Fruizione licenza 2017

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panorama
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Re: Fruizione licenza 2017

Messaggio da panorama »

Per noi Militari elenco i sotto indicati articoli d'interesse.
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D. P. R. 39/2018 si riferisce a:

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018».

Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/2018

Titolo II

Forze di polizia a ordinamento militare (Va dall’art. 17 all’art. 34)

N..B.. nel caso che qui interessa

Art. 26

Licenza ordinaria

a. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell’anno, il beneficio deve essere fruito entro i 18 mesi successivi all’anno di spettanza (nota 1) (per il personale dirigente il limite rimane quello dei 12 mesi (nota 2), fatta eccezione per i Ten. Col. e per i Magg. il cui limite è 18 mesi solo con riferimento alla licenza residua maturata fino all’anno 2017 (nota 3) ).

b. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate necessità di carattere personale, la licenza residua al 31 dicembre deve essere fruita entro i 18 mesi successivi all’anno di spettanza (nota 4) (per il personale dirigente il limite rimane quello dei 12 mesi (nota 5), fatta eccezione per i Ten. Col. e per i Magg. il cui limite è 18 mesi solo con riferimento alla licenza residua maturata fino all’anno 2017 (nota 6) ).

rif. Nota 1 ) - Articolo 26, comma 1, D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39.

rif. Nota 2) - Articolo 45, comma 30 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 90.

rif. Nota 3) - Circolare n. M_D GMIL REG 2018 0298279 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare datata 23 maggio 2018.

rif. Nota 4) - Articolo 26, comma 1, D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39.

rif. Nota 5) - Articolo 45, comma 30 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 90.

rif. Nota 6) - Circolare n. M_D GMIL REG 2018 0298279 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare datata 23 maggio 2018.


dclc130

Re: Fruizione licenza 2017

Messaggio da dclc130 »

Licenza ordinaria (art. 26 del D.P.R. n. 39/2018 e art. 12 del D.P.R. n. 40/2018)
(1) La nuova norma prevede che, qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso
possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell’anno, la parte residua
deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi.
Allo stesso modo, compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate
esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i
diciotto mesi successivi all’anno di spettanza.
I suddetti termini si applicano anche alla licenza ordinaria maturata nel 2017, anche nei
confronti dei Maggiori e dei Tenenti Colonnelli
trasmarterzo
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Re: Fruizione licenza 2017

Messaggio da trasmarterzo »

Buongiorno, lasciando stare le esigenze di servizio, quali sarebbero queste MOTIVATE ESIGENZE PERSONALI, tali che mi permettano di fruire la licenza entro i 18 mesi successivi?
Qui, credo, entri in gioco sempre la discrezionalità...
alfano francesco
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Re: Fruizione licenza 2017

Messaggio da alfano francesco »

trasmarterzo ha scritto:Buongiorno, lasciando stare le esigenze di servizio, quali sarebbero queste MOTIVATE ESIGENZE PERSONALI, tali che mi permettano di fruire la licenza entro i 18 mesi successivi?
Qui, credo, entri in gioco sempre la discrezionalità...
Chiedo scusa se rispondo un po' """disturbato""", ma credo di averne più di un motivo:
1. Se il contratto l'ha previsto, evidentemente i motivi saranno più di uno;
2. Colgo qualche sottile vena di ingiustificata ironia verso chi ritiene di avvalersi di un semplice diritto;
3. Personalmente, di motivi per rimandare le ferie ne posso elencare almeno 10, discrezionalità a parte.
Senza rancore....
alfano francesco
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Re: Fruizione licenza 2017

Messaggio da alfano francesco »

alfano francesco ha scritto:
trasmarterzo ha scritto:Buongiorno, lasciando stare le esigenze di servizio, quali sarebbero queste MOTIVATE ESIGENZE PERSONALI, tali che mi permettano di fruire la licenza entro i 18 mesi successivi?
Qui, credo, entri in gioco sempre la discrezionalità...
Chiedo scusa se rispondo un po' """disturbato""", ma credo di averne più di un motivo:
1. Se il contratto l'ha previsto, evidentemente i motivi saranno più di uno;
2. Colgo qualche sottile vena di ingiustificata ironia verso chi ritiene di avvalersi di un semplice diritto;
3. Personalmente, di motivi per rimandare le ferie ne posso elencare almeno 10, discrezionalità a parte.
Senza rancore....
Intanto, proprio oggi, finalmente è stato recepito l'accordo relativo proprio all'articolo 26.
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