IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da STANCHISSIMO »

gino59 ha scritto:costerebbe 35 miliardi

L'Avvocatura dello Stato invita la Corte Costituzionale a valutare l'impatto economico del ricorso: a livello strutturale la spesa annua dal 2016 sarebbe pari a 13 miliardi di euro. L'adeguamento degli stipendi pubblici è fermo dal 2010



Pa, lo sblocco dei contratti dal 2010 costerebbe 35 miliardi
Il ministro della Pa, Marianna Madia (lapresse)
MILANO - Dallo sblocco delle pensioni all'adeguamento dei contratti per la pubblica amministrazione. Dalla Corte Costituzionale potrebbe arrivare un'altro un altro conto pesante per le casse dello Stato. Secondo una memoria dell'Avvocatura dello Stato - anticipata dall'Ansa - "l'onere" della "contrattazione di livello nazionale, per il periodo 2010-2015, relativo a tutto il personale pubblico, non potrebbe essere inferiore a 35 miliardi", con "effetto strutturale di circa 13 miliardi" annui dal 2016.

La situazione è delicata perché i contratti dei dipendenti pubblici sono bloccati dal 2010, l'adeguamento sarebbe dovuto ripartire nel 2017, ma sul costo dell'operazione c'è parecchia incertezza. Il congelamento scattato cinque anni è costato già oltre 600 euro, ma l'ultima rilevazione dell'Istat in materia si ferma alla fine del 2013: il conto rischia quindi di essere ancora più salato. D'altra parte, l'alleggerimento della busta paga si spiega sia con il congelamento dei rinnovi contrattuali e lo stop alle maturazioni stipendiali, come gli scatti, sia con il freno al turnover.

La partita ora si sposta alla Consulta dove è in calendario - il prossimo 23 giugno - un'udienza che valuterà la questione di legittimità costituzionale sul blocco della contrattazione nel pubblico impiego. L'Avvocatura generale dello Stato precisa che "i rilevanti effetti finanziari derivanti dall'intervento normativo che si esamina sono evidenti. Ed infatti - prosegue - l'onere conseguente alla contrattazione di livello nazionale, per il periodo 2010-2015, relativo a tutto il personale pubblico, non potrebbe essere inferiore a 35 miliardi di euro, con un effetto strutturale di circa 13 miliardi di euro, a decorrere dal 2016".

L'avvocato dello Stato chiede quindi alla Corte costituzionale di considerare l'impatto economico della contrattazione: "Di tali effetti non si può non tenere conto a seguito della riforma costituzionale" che "ha riscritto l'art. 81 Cost, a partire dalla disposizione del nuovo comma 1, secondo la quale lo Stato assicura l'equilibrio fra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico".

Inoltre l'Avvocatura nella parte iniziale della memoria precisa come "in ogni caso le prerogative sindacali risultano salvaguardate e si sono estrinsecate, tra l'altro, nella partecipazione all'attività negoziale per la stipulazione dei contratti integrativi (Ccni), sia pure entro i limiti finanziari normativamente previsti" e "di contratti quadro". Poi, aggiunge, è rimasta in piedi la possibilità "di dar luogo alle procedure relative ai contratti collettivi nazionali, sia pure
per la sola parte normativa". Insomma, evidenzia, ciò dimostra come "un'intensa attività contrattuale sia stata svolta, anche in pendenza del nuovo complesso normativo, ed abbia riguardato sia la contrattazione integrativa che quella nazionale".
Il giudice è lo stesso della sentenza sulla restituzione adeguamento istat delle pensioni, solo che questa volta ci saranno altri 2 giudici che saranno scelti dal parlamento, staremo a vedere.

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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da STANCHISSIMO »

gino59 ha scritto:costerebbe 35 miliardi

L'Avvocatura dello Stato invita la Corte Costituzionale a valutare l'impatto economico del ricorso: a livello strutturale la spesa annua dal 2016 sarebbe pari a 13 miliardi di euro. L'adeguamento degli stipendi pubblici è fermo dal 2010



Pa, lo sblocco dei contratti dal 2010 costerebbe 35 miliardi
Il ministro della Pa, Marianna Madia (lapresse)
MILANO - Dallo sblocco delle pensioni all'adeguamento dei contratti per la pubblica amministrazione. Dalla Corte Costituzionale potrebbe arrivare un'altro un altro conto pesante per le casse dello Stato. Secondo una memoria dell'Avvocatura dello Stato - anticipata dall'Ansa - "l'onere" della "contrattazione di livello nazionale, per il periodo 2010-2015, relativo a tutto il personale pubblico, non potrebbe essere inferiore a 35 miliardi", con "effetto strutturale di circa 13 miliardi" annui dal 2016.

La situazione è delicata perché i contratti dei dipendenti pubblici sono bloccati dal 2010, l'adeguamento sarebbe dovuto ripartire nel 2017, ma sul costo dell'operazione c'è parecchia incertezza. Il congelamento scattato cinque anni è costato già oltre 600 euro, ma l'ultima rilevazione dell'Istat in materia si ferma alla fine del 2013: il conto rischia quindi di essere ancora più salato. D'altra parte, l'alleggerimento della busta paga si spiega sia con il congelamento dei rinnovi contrattuali e lo stop alle maturazioni stipendiali, come gli scatti, sia con il freno al turnover.

La partita ora si sposta alla Consulta dove è in calendario - il prossimo 23 giugno - un'udienza che valuterà la questione di legittimità costituzionale sul blocco della contrattazione nel pubblico impiego. L'Avvocatura generale dello Stato precisa che "i rilevanti effetti finanziari derivanti dall'intervento normativo che si esamina sono evidenti. Ed infatti - prosegue - l'onere conseguente alla contrattazione di livello nazionale, per il periodo 2010-2015, relativo a tutto il personale pubblico, non potrebbe essere inferiore a 35 miliardi di euro, con un effetto strutturale di circa 13 miliardi di euro, a decorrere dal 2016".

L'avvocato dello Stato chiede quindi alla Corte costituzionale di considerare l'impatto economico della contrattazione: "Di tali effetti non si può non tenere conto a seguito della riforma costituzionale" che "ha riscritto l'art. 81 Cost, a partire dalla disposizione del nuovo comma 1, secondo la quale lo Stato assicura l'equilibrio fra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico".

Inoltre l'Avvocatura nella parte iniziale della memoria precisa come "in ogni caso le prerogative sindacali risultano salvaguardate e si sono estrinsecate, tra l'altro, nella partecipazione all'attività negoziale per la stipulazione dei contratti integrativi (Ccni), sia pure entro i limiti finanziari normativamente previsti" e "di contratti quadro". Poi, aggiunge, è rimasta in piedi la possibilità "di dar luogo alle procedure relative ai contratti collettivi nazionali, sia pure
per la sola parte normativa". Insomma, evidenzia, ciò dimostra come "un'intensa attività contrattuale sia stata svolta, anche in pendenza del nuovo complesso normativo, ed abbia riguardato sia la contrattazione integrativa che quella nazionale".
Il giudice è lo stesso della sentenza sulla restituzione adeguamento istat delle pensioni, solo che questa volta ci saranno altri 2 giudici che saranno scelti dal parlamento, staremo a vedere.

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Zenmonk
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da Zenmonk »

Qualcuno sostiene che se la Corte Costituzionale, più volte attaccata in questi giorni, stavolta si piega ai desiderata del Governo, significherebbe che ogni residua sovranità nazionale e' definitivamente persa e saremo per sempre senza difesa in balia degli oscuri tecnocrati senza volto. Che ne pensate?
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

Zenmonk ha scritto:Qualcuno sostiene che se la Corte Costituzionale, più volte attaccata in questi giorni, stavolta si piega ai desiderata del Governo, significherebbe che ogni residua sovranità nazionale e' definitivamente persa e saremo per sempre senza difesa in balia degli oscuri tecnocrati senza volto. Che ne pensate?
============================
Da parte mia,c'è questa percezione/sensazione.-
Sarebbe,anche se ad effetto,un'ulteriore colpo di stato....!!!!!!!!
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pietro17
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da pietro17 »

E, questa volta, penso proprio che si piegherà. Nel caso che dia ragione ai ricorrenti e, dal giorno dopo si inizi a discutere di un nuovo contratto, sicuramente non ci sarà un €cent di arretrati.
Spero proprio di sbagliarmi.

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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da STANCHISSIMO »

Un articolo del sole 24 ore spiegava, che i 36 miliardi erano stati aumentati per far riflettere la corte, di certo non è giusto aver bloccato per 5 anni gli aumenti, e ora che hanno dato ragione ai pensionati, spero ci ridiano il gli aumenti.

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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

STANCHISSIMO ha scritto:Un articolo del sole 24 ore spiegava, che i 36 miliardi erano stati aumentati per far riflettere la corte, di certo non è giusto aver bloccato per 5 anni gli aumenti, e ora che hanno dato ragione ai pensionati, spero ci ridiano il gli aumenti.

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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da pietro17 »

Certo stanchissimo che la consulta ha dato ragione ai pensionati ma, al contrario della sentenza il governo ha detto di stare tranquilli perché , non essendoci soldi, restituisce solo le briciole. E non a tutti.

D'altronde, noi non abbiamo nè pensioni nè stipendi d'oro!!

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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da STANCHISSIMO »

pietro17 ha scritto:Certo stanchissimo che la consulta ha dato ragione ai pensionati ma, al contrario della sentenza il governo ha detto di stare tranquilli perché , non essendoci soldi, restituisce solo le briciole. E non a tutti.

D'altronde, noi non abbiamo nè pensioni nè stipendi d'oro!!

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Il problema è l'assenza di soldi, penso che la sentenza sarà positiva anche per il blocco aumenti, tanto soldi non ne vedremo, per la massa la nostra pensione appena supera 1500 è considerata d'oro, ai loro occhi non abbiamo mai lavorato.

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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da STANCHISSIMO »

Noi Italiani abbiamo il primato mondiale di crisi di governo, al secondo posto vi è il Libano che di crisi ne ha avute la metà di noi,
davvero molto curioso questo nostro primato, a cosa sará mai dovuto queste nostre continue crisi parlamentari???

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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

Direzione Centrale Pensioni
Roma, 25/06/2015
Circolare n. 125
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65 recante “Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR” – applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015.




1. Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.2015 è stato pubblicato il decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Con la presente Circolare si forniscono le istruzioni applicative dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 65 del 2015, che ha stabilito le modalità di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015.


2. Finalità

La Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 2015 (pubblicata in G.U. n.18 del 6.5.2015), ha dichiarato illegittimo il comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, ha limitato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici nella misura del 100%, esclusivamente alle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Com’è noto, l’art. 24, comma 25, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 stabiliva che, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica era riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione era comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite perequato.


Al fine di dare attuazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale, l’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 65 del 2015 novella il predetto comma 25, dell’articolo 24, del decreto-legge n. 201 del 2011 e aggiunge al medesimo articolo il comma 25 bis.

3. Perequazione: disciplina e modalità previste dal decreto legge n. 65 del 2015


3.1. Rivalutazione per gli anni 2012 – 2013 – articolo 1, comma 1, n. 1

Il nuovo comma 25 stabilisce, in particolare, che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013.


3.2. Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dall’anno 2014 – articolo 1, comma 1, n. 2

Il già citato comma 25 bis stabilisce, con riguardo ai trattamenti pensionistici cumulati superiori a tre volte il trattamento minimo e inferiori a sei volte tale limite, gli effetti che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici produce a partire dall’anno 2014.
In particolare, l’incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto in misura pari:
al 20% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente agli anni 2014 e 2015;
al 50% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente all’anno 2016.
Pertanto, alle pensioni il cui importo è superiore a tre volte il trattamento minimo verrà attribuita la percentuale di perequazione prevista per il 2012 e pari al 2,7 per cento nella seguente misura:

Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
20% del 40%
Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte detto trattamento minimo
20% del 20%
Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte detto trattamento minimo
20% del 10%
Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS
Nessun aumento

Nella stessa misura verrà attribuita alle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo la percentuale di perequazione prevista per il 2013, pari al 3 per cento.


Gli incrementi sopra descritti determinano i nuovi importi mensili delle pensioni sui quali applicare le percentuali di perequazione previste dall’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La differenza verrà corrisposta a titolo di arretrati per il 2014 e per i primi sette mesi del 2015 e costituisce il rateo pensionistico a regime da agosto a dicembre del 2015.

Le percentuali di perequazione per gli anni 2012 e 2013 individuate nella tabella precedente vengono incrementate a partire dal 2016:

Pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
50% del 40%
Pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte detto trattamento minimo
50% del 20%
Pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte detto trattamento minimo
50% del 10%
Pensioni di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS
Nessun aumento

L’Istituto procederà, quindi, in occasione del rinnovo delle pensioni per il 2016, a ricalcolare le pensioni a partire dal 2012, attribuendo le percentuali di perequazione sopra indicate ai coefficienti di perequazione, rispettivamente del 2,7 e del 3 per cento, relativi agli anni 2012 e 2013 e i criteri di perequazione stabiliti dal citato articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013 per gli anni 2014, 2015 e 2016. Il nuovo importo della pensione dell’anno 2016 sarà poi, la nuova base per il calcolo della perequazione a regime. Al riguardo, si ricorda che a decorrere dal 2017 tornano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 69 della legge n. 388 del 2000.
L’allegato 1 riporta un esempio di rivalutazione per un pensionato il cui cumulo dei trattamenti pensionistici è compreso tra 3 e 4 volte il trattamento minimo Inps nei diversi anni interessati dalla perequazione.

4. Ambito di applicazione – articolo 1, comma 2

L’articolo 1, comma 2, del decreto legge in esame prevede che le disposizioni di cui al medesimo articolo si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.
Per ciò che concerne il meccanismo della perequazione dei trattamenti pensionistici, il decreto n. 65 del 2015 fa rinvio all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
La perequazione è riconosciuta ai trattamenti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come previsto dal citato articolo 34, comma 1.
Il calcolo dell’aumento di rivalutazione automatica deve essere effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato.
Con riferimento agli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, si fa presente che gli enti erogatori degli stessi non sono tenuti alla comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.
L’Istituto sta inviando ai soggetti erogatori dei predetti vitalizi la richiesta di comunicazione dei codici fiscali e degli importi erogati negli anni interessati dalla perequazione. Qualora le predette comunicazioni non dovessero arrivare in tempo utile per la determinazione dei ratei pensionistici da corrispondere nel mese di agosto, si procederà ad una successiva ricostituzione con eventuale recupero delle somme non dovute.


5. Abrogazione della perequazione di cui al decreto legge n. 98 del 2011 – articolo 18, comma 3

Il comma 4 dell’articolo 1 del decreto legge n. 65 in esame dispone che resta ferma l’abrogazione del terzo comma dell’art. 18 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111.
Al riguardo, si rammenta che il citato articolo 24, comma 25 del decreto legge n. 201 del 2011, aveva già abrogato il predetto terzo comma, dell’articolo 18, in base al quale “a titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.

6. Ricostituzioni e arretrati – articolo 1 , comma 3

Alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici si provvede d’ufficio.
Con riferimento alla decorrenza degli effetti economici degli importi dovuti a titolo di arretrati, il comma 3, dell’articolo 1, del decreto n. 65 in argomento dispone che le somme arretrate – quali dovute ai sensi della novella ora introdotta – siano corrisposte a decorrere dal 1° agosto 2015.
Le somme arretrate per effetto della sentenza in esame, devono essere assoggettate ad I.R.P.E.F. con il regime della tassazione separata, ex art. 17 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione delle somme maturate successivamente al 31.12.2014, assoggettate, invece, a tassazione ordinaria.
Gli importi relativi alle somme oggetto di restituzione, infine, potranno essere oggetto di ricalcolo in funzione di eventuali ricostituzioni di pensione.
Il calcolo delle differenze spettanti verrà effettuato anche per le pensioni che al momento della lavorazione risulteranno eliminate. Il pagamento delle spettanze agli aventi titolo sarà effettuato a domanda nei limiti della prescrizione.

Il Direttore Generale
Cioffi
Allegato N.1







circolare numero 125 del 25-06-2015_allegato n 1.doc
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gino59
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

Per una lettura "più chiara":-

Un pensionato che riceveva nel 2012 un assegno di 1.500 euro lordi al mese, con l’assegno del primo agosto 2015 prenderà 796,27 euro di rimborso pensioni, in applicazione del decreto del Governo dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul no al blocco indicizzazione pensioni stabilito con la Riforma di fine 2011 (il Salva Italia): i calcoli sul rimborso pensioni sono dell’INPS, che ha emanato la circolare operativa sul decreto del Governo (Dl 65/2015). L’istituto previdenziale spiega nel dettaglio come si calcola la quota spettante e cosa succederà dal 2016.

=> Decreto Pensioni: bonus e rivalutazione


Le regole per il calcolo dell’assegno del primo agosto sono le seguenti: la rivalutazione cambia a seconda dell’importo e si applicano coefficienti diversi per gli anni 2012-2013 e seguenti. Per quanto riguarda il 2012-2013, queste sono le quote di rivalutazione:

40% per pensioni fra tre e quattro volte il minimo;
20% per trattamenti fra quattro e cinque volte il minimo;
10% fra cinque e sei volte il minimo.
=> Pensioni: rimborsi e calcolo redistribuzione

Attenzione: applicando i nuovi coefficienti, di fatto cambia il minimo INPS. Chi ha un assegno che non si è rivalutato nel 2012 e 2013 perché era sopra tre volte il minimo, ma che applicando i nuovi coefficienti è invece sotto tre volte il minimo INPS, avrà una rivalutazione del 100% fino a concorrenza del nuovo tetto.

Dopo aver calcolato la rivalutazione 2012 e 2013, si può quantificare l’importo spettante per gli anni seguenti. Per il 2014-2015, viene riconosciuto un ulteriore 20% dell’aumento relativo al biennio precedente, mentre dal 2016 verrà pagato il 50% dell’aumento relativo al 2012 e 2013. Quindi:

Importo pensione Aumento 2014-2015 Aumento 2016
fra tre e quattro volte il minimo 20% del 40% 50% del 40%
fra quattro e cinque volte il minimo 20% del 20% 50% del 20%
fra cinque e sei volte il minimo 20% del 10% 50% del 10%
sopra sei volte il minimo nessun aumento nessun aumento
=> Pensioni: gli arretrati nel cedolino di agosto

Come si vede, il calcolo non è semplicissimo, anche perché bisogna applicare per ogni anno la percentuale di perequazione (per il 2012 pari a 2,7 e per il 2013 al 3%).

Assegno agosto: esempi di calcolo
Vediamo un esempio, fornito dalla stessa circolare INPS, relativo a una pensione di 1.500 euro nel 2012. Si tratta di un assegno fra tre e quattro volte il minimo, quindi si applica una rivalutazione del 40%. Prima si calcola l’aumento spettante per la mancata indicizzazione. Per il 2012 si moltiplica la pensione per 0,4 e il risultato per 2,7. Per il 2013 si moltiplica la pensione iniziale per 0,4 e poi il risultato per 3. Il calcolo:

per il 2012: 1500 x 0,4 X 2,7 = 16,20. Questo è l’aumento mensile, che va moltiplicato per 13 mensilità per ottenere l’aumento annuale, pari quindi a 210,6 euro;
per il 2013: 1500 X 0,4 X 3 = 18,20. Moltiplicando per 13 mensilità si ottiene 447,2 euro di aumento annuale.
A questo punto bisogna calcolare le quote 2014 e 2015, e qui la situazione si complica ulteriormente perché, come detto, bisogna applicare il 20% all’aumento spettante nei due anni precedenti. Quindi, innanzitutto bisogna quantificare la base imponibile su cui applicare le percentuali di perequazione 2014 e 2015 (rispettivamente, 1,1 e 0,2%, sul 95% dell’imponibile). Per calcolarla, bisogna sommare ai 1500 euro iniziali il 20% dell’aumento dei due anni precedenti. Questa l’operazione precisa:

imponibile 2012: 1500 x (1 + 0,2 x 0,4 x 2,7) = 1.503,24;
imponibile 2013: 1503,24 X (1 + 0,2 x 0,4 x 3) = 1.506,85.
Quest’ultima cifra è l’imponibile su cui si applicano le percentuali di perequazione 2014 e 2015. Quindi:

per il 2014: 1.506,85 x (1 + 0,95 x 1,1%) = 1.522,60;
per il 2015: 1.522,60 x (1 + 0,95 x 0,2%) = 1.525,49.
Queste sono le due somme relative alla pensione che spetta con le nuove regole. Bisogna però considerare che negli anni 2014 e 2015 le pensioni di sono rivalutate, quindi in pratica a queste cifre va sottratto quanto già riconosciuto, ottenendo l’esatto aumento mensile spettante per il 2014 e 2015:

per il 2014: l’assegno rivalutato con le regole pre decreto pensioni era pari a 1.515,68 al mese. Quindi, la differenza (1.522,60-1.515,68) è pari a 6,92, che è l’aumento mensile. Moltiplicato per 13, fa 89,96, che è l’aumento annuale 2014;
per il 2015: l’assegno rivalutato con le precedenti regole era di 1.518,56 euro al mese, la differenza (1.525,49 – 1.518,56) è pari a 6,93 euro, che è l’aumento mensile 2015. In questo caso, visto che l’una tantum viene pagata il primo agosto, va moltiplicato per 7, con gli assegni seguenti relativi al 2015 ci sarà l’aumento mensile . Dunque, l’aumento 2015 che confluirà nell’assegno del primo agosto è pari a 48,51 euro.
Per ottenere la somma totale dell’una tantum di agosto si sommano ora le rivalutazioni così calcolate sui quattro anni esaminati: 210,6 + 447,2 + 89,96 + 48,51 = 796,27 euro.

Quindi, per concludere, su una pensione che nel 2012 era a 1500 euro, l”una tantum è di 796,27: significa che l’assegno dell’1 agosto sarà pari a 2314,83 euro (1.518,56 incassati in luglio + 796,27). Poi, da agosto a dicembre, l’assegno diventerà pari a 1.525,49 euro (applicando l’aumento mensile di 6,93 euro ai 1518,56 euro incassati nei primi sette mesi 2015.

Aumento dal 2016
Come detto, in questo caso si applica il 50% dell’aumento 2012 e 2013. In pratica, si sostituisce il 50% al 20% applicato per il 2014 e 2015. I coefficienti di perequazione 2015 e 2016 sono rispettivamente 0,2 e 0,4%. L’esempio di calcolo, sempre sull’assegno da 1500 euro.

per il 2012: 1.500 x (1 + 0,5 x 0,4 x 2,7%) = 1.508,1;
per il 2013: 1.508,1 x (1 + 0,5 x 0,4 x 3%)= 1.517,15;
per il 2014: 1.517,15 x (1 + 0,95 x 1,1%) = 1.533;
per il 2015: 1.533 x (1 + 0,95 x 0,2%) = 1.535,91;
per il 2016: 1.535,91 x (1 + 0.95 x 0,4%) = 1.541,75 (questo è l’assegno mensile spettante dal primo gennaio 2016).
A quali pensioni si applica
A tutti i trattamenti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni per i lavoratori autonomi, ai fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima, ai fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 449/1997.

Attenzione: chi percepisce più di una pensione, deve fare il calcolo sulla somma degli assegni (non su ogni singola pensione).

La tassazione
Agli arretrati relativi al 2012, 2013 e 2014 si applica la tassazione separata IRPEF (articolo 17 DPR 917/1986), mentre alla parte relativa al 2015 si applica la tassazione ordinaria.
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

Nel 2018» la riforma del fisco targata Renzi – ha annunciato ieri il primo ministro – comprenderà «interventi sugli scaglioni Irpef». Il punto di partenza potrebbe essere la proposta di riforma del Nens (Nuova Economia Nuova Società, di Pier Luigi Bersani e Vincenzo Visco). Secondo lo studio, il prelievo Irpef, considerando anche gli effetti delle detrazioni, di fatto si articola in quattro aliquote: 0% (area esenzione, di fatto 8mila euro l'anno per i dipendenti), 27,5% (fino a 15mila euro), 31,5% (fino a 28mila euro), 42/43% oltre soli 28mila euro. La proposta Nens prevede 8 scaglioni “di fatto”: da 0 al 48% sopra i 200mila euro. Con detrazioni fisse: 1000 euro per il lavoro dipendente (800 per i pensionati), 200 euro per il lavoro autonomo. Ciò si tradurrebbe in una rimodulazione a vantaggio dei redditi medio-bassi: una coppia monoreddito dipendente avrebbe quasi 700 euro in più
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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da STANCHISSIMO »

Ci pago le vacanze, speriamo bene.

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Re: IL POTERE D'ACQUISTO, QUESTO DILEMMA..!!!!

Messaggio da gino59 »

Dichiarazione reddituale: cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo
Data pubblicazione: 24/09/2015
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, ai fini dell'applicazione del divieto, che i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'Irpef per il medesimo anno.

In applicazione della suddetta disposizione i titolari di pensione, con decorrenza compresa entro l'anno 2014, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2015, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2014, i redditi da lavoro autonomo relativi al 2014.

Nel Messaggio n. 5901 si forniscono chiarimenti in ordine all’individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, conseguiti nell’anno 2014, e alle modalità di presentazione della dichiarazione.
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