Fruizione del congedo parentale da parte del personale ex militare transitato all’impiego civile.

Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
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nonno Alberto
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Fruizione del congedo parentale da parte del personale ex militare transitato all’impiego civile.

Messaggio da nonno Alberto »

Ciao,

Per conoscenza.


Alberto
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nonno Alberto
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Re: Fruizione del congedo parentale da parte del personale ex militare transitato all’impiego civile.

Messaggio da nonno Alberto »

mauri64 ha scritto: ven apr 29, 2022 3:39 pm👍
👍👍
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VinGuard
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Re: Fruizione del congedo parentale da parte del personale ex militare transitato all’impiego civile.

Messaggio da VinGuard »

Buongiorno esiste qualcosa di simile inerente il Ministero della Giustizia? Per es. Transitati all'impiego civile dalla Polizia Penitenziaria al DGMC o Dap ? Ringrazio anticipatamente.
Jack1118
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Re: Fruizione del congedo parentale da parte del personale ex militare transitato all’impiego civile.

Messaggio da Jack1118 »

nonno Alberto ha scritto: ven apr 29, 2022 3:31 pm Ciao,

Per conoscenza.


Alberto
Buongiorno, mi collego a questa precisazione da parte del DGPC. Io sono in attesa di transito, EI, a breve arriverà la destinazione. Quindi io che ho usufruito da militare di 24 giorni di congedo parentale al 100%, all'atto del nuovo impiego nel ruolo civile si azzera tutto e potrò prendere i famosi 30 giorni che spettano fino al compiere del 6° anno del bambino? Non l'avrei mai pensato, anzi, pensavo potessi prendere il rimanente, e quindi 6 giorni... comunque premetto che ho mia moglie che ha sempre lavorato nel privato.
Mi ero fatto fare anche una carta dal vecchio reparto in cui si attestava i giorni fruiti con l'art. 32 al 100%, ma da come leggo non servirà a nulla!
Un'ultima domanda, entrando più nel dettaglio, possono essere presi anche in unica soluzione (30 gg. continuativi) il giorno prima che mio figlio compia 6 anni, oppure decadono allo scoccare dei 6 anni? Il mio bimbo li compie a fine agosto...
Grazie e buon inizio agosto a tutto il prezioso forum :wink: :D
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NavySeals
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Re: Fruizione del congedo parentale da parte del personale ex militare transitato all’impiego civile.

Messaggio da NavySeals »

Ciao, avrai 30 giorni. Ma devono essere fruiti entro il compimento del sesto anno (e non richiesti entro il sesto anno, per poi "sforare").
Jack1118
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Re: Fruizione del congedo parentale da parte del personale ex militare transitato all’impiego civile.

Messaggio da Jack1118 »

Ok grazie mille per la risposta Navyseals :wink:
Già che ci sei, puoi dirmi se vale questo anche??
Ti metto il link qui sotto, l'ho trovato navigando su internet...
https://www.siap-polizia.org/news/appro ... l%20figlio
Sai dirmi o sapete dirmi qualcosa in più?
Grazie e saluti!
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NavySeals
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Re: Fruizione del congedo parentale da parte del personale ex militare transitato all’impiego civile.

Messaggio da NavySeals »

Da civile assolutamente sì. Da militare e assimilati no, in quanto il dipartimento della funzione pubblica ha spiegato che c'è già il privilegio di 45 giorni rispetto ai canonici 30 di tutti gli altri lavoratori.
Jack1118
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Re: Fruizione del congedo parentale da parte del personale ex militare transitato all’impiego civile.

Messaggio da Jack1118 »

Scusami l'ignoranza, quindi da riformato e passato a ruoli civili valgono i 30 gg ma sempre nei primi 6 anni, non vale neanche fino ai 12?
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NavySeals
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Re: Fruizione del congedo parentale da parte del personale ex militare transitato all’impiego civile.

Messaggio da NavySeals »

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:
    un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi, di cui:

    alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

    al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

    a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;

    al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;
    • per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione;
    • un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, per un mese complessivo (dei tre mesi non trasferibili all’altro genitore), per entrambi i genitori, da fruire, in modalità ripartita o da uno solo dei genitori, entro il sesto anno di vita (o di ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), a condizione che:
    i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2023;

    il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione;

    il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022. In caso di nascita del figlio, o di ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento a partire dal 1° gennaio 2023, l'indennità maggiorata del mese può essere riconosciuta a prescindere dalla fine del congedo di maternità o di paternità.

    La legge di bilancio 2023 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, ma dispone l’aumento dell’indennità dal 30% all’80%, per un periodo massimo di coppia di un solo mese di uno dei tre non trasferibili all’altro genitore.

    L’ulteriore mese indennizzato al 60% (80% per il solo 2024) della retribuzione spetta anche al genitore solo.
    Jack1118
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    Re: Fruizione del congedo parentale da parte del personale ex militare transitato all’impiego civile.

    Messaggio da Jack1118 »

    Esaustivo :D :lol: grazie!
    nicobart
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    Re: Fruizione del congedo parentale da parte del personale ex militare transitato all’impiego civile.

    Messaggio da nicobart »

    NavySeals ha scritto: sab ago 03, 2024 3:46 pm Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:
      un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di nove mesi, di cui:

      alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

      al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

      a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi;

      al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;
      • per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati, spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione;
      • un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, per un mese complessivo (dei tre mesi non trasferibili all’altro genitore), per entrambi i genitori, da fruire, in modalità ripartita o da uno solo dei genitori, entro il sesto anno di vita (o di ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), a condizione che:
      i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2023;

      il congedo sia fruito per figli di età inferiore a sei anni o entro sei anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione;

      il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022. In caso di nascita del figlio, o di ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento a partire dal 1° gennaio 2023, l'indennità maggiorata del mese può essere riconosciuta a prescindere dalla fine del congedo di maternità o di paternità.

      La legge di bilancio 2023 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, ma dispone l’aumento dell’indennità dal 30% all’80%, per un periodo massimo di coppia di un solo mese di uno dei tre non trasferibili all’altro genitore.

      L’ulteriore mese indennizzato al 60% (80% per il solo 2024) della retribuzione spetta anche al genitore solo.
      Buongiorno, copio e posto direttamente dal sito Inps:

      Come funziona
      DECORRENZA E DURATA

      Il congedo parentale spetta ai genitori, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.

      Nell'ambito dei suddetti limiti complessivi, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

      alla madre lavoratrice dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo sei mesi;
      al padre lavoratore dipendente per un periodo - continuativo o frazionato - di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi;
      al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
      al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi. L’articolo 32, comma 1, lettera c), del d.lgs. 151/2001 precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio (circolare INPS 27 ottobre 2022, n. 122).


      Link
      https://www.inps.it/it/it/dettaglio-sch ... denti.html
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