I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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gino59
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da gino59 »

melo ha scritto:Gino59,sei un Grande non puoi mancare!!!!!! :wink:
Grazie



:arrow: ok... :arrow: Ciaoooooooooo Melo.-


gino59
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da gino59 »

conguaglio fiscale di fine anno e le trattenute in busta paga o pensione
Il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettua a fine anno il conguaglio fiscale. Si tratta di un calcolo definitivo delle imposte Irpef e addizionali dovute dal lavoratore o dal pensionato, ai quali conviene fare la richiesta per fruire di eventuali detrazioni fiscali o per la comunicazione di altri redditi. Vediamo perché:

I datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono chiamati ogni anno ad effettuare un adempimento riepilogativo sia fiscale che contributivo: il conguaglio di fine anno. Si tratta di un ricalcolo delle imposte e dei contributi dovuti sulla base del reddito percepito nell’anno, la cui misura diviene certa a conclusione dell’anno d’imposta, quindi nel mese di dicembre. Ad essere sottoposti a conguaglio sono i contributi (Inps o altro ente previdenziale) e le imposte (Irpef, addizionale regionale comunale) sia a carico del lavoratore che dell’azienda stessa. Questa operazione di fine anno di fatto corregge ed adegua gli importi trattenuti nelle buste paga da gennaio a novembre, sia come imposte che come contributi a carico del lavoratore.

Conguaglio fiscale di fine anno. Con l’elaborazione del cedolino di dicembre, il datore di lavoro ha il dato certo del reddito complessivo annuo percepito dal dipendente e su questo reddito si calcola l’importo definitivo relativo all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), alle addizionali regionali e comunali, ai contributi all’Inps o altro ente dovuti. Su questo reddito inoltre si calcola l’effettivo ammontare delle detrazioni fiscali spettanti, come ad esempio le detrazioni per lavoro dipendente, le detrazioni per carichi di famiglia, che tengono conto non solo del reddito percepito ma anche del numero di giornate lavorate.

Pertanto ciò che è stato calcolato dal datore di lavoro in via presuntiva da gennaio a novembre nelle buste paga, sulla base di un reddito presunto (spesso quello dell’anno precedente), verrà calcolato nella misura definitiva a dicembre sulle retribuzioni effettivamente percepite e ci saranno appunto le operazioni di conguaglio, che di fatto sono la differenza tra l’importo dovuto nell’anno e quanto già versato (sia per l’Irpef che per l’addizionali, che per i contributi). Ciò comporta delle correzioni che possono determinare sia somme a credito per il lavoratore che ulteriori somme a debito che si manifestano in busta paga nelle trattenute, riducendo il netto della mensilità in cui è effettuato il conguaglio, generalmente la busta paga di dicembre.

Il conguaglio fiscale e le trattenute in busta paga. Proprio perché può spesso determinare delle somme ulteriori da pagare (si intende ulteriori trattenute in busta paga) questa operazione di conguaglio genera scetticismo nei lavoratori. Queste ulteriori trattenute sono dovute, come abbiamo detto, al ricalcolo delle imposte (Irpef e addizionali regionali e comunali) e ciò vuol dire che nelle precedenti undici mensilità, undici buste paga dell’anno, sono state trattenute meno imposte rispetto a quelle dovute sulla base del reddito annuale poi di fatto percepito.

Quindi il datore di lavoro (o l’ente previdenziale) ha trattenuto meno imposte del dovuto nei mesi precedenti, utilizzando come parametro un reddito presunto inferiore rispetto a quello poi effettivamente percepito nell’anno dal lavoratore (o dal pensionato). Ovviamente, salvo casi particolari in cui il reddito presunto dell’anno è valutato in maniera nettamente inferiore, questo addebito di ulteriori imposte o contributi rientra nella normalità e non è un errore del datore di lavoro o di colui che elabora le buste paga, sia esso un Consulente del Lavoro esterno, sia esso un addetto alle paghe interno all’azienda.

Anche l’Inps, l’Inpdap sostituti d’imposta. Il conguaglio fiscale è un adempimento a cui sono chiamati tutti i sostituti d’imposta, non solo il datore di lavoro. Cioè devono effettuare il conguaglio fiscale anche gli enti previdenziali, sulle pensioni. Quindi anche l’Inps, l’Inpdap per i dipendenti pubblici e gli altri enti previdenziali e assistenziali. Sono altresì tenuti ad effettuare le operazioni di conguaglio anche i curatori fallimentari.

Conguaglio fiscale entro il 28 febbraio. L’art. 23 comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973, stabilisce che i datori di lavoro sostituti d’imposta devono effettuare le operazioni di conguaglio, non entro la fine dell’anno cioè il 31 dicembre, ma entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta (es. conguaglio fiscale 2011 entro il 28 febbraio 2012). Quindi anche se generalmente l’operazione viene conclusa entro l’emissione della busta paga di dicembre (con Libro Unico in emissione dal 1 gennaio al 16 gennaio), i datori di lavoro secondo la legge hanno tempo fino al 28 febbraio per effettuare l’operazione di conguaglio fiscale dell’anno precedente, quindi entro l’emissione del Libro Unico (le buste paga) del mese di febbraio.

SOMMARIO:

Determinazione reddito
Redditi esclusi dal conguaglio
Calcolo imposte
Richieste del lavoratore
Conguaglio tramite modello 730 o Unico

Determinazione del reddito imponibile
Redditi percepiti. Le somme oggetto di ricalcolo a conguaglio fiscale di fine anno sono quelle corrisposte a titolo di reddito per il lavoro dipendente (art. 49 del D.P.R. n. 917 del 1986, il cosiddetto TUIR, Testo Unico delle imposte sul reddito) e i redditi ad esso assimilati (indicati nell’art. 50 del TUIR), come ad esempio i compensi erogati per collaborazioni a progetto (lavoratori a progetto), borse di studio, ecc.

Sono inoltre considerate reddito di lavoro dipendente:

Le retribuzioni percepite come sostituzione del reddito quali la cassa integrazione guadagni, l’indennità di mobilità, le indennità corrisposte dall’ente previdenziale per la malattia, la maternità, le somme percepite dall’Inail per l’invalidità temporanea, ecc.;
I compensi in natura (fringe benefit) per la quota di determinazione in denaro e le erogazioni liberali;
Le pensioni di ogni genere, gli assegni equiparati alle pensioni e gli interessi e le rivalutazioni su crediti di lavoro dipendente.
Attività lavorativa all’estero. Devono altresì essere prese in considerazione le retribuzioni convenzionali attribuite, in luogo dell’effettiva retribuzione, ai lavoratori che hanno prestato attività lavorativa all’esterno. Tale attività all’estero deve avvenire in via continuativa, deve essere oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e deve essere svolta per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi. Lo stabilisce il TUIR all’art. 51 comma 8-bis.

Principio di cassa fino al 12 gennaio. L’art. 51 del TUIR stabilisce che i compensi di lavoro dipendente e assimilati erogati entro il 12 gennaio, ma che sono riferiti come periodo d’imposta all’anno appena concluso, sono da considerare come di competenza dell’anno concluso e non del nuovo anno. Si tratta del cosiddetto principio di cassa allargata.

Per intenderci, se un amministratore di società percepisce il compenso del 2011 il giorno 12 gennaio 2012, la somma percepita sarà di competenza del 2011 e non del 2012. Questo vale anche per i professionisti, che adottano appunto il principio di cassa. Nel caso di erogazioni di stipendi ai lavoratori, il principio adottato è invece quello di competenza. Cioè se anche per effetto del calcolo del Libro Unico, che può essere calcolato entro il 16 del mese successivo, si effettuato i pagamenti del mese di dicembre il 16 gennaio, la competenza degli emolumenti pagati ai dipendenti sarà sempre di dicembre.

Determinazione del reddito imponibile. Una volta ottenuto il totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepito dal lavoratore (o dal pensionato), il sostituto d’imposta datore di lavoro (o l’ente previdenziale nel caso del pensionato) deve determinare la base imponibile ai fini del calcolo delle imposte. In pratica sommati i redditi percepiti deve sottrarre gli oneri deducibili dal reddito per ottenere appunto l’imponibile fiscale sul quale calcolare l’imposta Irpef e le addizionali comunali e regionali dovute. L’art. 10 del TUIR fornisce una elencazione tassativa degli oneri deducibili. Tra questi ci sono ad esempio i contributi previdenziali versati dal lavoratore. Quindi tutte le somme trattenute in busta paga come contributi per l’Inps riducono il reddito imponibile fiscale.

Redditi e retribuzioni esclusi dal conguaglio fiscale
Oltre ai contributi previdenziali, godono dell’esenzione fiscale, e quindi non sono interamente o parzialmente esclusi dal calcolo delle imposte Irpef, sia mensilmente che in sede di conguaglio fiscale i seguenti emolumenti (art. 51 del TUIR):

I contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore, esenti al 100% e rientranti negli oneri deducibili per i contributi previdenziali;
gli assegni per il nucleo familiare, esenti al 100%;
i premi per le polizze a copertura di rischi professionali derivanti da infortunio, esenti al 100%;
Indennità di mensa fino al limite di 5,29 euro al giorno;
La trasferta in Italia fino a 46,48 euro al giorno e la trasferta all’estero fino a 77,47 euro al giorno;
I rimborsi spese per la trasferta in Italia fino a 15,49 euro al giorno e per la trasferta all’estero fino a 25,82 euro al giorno;
I trasferimenti in Italia fino a 1.549,37 euro all’anno e all’estero fino a 4.648,11 euro all’anno.
Erogazioni liberali sono imponibili. L’azienda può decidere di concedere, in occasione di festività o di ricorrenze come ad esempio il Natale o Pasqua, delle somme occasionali alla generalità dei dipendenti oppure ad alcune categorie di lavoratori dipendenti. Si parla in questo caso di erogazioni liberali o sussidi occasionali. Analogamente l’azienda potrebbe decidere di concedere una somma aggiuntiva ad un lavoratore in occasione di situazioni familiari rilevanti. Dal 2008 in poi tali erogazioni sono imponibili e quindi concorrono alla formazione del reddito complessivo del dipendente. In precedenza l’art. 51 comma 2 lettera b del TUIR prevedeva l’esclusione dall’imposizione fiscale Irpef delle predette erogazioni liberali entro la franchigia di 258,23 euro.

Arretrati anni precedenti. Sono esclusi dal conguaglio fiscale di fine anno anche gli arretrati di retribuzione percepiti nell’anno d’imposta ma relativi ad anni precedenti. Tali redditi sono assoggettati a tassazione separata. Viene applicato all’ammontare percepito l’aliquota fiscale corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui sono percepiti.

Esclusione dal conguaglio fiscale. Questi emolumenti sono presenti nelle buste paga del lavoratore e sono normalmente non inserite nell’imponibile fiscale della busta paga. Cioè vengono retribuite (nel caso delle indennità e dei rimborsi) o vengono trattenute al lavoratore (nel caso dei contributi previdenziali) senza che il loro ammontare formi la base imponibile per il calcolo dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali. Quindi l’imponibile fiscale in busta paga non deve comprendere queste somme. La conseguenza è che, essendo l’imposizione fiscale calcolata nelle buste paga sulla base del reddito presunto, essendo già queste somme escluse mese dopo mese dal calcolo, tali somme non sono oggetto di conguaglio fiscale. Non sono quindi né somme da poter portare a credito del lavoratore né a debito. Sono escluse dalle operazioni fiscali, sia mensilmente che a conguaglio.

Determinazione delle imposte a conguaglio fiscale
Una volta determinato il reddito imponibile fiscale attraverso la determinazione del reddito complessivo (somma di tutti i redditi precedentemente descritti, ivi compreso quelli ulteriori eventualmente comunicati dal lavoratore) e sottraendo allo stesso gli oneri deducibili (come i contributi previdenziali), il sostituto d’imposta datore di lavoro o ente previdenziale deve provvedere al calcolo dell’imposta lorda Irpef dovuta, che si ottiene applicando al reddito complessivo, le aliquote Irpef per scaglioni di reddito vigenti. Ottenuta l’imposta lorda per il calcolo dell’imposta annuale da versare sarà necessario tener conto delle detrazioni fiscali spettanti al lavoratore: le detrazioni per reddito di lavoro dipendente o le detrazioni per redditi da pensione, le detrazioni per i carichi di famiglia (coniuge e figli a carico).

La comunicazione per le detrazioni fiscali. Il Decreto Legge n. 70 del 2011 ha abolito l’obbligo di comunicazione annuale sulle detrazioni fiscali che imponeva ai dipendenti una comunicazione annua per la richiesta delle detrazioni fiscali. Resta necessario comunicare al datore di lavoro la richiesta ma poi vanno comunicate solo le eventuali variazioni (come ad esempio la nascita di un figlio), non esiste più l’obbligo di replicare ogni anno la comunicazione anche in assenza di novità, di variazioni. Il lavoratore però, come vedremo, deve fare richiesta al datore di lavoro per ottenere il conguaglio fiscale tenendo conto di alcune detrazioni diverse da quelle per i redditi di lavoro dipendente e per i familiari a carico. Per maggiori informazioni vedremo l’approfondimento sulla richiesta del lavoratore per il conguaglio fiscale.

Il datore di lavoro una volta ottenuto il reddito di lavoro dipendente del lavoratore, una volta considerato eventuali altri redditi comunicati dal lavoratore, una volta determinato il reddito complessivo e poi successivamente il reddito imponibile per effetto della riduzione tramite oneri deducibili, ottiene prima l’imposta lorda e poi, sottratte le detrazioni fiscali, l’imposta netta dovuta, quindi l’Irpef annua da pagare da parte del dipendente, così come l’importo definitivo delle addizionali regionali e comunali dovute dal dipendente. A questo punto, oltre alle somme trattenute da gennaio a novembre, il sostituto d’imposta conosce anche la somma annuale effettivamente dovuta e può procedere al conguaglio fiscale finale.

Il calcolo dell’Irpef a conguaglio. Le somme a conguaglio (che generano un credito fiscale da accreditare in busta paga oppure un debito fiscale da addebitare sempre in busta paga) rappresentano la differenza tra:

le ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti (quindi le somme trattenute mese per mese da gennaio a novembre);
e l’imposta effettivamente dovuta sulla base dell’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto, come detto, delle detrazioni fiscali, di cui all’art. 12 e 13 del TUIR, e quelle per oneri di cui all’art. 15 del TUIR, che vengono ricalcolate sulla base dell’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, cioè l’imponibile fiscale definitivo a seguito dell’erogazione della mensilità di dicembre.
Versamento delle imposte dovute a conguaglio. Ottenuta l’eventuale importo a debito dell’Irpef da pagare, il datore di lavoro trattiene in busta paga la somma al lavoratore e poi successivamente provvede al versamento, che viene effettuato secondo i principi generali, cioè entro il 16 del mese successivo. Quindi se l’operazione di conguaglio è stata effettuata il 31 dicembre, il versamento tramite il modello F24 delle imposte a conguaglio sarà effettuato entro il 16 gennaio successivo. Ovviamente se le operazioni di conguaglio sono calcolate nel libro Unico di gennaio, il versamento sarà da effettuare entro il 16 febbraio.

L’Irpef a credito. Nel caso in cui invece sono state trattenute in busta paga da gennaio a novembre cifre di Irpef superiori a quelle effettivamente dovute dal lavoratore, il datore di lavoro o l’ente previdenziale deve provvedere a rimborsare la cifra a credito nella busta paga di dicembre o di conguaglio, salvo poi compensare queste somme a credito sempre nel modello F24 con le imposte eventualmente dovute, a carico del lavoratore o a proprio carico.

Le richieste del lavoratore per il conguaglio fiscale
Il lavoratore o il pensionato deve comunicare al proprio datore di lavoro o ente previdenziale, sostituto d’imposta, gli ulteriori redditi percepiti o le detrazioni spettanti, affinché possa usufruire delle trattenute mensili e del conguaglio di fine anno, evitando di avere nei confronti del Fisco una situazione fiscale da definire poi in sede di dichiarazioni dei redditi.

Detto in altre parole, il lavoratore (o il pensionato) deve comunicare eventuali altri redditi laddove abbia convenienza a vedersi trattenute in busta paga (o rata di pensione) le imposte, quindi mese dopo mese, evitando conguagli fiscali in sede di presentazione del modello 730 o modello Unico che si traducono in grosse somme in denaro da versare col modello F24. Dall’altro lato, nel caso al lavoratore (o al pensionato) spettino le detrazioni fiscali è bene usufruirne direttamente nelle buste paga (o nella rata di pensione) evitando di pagare mese dopo mese più imposte per poi trovarsi con un credito in sede di dichiarazione dei redditi.

Affinché alla fine dell’anno venga effettuato dal sostituto d’imposta, datore di lavoro o ente previdenziale, una corretta imposizione fiscale mensilmente e durante il conguaglio fiscale, il lavoratore deve effettuare le richieste, le comunicazioni al datore di lavoro segnalando tutte le detrazioni fiscali spettanti. La Finanziaria del 2008 ha esteso le detrazioni fiscali spettanti che possono essere richieste dal lavoratore al proprio datore di lavoro e che quindi possono essere incluse nel conguaglio fiscale di fine anno. In precedenza, tali detrazioni non potevano essere considerate mensilmente nel calcolo della busta paga, non potevano essere inserite nella busta e dovevano essere considerate solo nel calcolo del conguaglio fiscale in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Un indubbio vantaggio per i lavoratori che ora possono detrarre dalle proprie imposte in busta paga tutte le detrazioni fiscali.

Le detrazioni ulteriori spettanti oltre alla detrazione per lavoro dipendente sono ad esempio l’eventuale detrazione minima garantita, che spetta ai lavoratori che hanno meno di 8.000 euro di reddito, oppure la detrazione spettante ai lavoratori che pagano l’affitto. Tale detrazione spetta in misura diversa in base al canone di locazione, se è a canone libero o a canone convenzionale. Una particolare detrazione Irpef spetta al lavoratore giovane dal 20 ai 30 anni che paghi un canone di locazione.

Una ulteriore detrazione fiscale che spetta è quella per le famiglie numerose. Si tratta di una ulteriore detrazione sull’Irpef che si aggiunge alla detrazione per familiari a carico e che è destinata ai nuclei familiari con almeno quattro figli. Questa tipologia di detrazione è concessa in misura fissa, non è rapportata al periodo dell’anno in cui maturano i requisiti (cioè la nascita del quarto figlio). Non aumenta inoltre all’aumentare del numero dei figli, oltre il quarto figlio.

Anche al coniuge legalmente separato o divorziato che, sulla base di una sentenza del giudice, è percettore dell’assegno periodico di mantenimento spetta una detrazione d’imposta. Tale detrazione in realtà è dedicata ai coniugi che percepiscono solo l’assegno di mantenimento come reddito. Non è infatti cumulabile con la detrazione per lavoro dipendente. Ma al coniuge percettore di assegno di mantenimento che è anche lavoratore e titolare di un reddito di lavoro dipendente spetta la scelta tra le due detrazioni fiscali e nel caso abbia convenienza a fruire della detrazione sugli assegni di mantenimento deve darne comunicazione al datore di lavoro che, sempre in qualità di sostituto d’imposta, applica normalmente l’altra detrazione, quella per lavoro dipendente.

Infine, il lavoratore, oltre alle detrazioni fiscali, ha la facoltà di segnalare al proprio datore di lavoro altri redditi percepiti che aumentano il proprio reddito complessivo, affinché ne tenga conto nel calcolo delle imposte (Irpef, Addizionali regionali e comunali). Tale richiesta è utile soprattutto a chi svolge due contratti part-time. Per maggiori informazioni su tutte le detrazioni fiscali e sulle richieste che il lavoratore può effettuare, vedremo l’approfondimento sulle richieste del lavoratore nel conguaglio fiscale di fine anno.

Il conguaglio fiscale tramite il modello 730 o Unico
Aldilà di quanto calcolato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, come abbiamo accennato, il dipendente o il pensionato ha una ulteriore possibilità per effettuare il calcolo definitivo delle imposte dovute per l’anno appena concluso. E questo anche se ha effettuato la richiesta al datore di lavoro per gli eventuali ulteriori redditi o detrazioni fiscali.

Per provvedere a ricalcolare le imposte dovute per l’anno appena concluso, il dipendente o il pensionato può infatti effettuare operazioni di conguaglio fiscale, quindi di ricalcolo della differenza tra quanto dovuto effettivamente e quanto trattenuto già dal datore di lavoro (o dall’ente previdenziale) nelle buste paga (o nella rata di pensione), attraverso la compilazione e l’invio del modello 730 o del modello Unico dell’anno successivo (es. 730 del 2012 o Unico 2012), che appunto riguarda i redditi prodotti nell’anno precedente (nell’esempio il 2011).

Le operazioni di conguaglio di fine anno restano una possibilità di calcolo definitivo delle imposte dovute, ma in presenza di ulteriori redditi o oneri o detrazioni, il conguaglio di fine anno non è altro che un primo parziale ricalcolo delle imposte. Il contribuente poi ha l’ultima possibilità: la presentazione della dichiarazione dei redditi. Ovviamente, tale presentazione si rende necessaria se ci sono delle variazioni da comunicare (e delle imposte da pagare o da ricevere a credito) al Fisco sulla propria posizione reddituale rispetto a quanto calcolato dal proprio datore di lavoro o dall’ente previdenziale.

Quindi in ogni caso, pur se il datore di lavoro non dovesse effettuare correttamente le operazioni di conguaglio o in caso di errore nel calcolo dell’imposta Irpef e delle addizionali regionali e comunali, oppure nel caso in cui il lavoratore o il pensionato possa vantare di ulteriori detrazioni fiscali o oneri deducibili che riducono l’imposta dovute, ivi compreso ad esempio le detrazioni fiscali per le spese sanitarie o tutte le detrazioni o le spese che non possono essere incluse nel conguaglio effettuato dal sostituto d’imposta, al contribuente è concessa la possibilità di regolarizzare la sua posizione nei confronti del Fisco, sia a debito d’imposta che a credito d’imposta, operando il ricalcolo delle imposte dovute nel modello 730 o nel modello Unico.

Il modello 730 o del modello Unico sono presentabili da maggio o giugno dell’anno successivo, direttamente in prima persona o affidandosi ad un Centro di assistenza fiscale (CAF) o ad un professionista abilitato (es. Commercialista o Consulente del lavoro).

Il recupero dei crediti Irpef. La presentazione della dichiarazione dei redditi coincide con l’ultimo e definitivo calcolo delle imposte dovute. Tale ricalcolo può generare ulteriori imposte da pagare a saldo, che vanno quindi poi versate, ma anche, molto spesso, dei crediti d’imposta, dei rimborsi dell’imposta già trattenuta dal datore di lavoro (o dall’ente previdenziale) per effetto dell’applicazione di tutte le detrazioni fiscali o gli oneri deducibili dal reddito complessivo. La differenza fondamentale tra i due modelli di dichiarazione è che il modello 730 consente il recupero dei crediti d’imposta o il pagamento delle imposte ulteriori dovute a saldo, attraverso la busta paga di luglio, mentre il modello Unico non permette di fruire del sostituto d’imposta per il pagamento a saldo delle imposte dovute, o il recupero dei crediti d’imposta.

Quindi al lavoratore a cui spettano le detrazioni fiscali che generano una riduzione d’imposta, conviene prima di tutto segnalare tali detrazioni al sostituto d’imposta, datore di lavoro o ente previdenziale, affinché quest’ultimo effetti il corretto calcolo dell’Irpef dovuta (mensilmente e a conguaglio di fine anno a dicembre), evitando che vengano trattenute troppe ritenute fiscale e poi ci sia un successivo credito. In seconda battuta, al lavoratore a cui spetti un credito d’imposta conviene presentare il modello 730 e recuperare tale credito nella mensilità di luglio, piuttosto che presentare il modello Unico e poi recuperare il credito d’imposta nell’anno successivo o tramite richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate, con i tempi che si allungano.


AGEVOLAZIONI FISCALI, DICHIARAZIONI FISCALI
Lo status di familiare a carico per il diritto alle detrazioni fiscali
Per la detrazione fiscale per figli o coniuge a carico, o altri familiari, è necessario presentare una richiesta ed attestare un loro reddito complessivo inferiore a 2.840,51 euro, al netto degli oneri deducibili. Vediamo quando c’è lo status di familiare a carico, quali redditi sono da considerare e come si attesta il diritto all’agevolazione fiscale.
AGEVOLAZIONI FISCALI, FISCO
Residenti all’estero: proroga 2013 delle detrazioni per carichi di famiglia
Con la legge di Stabilità 2013 sono state prorogate le detrazioni per familiari a carico (coniuge, figli, genitori, generi, nuore suoceri, ecc.), contribuenti non residenti in Italia. La detrazione fiscale può spettare sia per i residenti in uno Stato dell’Unione Europa, sia per cittadini residenti extracomunitari. Vediamo tutta la documentazione da presentare per l’agevolazione fiscale.
AGEVOLAZIONI FISCALI, DICHIARAZIONI FISCALI
Modello 730 2012: tutte le spese detraibili o deducibili
Ecco una panoramica su cosa detrarre col modello 730/2012. Tutti le detrazioni d’imposta agli oneri deducibili dal reddito del quadro E oneri e spese che consentono al contribuente un risparmio fiscale sull’Irpef e le altre imposte. Dalle spese mediche, agli interessi per mutui, dai contributi previdenziali, alle spese per ristrutturazioni edilizie o di intervento per risparmio energetico. Vediamo tutte le detrazioni del 19%, 36% e 55%..- Ciaoooooooooooooooooooo

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gino59
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da gino59 »

Inviato: mar mar 12, 2013 12:24 pm
Da: gino59
A: ema

ema ha scritto:
Caro Gino59, ormai ti sei guadagnato la fama di maggiore esperto in materia pensioni.......
Ti avevo scritto per il mio 80%, mi avevi risposto che forse c'era, ma di rivolgermi al CNA; Ho telefonato a Chieti, mi hanno detto che la risposta richiede tempi lunghissimi.....nel frattempo ho visto nel Forum che Tu hai fatto con precisione dei calcoli complessi.
Il mio é semplice: nato il 28/1/1961, arruolato il 22/11/1979, tuttora in servizio senza soluzione di continuità, nessun servizio speciale, nessun lavoro civile. Se ho raggiunto il famigerato 80% ad aprile 2014 posso fare domanda vero?
Ti ho scritto in privato per non annoiare gli utenti del forum, se preferisci puoi rispondermi in pubblico!
Ciao ti auguro buon lavoro ed un felice e lungo periodo post pensione.



Dai dati di cui sopra:


Dal 22.11.1979 al 31.12.1997= AA 18 MM1 e GG9 che con la
magg. di 1/5 =AA21 MM8 e GG15 per una base pens.
maturata di 50% circa.-

Dal 01.01.1998 al 31.12.2002=AA5 + 1 (1/5)=AA6 x 2%=12% + 50%=62%.-
Dal 01.01.03 al 31.12.07=AA5 + 4(mesi) 1/5) x 2%=10,66% + 62%=72,66%.-
Dal 01.01.08 al 31.12.11=AA4 x 2%=8% + 72,66% =Tot. 80,66%.-Ciao

gino59
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kATANGA
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da kATANGA »

:D :D :D 3001 :D :D :D


KATANGA ha scritto:Buongiorno Gino59, eccomi qua... grazie ai tuoi consigli sono riuscito ad avere dall'Inps i dati retributivi e assodato che nei calcoli riguardante l'80%, al 31.12.2011...sei, permettimelo, il MIGLIORE del forum , anche perché, perdonami Gino59, ho provato a fare i calcoli e letto i relativi post delle percentuali , ma cavolo :shock: :shock:
bene Gino59, se vorrai aiutarmi ancora una volta te ne sarei grato

dunque: anno di nascita 1960
dal 09.08.1979 al 31.12.1979 M 4 GG 22
dal 01.01.1980 al 29.07.1980 M 6 GG 29 - Servizio Mil. legge 1092/72 art.8
arruolato Arma cc. 1982;
dal 03.07.1982 al 31.12.1982 M 5 GG 28 SERV.CONF. 1/2
dal 01.01.1983 al 31.12.1983 A 1 SERV.CONF. 1/2
dal 01.01.1984 al 31.12.1987 A 4 SERV.CONF. 1/3
dal 01.01.1988 al 31.12.1992 A 5 normali
dal 01.01.1993 al 31.12.1998 A 6 SERV. CONF. 1/3
dal 01.01.1999 al 31.12.2011 A 12 normali

Il servizio militare e i 3 m circa di all. CC. risultano sia ai fini del diritto e della misura. Poi Gino mi risulta dalle delibere in mio possesso che ho riscattato ai fini del TFS 6 anni e 5 mesi.

Ti chiedo questo calcolo Gino59 perché un mio collega mi ha riferito informalmente, per il calcolo del retributivo, che alla data del 31.12.1995 mi risultavano ANNI 18 E MESI 11 e quindi mi disse che posso stare tranquillo su questo versante ( retributivo), purtroppo non riesce a farmi il calcolo dell'80% è laborioso farlo.

Grazie Gino59 ti saluto con Stima,...


Ha perfettamente ragione, a dire che e' molto, ma molto complicato..
per i tuoi dati, fuori dal normale, ci vorrebbe il software .....

Cmq, a vista pare che forse arrivi all'80%.- Ciaoooooooooo



kATANGA ha scritto:Grazie Gino59, sei veramente un amicone perché aiuti molti colleghi che han bisogno di consigli e chiarimenti, senza chiedere alcunché in cambio ciò ti fa ONORE, e non lo scrivo tanto per scrivere so quel che dico e anche perché mi son letto tantissimi tuoi post in cui aiuti e consigli i colleghi delle varie ff.pp. hei però non tutti i tuoi prima 3000 post GRAZIE DAVVERO.
Ma, Gino59, se permetti ti rendo partecipe delle mie intenzioni, orbene il 2013 compio 53 anni di età quindi trascorso un mese dopo i 53 anni faccio comunque la domanda di pensione mal che vada mi diranno che manca qualche mese e/o anno al compimento dell'80%, oppure fortuna sfacciata, hai visto mai, li ho già come hai detto te.
Però Gino, come di avevo anticipato, grazie al tuo consiglio, ho già inviato telematicamente la domanda di ricongiunzione di ben A 1 e mesi 5. Anche per questo leggendo i post del forum e come mi aveva informalmente accennato un mio collega, molto probabilmente sarà un CIFRONE...staremo a vedere..
Ultimo chance aspetto ancora 3 A ( 40 contributi) in fin dei conti a 57 anni in pensione se Dio ci assiste non è malaccio

Ciao Gino59, con stima e affetto e ne approfitto per augurarti buona Pasqua a te e alla tua famiglia ciao

===================================================================

Grazie della stima.-N.B.( il mio pensiero non si e' distolto dai tuoi dati).-

Ho analizzato attentamente i tuoi dati e dopo verifica ho constatato che:
al 31.12.2011 ti attesti al 78,50% della base pensionabile, quindi...
ogni tanto, vedi di sollecitare la pratica della ricongiunzione..
che con una fava prendi 3 piccioni:

1)-Raggiungi l'80%;
2)-Puoi presentare la domanda di pensione in base D.Lgs.165/97;
3)-Sarai un super retributivo.-
Cio' posto, in virtu' dei dati di cui sopra, avrai piu' £££££$$$$$€€€€€€.-


Ciaoooo Gino59, grazie ancora :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
gino59
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da gino59 »

kATANGA ha scritto::D :D :D 3001 :D :D :D


KATANGA ha scritto:Buongiorno Gino59, eccomi qua... grazie ai tuoi consigli sono riuscito ad avere dall'Inps i dati retributivi e assodato che nei calcoli riguardante l'80%, al 31.12.2011...sei, permettimelo, il MIGLIORE del forum , anche perché, perdonami Gino59, ho provato a fare i calcoli e letto i relativi post delle percentuali , ma cavolo :shock: :shock:
bene Gino59, se vorrai aiutarmi ancora una volta te ne sarei grato

dunque: anno di nascita 1960
dal 09.08.1979 al 31.12.1979 M 4 GG 22
dal 01.01.1980 al 29.07.1980 M 6 GG 29 - Servizio Mil. legge 1092/72 art.8
arruolato Arma cc. 1982;
dal 03.07.1982 al 31.12.1982 M 5 GG 28 SERV.CONF. 1/2
dal 01.01.1983 al 31.12.1983 A 1 SERV.CONF. 1/2
dal 01.01.1984 al 31.12.1987 A 4 SERV.CONF. 1/3
dal 01.01.1988 al 31.12.1992 A 5 normali
dal 01.01.1993 al 31.12.1998 A 6 SERV. CONF. 1/3
dal 01.01.1999 al 31.12.2011 A 12 normali

Il servizio militare e i 3 m circa di all. CC. risultano sia ai fini del diritto e della misura. Poi Gino mi risulta dalle delibere in mio possesso che ho riscattato ai fini del TFS 6 anni e 5 mesi.

Ti chiedo questo calcolo Gino59 perché un mio collega mi ha riferito informalmente, per il calcolo del retributivo, che alla data del 31.12.1995 mi risultavano ANNI 18 E MESI 11 e quindi mi disse che posso stare tranquillo su questo versante ( retributivo), purtroppo non riesce a farmi il calcolo dell'80% è laborioso farlo.

Grazie Gino59 ti saluto con Stima,...


Ha perfettamente ragione, a dire che e' molto, ma molto complicato..
per i tuoi dati, fuori dal normale, ci vorrebbe il software .....

Cmq, a vista pare che forse arrivi all'80%.- Ciaoooooooooo



kATANGA ha scritto:Grazie Gino59, sei veramente un amicone perché aiuti molti colleghi che han bisogno di consigli e chiarimenti, senza chiedere alcunché in cambio ciò ti fa ONORE, e non lo scrivo tanto per scrivere so quel che dico e anche perché mi son letto tantissimi tuoi post in cui aiuti e consigli i colleghi delle varie ff.pp. hei però non tutti i tuoi prima 3000 post GRAZIE DAVVERO.
Ma, Gino59, se permetti ti rendo partecipe delle mie intenzioni, orbene il 2013 compio 53 anni di età quindi trascorso un mese dopo i 53 anni faccio comunque la domanda di pensione mal che vada mi diranno che manca qualche mese e/o anno al compimento dell'80%, oppure fortuna sfacciata, hai visto mai, li ho già come hai detto te.
Però Gino, come di avevo anticipato, grazie al tuo consiglio, ho già inviato telematicamente la domanda di ricongiunzione di ben A 1 e mesi 5. Anche per questo leggendo i post del forum e come mi aveva informalmente accennato un mio collega, molto probabilmente sarà un CIFRONE...staremo a vedere..
Ultimo chance aspetto ancora 3 A ( 40 contributi) in fin dei conti a 57 anni in pensione se Dio ci assiste non è malaccio

Ciao Gino59, con stima e affetto e ne approfitto per augurarti buona Pasqua a te e alla tua famiglia ciao

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Grazie della stima.-N.B.( il mio pensiero non si e' distolto dai tuoi dati).-

Ho analizzato attentamente i tuoi dati e dopo verifica ho constatato che:
al 31.12.2011 ti attesti al 78,50% della base pensionabile, quindi...
ogni tanto, vedi di sollecitare la pratica della ricongiunzione..
che con una fava prendi 3 piccioni:

1)-Raggiungi l'80%;
2)-Puoi presentare la domanda di pensione in base D.Lgs.165/97;
3)-Sarai un super retributivo.-
Cio' posto, in virtu' dei dati di cui sopra, avrai piu' £££££$$$$$€€€€€€.-


Ciaoooo Gino59, grazie ancora :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

:arrow: :roll: Oltre a ringraziarti di quanto sopra..... :! :arrow: :wink: ti dico che sei un collega con la :arrow: testa sulle spalle.-£££££££££££££$$$$$$$$$$$$$$$$€€€€€€€€€€€€€€€€€ :P Auguroni
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da giò61 »

ciao Gino 59 .... dopo tanto tempo ho fatto un giro sul forum .... sai essendo in pensione .......
Ho letto il tuo pensiero. Sei il pilastro portante di tutti, hai sempre risposto con vera professionalità fornendo delle risposte chiare e concise e veritiere che oggi non è da poco.
Hai dimostrato l'interesse e sei stato sempre disponibile con tutti i colleghi dell'Arma e delle altre F.A.
Quindi non mettere, come si dice in gergo calcistico, le scarpe al chiodo.
Ci troveremo tutti in alto mare in balia di tante notizie confuse ricevute un pò di qua e di la.
Con stima. Giò 61.
gino59
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da gino59 »

giò61 ha scritto:ciao Gino 59 .... dopo tanto tempo ho fatto un giro sul forum .... sai essendo in pensione .......
Ho letto il tuo pensiero. Sei il pilastro portante di tutti, hai sempre risposto con vera professionalità fornendo delle risposte chiare e concise e veritiere che oggi non è da poco.
Hai dimostrato l'interesse e sei stato sempre disponibile con tutti i colleghi dell'Arma e delle altre F.A.
Quindi non mettere, come si dice in gergo calcistico, le scarpe al chiodo.
Ci troveremo tutti in alto mare in balia di tante notizie confuse ricevute un pò di qua e di la.
Con stima. Giò 61.


:arrow: Grazie della stima.-

:arrow: Era solo un mio pensiero.... :!: :!: :!: :arrow: ma, finche' ho qualche cosa da dire..... :!:

:arrow: Saro' :arrow: presente.- Cordialmente:Gino59
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da gino59 »

OGGETTO:
Conguaglio fiscale 2012 - CUD 2013 per i pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici.

Di seguito si riepilogano le modalità con cui l’Istituto ha provveduto ad effettuare il conguaglio fiscale relativo all’anno 2012 per i pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici.

Per effetto dell’incorporazione dell’Inpdap e dell’Enpals nell’Inps, tutte le prestazioni erogate dall’Istituto nel 2012 relative al singolo contribuente, in base all’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono state abbinate e sono confluite in un’unica certificazione fiscale (CUD 2013) determinando il conguaglio fiscale e, nel caso sia stato accertato un debito fiscale, il recupero è stato effettuato sul trattamento pensionistico di maggiore importo.

Pertanto, il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale dell’anno reddituale 2012 – completato dall’Istituto entro il 28 febbraio 2013 – è stato recuperato in un’unica soluzione mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo 2013 ad eccezione di coloro che percepiscono redditi da pensione non superiori a 18.000 euro.

Per questi ultimi il conguaglio fiscale a debito di importo superiore a € 100, è stato rateizzato a decorrere dal mese di marzo 2013 in un numero massimo di 10 rate senza l’applicazione degli interessi (art. 38, comma 7 del decreto legge n.78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010).

Nei confronti degli altri pensionati il debito d’imposta risultante dal conguaglio fiscale è stato recuperato integralmente nei limiti della capienza della rata di pensione di marzo 2013, in base a quanto prevede la disciplina tributaria.

A seguito di specifica richiesta in tale senso da parte dell’Istituto, l’Agenzia dell’Entrate ha tuttavia autorizzato a decorrere dalla rata di aprile 2013 una maggiore rateizzazione che sarà effettuata nei termini che seguono.

Per i pensionati che sono titolari di un reddito da pensione pari o superiore a 18 mila euro e per i pensionati per i quali non è stato possibile recuperare integralmente il debito fiscale sulla rata di marzo 2013, il recupero del residuo debito avverrà a decorrere dalla rata di aprile 2013 con l’applicazione di una particolare salvaguardia che opererà nei termini di seguito descritti.

Per i pensionati che hanno un trattamento pensionistico mensile netto di importo superiore ad € 1.238,58, il recupero del residuo debito fiscale sarà effettuato dalla rata di aprile 2013 assicurando il pagamento di un importo mensile netto di € 990,86, corrispondente al doppio del trattamento minimo per l’anno 2013; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione del debito fiscale, utilizzando anche l’importo della tredicesima eccedente € 990,86 qualora il debito non venga estinto prima.

Per i pensionati il cui trattamento pensionistico mensile (al netto di tutte le ritenute comprese le addizionali regionali e comunali)è uguale o inferiore ad € 1.238,58 mensili, il debito fiscale sarà recuperato entro il limite della trattenuta di un quinto della pensione; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione di quanto dovuto all’erario, utilizzando anche l’importo della tredicesima qualora il debito non venga estinto prima.

Ove il debito non venga interamente recuperato entro il mese di Dicembre 2013, l’Istituto comunicherà all’interessato l’obbligo di provvedere personalmente al saldo entro il 15 gennaio 2014, mediante versamento con Modello F24 prestampato con gli importi ed inviato tempestivamente unitamente alla comunicazione.

Nel caso in cui la rateizzazione sia in corso e si interrompa la corresponsione della pensione (esempio in caso di decesso del titolare), il residuo debito ed i relativi termini di scadenza saranno comunicati agli eredi che dovranno provvedere al saldo di quanto dovuto.

Ad esclusione dei pensionati con unica rata di conguaglio fiscale 2012 effettuata nel mese di marzo 2013, il procedimento di rateizzazione troverà esatta corrispondenza nella dichiarazione del sostituto d’imposta Modello 770/2013 - CUD 2013, dove, dopo aver indicato al punto 5 le ritenute totali dovute nell’anno 2012 da parte del contribuente e aver provveduto a trattenere la prima rata nel mese di marzo 2013, al punto 201 del CUD-770/2013 sarà indicato l’importo del debito residuo, rateizzato successivamente.

Per i conguagli rateizzati di che trattasi, tale importo è il debito totale detratto quanto già recuperato a marzo e sarà versato mensilmente dall’Istituto, salvo i casi particolari di interruzione sopra indicati.

L’importo indicato al punto 201 del CUD/770 non terrà conto degli interessi, eventualmente già calcolati e trattenuti dall’Istituto, sulle somme rateizzate.

Per i pensionati interessati, nelle annotazioni (cod. AW) della dichiarazione sarà specificato che sulle somme indicate nel punto 201 sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.

Il Direttore Generale
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da gino59 »

Direzione Centrale Previdenza
Direzione Centrale Sistemi Informativi
Roma, 30/04/2013
Circolare n. 70
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Gestione ex Inpdap. Determinazione Presidenziale del 30 maggio 2012n. 95. “Presentazione e consultazione telematica - Decorrenza”. Nuove modalità di presentazione delle istanze per la liquidazione dell’Assicurazione Sociale Vita, per la quantificazione del TFS e del TFR ai fini della cessione e per la dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR
SOMMARIO:
Premessa 1. Inserimento dei dati nella domanda 2. Compilazione della domanda di liquidazione dell’indennità dell’Assicurazione Sociale Vita da parte dell’iscritto per il decesso di un suo familiare 3. Compilazione della domanda di quantificazione del TFS ai fini della stipula di un contratto di cessione 4. Compilazione della domanda di quantificazione del TFR ai fini della stipula di un contratto di cessione 5. Compilazione della dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR 6. Presentazione delle domande tramite Patronato 7. Presentazione delle domande tramite ContactCenter Integrato
Premessa

Con Circolare n. 131 del 19 novembre 2012 sono state fornite le disposizioni attuative della determinazione del Presidente dell’Istituto n. 95 del 30 maggio 2012 la quale prevede l’utilizzo graduale del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi.

In relazione a quanto sopra, è stata attivata la modalità di presentazione telematica:

- della richiesta di liquidazione dell’indennità dell’Assicurazione Sociale Vita.
- della domanda di quantificazione del Trattamento di fine servizio (d’ora in poi TFS) ai fini della cessione
- della domanda di quantificazione del Trattamento di fine rapporto (d’ora in poi TFR) ai fini della cessione
- della dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR

Per consentire agli utenti di adeguarsi alle nuove modalità di compilazione e di invio delle domande, è previsto un periodo transitorio, fino al 31/07/2013, durante il quale le domande in esame possono essere presentate con le consuete modalità.
A decorrere dal 01/08/2013, le istanze sopra indicate dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica.

A partire da tale ultima data l’istanza presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando l’utente non abbia provveduto a trasmetterla in modalità telematica.

Le Sedi, se la mancata trasmissione telematica è determinata da eventi non imputabili all’Istituto, informeranno immediatamente e formalmente l’interessato circa l’improcedibilità della domanda fino alla trasmissione telematica della stessa.

Si precisa che tutte le domande pervenute in modalità telematica devono essere istruite e definite senza necessità di acquisire la domanda cartacea in originale, la cui conservazione rimane in capo al beneficiario della prestazione (cfr. Circolare Inps n. 47 del 27 marzo 2012).

La data di presentazione della domanda sarà esclusivamente quella in cui verrà ricevuta in forma telematica.

Le domande devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center integrato – n. 803164 (per chiamate gratuite da numeri fissi) o al n. 06164164 (per chiamate da telefoni cellulari con costo a carico dell’utente);
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Si forniscono di seguito informazioni più dettagliate inerenti alla modalità di presentazione tramite WEB delle domande relative alle singole prestazioni richiamate in oggetto.

Inserimento dei dati nella domanda

Il servizio prevede il prelievo automatico di alcune delle informazioni necessarie, utilizzando i dati già in possesso dell’Istituto quali, ad esempio, i dati anagrafici del richiedente.

Altri dati devono essere, invece, inseriti direttamente dal richiedente e confermati dallo stesso al termine dell’inserimento, al fine di fornire all’Istituto tutti gli elementi necessari per poter definire la richiesta da parte delle Sedi.

Si riportano i principali contenuti delle diverse sezioni informative previste nell’iter di compilazione.

Si precisa che nel corso della compilazione della domanda, la procedura permette di salvare i dati acquisiti, in modo da consentire al cittadino di poter intervenire sulla domanda stessa in momenti successivi e di inviarla all’INPS solo al momento della conferma finale. Senza la conferma finale la domanda è considerata ‘in bozza’.

La domanda salvata e non inviata è consultabile dal richiedente dalla voce di menu “Domanda in corso di compilazione” In un secondo momento, è possibile accedere per completare la compilazione ed inviare la domanda.

La domanda compilata e non inviata rimane disponibile per 30 giorni dal primo salvataggio nella sezione “Domanda in corso di compilazione”, scaduti i quali verrà eliminata dal sistema.

2. Compilazione della domanda di liquidazione dell’indennità dell’Assicurazione Sociale Vita da parte dell’iscritto per il decesso di un suo familiare

Il servizio on-line “Domanda liquidazione indennità ASV”, da compilarsi per ottenere la liquidazione della prestazione economica dell’Assicurazione Sociale Vita, è disponibile nell’area riservata del portale dell’Istituto, nella sezione “Servizi ai cittadino”.

La funzionalità telematica di invio domanda di liquidazione è, al momento, disponibile solo per l’iscritto all’ASV o per il prosecutore volontario della stessa assicurazione per il decesso di un familiare a suo carico, invece i richiedenti la prestazione per il decesso dell’iscritto all’ASV devono, per il momento, continuare ad utilizzare i moduli cartacei.

Il modello PDF interattivo di “ Domanda di liquidazione dell’ASV” è disponibile attraverso il link “Compilazione domanda” all’interno dell’applicazione Internet.

Una volta completata la compilazione (operazione possibile solo se l’utente è in possesso del codice PIN dispositivo), la domanda viene automaticamente inviata alla sede INPS gestione dipendenti pubblici competente territorialmente.

L’automatica individuazione della sede competente opera in funzione del CAP/COP dell’indirizzo del datore di lavoro, se il richiedente è un iscritto ASV in attività di servizio, o della residenza dell’iscritto nel caso in cui sia un prosecutore volontario dell’assicurazione.

All’apertura del modello, il richiedente deve innanzitutto specificare se è iscritto in servizio o pensionato (prosecutore volontario).

Nella richiesta di liquidazione il modello deve essere compilato specificando i dati anagrafici del defunto, con l’indicazione della relazione di parentela.

I dati anagrafici del richiedente in possesso del PIN appariranno automaticamente .



3. Compilazione della domanda di quantificazione del TFS ai fini della stipula di un contratto di cessione

Il servizio on-line ” domanda di quantificazione del TFS ai fini della cessione” è disponibile nell’area riservata del portale dell’Istituto (Servizi Gestione Dipendenti Pubblici), nella sezione “Servizi per il cittadino”, ricercandolo con le tre diverse modalità previste: all'interno dell'Area tematica, per Tipologia di servizio (Domande, Consultazioni, Simulazioni) oppure seguendo l'Ordine alfabetico.

È inoltre disponibile anche una ricerca libera che consente di individuare il servizio attraverso l'inserimento di "parole chiave". Tale servizio consente di trasmettere via WEB la domanda e di ottenere da parte dell’Istituto la certificazione del calcolo del TFS maturato alla data di cessazione dal servizio.

Il modello PDF interattivo di “domanda di quantificazione del TFS ai fini della cessione” è disponibile cliccando sulla voce “Nuova domanda” all’interno del portale.

Una volta completata la compilazione, la domanda può essere inviata alla sede INPS Gestione Dipendenti Pubblici competente territorialmente, solo se l’utente è in possesso del codice PIN dispositivo.
L’automatica individuazione della sede competente opera in funzione del CAP/COP dell’indirizzo del datore di lavoro.

All’apertura del modello i dati anagrafici del richiedente e quelli relativi all’amministrazione dove ha prestato servizio sono precompilati con le informazioni presenti nell’anagrafica dell’Istituto. Il cittadino deve indicare la data di cessazione dal servizio, dal momento che il Tfs non è cedibile prima della cessazione del rapporto di lavoro e, pertanto, la quantificazione del credito può essere operata solo dopo la cessazione dal servizio.

Si rimanda alla circolare dell’allora INPDAP n.12 del 28/06/2011 per gli aspetti amministrativi in tema di cessione del TFS.


4. Compilazione della domanda di quantificazione del TFR ai fini della stipula di un contratto di cessione

Il servizio on-line ” domanda di quantificazione del TFR ai fini della cessione” è disponibile nell’area riservata del portale dell’Istituto (Servizi Gestione Dipendenti Pubblici), presente nella sezione “Servizi per il cittadino”, ricercandolo con le tre diverse modalità previste: all'interno dell'Area tematica, per Tipologia di servizio (Domande, Consultazioni, Simulazioni) oppure seguendo l'Ordine alfabetico. È inoltre disponibile anche una ricerca libera per individuare il servizio attraverso l'inserimento di "parole chiave". Tale servizio consente di trasmettere via WEB la domanda e di ottenere da parte dell’Istituto la certificazione del calcolo del TFR maturato alla data di cessazione dal servizio.

Il modello PDF interattivo di “domanda di quantificazione del TFR ai fini della cessione” è disponibile cliccando sulla voce “Nuova domanda”.

All’apertura del modello i dati anagrafici del richiedente e quelli relativi all’amministrazione dove ha prestato servizio sono precompilati con le informazioni presenti nell’anagrafica dell’Istituto. Il cittadino dovrà indicare i dati relativi al periodo di servizio(compresa la data di cessazione) relativo al TFR per il quale intende richiedere la quantificazione.

Una volta completata la compilazione, la domanda può essere inviata alla sede INPS gestione dipendenti pubblici competente territorialmente solo se l’utente è in possesso del codice PIN dispositivo.

L’automatica individuazione della sede competente opera in funzione del CAP/COP dell’indirizzo del datore di lavoro.

Per gli aspetti amministrativi in tema di cessione del TFR si rimanda alla nota operativa n. 17 del 06/04/2009.


Compilazione della dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR

Il servizio on-line ” dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR” è disponibile nell’area riservata del portale dell’Istituto, (Servizi Gestione Dipendenti Pubblici), presente nella sezione “Servizi per il cittadino”, ricercandolo con le tre diverse modalità previste: all'interno dell'Area tematica, per Tipologia di servizio (Domande, Consultazioni, Simulazioni) oppure seguendo l'Ordine alfabetico. È inoltre disponibile anche una ricerca libera che consente di individuare il servizio attraverso l'inserimento di "parole chiave".

Il richiedente, per accedere al modello PDF interattivo di “dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR” deve cliccare sulla voce “Nuova domanda”.

Una volta completata la compilazione, la domanda può essere inviata alla sede INPS Gestione Dipendenti Pubblici competente territorialmente solo se l’utente è in possesso del codice PIN dispositivo.

L’automatica individuazione della sede competente opera in funzione del CAP/COP dell’indirizzo del datore di lavoro del titolare deceduto.

All’apertura del modello i dati anagrafici sono precompilati con le informazioni presenti nell’anagrafica dell’Istituto. Il richiedente medesimo deve indicare il codice fiscale e la data di decesso del titolare della prestazione deceduto nonché i dati anagrafici di residenza e l’IBAN di ognuno dei beneficiari/eredi.

Nel caso di decesso in servizio del titolare della prestazione, i beneficiari per diritto proprio devono allegare anche l’apposito modulo presente nella sezione modulistica per manifestare la volontà di accettare la divisione in parti uguali della prestazione ovvero di delegare uno dei beneficiari alla riscossione dell’intero importo.


5. Presentazione delle domande tramite Patronato


La richiesta delle prestazioni in esame può essere presentata anche tramite Patronato.
Il Patronato utilizzando i servizi telematici a sua disposizione potrà acquisire i dati relativi alle richieste in oggetto come specificato nella circolare n. 131/2012.


6. Presentazione delle domande tramite Contact Center Integrato


Il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi al servizio di Contact Center integrato disponibile telefonicamente al numero verde 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con costo a carico dell’utente).

Solo per gli utenti dotati di un Pin dispositivo, il Contact Center compila l’istanza sulla base delle indicazioni fornite dall’iscritto e la invia all’Istituto per la successiva lavorazione.

Nel caso in cui l’utente non sia dotato di Pin dispositivo, i dati essenziali della domanda verranno ugualmente acquisiti, ma in questo caso il Contact Center inviterà l’interessato a trasformare il Pin, avvertendo che l’istanza non sarà completata finché il Pin non assumerà caratteristiche “dispositive”.

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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da gino59 »

Da qualche giorno, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il modello del 730 anno 2013. Per quest’anno, sono tante le novità in arrivo con la dichiarazione dei redditi per i contribuenti italiani: parliamo in particolare dell’introduzione e la natura sostitutiva dell’Imu; ma non è tutto, infatti vista l’importanza degli immobili entrano in gioco anche le modifiche alle popolari detrazioni del 36% e del 55%. Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo, le detrazioni del modello 730 2013 e quindi cosa si può scaricare.
Clicca qui per scaricare il modello 730 anno 2013 e le relative istruzioni alla compilazione
Il modello 730 anno 2013 porta con sè tante novità in merito alle detrazioni. Scopriamo cosa i contribuenti potranno scaricare con la dichiarazione dei redditi relativi al 2012 da effettuarsi entro la metà del 2013.
Per quanto riguarda le detrazioni sulla ristrutturazione di un immobile, la detrazione passa da 48mila a 96mila euro. Il bonus va ripartito in dieci anni, con quote di pari importo; lo sconto è valido anche per gli interventi di ricostruzione o ripristino degli immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi. In poche parole, per una ristrutturazione di 50.000 euro si avrà diritto a un bonus di 2.500 euro ogni anno per dieci anni. Bisogna però tenere a mente che per ottenere la detrazione, è necessario indicare nella dichiarazione dei redditi tutti i dati catastali dell’immobile. Si ricorda infine che il contribuente dovrà conservare l’atto di notorietà, l’autocertificazione e la certificazione dell’amministratore dello stabile.
Passiamo al tasto Imu. Chi possiede una casa vuota o concessa in comodato d’uso potrà non pagare l’Imposta municipale unica su quell’immobile e nemmeno l’Irpef con le relative addizionali. Saranno esenti dal pagamento dell’ Imu anche i contadini che lavorano direttamente su un terreno di loro proprietà: questi pagheranno le tasse solamente sul reddito ottenuto dal lavoro agrario. Inoltre, i possessori di immobili di interesse storico o artistico, con il modello 730/2013 devono dire addio a tutte le agevolazioni di cui hanno goduto fino ad ora. Come previsto da una nota ufficiale, entrerà in vigore l’annullamento del “regime favorevole per la determinazione del reddito dei fabbricati locati di interesse storico o artistico”.
Al via nel 2013, la detrazione d’imposta per chi sostituisce lo scaldabagno, detrazione che ammonta ad una percentuale del 55%. Lo sconto varrà però solo se si sostituisce il vecchio scaldabagno con uno di quelli dotati di pompa di calore dedicata alla produzione di acqua calda sanitaria. Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, per utilizzare le agevolazioni, le spese devono essere pagate con bonifico bancario o postale, da cui risultino causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.
Bruta notizia invece su un altro fronte: il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) del premio assicurativo di responsabilità civile per i veicoli può essere portato in detrazione soltanto per la parte che eccede i 40 euro, il che significa che chi paga la propria polizza Rc auto meno di 402 euro l’anno non avrà più diritto ad alcuna deduzione. Il contributo al Ssn è quella parte di premio (il 10,5%) che tutti gli automobilisti, attraverso le compagnie, devono versare allo Stato a copertura dei feriti e delle vittime della strada ogni volta che paghiamo il premio di un’assicurazione obbligatoria, a prescindere dal mezzo (camion, auto, moto, scooter) e dal tipo di polizza. La voce di spesa del contributo Ssn va indicata nella dichiarazione dei redditi nel quadro “Oneri e Spese”.
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Integrazione: il Contact Center unico
Data pubblicazione: 29/05/2013
Dal 1° giugno il Contact Center telefonico dell’Inps-Inail fornirà il servizio anche per gli iscritti alle gestioni dei lavoratori dello spettacolo (ex-Enpals) e dei lavoratori pubblici (ex-Inpdap).
I numeri da chiamare per i lavoratori assicurati e i pensionati di tutte le gestioni saranno quindi:
• il numero verde gratuito 803.164 per le chiamate da telefono fisso;
• il numero 06.164164 per le chiamate da telefono cellulare (in questo caso la chiamata è a pagamento e il costo dipende dal piano tariffario applicato dai gestori telefonici ai cittadini che chiamano il Contact Center)
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Circolare numero 84 del 23-05-2013_Allegato n 1.xls
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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DGM Convocazione 19.6.2013.pdf
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Norme e Tributi Lavoro
Super pensioni, il contributo di solidarietà è illegittimo. Gli arretrati? Saranno restitui.-





.....Ragazzi, siamo in Italiamagnaaaaaaaaaaa ..........Non c'e' niente da fare............!!!!!!!!!!!!


....Non ci salva neanche la penicillina.-
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