I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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vovoforum
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da vovoforum »

scusatemi ma perchè tutti sti msg importanti non li mettete in un trehad con il titolo giusto e non in "i miei primi 3 mila msg..."


la verità, vi farà liberi (Gv 8,32)
gino59
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da gino59 »

vovoforum ha scritto:scusatemi ma perchè tutti sti msg importanti non li mettete in un trehad con il titolo giusto e non in "i miei primi 3 mila msg..."
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Ecco il 1° cazziatone che rx della giornata.....!!! e da chì lo ricevo....??? dal grande e inimitabile
vovoforum"...............come stai.....spero bene....???
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vovoforum
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da vovoforum »

gino59 ha scritto:
vovoforum ha scritto:scusatemi ma perchè tutti sti msg importanti non li mettete in un trehad con il titolo giusto e non in "i miei primi 3 mila msg..."
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Ecco il 1° cazziatone che rx della giornata.....!!! e da chì lo ricevo....??? dal grande e inimitabile
vovoforum"...............come stai.....spero bene....???
Ah ah ah :-) ciao mitico. Si grazie tutto bene sono un po sparito perché me lo sto sudando l'assegno per il terzo figlio... ;-) ma ne vale la pena... 300 e dispari euro al mese più le detrazioni insomma una pensione davvero più che dignitosa... Invece il compare lino è tanto che non lo sento chissà come se la passa. Tu vedo che invece altro che tremila... Ormai sei a certi livelli :-P
Oggi è il terzo anniversario della mia rinuncia al transito nel ruolo civile... Mamma mia se ripenso a quel periodo quanti dubbi e paure... Invece grazie a te e d altri mitici del forum ho fatto la scelta miglior per potermi dedicare e godermi la famiglia.
Ti saluto e saluto tutti gli altri suocere comprese :-))))
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da gino59 »

Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messaggio da leggereda vovoforum » dom feb 15, 2015 10:51 pm

gino59 ha scritto:
vovoforum ha scritto:
scusatemi ma perchè tutti sti msg importanti non li mettete in un trehad con il titolo giusto e non in "i miei primi 3 mila msg..."

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Ecco il 1° cazziatone che rx della giornata.....!!! e da chì lo ricevo....??? dal grande e inimitabile
vovoforum"...............come stai.....spero bene....???


Ah ah ah :-) ciao mitico. Si grazie tutto bene sono un po sparito perché me lo sto sudando l'assegno per il terzo figlio... ;-) ma ne vale la pena... 300 e dispari euro al mese più le detrazioni insomma una pensione davvero più che dignitosa... Invece il compare lino è tanto che non lo sento chissà come se la passa. Tu vedo che invece altro che tremila... Ormai sei a certi livelli :-P
Oggi è il terzo anniversario della mia rinuncia al transito nel ruolo civile... Mamma mia se ripenso a quel periodo quanti dubbi e paure... Invece grazie a te e d altri mitici del forum ho fatto la scelta miglior per potermi dedicare e godermi la famiglia.
Ti saluto e saluto tutti gli altri suocere comprese :-))))
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La famiglia,ne vale la pena. Mi ha fatto piacere ecerca di non incrementare con gli assegni fam..-Ciao
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da gino59 »

Messaggio n. 7115
OGGETTO:
Trattamenti pensionistici di privilegio del personale della Polizia di Stato: collaborazione con il Ministero dell’Interno per l’acquisizione della documentazione istruttoria.

Con nota operativa n. 27 del 25/7/2007 dell’ex INPDAP sono state fornite disposizioni applicative per la concessione della pensione di privilegio al personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

La circolare n. 131 del 19/11/2012, ha previsto, con effetto dal 1° febbraio 2013, il regime dell’invio telematico, in via esclusiva, delle istanze di prestazioni pensionistiche previdenziali ex inpdap.

Con riferimento ai trattamenti di privilegio per il personale della Polizia di Stato la procedura prevede che le Sedi di produzione dell’Istituto, in presenza della sola domanda di liquidazione della prestazione in argomento, inoltrata per via telematica, debbano avviare attività istruttoria per completare la documentazione di rito a sostegno della domanda stessa.

Al fine di ottimizzare le fasi del procedimento e contrarre i tempi del relativo iter, si ritiene opportuno avvalersi della collaborazione offerta dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - per acquisire gli atti propedeutici al provvedimento concessivo.

Nello specifico, per quanto concerne le diverse ipotesi prese in considerazione nella nota operativa n. 27/2007 nelle fattispecie di cui al par. 3 ai punti a), b), c), tale nuova procedura sarà ampliata anche nelle seguenti ipotesi:
domanda di pensione privilegiata indiretta o di pensione privilegiata di reversibilità;
rinnovo dell’assegno privilegiato;
richiesta di Aggravamento;
richiesta dell’assegno di incollocabilità di cui all’articolo n. 104 del TU n. 1092/1973.

A tal fine, l’interessato provvederà:
1) ad inviare la richiesta di liquidazione della pensione privilegiata a questo ente previdenziale, in via telematica, secondo le modalità di cui alla predetta circolare n.131 del 2012;
2) a trasmettere, via p.e.c., copia della stessa domanda al citato Dipartimento della Pubblica Sicurezza all’indirizzo:

dipps.333h.serviziopensioneprevidenza.rm@pecps.interno.it.

Le modalità come sopra indicate avranno effetto per le domande prodotte a decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio.

Il Direttore Generale
Ciof
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da gino59 »

Credo che più passa il tempo e più mi rendo conto che dovrò usare questo "MOTTO".-

« Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE ! »
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da ariete17 »

gino59 ha scritto:Credo che più passa il tempo e più mi rendo conto che dovrò usare questo "MOTTO".-

« Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE ! »
ecco xkè vinci sempre Gino.............
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da pietro17 »

Ginooooooo
Ti piace vincere facile......

Ahahahaha

Inviato dal mio 01_v89_jbl1a698 utilizzando Tapatalk
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da gino59 »

pietro17 ha scritto:Ginooooooo
Ti piace vincere facile......

Ahahahaha

Inviato dal mio 01_v89_jbl1a698 utilizzando Tapatalk
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Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da gino59 »

Benefici in favore delle vittime del terrorismo: novità e chiarimenti
Data pubblicazione: 10/06/2016
La circolare 98 fornisce nuovi e diversi chiarimenti in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo, rinnovando in parte quanto già determinato con la circolare 144 del 2015.

Le novità riguardano due aspetti: il beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni di anzianità contributiva ex articolo 3 legge 206 del 2004, in favore del coniuge e dei figli dell’invalido a seguito di matrimonio contratto successivamente all’evento; il diritto a pensione immediata secondo l’articolo 4, comma 2 della legge suindicata.




Direzione Centrale Pensioni
Roma, 09/06/2016
Circolare n. 98
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Legge 3 agosto 2004, n. 206, articoli 2, 3 e 4 modificati dall’art. 1 commi 163, 164 e 165 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 recanti nuove norme in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice – ulteriori precisazioni e chiarimenti.
SOMMARIO:
Con la presente circolare, che rappresenta quanto condiviso con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed acquisito il parere di suddetto Ministero del 25 maggio 2016, si forniscono nuovi e diversi chiarimenti in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo, innovando in parte quanto già determinato con la circolare n. 144 del 2015.
1) Beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni di anzianità contributiva ex articolo 3 legge 206/2004, in favore di coniuge e figli dell’invalido a seguito di matrimonio contratto successivamente all’evento

Com’è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1 commi 163, 164 e 165) ha integrato alcune delle disposizioni contenute nella legge 26 agosto 2004, n. 206.

In particolare, l’articolo 3 della legge n. 206 del 2004 prevede che “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”.

Il comma 164 dell’art 1 della legge n. 190 del 2014 ha aggiunto, all’art 3 della legge 26 agosto 2004, n. 206, il comma 1-ter ai sensi del quale “i benefìci previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi”.

Al riguardo con circolare n. 144 del 31.7.2015 sono state fornite le prime indicazioni operative (cfr. Circ. 144, par. 1).
Ad integrazione di quanto già previsto nella detta circolare, si precisa che anche nel caso in cui al momento dell’evento terroristico la vittima era coniugata e successivamente è intervenuta sentenza di divorzio, il beneficio in esame può essere riconosciuto anche all’eventuale nuovo coniuge ed ai figli dell'invalido.

Resta fermo che, ai sensi di quanto dispone l’ultimo periodo dell’articolo 3 comma 1-ter, qualora il beneficio in esame sia stato già riconosciuto ai genitori della vittima, la nuova disposizione, che estende la platea dei destinatari nei termini sopra descritti, non trova comunque applicazione.


2. Diritto a pensione immediata ex articolo 4, comma 2 legge 206/2004

L’articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dall’art 2 comma 106 lett. a) della legge n. 244 del 2007 e da ultimo dall’art. 1 comma 165 della legge n. 190 del 2014 prevede che “A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto……..Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente”.

Con circolare n. 144/2015 l’Istituto, in relazione al concetto di “retribuzione integralmente percepita” ha precisato che, ai fini della determinazione dell’importo della pensione in argomento, si prendono a riferimento le sole voci retributive assoggettate a contribuzione in base alle istruzioni fornite con circolari n. 263/97 e n. 6/2014 (Circolare n. 144 par. 2).

Al riguardo si fa presente che la pensione dovrà essere calcolata utilizzando l’ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell’evento terroristico ed incrementata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 206 del 2004. Ciò posto, considerato che il succitato articolo 4, come modificato dall’art. 1, comma 165, della legge 190 del 2014, prevede il diritto all’accesso al beneficio, oltre che nei confronti di coloro che erano iscritti ad una forma assicurativa obbligatoria al momento dell’evento terroristico, anche in favore dei soggetti che si siano assicurati successivamente, si dovrà, in tale fattispecie, prendere a riferimento la retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente il momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio (cfr. circolare n 122 del 2007 par. 5 e circolare n 144 del 2015 par 2).

Nella retribuzione integralmente percepita rientrano tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro e connessi alla causa tipica del contratto di lavoro anche se non assoggettati a contribuzione previdenziale.

Restano escluse dalla retribuzione integralmente percepita le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché i trattamenti corrisposti al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori.

Il successivo comma 2-bis del medesimo articolo 4 prevede, altresì, che “per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1”.

Si precisa che per retribuzione “annua” ai sensi del comma 2-bis del citato articolo 4 va intesa la retribuzione riferita al periodo mobile intercorrente fra un qualsiasi giorno dell'anno e il corrispondente giorno dell'anno in cui si colloca la cessazione del rapporto di lavoro, coincidente con le ultime 52 settimane lavorate.

Per quanto non previsto dalla presente circolare si fa rinvio alle disposizioni impartite con le circolari. n. 113/2005 e 144/2015, e con messaggio. 12009 del 20 aprile 2006, ove compatibili.

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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da gino59 »

gino59 ha scritto:Benefici in favore delle vittime del terrorismo: novità e chiarimenti
Data pubblicazione: 10/06/2016
La circolare 98 fornisce nuovi e diversi chiarimenti in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo, rinnovando in parte quanto già determinato con la circolare 144 del 2015.

Le novità riguardano due aspetti: il beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni di anzianità contributiva ex articolo 3 legge 206 del 2004, in favore del coniuge e dei figli dell’invalido a seguito di matrimonio contratto successivamente all’evento; il diritto a pensione immediata secondo l’articolo 4, comma 2 della legge suindicata.




Direzione Centrale Pensioni
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Circolare n. 98
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e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Legge 3 agosto 2004, n. 206, articoli 2, 3 e 4 modificati dall’art. 1 commi 163, 164 e 165 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 recanti nuove norme in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice – ulteriori precisazioni e chiarimenti.
SOMMARIO:
Con la presente circolare, che rappresenta quanto condiviso con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed acquisito il parere di suddetto Ministero del 25 maggio 2016, si forniscono nuovi e diversi chiarimenti in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo, innovando in parte quanto già determinato con la circolare n. 144 del 2015.
1) Beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni di anzianità contributiva ex articolo 3 legge 206/2004, in favore di coniuge e figli dell’invalido a seguito di matrimonio contratto successivamente all’evento

Com’è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1 commi 163, 164 e 165) ha integrato alcune delle disposizioni contenute nella legge 26 agosto 2004, n. 206.

In particolare, l’articolo 3 della legge n. 206 del 2004 prevede che “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”.

Il comma 164 dell’art 1 della legge n. 190 del 2014 ha aggiunto, all’art 3 della legge 26 agosto 2004, n. 206, il comma 1-ter ai sensi del quale “i benefìci previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi”.

Al riguardo con circolare n. 144 del 31.7.2015 sono state fornite le prime indicazioni operative (cfr. Circ. 144, par. 1).
Ad integrazione di quanto già previsto nella detta circolare, si precisa che anche nel caso in cui al momento dell’evento terroristico la vittima era coniugata e successivamente è intervenuta sentenza di divorzio, il beneficio in esame può essere riconosciuto anche all’eventuale nuovo coniuge ed ai figli dell'invalido.

Resta fermo che, ai sensi di quanto dispone l’ultimo periodo dell’articolo 3 comma 1-ter, qualora il beneficio in esame sia stato già riconosciuto ai genitori della vittima, la nuova disposizione, che estende la platea dei destinatari nei termini sopra descritti, non trova comunque applicazione.


2. Diritto a pensione immediata ex articolo 4, comma 2 legge 206/2004

L’articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dall’art 2 comma 106 lett. a) della legge n. 244 del 2007 e da ultimo dall’art. 1 comma 165 della legge n. 190 del 2014 prevede che “A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto……..Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente”.

Con circolare n. 144/2015 l’Istituto, in relazione al concetto di “retribuzione integralmente percepita” ha precisato che, ai fini della determinazione dell’importo della pensione in argomento, si prendono a riferimento le sole voci retributive assoggettate a contribuzione in base alle istruzioni fornite con circolari n. 263/97 e n. 6/2014 (Circolare n. 144 par. 2).

Al riguardo si fa presente che la pensione dovrà essere calcolata utilizzando l’ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell’evento terroristico ed incrementata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 206 del 2004. Ciò posto, considerato che il succitato articolo 4, come modificato dall’art. 1, comma 165, della legge 190 del 2014, prevede il diritto all’accesso al beneficio, oltre che nei confronti di coloro che erano iscritti ad una forma assicurativa obbligatoria al momento dell’evento terroristico, anche in favore dei soggetti che si siano assicurati successivamente, si dovrà, in tale fattispecie, prendere a riferimento la retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente il momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio (cfr. circolare n 122 del 2007 par. 5 e circolare n 144 del 2015 par 2).

Nella retribuzione integralmente percepita rientrano tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro e connessi alla causa tipica del contratto di lavoro anche se non assoggettati a contribuzione previdenziale.

Restano escluse dalla retribuzione integralmente percepita le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché i trattamenti corrisposti al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori.

Il successivo comma 2-bis del medesimo articolo 4 prevede, altresì, che “per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1”.

Si precisa che per retribuzione “annua” ai sensi del comma 2-bis del citato articolo 4 va intesa la retribuzione riferita al periodo mobile intercorrente fra un qualsiasi giorno dell'anno e il corrispondente giorno dell'anno in cui si colloca la cessazione del rapporto di lavoro, coincidente con le ultime 52 settimane lavorate.

Per quanto non previsto dalla presente circolare si fa rinvio alle disposizioni impartite con le circolari. n. 113/2005 e 144/2015, e con messaggio. 12009 del 20 aprile 2006, ove compatibili.

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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da tommy60 »

Caro Gino59 aspetta che arrivo anche io ad una certa quota per adesso sono fermo a 3 (!!!!!!!!!!!!!!)
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da gino59 »

tommy60 ha scritto:Caro Gino59 aspetta che arrivo anche io ad una certa quota per adesso sono fermo a 3 (!!!!!!!!!!!!!!)
======================================Va be, c'è tempo=========================
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Re: I MIEI PRIMI 3 MILA MSG........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Messaggio da gino59 »

Visite fiscali, cambiano gli orari per i dipendenti: ecco quali saranno i nuovi 19/32


Con il 2017 cambiano alcune cose per le visite fiscali. Come ricorda il portale 'la legge pe rtutti.it', per visita fiscale si intende l'accertamento sanitario, cioè una visita medica, che viene effettuata da parte di un medico dell'Inps nei confronti del lavoratore, quando è assente per malattia: il medico può essere mandato direttamente dall'Inps, a campione, per i lavoratori privati, oppure a spese del datore di lavoro, o, ancora, dall'amministrazione presso cui lavora il dipendente pubblico.

Nel 2017, il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile, per la visita fiscale, in determinati orari; in particolare, le fasce di reperibilità per la visita fiscale sono le seguenti: dipendenti statali e degli enti locali devono essere reperibili per l'intera settimana, festivi compresi, nelle fasce orarie dalle 9 alle 13, e dalle 15 alle 18. Anche i lavoratori del settore privato devono essere reperibili tutta la settimana, compresi sabati e domeniche, ma le fasce orarie sono differenti e vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Durante le fasce di reperibilità, sin dal primo giorno in cui si ammala, il lavoratore in malattia deve restare a disposizione del medico fiscale, presso il domicilio indicato nel certificato medico inviato telematicamente all'Inps dal medico curante. Al verificarsi della malattia, il dipendente è tenuto a comunicare, appena possibile, la malattia al datore di lavoro (il tempo massimo entro cui avvertire l'azienda è stabilito dai contratti collettivi) e a recarsi immediatamente dal proprio medico curante perché rediga ed invii all'Inps in tempo reale il certificato telematico.

© Google
Se il lavoratore si reca dal medico il giorno successivo alla malattia e la visita è ambulatoriale, perde il primo giorno di malattia; lo stesso accade nel caso in cui la visita non sia ambulatoriale, ma il lavoratore si presenti alla visita medica con oltre 1 giorno di ritardo dal verificarsi della patologia; inoltre, su richiesta del datore, o dietro accordi aziendali, il lavoratore deve comunicare il codice univoco del certificato, perché possa essere visualizzato via web dall’azienda stessa, tramite il sito dell'Inps.

Proprio in virtù dell'informazione in tempo reale, è possibile l'invio del medico fiscale sin dal primo giorno di malattia, non solo da parte del datore di lavoro, ma anche da parte dell'Inps, nell'ambito dei controlli a campione. Qualora il medico fiscale si presenti al di fuori delle fasce orarie di disponibilità, e non reperisca il malato, quest'ultimo non può subire sanzioni disciplinari. Ricordiamo che chi non si presenta alla visita fiscale perde il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni (a meno che entro 10 giorni non si presenti alla visita ambulatoriale, nel qual caso, a partire dal giorno della visita, la retribuzione viene ripristinata, ovviamente se viene effettivamente riscontrata la malattia); il 50% della retribuzione, per i giorni successivi al decimo; tutta la retribuzione, se non si presenta nemmeno al terzo controllo.

Il dipendente è esonerato dalla visita fiscale solo in alcune ipotesi, come una malattia nelle quali è a rischio la vita del lavoratore, un infortunio sul lavoro, patologie per causa di servizio, una gravidanza a rischio, patologie collegate all'invalidità riconosciuta, se almeno pari al 67%, il ricovero ospedaliero o presso altra struttura sanitaria. Se il medico curante riscontra una delle cause di esonero elencate, o se decida, in base ad altre serie motivazioni, di escludere il lavoratore dalla visita, deve contrassegnare il certificato telematico col codice E.

Se il dipendente malato, durante le fasce di reperibilità, deve assentarsi, è giustificato solo se l'assenza è dovuta a cause di forza maggiore o per sottrarre sé o un familiare da un pericolo grave, se l'interessato deve sottoporsi a visite mediche specialistiche o generiche, analisi, cure o terapie. Per giustificare l'assenza alla visita fiscale, in questi casi, il lavoratore deve preavvertire il datore o l'amministrazione, indicando giorno e orari di indisponibilità alle fasce di reperibilità e fornire, successivamente, idonea attestazione di quanto effettuato.

Non sono considerati casi giustificati di assenza al controllo del medico fiscale ipotesi quali malfunzionamento del campanello, breve uscita per espletare commissioni, o non essersi potuti alzare dal letto, in quanto vale il principio per cui il lavoratore è tenuto a mettere in atto ogni accorgimento possibile per consentire l'accesso al personale sanitario.
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