Green pass

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Labba
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Green pass

Messaggio da Labba »

Un saluto a tutti e ringrazio anticipatamente a chi può rispondere alla mia domanda. Un carabiniere che si trova in malattia già da alcuni mesi, dal 15 ottobre in poi al fine di non perdere la retribuzione ha l'obbligo di fare i tamponi per tutto.il periodo anche se trovasi in malattia?...grazie


sasabl
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Re: Green pass

Messaggio da sasabl »

Ciao!

Il Green Pass è richiesto per accedere ai luoghi di lavoro. Se è in malattia resterà in casa presumo.... quindi non gli serve. Se deve accedere all'infermeria del suo Comando ne consegue che ha necessità di entrare nel luogo di lavoro quindi servirebbe. Soltanto l'utenza che ha necessità di ottenere l'erogazione di un servizio che la PA è tenuta a fornire non abbisogna di green pass.
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panorama
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Re: Green pass

Messaggio da panorama »

Dal 15 ottobre tutti i lavoratori, in ambito pubblico e privato, dovranno esibire il Green pass per poter accedere al luogo di lavoro.

Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori?

Come spiegato sulle FAQ del Governo, ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021.

Saranno i datori di lavoro a definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Nelle pubbliche amministrazioni, nel caso in cui l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, il controllo dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. Potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio, e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

FAQ

1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?

Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;

- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;

- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?

Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio

5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati?

I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

6. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l’utilizzo del green pass?

No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.

7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?

I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.

8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?

Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.

9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?

Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.

10. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?

Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

A seguire il Governo ha pubblicato sul sito le FAQ per sciogliere alcuni dubbi sulle nuove disposizioni
(qui il documento completo).

https://www.governo.it/it/articolo/gree ... aghi/18223
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Re: Green pass

Messaggio da panorama »

Green pass, FAQ del Governo: la badante senza certificazione deve lasciare l’alloggio

Secondo quanto spiegato dalle nuove FAQ del Governo, la badante senza Green pass non potrà accedere al luogo di lavoro e, se convivente con il datore di lavoro, dovrà abbandonare la casa.

Se la badante non possiede il Green pass non potrà accedere al luogo di lavoro, è quanto si legge nelle nuove FAQ del Governo sulla certificazione verde, che forniscono le risposte alle domande più frequenti poste in merito ai nuovi Dpcm.

“Resta impregiudicato – si specifica – il prevalente diritto della persona assistita di poter fruire, senza soluzione di continuità, dell’assistenza necessaria ricorrendo ad altro idoneo lavoratore”.

Green pass, cosa succede se la badante è convivente?

Secondo quanto stabilito dalle nuove disposizioni “se la badante è convivente con il datore di lavoro – in assenza di Green pass – dovrà abbandonare l’alloggio” in cui vive abitualmente.

Il contratto collettivo nazionale prevede, per le badanti conviventi, che il datore di lavoro fornisca loro anche il vitto e l’alloggio o, in alternativa, una indennità sostitutiva, spiegano le FAQ. Dunque, in caso di sospensione per mancanza di green pass, si sospendono anche le componenti vitto e alloggio?

"In merito a tali quesiti, le FAQ spiegano che “il vitto e l’alloggio sono prestazioni in natura aventi natura retributiva”, pertanto, “alla luce della disciplina legale e della corrispettività del rapporto di lavoro domestico, è corretta la mancata attribuzione delle stesse, in virtù della mancata esecuzione della controprestazione lavorativa”.

Tuttavia, nel caso in cui la badante convivente, pur in possesso di green pass, risultasse positiva al Covid-19, non potrà chiaramente allontanarsi dalla casa nella quale vive e dovrà trascorrere lì la quarantena.

Il certificato rilasciato in seguito all’effettuazione di un tampone deve essere valido per tutta la durata dell’orario lavorativo?

La risposta a questa domanda è no. A tal proposito le FAQ ricordano, infatti, che il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore.


https://www.governo.it/it/articolo/gree ... aghi/18223
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Re: Green pass

Messaggio da panorama »

Dalla pagine FB dell'Europarlamentare Sergio BERLATO

❌L’Europa dà ragione all’onorevole Sergio Berlato

La Commissione europea risponde alla nostra interrogazione depositata il 28 luglio 2021, con la quale chiedevamo che la stessa Commissione si pronunciasse sull’uso improprio e discriminatorio che l’Italia sta facendo del Green Pass.

La Commissione sottolinea come il certificato COVID digitale dell’UE miri ad agevolare il diritto alla libera circolazione all’interno della stessa.

Per garantire questo diritto a tutti, soprattutto alle persone non vaccinate, il regolamento UE 953/2021 istituisce un quadro a livello europeo per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati relativi non solo alla vaccinazione, ma anche ai test e alla guarigione dal COVID-19.

In base a quanto stabilito dalla Commissione europea l’uso nazionale dei certificati COVID-19 per scopi diversi da questo non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento UE 953/2021, di conseguenza, il Green Pass italiano non rispetta i dettami della normativa europea e della Risoluzione 2361 (2021) del Consiglio d’Europa.

Alla luce di quanto confermato dalla Commissione europea pretendiamo che il Governo italiano cancelli immediatamente questo odioso strumento di ricatto rappresentato dal Green Pass anche in considerazione del fatto che quello italiano è l'unico Governo al mondo a pretendere l'esibizione del Green Pass per chi deve andare a lavorare.

Ecco il link


https://www.facebook.com/SergioBerlato.paginaufficiale/
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Re: Green pass

Messaggio da panorama »

Dal sito del garante

Doc-Web 9717878 Data 11/11/21

Segnalazione al Parlamento e al Governo sul Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 (AS 2394), in relazione alla possibilità di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, con la conseguente esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato.


Al Presidente della Camera dei deputati
On. Roberto Fico

Al Ministro della salute
On. Roberto Speranza

Al Ministro dei Rapporti con il Parlamento
On. Federico D’Incà


Illustre Presidente,

illustri Ministri,

Le scrivo in relazione ad alcuni emendamenti approvati, al Senato, al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021 (AS 2394), in relazione alla possibilità di consegna, da parte dei lavoratori dei settori pubblico e privato, di copia della certificazione verde, al datore di lavoro, con la conseguente esenzione, dai controlli, per tutta la durata della validità del certificato (emendamenti 1.400 e 3.0.4, fasc. Commissione). Per effetto del rinvio, all’articolo 9-quinquies, comma 5, d.l, 52 del 2021, contenuto al comma 5 dell’articolo 9-sexies del medesimo decreto-legge, la stessa facoltà è prevista per i magistrati.

La previsione introdotta presenta talune criticità, sulle quali è auspicabile un approfondimento ulteriore, anche in vista dell’esame del provvedimento in seconda lettura.

In primo luogo, la prevista esenzione dai controlli -in costanza di validità della certificazione verde- rischia di determinare la sostanziale elusione delle finalità di sanità pubblica complessivamente sottese al sistema del “green pass”. Esso è, infatti, efficace a fini epidemiologici nella misura in cui il certificato sia soggetto a verifiche periodiche sulla sua persistente validità; ciò che è reso possibile dal costante aggiornamento, mediante la piattaforma nazionale DGC, dei certificati in base alle risultanze diagnostiche eventualmente sopravvenute.

L’assenza di verifiche durante il periodo di validità del certificato non consentirebbe, di contro, di rilevare l’eventuale condizione di positività sopravvenuta in capo all’intestatario del certificato, in contrasto, peraltro, con il principio di esattezza cui deve informarsi il trattamento dei dati personali (art. 5, par.1, lett. d) Reg. Ue 2016/679). La dinamicità e potenziale variabilità della condizione sanitaria del soggetto è, dunque, difficilmente “cristallizzabile” in una presunzione di validità della certificazione, insensibile a ogni eventuale circostanza sopravvenuta ed esige, di contro, un costante aggiornamento con corrispondenti verifiche.

La nuova previsione, nella misura in cui rischia di precludere la piena realizzazione delle esigenze sanitarie sottese al sistema del green pass, rende quindi anche il trattamento dei relativi dati non del tutto proporzionato (perché non pienamente funzionale rispetto) alle finalità perseguite.

Inoltre, la prevista legittimazione della conservazione (di copia) delle certificazioni verdi contrasta con il Considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953 il quale, nel sancire un quadro di garanzie omogenee, anche sotto il profilo della protezione dati, per l’utilizzo delle certificazioni verdi in ambito europeo, dispone che “Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l'accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente regolamento”.

Tale divieto è funzionale, essenzialmente, a garantire la riservatezza non solo dei dati sulla condizione clinica del soggetto (in relazione alle certificazioni da avvenuta guarigione), ma anche delle scelte da ciascuno compiute in ordine alla profilassi vaccinale. Dal dato relativo alla scadenza della certificazione può, infatti, agevolmente evincersi anche il presupposto di rilascio della stessa, ciascuno dei quali (tampone, guarigione, vaccinazione) determina un diverso periodo di validità del green pass. In tal modo, dunque, una scelta quale quella sulla vaccinazione -così fortemente legata alle intime convinzioni della persona- verrebbe privata delle necessarie garanzie di riservatezza, con effetti potenzialmente pregiudizievoli in ordine all’autodeterminazione individuale (in ordine all’esigenza di evitare possibili discriminazioni in ragione della scelta vaccinale, cfr. anche risoluzione 2361 (2021) del Consiglio d’Europa).

Tale potenziale pregiudizio è, poi, aggravato dal contesto lavorativo in cui maturerebbe. La prevista ostensione (e consegna) del certificato verde a un soggetto, quale il datore di lavoro, al quale dovrebbe essere preclusa la conoscenza di condizioni soggettive peculiari dei lavoratori come la situazione clinica e convinzioni personali, pare infatti poco compatibile con le garanzie sancite sia dalla disciplina di protezione dati, sia dalla normativa giuslavoristica (artt. 88 Reg. Ue 2016/679; 113 d.lgs. 196 del 2003; 5 e 8 l. n. 300 del 1970; 10 d.lgs. n. 276 del 2003).

Anche in virtù di tali esigenze, l’art. 13, c.5, d.P.C.M. 17 giugno 2021 e s.m.i., prevede espressamente che “l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma”, facendo salvi, con esclusivo riferimento all’ambito lavorativo, i trattamenti “strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.”.

In tale prospettiva, il Garante ha peraltro apprezzato la previsione dell’esplicito divieto di conservazione del codice a barre bidimensionale (QR code) delle Certificazioni verdi COVID-19 sottoposte a verifica, nonché di trattamento (nelle forme più varie), per finalità ulteriori, delle informazioni rilevate dalla lettura dei codici e all’esito dei controlli.

Né, del resto, la prevista facoltà di conservazione del green pass può ritenersi legittima sulla base di un presunto consenso implicito del lavoratore che la consegni, ritenendo il diritto sottesovi pienamente disponibile. Dal punto di vista della protezione dei dati personali (e, dunque, ai fini della legittimità del relativo trattamento), il consenso in ambito lavorativo non può, infatti, ritenersi un idoneo presupposto di liceità, in ragione dell’asimmetria che caratterizza il rapporto lavorativo stesso (C 43 Reg. UE 2016/679).

Naturalmente, poi, la conservazione dei certificati imporrebbe l’adozione, da parte datoriale, di misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento, con un non trascurabile incremento degli oneri (anche per la finanza pubblica, relativamente al settore pubblico).

Si tratta, complessivamente, di profili meritevoli di un ulteriore approfondimento che segnalo, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento (UE) 2016/679, grato, anche a nome del Collegio del Garante, per l’attenzione che vorrà riservarvi, con la più ampia disponibilità dell’Autorità, che sin d’ora Le rappresento, ad ogni collaborazione eventualmente ritenuta utile.

Pasquale Stanzione


Allego anche l'atto in PDF
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Re: Green pass

Messaggio da panorama »

Notizie del giorno 10 Dicembre 2021

Garante Privacy: illegittima la richiesta del super green pass nei luoghi non previsti dalla legge.

Il Garante Privacy ha ribadito che non vi è alcun obbligo di possedere il cosiddetto “Super green pass” per i clienti degli alberghi e i lavoratori. Inoltre si dichiara pronto ad esprimere un parere sulla revoca del certificato per chi in seguito risulta positivo.

Il Garante Privacy è intervenuto oggi su due questioni riguardanti il certificato verde. Con riferimento alle notizie riguardanti l’annunciata revoca del green pass alle persone che, già in possesso delle certificazioni verdi, risultino in seguito positive, il Garante Privacy ricorda di aver segnalato più volte, nei mesi scorsi, al Ministero della salute i profili critici derivanti da un mancato aggiornamento del certificato verde.

Afferma, inoltre, che esprimerà con la massima urgenza il proprio parere sulla bozza di Dpcm che modifica del Dpcm del 17 giugno 2021, la quale tocca anche gli aspetti legati alla revoca della certificazione verde.

Super green pass, quando non deve essere richiesto?

Il Garante è intervenuto anche in merito ad alcune lamentele di cittadini che segnalano l’uso da parte di albergatori o datori di lavoro dell’app per il green pass rafforzato invece che la versione base.

In questo modo chi ha effettuato un tampone e può quindi legittimamente accedere all’albergo o al luogo di lavoro, si vede precluso l’ingresso perché la sua certificazione verde risulterà non valida.

A tale proposito il Garante per la privacy ricorda che “come previsto per legge e come chiaramente indicato dalle Faq predisposte dal Ministero della salute, non vi è alcun obbligo di possedere il cosiddetto “Super green pass” per i clienti degli alberghi, i lavoratori o, ad esempio, gli accompagnatori dei pazienti negli ospedali”.

L’uso della app per il Super green pass per queste categorie di soggetti – spiega il Garante – è dunque illegittimo.

L’Autorità informa, inoltre, che – in vista della revisione del Dpcm del 17 giugno scorso – ha già indicato al Ministero della salute le misure per evitare l’uso non corretto della funzionalità dell’app di verifica riservata ai green pass rafforzati, in particolare per quanto riguarda l’ambiente lavorativo.

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N.B.: qui sotto ciò che ha scritto il GARANTE

Covid 19: Garante privacy, su revoca Green Pass pronti ad esprimere parere

Con riferimento alle notizie riguardanti l’annunciata revoca del green pass alle persone che, già in possesso delle certificazioni verdi, risultino in seguito positive, il Garante per la protezione dei dati personali ricorda di aver segnalato più volte, nei mesi scorsi, al Ministero della salute i profili critici derivanti da un mancato aggiornamento del certificato verde.

Già nel provvedimento riportante il parere sul DPCM di attuazione della piattaforma nazionale DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica del Green Pass del 9 giugno 2021 [doc. web n. 9668064] il Garante aveva messo chiaramente in evidenza che “il collegamento con la Piattaforma nazionale-DGC risulta indispensabile per verificare l’attualità delle condizioni attestate nella certificazione, tenendo conto dell’eventuale variazione delle stesse (es. sopraggiunta positività), con significativi rischi anche in ordine alla reale efficacia della misura di contenimento” con la conseguenza che “solo la Piattaforma nazionale-DGC, attuata nel pieno rispetto delle garanzie previste dalla disciplina di protezione dati e conformemente al parere dell’Autorità, ha infatti le caratteristiche per realizzare, superate le criticità in ordine alla specificazione delle finalità del trattamento sopra riportate, il rilevante obiettivo di interesse pubblico sottostante e può considerarsi proporzionata all’obiettivo legittimo perseguito”.

Da ultimo, nella segnalazione a Parlamento e Governo dell’11 novembre, l’Autorità ha sottolineato ancora una volta come l’efficacia a fini epidemiologici del green pass dipenda da verifiche periodiche sulla sua persistente validità, attuabili mediante la piattaforma nazionale DGC per il rilascio delle certificazioni, garantendo così l’esattezza e l’aggiornamento dei dati personali.

Il Garante informa che è appena pervenuto dal Ministero della salute la bozza di Dpcm di modifica del Dpcm del 17 giugno 2021, che tocca anche gli aspetti legati alla revoca dei green pass, sul quale esprimerà il proprio parere con la massima urgenza.

Roma, 10 dicembre 2021

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Covid 19: Garante privacy, il super green pass non va chiesto nei luoghi dove la legge non lo prescrive

Sono pervenute al Garante segnalazioni di cittadini che lamentano l’uso da parte di albergatori o datori di lavoro dell’app per il green pass rafforzato invece che la versione base. In questo modo chi ha effettuato un tampone e può quindi legittimamente accedere all’albergo o al luogo di lavoro, si vede precluso l’ingresso perché la sua certificazione verde risulterà non valida.

A tale proposito il Garante per la privacy ricorda che - come previsto per legge e come chiaramente indicato dalle Faq predisposte dal Ministero della salute - non vi è alcun obbligo di possedere il cosiddetto “Super green pass” per i clienti degli alberghi, i lavoratori o, ad esempio, gli accompagnatori dei pazienti negli ospedali.

L’uso della app per il Super green pass per queste categorie di soggetti è dunque illegittimo

L’Autorità, in vista della revisione del Dpcm del 17 giugno scorso, ha già indicato al Ministero della salute le misure per evitare l’uso non corretto della funzionalità dell’app di verifica riservata ai green pass rafforzati, in particolare per quanto riguarda l’ambiente lavorativo.

Roma, 10 dicembre 2021
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Re: Green pass

Messaggio da panorama »

Vi partecipo questo,

Come difendersi da chi ci chiede il Green Pass...

Facciamogli vedere i Sorci Verdi...E far vedere i "Sorci Verdi" a chi non rispetta il GDPR sulla Privacy!

Ecco il link

https://www.difendersiora.it/sorciverdi

Video

https://www.difendersiora.it/sorciverdi#vademecum
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anco2010
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Re: Green pass

Messaggio da anco2010 »

Chi ha scritto facciamo vedere sorci verdi, a mio avviso, lascia il tempo che trova. Non vedo citare riscontri di articoli di legge.
Marco Bosia
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Re: Green pass

Messaggio da Marco Bosia »

Per anco2010. Vero quello che dici. Però, se non uno, ma 10, 100 cittadini vanno appositamente da un commerciante, già angariato di suo dai provvedimenti ingiustificabili di un governo che ha poco di legittimo sul piano costituzionale, e cominciano con la trafila annunciata, si verranno velocemente situazioni che, richiedendo l'intervento della Forza Pubblica nel l'inutile tentativo di dirimere, paralizzeranno l'attività di questa e del commerciante, facendo accrescere sempre più la tensione tra fazioni. Non conosco la tua età, io, del 61, ho vissuto, indirettamente, da studente, il periodo degli anni '70, trovando ne la motivazione della scelta "di parte" dell'arruolamento. Portando l'uniforme in ogni circostanza, ho sentito, fino alla metà degli anni '80, l'ostilità degli uni ed il desiderio di non essere coinvolti di tanti altri. L'adesione, da parte dei nostri vertici, a queste iniziative prive di senso sul piano sanitario, a portato già ad una frattura tra noi; presto la maggioranza dei cittadini uscirà dallo stato di paura scientemente indotto da una informazione pervasiva tesa allo scopo: allora, la frattura sarà con quelli, e non sarà certo meglio! Sorci verdi, quindi, non mi sembra del tutto fuori luogo.....
anco2010
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Re: Green pass

Messaggio da anco2010 »

Per Marco Bosia. Buonasera sono del 60. Ho lavorato a Roma nel periodo delle B.R.. Ho comandato un Nucleo Informativo per una vita.
Non aggiungo altro. Buona serata.
gnakkiti2
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Re: Green pass

Messaggio da gnakkiti2 »

Ho fatto una domanda sul GP aprendo un topic nella sezione della polizia di stato ma la posto anche qui:
Secondo voi ha senso chiedere l'esibizione del GP agli appartenenti alle ff.oo. per accedere in reparto ospedaliero visto l'obbligo vaccinale e quindi ovvio rilascio all'operatore del GP? Ovviamente intendo personale che accede per servizio, non per andare a trovare un parente/amico/collega.
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Re: Green pass

Messaggio da panorama »

Tar Lazio

I ricorrenti impugnavano il d.p.c.m. 17 giugno 2021 che disciplinava per la prima volta la certificazione verde Covid 19 (c.d. green pass).

N.B.: alla fine il Tar scrive:

Quanto, infine, alla domanda risarcitoria (al di là dei profili inerenti la giurisdizione, atteso che parte ricorrente parrebbe dolersi di una violazione del trattamento dei dati personali) va osservato che essa vada dichiarata inammissibile essendo stata formulata in termini generici: invero, il danno lamentato (e quantificato forfettariamente in un milione di euro pro capite) è assolutamente indimostrato, atteso che l’eventuale violazione dei dati personali (di cui non viene allegato nemmeno un principio di prova) non può involvere i soggetti ricorrenti, dichiaratisi tutti sforniti della certificazione verde.

Ed il ricorso dichiarato inammissibile.
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