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Re: I TAGLI DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015

Inviato: gio ott 23, 2014 9:23 pm
da Sempreme064
la differenza tra i due miliardi e i 30 miliardi della legge stabilità sono soldi tuoi aumenta il debito che paghi tu io e noi.. il tfr è il tuo.. e due miliardi li trova si aumenta la luce stanotte... buona notte signori..

Re: I TAGLI DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015

Inviato: gio ott 23, 2014 9:35 pm
da antoniope
Voglio dire un mio pensiero.

Evidentemente siamo nel campo delle umane debolezze. Chiunque si sieda alle poltrone dei governanti, tecnico, professore o politico di professione che sia, al bisogno va a pescare nei soliti contenitori: lavoratori, pensionati, pensionandi. Poi, siccome non è abbastanza, non è sufficiente bussar cassa ai soliti di cui sopra, sempre agli stessi si riduce l’indennità di accompagnamento per gli invalidi, si tassano le pensioni di guerra e di invalidità, ai ciechi, i rimborsi assicurativi dei morti. Siamo alla frutta. Nasce però una speranza. Se siamo alla frutta con i soliti noti, chissà mai che in virtù della sbandierata ma inapplicata equità il premier non cominci finalmente con un antipasto da chiedere ad evasori, corrotti, detentori di capitali all'estero, sperperatori delle pubbliche risorse, etc,etc....... Sarebbe veramente ora !!!!!!!

Re: I TAGLI DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015

Inviato: gio ott 23, 2014 9:40 pm
da antoniomlg
fox62 ha scritto:Se levano il beneficio dei 6 scatti aggiuntivi le future pensioni saranno ancora più povere. Comunque penso che non arrivino a questo.
se non lo hanno fatto in questa finanziaria lo faranno nella prossima
stiamone certi
toglieranno i 6 scatti, toglieranno la ppo.
e rivedranno la percentuale della PAL.
ciao

Re: I TAGLI DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015

Inviato: gio ott 23, 2014 9:50 pm
da panorama
Ieri sul sito di Libero c'era scritto quanto segue:

Napolitano smaschera Renzi: non ha i soldi per mantenere le sue promesse.

Re: I TAGLI DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015

Inviato: gio ott 23, 2014 9:50 pm
da Sempreme064
concordo AntonioPe .. qua siamo alla frutta, hai già detto tutto tu.. poi seguo servizio pubblico mi è bastato sentire le parole di Landini.. il resto sono tutte chiacchere che fanno, si coprono sono pagati per coprirsi e trovare soluzioni da far pagare ai soliti.. se mi dicessi chi votare non saprei nemmeno chi, voto Barroso.. per Anonioming cominciano già a posticipare le pensioni vedrai che ci arriviamo se continuiamo così ti trovi la sorpresa..

Re: I TAGLI DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015

Inviato: gio ott 23, 2014 9:51 pm
da panorama
http://www.liberoquotidiano.it/news/pol ... inale.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: I TAGLI DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015

Inviato: gio ott 23, 2014 9:54 pm
da Sempreme064
Messaggioda panorama » gio ott 23, 2014 9:50 pm

Ieri sul sito di Libero c'era scritto quanto segue:

Napolitano smaschera Renzi: non ha i soldi per mantenere le sue promesse.



panorama stasera ha detto che li trova domani ma io gli credo... con una smorfia ha aggiunto cosa vlete che siamo.. lui sa che si trovano soltanto che preferirà qualche aumento di tassa o debito che paghiamo..

Re: I TAGLI DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015

Inviato: ven ott 24, 2014 9:19 am
da italiauno61
antoniomlg ha scritto:
fox62 ha scritto:Se levano il beneficio dei 6 scatti aggiuntivi le future pensioni saranno ancora più povere. Comunque penso che non arrivino a questo.
se non lo hanno fatto in questa finanziaria lo faranno nella prossima
stiamone certi
toglieranno i 6 scatti, toglieranno la ppo.
e rivedranno la percentuale della PAL.
ciao
Coloro che andranno in pensione con il conteggio della PAl nel sistema contributivo già saranno bastonati di loro, senza bisogno di ritoccare i coefficienti in negativo che già, avuto riguardo del PIL in recessione, fra un paio di anni ritoccheranno verso il basso gli importi...Ah poveri noi.

Re: I TAGLI DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015

Inviato: ven nov 07, 2014 7:21 pm
da antoniope
DA UN SITO MILITARE: per il personale del comparto difesa-sicurezza il 2015 sarà utile ai fini della maturazione di classi e scatti di stipendio (correlati all’anzianità di servizio), mentre il secondo dispone che per tale personale gli anni dal 2011 al 2014 saranno considerati utili ai fini della maturazione di classi e scatti di stipendio (correlati all’anzianità di servizio), che saranno attribuiti a partire dal mese di gennaio 2015 e senza possibilità di corrispondere emolumenti arretrati, garantendo il rispetto dell’anzianità maturata dal personale e rimuovendo “l’appiattimento” generato dalla precedente formulazione della norma.

Re: I TAGLI DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015

Inviato: lun feb 02, 2015 2:36 pm
da Fede_Col
Invece stamattina ho letto del bonus per i contratti a tempo indeterminato... a quanto pare anche per i part time ( http://www.studiocassone.it/news/circol ... zioni-2015 ) ...
...Qualcuno saprebbe spiegarmi bene il sistema di calcolo?
Grazie, Fede

Re: I TAGLI DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015

Inviato: mer apr 22, 2015 12:46 pm
da panorama
promozione, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio.

Argomento ai sensi LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

Art. 1 comma 260.

260. In conseguenza di quanto previsto dal comma 259, a decorrere dal 1º gennaio 2006, sono attribuiti:

a) Omissis;

B) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio

260. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

N.B.: ricorso RESPINTO.
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SENTENZA ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 7 ,numero provv.: 201502247 - Public 2015-04-21 -

N. 02247/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01029/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2013, proposto da: OMISSIS,
rappresentato e difeso, per mandato in calce all’atto introduttivo del giudizio, dall’avv. F. C., con domicilio eletto in Napoli, via Caracciolo, n. 15, presso lo studio dell’avv. F. L.;

contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria presso i suoi uffici in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 452196 del 20 dicembre 2012, comunicato il 4 gennaio 2013, con il quale il Ministero di Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Direzione generale del personale e della formazione ha rigettato l’istanza presentata dal dott. OMISSIS (odierno ricorrente) per la concessione dei benefici di cui all’art. 1, comma 260, lett. b), l. 23 dicembre 2005, n. 266, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali,

e per il riconoscimento del diritto
al beneficio di cui all’art. 1, comma 260, l. 23 dicembre 2005, n. 266, consistente nella promozione a dirigente generale, con decorrenza dal giorno precedente alla cessazione dal servizio, per i dirigenti superiori con anzianità di cinque anni nella qualifica;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli per l’intimata amministrazione statale e (vista) la successiva produzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2015 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1- A mezzo del ricorso in esame, notificato l’8 febbraio 2013 e depositato il 5 marzo 2013, il dott. OMISSIS, “già dirigente superiore dell’amministrazione penitenziaria e dirigente penitenziario con riconosciuta idoneità a ricoprire incarichi superiori, attualmente in quiescenza dal 24 febbraio 2012”, si duole del provvedimento prot. n. 452196 del 20 dicembre 2912, comunicatogli il 4 gennaio 2013, con il quale è stata rigettata l’istanza da egli presentata il 3 dicembre 2012 per essere ammesso a fruire dei benefici di cui all’art. 1, comma 260, lett. b), l. 23 dicembre 2005, n. 266, a mente del quale “ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, è attribuita la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio” (previsione questa, va fatto constare, abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2015, in una all’intero comma sopraccennato, dal comma 258 dell’art. 1, l. 23 dicembre 2014, n. 190).

Nella prospettazione/denuncia attorea la determinazione reiettiva dell’amministrazione -secondo cui tale beneficio non sarebbe estensibile al personale dirigenziale penitenziario “in quanto l’art. 3 del d.l.vo 15 febbraio 2006, n. 63, recante l’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, ha previsto solamente la qualifica di “dirigente penitenziario” sopprimendo il ruolo “dei dirigenti superiori”- è illegittima:

- per contraddittorietà, disparità di trattamento e violazione del principio di imparzialità, posto che “numerosi colleghi, nella sua stessa posizione e cioè già dirigenti superiori, poi inquadrati come dirigenti penitenziari con idoneità ad incarichi superiori, hanno di recente richiesto ed ottenuto il beneficio de quo” (prima parte del primo mezzo, supportato da documentazione ritenuta idonea alla bisogna);

- in quanto “formalmente e di fatto” nell’ambito della dirigenza penitenziaria era rimasta in piedi una distinzione fra dirigenti con riconosciuta idoneità a ricoprire incarichi superiori ed i restanti dirigenti “sostanzialmente corrispondente alla precedente distinzione tra dirigenti superiori e primi dirigenti” e tale, quindi, da consentire l’ammissione al richiesto beneficio di legge, stante, per tale via, la “precisa equiparazione della dirigenza penitenziaria alla dirigenza della polizia di Stato” (seconda parte del primo mezzo);

- poiché la stessa amministrazione penitenziaria aveva dimostrato di tener conto della sopraindicata distinzione, come sarebbe comprovato dall’ultimo ruolo di anzianità pubblicato nel 2011, che vede, dopo il quadro dei dirigenti generali, inseriti, in un secondo quadro, solo i dirigenti penitenziari con l’indicazione della idoneità agli incarichi superiori (secondo mezzo);

- in quanto risulterebbe “inconcepibile” che la carriera penitenziaria (dirigenziale) fosse stata ridotta ad un solo livello (terzo mezzo);

- poiché una soppressione “di fatto” del ruolo dei dirigenti superiori sarebbe iniqua, comportando una loro penalizzazione inammissibile (quarto ed ultimo mezzo).

2- L’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli si è costituita in giudizio per l’intimato Ministero della Giustizia e, in data 20 marzo 2015, ha depositato relazione difensiva predisposta direttamente dall’ufficio contenzioso dello stesso Ministero, ai cui contenuti la difesa erariale si è espressamente riportata.

Assume la parte resistente che il dott. OMISSIS, collocato a riposo a far data dal 24 febbraio 2012, non ha diritto all’invocato beneficio nei sensi già indicati nel provvedimento gravato, ovvero per effetto della soppressione della qualifica di “dirigente superiore” con quanto ne consegue ai fini qui dati, né può invocare a suo favore le posizioni dei colleghi: queste diversamente definite in quanto antecedenti all’introduzione nell’ordinamento della d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in l. 30 luglio 2011, n. 122, “che ha disposto il blocco contrattuale per gli anni 2011, 2012 e 2013”.

3- Tanto premesso, il Tribunale giudica che la sopra riportata conclusione dell’amministrazione debba essere mandata immune dalle denunce attoree.

4- In via preliminare va sgombrato il campo dal primo mezzo di impugnazione recante la denuncia di contraddittorietà e disparità di trattamento.

Ed invero, la replica opposta dall’amministrazione si appalesa idonea a dar conto della diversità delle situazioni contemplate, stante il diverso complessivo quadro ordinamentale esistente al momento della definizione della posizione del dott. OMISSIS rispetto a quella dei colleghi che del beneficio avevano fruito prima della sopravvenienza del blocco contrattuale preclusivo.

Né il ricorrente ha ritenuto di produrre ulteriori scritti difensivi per contrastarla: ovvero per confutare la conclusione dell’amministrazione che, dalla sopravvenienza normativa recante il “blocco dei contratti”, ha fatto discendere la preclusione alla “promozione” rivendicata.

5- La stessa, ripetuta, replica dell’amministrazione si appalesa peraltro idonea anche a sostenere utilmente il diniego formulato.

Ed invero, non appare al Collegio esservi spazio per una diversa conclusione che avesse consentito all’amministrazione di disporre la “promozione”, ancorchè preclusa dalla sopravvenuta previsione normativa sol perché suo tramite sarebbe stato assicurato un trattamento pensionistico più alto.

5a- Né tale avviso può essere utilmente contrastato facendo leva, come qui avvenuto da parte del difensore attoreo in sede di discussione orale, sui profili di peculiarità della situazione qui in concreto data, a partire dal dato che il pensionamento del dott. OMISSIS era previsto per l’1° novembre 2010 e, su sua richiesta, traslato in avanti per un ulteriore biennio.

Tale argomentazione e quelle ad essa connesse ivi compresa la ribadita valenza che avrebbe avuto a dover esser conferita alla idoneità “a funzioni superiori” non si appalesano in grado di consentire una disapplicazione dell’inequivoco disposto di legge e delle sue altrettanto piane ricadute rispetto a tutto il personale ancora in servizio.

6- Ancorchè quanto fin qui argomentato e concluso si appalesi sufficiente ad escludere di potersi far luogo all’invocato annullamento della impugnata determinazione, dovere di completezza e la necessità di dare risposta anche alla domanda di riconoscimento del diritto impongono di aggiungere che condivisa giurisprudenza (Tar del Lazio, Roma, sezione prima, n. 8381 del 4 settembre 2009, in sede di definizione del ricorso n. 4008 del 2008 proposto, come si trae da una consultazione del sistema informatico, sempre dal dott. OMISSIS, ossia dall’odierno ricorrente, per contrastare il conferimento ad altro dirigente di un incarico di dirigente generale) ha precisato che: “Le disposizioni del d. lgs. n. 334/00..” (recante il Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78) “..appaiono incompatibili con la disciplina specificamente prevista per il personale penitenziario caratterizzata dall’unicità della qualifica apicale e dalla peculiarità di ruoli (art. 3 d. lgs. n. 63/06: “i funzionari si ripartiscono nei ruoli di dirigente di istituto penitenziario, dirigente di esecuzione penale esterna e dirigente medico psichiatra” laddove “ogni ruolo prevede la qualifica di dirigente penitenziario; all'apice i ruoli convergono nella qualifica unitaria di dirigente generale”.

Ed, infatti, per il personale della polizia di Stato il d. lgs. n. 334/00 prevede che il relativo ruolo dirigenziale è articolato in distinte qualifiche (primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale) alle quali si accede per concorso e scrutinio per merito comparativo.

Tale distinzione non è rinvenibile nel nuovo ordinamento del personale dirigenziale dell’amministrazione penitenziaria nell’ambito del quale l’unica rilevanza del pregresso inquadramento nella qualifica di dirigente superiore (attualmente insussistente) è, in via transitoria, riconosciuta dall’art. 26 comma 3° d. lgs. n. 63/06 con l’attribuzione dell’idoneità a ricoprire gli “incarichi superiori” previsti dall’art. 7 del medesimo testo normativo.

L'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria è attualmente disciplinato dal decreto legislativo n. 63/2006 il cui articolo 8 prevede che "la nomina a dirigente generale penitenziario può essere conferita ai funzionari con qualifica di dirigente che abbiano svolto incarichi di particolare rilevanza, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

6a- Conclusione, questa, che -per quanto qui riguarda, ovvero in relazione al giudizio qui da dato e da definire- conduce a negare ingresso alle affermazioni formulate in ordine alla “precisa equiparazione della dirigenza penitenziaria alla dirigenza della Polizia di Stato” ed ai rilievi alle situazioni “fattuali” sulle quali il ricorrente insiste: le une e gli altri costituenti presupposto su cui si regge l’intera costruzione attorea.
6b- E conclusione che vieppiù si appalesa da condividersi, ove si ponga mente al dato che il beneficio rivendicato dal dirigente penitenziario dott. OMISSIS è stato disposto in favore dei dirigenti superiori della Polizia di Stato (comma 260, lettera b, dell’art. 1 della l. 23 dicembre 2005, n. 266, sopra riportato) “in conseguenza di quanto previsto dal comma 259”, ovvero “allo scopo di incrementare la funzionalità all'Amministrazione della pubblica sicurezza anche attraverso una più razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di Stato”.

7- In definitiva, il ricorso è infondato e, siccome tale, va respinto.

7a- Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti costituite le spese di giudizio: avuto conto della innegabile peculiarità di taluni profili della vicenda, nonché della risalenza del gravame ad epoca precedente la novellazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (l’introduzione da essa recata di nuovi e più stringenti criteri per potersi far luogo a compensazioni delle spese di giudizio) ad opera dell’art. 13 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162 che espressamente fissa la decorrenza della disposizione “ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pagano, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore
Diana Caminiti, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/04/2015

Re: I TAGLI DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015

Inviato: dom mag 31, 2015 1:03 pm
da panorama
Parere del CdS - "Non Definitivo" - .

Se può servire a qualcuno per eventuale approfondimento/studio sulla questione (blocco /sblocco)

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1) - Quesito sulla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015): sblocco degli effetti economici legati alle progressioni di carriera maturate nel quadriennio 2011-2014.
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PARERE INTERLOCUTORIO ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201501627
-Public 2015-05-29-


Numero 01627/2015 e data 29/05/2015 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 6 maggio 2015

NUMERO AFFARE 00555/2015

OGGETTO:
Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Quesito sulla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015): sblocco degli effetti economici legati alle progressioni di carriera maturate nel quadriennio 2011-2014.

LA SEZIONE
Vista la nota trasmessa con nota 25 marzo 2015 prot. n. 8869 FASC. 98251, con cui l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo sopra indicato;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.

Premesso:
L’Autorità garante per la protezione dei dati personali chiede a questo Consiglio di Stato il parere circa il riconoscimento degli effetti economici delle progressioni maturate dal proprio personale ai soli fini giuridici nel quadriennio 2011-2014, a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità per l’anno 2015 ( legge 23 dicembre 2014 n. 190).

Essa rileva che gli adeguamenti retributivi e le progressione di carriera previsti per le diverse tipologie di personale della pubblica amministrazione sono stati cristallizzati dall’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e che in sede di prima applicazione di quelle disposizioni sono sorti dubbi interpretativi che hanno indotto il Garante dapprima con atto 21 luglio 2011, 307, ad acquisire un parere in merito all’eventuale riconoscimento ai soli fini giuridici delle progressioni economiche previste dal regolamento dell’Autorità concernente il trattamento giuridico ed economico del proprio personale (regolamento n. 2 del 2000) e poi, ritenuti superati quei dubbi interpretativi a seguito del parere reso il 19 luglio 2011 dalla Ragioneria generale dello Stato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ad adottare l’ulteriore deliberazione n. 503 del 21 dicembre 2011 con la quale ha riconosciuto al proprio personale gli scatti, maturati o maturandi, nei termini previsti dal citato regolamento n. 2 del 2000, ma soltanto ai fini giuridici, sino al termine del periodo di “blocco” degli adeguamenti retributivi.

Quegli scatti giuridici, aggiunge l’Autorità, sono stati conseguentemente attribuiti nel corso degli anni, con specifica menzione distinta da quella degli scatti economici, nel prospetto di retribuzione (c.d. cedolino) dei dipendenti e nei relativi stati matricolari.

Quel divieto di riconoscimento economico degli scatti inizialmente previsto dal citato decreto-legge n. 78 del 2010 per il triennio 2011-2013 - prosegue la richiedente - è stato prorogato anche per l’anno 2014 dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013 n. 122; ma da ultimo la legge di stabilità per l’anno 2015 citata ha circoscritto parzialmente il blocco retributivo sopra descritto perché non ha prorogato: a) la regola generale che ancorava al trattamento economico spettante nel 2010 gli importi delle retribuzioni dei pubblici pendenti per gli anni 2011-2014 (articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n. 78 del 2010); b) le disposizioni che limitavano ai soli effetti giuridici la progressione di carriera sia per il personale in regime di diritto pubblico (articolo 9, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010) sia per il personale contrattualizzato (quarto periodo del citato comma 21 dell’articolo 9); mentre è stato prorogato dell’anno 2015 il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui al primo e secondo periodo del ripetuto comma 21 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, relativi al personale non contrattualizzato.

Di conseguenza, rileva la richiedente Autorità, quanto al proprio personale, a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità per l’anno 2015 si è posto il problema di attribuire agli scatti giuridici riconosciuti o in via di riconoscimento durante il periodo di vigenza del “blocco” i correlativi effetti anche sotto il profilo economico (senza corresponsione di arretrati, come stabilito dalla disposizione in esame).

In proposito, riferisce la richiesta di parere, il competente Dipartimento si è espresso in senso favorevole ma in sede di acquisizione del parere del Servizio di controllo interno quest’ultimo ha espresso parere negativo formulando osservazioni sia relativamente all’aspetto finanziario sia relativamente al merito.

Ciò premesso l’Autorità - prescindendo dalle osservazioni di carattere finanziario del Servizio di controllo interno (relativamente alle quali l’Autorità riferisce essere in corso approfondimenti; e le quali peraltro sono escluse dalla presente richiesta di parere) - acquisiti il parere espresso dal proprio Servizio di studi e documentazione e il parere espresso dalla propria Unità per gli affari legali e di giustizia (pareri entrambi favorevoli al riconoscimento degli effetti economici delle progressioni maturate dal personale dell’Autorità), ritiene che si debba provvedere, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e senza corresponsione di arretrati, all’adeguamento delle retribuzioni del personale avente titolo, attraverso il riconoscimento degli effetti economici delle progressioni maturate dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 e di cui sono stati riconosciuti o sono in corso di riconoscimento solo gli effetti giuridici.

Il Garante chiede però, in considerazione delle diverse valutazioni emerse all’interno del proprio collegio, l’apporto consultivo di questo Consiglio di Stato.

Considerato:

L’art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ha disposto: “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall’articolo 8, comma 14”.

Il successivo comma 21, che è la disposizione che specificamente rileva in questa sede, ha recato, in quattro periodi sintattici successivi, altrettante previsioni in materia di “blocco” retributivo. In particolare:

- il primo periodo ha disposto:” I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi.”;

- il secondo periodo ha disposto: “Per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti”;

- il terzo periodo ha disposto: “Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”;

- il quarto periodo ha disposto: “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.

Trattasi, per il triennio 2011/2013, di un “blocco” della progressione retributiva adottato nel più ampio contesto del contenimento, dettato dalle note contingenze economiche, delle spese in materia d’impiego pubblico. La restrizione ha fatto però salva la progressione giuridica del personale.

Il “blocco” triennale di progressione economica è stato prorogato per il successivo anno 2014 dall’articolo unico del d.P.R. 4 settembre 2013 n 122, il quale, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 (che - al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego prevedeva la possibilità di disporre, tra l’altro - con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze - anche la proroga di un anno dell’efficacia delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni), ha disposto alla lettera a), per la parte che qui interessa; “le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014”.

Ulteriori disposizioni di proroga, sino al 31 dicembre 2015, del “blocco” della progressione economica sono contenute nell’art. unico, comma 256, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (“legge di stabilità 2015”), il quale, per la parte che qui interessa, dispone: “Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015”.

Il testo della disposizione mostra che questa ulteriore proroga del “blocco” di progressione, disposta dalla “legge di stabilità 2015” non è indifferenziata come la precedente proroga disposta dal d.P.R. 4 settembre 2013, n 122, essendo riferita non più alle “disposizioni recate dall' articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78” ma alle “disposizioni recate dall’articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo” di quel decreto-legge.

Il “blocco” di progressione economica è stato dunque mantenuto, per il corrente anno 2015, relativamente:

- ai meccanismi d’adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (indicato nell’articolo 9, comma 21, primo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010);

- per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, che gode d’un meccanismo di progressione automatica degli stipendi (indicato nell’articolo 9, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010).

La sesta sezione giurisdizionale di questo Consiglio di Stato (8 novembre 2005 n. 6228) si è espressamente pronunciata, statuendo sulla giurisdizione, nel senso della non ascrivibilità del rapporto d’impiego con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali fra i rapporti d’impiego disciplinati dal regime di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001.

La sesta Sezione ha rilevato, tra l’altro, che il rapporto d’impiego degli appellanti (nella specie dirigenti del Garante per la protezione dei dati personali) “non rientra tra quelli disciplinati dal regime di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001. E che non vale poi a suffragare l’assunto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo l’orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento di detta giurisdizione per il contenzioso concernente il personale dell’Autorità per le Comunicazioni (vedi da ultimo Cass., sezioni unite, 23 giugno 2005, n. 13446), giacché quell’orientamento poggia per un verso sul dettato dell’articolo 1, comma 26, della legge 249/97, intesa alla stregua di norma eccentrica rispetto al sistema delineato dal decreto legislativo n. 165/2001, che riconduce i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo"; per altro verso, sulla considerazione che la mancata menzione dell’Autorità per le Comunicazioni nel novero di quelle eccettuate dal transito verso la giurisdizione ordinaria, si spiega con il dato cronologico della riconduzione del decreto legislativo n. 80/1998 ad una delega (la legge 15 marzo 1997, n. 57) concepita anteriormente al varo di detta Autorità.

Detti argomenti non sono estensibili al Garante per i dati personali.

Sotto la prima angolazione è sufficiente rilevare che la legge n. 675/1996, poi trasfusa nel decreto legislativo n. 196/2003, contiene una previsione, opposta a quella di cui sopra si è detto per l'AGCOM, che devolve alla giurisdizione ordinaria le controversie relative all’applicazione della normativa sui dati personali (vedi ora art. 152, comma 1, del decreto legislativo n. 196/2003).

Sotto il secondo profilo, il Garante per i dati personali è stato istituito dalla legge n. 675/1996, ossia in epoca anteriore all’emanazione della ricordata legge delega n. 59/1997.

Se si aggiunge, poi, che gli articoli 155 e 156 del suddetto decreto legislativo n. 196/2003, pur nel ricalcare la disciplina del personale dell'Autorità per le Comunicazioni, rinviano, segnatamente per gli incarichi dirigenziali, alla disciplina del decreto legislativo n. 165/2001, e che la presente controversia è connotata da un petitum sostanziale riguardante il diritto soggettivo alla corresponsione di un determinato trattamento economico, si deve concludere per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo”.

Questa Sezione consultiva condivide gli assunti della decisione n. 6228/2005, e li considera di rilievo anche ai fini della tematica retributiva sollevata dal Garante.

La Sezione ritiene però che – involgendo la questione anche la competenza del Ministero dell’economia e delle finanze - ai fini della formulazione del parere richiesto dalla Autorità garante per la protezione dei dati personali debbano acquisirsi da quel Dicastero utili elementi di valutazione.

P.Q.M.

dispone l’incombente sopra indicato.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini