GIORNI A DISPOSIZIONE OSPEDALE MILTARE

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esercito 99
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GIORNI A DISPOSIZIONE OSPEDALE MILTARE

Messaggio da esercito 99 »

Ciao,
ho ancora bisogno di voi....
premetto che la mia non è causa di servizio...ero in aspettativa per malattia,dopo sono stato a disposizione dell'ospedale militare per la visita ed ora sono tecnico amministrativo... volevo sapere se questi giorni a disposizione dell'ospedale militare vanno conteggiati o no come aspettativa...mi date la direttiva se la sapete?grazie mille


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angri62
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Re: GIORNI A DISPOSIZIONE OSPEDALE MILTARE

Messaggio da angri62 »

esercito 99 ha scritto:Ciao,
ho ancora bisogno di voi....
premetto che la mia non è causa di servizio...ero in aspettativa per malattia,dopo sono stato a disposizione dell'ospedale militare per la visita ed ora sono tecnico amministrativo... volevo sapere se questi giorni a disposizione dell'ospedale militare vanno conteggiati o no come aspettativa...mi date la direttiva se la sapete?grazie mille
===in data 26/10/2000 ha diramato la circolare n°DGPM/II/SEGR./806/Circ. in materia di collocamento in aspettativa per motivi sanitari dei militari

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/P ... ermita.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
danny84
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Re: GIORNI A DISPOSIZIONE OSPEDALE MILTARE

Messaggio da danny84 »

Ce una normativa piu recente,di gennaio 2014,non riesco ad allegarla.la trovi facilmente su google
esercito 99
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Re: GIORNI A DISPOSIZIONE OSPEDALE MILTARE

Messaggio da esercito 99 »

ciao ho letto la direttiva ma non riesco a capire dove specifica se i giorni di disposizione della cmo sono aspettativa o no???? qualcuno sa come vanno conteggiati questi giorni'??? graie
danny84
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Re: GIORNI A DISPOSIZIONE OSPEDALE MILTARE

Messaggio da danny84 »

Avevo letto una circolare tempo fa che recitava quanto segue:il personale a disposizione dell'organo medico legale,nel periodo "a disposizione",permane nella condizione precedente a tale posizione..in parole povere se sei in convalescenza il periodo "a disposizione" e considerato convalescenza. Io sono stato riformato dopo 19 mesi di aspettativa,ci sono stati periodi "a disposizione" anche di 40 giorni,prima di venire convocato.mi ricordo di questa circolare perche me la fece vedere un ufficiale medico proprio in cmo ma non l'ho piu ritrovata da nessuna parte..
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angri62
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Re: GIORNI A DISPOSIZIONE OSPEDALE MILTARE

Messaggio da angri62 »

esercito 99 ha scritto:ciao ho letto la direttiva ma non riesco a capire dove specifica se i giorni di disposizione della cmo sono aspettativa o no???? qualcuno sa come vanno conteggiati questi giorni'??? graie
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angri62
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Re: GIORNI A DISPOSIZIONE OSPEDALE MILTARE

Messaggio da angri62 »

angri62 ha scritto:
esercito 99 ha scritto:ciao ho letto la direttiva ma non riesco a capire dove specifica se i giorni di disposizione della cmo sono aspettativa o no???? qualcuno sa come vanno conteggiati questi giorni'??? graie
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aeronatica
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Re: GIORNI A DISPOSIZIONE OSPEDALE MILTARE

Messaggio da aeronatica »

Buon giorno a tutti.
Mi associo a tutto ciò che ha postato il grande Angri62 sull'argomento.
Preciso solamente due aspetti.
1. la circolare 806 del 2000 è stata esplicitamente abrogata con successiva datata 17.01.14 già postata.
2. A parte la chiara nota datata 27.10.94 del Comando Generale dell'Arma - già postata - non esiste esplicita indicazione emanata dalla GDPM sulla non computabilità nell'aspettativa dei periodi a disposizione CMO!
Il direttore della CMO fa riferimento a valutazioni "amministrative" che vengono puntualmente cassate ed annullate dai TT.AA.RR..
Ho già pubblicato qui diverse sentenze della giurisprudenza amministrativa che annullano atti dispositivi di conteggio dell'aspettativa che hanno computato detti periodi.
La ragione giuridica risiede nel fatto che quando la CMO visita ed emette verbale esso non può avere per legge effetto retroattivo....quindi il verbale vale dalla data di emissione in avanti e non in indietro!!!!
Tutti i periodi di attesa precedenti dipendono dalla organizzazione o meglio forse disorganizzazione delle articolazioni sanitarie preposte che ....ritardano.....nelle proprie determinazioni.
Tutti i giorni che precedono il verbale......restano comunque senza una sanzione sanitaria sottoscritta da medici militari competenti.....non esiste un atto che dice ...malato dal....per x giorni comprendente i periodi a disposizione cmo.
La giustificazione è solo interna ed amministrativa e vale ......in assenza di un provvedimento sanitario.......a giustificare l'assenza del visitando dal proprio reparto......vale a dire non sei assente ingiustificato e/o disertore....ma sei a disposizione della CMO......in attesa che qualche autorità competente decida lo status di salute.
Le circolari ......molte volte annullate dai TT.AA.RR......vengono fatte dal Dicastero militare ......che ....a volte.......molte.....da interpretazioni personali alle leggi e disposizioni di rango superiore......
Ciò che in via definitiva dovrebbe interessare categoricamente è che i TT.AA.RR. poi annullano gli atti errati compiuti dal ministero.
Quindi per me alla fine solo questo conta definitivamente.
Quindi, per me, conta solo il fatto che quando il genio di turno conta detti periodi nell'atto dispositivo che emette io gli faccio annullare l'atto dal T.A.R.!!!!
Non mi interessa se esiste circolare e cosa dice, mi interessa il fatto che il T.A.R. annulla l'atto sbagliato.
Quindi se mi hanno congedato sulla scorta di un conteggio sbagliato e fatto in violazione di legge io faccio annullare l'atto dispositivo ed il collocamento in congedo perchè errato.
Sono stato congedato illegittimamente prima di raggiungere i 730 giorni.
Se poi il T.A.R. adito......impiega 5 anni ad annullare il congedo.....in Italia.......vorrà dire che il ministero che non sa cosa, come e quanto contare da 0 a 730 giorni ne pagherà le conseguenze e dovrà riammettermi in servizio con ricostruzione di carriera, economica e previdenziale di tutti i 5 anni con pagamento di stipendi e tredicesime.
Definitivamente i periodi a disposizione cmo NON DEVONO ESSERE CONTATI COME ASPETTATIVA PER IL SEMPLICE FATTO CHE NON SONO PERIODI DI ASPETTATIVA SANZIONATI DA MEDICI SANITARI MILITARI.
A riprova di quanto sopra riporto sentenza TAR Milano (esistono anche altre sentenze di altri TAR):

N. 01719/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03048/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3048 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
....OMISSIS..., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Zaccaglino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana, n. 18
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1
per l’annullamento:
- del provvedimento n. 12/2012 datato 24 agosto 2012 promanato dal Comandante del Quartier Generale del Comando Operativo di Vertice Interforze ed avente ad oggetto “collocamento in aspettativa per infermità”; - del correlato e conseguente rapporto informativo n. 56 datato 9 maggio 2012, quale documentazione caratteristica redatta per fine servizio del giudicando in conseguenza del collocamento in aspettativa; nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, conseguenti e susseguenti a quelli impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, dipendente dal Ministero della Difesa, in servizio permanente effettivo con il grado di Maggiore con sede di servizio in Solbiate Olona (VA), ha dedotto di essere stato collocato in aspettativa dal 22 dicembre 2011 al 20 agosto 2012. Con ricorso e successivi motivi aggiunti, ha contestato, da un lato, l’erroneo conteggio del dies a quo del collocamento in aspettativa; dall’altro, il fatto di avere l’Amministrazione calcolato 243 giorni di aspettativa fruiti nel quinquennio, includendovi giorni che non avrebbero potuto essere legittimamente considerati.
I.1. Con decreto del 13 febbraio 2013 n. 255, il Presidente della Sezione ha ordinato al Comandante del Quartier Generale del Comando Operativo di Vertice Interforze di trasmettere alla Segreteria della Sezione entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente: 1) una relazione sui fatti di causa; 2) nonché copia dei documenti del fascicolo istruttorio, ove diversi da quelli prodotti in giudizio.
I.2. Con successiva ordinanza 24 febbraio 2014 n. 451, la Sezione: “Vista: la richiesta istruttoria formulata dal ricorrente nei motivi aggiunti depositati il 31 ottobre 2013, avente ad oggetto il deposito dei diversi atti e verbali sanitari delle CC.MM.00. sulla base dei quali è stato redatto conseguentemente il provvedimento di collocamento in aspettativa del ricorrente; Ritenuto: che tale richiesta, alla luce delle censure sollevate, appare rilevante ai fini del decidere”; ha disposto di acquisire tale documentazione.
I.3. Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza del 7.5.2014. Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.
II. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
II.1. E’ utile premettere che, ai sensi dell’art. 905 del codice militare (d.lgs. n. 66/2010): “1. L’aspettativa per infermità temporanea è disposta a domanda o d’autorità. 2. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. 3. Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari. 4. Se il militare è giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l’aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall’articolo 912. 5. Se allo scadere di detto periodo massimo il militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell’ articolo 929. 6. Il militare in aspettativa per infermità, che ha maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento o che deve frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, se ne fa domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio. 7. La cessazione dal servizio permanente si applica se il militare è giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, è giudicato non idoneo al servizio incondizionato, dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze eventualmente spettantigli. 8. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dai provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare”. Ai sensi dell’art. 912: “1. I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa”.
III. Ciò premesso, il ricorrente lamenta, in primo luogo, la mancata fruizione delle licenze spettanti prima del collocamento in aspettativa.
III.1. Il motivo è fondato. L’art. 905 del codice dell’ordinamento militare impone al datore di lavoro pubblico di concedere, prima del collocamento in aspettativa per infermità, i periodi di licenza (senza distinzioni di sorta) non ancora fruiti. Il fondamento della disposizione è quello di consentire al militare la possibilità di scomputare, dal periodo di assenza dal servizio dovuta ad infermità, i periodi di licenza non ancora goduta, di modo che tali periodi non vengano rilevati ai fini del calcolo del periodo di comporto.
III.2. Nel caso di specie, la disposizione non è stata rispettata. In data del 28 novembre 2011, il Comandante di Corpo aveva rilasciato licenza straordinaria di convalescenza di giorni 24 (quelli, cioè, che al ricorrente, detratti i 21 giorni di licenza straordinaria già fruiti nel corso dell’anno 2011, ancora residuavano, considerato che la normativa di settore fissa il limite massimo annuale di tale tipologia di licenza in 45 giorni). Il ricorrente, dunque, avrebbe dovuto essere posto in aspettativa dal 28 dicembre 2011 e non dal 22 dicembre 2011.
III.3. Sotto altro profilo, il ricorrente avrebbe avuto il diritto di fruire anche della rimanente licenza ordinaria. Secondo i conteggi effettuati dal ricorrente (non oggetto di specifica contestazione di controparte), restavano ancora 11 giorni di licenza ordinaria da fruire prima del collocamento in aspettativa.
IV. Con i motivi aggiunti, l’istante ha contestato, sotto altro aspetto, il computo dei giorni di aspettativa fruiti dallo stesso nel quinquennio. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe illegittimamente conteggiato anche i giorni in cui egli era rimasto semplicemente a disposizione degli organi sanitari militari senza alcun provvedimento di aspettativa.
IV.1. La documentazione versata in atti (in data 27 marzo 2014) suffraga la censura appena esposta. Risulta, infatti, che il ricorrente:
§ dal 22 marzo 2012 è stato rinviato a visita sino al 13 aprile 2012 (cfr. doc. prot. n. A11201483, 22 marzo 2012, C.M.O. di Roma);
§ dal 7 agosto 2012 è stato rinviato al giorno 17 agosto 2012, concludendosi l’accertamento sanitario il 21 agosto (cfr. verbale prot. n. 212, 17 agosto 2012, C.M.O. di Milano; nonché prot. n. A11204050, 21 agosto 2012, C.M.O. di Roma).
IV.2. Orbene, ritiene il Collegio che tali periodi di tempo trascorsi, non in aspettativa, ma “a disposizione degli organi sanitari”, non avrebbero dovuto essere conteggiati nel calcolo dell’aspettativa fruita dal dipendente, trattandosi di meri rinvii disposti per l’espletamento delle visite mediche (T.A.R. Lazio, sez. I bis, sentenza 26 gennaio 2010, n. 930); tanto più in considerazione del fatto che l’istante, all’esito degli accertamenti, era stato dichiarato idoneo.
V. Si osserva che sia il calcolo dei giorni di licenza ordinaria e straordinaria residui, sia il computo dei giorni di “messa a disposizione” degli organi sanitari, non sono stati specificatamente contestati da controparte né in memoria né oralmente in udienza; pertanto possono essere posti a fondamento della decisione (art. 64, II comma, c.p.a.).
VI. I provvedimenti in epigrafe devono, quindi, essere annullati. L’amministrazione è tenuta a rideterminarsi, tenendo conto dei rilievi formulati dal Tribunale. L’esame dei lamentati vizi procedimentali (II e III motivo del ricorso principale) può essere assorbito in ragione dall’accoglimento delle censure sostanziali.
VII. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei termini di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.800,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


AUSPICANDO CHE QUANTO SOPRA SIA CHIARO A TUTTI, SOPRATTUTTO A CHI POI I CONTEGGI LI EFFETTUA PER LAVORO, PORGO I MIGLIORI SALUTI A TUTTI.
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angri62
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Re: GIORNI A DISPOSIZIONE OSPEDALE MILTARE

Messaggio da angri62 »

===nella circolare di cui ho allegato il link, nella terza pagina ultimo paragrafo della lettera "A" si definisce anche un altro aspetto, cioè il congedo straordinario che spetta se il verbale di TNI ed un altro nuovo verbale sempre di TNI cè stato un periodo di sospensione e cioè il periodo a disposizione già non computabile più i 45 giorni di congedo straordinario se è già reascorso un anno.
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