Fruizione della Mensa obbligatoria

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Fruizione della Mensa obbligatoria

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Per notizia.

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08/02/2013 201301427 Sentenza 1Q


N. 01427/2013 REG.PROV.COLL.
N. 08312/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8312 del 2009, proposto da:
F. R., R. V., P. S., B. T., R. M., A. P., R. M., S. T., S. M., C. C., S. S., A. B., E. M., G. S., C. S., rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Stella, con domicilio eletto presso Mauro Stella in Roma, via Trionfale, 21;

contro
Ministero della Giustizia - D.A.P., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la richiesta di corresponsione del controvalore del pasto per mancata fruizione del servizio mensa obbligatorio dal 1.6.89 al 18.12.98 - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - D.A.P.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2013 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno chiesto : l’accertamento del diritto pregresso (dal 1.6.1989 al 18.12.1998) alla fruizione giornaliera del servizio di mensa obbligatoria, in relazione agli artt. 12 della L. 395/1990 e 1 L. 203/1989; del diritto alla corresponsione – nei confronti del Ministero Giustizia DAP – dell’ indennità giornaliera all’epoca quantificata in £ 5.100 al netto degli oneri erariali, quale controvalore della mancata fruizione del servizio mensa obbligatoria, per la mancata attuazione del combinato disposto della normativa de quo, imputabile alla illegittima inerzia della PA.

I). In via preliminare deve essere richiamato il quadro normativo.

La disposizione normativa sulla quale si fonda il petitum è quella di cui all'art. 1 della legge 18 maggio 1989, n. 203 ("oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, il Ministro dell'interno è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato che si trova nelle seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali: a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio ; b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio; c) personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale; d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificatamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego.

Per le mense costituite nelle situazioni di impiego e ambientali di cui al comma 1, si applica il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

Essa deve essere letta in combinato disposto con l'art. 12 della legge 15 dicembre 1990 n. 395 ("è istituita la mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria . Sono altresì istituiti asili nido per i figli dei dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria .").

II). Nel merito il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato n. 720/2005) che ha già affermato i seguenti principi :

a). l’art. 1, lettera b), della L. n. 18.5.1989, n. 203, applicabile agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, in forza dell’estensione sancita dal successivo articolo 3, è volto a garantire il servizio della mensa, a carico dell’Amministrazione, al personale delle forze di polizia che, per la consistenza degli impegni connessi ai servizi prestati, non può consumare i pasti presso il proprio domicilio;

b). dunque, pur soggiacendo l’istituzione delle mense obbligatorie di servizio ad esigenze e scelte dell’Amministrazione, quanto alla relativa fruizione e tempistica, risulta fondata la pretesa ad importi sostitutivi;

c). in altre parole, la omessa istituzione del servizio mensa implica la debenza degli importi sostitutivi (nella misura del controvalore già stabilito dalla stessa amministrazione), a far data dall'1.6.1989 (data della costituzione del titolo) e fino al 18.12.1998 (data del riconoscimento del diritto in questione da parte dell'amministrazione).

Perciò il ricorso va accolto con conseguente condanna della PA a corrispondere le relative somme di denaro.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese, i diritti e gli onorari tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando :
Accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2013


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Re: Fruizione della Mensa obbligatoria

Messaggio da cacciatore »

Vorrei chiederti se conosci altre sentenze o cose simili, riguardanti il tempo impiegato per la consumazione della MOS.
Mi spiego meglio, la legge prevede che la fruizione della mensa spetta al personale che svolge servizio isituzionale che è tenuto a permanere nel luogo di servizio e che non può allontanarsene per il tempo necessario alla consumazione del pranzo presso il proprio domicilio, alcune circolari, secondo me sbagliando, hanno interpretato che chi è impiegato in posti istituzionali dove non è richiesta la sostituzione o l'assorbimento delle funzioni al momento in cui se ne allontana, deve recuperare il tempo della MOS. Non specificando se l'allontanamento avviene presso il proprio domicilio o presso il locale mensa.
E' possibile che delle circolari travisano il senso della legge?
Oppure hanno ragione i nostri eccellenti capi e quindi ci obbligano a permanere nella sede di servizio ma comunque devi recuperare il tempo per la consumazione della MOS, pur effettuando un servizio istituzionale con orario che permette di accedere al servizio MOS (oltre le 14.30 pranzo e oltre 20.30 cena)?
panorama
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Re: Fruizione della Mensa obbligatoria

Messaggio da panorama »

Altre sentenze non ne ho né ne ho trovate in questi giorni.
panorama
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Re: Fruizione della Mensa obbligatoria

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diritto al rimborso spese per pasti.
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ACCOLTO

1) - i ricorrenti avevano chiesto l’accertamento del diritto a vedersi attribuire il controvalore del pasto ad essi dovuto, in relazione al periodo 1/6/1989 – 18/12/1998, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 203/1989 (c.d. buono-pasto), maggiorato degli interessi legali.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201505139
- Public 2015-11-12 -


N. 05139/2015REG.PROV.COLL.
N. 01605/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1605 del 2015, proposto da:
(congruo numero di ricorrenti – OMISSIS per questione di spazio), rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Cacciotti, presso il cui studio in Roma, via del Mascherino, n. 72, sono elettivamente domiciliati;

contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è legalmente domiciliato;

Direzione Generale per l’Amministrazione Penitenziaria.

per l’esecuzione
del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 00720/2005, resa tra le parti, concernente, tra l’altro, diritto al rimborso spese per pasti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2015 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti l’avvocato Cacciotti e l'avvocato dello Stato Fedeli.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza 28/2/2005 n. 720, la IV Sezione del Consiglio di Stato, ha accolto la domanda con cui i sig.ri (OMISSIS ricorrenti) – tutti appartenenti al Copro della Polizia Penitenziaria - avevano chiesto l’accertamento del diritto a vedersi attribuire il controvalore del pasto ad essi dovuto, in relazione al periodo 1/6/1989 – 18/12/1998, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 203/1989 (c.d. buono-pasto), maggiorato degli interessi legali.

In esecuzione della menzionata sentenza l’amministrazione ha corrisposto loro tre buoni-pasto a settimana, tenuto conto che il servizio dai medesimi svolto si articolava in tre soli giorni settimanali, mediante turni di almeno 12 ore per ciascuna giornata.

Ritenendo di aver diritto a 6 buoni-pasto a settimana (ovvero due buoni-pasto al dì), in considerazione del fatto che ciascun turno giornaliero aveva una durata di almeno 12 ore, i menzionati sig.ri (OMISSIS ricorrenti), hanno proposto l’odierno ricorso con cui chiedono che, in ottemperanza alla menzionata sentenza, sia assegnato all’intimata amministrazione un termine di trenta giorni per versare quanto effettivamente dovuto oltre interessi legali, con la nomina di apposito commissario ad acta, per il caso di ulteriore inadempimento.

Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.

Con ordinanza collegiale 3/7/2015 n. 3316 la Sezione ha chiesto all’intimata amministrazione “una specifica attestazione da parte del Dirigente responsabile del personale del D.A.P. - Largo Luigi Daga n. 2 in Roma - in ordine agli orari di servizio giornalieri prestati singolarmente da ciascun ricorrente, nel periodo ricompreso tra il giorno 01/06/1989 ed il giorno 18/12/1998”.

Acquisita la detta attestazione la causa è passata definitivamente in decisione alla camera di consiglio del 27/10/2015.

Il ricorso merita accoglimento.

Ed invero, l’ottemperanda sentenza, premesso che la norma di cui all’art. 1, lett. b) della L. n. 203/1989 mira a garantire il servizio della mensa (a carico dell’Amministrazione) al personale delle forze di polizia, che, per la consistenza degli impegni connessi ai servizi prestati, non può consumare i pasti presso il proprio domicilio, con il conseguente diritto, degli aventi titolo, agli importi sostitutivi per il caso di mancata attivazione del servizio mensa, ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto a conseguire i buoni-pasto sostitutivi.

Ne discende, che, ove la “permanenza nel servizio” si protragga necessariamente in orari che – in condizioni di normale utilizzo della mensa obbligatoria – imporrebbero la consumazione di due pasti anziché di uno, risulterebbe in contrasto con lo spirito e la lettera della richiamata normativa, oltreché con il contenuto precettivo della menzionata sentenza, negare il doppio emolumento di che trattasi a chi abbia dovuto protrarre il servizio sino e oltre quei limiti giornalieri.

Orbene dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio, a seguito della menzionata ordinanza istruttoria, è emerso come nel periodo 1/6/1989 - 18/12/1998 i ricorrenti abbiano, effettivamente, prestato servizio su turni di almeno 12 ore giornaliere.

Dalla suddetta documentazione, non contestata dai ricorrenti, si ricavano anche il numero dei turni di almeno 12 ore dai medesimi svolti nel periodo in parola.

Va, dunque, dichiarato l’obbligo dell’intimata amministrazione di eseguire la sentenza in epigrafe, versando ai ricorrenti l’importo corrispondente ad un ulteriore buono-pasto per ciascun turno giornaliero di almeno 12 ore dai medesimi effettuato nel periodo 1/6/1989 - 18/12/1998, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Alla somma capitale dovuta dovranno essere aggiunti gli interessi legali calcolati dalla data del primo atto di messa in mora fino all’integrale soddisfo.

Per il caso di ulteriore inadempimento va nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Roma o funzionario da lui delegato, che provvederà ad eseguire la sentenza nell’ulteriore termine di trenta giorni.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

In considerazione della novità della questione di diritto affrontata, spese e onorari di giudizio possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto ordina all’amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 720/2005, secondo quanto specificato in motivazione, entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o dalla sua notificazione a cura della parte più diligente.

Per il caso di perdurante inadempimento, nomina commissario ad acta, il Prefetto di Roma, o funzionario suo delegato, il quale, nell’esercizio dei poteri conferitigli con la presente sentenza, adotterà i provvedimenti necessari all’esecuzione l’anzidetta pronuncia di questa Sezione n. 720/2005, nell’ulteriore termine di trenta giorni.

Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 12/11/2015
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Re: Fruizione della Mensa obbligatoria

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Il CdS da ragione ai ricorrenti ed ACCOGLIE l'Appello degli stessi, quindi, il Ministero perde.
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1) - riconoscimento e pagamento del tempo impiegato per la consumazione del pasto quali ore di lavoro effettivamente svolte dal personale di polizia penitenziaria in servizio presso la centrale operativa regionale della Campania.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201605046
- Public 2016-12-01 -

Pubblicato il 01/12/2016


N. 05046/2016REG.PROV.COLL.
N. 01349/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1349 del 2014, proposto dai Signori M. Cirello, C. Giorgio, D. Giuseppe, S. Giovanni, N. Antonio, P. Gaetano, Di P. Silvio, M. Rosario, G. Andrea, V. Maurizio, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaella Veniero C.F. VNRRFL61C48F839I, con domicilio eletto presso Maria Cristina Manni in Roma, via P.G. Da Palestrina, 19;

contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato, costituitosi in giudizio;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la CAMPANIA - Sede di NAPOLI - SEZIONE VII n. 03980/2013, resa tra le parti, concernente riconoscimento e pagamento del tempo impiegato per la consumazione del pasto quali ore di lavoro effettivamente svolte dal personale di polizia penitenziaria in servizio presso la centrale operativa regionale della Campania.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2016 il consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l’avvocato Raffaella Veniero per la parte appellante e l'avvocato dello Stato Gaetana Natale per l'Amministrazione appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 3980/2013 il Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Sede di Napoli – ha respinto il ricorso proposto dai Signori Maurizio V., Giorgio C., Giuseppe D., Giovanni S., Antonio N., Mario R., Antonio M., Giuseppe P., Gaetano P., Silvio di P., Mariano C., Rosario M., Andrea G., Claudio N. volto ad ottenere il riconoscimento ed il pagamento del tempo impiegato per la consumazione del pasto quali ore di lavoro effettivamente svolte dal detto personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Centrale Operativa Regionale della Campania, non avendo, durante l’orario di lavoro, la possibilità di allontanarsi dalla propria postazione lavorativa per consumare il dovuto pasto, non essendo stato garantito l’avvicendamento per il periodo da marzo 2006 alla data di presentazione del ricorso, ed oltre (eccetto per il Vice Sovrintendente Giuseppe P., che aveva indicato il lasso temporale da marzo 2006 a marzo 2008, essendo poi stato distaccato presso altra sede).

1.1.In punto di fatto gli originarii ricorrenti, appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria e assegnati con formale provvedimento ministeriale dal 2002 alla Centrale Operativa Regionale della Campania, avevano rappresentato:

a) di avere richiesto con lettere raccomandate del 15.4.2011 il riconoscimento della retribuzione delle ore di lavoro – ordinario e straordinario – maturate per il periodo dal 2006 alla data di discussione del ricorso (fatta eccezione per il vice sovrintendente Giuseppe P. per il quale il periodo richiesto era dal marzo 2006 al marzo 2008, essendo stato poi distaccato ad altra sede), equivalenti al tempo di consumazione del pasto, non avendo potuto usufruire della pausa del turno lavorativo e essendo la sede di lavoro priva del servizio mensa;

b) che dette richieste erano state disattese con note del 16.6.2011 e del 7.7.2011, sulla scorta della tesi per cui - pur essendo i detti originarii ricorrenti gerarchicamente e funzionalmente subordinati al Direttore dell’Ufficio Traduzioni e Piantonamenti - i medesimi non erano impiegati in compiti attinenti al detto Ufficio, né svolgevano funzioni assimilabili a quelle del personale addetto al settore delle Traduzioni e dei Piantonamenti.

2. Ritenendo illegittima la reiezione da parte dell’Amministrazione delle loro richieste gli originarii ricorrenti avevano proposto ricorso, prospettando articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere (violazione di numerose circolari del D.A.P. del 5.11.1997, del 24.7.1998, del 23.11.1998, del 24.11.1999 e del 12.4.2000).

3. Il Ministero della Giustizia, si era costituito chiedendo la reiezione del ricorso.

4.Il T.a.r. ha ricostruito il quadro normativo applicabile, ha partitamente esaminato le censure, ed ha respinto il ricorso in quanto:

a) ha rilevato che la disposizione normativa sulla quale si fondava la pretesa degli originarii ricorrenti era quella di cui all'art. 1 della legge 18 maggio 1989, n. 203 ed ha richiamato il successivo art. 2, comma 1, della medesima legge, laddove si era specificato che: " qualora presso l'organismo interessato o presso altro ufficio o reparto della Polizia di Stato della stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, nelle situazioni di impiego e ambientali di cui all'articolo 1, lettera a), b) e c), il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio, con propri decreti, ai sensi dell'articolo55 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e successive modificazioni";

b) ha rilevato che gli originarii ricorrenti erano (tutti) addetti alla Centrale Operativa Regionale che gestiva l’attività telematica di collegamento radio per monitorare anche le traduzioni dei detenuti sul territorio nazionale per il tratto di competenza e che, quindi, sebbene gli stessi fossero gerarchicamente subordinati al Direttore dell’Ufficio Traduzioni e Piantonamenti, non erano integralmente assimilabili al personale dei nuclei traduzioni e, segnatamente, al personale che svolge la propria attività lavorativa nelle condizioni di cui alle rammentate lettere b) e c) della legge n. 203/1989;

c) ha fatto presente che non era stato puntualmente dedotto, né provato che durante il periodo giornaliero di 30 minuti di sospensione dal lavoro per la pausa pranzo sussistesse l'obbligo in capo agli originarii ricorrenti di restare a disposizione dell'Amministrazione per servizi urgenti, propri, tra l'altro, dell'espletamento dei servizi istituzionali del Corpo di cui all'art. 5 della l. 15/12/1990 n. 395;

d) ha conseguentemente ritenuto la non fondatezza della richiesta all’erogazione dell'indennità prevista per le prestazioni di lavoro ordinario e straordinario per il tempo utilizzato per la consumazione dei pasti che per le suddette condizioni di espletamento, non doveva essere legittimamente computato nell'orario di lavoro.

5. La parte originaria ricorrente rimasta soccombente, ha impugnato detta decisione criticandola sotto ogni angolo prospettico deducendo in particolare che:

a) era stato inesattamente applicato il disposto di cui all’art. 1 della legge n. 203/1989: agli appellanti (adibiti alla C.O.R. e non all’Ufficio Detenuti) non era garantito l’avvicendamento durante la pausa pranzo, per cui il richiamo del Tar alla sentenza del Consiglio di Stato n. 720/2005 era errato;

b) essi non lasciavano mai la postazione radio, 24 ore su 24;

c) il T.a.r. in passato, con la sentenza n. 423/2011 aveva ritenuto che gli odierni appellanti dovessero percepire l’indennità per i c.d. “servizi esterni”; essi percepivano anche il c.d. “Fondo fesi” per cui era inesatto affermare che non svolgessero attività “istituzionale” (siccome erroneamente ritenuto nella impugnata decisione);

d) le circolari del Dap allegate ciò comprovavano, e se il T.a.r. le avesse esaminate avrebbe riconosciuto l’invocato diritto degli appellanti a percepire l’indennità.

6. In data 25. 2.2014 il Ministero della Giustizia si è costituito nell’odierno grado di giudizio depositando atto di stile

7. In data 22.9.2016 parte appellante ha depositato una memoria puntualizzando e ribadendo le proprie difese.

8. In data 30.9.2016 il Ministero della Giustizia ha depositato una memoria chiedendo la reiezione dell’appello in quanto infondato, sostenendo che la Cor presso la quale prestavano servizio gli appellanti era un settore stabilmente organizzato dal quale non discendeva l'operatività assoluta con l'obbligo del singolo poliziotto di restare a disposizione dell’amministrazione se non nella ipotesi in cui si fosse resa necessaria la prestazione di servizi urgenti (non previsti e quindi eccezionali); nessuna disposizione amministrativa aveva mai escluso la possibilità di allontanamento per la consumazione del pasto durante lo svolgimento del turno; era presente una sala pranzo sita al piano terra degli Uffici del PRAP

Campania sullo stesso piano e vicino ai locali COR e Portineria, dotata di dispenser bevande e tavolo per la consumazione di cibi di cui poteva fruire tutto il personale PRAP, compreso quello appartenente alla COR

9. In data 13.10.2016 parte appellante ha depositato una articolata memoria di replica evidenziando che:

a) la regola secondo cui –salvi casi eccezionali - il servizio era organizzato, di regola su 4 quadranti di 6 ore non era mai stata osservata: la eccezione era diventata la regola, per cui il servizio era organizzato in 3 turni da 8 ore ciascuno;

b) gli appellanti non potevano allontanarsi dal plesso se non a fine servizio) salvo incorrere nella violazione del Regolamento del Corpo di Polizia Penitenziaria- d.P.R. 82/99 agli artt. 24 punto 7 e 26 punto 3;

c) il locale cui aveva fatto riferimento l’Amministrazione nella memoria in ultimo depositata non era idoneo a cucinare i cibi, o consumarli, ed ivi erano unicamente allocato dei dispensatori automatici di cibi e bevande.

10.Alla odierna pubblica udienza del 3 novembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è fondato e va accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, ed accoglimento del ricorso di primo grado con accertamento del diritto della parte originaria ricorrente di percepire le richieste indennità.

2. La disposizione normativa sulla quale si fonda il petitum è quella di cui all'art. 1 della legge 18 maggio 1989, n. 203 ("oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, il Ministro dell'interno è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato che si trova nelle seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali: a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio ; b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio; c) personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale; d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificatamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego.

Per le mense costituite nelle situazioni di impiego e ambientali di cui al comma 1, si applica il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.").

2.1. Essa deve essere letta in combinato disposto con l'art. 12 della legge 15 dicembre 1990 n. 395 ("è istituita la mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. Sono altresì istituiti asili nido per i figli dei dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria.").

Stabilisce inoltre il successivo art. 2 della medesima legge che: “Qualora presso l'organismo interessato o presso altro ufficio o reparto della Polizia di Stato della stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, nelle situazioni di impiego e ambientali di cui all'articolo 1, lettera a) , b) e c) , il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio, con propri decreti, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e successive modificazioni.

Nel caso previsto dalla lettera b) dell'articolo 1, allorché si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico dell'Amministrazione non può eccedere il doppio del controvalore della razione viveri, nonché delle integrazioni vitto e dei generi di conforto, di cui alle tabelle annesse agli stati di previsione del Ministero della difesa”.

2.2. Il T.a.r. ha respinto il ricorso di primo grado, facendo proprie le difese svolte in primo grado dalla difesa erariale nella memoria del 7.6.2013, secondo cui gli originarii ricorrenti erano tutti addetti alla Centrale Operativa Regionale che gestisce l’attività telematica di collegamento radio per monitorare anche le traduzioni dei detenuti sul territorio nazionale per il tratto di competenza e che, quindi, sebbene gerarchicamente subordinati al Direttore dell’Ufficio Traduzioni e Piantonamenti, non erano integralmente assimilabili al personale dei nuclei traduzioni e, segnatamente, al personale che svolge la propria attività lavorativa nelle condizioni di cui alle rammentate lettere b) e c) della legge n. 203/1989 (lettera b: personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio; lettera c) personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale).

A tale dato formale ne ha saldato un altro, di natura fattuale, ritenendo non provato che nel periodo di sospensione dal lavoro pari a 30 minuti “dedicato “alla consumazione dei pasti “vi fosse l'obbligo in capo agli originarii ricorrenti di restare a disposizione dell'Amministrazione per servizi urgenti propri, tra l'altro, dell'espletamento dei servizi istituzionali del Corpo di cui all'art. 5 della l. 15/12/1990 n. 395”.

2.3. Il Collegio ritiene che il dato “formale” relativo alla integrale – o meno –assimilabilità degli appellanti al personale dei nuclei traduzioni sia nella sostanza irrilevante e che ciò che è rilevante riposi invece nel concreto regime di fruizione della pausa pasto da parte degli odierni appellanti.

2.4. A tale proposito, l’Amministrazione non ha smentito (se non labialmente) la circostanza che agli appellanti, addetti alla Centrale Operativa Regionale che gestiva l’attività telematica di collegamento radio per monitorare anche le traduzioni dei detenuti sul territorio nazionale per il tratto di competenza, non era garantito l’avvicendamento durante la pausa pranzo.

Ai sensi dell’art. 64 comma 2 del cpa tale circostanza può quindi considerarsi provata.

2.5. Da ciò consegue una rilevante circostanza: in disparte l’inquadramento formale degli stessi, è stata la stessa Amministrazione, stabilendo che il servizio alla Centrale Operativa Regionale dovesse svolgersi h24 e senza soluzione di continuità, e senza consentire avvicendamento per consumare il pasto, ad equiparare di fatto detto personale a quello del nucleo traduzioni, ed in particolare la circostanza secondo cui –salvi casi eccezionali – la regola per cui il servizio era organizzato, su 4 quadranti di 6 ore non era mai stata osservata: la eccezione era diventata la regola, per cui il servizio era usualmente organizzato in 3 turni da 8 ore ciascuno;

2.5.1. Ed anche la circostanza che la “sala” adibita alla consumazione dei pasti non ne consentisse la preparazione è rimasta incontestata.

2.5.2. Parte appellante ha buon giuoco poi, nel fare rilevare che con la sentenza n. 423/2011 il medesimo Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sede di Napoli –aveva riconosciuto (seppure al diverso fine della corresponsione della c.d. l’indennità per servizi esterni, prevista dall’art. 9 del d.P.R. 31.7.1995, n. 395 e dall’art. 11, comma 1, del d.P.R. 16.3.1999, n. 254) il peculiare regime di impiego del personale della Centrale Operativa Regionale (seppur avuto riguardo ad un periodo -dal 2003 al 2007- precedente a quello relativo alla pretesa prospettata nella odierna causa).

2.5.3. Il Collegio non intende discostarsi pertanto dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato n. 720/2005, pure citata dal T.a.r. nella sentenza impugnata) che ha già affermato i seguenti principi:

a) l'art. 1, lettera b), della L. n. 18.5.1989, n. 203, applicabile agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, in forza dell'estensione sancita dal successivo articolo 3, è volto a garantire il servizio della mensa, a carico dell'Amministrazione, al personale delle forze di polizia che, per la consistenza degli impegni connessi ai servizi prestati, non può consumare i pasti presso il proprio domicilio;

b) dunque, pur soggiacendo l'istituzione delle mense obbligatorie di servizio ad esigenze e scelte dell'Amministrazione, quanto alla relativa fruizione e tempistica, risulta fondata la pretesa ad importi sostitutivi;

c) in altre parole, la omessa istituzione del servizio mensa implica la debenza degli importi sostitutivi (nella misura del controvalore già stabilito dalla stessa amministrazione).

3. L’appello va quindi accolto e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento del ricorso di primo grado, va dichiarato il diritto degli odierni appellanti ad ottenere la retribuzione delle ore di lavoro – ordinario e straordinario – maturate per il periodo dal 2006 alla data di presentazione del ricorso di primo grado (fatta eccezione per il vice sovrintendente Giuseppe P. per il quale il periodo richiesto è dal marzo 2006 al marzo 2008, essendo stato poi distaccato ad altra sede), equivalenti al tempo di consumazione del pasto.

3.1.Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).

3.2. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

4. Le spese processuali del doppio grado possono essere eccezionalmente compensate tra le parti in relazione alla complessità della situazione in fatto sottesa alla controversia

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, ed in accoglimento del ricorso di primo grado dichiara il diritto degli odierni appellanti ad ottenere la retribuzione delle ore di lavoro – ordinario e straordinario – maturate per il periodo dal 2006 alla data di presentazione del ricorso di primo grado (fatta eccezione per il vice sovrintendente Giuseppe P. per il quale il periodo richiesto è dal marzo 2006 al marzo 2008, essendo stato poi distaccato ad altra sede), equivalenti al tempo di consumazione del pasto.

Spese processuali del doppio grado integralmente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Taormina Filippo Patroni Griffi





IL SEGRETARIO
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