Fruizione del congedo parentale da parte del personale ex militare transitato all’impiego civile.
Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
- nonno Alberto
- Veterano del Forum
- Messaggi: 5576
- Iscritto il: lun giu 27, 2011 3:20 pm
Fruizione del congedo parentale da parte del personale ex militare transitato all’impiego civile.
Messaggio da nonno Alberto »
Ciao,
Per conoscenza.
Alberto
Per conoscenza.
Alberto
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
- nonno Alberto
- Veterano del Forum
- Messaggi: 5576
- Iscritto il: lun giu 27, 2011 3:20 pm
Re: Fruizione del congedo parentale da parte del personale ex militare transitato all’impiego civile.
Buongiorno esiste qualcosa di simile inerente il Ministero della Giustizia? Per es. Transitati all'impiego civile dalla Polizia Penitenziaria al DGMC o Dap ? Ringrazio anticipatamente.
Re: Fruizione del congedo parentale da parte del personale ex militare transitato all’impiego civile.
Buongiorno, mi collego a questa precisazione da parte del DGPC. Io sono in attesa di transito, EI, a breve arriverà la destinazione. Quindi io che ho usufruito da militare di 24 giorni di congedo parentale al 100%, all'atto del nuovo impiego nel ruolo civile si azzera tutto e potrò prendere i famosi 30 giorni che spettano fino al compiere del 6° anno del bambino? Non l'avrei mai pensato, anzi, pensavo potessi prendere il rimanente, e quindi 6 giorni... comunque premetto che ho mia moglie che ha sempre lavorato nel privato.
Mi ero fatto fare anche una carta dal vecchio reparto in cui si attestava i giorni fruiti con l'art. 32 al 100%, ma da come leggo non servirà a nulla!
Un'ultima domanda, entrando più nel dettaglio, possono essere presi anche in unica soluzione (30 gg. continuativi) il giorno prima che mio figlio compia 6 anni, oppure decadono allo scoccare dei 6 anni? Il mio bimbo li compie a fine agosto...
Grazie e buon inizio agosto a tutto il prezioso forum
Re: Fruizione del congedo parentale da parte del personale ex militare transitato all’impiego civile.
Ciao, avrai 30 giorni. Ma devono essere fruiti entro il compimento del sesto anno (e non richiesti entro il sesto anno, per poi "sforare").
Re: Fruizione del congedo parentale da parte del personale ex militare transitato all’impiego civile.
Ok grazie mille per la risposta Navyseals
Già che ci sei, puoi dirmi se vale questo anche??
Ti metto il link qui sotto, l'ho trovato navigando su internet...
https://www.siap-polizia.org/news/appro ... l%20figlio
Sai dirmi o sapete dirmi qualcosa in più?
Grazie e saluti!
Già che ci sei, puoi dirmi se vale questo anche??
Ti metto il link qui sotto, l'ho trovato navigando su internet...
https://www.siap-polizia.org/news/appro ... l%20figlio
Sai dirmi o sapete dirmi qualcosa in più?
Grazie e saluti!
Re: Fruizione del congedo parentale da parte del personale ex militare transitato all’impiego civile.
Da civile assolutamente sì. Da militare e assimilati no, in quanto il dipartimento della funzione pubblica ha spiegato che c'è già il privilegio di 45 giorni rispetto ai canonici 30 di tutti gli altri lavoratori.
Re: Fruizione del congedo parentale da parte del personale ex militare transitato all’impiego civile.
Scusami l'ignoranza, quindi da riformato e passato a ruoli civili valgono i 30 gg ma sempre nei primi 6 anni, non vale neanche fino ai 12?
Re: Fruizione del congedo parentale da parte del personale ex militare transitato all’impiego civile.
Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:
alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;
il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione;
il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022. In caso di nascita del figlio, o di ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento a partire dal 1° gennaio 2023, l'indennità maggiorata del mese può essere riconosciuta a prescindere dalla fine del congedo di maternità o di paternità.
La legge di bilancio 2023 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, ma dispone l’aumento dell’indennità dal 30% all’80%, per un periodo massimo di coppia di un solo mese di uno dei tre non trasferibili all’altro genitore.
L’ulteriore mese indennizzato al 60% (80% per il solo 2024) della retribuzione spetta anche al genitore solo.
alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;
- per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione;
- un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, per un mese complessivo (dei tre mesi non trasferibili all’altro genitore), per entrambi i genitori, da fruire, in modalità ripartita o da uno solo dei genitori, entro il sesto anno di vita (o di ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), a condizione che:
il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione;
il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022. In caso di nascita del figlio, o di ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento a partire dal 1° gennaio 2023, l'indennità maggiorata del mese può essere riconosciuta a prescindere dalla fine del congedo di maternità o di paternità.
La legge di bilancio 2023 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, ma dispone l’aumento dell’indennità dal 30% all’80%, per un periodo massimo di coppia di un solo mese di uno dei tre non trasferibili all’altro genitore.
L’ulteriore mese indennizzato al 60% (80% per il solo 2024) della retribuzione spetta anche al genitore solo.
Re: Fruizione del congedo parentale da parte del personale ex militare transitato all’impiego civile.
Buongiorno, copio e posto direttamente dal sito Inps:NavySeals ha scritto: ↑sab ago 03, 2024 3:46 pm Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:
un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi, di cui:
alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;
al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;
- per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione;
i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2023;
- un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, per un mese complessivo (dei tre mesi non trasferibili all’altro genitore), per entrambi i genitori, da fruire, in modalità ripartita o da uno solo dei genitori, entro il sesto anno di vita (o di ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), a condizione che:
il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione;
il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022. In caso di nascita del figlio, o di ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento a partire dal 1° gennaio 2023, l'indennità maggiorata del mese può essere riconosciuta a prescindere dalla fine del congedo di maternità o di paternità.
La legge di bilancio 2023 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, ma dispone l’aumento dell’indennità dal 30% all’80%, per un periodo massimo di coppia di un solo mese di uno dei tre non trasferibili all’altro genitore.
L’ulteriore mese indennizzato al 60% (80% per il solo 2024) della retribuzione spetta anche al genitore solo.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
Il congedo parentale spetta ai genitori, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.
Nell'ambito dei suddetti limiti complessivi, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:
alla madre lavoratrice dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo sei mesi;
al padre lavoratore dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi;
al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi. L’articolo 32, comma 1, lettera c), del d.lgs. 151/2001 precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio (circolare INPS 27 ottobre 2022, n. 122).
Link
https://www.inps.it/it/it/dettaglio-sch ... denti.html
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE