Genitori, Esenz. lav. notturno e dai turni di reperibili

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Genitori, Esenz. lav. notturno e dai turni di reperibili

Messaggio da panorama »

Per opportuna notizia anche se riguarda il caso di appartenente alla Polizia di Stato.
Sentenza giustissima.

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Art. 53 n. 2 lett. b) del D.L.vo 151/2001

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La parte interessante della sentenza è:

1)- L’art. 53 comma 2 lett. b) del D.L.vo 26 marzo 2011 n. 151 è testuale nel prevedere che <non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni>.
Tale norma ha portata generale e, pertanto, come già evidenziato dalla Sezione con l’ordinanza cautelare n. 314/2009 successivamente confermata in appello, trova sicuramente applicazione anche in favore degli appartenenti alle forze di polizia che si trovino nella situazione dalla stessa descritta.

2)- La norma invocata dalla ricorrente ha una funzione facilmente comprensibile: quella di impedire che il genitore unico affidatario del minore convivente sia costretto a venir meno ai suoi doveri di protezione e cure sanciti dalla convenzione sui diritti del fanciullo ratificata con la L. 27 maggio 1991 n. 176 , proprio nelle ore in cui è ancora più problematico trovare soluzioni alternative.

Il resto potete leggerlo in sentenza.

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N. 00678/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00410/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 410 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS.;
contro
Questura di Salerno; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. Salerno, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
per l’annullamento del provvedimento del Questore … dicembre 2008 e dell’allegata nota della Direzione centrale delle risorse umane 16 stessi mese ed anno che respingono la richiesta della ricorrente di usufruire dall’esenzione dal lavoro notturno e dai turni di reperibilità ai sensi dell’art. 53 lett. b) D.L.vo n. 151/2001,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1-La dott. OMISSIS, ……….. della Polizia di Stato, in data …… settembre 2008 ha chiesto al Questore di Salerno l’esonero dal lavoro notturno ai sensi dell’art. 53 n. 2 lett. b) del D.L.vo 151/2001 in quanto madre unica affidataria di minore.
La domanda è stata tuttavia respinta con il provvedimento impugnato col quale il Questore ha fatto proprie le argomentazioni contenute nell’allegata nota della Direzione generale delle risorse umane 15 dicembre 2008.
Di qui il ricorso in esame con il quale l’interessata ha lamentato la violazione della norma sopra indicata, degli artt. 2 e 3 D.L.vo n. 66/2003 dell’art. 2 D.L.vo 532/1999 nonché il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà dei presupposti di fatto.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata la cui difesa, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità della parte del ricorso diretta all’annullamento della nota della Direzione generale da considerare atto endoprocedimentale e, per la restante parte ha chiesto la reiezione per infondatezza.

La Sezione ha accolto la domanda cautelare della ricorrente con l’ordinanza 314/2009, successivamente confermata in appello.

Alla pubblica udienza del 5 aprile 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2-In relazione all’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa resistente, per dimostrarne l’infondatezza, il Collegio ritiene sufficiente rilevare che non sussiste inammissibilità del ricorso per impugnazione di un atto endoprocedimentale qualora, oltre all'atto intermedio - nella specie, la nota ministeriale - venga impugnata anche la determinazione negativa dell'amministrazione che conclude il procedimento.

3-Nel merito, il ricorso risulta fondato.

L’art. 53 comma 2 lett. b) del D.L.vo 26 marzo 2011 n. 151 è testuale nel prevedere che <non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni>.
Tale norma ha portata generale e, pertanto, come già evidenziato dalla Sezione con l’ordinanza cautelare n. 314/2009 successivamente confermata in appello, trova sicuramente applicazione anche in favore degli appartenenti alle forze di polizia che si trovino nella situazione dalla stessa descritta.
Né in sede di applicazione della norma possono assumere rilievo, da una parte, la distinzione che l’Amministrazione ha tentato di introdurre tra <lavoro notturno> ed espletamento del <turno di disponibilità anche in ore notturne> e, dall’altra parte, la circostanza che l’impiego di in turni di disponibilità non comporta necessariamente la qualificazione dell’addetto quale <lavoratore notturno>.
Smentisce la valenza della sopra descritta distinzione la piana lettura dell’art. 1 D.L.vo 8 aprile 2003 n. 66 – emanato, giova ricordarlo, per dare attuazione organica alla direttiva 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, così come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000- secondo il quale è da considerare lavoro notturno qualsiasi prestazione lavorativa effettuata per un <periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino>; ne consegue che anche l’espletamento del turno di reperibilità in tale fascia oraria è sicuramente lavoro notturno.
Smentisce la valenza della seconda circostanza la constatazione che, già in base alla lettera della norma da applicare, ai fini della non esigibilità delle prestazioni lavorative, rileva esclusivamente la circostanza che la prestazione deve essere resa nel periodo ricompreso tra la mezzanotte e le cinque del mattino mentre non assume alcun rilievo la qualifica di <lavoratore notturno> che, ai sensi dell’art. 1 lett. e) D.L.vo 8 aprile 2003 n. 55, allo scopo di assicurargli diverse ed ulteriori tutele, acquisisce qualsiasi lavoratore < che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale o che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro>, fermo restando che, <in difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno>.
Né, sul piano logico, la soluzione avrebbe potuto essere diversa.
La norma invocata dalla ricorrente ha una funzione facilmente comprensibile: quella di impedire che il genitore unico affidatario del minore convivente sia costretto a venir meno ai suoi doveri di protezione e cure sanciti dalla convenzione sui diritti del fanciullo ratificata con la L. 27 maggio 1991 n. 176 , proprio nelle ore in cui è ancora più problematico trovare soluzioni alternative.
Tanto risulta ancora più vero allorché, come può avvenire proprio in caso di espletamento del turno di reperibilità, l’esigenza di recarsi sul luogo di lavoro si può palesare improvvisamente e con gli estremi dell’assoluta urgenza.
3-Tanto basta per l’accoglimento del ricorso e per l’annullamento degli atti impugnati.
Le spese di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che, comprensive di diritti, onorari ed altre competenze, sono liquidate in complessivi € 1200,00 (milleduecento)
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente, Estensore
Francesco Mele, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2012


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Diabolikus
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Re: Genitori, Esenz. lav. notturno e dai turni di reperibili

Messaggio da Diabolikus »

Ottima ed esemplare sentenza che tutela gli interessi legittimi di chi si trovi nella condizione della collega.

Ovviamente, un altro caso di "negligenza" da parte di un'Amminstrazione nel NON applicare un istituto giuridico disciplinato da una norma di chiarezza cristallina, con tanto di aggravio burocratico e di spese di giustizia per ben tre anni (2009 - 2012), che si poteva tranquillamente risparmiare.

Complimenti alla ricorrente.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
panorama
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Re: Genitori, Esenz. lav. notturno e dai turni di reperibili

Messaggio da panorama »

Figli minorenni, “monoparenterale”, o “affido condiviso”?
Beneficio dell’esonero dai servizi notturni.

Interessante sentenza.

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N. 00316/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00142/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale =142= del =2012=, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Elvio Fortuna, con domicilio eletto presso Roberta Roccetti in Pescara, via Trieste,125;

contro
Ministero dell'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in L'Aquila;

per l'annullamento
del decreto Uff. Pers. Div. I Cat. 1. 2.13/ Prot.nr. 0103/2012 del 12/01/2012 con il quale il Questore della Provincia di Pescara ha rigettato l'istanza della ricorrente, in servizio presso la Divisione anticrimine della Questura di Pescara, tendente a ottenere l'esonero dei servizi notturni ; nonché di ogni altro atto presupposto, contestuale, successivo e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2012 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori specificati nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
La ricorrente, dipendente della P.S., in servizio presso la Questura di OMISSIS, ha chiesto di beneficiare dell’esonero dai servizi notturni, in base al D.Lgs. n.151/26.3.2001 ed ai sensi dell’art.15 L. n. 53/8.3.2000, fino al compimento degli anni =12= dei due figli minori. L’Amministrazione, facendo applicazione di una circolare Inps (n.8/17.1.2003), ha sostenuto che l’esonero “monoparenterale”, presupporrebbe l’affidamento esclusivo dei figli minori, mentre nel suo caso vi é un “affido condiviso”.

Nella fattispecie viene, invero, stigmatizzato il completo disinteresse da parte del padre, che abita a OMISSIS, e si fa presente come i figli minori, bisognevoli di cure, siano in effetti affidati alle cure della madre con la quale abitano a OMISSIS.

L’interessata ha fatto presente l’esistenza di un’effettiva situazione monoparenterale, ottenendo di fatto l’esonero dai servizi in orario notturno, che, però, nel tempo é venuto meno, per essere sempre più impiegata in tali servizi.

In data 12.1.2012 (notificato il 28.1.2012) vi é stato il rigetto dell’istanza, nel mentre la medesima ha provveduto a richiedere (24.2.2012) un provvedimento (art.710 cpc) di modifica dell’affido.

Le censure pongono in evidenza la violazione della L. n.151/26.3.2001, del D. Lgs. n.66/8.4.2003, del DPR. n.51/16.4.2009.

Alla pubblica udienza la causa é stata assegnata a decisione.
==La questione posta dalla ricorrente é quella del valore da dare alla espressione “lavoratori in situazione monoparenterale”, allorquando si ha una situazione di genitore che convive in via esclusiva con i minori, anche se “affidatario” in condivisione.

Va preliminarmente osservato come la circolare Inps é del 17.1.2003, allorquando la L. n. 54/8.2.2006 (affido condiviso) non esisteva; il principio di ragionevolezza impone all’Amministrazione di valutare con adeguatezza le singole fattispecie.

Il decreto impugnato fa riferimento al provvedimento del Tribunale dei minorenni de L’Aquila (1.2.2010) per quel che lo stesso prevede come “diritti” del genitore con affido condiviso, deducendo che “le modalità ed i tempi ivi previsti sono da ritenere compatibili con la presenza di almeno uno dei genitori, in relazione ai rispettivi orari di lavoro”; si aggiunge che la richiedente “solo raramente potrebbe essere chiamata a prestare servizio notturno” e che vi sarebbe un “obbligo per entrambi i genitori di attendere alla gestione straordinaria della prole in forma condivisa e previamente concordata”, ritenendosi che “entrambi i genitori hanno l’obbligo di collaborazione”.

Le argomentazioni esposte peccano di astrattezza, in quanto quelli che sono i “diritti” riconosciuti ad un genitore, presuppongono il loro effettivo esercizio, ed il cd. dovere di collaborazione, in relazione alle “esigenze di lavoro”, postulerebbe un impegno preciso dei due dipendenti con la stessa Amministrazione, in modo da dare la certezza di assistenza ai minori (Convenzione dei diritti del fanciullo, ratificata con L. n. 176/27.5.1991).

Allorquando solo una parte fa la domanda di esonero dal turno notturno, é evidente che sulla stessa grava il maggior peso dell’assistenza, stante il “collocamento presso la madre” dei due figli minori, né l’Amministrazione ha un potere costrittivo verso l’altro genitore, tenuto solo a rispettare (non esercitare) i tempi e le modalità di frequentazione stabilite dal Tribunale dei minori.

In un contesto giuridico così labile, é preminente la situazione della madre convivente, particolarmente per il periodo notturno; considerazione questa fatta propria dal Dipartimento della P.S. Ufficio I – Affari Generali e Giudici (nota 29.8.2008, n.333-A/9807.F.6.2/8425).

Il D.Lgs. n. 151/2001 (art.53) prevede, per il lavoro notturno, il non obbligo per l’unico “genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni”; la norma collega l’affidamento alla convivenza, il che dovrebbe far ritenere, in ipotesi di affido condiviso, come resta sempre decisiva la convivenza.
Stessa indicazione é contenuta nel D.Lgs. n. 66/8.4.2003 e nel DPR n. 51/16.4.2009 (art. 18, comma I°, lett. d).
In effetti, al di là delle possibili interpretazioni ministeriali e/o previdenziali, l’affido condiviso non fa venir meno il diritto all’esonero per la madre che obiettivamente é l’unica ad avere cura dei figli con lei conviventi e cui va riconosciuta una posizione analoga alla situazione monoparentale.
Il ricorso é accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo- Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo ACCOGLIE e per l’effetto ANNULLA l’atto impugnato.
CONDANNA il convenuto Ministero al pagamento delle spese di giudizio (onorari di avvocato, diritti procuratori e spese vive), liquidare in complessivi €3000,00=, oltre il rimborso del C.U. (art. 2, n. 35-bis D. L. n.138/13.8.2011) e degli accessori di legge (Iva, Cpa, art.14 D.M. Giustizia n. 127/2004).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere
Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/06/2012
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