Graduatoria finale per concorso

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Graduatoria finale per concorso

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concorso per l'accesso alla qualifica di Caporeparto
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Il TAR LAZIO precisa:

1) - La circostanza che lo stesso ricorrente si sia sbagliato nella compilazione del modulo per la valutazione dei titoli, sbarrando per mero errore materiale la crocetta corrispondente al corso articolato su 5 gg., non esclude il dovere dell’Amministrazione di attribuire il punteggio esatto corrispondente al titolo di cui detiene la documentazione e di provvedere a modificare il punteggio attribuito al titolo in contestazione, una volta che l’interessato, appena una settimana dopo l’invio del modulo, abbia segnalato l’errore e richiesta la rettifica.

Il resto per completezza leggetelo qui sotto.
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27/01/2014 201400968 Sentenza 1B


N. 00968/2014 REG.PROV.COLL.
N. 10306/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10306 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Matteo Sanapo, Giulio Micioni, Roberto De Giuseppe, con domicilio eletto presso Giulio Micioni in Roma, via Postumia 3;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di
E. L., F. L.;

per l'annullamento
del decreto prot. n. 400 del 27.6.2013 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione Centrale per gli Affari generali, con cui è stata approvata «la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione professionale» relativo al Concorso per l'accesso alla qualifica di Caporeparto del CN.VV.F. per n. 528 posti complessivi decorrenza 1.1.2008;

del giudizio della Commissione esaminatrice in relazione al possesso dei titoli del ricorrente ex art. 4 del Bando di concorso;

dei verbali della Commissione giudicatrice;
nonché di ogni altro atto a questi presupposto o consequenziale o comunque connesso, in quanto lesivo ancorché ignoto, vi inclusi la nota ministeriale prot. 1629 del 13.5.2013 (ed allegati), la nota ministeriale prot. 1911 del 4.6.2013, il D.M. n. 392 del 6.6.2013, il D.M. n. 450 del 7.8.2013, recante la «graduatoria finale del concorso a 528 posti di Capo reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco -posti disponibili al 31.12.2007 - decorrenza 1.1.2008», pubblicato sul B.U.P. del Ministero dell'Interno- Suppl. str. n. 1/20 del 7.8.2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame, il ricorrente premette di aver partecipato al concorso per l'accesso alla qualifica di Caporeparto del CN.VV.F. per n. 528 posti bandito con DM 142 del 11.7.2012, e di essersi collocato nella graduatoria di merito, approvata con decreto prot. n. 400 del 27.6.2013 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Direzione Centrale per gli Affari generali, collocandosi tra gli idonei, ma non vincitori.

Egli impugna pertanto il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nonché gli atti della Commissione esaminatrice relativamente alla valutazione dei titoli del ricorrente di cui all’art. 4 del Bando di concorso. Egli lamenta che illegittimamente la Commissione in parola gli ha attribuito per il corso di radiometria in contestazione il punteggio di 0.50 punti, prescritto per i corsi di durata di due settimane, anziché i 0.75 punti previsti per i corsi di durata di tre settimane, che gli avrebbero consentito di conseguire il punteggio totale di 40,83 punti e quindi di collocarsi in graduatoria nella posizione n. 513, utile alla nomina.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando rapporto difensivo e documenti.
Non si sono costituiti i contro interessati intimati.

Con memoria in vista dell’udienza il ricorrente ha ulteriormente precisato le proprie deduzioni.

All'udienza pubblica dell’11.12.2011 la causa è trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo di censura della violazione e/o falsa applicazione della lex specialis dedotto con l’unico articolato motivo di gravame.

La questione della valutazione della durata del corso di radiometria va risolta raffrontando il monte ore complessivo di frequenza del corso con il numero delle ore lavorative settimanali per cui i corsi di 75 ore corripondono a 10 giornate lavorative e quelli di 108 ore a 15 giornate lavorative.

Quel che rileva, ai fini della valutabilità del corso, è infatti l’impegno formativo dell’attività didattica effettivamente espletata e non l’organizzazione, estensiva o intensiva, del corso; di conseguenza non è corretto attribuire il medesimo punteggio ad un corso standard con lezioni di mezza giornata e ad un corso articolato in frequenza antimeridiana e pomeridiana, secondo l’organizzazione tipica del corso intensivo, che prevede la concentrazione di più ore di insegnamento nella medesima giornata.

Orbene, dalla documentazione agli atti si evince che il ricorrente ha frequentato un corso di 108 ore, che sebbene articolato su cinque giornate di docenza, anziché su sei, corrisponde a 15 giorni lavorativi, anziché a 10.

La circostanza che lo stesso ricorrente si sia sbagliato nella compilazione del modulo per la valutazione dei titoli, sbarrando per mero errore materiale la crocetta corrispondente al corso articolato su 5 gg., non esclude il dovere dell’Amministrazione di attribuire il punteggio esatto corrispondente al titolo di cui detiene la documentazione e di provvedere a modificare il punteggio attribuito al titolo in contestazione, una volta che l’interessato, appena una settimana dopo l’invio del modulo, abbia segnalato l’errore e richiesta la rettifica.

Il ricorso va pertanto accolto.

Quanto alle spese di giudizio, può esserne disposta l’integrale compensazione, considerato che
lo stesso interessato ha concorso ad indurre in errore l’Amministrazione.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2014


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