Benefici economici ex artt. 1801, 1813 e 2159 del D.Lg

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franruggi
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Benefici economici ex artt. 1801, 1813 e 2159 del D.Lg

Messaggio da franruggi »

come da titolo mi vedo negare sacrosanti diritti..

in sintesi in costanza di servizio, mi venivano riconosciute per cumulo di patologie una 6 cat, rispettivamente con istanza del 2005, 2006, 2012.
il cvcs si esprimeva favorevolmente nel 2008.

L'amministrazione CC emetteva decreto di riconoscimento nel 2012!!!!

fatta istanza al cna di chieti nel 2016 ed in sintesi mi rispondono che a causa del blocco 2011/2015 non potevano elargire il 2,50% poiche ero stato posto in congedo nel 2014 e per usufruirne dovevo trovarmi in servizio nel 2015!

un mese fa reitero l'istanza e mi rispondono:

:"Purtroppo la risposta è negativa nel senso che il quadro normativo (ormai consolidatosi da oltre un decennio) è rimasto immutato.
Il diritto al beneficio si acquisisce dalla data del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità e ciò deve avvenire in costanza di servizio.
Le valutazioni circa i ritardi nell'istruttoria dell'istanza di parte, tesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, non rientrano nel potere dell'Ufficio, che si deve attenere alle disposizioni di settore, impartite con le circolari già a Suo tempo trasmesse."

LE MIE CAUSE DI SERVIZIO SONO STATE RICONOSCIUTE NEL 2012 IN COSTANZA DI SERVIZIO ED NON HO OTTENUTA ALCUNA RISPOSTA!

avete contezza di casi analoghi?


avt8
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franruggi ha scritto:come da titolo mi vedo negare sacrosanti diritti..

in sintesi in costanza di servizio, mi venivano riconosciute per cumulo di patologie una 6 cat, rispettivamente con istanza del 2005, 2006, 2012.
il cvcs si esprimeva favorevolmente nel 2008.

L'amministrazione CC emetteva decreto di riconoscimento nel 2012!!!!

fatta istanza al cna di chieti nel 2016 ed in sintesi mi rispondono che a causa del blocco 2011/2015 non potevano elargire il 2,50% poiche ero stato posto in congedo nel 2014 e per usufruirne dovevo trovarmi in servizio nel 2015!

un mese fa reitero l'istanza e mi rispondono:

:"Purtroppo la risposta è negativa nel senso che il quadro normativo (ormai consolidatosi da oltre un decennio) è rimasto immutato.
Il diritto al beneficio si acquisisce dalla data del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità e ciò deve avvenire in costanza di servizio.
Le valutazioni circa i ritardi nell'istruttoria dell'istanza di parte, tesa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, non rientrano nel potere dell'Ufficio, che si deve attenere alle disposizioni di settore, impartite con le circolari già a Suo tempo trasmesse."

LE MIE CAUSE DI SERVIZIO SONO STATE RICONOSCIUTE NEL 2012 IN COSTANZA DI SERVIZIO ED NON HO OTTENUTA ALCUNA RISPOSTA!

avete contezza di casi analoghi?
Trattandosi di benefici rapportati al servizio prestato occorre fare ricorso al T.A.R.-
In quanto compete il beneficio,avendone fatto istanza in costanza di servizio-
franruggi
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Non fatto istanza ...ma anche riconosciuta in costanza di servizio.....sapete se ci sono sentenze favorevoli?
avt8
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franruggi ha scritto:Non fatto istanza ...ma anche riconosciuta in costanza di servizio.....sapete se ci sono sentenze favorevoli?
Si ci sono ,se si tratta dello 2.50% per la 6^ categoria- Panorama ne ha pubblicato moltissime-
avt8
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avt8 ha scritto:
franruggi ha scritto:Non fatto istanza ...ma anche riconosciuta in costanza di servizio.....sapete se ci sono sentenze favorevoli?
Si ci sono ,se si tratta dello 2.50% per la 6^ categoria- Panorama ne ha pubblicato moltissime-
Dimenticavo se li hai avuto sullo stipendio ,ti spettano anche sulla pensione-
Se invece non ti e stato mai dato, devono applicare anche sugli stipendi arretrati e quindi anche sul TFR-
la cifra e di circa 120 euro lordi
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Chiunque volesse inviarmi mail grazie.....
panorama
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ACCOLTO

art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, con conseguente riliquidazione della pensione;
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1) - data del congedo: 8 dicembre 1962

2) - verbale della CMO di Catanzaro del 27 aprile 1963

3) - Successivamente, a seguito dell’accertamento dell’infermità ......., con provvedimento del 20 luglio 1963

4) - Ancora, in esito al verbale della CMO ... del 16 dicembre 1974, stante il riconosciuto aggravamento delle condizioni di salute, gli veniva attribuito il trattamento pensionistico di 6^ cat. tab. A.

5) - In ragione di ciò e del fatto che l’infermità era stata riconosciuta “in costanza di servizio”, il sig. M. richiedeva la corresponsione dei benefici economici previsti dall’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, con conseguente riliquidazione della pensione e con nota del 22 luglio 2016, verificata l’esistenza dei requisiti di legge, il Ministero della Difesa avrebbe riconosciuto i benefici economici oggetto di causa, riconoscimento a cui, però, non veniva dato corso con la effettiva riliquidazione del trattamento pensionistico.

6) - Il Ministero della Difesa, dedotta anch’esso la prescrizione quinquennale, ha sostenuto che, in realtà, il riconoscimento delle patologie non è avvenuto in costanza di servizio, giacché ... era stato posto in congedo per fine rafferma già a partire dall’8 dicembre 1962 e che ciò era avvenuto a domanda dell’interessato, mentre le infermità per le quali lo stesso ha chiesto il beneficio in questione sono state riscontrate e riconosciute dipendenti dal servizio dopo il suo congedo e precisamente il 27 aprile 1963 con verbale della CMO di Catanzaro, verbale con il quale veniva anche espresso un giudizio di non idoneità illimitata al servizio militare.

LA CORTE DEI CONTI precisa:

7) - Ciò chiarito, nel merito si osserva che l’infermità di cui trattasi era stata SI giudicata dipendente dal servizio, ma come in precedenza evidenziato tale accertamento è di fatto avvenuto dopo l’8 dicembre 1962, giorno in cui il ... era stato posto in congedo a domanda.

8) - Ed è proprio in ragione di ciò che, con nota-provvedimento del Comando Regione Carabinieri Calabria dell’8 maggio 2007, l’Amministrazione militare ha respinto la domanda che l’interessato aveva presentato il 13 settembre 2002, diniego evidentemente confermato anche a fronte delle ulteriori richieste formulate il 30 maggio 2012 e il 10 agosto 2012.

9) - Pur stando così le cose, questo giudice ritiene che il ricorso sia nondimeno meritevole di accoglimento per quanto di ragione.

10) - Il presupposto per godere del beneficio, dunque, è che l'invalidità in questione sia stata contratta in servizio e per causa di servizio: elementi pacifici nella fattispecie.

11) - Il Consiglio di Stato ha precisato sul punto che, se è vero che in passato un filone giurisprudenziale aveva accolto la prospettazione del Ministero sul presupposto del carattere costitutivo dell'accertamento compiuto dalla commissione medica, tuttavia il predetto orientamento va disatteso posto che lo stesso “… in disparte le circolari richiamate dall'Amministrazione, che non possono certo derogare a quanto disposto da una fonte primaria - subordina il beneficio a un requisito ulteriore, non previsto dalla legge (la quale solo pone l'ovvia condizione che l'invalidità sia "debitamente riconosciuta"), contraddice senza chiara motivazione a evidenti esigenze di solidarietà e si pone in contrasto con l'interpretazione resa a suo tempo dalla Commissione speciale dello stesso Consiglio di Stato, richiamata dalla difesa dell'appellato”; ha quindi ritenuto, il giudice amministrativo, insussistente la necessità che “l’invalidità sia accertata durante il servizio” (Cons. St., IV, n. 3468/2013).

12) - L’orientamento formatosi sul punto anche ad opera della giurisprudenza contabile ha, infatti, puntualizzato che “…trattandosi di maggiorazioni stipendiali, ossia di incrementi che operano direttamente sullo stipendio - il momento genetico del diritto (e la relativa decorrenza) va collocato nel periodo di espletamento del servizio e non in quello di quiescenza e che - essendo il beneficio concedibile d’ufficio - la relativa domanda è ammissibile anche se presentata dal dipendente in stato di quiescenza, purché il riconoscimento della malattia invalidante sia avvenuto in attività di servizio” (ex plurimis Corte dei conti, Sez. Sicilia, n. 204/2015).

13) - Si deve dunque coerentemente affermare che una cosa è il “riconoscimento” della patologia e il momento in cui ciò avviene, altro è quello in cui il dipendente ha contratto l’infermità per causa di servizio, posto che deve essere quest’ultimo il profilo da considerare rilevante ai fini del decidere.

14) - Tanto puntualizzato, dovendo dunque il giudice valorizzare, come si diceva, non il momento in cui la patologia dipendente da servizio è stata accertata ma quello in cui è stata contratta, il problema è conseguentemente quello di verificare se alla data del congedo, dunque all’ultimo giorno utile di servizio, il P. M. fosse o meno affetto dalle infermità in questione.

N.B.: leggete tutto il resto qui sotto, anche ai fini della prescrizione economica quinquennale.
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CALABRIA SENTENZA 77 04/04/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
CALABRIA SENTENZA 77 2017 PENSIONI 04/04/2017



R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI
Cons. Domenico GUZZI


ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 77/2017


Sul il ricorso in materia di pensioni militari 21184 del registro di Segreteria, proposto da P. M., nato a Omissis l’Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Adriano Grisolia, presso il cui studio ha eletto domicilio in Omissis, viale Pio X n. 63, contro:

- Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in persona del Ministro pro-tempore con domicilio presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;

- INPS – Direzione Provinciale di Catanzaro in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall’avv. Giacinto Greco e dall’avv. Francesco Muscari Tomaioli, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via F. Acri 81;

per l’accertamento, in via principale, del diritto alla corresponsione dei benefici economici previsti dall’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, con conseguente riliquidazione della pensione; in via subordinata, per l’ottenimento dei benefici economici previsti dagli artt. 117 e 120 del R.D. 3458 del 31 dicembre 1928, anche in questo caso con conseguente riliquidazione della pensione in godimento.


Vista la legge 21 luglio 2000, n.205;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;
Visti gli atti e i documenti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 3 aprile 2017 l’avv. Adriano Grisolia per il ricorrente e l’avv. Giacinto Greco per l’INPS.


FATTO

Con il ricorso in atti, il sig. P. M. espone di aver prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri ed evidenzia che con il verbale n. 18 del 27 aprile 1963, la CMO di Catanzaro lo dichiarava permanentemente non idoneo in quanto affetto da “gastrite ulcerosa”, patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascritta alla tab. A, cat. 8^ con decorrenza 8 dicembre 1962.

Successivamente, a seguito dell’accertamento dell’infermità “duodenite bulbare con lieve dilicocolon e colite”, con provvedimento del 20 luglio 1963 veniva collocato in congedo assoluto per infermità da causa di servizio con decorrenza 8 dicembre 1962.

Ancora, in esito al verbale della CMO di Catanzaro, n. 1974 del 16 dicembre 1974, stante il riconosciuto aggravamento delle condizioni di salute, gli veniva attribuito il trattamento pensionistico di 6^ cat. tab. A.
In ragione di ciò e del fatto che l’infermità era stata riconosciuta “in costanza di servizio”, il sig. M. richiedeva la corresponsione dei benefici economici previsti dall’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, con conseguente riliquidazione della pensione e con nota del 22 luglio 2016, verificata l’esistenza dei requisiti di legge, il Ministero della Difesa avrebbe riconosciuto i benefici economici oggetto di causa, riconoscimento a cui, però, non veniva dato corso con la effettiva riliquidazione del trattamento pensionistico.

Da qui l’interposto gravame con il quale il ricorrente appunto chiede sia accertato il diritto al riconoscimento dei miglioramenti economici di cui all’art. 1801 del D.lgs. n. 66/2010 con conseguente riliquidazione della pensione o, in via subordinata, che gli venga riconosciuto il diritto alla corresponsione dei benefici previsti dagli artt. 117 e 120 del R.D. 3458 del 31 dicembre 1928, anche in questo caso con riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento.

Si sono costituiti tanto l’INPS, quanto il Ministero della Difesa.

Il primo per eccepire, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e per chiedere di essere estromesso dal giudizio; nel merito, dedotta la prescrizione anteriormente al 9 dicembre 2011, per dedurre l’infondatezza del ricorso e per chiedere che sia integralmente respinto.

Il Ministero della Difesa, dedotta anch’esso la prescrizione quinquennale, ha sostenuto che, in realtà, il riconoscimento delle patologie non è avvenuto in costanza di servizio, giacché il P. M. era stato posto in congedo per fine rafferma già a partire dall’8 dicembre 1962 e che ciò era avvenuto a domanda dell’interessato, mentre le infermità per le quali lo stesso ha chiesto il beneficio in questione sono state riscontrate e riconosciute dipendenti dal servizio dopo il suo congedo e precisamente il 27 aprile 1963 con verbale della CMO di Catanzaro, verbale con il quale veniva anche espresso un giudizio di non idoneità illimitata al servizio militare.

In udienza le parti intervenute hanno insistito, ciascuna per quanto di competenza, per l’accoglimento delle conclusioni precisate nei rispettivi atti costitutivi.

Considerato in
D I R I T T O

La questione sottoposta alla cognizione di questo Giudice attiene all’accertamento del diritto ai benefici previsti dagli artt. 117, 120 del R.D. n. 3458 del 1928 e correlata l. n. 539/1950, in relazione alla patologia che hanno interessato l’apparato gastro-duodenale del P. M., patologie giudicate causalmente dipendenti dall’attività di servizio prestata nell’Arma dei Carabinieri fino all’8 dicembre 1962, data in cui lo stesso è stato collocato in congedo per fine ferma.

Dalla documentazione in atti risulta che il giudizio di dipendenza delle patologie dal servizio prestato, è stato formulato dalla CMO di Catanzaro con il processo verbale n. 18 del 27 aprile 1963.

Ciò detto, va in via preliminare puntualizzato che, in virtù delle richiamate disposizioni (artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928), nonché dell’art. 1 della legge n. 539 del 1950, spetta agli invalidi per servizio l’abbreviazione dell’anzianità necessaria per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio di due anni o di un anno, a seconda che l’invalidità sia ascritta alle prime sei oppure alle ultime due categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Successivamente, con il venir meno del meccanismo di progressione economica fondato sulle classi e sugli scatti biennali (si veda il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150) a partire dall’1 gennaio 1987, e la loro sostituzione con la retribuzione individuale di anzianità, il nuovo sistema retributivo ha posto il problema del permanere della possibilità di applicare il beneficio per cui è causa.

A tal proposito va chiarito che il beneficio in questione si concretizza ora nell’attribuzione di una somma pari al 2,50% del valore iniziale della retribuzione del livello posseduto dall’invalido con infermità ascritta alle prime sei categorie, o nella concessione di una somma pari all’1,25% agli invalidi ascritti alle ultime due categorie, secondo quanto recepito dall’art.1801, d.lgs. n.66/2010.

Ciò chiarito, nel merito si osserva che l’infermità di cui trattasi era stata sì giudicata dipendente dal servizio, ma come in precedenza evidenziato tale accertamento è di fatto avvenuto dopo l’8 dicembre 1962, giorno in cui il P. M. era stato posto in congedo a domanda.

Ed è proprio in ragione di ciò che, con nota-provvedimento del Comando Regione Carabinieri Calabria dell’8 maggio 2007, l’Amministrazione militare ha respinto la domanda che l’interessato aveva presentato il 13 settembre 2002, diniego evidentemente confermato anche a fronte delle ulteriori richieste formulate il 30 maggio 2012 e il 10 agosto 2012.

Pur stando così le cose, questo giudice ritiene che il ricorso sia nondimeno meritevole di accoglimento per quanto di ragione.

Come sopra accennato, l’art. 1 della l. n. 539/1950 estende i benefici di cui agli artt. 117 e 120 del regio decreto 3458/1928, prevedendo che “i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra , nonché ai congiunti dei caduti in guerra , si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio"; secondo il successivo art. 3 "agli effetti della presente legge si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137".

Il presupposto per godere del beneficio, dunque, è che l'invalidità in questione sia stata contratta in servizio e per causa di servizio: elementi pacifici nella fattispecie.

Recentemente parte della giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di dichiarare l’illegittimità dei provvedimenti con i quali l’Amministrazione ha ritenuto di interpretare i predetti requisiti ricomprendendovi anche quello di essere l'accertamento avvenuto in costanza di servizio (Cons. St., IV, n. 3468/2013; id. n. 1881/2011).

Il Consiglio di Stato ha precisato sul punto che, se è vero che in passato un filone giurisprudenziale aveva accolto la prospettazione del Ministero sul presupposto del carattere costitutivo dell'accertamento compiuto dalla commissione medica, tuttavia il predetto orientamento va disatteso posto che lo stesso “… in disparte le circolari richiamate dall'Amministrazione, che non possono certo derogare a quanto disposto da una fonte primaria - subordina il beneficio a un requisito ulteriore, non previsto dalla legge (la quale solo pone l'ovvia condizione che l'invalidità sia "debitamente riconosciuta"), contraddice senza chiara motivazione a evidenti esigenze di solidarietà e si pone in contrasto con l'interpretazione resa a suo tempo dalla Commissione speciale dello stesso Consiglio di Stato, richiamata dalla difesa dell'appellato”; ha quindi ritenuto, il giudice amministrativo, insussistente la necessità che “l’invalidità sia accertata durante il servizio” (Cons. St., IV, n. 3468/2013).

L’orientamento formatosi sul punto anche ad opera della giurisprudenza contabile ha, infatti, puntualizzato che “…trattandosi di maggiorazioni stipendiali, ossia di incrementi che operano direttamente sullo stipendio - il momento genetico del diritto (e la relativa decorrenza) va collocato nel periodo di espletamento del servizio e non in quello di quiescenza e che - essendo il beneficio concedibile d’ufficio - la relativa domanda è ammissibile anche se presentata dal dipendente in stato di quiescenza, purché il riconoscimento della malattia invalidante sia avvenuto in attività di servizio” (ex plurimis Corte dei conti, Sez. Sicilia, n. 204/2015).

Si deve dunque coerentemente affermare che una cosa è il “riconoscimento” della patologia e il momento in cui ciò avviene, altro è quello in cui il dipendente ha contratto l’infermità per causa di servizio, posto che deve essere quest’ultimo il profilo da considerare rilevante ai fini del decidere.

Così opinando e prima di ogni altra definitiva considerazione, occorre però chiarire che nessun rilievo può essere attribuito, come invece mostra di fare il ricorrente, alla data del 20 luglio 1963 per avvalorare la tesi della costanza del servizio oltre l’8 dicembre 1962, primo perché quella è la data di rilascio del foglio di congedo assoluto che non necessariamente deve essere coincidente con la decorrenza giuridica della cessazione dal servizio, e secondo perché, infatti, dallo stesso foglio chiaramente si evince che, nel caso in esame, il congedo ha avuto decorrenza dall’8 dicembre 1962, un congedo “assoluto” per infermità da causa di servizio.

Il documento che al riguardo fa testo è, invece, il “Foglio matricolare caratteristico”, dal quale infatti si evince che il congedo è avvenuto l’8 dicembre 1962, ancorché per fine periodo di rafferma e a domanda.

Tanto puntualizzato, dovendo dunque il giudice valorizzare, come si diceva, non il momento in cui la patologia dipendente da servizio è stata accertata ma quello in cui è stata contratta, il problema è conseguentemente quello di verificare se alla data del congedo, dunque all’ultimo giorno utile di servizio, il P. M. fosse o meno affetto dalle infermità in questione.

Ebbene, sul punto non si può che fare riferimento alla documentazione in atti e, segnatamente, al verbale della CMO di Catanzaro del 27 aprile 1963, da quale, infatti, emerge che il P. M., inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato, era tale per infermità dipendente dal servizio alla “data del congedo: 8 dicembre 1962”.

Alla luce di tali rilievi, questo giudice ritiene quindi sussistenti i presupposti per l’attribuzione del beneficio richiesto ai fini pensionistici (di cui agli artt. agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 e correlata l. n. 539/1950 attualmente recepiti dall’art.1801, D.Lgs. n.66/2010) e conseguentemente non può che concludere con il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione della pensione con il computo dei predetti vantaggi economici.

Tuttavia, riguardo alla decorrenza economica, si deve accogliere l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione resistente.

In proposito occorre rilevare che, in aderenza alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr per tutte Sez. App. III, sent. 17/2015), mentre il diritto a pensione è imprescrittibile ex se e può essere fatto valere in ogni tempo, sono soggetti a prescrizione quinquennale i ratei di pensione e le differenze arretrate degli emolumenti pensionistici. Sul punto, è sufficiente richiamare la sentenza n. 234/2008 con la quale la Corte Costituzionale ha respinto la questione di costituzionalità dell’art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295 (e successive integrazioni e modificazioni), sottoposta al suo vaglio, confermando sostanzialmente che la prescrizione ivi prevista ha durata quinquennale (cfr. SS.RR., sentenza n. 16/2003/QM) - anche in ipotesi di crediti non ancora posti in riscossione - a decorrere dal giorno in cui il diritto stesso può essere fatto valere (art. 2 del R.D.L. n. 295/1939 come modificato dall’art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428 ).

Con riferimento alla vicenda in esame, va considerato che parte ricorrente ha formulato istanza intesa ad ottenere la valorizzazione degli indicati benefici con nota del 13 settembre 2002, alla quale, come detto, l’amministrazione ha opponeva diniego con provvedimento dell’8 maggio 2007.

A quest’ultimo, però, il ricorrente non faceva seguire alcuna altra iniziativa a tutela del proprio diritto, almeno fino al 30 maggio del 2012 con apposita nota di richiesta inviata dalla “Fedelisima” in suo nome.

Del ricevimento di tale nota da parte dell’amministrazione intimata non vi è però prova in atti, così come non è provato il ricevimento di una successiva richiesta formulata il 10 agosto 2012.

La prova, invece, si ha per la richiesta inoltrata via posta certificata dal legale de ricorrente il 12 luglio 2016, per cui è a quest’ultima data che occorre necessariamente fare riferimento per la individuazione di un atto utile ai fini prescrizionali.

In conclusione sul punto, si deve quindi concretamente dichiarare la prescrizione di tutti i ratei maturati e non goduti alla data dell’11 luglio 2011.

Quanto alla regolamentazione delle spese, in relazione al disposto del novellato art. 92 c.p.c. e tenuto conto dei non univoci orientamenti giurisprudenziali sulla questione si reputano sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice delle pensioni presso la sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando,

A C C O G L I E

Il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, riconosce il diritto del signor P. M. ad ottenere, con decorrenza 12 luglio 2011 la rideterminazione del trattamento di quiescenza in godimento con inclusione, nella base pensionabile, del beneficio di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928 n. 3458 in relazione alla l. 15 luglio 1950 n. 539 ed alla corresponsione dei ratei arretrati, maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi legali, da liquidarsi secondo i principi di cui alla sentenza 10/QM/2002 delle SS.RR. della Corte dei conti, a far data dalla scadenza dei singoli ratei di spettanza sino all’effettivo soddisfo.

Dispone l’estromissione dell’Istituto previdenziale.

Spese compensate
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro all’udienza del 3 aprile 2017

IL GIUDICE
f.to Domenico Guzzi


Depositata in Segreteria il 03/04/2017



Il responsabile delle segreterie pensioni
f.to Gaetanina Manno
franruggi
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Re: I: R: Benefici economici ex artt. 1801, 1813 e 2159 del

Messaggio da franruggi »

Grazie....il cna sostiene che il decreto è stato emesso nel periodo del blocco 2011 2014. Anche in costanza di servizio bisognava avere a gennaio 2015 l'avvenuto pagamento
avt8
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Re: I: R: Benefici economici ex artt. 1801, 1813 e 2159 del

Messaggio da avt8 »

franruggi ha scritto:Grazie....il cna sostiene che il decreto è stato emesso nel periodo del blocco 2011 2014. Anche in costanza di servizio bisognava avere a gennaio 2015 l'avvenuto pagamento

Ma il decreto ha di sicuro una decorrenza retroattiva del beneficio,per cui nulla conta se e stato fatto nel 2015-
aeronatica
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Re: I: R: Benefici economici ex artt. 1801, 1813 e 2159 del

Messaggio da aeronatica »

Egr. Signori buon giorno.
Già in passato ho pubblicato sentenza del TAR afferenti ai benefici previsti ex art. 1801 C.O.M..
Essendo detti benefici correlati alla realizzazione di condizione subordinata ai sensi del codice civile, ove e quando si realizza la condizione subordinata per legge gli effetti retroagiscono alla data di proposizione della domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio.
Pertanto, ne dal verbale della CMO e neppure dal parere del Comitato o Decreto della D.G., ma dalla data dell'istanza di riconoscimento.
Altrimenti basterebbe all'Amministrazione dilatare ulteriormente nel tempo il procedimento per potersi consolidare la prescrizione rendendo vana ogni azione.
È ovvia l'illegittimità Costituzionale di un termine decorrente dalla determinazione assunta dal creditore.......
Si tenga presente poi che l'eventuale istanza di pagamento dei benefici in parola dopo il decreto di riconoscimento è meramente sollecitatoria e non obbligatoria....essendo l'obbligo di pagare direttamente discendente dalla legge....appunto ex art. 1801.....quindi l'Amministrazione deve attivarsi d'ufficio in ossequio ad un obbligo proprio e puntuale riservatogli proprio dal C.O.M..
Infine la prescrizione è decennale e non quinquennale.
Vi sono in materia pronunce TAR E CDS.
Agli aumenti stipendiali conseguono ovviamenti i ricalcoli della pensione e TFS.
Se volete approfondimenti popibear2001@yahoo.it
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angri62
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Re: I: R: Benefici economici ex artt. 1801, 1813 e 2159 del

Messaggio da angri62 »

aeronatica ha scritto:Egr. Signori buon giorno.
Già in passato ho pubblicato sentenza del TAR afferenti ai benefici previsti ex art. 1801 C.O.M..
Essendo detti benefici correlati alla realizzazione di condizione subordinata ai sensi del codice civile, ove e quando si realizza la condizione subordinata per legge gli effetti retroagiscono alla data di proposizione della domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio.
Pertanto, ne dal verbale della CMO e neppure dal parere del Comitato o Decreto della D.G., ma dalla data dell'istanza di riconoscimento.
Altrimenti basterebbe all'Amministrazione dilatare ulteriormente nel tempo il procedimento per potersi consolidare la prescrizione rendendo vana ogni azione.
È ovvia l'illegittimità Costituzionale di un termine decorrente dalla determinazione assunta dal creditore.......
Si tenga presente poi che l'eventuale istanza di pagamento dei benefici in parola dopo il decreto di riconoscimento è meramente sollecitatoria e non obbligatoria....essendo l'obbligo di pagare direttamente discendente dalla legge....appunto ex art. 1801.....quindi l'Amministrazione deve attivarsi d'ufficio in ossequio ad un obbligo proprio e puntuale riservatogli proprio dal C.O.M..
Infine la prescrizione è decennale e non quinquennale.
Vi sono in materia pronunce TAR E CDS.
Agli aumenti stipendiali conseguono ovviamenti i ricalcoli della pensione e TFS.
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Un saluto a tutti.
===grazie aeronatica, sempre preciso e puntuale.
una buona serata. (ti chiamo nei prossimi giorni)
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Re: I: R: Benefici economici ex artt. 1801, 1813 e 2159 del

Messaggio da oreste.vignati »

Grazie aeronautica per la chiara e precisa spiegazione

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domenico69
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Re: I: R: Benefici economici ex artt. 1801, 1813 e 2159 del

Messaggio da domenico69 »

aeronatica ha scritto:Egr. Signori buon giorno.
Già in passato ho pubblicato sentenza del TAR afferenti ai benefici previsti ex art. 1801 C.O.M..
Essendo detti benefici correlati alla realizzazione di condizione subordinata ai sensi del codice civile, ove e quando si realizza la condizione subordinata per legge gli effetti retroagiscono alla data di proposizione della domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio.
Pertanto, ne dal verbale della CMO e neppure dal parere del Comitato o Decreto della D.G., ma dalla data dell'istanza di riconoscimento.
Altrimenti basterebbe all'Amministrazione dilatare ulteriormente nel tempo il procedimento per potersi consolidare la prescrizione rendendo vana ogni azione.
È ovvia l'illegittimità Costituzionale di un termine decorrente dalla determinazione assunta dal creditore.......
Si tenga presente poi che l'eventuale istanza di pagamento dei benefici in parola dopo il decreto di riconoscimento è meramente sollecitatoria e non obbligatoria....essendo l'obbligo di pagare direttamente discendente dalla legge....appunto ex art. 1801.....quindi l'Amministrazione deve attivarsi d'ufficio in ossequio ad un obbligo proprio e puntuale riservatogli proprio dal C.O.M..
Infine la prescrizione è decennale e non quinquennale.
Vi sono in materia pronunce TAR E CDS.
Agli aumenti stipendiali conseguono ovviamenti i ricalcoli della pensione e TFS.
Se volete approfondimenti popibear2001@yahoo.it
Un saluto a tutti.
Buongiorno,
al C.N.A. sembra che non freghi niente di tali sentenze, infatti nel Gennaio 2017 anche io gli ho presentato istanza per l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1801, nella quale ho citato quelle sentenze.
Risposta del C.N.A. che la domanda non può essere accolta perchè il riconoscimento dell'infermità non era avvenuta in servizio essendo io nel frattempo stato posto in congedo, tra l'altro in periodo di "blocco economico".
A questo punto mi sembra che l'unica strada percorribile sia ricorrere al TAR o alla Corte dei Conti, tra l'altro contro cosa?
Visto che il C.N.A. ha detto di concludere il procedimento amministrativo senza l'adozione di alcun provvedimento!
E sopra tutto ne vale la pena nel mio caso?
Sono stato congedato nell'Agosto del 2012 con il grado di Brigadiere;
ho presentato istanza di aggravamento nell'Ottobre 2010;
è stato emesso il verbale di riconoscimento dell'aggravamento ascrivibile a tabella A/8 dalla C.M.O. nel Luglio 2014.
E qualora decidessi di rivolgermi alle predette Istituzioni rientrerei veramente nel periodo di "blocco economico"?, pertanto penso che anche in caso di vittoria in tal caso non otterrei nulla ugualmente.
Grazie anticipatamente a chi vorrà rispondermi.
panorama
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Re: I: R: Benefici economici ex artt. 1801, 1813 e 2159 del

Messaggio da panorama »

Purtroppo durante la vigenza del Decreto Legge n. 78/2010 oltre al blocco degli stipendi, scatti e avanzamento (2011 - 2014) sono caduti nel calderone anche i benefici inerenti le cause di servizio.
A tal riguardo e promemoria, tali benefici:
- un tempo decorrevano dalla data della domanda della causa di servizio;
- un tempo poi è stato precisato che spettavano dalla data del verbale della C.M.O.;
- un tempo per ultimo, il Ministero della Difesa ha precisato che i benefici in quesione decorrono dalla data del provvedimento/giudizio del Comitato di Verifica delle c.s. e, quindi, una volta che il Comando di Corpo riceve l'atto definitivo lo inoltra a chi di competenza Amministrativa e, nel caso del personale Arma CC. la competenza alla liquidazione passa al CNA di Chieti senza che il personale faccia esplicita istanza.
Detto questo, cmq. le sentenze della Corte dei Conti dicono che:

- ) - "Il presupposto per godere del beneficio, dunque, è che l'invalidità in questione sia stata contratta in servizio e per causa di servizio".

- ") - Si deve dunque coerentemente affermare che una cosa è il “riconoscimento” della patologia e il momento in cui ciò avviene, altro è quello in cui il dipendente ha contratto l’infermità per causa di servizio, posto che deve essere quest’ultimo il profilo da considerare rilevante ai fini del decidere".

- ) - Il Consiglio di Stato ha precisato sul punto che, se è vero che in passato un filone giurisprudenziale aveva accolto la prospettazione del Ministero sul presupposto del carattere costitutivo dell'accertamento compiuto dalla commissione medica, tuttavia il predetto orientamento va disatteso posto che lo stesso “… in disparte le circolari richiamate dall'Amministrazione, che non possono certo derogare a quanto disposto da una fonte primaria - subordina il beneficio a un requisito ulteriore, non previsto dalla legge (la quale solo pone l'ovvia condizione che l'invalidità sia "debitamente riconosciuta"), contraddice senza chiara motivazione a evidenti esigenze di solidarietà e si pone in contrasto con l'interpretazione resa a suo tempo dalla Commissione speciale dello stesso Consiglio di Stato, richiamata dalla difesa dell'appellato”; ha quindi ritenuto, il giudice amministrativo, insussistente la necessità che “l’invalidità sia accertata durante il servizio” (Cons. St., IV, n. 3468/2013).

Personalmente io con un ricorso batterei il chiodo sulla data della presentazione dell'istanza di aggravamento o istanza di riconoscimento, lasciando cadere tutte le altre regole dettate dal Ministero e dall'Amministrazione propria.
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Re: I: R: Benefici economici ex artt. 1801, 1813 e 2159 del

Messaggio da domenico69 »

panorama ha scritto:Purtroppo durante la vigenza del Decreto Legge n. 78/2010 oltre al blocco degli stipendi, scatti e avanzamento (2011 - 2014) sono caduti nel calderone anche i benefici inerenti le cause di servizio.
A tal riguardo e promemoria, tali benefici:
- un tempo decorrevano dalla data della domanda della causa di servizio;
- un tempo poi è stato precisato che spettavano dalla data del verbale della C.M.O.;
- un tempo per ultimo, il Ministero della Difesa ha precisato che i benefici in quesione decorrono dalla data del provvedimento/giudizio del Comitato di Verifica delle c.s. e, quindi, una volta che il Comando di Corpo riceve l'atto definitivo lo inoltra a chi di competenza Amministrativa e, nel caso del personale Arma CC. la competenza alla liquidazione passa al CNA di Chieti senza che il personale faccia esplicita istanza.
Detto questo, cmq. le sentenze della Corte dei Conti dicono che:

- ) - "Il presupposto per godere del beneficio, dunque, è che l'invalidità in questione sia stata contratta in servizio e per causa di servizio".

- ") - Si deve dunque coerentemente affermare che una cosa è il “riconoscimento” della patologia e il momento in cui ciò avviene, altro è quello in cui il dipendente ha contratto l’infermità per causa di servizio, posto che deve essere quest’ultimo il profilo da considerare rilevante ai fini del decidere".

- ) - Il Consiglio di Stato ha precisato sul punto che, se è vero che in passato un filone giurisprudenziale aveva accolto la prospettazione del Ministero sul presupposto del carattere costitutivo dell'accertamento compiuto dalla commissione medica, tuttavia il predetto orientamento va disatteso posto che lo stesso “… in disparte le circolari richiamate dall'Amministrazione, che non possono certo derogare a quanto disposto da una fonte primaria - subordina il beneficio a un requisito ulteriore, non previsto dalla legge (la quale solo pone l'ovvia condizione che l'invalidità sia "debitamente riconosciuta"), contraddice senza chiara motivazione a evidenti esigenze di solidarietà e si pone in contrasto con l'interpretazione resa a suo tempo dalla Commissione speciale dello stesso Consiglio di Stato, richiamata dalla difesa dell'appellato”; ha quindi ritenuto, il giudice amministrativo, insussistente la necessità che “l’invalidità sia accertata durante il servizio” (Cons. St., IV, n. 3468/2013).

Personalmente io con un ricorso batterei il chiodo sulla data della presentazione dell'istanza di aggravamento o istanza di riconoscimento, lasciando cadere tutte le altre regole dettate dal Ministero e dall'Amministrazione propria.
Mi sembra di capire che avendo presentato l'istanza per il riconoscimento dell'aggravamento nell'Ottobre 2010 io non rientro nel "blocco economico", se è corretto che tale blocco era previsto dal 2011 al 2014, o sbaglio?
Ammesso che io non rientri nel blocco, facendo un eventuale ricorso alla Corte dei Conti, teoricamente, dovrei ottenerne una vittoria con l'attribuzione dei benefici economici dell'1,25% per il periodo dall'Ottobre 2010 all'Agosto 2012, ne avrei davvero un beneficio economico, considerando i costi del ricorso?
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