Fondo previdenza gdf
Re: Fondo previdenza gdf
Messaggio da Paco1960 »
Ragazzi secondo me non è solo questione di Covid.. lo fanno perchè a Loro (Il fondo) tenersi le somme per altri 6 9 o piu' mesi conviene. e soprattutto lo fanno perchè nessuno reclama, nessuno dice niente a partire dai pseudosindacati cocer cobar e accozzaglie varie a noi stessi che rimaniamo passivi in silenzio.
se ci sono delle circolari che stabiliscono una certa tempistica perchè non rispettarla? e qui' non c'è di mezzo L'Inps a cui addossare la colpa per i ritardi. A me hanno contestato con una pignoleria degna del peggior fantozzi ... ho presentato la domanda di PP qualche settimana prima del congedo. Ma sul tavolo dell'Inps è giunta un mese dopo..quindi che cambia?. e loro tranquillamente fanno come gli pare....anche qui' mi sembra di riscontrare una differenza con i colleghi CC ..per la corrispondente Cassa sottufficiali gli viene corrisposta molto prima di noi.
Per me il tempo E' SCADUTO (4 mesi e mezzo) e da oggi chiamero' e scrivero' al Cian e al Coge/Fondo e vi invito tutti a farlo.
se ci sono delle circolari che stabiliscono una certa tempistica perchè non rispettarla? e qui' non c'è di mezzo L'Inps a cui addossare la colpa per i ritardi. A me hanno contestato con una pignoleria degna del peggior fantozzi ... ho presentato la domanda di PP qualche settimana prima del congedo. Ma sul tavolo dell'Inps è giunta un mese dopo..quindi che cambia?. e loro tranquillamente fanno come gli pare....anche qui' mi sembra di riscontrare una differenza con i colleghi CC ..per la corrispondente Cassa sottufficiali gli viene corrisposta molto prima di noi.
Per me il tempo E' SCADUTO (4 mesi e mezzo) e da oggi chiamero' e scrivero' al Cian e al Coge/Fondo e vi invito tutti a farlo.
-
- Sostenitore
- Messaggi: 170
- Iscritto il: mer feb 11, 2015 12:19 am
Re: Fondo previdenza gdf
Messaggio da alfano francesco »
Concordo. Io andrò l11 luglio. A metà novembre comincerò a menare il can per l'aia (porello, spero di non fargli troppo male) e, ovviamente, vi terrò aggiornati
Re: Fondo previdenza gdf
Messaggio da nicola97 »
Buongiorno a tutti, in pensione dal 30.12.2018, il fondo previdenza mi è stato pagato dopo 14 mesi - febbraio 2019.
Saluti
Saluti
Re: Fondo previdenza gdf
Messaggio da Paco1960 »
Certo tra 15 e 18 mila c'è una bella differenza.alfano francesco ha scritto: ↑gio ago 06, 2020 10:13 pmBuona serata a tuttialfano francesco ha scritto: ↑mer lug 08, 2020 9:46 pm Buonasera a tutti. Io non sono ancora in pensione ma ho provato a fare i conti in base alla circolare.
Limitandomi al calcolo di cui all'articolo 3 e solo per il periodo dal 1.1.2005 (data di congedo 11.7.2021) e con reddito lordo annuale 2019 di 44.000 (lgt), secondo la formula: reddito lordo alla data del congedo × anni lavorati 16 × 2.80% = euro 19.000.
Quindi mi chiedo: 1) gli importi che sento citare dai 12 ai 15 mila euro si riferiscono ad una delle rate previste? 2) ho sbagliato i calcoli?
Chiedo umilmente a chi ha elementi per dirimere i dubbi oppure ha le competenze per chiarire o correggere il mio assunto.
Buona pensione a tutti
Volevo scusarmi per l'inconveniente creato. Purtroppo la circolare parla di stipendio annuo lordo, evidentemente intendendo stipendio tabellare e non reddito annuo. Quindi, il calcolo per gli ultimi 16 anni corrispondono a circa 11.000 euro. Pertanto, mi aspetterei tra i 15/18 mila per l'articolo 3. Ovviamente nessuno può conoscere l'entità di cui all'articolo 4.
Saluti
su questo forum c'è una eccellente competenza in materia di due persone, che permette di calcolare il TFS e pensione ordinaria con un grado di precisione ottimale, per il Fondo di Previdenza invece si va a "precedenti" senza che sia possibile una verifica contabile...cioè si va a fiducia del calcolo fatto dal Fondo. Da quello che ho appreso, salvo smentite, il Fondo non fornisce un documento analitico con i calcoli eseguiti, quindi nessuna possibilità di controllo.
Per cui sarebbe il caso di creare una banca dati dell'importo del Fondo di Previdenza, specificando:
anno di arruolamento e anno di congedo e quindi anni di servizio utile cioè di versamento (escluso il corso)
grado
Re: Fondo previdenza gdf
Messaggio da nicola97 »
Un saluto a tutti. Se posso essere d'aiuto allego il mio prospetto della liquidazione del fondo di previdenza.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Fondo previdenza gdf
Messaggio da Paco1960 »
Nicola Grazie per il prospetto.
leggendolo ho notato che la data riportata del tuo arruolamento è 20/03/1981 e iscrizione al fondo e relativo conteggio anni dal 20/03/1984 TRE ANNI DOPO ???
Ho letto dalla circolare, salvo modifiche e smentite, l'iscrizione al Fondo dovrebbe essere dalla nomina a finanziere quindi dalla fine del corso di 3 o 6 mesi (?) Come te lo spieghi..per caso un errore o c'è una motivazione?
leggendolo ho notato che la data riportata del tuo arruolamento è 20/03/1981 e iscrizione al fondo e relativo conteggio anni dal 20/03/1984 TRE ANNI DOPO ???
Ho letto dalla circolare, salvo modifiche e smentite, l'iscrizione al Fondo dovrebbe essere dalla nomina a finanziere quindi dalla fine del corso di 3 o 6 mesi (?) Come te lo spieghi..per caso un errore o c'è una motivazione?
Re: Fondo previdenza gdf
Paco1960 ha scritto: ↑ven mar 26, 2021 1:22 pm Nicola Grazie per il prospetto.
leggendolo ho notato che la data riportata del tuo arruolamento è 20/03/1981 e iscrizione al fondo e relativo conteggio anni dal 20/03/1984 TRE ANNI DOPO ???
Ho letto dalla circolare, salvo modifiche e smentite, l'iscrizione al Fondo dovrebbe essere dalla nomina a finanziere quindi dalla fine del corso di 3 o 6 mesi (?) Come te lo spieghi..per caso un errore o c'è una motivazione?
Ciao!
Non è che il collega era in ferma volontaria e quindi non ancora in servizio permanente?
Re: Fondo previdenza gdf
Messaggio da Paco1960 »
Ciao Sasabl
ho avuto lo stesso dubbio in questo estratto della circolare parla dalla nomina a finanziere che avviene al termine dei sei mesi di corso.
Ma nella circolare è scritto che tale disposizione è valida dal 1990..prima occorre verificare potrebbe essere una decorrenza diversa.
ISCRIZIONE (legge 30 novembre 1961, n. 1326, art. 2, comma 2)
A decorrere dal 3 giugno 1990, al Fondo di previdenza è iscritto d'ufficio, all'atto della nomina a finanziere, tutto il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti ed appuntati e finanzieri.
4. CONTRIBUZIONE (legge 30 novembre 1961, n. 1326, art. 2, comma 3)
Gli iscritti sono tenuti a versare al Fondo, dalla data di iscrizione, un contributo pari al 2 per cento dell'80 per cento dello stipendio (intero o ridotto) che percepiscono.
5. PREMIO DI PREVIDENZA E PREMIO AGGIUNTIVO (legge 30 novembre 1961, n. 1326, artt. 3 e 4)
I suddetti premi, che non devono essere indicati nella dichiarazione annuale dei redditi, sono corrisposti su istanza di parte agli iscritti, all'atto in cui cessano dal servizio permanente effettivo, qualunque ne sia la causa e qualunque sia stato il periodo di iscrizione all'Ente.
a. Il premio di previdenza, che non è alimentato dalle Istituzioni pubbliche ed è esente da ogni tipo di tassazione, viene liquidato nella misura:
3
- del 2,65% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dal militare alla data del 29 febbraio 1984, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo di previdenza sino a tale data;
- del 2,65% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dal militare alla data del 28 febbraio 1998, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo stesso dal 1° marzo 1984 al 28 febbraio 1998;
- del 2,65% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dal militare alla data del 31 dicembre 2004, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo stesso dal 1° marzo 1998 al 31 dicembre 2004;
- del 2,65% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo percepito dal militare, per quanti sono gli anni d'iscrizione al Fondo stesso dal 1° gennaio 2005 sino alla data della cessazione dal servizio.
b. Il premio aggiuntivo di cui all’art. 4, legge 30 novembre 1961, n. 1326 è commisurato agli anni di effettivo servizio prestato nella Guardia di finanza, è interamente imponibile in quanto, ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168 viene alimentato dalle entrate annuali assegnate all’Ente ed è soggetto all’applicazione della stessa tassazione IRPEF applicata sul trattamento di fine servizio erogato dall’INPS.
Tale quota è aumentata di due o di quattro decimi a seconda che il numero degli anni di servizio prestati sia superiore, rispettivamente, a 30 anni oppure a 34 anni e 6 mesi.
c. In virtù del decreto a firma del Comandante in Seconda datato 25 luglio 2016 emesso in seguito alla delibera del 14 aprile 2016 del Consiglio di Amministrazione del Fondo di previdenza, per il personale iscritto che cessa dal servizio permanente effettivo con decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, il premio di previdenza sarà calcolato e liquidato nella misura:
- del 2,80% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dal militare alla data del 28 febbraio 1998, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo di previdenza sino a tale data;
- del 2,80% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dal militare alla data del 31 dicembre 2004, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo stesso dal 1° marzo 1998 al 31 dicembre 2004;
- del 2,80% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo percepito dal militare, per quanti sono gli anni d'iscrizione al Fondo stesso dal 1° gennaio 2005 sino alla data della cessazione dal servizio permanente.
In caso di morte dell’iscritto, le indennità spettano a seconda che l’evento sia avvenuto:
a. in attività di servizio, gli emolumenti saranno erogati in ordine di preferenza, alle persone indicate all’art. 3, della citata legge n. 1326/1961;
b. dopo il congedo, gli emolumenti saranno erogati agli aventi diritto individuati nell’asse ereditario del “de cuius” secondo le norme sulla successione legittima e testamentaria.
ho avuto lo stesso dubbio in questo estratto della circolare parla dalla nomina a finanziere che avviene al termine dei sei mesi di corso.
Ma nella circolare è scritto che tale disposizione è valida dal 1990..prima occorre verificare potrebbe essere una decorrenza diversa.
ISCRIZIONE (legge 30 novembre 1961, n. 1326, art. 2, comma 2)
A decorrere dal 3 giugno 1990, al Fondo di previdenza è iscritto d'ufficio, all'atto della nomina a finanziere, tutto il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti ed appuntati e finanzieri.
4. CONTRIBUZIONE (legge 30 novembre 1961, n. 1326, art. 2, comma 3)
Gli iscritti sono tenuti a versare al Fondo, dalla data di iscrizione, un contributo pari al 2 per cento dell'80 per cento dello stipendio (intero o ridotto) che percepiscono.
5. PREMIO DI PREVIDENZA E PREMIO AGGIUNTIVO (legge 30 novembre 1961, n. 1326, artt. 3 e 4)
I suddetti premi, che non devono essere indicati nella dichiarazione annuale dei redditi, sono corrisposti su istanza di parte agli iscritti, all'atto in cui cessano dal servizio permanente effettivo, qualunque ne sia la causa e qualunque sia stato il periodo di iscrizione all'Ente.
a. Il premio di previdenza, che non è alimentato dalle Istituzioni pubbliche ed è esente da ogni tipo di tassazione, viene liquidato nella misura:
3
- del 2,65% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dal militare alla data del 29 febbraio 1984, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo di previdenza sino a tale data;
- del 2,65% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dal militare alla data del 28 febbraio 1998, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo stesso dal 1° marzo 1984 al 28 febbraio 1998;
- del 2,65% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dal militare alla data del 31 dicembre 2004, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo stesso dal 1° marzo 1998 al 31 dicembre 2004;
- del 2,65% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo percepito dal militare, per quanti sono gli anni d'iscrizione al Fondo stesso dal 1° gennaio 2005 sino alla data della cessazione dal servizio.
b. Il premio aggiuntivo di cui all’art. 4, legge 30 novembre 1961, n. 1326 è commisurato agli anni di effettivo servizio prestato nella Guardia di finanza, è interamente imponibile in quanto, ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168 viene alimentato dalle entrate annuali assegnate all’Ente ed è soggetto all’applicazione della stessa tassazione IRPEF applicata sul trattamento di fine servizio erogato dall’INPS.
Tale quota è aumentata di due o di quattro decimi a seconda che il numero degli anni di servizio prestati sia superiore, rispettivamente, a 30 anni oppure a 34 anni e 6 mesi.
c. In virtù del decreto a firma del Comandante in Seconda datato 25 luglio 2016 emesso in seguito alla delibera del 14 aprile 2016 del Consiglio di Amministrazione del Fondo di previdenza, per il personale iscritto che cessa dal servizio permanente effettivo con decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, il premio di previdenza sarà calcolato e liquidato nella misura:
- del 2,80% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dal militare alla data del 28 febbraio 1998, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo di previdenza sino a tale data;
- del 2,80% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dal militare alla data del 31 dicembre 2004, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo stesso dal 1° marzo 1998 al 31 dicembre 2004;
- del 2,80% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo percepito dal militare, per quanti sono gli anni d'iscrizione al Fondo stesso dal 1° gennaio 2005 sino alla data della cessazione dal servizio permanente.
In caso di morte dell’iscritto, le indennità spettano a seconda che l’evento sia avvenuto:
a. in attività di servizio, gli emolumenti saranno erogati in ordine di preferenza, alle persone indicate all’art. 3, della citata legge n. 1326/1961;
b. dopo il congedo, gli emolumenti saranno erogati agli aventi diritto individuati nell’asse ereditario del “de cuius” secondo le norme sulla successione legittima e testamentaria.
Re: Fondo previdenza gdf
Messaggio da Paco1960 »
In effetti
LEGGE 30 novembre 1961, n. 1326
Art. 2.
Il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri
della Guardia di finanza, istituito con lo articolo 23 del regio
decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile
1935, n. 568, modificato dalla legge 12 giugno 1955, n. 512, assume
la denominazione di "Fondo di previdenza per sottufficiali e militari
di truppa della Guardia di finanza".
Al Fondo di cui al precedente comma sono iscritti d'ufficio i
militari di truppa all'atto della loro ammissione alla prima rafferma
triennale ed i sottufficiali in servizio permanente, in servizio
continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, all'atto della
nomina, qualora non vi siano stati gia' iscritti con grado di
militare di truppa.
I sottufficiali e i militari di truppa di cui al precedente comma
sono tenuti a versare al Fondo il contributo stabilito dall'articolo
3 della legge 12 giugno 1955, n. 512, quale risulta integrato
dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19.
LEGGE 30 novembre 1961, n. 1326
Art. 2.
Il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri
della Guardia di finanza, istituito con lo articolo 23 del regio
decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile
1935, n. 568, modificato dalla legge 12 giugno 1955, n. 512, assume
la denominazione di "Fondo di previdenza per sottufficiali e militari
di truppa della Guardia di finanza".
Al Fondo di cui al precedente comma sono iscritti d'ufficio i
militari di truppa all'atto della loro ammissione alla prima rafferma
triennale ed i sottufficiali in servizio permanente, in servizio
continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, all'atto della
nomina, qualora non vi siano stati gia' iscritti con grado di
militare di truppa.
I sottufficiali e i militari di truppa di cui al precedente comma
sono tenuti a versare al Fondo il contributo stabilito dall'articolo
3 della legge 12 giugno 1955, n. 512, quale risulta integrato
dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19.
Ultima modifica di Paco1960 il ven mar 26, 2021 8:35 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Fondo previdenza gdf
Ciao!Paco1960 ha scritto: ↑lun mar 15, 2021 4:14 pm Ragazzi secondo me non è solo questione di Covid.. lo fanno perchè a Loro (Il fondo) tenersi le somme per altri 6 9 o piu' mesi conviene. e soprattutto lo fanno perchè nessuno reclama, nessuno dice niente a partire dai pseudosindacati cocer cobar e accozzaglie varie a noi stessi che rimaniamo passivi in silenzio.
se ci sono delle circolari che stabiliscono una certa tempistica perchè non rispettarla? e qui' non c'è di mezzo L'Inps a cui addossare la colpa per i ritardi. A me hanno contestato con una pignoleria degna del peggior fantozzi ... ho presentato la domanda di PP qualche settimana prima del congedo. Ma sul tavolo dell'Inps è giunta un mese dopo..quindi che cambia?. e loro tranquillamente fanno come gli pare....anche qui' mi sembra di riscontrare una differenza con i colleghi CC ..per la corrispondente Cassa sottufficiali gli viene corrisposta molto prima di noi.
Per me il tempo E' SCADUTO (4 mesi e mezzo) e da oggi chiamero' e scrivero' al Cian e al Coge/Fondo e vi invito tutti a farlo.
A te forse potrebbe essere utile l'articolo 1 comma 2 del DPCM allegato. Ti allego anche la tabella I che riguarda la vostra cassa
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Re: Fondo previdenza gdf
Ciao!Paco1960 ha scritto: ↑ven mar 26, 2021 8:16 pm
c. In virtù del decreto a firma del Comandante in Seconda datato 25 luglio 2016 emesso in seguito alla delibera del 14 aprile 2016 del Consiglio di Amministrazione del Fondo di previdenza, per il personale iscritto che cessa dal servizio permanente effettivo con decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, il premio di previdenza sarà calcolato e liquidato nella misura:
- del 2,80% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dal militare alla data del 28 febbraio 1998, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo di previdenza sino a tale data;
- del 2,80% dell'80% dello stipendio annuo lordo percepito dal militare alla data del 31 dicembre 2004, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo stesso dal 1° marzo 1998 al 31 dicembre 2004;
- del 2,80% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo percepito dal militare, per quanti sono gli anni d'iscrizione al Fondo stesso dal 1° gennaio 2005 sino alla data della cessazione dal servizio permanente.
Comunque dopo il tuo intervento è diventato facile il calcolo, l'unico problema è ricordarsi le retribuzioni annuali lorde del 1998 e del 2004
Re: Fondo previdenza gdf
Messaggio da Paco1960 »
Sasabl
questo fondo di previdenza (premio) si divide in due parti, la parte predominante direi il 90% e poi un premio aggiuntivo previsto dall'art. 4 della legge 1326/61 probabilmente questa ultima tabella che hai postato si riferisce probabilmente al cosidetto "premio aggiuntivo" perchè nella circolare di cui ho riportato un estratto ed e' del 2016 parla di 90 giorni per la liquidazione del premio, decorrente dalla ricezione della pratica dal Cian.
Infatti nel prospetto postato da Nicola97 dovrebbe ancora ricevere la parte residuale (300-500 euro) per cui aspettano che gli sia liquidato il TFS dall'Inps per l'aliquota da applicare.
comunque risolto l'arcano, prima del 1990, l'anzianità di iscrizione è dalla rafferma triennale o per i sottufficiali dalla nomina.
questo fondo di previdenza (premio) si divide in due parti, la parte predominante direi il 90% e poi un premio aggiuntivo previsto dall'art. 4 della legge 1326/61 probabilmente questa ultima tabella che hai postato si riferisce probabilmente al cosidetto "premio aggiuntivo" perchè nella circolare di cui ho riportato un estratto ed e' del 2016 parla di 90 giorni per la liquidazione del premio, decorrente dalla ricezione della pratica dal Cian.
Infatti nel prospetto postato da Nicola97 dovrebbe ancora ricevere la parte residuale (300-500 euro) per cui aspettano che gli sia liquidato il TFS dall'Inps per l'aliquota da applicare.
comunque risolto l'arcano, prima del 1990, l'anzianità di iscrizione è dalla rafferma triennale o per i sottufficiali dalla nomina.
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ LEXETICA - IL LEGALE RISPONDE
- ↳ LEXETICA - IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- ↳ LEXETICA - LA PSICOLOGA RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE