lego per i bambini costa minimo 70 euro.. il bonus eccolo.. 10 in meno.. 1350 euro 36 anni di contributi bollette mutuo famiglia.. ma signori questi bisognerebbe fargli provare che non lo capiscono mica.. lo proveranno prima o poi.. me lo auguro..
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N.B. Il significato che volevo evidenziare è: AM + MM +EI non ci saranno i 6 scatti sul tfs...???

La norma non è formulata correttamente perché sembra spazzare via anche il beneficio dei 6 scatti ai fini della buonuscita che rimarrebbe in vita invece per il personale delle Forze di Polizia. Su questo punto, purtroppo sfuggito di mano al legislatore al momento della stesura della norma, è auspicabile un tempestivo intervento correttivo.
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da Sempreme064 »

io mica parlo dei sei scatti :( parlo che siamo alla povertà tra un po... altro che dilemma sto potere di acquisto di cosa che qua non si compra più nulla tra poco..soldi non ce ne sono più per i soliti ignoti..
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da Kresura »

gino59 ha scritto:
marco064 ha scritto:io non so se centra qualcosa sul potere d'acquisto.. vai a comprare una costruzione della lego per i bambini costa minimo 70 euro.. il bonus eccolo.. 10 in meno.. 1350 euro 36 anni di contributi bollette mutuo famiglia.. ma signori questi bisognerebbe fargli provare che non lo capiscono mica.. lo proveranno prima o poi.. me lo auguro..
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N.B. Il significato che volevo evidenziare è: AM + MM +EI non ci saranno i 6 scatti sul tfs...???

La norma non è formulata correttamente perché sembra spazzare via anche il beneficio dei 6 scatti ai fini della buonuscita che rimarrebbe in vita invece per il personale delle Forze di Polizia. Su questo punto, purtroppo sfuggito di mano al legislatore al momento della stesura della norma, è auspicabile un tempestivo intervento correttivo.
Scusate ma dove avete letto che i 6 scatti non ci saranno per le FFAA mentre rimangono per le FF di polizia?
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

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Kresura ha scritto:
gino59 ha scritto:
marco064 ha scritto:io non so se centra qualcosa sul potere d'acquisto.. vai a comprare una costruzione della lego per i bambini costa minimo 70 euro.. il bonus eccolo.. 10 in meno.. 1350 euro 36 anni di contributi bollette mutuo famiglia.. ma signori questi bisognerebbe fargli provare che non lo capiscono mica.. lo proveranno prima o poi.. me lo auguro..
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N.B. Il significato che volevo evidenziare è: AM + MM +EI non ci saranno i 6 scatti sul tfs...???

La norma non è formulata correttamente perché sembra spazzare via anche il beneficio dei 6 scatti ai fini della buonuscita che rimarrebbe in vita invece per il personale delle Forze di Polizia. Su questo punto, purtroppo sfuggito di mano al legislatore al momento della stesura della norma, è auspicabile un tempestivo intervento correttivo.
Scusate ma dove avete letto che i 6 scatti non ci saranno per le FFAA mentre rimangono per le FF di polizia?

prova a leggere sopra.. a me ci vuole un mese per capire cosa c'è scritto...
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

LEGGE DI STABILITÀ 2014
PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI
Per gli anni 2014-2015-2016 viene rimodulata l’applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui all’art. 34 c. 1 legge 448/1998, con l’azzeramento per le fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo. Rispetto al ddl originario sono state parzialmente modificate le percentuali.

Di conseguenza la perequazione nel triennio sarà applicata sui trattamenti pensionistici nelle seguenti percentuali:

Pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo
Al 100%
Pensioni oltre 3 volte il trattamento minimo e fino a 4 volte il trattamento minimo
Al 95%
Pensioni oltre 4 volte il trattamento minimo e fino a 5 volte il trattamento minimo
Al 75%
Pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo e fino a 6 volte
Al 50%
Nel 2014 su pensioni oltre a 6 volte il trattamento minimo
Al 40%
Nel 2015 e 2016 su pensioni oltre a 6 volte il trattamento minimo
Al 45%
Per il solo 2014 per la fascia di importo superiore a 6 volte
0%
Nell’applicazione delle percentuali di perequazione fino a sei volte il trattamento minimo si prevede una clausola di salvaguardia per la quale nel caso in cui le pensioni siano di importo superiore rispetto alla fascia precedente ma inferiori a questo limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l’aumento di rivalutazione viene attribuito fino a tale limite maggiorato, ciò per evitare di penalizzare ulteriormente chi supera di poco il tetto.

Rispetto al ddl originario si assiste da un lato alla conferma che la riduzione della perequazione prevista in legge di stabilità non opera solo per le pensioni superiori a sei volte il trattamento minimo ma, sebbene con minore intensità, a partire dalle pensioni superiori a quattro volte, dall’altro che, viceversa, le pensioni di importo tra le 3 e 4 volte il trattamento minimo godranno di una perequazione pari al 95% invece del 90%.



In ogni caso, l’applicazione delle percentuali non è, come da noi auspicato e più volte richiesto, applicata per scaglioni, secondo la regola prevista nella legge 388/2000, ma in base all’importo della pensione, fatta eccezione per l’azzeramento della rivalutazione per la fascia superiore a sei volte il minimo nel 2014. I trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo subiscono inoltre un’ulteriore penalizzazione rispetto al testo originario del ddl stabilità poiché la percentuale di perequazione su questi importi è fissata nel 2014 al 40% e nel 2015 e 2016 al 45% mentre nel testo originario era del 50%.



Aver ripristinato una forma di rivalutazione delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo è certamente positivo ed è apprezzabile aver aumentato la percentuale per i trattamenti tra 3 e 4 volte il minimo. Rimaniamo molto critici sul fatto che le percentuali di rivalutazione non siano applicate “a scaglioni” ma per importo e in via generale riteniamo criticabile continuare ad operare sulla perequazione per recuperare in modo certo e rapido somme rilevanti per ripianare il debito pubblico.



Di seguito presentiamo una tavola riassuntiva che mette a confronto l’attuale normativa con la legge 388/2000.

Importi calcolati su trattamento minimo 2014
Percentuali art. 69 legge 388/2000 applicate a scaglioni di importo
Percentuali art. 1 comma 483 legge stabilità 2014
Fino a 3 volte il trattamento minimo (1.504,11 € mensili lordi)
100%
100%
Oltre 3 volte e fino a 4 volte il trattamento minimo (da 1.504,12 a 2.005,48 € mensili lordi)
90%
95%
Oltre 4 volte e fino a 5 volte il trattamento minimo
(da 2.005,49 a 2.506,85 € mensili lordi)
90%
75%
Oltre 5 volte e fino a 6 volte il trattamento minimo (da 2.506,86 a 3.008,22 mensili lordi)
75%
50%
Nel 2014 oltre 6 volte (da 3.008.23 mensili)
75%
40%
Nel 2015 e 2016 oltre 6 volte (da 3.008,23 mensili)
75%
45%
Solo nel 2014 e solo per la fascia superiore a 6 volte il trattamento minimo (3.008,23 € mensili lordi)
75%
0%

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Buona visione
gino59
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

Pensioni ultime notizie riforma Governo Renzi:- Rivalutazione negativa assegno per Pil negativo.- "Necessario intervento".-

Sempre più evidente la necessità di interventi sulla riforma pensioni attuale: quali i motivi e cosa rischiano le rivalutazioni pensionistiche quest’anno.

Problemi pensioni, non solo per quanto riguarda innalzamento dell’età pensionabile contro cui si stanno scagliando tutti e per cui arrivano proposte di modifiche per una riforma pensioni Renzi che renda meno rigidi i requisiti pensionistici, ma anche economici. O meglio, di rivalutazione. E’ la prima volta, per effetto dell’andamento del Pil in caduta libera, che le pensioni non solo non saranno rivalutate ma che rischiano addirittura di scivolare in territorio negativo.

E questa previsione rende ancora più critica la situazione dei pensionati italiani che non ci stanno più ad essere ‘ignorati’ dal governo. Per loro, infatti, nessun provvedimento utile nella nuova Legge di Stabilità. E’ chiaro dunque come diventi sempre più necessario intervenire in maniera urgente con correzioni alla riforma pensioni Fornero.

E non solo per una rivalutazione pensionistica bloccata da tempo e che quest’anno potrebbe raggiungere addirittura il segno negativa, ma anche per sostenere i conti Inps, decisamente allo sbando dopo la denuncia di un buco di quasi 13 miliardi di euro; per approvare quei sistemi di uscita anticipata che renderebbero l’attuale sistema pensionistico più flessibile e sostenibile, garantendo anche, per effetto degli eventuali prepensionamenti dei lavoratori più anziani, nuove possibilità di occupazione per i più giovani. Il che significherebbe anche nuova spinta alla produttività e alla competitività. Ma non solo.

Intervenire sulla riforma pensioni attuale significherebbe anche correggere tutta una serie di errori che sono nati proprio a seguito della sbagliata formulazione della legge pensionistica stessa, a partire dagli esodati, che, nonostante le misure risolutive tampone, sono ancora in attesa di quella soluzione strutturale annunciata dal ministro Poletti ma mai arrivata che dovrebbe fine definitivamente fine a questa questione; ai Quota 96 della scuola, circa 4mila lavoratori della scuola, tra docenti e personale Ata, che, nonostante abbiano maturato i requisiti per andare in pensione, sono ancora a lavoro, bloccati dalle norme Fornero che non hanno considerato la specificità del comparto scuola.
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da STANCHISSIMO »

Sul sole 24 ore di oggi, sono stati pubblicati i dati reali e ormai da 10 anni che il nostro pil sta calando e da questo anno e' nagativo per cui anche il moltiplicatore del montante contributivo essendo andato in negativo ha ridotto 10000 euro di montante a 9957, e la prima volta ma se il pil non dovesse risalire, per le future pensioni saranno dolori.
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da Sempreme064 »

noi in Europa non ci dovevamo proprio entrare, prima i conti in regola, adesso ci troviamo che siamo indebitati tutti verso la banca centrale europea e private e paghiamo ogni mese 100 miliardi di interessi ad altre banche straniere, I CONTI IN REGOLA uscire subito dalla banca centrale mettersi in regola recuperare evasione 200miliardi ogni anno e tutto il resto.. tanto a pagare è sempre il ceto medio povero.. e andrà sempre peggio.. si stava così bene con la banca d'Italia.. i soldi ce li stampavamo a casa nostra.. cosa c'è da fare di altro..
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

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siamo entrati per far felici le banche prendiamo sempre come riferimento la germania che è anni luce distante da noi.. non hanno tutti i casini che c sono qua in Italia..
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da Sempreme064 »

il ricchi infatti ingrassano sempre di più.. alla faccia nostra.. buona serata..
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da Sempreme064 »

p.s. ho scritto 100 miliardi al mese : sono all'anno solo di interessi per il debito.. uscire subito più nessun debito e recuperare evasione etc etc etc etc etc etce tc in un anno siamo come a Dubai... e ma ci sono gli interessi heheheheheh non maturati, interessi personali...
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