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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Inviato: mer ago 13, 2014 11:35 am
da gino59
Le vecchie delibere delle Casse che hanno tagliato le pensioni attese, senza rispettare in modo rigido il principio del pro rata, non considerando, cioè, quanto maturato fino a quel momento, sono di nuovo a rischio. A non reggere, davanti alla Corte di Cassazione sono, in particolare, le riforme della Cassa ragionieri, che hanno rivisto la quota retributiva della pensione, parametrandola sui redditi di tutta la vita lavorativa senza "patrimonializzare" il maturato sino a quel momento, con il calcolo sui redditi dei migliori 15 anni nell'arco negli ultimi 20. La "clausola di salvaguardia", contenuta nella legge di Stabilità per il 2014 non rende infatti legittime le delibere passate, che non applicano in modo preciso il principio del pro rata, come stabilito dall'articolo 3, comma 12 della legge 335/1996.
La Cassazione – con la sentenza 17892/2014 - non riconosce come norma di interpretazione autentica quella della legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013, articolo 1, comma 488), secondo cui il pro rata "temperato" – vale a dire usato come parametro tenuto semplicemente presente – è utilizzabile anche prima del 2007, quando il legislatore ha tentato, per la prima volta, di mettere al sicuro le decisioni restrittive delle Casse.

La Corte di cassazione richiama le considerazioni del giudice delle leggi sul limite del legislatore nell'emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica. Lo fa con un punto di arrivo opposto rispetto alla Corte di appello di Genova (sentenza del 5 febbraio 2014). «La norma – spiega la Cassazione – che deriva dalla legge di interpretazione autentica può dirsi costituzionalmente legittima innanzitutto qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze 271 e 257 del 2011)».
Le condizioni indicate dalla Corte costituzionale non ricorrono nel caso specifico: la Cassazione spiega che viene riconosciuta legittimità ed efficacia con effetto retraottivo, a distanza di oltre 10 anni, «a delibere peggiorative di una sola categoria di assicurati, i pensionati, in contrasto con quanto affermato dal giudice delle leggi circa il rispetto generale del principio di ragionevolezza», che pure deve guidare i provvedimenti che introducono, in qualche forma, una disparità di trattamento. La norma della legge di Stabilità è innovativa in quanto la Cassazione, per consolidato orientamento, ha ritenuto che le delibere ante 2007 dovevano rispettare in modo rigido il pro rata, cristallizzando quanto maturato tempo per tempo dagli icritti. La norma della legge 296/2006, articolo 1, comma 763 sul pro rata mitigato «non vale a sanare le illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione». Il pro rata temperato della legge 296, rispetto al principio rigido della versione originaria delle legge 335, è giustificato dalla necessità di garantire gli equilibri di lungo periodo. Tuttavia la Cassazione ha detto più volte che «ciò non può che valere per il futuro», per le delibere adottate dal 1° gennaio 2007, mentre «si tratta di verificare la legittimità delle precedenti delibere» del 2002 e del 2003, per esempio.
Per questo la Cassazione ritiene innovativa (e non interpretativa) la norma della legge di Stabilità 2014, che non estrinseca una soluzione ermeneutica già contenuta nella legge del 2006. Né si può invocare un motivo imperativo d'interesse generale che giustificherebbe una disposizione con portata retroattiva: per questo, conclude la Cassazione, non si può che rigettare l'«ingerenza del potere legislativo».

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Inviato: gio ago 14, 2014 2:26 pm
da gino59
gino59 ha scritto:Le vecchie delibere delle Casse che hanno tagliato le pensioni attese, senza rispettare in modo rigido il principio del pro rata, non considerando, cioè, quanto maturato fino a quel momento, sono di nuovo a rischio. A non reggere, davanti alla Corte di Cassazione sono, in particolare, le riforme della Cassa ragionieri, che hanno rivisto la quota retributiva della pensione, parametrandola sui redditi di tutta la vita lavorativa senza "patrimonializzare" il maturato sino a quel momento, con il calcolo sui redditi dei migliori 15 anni nell'arco negli ultimi 20. La "clausola di salvaguardia", contenuta nella legge di Stabilità per il 2014 non rende infatti legittime le delibere passate, che non applicano in modo preciso il principio del pro rata, come stabilito dall'articolo 3, comma 12 della legge 335/1996.
La Cassazione – con la sentenza 17892/2014 - non riconosce come norma di interpretazione autentica quella della legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013, articolo 1, comma 488), secondo cui il pro rata "temperato" – vale a dire usato come parametro tenuto semplicemente presente – è utilizzabile anche prima del 2007, quando il legislatore ha tentato, per la prima volta, di mettere al sicuro le decisioni restrittive delle Casse.

La Corte di cassazione richiama le considerazioni del giudice delle leggi sul limite del legislatore nell'emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica. Lo fa con un punto di arrivo opposto rispetto alla Corte di appello di Genova (sentenza del 5 febbraio 2014). «La norma – spiega la Cassazione – che deriva dalla legge di interpretazione autentica può dirsi costituzionalmente legittima innanzitutto qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze 271 e 257 del 2011)».
Le condizioni indicate dalla Corte costituzionale non ricorrono nel caso specifico: la Cassazione spiega che viene riconosciuta legittimità ed efficacia con effetto retraottivo, a distanza di oltre 10 anni, «a delibere peggiorative di una sola categoria di assicurati, i pensionati, in contrasto con quanto affermato dal giudice delle leggi circa il rispetto generale del principio di ragionevolezza», che pure deve guidare i provvedimenti che introducono, in qualche forma, una disparità di trattamento. La norma della legge di Stabilità è innovativa in quanto la Cassazione, per consolidato orientamento, ha ritenuto che le delibere ante 2007 dovevano rispettare in modo rigido il pro rata, cristallizzando quanto maturato tempo per tempo dagli icritti. La norma della legge 296/2006, articolo 1, comma 763 sul pro rata mitigato «non vale a sanare le illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione». Il pro rata temperato della legge 296, rispetto al principio rigido della versione originaria delle legge 335, è giustificato dalla necessità di garantire gli equilibri di lungo periodo. Tuttavia la Cassazione ha detto più volte che «ciò non può che valere per il futuro», per le delibere adottate dal 1° gennaio 2007, mentre «si tratta di verificare la legittimità delle precedenti delibere» del 2002 e del 2003, per esempio.
Per questo la Cassazione ritiene innovativa (e non interpretativa) la norma della legge di Stabilità 2014, che non estrinseca una soluzione ermeneutica già contenuta nella legge del 2006. Né si può invocare un motivo imperativo d'interesse generale che giustificherebbe una disposizione con portata retroattiva: per questo, conclude la Cassazione, non si può che rigettare l'«ingerenza del potere legislativo».
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Inviato: gio ago 14, 2014 2:42 pm
da angri62
gino59 ha scritto:
gino59 ha scritto:Le vecchie delibere delle Casse che hanno tagliato le pensioni attese, senza rispettare in modo rigido il principio del pro rata, non considerando, cioè, quanto maturato fino a quel momento, sono di nuovo a rischio. A non reggere, davanti alla Corte di Cassazione sono, in particolare, le riforme della Cassa ragionieri, che hanno rivisto la quota retributiva della pensione, parametrandola sui redditi di tutta la vita lavorativa senza "patrimonializzare" il maturato sino a quel momento, con il calcolo sui redditi dei migliori 15 anni nell'arco negli ultimi 20. La "clausola di salvaguardia", contenuta nella legge di Stabilità per il 2014 non rende infatti legittime le delibere passate, che non applicano in modo preciso il principio del pro rata, come stabilito dall'articolo 3, comma 12 della legge 335/1996.
La Cassazione – con la sentenza 17892/2014 - non riconosce come norma di interpretazione autentica quella della legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013, articolo 1, comma 488), secondo cui il pro rata "temperato" – vale a dire usato come parametro tenuto semplicemente presente – è utilizzabile anche prima del 2007, quando il legislatore ha tentato, per la prima volta, di mettere al sicuro le decisioni restrittive delle Casse.

La Corte di cassazione richiama le considerazioni del giudice delle leggi sul limite del legislatore nell'emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica. Lo fa con un punto di arrivo opposto rispetto alla Corte di appello di Genova (sentenza del 5 febbraio 2014). «La norma – spiega la Cassazione – che deriva dalla legge di interpretazione autentica può dirsi costituzionalmente legittima innanzitutto qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze 271 e 257 del 2011)».
Le condizioni indicate dalla Corte costituzionale non ricorrono nel caso specifico: la Cassazione spiega che viene riconosciuta legittimità ed efficacia con effetto retraottivo, a distanza di oltre 10 anni, «a delibere peggiorative di una sola categoria di assicurati, i pensionati, in contrasto con quanto affermato dal giudice delle leggi circa il rispetto generale del principio di ragionevolezza», che pure deve guidare i provvedimenti che introducono, in qualche forma, una disparità di trattamento. La norma della legge di Stabilità è innovativa in quanto la Cassazione, per consolidato orientamento, ha ritenuto che le delibere ante 2007 dovevano rispettare in modo rigido il pro rata, cristallizzando quanto maturato tempo per tempo dagli icritti. La norma della legge 296/2006, articolo 1, comma 763 sul pro rata mitigato «non vale a sanare le illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione». Il pro rata temperato della legge 296, rispetto al principio rigido della versione originaria delle legge 335, è giustificato dalla necessità di garantire gli equilibri di lungo periodo. Tuttavia la Cassazione ha detto più volte che «ciò non può che valere per il futuro», per le delibere adottate dal 1° gennaio 2007, mentre «si tratta di verificare la legittimità delle precedenti delibere» del 2002 e del 2003, per esempio.
Per questo la Cassazione ritiene innovativa (e non interpretativa) la norma della legge di Stabilità 2014, che non estrinseca una soluzione ermeneutica già contenuta nella legge del 2006. Né si può invocare un motivo imperativo d'interesse generale che giustificherebbe una disposizione con portata retroattiva: per questo, conclude la Cassazione, non si può che rigettare l'«ingerenza del potere legislativo».
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===mettiti a dieta, pensa alla tua amata suocera----------
buone vacanze.

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Inviato: sab ago 16, 2014 1:12 pm
da gino59
gino59 ha scritto:
gino59 ha scritto:Le vecchie delibere delle Casse che hanno tagliato le pensioni attese, senza rispettare in modo rigido il principio del pro rata, non considerando, cioè, quanto maturato fino a quel momento, sono di nuovo a rischio. A non reggere, davanti alla Corte di Cassazione sono, in particolare, le riforme della Cassa ragionieri, che hanno rivisto la quota retributiva della pensione, parametrandola sui redditi di tutta la vita lavorativa senza "patrimonializzare" il maturato sino a quel momento, con il calcolo sui redditi dei migliori 15 anni nell'arco negli ultimi 20. La "clausola di salvaguardia", contenuta nella legge di Stabilità per il 2014 non rende infatti legittime le delibere passate, che non applicano in modo preciso il principio del pro rata, come stabilito dall'articolo 3, comma 12 della legge 335/1996.
La Cassazione – con la sentenza 17892/2014 - non riconosce come norma di interpretazione autentica quella della legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013, articolo 1, comma 488), secondo cui il pro rata "temperato" – vale a dire usato come parametro tenuto semplicemente presente – è utilizzabile anche prima del 2007, quando il legislatore ha tentato, per la prima volta, di mettere al sicuro le decisioni restrittive delle Casse.

La Corte di cassazione richiama le considerazioni del giudice delle leggi sul limite del legislatore nell'emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica. Lo fa con un punto di arrivo opposto rispetto alla Corte di appello di Genova (sentenza del 5 febbraio 2014). «La norma – spiega la Cassazione – che deriva dalla legge di interpretazione autentica può dirsi costituzionalmente legittima innanzitutto qualora si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (ex plurimis: sentenze 271 e 257 del 2011)».
Le condizioni indicate dalla Corte costituzionale non ricorrono nel caso specifico: la Cassazione spiega che viene riconosciuta legittimità ed efficacia con effetto retraottivo, a distanza di oltre 10 anni, «a delibere peggiorative di una sola categoria di assicurati, i pensionati, in contrasto con quanto affermato dal giudice delle leggi circa il rispetto generale del principio di ragionevolezza», che pure deve guidare i provvedimenti che introducono, in qualche forma, una disparità di trattamento. La norma della legge di Stabilità è innovativa in quanto la Cassazione, per consolidato orientamento, ha ritenuto che le delibere ante 2007 dovevano rispettare in modo rigido il pro rata, cristallizzando quanto maturato tempo per tempo dagli icritti. La norma della legge 296/2006, articolo 1, comma 763 sul pro rata mitigato «non vale a sanare le illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione». Il pro rata temperato della legge 296, rispetto al principio rigido della versione originaria delle legge 335, è giustificato dalla necessità di garantire gli equilibri di lungo periodo. Tuttavia la Cassazione ha detto più volte che «ciò non può che valere per il futuro», per le delibere adottate dal 1° gennaio 2007, mentre «si tratta di verificare la legittimità delle precedenti delibere» del 2002 e del 2003, per esempio.
Per questo la Cassazione ritiene innovativa (e non interpretativa) la norma della legge di Stabilità 2014, che non estrinseca una soluzione ermeneutica già contenuta nella legge del 2006. Né si può invocare un motivo imperativo d'interesse generale che giustificherebbe una disposizione con portata retroattiva: per questo, conclude la Cassazione, non si può che rigettare l'«ingerenza del potere legislativo».
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Da €29.299 ad €29.993...€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Inviato: ven ago 29, 2014 3:39 pm
da Sempreme064
Ginooo e' da tempo che dico che se andiamo avanti cosi' andiamo in deflazione.. gli 80 euro non sono serviti ai consumi le persone con quei 80 euro ha fatto prestiti in bamnca per pagarsi le bollette e tasse.. questi non lo vogliono capire.. ci vogliono aumenti di almeno 700 euro al mese cominciando dallo stipendio piu' basso sino ad arrivare a un massimo facciamo 30mila euro? chi rientra nei 30ila euro deve avere un aumento a regime..altrimenti si prospetta quello che ho sempre immaginato io o ''sognato'' ..pensaci tu Gino.. sei la nostra salvezza...

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Inviato: ven ago 29, 2014 3:41 pm
da Sempreme064
e chi ha pensuoni stipendi stratosferici tagliare tutto..

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Inviato: ven ago 29, 2014 3:45 pm
da Sempreme064
non c'e salvezza altrimenti.. pensiamo ai piu' giovani e nostri figli.. chi mangia magna e magna ad alcatraz.. e sequestrerare tutto beni e mobili e immoboli..chi ha stipendi stratosferici e tre quattro pensioni dimezzare tutto.. e muti.. il resto poi le cose si mettono apposto..

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Inviato: ven ago 29, 2014 3:46 pm
da Sempreme064
per finire la spesa pubblica facciamola gestire ad Angri.. che deve essere un buon risparmiatore..

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Inviato: ven ago 29, 2014 3:48 pm
da Sempreme064
anche a me hanno dimezzato la pensione e stipendio..sono stato muto..buona serata

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Inviato: ven ago 29, 2014 4:55 pm
da gino59
marco064 ha scritto:non c'e salvezza altrimenti.. pensiamo ai piu' giovani e nostri figli.. chi mangia magna e magna ad alcatraz.. e sequestrerare tutto beni e mobili e immoboli..chi ha stipendi stratosferici e tre quattro pensioni dimezzare tutto.. e muti.. il resto poi le cose si mettono apposto..
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....Come non darti ragione, i giovani (i nostri figli) il loro futuro è il vero incubo di tantissimi Italiani
(ivi, compreso me).-

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Inviato: ven ago 29, 2014 5:58 pm
da Sempreme064
ho anche sostenuto che il lavoro si puo' produrre ''energie alternative'' occupazione meno tasse gas luce .. paghiamo 100miliardi alla'anno alla russia che se entra in guerra quest'inverno ci riscaldjamo con la legna e cuociamo con la brace..

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Inviato: ven ago 29, 2014 6:00 pm
da Sempreme064
gutto queato per mantenere gli stipendi manageriali etc etc etc.. che Italia..

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Inviato: gio set 04, 2014 11:26 pm
da gino59
Roma, 02/09/2014
Circolare n. 100
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO:
Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. Articolo 3, commi da 4 a 47. Fondo di solidarietà residuale. Disciplina di finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
1. Il quadro normativo
2. Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
3. Ambito di applicazione
3.1 Settore e tipologia del datore di lavoro
3.2 Requisito dimensionale del datore di lavoro
4. Prestazioni
5. Finanziamento delle prestazioni
6. Adempimenti procedurali
6.1. Codifica Aziende
6.2. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
6.3 Contributo addizionale
7. Ricorsi amministrativi
8. Istruzioni contabili
1. Il quadro normativo

L’articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (allegato n. 1), e successive modifiche ed integrazioni, intitolato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, ha la finalità di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

A tal fine, il comma 4 del predetto articolo prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.

L'istituzione di tali fondi è obbligatoria in relazione alle imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Entro i successivi tre mesi, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei predetti fondi (fondi di solidarietà).

In alternativa e con riferimento ai settori nei quali siano operanti alla data di entrata in vigore della Legge n. 92/2012 consolidati sistemi di bilateralità, il comma 14 consente che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali, di cui all'articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle finalità di tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, previste dalla Legge n. 92/2012 (fondi bilaterali puri).

Infine, il comma 42 prevede che i fondi di solidarietà di settore, già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, debbano adeguarsi alle nome previste dalla legge stessa, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Tali accordi vanno recepiti in decreti non regolamentari del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze, che abrogano i decreti ministeriali recanti i preesistenti regolamenti dei relativi fondi.

In via residuale, laddove non vengano stipulati accordi di cui ai citati commi 4 e 14, l’articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’attivazione di un fondo di solidarietà residuale - da istituirsi, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze - volto a tutelare, in costanza del rapporto di lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale, con più di quindici dipendenti.

Il comma 19-ter dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012 ha previsto la sospensione dall’obbligo di contribuire al fondo residuale, con decreto del Ministro del Lavoro, qualora alla data del 1° gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione dei fondi di solidarietà di cui al comma 4, fino al completamento delle medesime procedure entro il 31 marzo 2014. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà tale data, l'obbligo è comunque ripristinato anche per le mensilità sospese.

In attuazione della previsione dell’articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012, con il decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 (G.U. n. 129 del 6 giugno 2014), è stato istituito presso l’Inps il suddetto Fondo residuale (allegato n. 2).

2. Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo

Il Fondo di solidarietà residuale non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti delle risorse già acquisite.

Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio (art. 6 del decreto citato).

Sulla base del bilancio di previsione il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, ha facoltà di proporre modifiche riguardo l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di contribuzione, da adottarsi con decreti direttoriali del Ministero del lavoro e del Ministero dell’Economia e Finanze, secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 29 e 30, della Legge n. 92/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comitato amministratore del fondo è composto da cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché da due dirigenti in rappresentanza rispettivamente del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia e Finanze. Per la composizione, durata delle cariche e compiti del Comitato amministratore del Fondo si rimanda agli articoli 2 e 3 del citato decreto.

Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della Legge n. 92/2012.


3. Ambito di applicazione

3.1 Settore e tipologia del datore di lavoro

Il decreto ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 non identifica i settori in cui devono operare le imprese rientranti nel fondo residuale ma, richiamando le disposizioni dell’articolo 3 comma 19 della Legge n. 92/2012, ne prevede l’istituzione per le “imprese non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale”.

Rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo residuale le imprese individuate per esclusione - in relazione al settore di attività economica esercitata, o tipologia di datore di lavoro o dimensione - dalla applicabilità della normativa disciplinante le integrazioni salariali ordinaria o straordinaria. Al fine dell’individuazione dei soggetti destinatari occorre rilevare che, in linea con la giurisprudenza comunitaria, si intende per imprenditore qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato.

Non sono soggette alla disciplina del Fondo residuale le imprese per le quali sussiste l’obbligo di contribuzione ad un Fondo di solidarietà istituito ai sensi del comma 4, ovvero del comma 14, dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012 ovvero che rientrano nel campo di applicazione di Fondi di settore preesistenti istituiti ai sensi della Legge n. 662/1996 e Legge n. 449/1997 ed adeguati alle disposizioni dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012.

Si osserva che l’articolo 1, commi 7 e 8, della legge n. 92/2012, prevede che le disposizioni riportate nella legge in esame non sono applicabili nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, e s.m.i. fino all’emanazione di iniziative normative ad opera del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per l’individuazione e definizione degli ambiti, modalità e tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

La normativa dell’art. 3 è applicabile, conseguentemente, ai dipendenti di aziende e amministrazioni non rientranti nell’elencazione di cui al comma 2, dell’art. 1 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 anche se iscritti alle Casse pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici, quali ad esempio i dipendenti di aziende private - originariamente amministrazioni pubbliche – che sono iscritti alle predette casse pensionistiche per aver esercitato, all’atto della depubblicizzazione dell’Ente, l’opzione per il regime previdenziale preesistente.

Il comma 19-bis dell’articolo 3 della Legge n. 92/2012 prevede che qualora si proceda alla stipula di ulteriori accordi e contratti collettivi volti alla costituzione di un Fondo di cui al comma 4 dell’articolo 3, le relative imprese non sono più soggette alla partecipazione al Fondo residuale a far data dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del decreto istitutivo del nuovo Fondo settoriale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

I contributi eventualmente già versati o dovuti, in base al Regolamento, restano acquisiti al Fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell’Inps, può proporre il mantenimento, in capo alle imprese del relativo settore, dell’obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate.

3.2 Requisito dimensionale del datore di lavoro

Al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.

Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli apprendisti, degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo.

I lavoratori part-time sono conteggiati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 6 del decreto legge n. 61/2000; i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre. I lavoratori ripartiti sono computati nell’organico aziendale come parti di un’unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole che disciplinano il rapporto di lavoro.

Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese.

Si evidenzia che il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione dell'obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a quindici: in tal caso l'obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di quindici dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a quindici dipendenti.

4. Prestazioni

Ai lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, dalle imprese rientranti nel proprio campo di applicazione, che siano interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, il Fondo riconosce un assegno ordinario, in relazione alle medesime causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale di attività.

La prestazione può essere riconosciuta esclusivamente ai lavoratori dipendenti di imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro.

La misura dell’assegno ordinario è pari all’integrazione salariale, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall’articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, con l’applicazione dei massimali previsti dalla cassa integrazione guadagni ordinaria. Tale riduzione rimane nelle disponibilità del Fondo.

Agli interventi e ai trattamenti previsti dal Fondo nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Ciascun intervento è corrisposto fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente, in via eccezionale, fino a un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile.

Le domande di finanziamento presentate dalla singola azienda possono essere accolte entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo.

Si fa riserva di fornire, con successiva circolare, le istruzione amministrative ed operative in ordine alla modalità di presentazione delle domande di prestazioni nonché la disciplina di dettaglio delle stesse.

A decorrere dal 1 gennaio 2020, ciascuna domanda potrà essere accolta nei limiti della contribuzione dovuta (tetto aziendale) negli otto anni precedenti dall’impresa richiedente, detratte le prestazioni già autorizzate e le relative contribuzioni correlate.

Al fine di determinare correttamente il tetto aziendale, si fa esclusivo riferimento alla contribuzione dovuta, nonché alle prestazioni erogate, dell’impresa richiedente, a nulla rilevando trasferimenti parziali di rami d’azienda.

Le prestazioni concesse dal Fondo non possono comunque essere erogate in carenza di disponibilità.

Nei casi di erogazione della prestazione è previsto che il Fondo residuale versi, alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione correlata alla prestazione, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della Legge 4 novembre 2010, n. 183: il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

Ci si richiama, in proposito, alle indicazioni già fornite dall’Istituto nella circolare n. 11 del 24 gennaio 2013, punto 7.

La contribuzione correlata è dovuta sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo di iscrizione del lavoratore per tempo vigente. Tale aliquota va computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla Legge n. 438/1992.

5. Finanziamento delle prestazioni

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:

a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;

b) un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del fondo residuale, che abbiano una media occupazionale maggiore di quindici dipendenti, sono tenute a versare i contributi di finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l’articolo 3, comma 9, della Legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

6. Adempimenti procedurali

6.1. Codifica Aziende

Le imprese rientranti nell’ambito di applicazione del decreto (vedi punto 3) dovranno essere contraddistinte dal CA “0J”, che, dal 1/1/2014, assume il significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n. 79141/2014 (Fondo solidarietà residuale)”.

A tal proposito si procederà ad attribuire il codice di autorizzazione “0J” (zero J) alle imprese potenzialmente interessate, a prescindere dal requisito dimensionale. Tale attribuzione avverrà in automatico, a cura della Direzione Generale. Le imprese potranno visualizzare l’avvenuta attribuzione del codice “0J” sul Cassetto previdenziale Aziende.

Poiché il contributo è mensilmente dovuto solo dalle imprese che hanno occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente, in presenza del codice di autorizzazione “0J” il controllo del requisito occupazionale di più di 15 dipendenti nel semestre sarà effettuato dalla procedura automatizzata secondo le modalità previste al punto 3.2.

Le imprese che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali Inps di competenza per consentire l’attribuzione del codice di autorizzazione “2C” che assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo solidarietà residuale”.

Nel caso in cui l’impresa eserciti attività plurime, con distinti inquadramenti attribuiti dall’Istituto, il requisito occupazionale deve essere distintamente determinato in relazione al numero di dipendenti occupati in ognuna delle attività.


6.2. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Le aziende dovranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, valorizzando – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati:

in <CausaleADebito> il codice “M131” che assume il significato di "Contributo ordinario Fondo Residuale gennaio-settembre 2014";
in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti;
in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,5% dell’imponibile.

Il contributo ordinario dovuto per le mensilità in relazione alle quali i termini di versamento non risultano scaduti alla data di pubblicazione della presente circolare, dovrà essere versato alle ordinarie scadenze di legge.

Invece, il contributo ordinario dovuto per le mensilità da gennaio a luglio 2014 dovrà essere versato non oltre il giorno 16 del terzo mese successivo alla predetta data (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. n. 7/10/1993, circolare n. 292 l 23/12/1993, punto 1).

Con riferimento a tali mensilità, l’importo del contributo dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale dell’1% (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato il 13/12/2013) computati dal 7/06/2014 – giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto istitutivo del Fondo residuale - e fino alla data di versamento.

Ai fini del versamento degli interessi legali, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
in <CausaleADebito> il codice “Q900” avente il significato di " Oneri accessori al tasso legale" in <SommaADebito> l’importo degli interessi legali.

A decorrere dal mese di ottobre 2014, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti.

Non saranno, pertanto, più previste modifiche procedurali per la compilazione del flusso Uniemens. Le procedure di calcolo e rettifica, a partire dal periodo 10/2014, saranno implementate al fine di recepire le suddette disposizioni.


6.3. Contributo addizionale.

Ai fini del versamento del contributo addizionale si fa riserva di dare istruzioni riguardanti la gestione degli eventi di sospensione o riduzione di orario che danno luogo alla corresponsione dell’assegno ordinario.

7. Ricorsi amministrativi

Avverso i provvedimenti adottati dal Fondo per le materie di competenza è possibile proporre ricorso al Comitato amministratore, al quale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e) del Regolamento, spetta decidere in unica istanza.

I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo, presso la Direzione generale dell’INPS.

8. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei fatti amministrativi di pertinenza del Fondo di solidarietà residuale, costituito con Decreto Ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014, in attuazione della previsione di cui all’art. 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è stata istituita la seguente Gestione:

“FR – Fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92 – art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014.
in seno alla quale è stata istituita la contabilità separata:

“FRR – Gestione assicurativa a ripartizione”.

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi dovuti dalle aziende, rientranti nell’ambito di applicazione della normativa in parola, per il finanziamento di detto Fondo e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo 6.2), sono stati istituiti i seguenti conti (vedi allegato n. 3):

FRR21110 per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti;
FRR21170 per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso.

La procedura di ripartizione DM imputerà le somme riscosse a titolo di contribuzione ordinaria, rispettivamente ai conti FRR21110 e FRR21170, a seconda che la competenza sia degli anni precedenti o dell’anno in corso. Pertanto, le somme versate per la regolarizzazione dei periodi gennaio – settembre 2014 ed evidenziate nel flusso Uniemens con il codice “M131”, andranno imputate al citato conto FRR21170.

Per le modalità di rilevazione contabile del contributo addizionale, si rinvia all’atto di scioglimento della riserva di cui al paragrafo 6.3 della presente circolare.

Si riportano nell’allegato n. 3 le variazioni apportate al piano dei conti.


Il Direttore Generale
Nori


All. n.1 -Articolo 3 Legge 92/2012
All. n.2 -D.M. di istituzione fondo
All. n. 3 -Variazioni al piano dei conti



Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3


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gino59
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Messaggi: 5404
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Inviato: ven set 05, 2014 10:05 am
da salvo 63
Purtroppo…..anche grazie ai sindacati che dovrebbero essere espressione di interessi comuni e non di parte, non viaggeremo mai sullo stesso binario della produttività, e proprio in funzione di questo dovrebbero essere agganciati i parametri che misurano il PIL PRO CAPITE ovvero la ricchezza di una singola persona, solo da quello possiamo dedurre il grado di benessere economico raggiunto in quel paese, in Italia invece si va al contrario perché si valutano i Titoli e la posizione GERARCHICA.
ma come dice il mio amico gino 59 che saluto, la speranza è l'ultima a morire, e chi di speranza spera, disperato muore.
Salvo 63

Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Inviato: gio set 25, 2014 1:04 pm
da gino59
Il bonus «Renzi» di 80 euro e i vantaggi per i fondi pensione





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(foto Olycom) (foto Olycom)





















Quali sono i vantaggi derivanti dal decreto «Renzi» sugli 80 euro per i fondi pensione e per coloro che vi aderiscono?

A offrire una prima analisi ragionata sull'impatto del nuovo provvedimento sulle forme di previdenza complementare sono gli esperti di Mefop, la società pubblica dedicata proprio alla promozione e allo sviluppo del risparmio previdenziale volontario in Italia.

Vediamo, in dettaglio, le valutazioni contenute in una cosiddetta «pillola» Mefop.

Aspetti generali

Il DL 66/2014 introduce alcune importanti novità, indicate di seguito:

- introduzione da maggio 2014 del credito di 640 € (80 € al mese) sui redditi di lavoro dipendente (con esclusione delle pensioni erogate da enti di primo pilastro) e su alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

- incremento dell'aliquota di tassazione dei rendimenti finanziari dal 20 al 26% a decorrere dal 1° luglio 2014 (esclusi rendimenti dei titoli pubblici o equiparati che restano al 12,5% e quelli dei fondi pensione fermi all’11%).

80 € al mese: funzionamento

Il bonus Irpef viene calcolato sul reddito complessivo annuo (al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita a ad abitazione principale e delle relative pertinenze) e viene diviso per il numero di stipendi che verranno percepiti da maggio a fine anno. Il bonus viene rapportato al periodo di lavoro svolto nell’anno ed è riconosciuto automaticamente in busta paga.

Per redditi compresi tra 8.000 e 24.000 € la detrazione di € 640. Per i redditi compresi tra i 24.000 e 26.000, invece, la detrazione viene calcolata in base al reddito. Di seguito una tabella che indica l’importo da suddividere per le mensilità da maggio a dicembre 2014 (si ipotizza un lavoratore dipendente che lavora tutto il 2014).

Reddito complessivo Bonus annuo
da 0 a 8.000 euro Euro 0
da 8.000 a 24.000 euro Euro 640
24.500 euro Euro 480
25.000 euro Euro 320
25.500 euro Euro 160
da 26.000 euro in poi Euro 0


1. Tassazione rendimenti finanziari

Dalla nuova aliquota del 26% restano espressamente esentati i fondi pensione (cfr. art. 3, comma 3). La nuova disciplina rende più vantaggioso il risparmio previdenziale, i cui rendimenti sono soggetti a tassazione del'11%, a fronte di una tassazione del 26% degli altri redimenti (esclusi i rendimenti dei titoli pubblici o equiparati che continuano ad essere tassati al 12,5%).

Tra gli altri vantaggi dei fondi pensione si ricorda l'esenzione dal bollo, l’esclusione dalla Tobin Tax, l'esclusione dalla ricchezza mobiliare ISEE, oltre alla deduzione e tassazione sostitutiva delle prestazioni (23% o 15-9%).

Attenzione: in caso richiesta di prestazione in forma di rendita, la rivalutazione della rendita successiva alla richiesta di prestazione sarà tassata al 26%. Adempimento: a decorrere dal 1° luglio sarà necessario aggiornare il documento sul regime fiscale segnalando che sulla rivalutazione della rendita opera l'imposta del 26%.

2. 80 € al mese: si applica alle prestazioni del fondo pensione?

Poiché il credito di 640 € (80 € al mese) si applica ai redditi di lavoro dipendente e ad alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non è da escludere l’applicazione di tale credito anche alle prestazioni erogate dal fondo pensione soggette a Irpef ordinaria:

- riscatto volontario 2001-2006;

- rendita ante 2006, considerato l'esplicito richiamo ai redditi di cui alla lett. h-bis del primo comma dell'art. 50 del tuir da parte del nuovo comma 1-bis dell'art. 13 del tuir introdotto dall'art. 1 del decreto legge 66/2014.

In particolare, il bonus andrebbe riconosciuto ove ricorrano le seguenti condizioni: (i) Irpef sulla rendita di previdenza complementare positiva al netto della detrazione relativa ai redditi di lavoro dipendente e (ii) assenza di informazioni circa il reddito complessivo del percettore superiore a 26.000 €.

Il DL 66/2014 e la Circolare AE 8/E/2014 sembrano essere categorici nel riconoscimento del bonus in modo automatico in mancanza di informazioni il superamento di 26.000 €. Pertanto non si potrebbe omettere di riconoscere il bonus, al pari di quanto fatto in passato per le detrazioni da lavoro dipendente e per la previgente deduzione per la no tax area.

Se tuttavia il fondo dovesse propendere per non applicare il credito prescindendo dalle condizioni di ammissibilità dello stesso bonus, il percettore potrà beneficiare di tale importo in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi percepiti nel 2014, come chiarito al par. 5 della circolare 8/E/2014. Per tale ipotesi, tuttavia, non si può escludere a priori che il fondo pensione possa ricevere reclami o rimostranze di altro tipo da parte dell'ex aderente che lamenti una condotta non corretta del fondo pensione in qualità di sostituto di imposta.

3. 80 € al mese: come averli aumentando il versamento nel fondo pensione

Il bonus di 80 € al mese scatta in relazione al reddito complessivo (al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze).

Data la formulazione tecnica della norma, effettuando dei versamenti di contributi volontari tramite il datore di lavoro, è possibile abbassare il reddito di lavoro dipendente e quindi anche il reddito complessivo sotto una soglia tale da poter beneficiare del bonus.

Ecco 3 esempi:

A. Reddito da lavoro dipendente: € 26.000

Se verso 2.000 € nel fondo pensione tramite datore di lavoro, oltre a recuperare 540 € per la deduzione (27%) ho anche il bonus di 640 €, che non mi spetterebbe in mancanza di versamento.

Sintesi: 2.000 € nel fondo pensione mi costano 820 € di reddito netto in meno (2000-1180).

In altre parole, versando 2.000 € nel fondo pensione, se ne recuperano 1.180.

B. Reddito da lavoro dipendente: € 28.500

Se verso 4.500 € nel fondo pensione tramite datore di lavoro, oltre a recuperare 1.270 € (il 27% di 4.000 + il 38% di 500) per la deduzione ho anche il bonus di 640 €, che non mi spetterebbe in mancanza di versamento.

Sintesi: 4.500 € nel fondo pensione mi costano 2.590 € di reddito netto in meno (4.500-1.910).

In altre parole, versando 4.500 € nel fondo pensione, se ne recuperano 1.910.

C. Reddito da lavoro dipendente: € 31.000 (caso del neo-assunto post 2007)

Lavoratore che ha iniziato a lavorare nel 2007 e nel 2007 si iscrive a un fondo pensione. Dopo 5 anni dall’adesione gode di una extra-deducibilità (cfr. art. 8, comma 6, D.Lgs. 252/051).

Se versa 7.000 € nel fondo pensione tramite datore di lavoro (deducibili in quanto post 2007), oltre ai vantaggi della deduzione – recupero 2.220 € (1080 €, il 27% di 4000 + € 1140, il 38% di 3000), riceve anche gli 80 € netti al mese (640 €), che non spetterebbero in mancanza di versamento.

Sintesi: 7.0000 € nel fondo pensione mi costano 4.140 € di reddito netto in meno (7.000-2.860).

In altre parole, versando 7.000 € nel fondo pensione, se ne recuperano 2.860.

Si rinvia a:

La «pillola» Mefop

Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014

Circolare Agenzia delle Entrate, 8/E/2014