FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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SECONDA PARTE
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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Delle questioni preliminari.

1.a. Regolarità della procura alle liti.

In via preliminare, si prende atto delle precisazioni in merito alla duplice indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio, di alcuni ricorrenti, ovvero i signori M. G., A. R. M. e V. P.: pertanto nell’elencazione riportata in epigrafe (che tiene conto della registrazione nel sistema informatico del ricorso originariamente presentato), i numeri 196 e 200 vanno entrambi riferiti ad un unico ricorrente, sig. M. G.; analogamente è a dirsi per i numeri 243 e 289, riferibili entrambi al sig. A. R. M., e per i numeri 318 e 350, riferibili al sig. V. P. (cfr. nota depositata in data 23 ottobre 2017).

Con riferimento alla regolare instaurazione del processo, va constatato il mancato deposito di valida procura alle liti nei termini in precedenza assegnati con ordinanza, per i ricorrenti che di seguito si elencano, non essendovi in atti elementi che consentano di riferire con certezza ai medesimi l’operato del difensore.

Difatti, le procure alle liti in origine esibite, contenute in documento separato dal ricorso e trasmesse per posta elettronica, non contengono riferimenti univoci al giudizio promosso in questa sede, vuoi per la data (risultano conferite nel dicembre 2015), vuoi per l’oggetto, facendo espressa menzione di un ricorso proposto al fine di censurare l’illegittimo silenzio serbato dai convenuti sull’intimazione, con cui è stato chiesto l’avvio delle procedure volte alla costituzione di forme pensionistiche complementari, mentre la domanda principale del ricorso qui presentato attiene al riconoscimento del diritto a vedersi calcolare il trattamento pensionistico spettante secondo il metodo retributivo.

Va, altresì precisato che, rispetto all’elenco redatto dalla difesa nella nota depositata in data 23 ottobre 2017, non risulta agli atti la procura alle liti anche per i signori D.M. A., M. A. R. e V. P., i quali, peraltro, non figurano ricompresi, nella predetta nota, neppure tra i ricorrenti che hanno conferito procura speciale.

Conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile (cfr. Cassazione Sez. U, Sentenza n. 14212 del 06/07/2005 e Sez. 3, Sentenza n. 9462 del 18/04/2013) il ricorso proposto dai signori: ( OMISSIS per questione di spazio ).

Quanto alle spese, per tale specifico aspetto, ritiene questo Giudice di dover fare applicazione dell’art. 31, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice della giustizia contabile, di seguito CGC), in forza del quale si può procedere alla compensazione delle stesse tra le parti, tra gli altri casi quando, come è avvenuto nella specie, si definisca il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.

1.b Difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Difetto di legittimazione passiva dell’INPS.

Il difetto di giurisdizione è stato eccepito da tutte le Amministrazioni convenute: in particolare, dall’Avvocatura dello Stato per ciò che attiene alla domanda risarcitoria avanzata in via subordinata e, dall’INPS, con formula più ampia, riferita a tutte le domande relative al trattamento di fine rapporto o servizio comunque avanzate.

Al riguardo, premesso che, come esposto in narrativa, il ricorso appare articolato in due distinte domande, sussiste sicuramente la giurisdizione della Corte su quella principale, diretta ad ottenere la corresponsione del trattamento pensionistico, ancorché sino all’effettiva attuazione della previdenza complementare, secondo il criterio retributivo.

Trattasi, difatti, di questione attinente l’an e il quantum di posizioni pensionistiche di dipendenti dello Stato, la cui decisione involge direttamente il conseguente trattamento senza, per come proposta, riflesso alcuno sul trattamento di attività di servizio.

Ciò è sufficiente per riservarne la cognizione alla Corte dei conti, mentre altri aspetti, derivati o conseguenti all’essere i ricorrenti ancora in servizio, attengono alla ammissibilità o meno del ricorso (riguardata sotto l’aspetto dell’interesse ad agire) e verranno nel prosieguo esaminati.

Diverso discorso è a farsi per la domanda avanzata in via subordinata e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni economici effettivamente subiti dai ricorrenti conseguenti al mancato tempestivo avvio delle necessarie procedure per la negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto, e della connessa e conseguente istituzione della previdenza complementare.

Difatti, come già accuratamente sottolineato dal giudice contabile (cfr. in particolare, Sezione Abruzzo, sentenza n. 40/2017 e la giurisprudenza della Cassazione ivi richiamata), non può per tale aspetto parlarsi di pensioni “pubbliche”, nell’accezione di pensioni “in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge”, in quanto l'effettivo oggetto delle controversie in materia di previdenza complementare va identificato “in obbligazioni sostanzialmente retributive”, sebbene con funzione previdenziale in senso lato, che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro, anziché nell'autonomo rapporto previdenziale, ed integrano un particolare atteggiarsi del primo, per effetto di disposizioni negoziali di natura privatistica intese ad assicurare, attraverso un meccanismo di retribuzione differita, l'operatività di provvidenze, non sostitutive, né alternative rispetto al regime previdenziale in senso stretto, ma complementari ad esso.

La natura di siffatti emolumenti e, in correlazione ad essa, la individuazione del plesso giudiziario chiamato a pronunciarsi, è stata, d’altro canto, riconosciuta da parte attrice, laddove nell’atto introduttivo del giudizio ha ampiamente illustrato le pronunce dell’adito TAR in controversie similari, e i provvedimenti dallo stesso adottati, sicuramente affermativi della propria giurisdizione, ancorché rivelatisi improduttivi di effetti concreti (ivi compresa la disposta nomina del commissario ad acta), per i particolari meccanismi di partecipazione, e la natura dei soggetti coinvolti nell’attuazione della previdenza complementare.

Analogo discorso è a farsi qualora si voglia interpretare la pretesa dei ricorrenti come attinente alla “giusta” corresponsione del trattamento di fine servizio o fine rapporto: anche in tal caso, per giurisprudenza pacifica, le questioni relative sono attribuite alla giurisdizione del giudice competente per il rapporto di lavoro (da ultimo: Cass., SS.UU., ord. 25039 del 7.11.2013).

Da ciò consegue la carenza di giurisdizione anche per l’aspetto relativo al risarcimento del danno asseritamente patito dai ricorrenti, ricollegato per un verso, al mancato tempestivo avvio dei fondi pensione (l’esercizio dell’opzione per il passaggio al regime di trattamento di fine rapporto, avrebbe generato un montante più elevato rispetto al regime di trattamento di fine servizio) e, per altro verso, alla maggiore tassazione IRPEF (il passaggio al TFS avrebbe dato luogo ad un ammontare deducibile più consistente).

Trattasi, all’evidenza, di questioni risarcitorie non derivanti dalla gestione del rapporto pensionistico, ma trovanti causa nella mancata attuazione del “secondo pilastro”.

Pertanto, sulla domanda subordinata, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte e, agli effetti di cui all’art. 17 CGC, si indica nel Giudice amministrativo il giudice provvisto di giurisdizione.

Rimane assorbito l’esame di ogni altra eccezione sollevata su detta pretesa dalle convenute amministrazioni, ivi compresa la richiesta di estromissione dal giudizio, formulata dall’INPS con riferimento specifico all’assenza di qualsivoglia ruolo attivo nella creazione e/o istituzione della previdenza complementare. Deve, peraltro, essere precisato che rimane ferma la legittimazione passiva dell’Istituto sulla domanda principale, atteso che l’ente previdenziale è nell’ordinamento pensionistico il soggetto erogatore del trattamento di quiescenza e, dunque, in buona sostanza, soggetto processuale necessario, dovendosi tenere distinto l’aspetto sostanziale della controversia, ricollegabile non alla legittimazione, ma al merito della domanda, in cui l’ente previdenziale può dimostrare l’inesistenza di un proprio obbligo giuridico, o di eventuali responsabilità, delle quali sia chiamato a rispondere.

Rimane altresì assorbita la questione di illegittimità costituzionale, mossa da parte attrice nei confronti dell’art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 252/05, norma emanata in attuazione della legge-delega n. 243/2004, nella parte in cui, nello stabilire che la previdenza integrativa è istituita mediante Accordi o Contratti collettivi, non avrebbe attribuito ai singoli lavoratori alcun mezzo per l'esercizio effettivo del diritto (id est: per reagire all'eventuale inerzia delle OO.SS.).

1.c Inammissibilità della domanda principale.

Sempre in via preliminare, deve essere valutata l’esistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, anche alla luce delle censure mosse dalle convenute Amministrazioni, avuto riguardo sia alla mancanza di un interesse attuale e concreto (cfr. memoria Avvocatura dello Stato in atti), sia all’assenza di una previa istanza amministrativa (cfr. memoria INPS).

In ordine al primo aspetto, ritiene questo giudice, contrariamente all’avviso espresso da talune Sezioni di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. Puglia, sentenza n. 349 dell’11/07/2017 e Sezione Lombardia, sentenza n. 99 del 27/06/2017) che debba ravvisarsi l’interesse, attuale e concreto, in capo ai ricorrenti, ad ottenere una pronuncia nel merito della domanda.

Ciò alla luce di due particolari circostanze:

a) rileva, per un verso, come posto in evidenza dalla Sezione Abruzzo, nella sentenza n. 40/2017, il fatto che il lavoratore sia titolare, nell'ambito del rapporto previdenziale, di un diritto soggettivo alla posizione assicurativa che gli compete ai sensi di legge, riconoscendone la natura di bene giuridico suscettibile, nel corso del rapporto previdenziale e ancor prima del conseguimento del diritto alle prestazioni, di autonomo accertamento e tutela. Tra le facoltà del lavoratore assicurato in cui si esprime il contenuto del diritto suddetto, ritiene la Corte che vada annoverata quella ad avere certezza dell'esatto ammontare della contribuzione complessiva esistente a suo credito e all'acquisizione, a tal fine, di notizie in merito ai contributi versati nel corso dell'attività lavorativa e alla relativa "consistenza", da intendere, quest'ultima, come estesa, oltre che alla quantità, anche alla qualità della contribuzione, vale a dire all'"utilità" della stessa ai fini pensionistici. Sussiste quindi un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato alla informazione, speculare, peraltro, al dovere di dare certezza sulla consistenza del credito contributivo via via maturato dagli assicurati, che costituisce un obbligo specifico dell'Istituto assicuratore, iscritto nel rapporto giuridico previdenziale, come è argomentabile dall'art. 54 della legge 9 marzo 1989 n. 88 (e, in generale, dalla legge 8 luglio 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); sicché ove il diritto stesso rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione della consistenza della contribuzione, il richiedente ha un interesse qualificato ad agire, di cui è indubbia l'attualità, per farne accertare la lesione, derivante dall'inadempimento. Questo comporta (…) che deve considerarsi certo ed attuale l'interesse ad agire dell'assicurato medesimo per ottenere dal giudice l'accertamento della effettiva consistenza (intesa anche come "valore" ai fini pensionistici) della propria posizione contributiva e rimuovere così lo stato di incertezza oggettiva sulla esattezza dei dati al riguardo forniti dall'ente previdenziale (cfr. le pronunce della Cassazione, Sez. Lav., sent. 9125 del 21 giugno 2002, e Cass., sent. 2392 del 18 novembre 1965, richiamate nella sentenza citata).

b) per altro verso, come correttamente evidenziato dalla Sezione Lazio, sentenza n. 83 del 02/03/2016, a fronte di una corretta declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, non può essere negato il diritto dei ricorrenti ad avere una pronuncia nel merito della domanda, in assenza della quale rimarrebbero prive di azione e, dunque, di tutela, posizioni giuridicamente rilevanti il cui attuale stato di incertezza, indubbiamente, condiziona le scelte fondamentali che ciascun dipendente è chiamato a fare, al fine di ottenere mezzi economici adeguati alle proprie esigenze di vita una volta terminata l’attività lavorativa; scelte, al momento, fortemente condizionate dalla impossibilità di accedere a forme pensionistiche complementari di categoria.

In quest’ottica, la tesi dei ricorrenti, secondo cui la perdurante mancata attuazione del “secondo pilastro” rischia di comportare, nei loro confronti, il collasso dell’intera struttura previdenziale progettata dal legislatore, involge posizioni di diritto soggettivo suscettibili di autonomo accertamento e tutela, anche sotto il profilo della quantità e della qualità della contribuzione complessivamente esistente a loro favore, secondo l’insegnamento della Corte di cassazione, dinanzi richiamato (cfr. Sez. Abruzzo, sentenza n. 40/2017).

Né dirimente appare, ai fini di una declaratoria di inammissibilità del ricorso, la mancanza di una previa istanza amministrativa, richiesta quale presupposto specifico dall’art. 153, comma 1, lett. b) CGC, a mente del quale i ricorsi in materia pensionistica di cognizione della Corte dei conti sono inammissibili quando “si propongono domande sulle quali non si si provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”.

La norma da ultimo emanata risulta perfettamente sovrapponibile al disposto di cui all'art. 71 lett. b) del R.D. 1038 del 13 agosto 1933, nel vigore della quale la giurisprudenza contabile aveva ritenuto superabile, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, la necessità di una previa statuizione dell’amministrazione, o della attivazione della procedura costitutiva di un silenzio qualificato, nelle ipotesi in cui, vertendosi su questione di diritto, sia notorio il comportamento dell’amministrazione medesima di fronte ad analoghe richieste dei privati (Corte conti, Sez. Emilia Romagna n. 2078 dell'11.11.2000; id. Lazio, n. 608 del 16.02.2006; id. Piemonte n. 170 del 07.07.2006). Tale affermazione di principio, che questo giudice ritiene di dover condividere, appare applicabile nel caso di specie, in cui viene in contestazione il sistema di calcolo del trattamento pensionistico che l’INPS è tenuto, per legge, ad applicare, di talché nessuna previa istanza in via amministrativa avrebbe potuto trovare accoglimento, per tale via venendosi a configurare un sostanziale silenzio rifiuto.

Né la domanda proposta in via principale può essere tacciata di inammissibilità per estrema genericità, come dedotto dall’INPS. L’ulteriore specificazione delle posizioni dei singoli ricorrenti, che sarebbe stata necessaria ai fini della determinazione del danno laddove fosse stata ritenuta la giurisdizione della Corte, non rileva ai differenti fini della richiesta disapplicazione, per incostituzionalità, delle norme che regolano il sistema pensionistico vigente, essendo sufficiente sul punto l’indicazione che tutti i ricorrenti siano accomunati dall’avere un’anzianità di servizio che al 31.12.1995 non superava i 18 anni, o dall’essere neoassunti dall’1.1.1996.

Su tali situazioni, dunque, le norme censurate hanno parimenti inciso, mutando il sistema di calcolo della pensione (a prescindere dalla fondatezza della pretesa, che è questione riservata al merito) e, per tale via, individuando l’elemento essenziale ai fini del richiesto accertamento.

Vi è, infine, da considerare che i ricorrenti (e gli altri dipendenti del comparto difesa e sicurezza), sono gli unici nell’ambito del pubblico impiego per i quali non ha trovato attuazione il disegno legislativo sulla previdenza complementare, prevista dalla riforma del 1995, né hanno sortito effetto le iniziative giudiziarie portate avanti.

2. Venendo al merito della domanda principale i ricorrenti invocano l’applicazione nei loro confronti, fino all’attuazione della previdenza complementare (di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come innovato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335), del sistema di conferimento della pensione (cd retributivo) in vigore anteriormente alla riforma Dini (appunto legge n. 335/1995).

Qualora si dovesse ritenere applicabile il sistema contributivo o misto, senza la possibilità di accedere alla ricordata previdenza complementare, è stata dedotta la illegittimità costituzionale della legge n. 335/1995 (per detto aspetto), giacché violerebbe il principio di uguaglianza di cui all’art. 3, e i principi di equa retribuzione e proporzionalità di cui ai successivi art. 36 e 38 della Costituzione.

La pretesa non appare meritevole di accoglimento, così come non appaiono fondate le censure di incostituzionalità mosse alle disposizioni di cui si chiede la disapplicazione, in ragione delle argomentazioni che seguono.

Con la legge n. 335 del 1995 è stato introdotto il nuovo sistema di calcolo contributivo delle pensioni, allo scopo (come sottolineato, da ultimo, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 23 del 26/01/2017) di favorire il riequilibrio finanziario e di rimuovere le sperequazioni e le diseguaglianze provocate dal calcolo retributivo (relazione dell’undicesima commissione permanente, Lavoro e Previdenza sociale, al disegno di legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

Trattasi, dunque, di una nuova architettura legislativa del “sistema pensioni” che, in quanto tale, non può essere disapplicata dal giudice.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, come correttamente posto in evidenza dalla sentenza n. 40/2017 della Sezione Abruzzo, il legislatore non ha inteso introdurre alcuna clausola di “subordinazione” o “collegamento” (nel senso di condizione sospensiva o risolutiva) tra il nuovo sistema di calcolo contributivo (o misto) della pensione e l’attivazione delle forme di previdenza complementare di comparto; né può ritenersi che una clausola del genere fosse implicita nel disegno legislativo ove si consideri che, all’opposto, la decorrenza delle modifiche sul sistema di calcolo della pensione era fissata espressamente e perentoriamente al 1° gennaio 1996, mentre la costituzione di fondi pensione negoziali o l’adesione collettiva ad altre forme di previdenza complementare restava rimessa alla contrattazione collettiva o alle procedure di concertazione o negoziazione per il personale non contrattualizzato ad ordinamento militare o civile.

Peraltro, va considerato che il giudice può procedere alla disapplicazione di una norma interna (ma non di una legge), secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nei casi in cui la stessa sia in contrasto con una fonte normativa comunitaria di diretta applicazione nell’ordinamento giuridico nazionale (circostanza non ravvisabile nella specie), potendo, in caso contrario, sollecitare, laddove ne ritenga la rilevanza e la non manifesta infondatezza, l’intervento del giudice delle leggi (cfr., Sezione Lazio, sentenza n. 83 del 02/03/2016).

Venendo, dunque, all’esame delle prospettate questioni di costituzionalità, vi è da precisare che le stesse hanno formato oggetto di approfondito esame da parte di diverse Sezioni di questa Corte (cfr., tra le altre, Sezione Lazio e Abruzzo, più sopra richiamate).

A ben vedere, ed in linea generale, la invocata disparità di trattamento si radica, nella stessa prospettazione di parte attrice, non nelle norme sindacate, ma nella mancata attuazione delle medesime, come desumibile dall’analisi della diversa operatività della previdenza complementare privata e pubblica, e dei riflessi che tale differenza comporta sul piano economico, operata da parte ricorrente a sostegno della domanda subordinata.

Ad ogni modo, deve essere evidenziato che nelle disposizioni normative di cui si censura la conformità a Costituzione non è dato ravvisare alcuno dei presupposti cui la giurisprudenza della Consulta ha ricollegato un “vulnus” ai principi della nostra Carta fondamentale, giacché nel “nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto” (Corte Cost. sentenza n. 390 del 1995).

In tale ottica, innegabile appare che il sistema contributivo, in sé considerato, sia tutt’altro che irrazionale, ricollegando il trattamento pensionistico alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e assicurando, mediante la capitalizzazione della contribuzione e il coefficiente di trasformazione alla stessa applicabile, che sia data attuazione alla garanzia costituzionale dell’adeguatezza dei trattamenti pensionistici, in un quadro di compatibilità con le risorse finanziarie disponibili e con le grandezze macroeconomiche rilevanti (cfr. sentenza Corte Cost. n. 23/2017).

Compatibilità con le risorse finanziarie che costituisce uno dei principi fondamentali che la Consulta ha, numerose volte, valutato nell’ambito della materia previdenziale affermando che il legislatore può - al fine […] di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale – ridurre trattamenti pensionistici già in atto (sentenze n. 417 e n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 822 del 1988) e, ancora, che il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente) - se non può essere eliminato del tutto da una regolamentazione retroattiva che renda indebita l’erogazione della prestazione ben può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute (sentenza n. 349 del 1985).

Ma neppure possono ravvisarsi profili di incostituzionalità nell’applicazione del sistema contributivo non accompagnata dall’attivazione di forme di previdenza complementare di comparto, secondo il percorso argomentativo seguito dalla sentenza n. 40/2017 della Sezione Abruzzo, che questo giudice condivide e che di seguito si riporta nelle sue linee essenziali.

In primo luogo, rientra nella discrezionalità del legislatore la scelta di regolare in un certo modo un determinato regime pensionistico, informato al principio della pluralità delle coperture previdenziali, soltanto in parte garantite dall'assicurazione generale obbligatoria per l'I.V.S., gestita dall'I.N.P.S.

Seppure, per effetto della riforma del 1995, il trattamento di pensione maturato nel regime dell’AGO-IVS (e, per quanto qui interessa, nelle forme sostitutive, esclusive o esonerative), sia stato sensibilmente ridimensionato rispetto al passato, non vi è motivo di ritenere che non sia, di per sé solo, sufficiente ad assicurare al lavoratore in quiescenza mezzi adeguati alle esigenze di vita, cui devono provvedere organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato, data anche la salvaguardia del trattamento minimo, “riconducibile al secondo comma dell'art. 38 della Costituzione e parzialmente derogatoria del principio di proporzionalità della pensione ai contributi versati a vantaggio del principio di solidarietà” (v. C. cost., sent. 119 del 1997, e giurisprudenza ivi richiamata).

La previdenza integrativa, aggiungendosi al trattamento obbligatorio, è volta a consentire al lavoratore, sulla base di una scelta libera e informata, di beneficiare di un mero “complemento” del trattamento di quiescenza, aggiuntivo rispetto a quello assicurato dalla legge; come tale il trattamento integrativo non ha carattere “necessario” e resta in linea di principio ininfluente ai fini del raggiungimento dei livelli minimi di tutela costituzionalmente previsti, potendo essere variamente modulato dal legislatore nell’ambito dell’ampia discrezionalità di cui gode in materia (in tema, cfr. C. cost., sent. 310 del 1995).

Ciò comporta che la costituzione di fondi pensione di categoria e la definizione delle relative caratteristiche, anche in punto di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro, ben può essere demandata a successive procedure negoziali tra i lavoratori e il datore di lavoro, con scelta tutt’altro che incoerente rispetto ai valori costituzionali.

A non voler considerare che pur in mancanza (o in attesa) della costituzione di un fondo negoziale “chiuso” di categoria, qualunque lavoratore ha comunque la concreta possibilità di aderire a un fondo pensione “aperto”, fruendo degli stessi benefici fiscali in relazione ai contributi versati, ai rendimenti maturati sul proprio montante individuale e alle prestazioni erogate, mentre la mancata trasformazione del TFS del personale non contrattualizzato in TFR, pur pregiudicando, nell’attualità, la possibilità di conferire il TFR stesso a un fondo pensione, comporta per converso la conservazione di un regime di calcolo di regola più vantaggioso e non ha influenza, in ogni caso, sul trattamento obbligatorio a carico dello Stato.

Deve essere, dunque, conclusivamente affermato che l’asserita incostituzionalità non deriva, come già in precedenza sottolineato dalla applicazione immediata del sistema contributivo (o misto), quanto dall’omessa previsione legislativa di eventuali meccanismi procedimentali o assetti normativi anche sostitutivi volti, in ipotesi, a rendere obbligatoria la costituzione dei fondi pensione, e la possibilità di conferimento ad essi del TFR entro un tempo prestabilito: facoltà queste che, all’evidenza, attengono alla diversa sfera, normativa e politica insieme, destinata a regolare gli assetti contrattuali della generalità del comparto, attraverso le previste procedure di concertazione e negoziazione, nelle quali i singoli soggetti intervengono per il tramite delle loro rappresentanze sindacali, o degli organi a tal fine individuati.

Per tali ragioni, il ricorso non merita accoglimento.

Quanto alle spese, in applicazione dell’art. 31, commi 1 e 3, del codice di giustizia contabile, può esserne disposta la compensazione, tenuto conto del momento in cui il ricorso è stato depositato, in ragione della assoluta novità della questione trattata.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’avvocato Roberto MANDOLESI relativamente alle parti ricorrenti, indicate nominativamente in parte motiva, per le quali il difensore è risultato sprovvisto di valida procura alle liti.

Per il resto, respinge il ricorso con riguardo alla domanda principale di accertamento del diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo.

Dichiara il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda subordinata, concernente il risarcimento dei danni, e indica come giudice provvisto di giurisdizione il giudice amministrativo.

Spese compensate.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di quaranta giorni dalla data dell’udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 23 novembre 2017.

Il Giudice unico
f.to Maria Elisabetta LOCCI


Depositata in Segreteria il 20 dicembre 2017.


Il Dirigente
f.to Giuseppe Mullano


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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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N.B.: Se qualche lettore vuole commentare, è pregato di evitare il copia/incolla, altrimenti le pagine si allungano.

grazie
antoniope
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da antoniope »

Non riesce a vincerne una........
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da antoniope »

..................PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’avvocato Roberto MANDOLESI relativamente alle parti ricorrenti, indicate nominativamente in parte motiva, per le quali il difensore è risultato sprovvisto di valida procura alle liti.
Praticamente ha dimenticato di presentare la procura alle liti dei ricorrenti

Come direbbe Emilio: CHE FIGURA DI MERXA
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da panorama »

454 ricorrenti, presumiamo una somma di €. 100,00 a testa = 45.400,00;

454 ricorrenti, forse a 70,00 €.= 31.780,00;

454 ricorrenti, forse a 110,00 €. = 49.940,00.

Tariffe orientativamente. Solo i ricorrenti possono dire quanto hanno dovuto dare per questo ricorso della Corte dei Conti Sardegna.
carmelo.sturnirolo
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da carmelo.sturnirolo »

se si fa ricorso e bene informare tutti
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da antoniope »

panorama questo preparerà altri ricorsi, appelli.......è io pago........
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
antoniope
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da antoniope »

antoniope ha scritto:panorama questo preparerà altri ricorsi, appelli.......è io pago........
senza accento sulla "e"
Sopporta con coraggio i momenti negativi perché non saranno eterni (anonimo)
panorama
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da panorama »

Antonio, non preoccuparti di quel accento, che qui, non siamo a scuola né dobbiamo sostenere gli esami di stato.
Anche io a volte sbaglio.
panorama
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da panorama »

Ricorso perso.

La sentenza qui sotto pubblicata, richiama anche quella della Sardegna n. 93/2014, da me qui postata in data 13/11/2014, nonché quella n. 87/2017.
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1) - ricalcolo del proprio trattamento pensionistico con il cosiddetto sistema “retributivo” fino al 31 dicembre 2011 anziché fino al 31 dicembre 1995.

2) - arruolato il 7.1.1981 e posto in quiescenza il 18.11.2017.

3) - Tale trattamento era motivato dall'Istituto per non avere il D.., alla data del 31.12.1995, maturato un'anzianità contributiva pari a 18 anni e quindi per non trovare applicazione al suo caso la norma di cui all’art. 1, comma 13 della L. 8.8.1995 n. 335.

4) - Sostiene, invece, parte ricorrente di aver maturato a detta data un servizio contributivo utile alla quiescenza di anni 17 mesi 11 e giorni 23 e di avere, pertanto, diritto a che tale periodo sia considerato pari a 18 anni, in forza dell’art. 3 della legge 274/1991, del quale chiede l'applicazione.

5) - Sulla base di tale previsione, dunque, il sig. D.. chiede che la propria anzianità contributiva sia quantificata alla suddetta data in 18 anni, dovendo arrotondarsi la quota residua di 23 giorni ad un mese intero, portando così l’anzianità contributiva al periodo richiesto dall’art. 1 comma 13 L. 1995/335 per l’applicazione del sistema retributivo anche oltre la data del 31.12.1995.

6) - Tale lettura troverebbe conferma, sempre secondo il ricorrente, nella circolare INPDAP n. 14 16/03/1998 ed in alcune pronunce delle Sezioni giurisdizionali di questa Corte (in particolare, Sezione Giurisdizionale Sardegna n. 93/2014 e n. 87/2017) che hanno ritenuto corretta l’applicazione analogica dell’art. 3 della legge 274/91 con conseguente arrotondamento a mese intero della frazione di mese superiore a quindici giorni.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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LOMBARDIA SENTENZA 54 20/03/2018
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA SENTENZA 54 2018 PENSIONI 20/03/2018
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SENT. N. 54/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Primo Referendario Dott. ssa Giuseppina Veccia
in esito alla pubblica udienza del 6 febbraio 2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 28982 del registro di Segreteria promosso da GIUSEPPE D.., nato a ….. (TP) il ……… 1963, C.F. …………., residente a Milano in via ……., assistito e rappresentato dall’Avv. Vincenzo A. Spezziga, presso lo studio del quale in Milano, Piazzetta Guastalla n. 1, FAX 031.300664, indirizzo PEC vincenzo.spezziga@como.pecavvocati.it, ha eletto domicilio;

contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - sede di Roma e sede di Milano, in persona del legale rappresentante p.t.;

per
il riconoscimento del diritto del ricalcolo del proprio trattamento pensionistico con il cosiddetto sistema “retributivo” fino al 31 dicembre 2011 anziché fino al 31 dicembre 1995;
,
Visti gli atti di causa;
Udite, alla pubblica udienza del 6 febbraio 2018, le parti comparse, come da verbale;

Premesso in
FATTO

Con il presente giudizio D.. Giuseppe, ex dipendente dell’Ente Centro Unico Stipendiale Esercito, arruolato il 7.1.1981 e posto in quiescenza il 18.11.2017 - ha presentato ricorso avverso la determinazione INPS - sede di Milano, prot. n.4900.24/10/2017.0421493 del 24.10.2017 con cui l'Istituto ha liquidato la pensione, intestata al medesimo ricorrente, applicandovi il sistema misto, vale a dire retributivo per la quota di pensione corrispondente alla parte di servizio prestata fino al 31.12.1995 e contributivo per la quota di pensione corrispondente alla parte di servizio prestato successivamente alla predetta data.

Tale trattamento era motivato dall'Istituto per non avere il D.., alla data del 31.12.1995, maturato un'anzianità contributiva pari a 18 anni e quindi per non trovare applicazione al suo caso la norma di cui all’art. 1, comma 13 della L. 8.8.1995 n. 335.

Sostiene, invece, parte ricorrente di aver maturato a detta data un servizio contributivo utile alla quiescenza di anni 17 mesi 11 e giorni 23 e di avere, pertanto, diritto a che tale periodo sia considerato pari a 18 anni, in forza dell’art. 3 della legge 274/1991, del quale chiede l'applicazione.

Sulla base di tale previsione, dunque, il sig. D.. chiede che la propria anzianità contributiva sia quantificata alla suddetta data in 18 anni, dovendo arrotondarsi la quota residua di 23 giorni ad un mese intero, portando così l’anzianità contributiva al periodo richiesto dall’art. 1 comma 13 L. 1995/335 per l’applicazione del sistema retributivo anche oltre la data del 31.12.1995.

Detta conclusione non sarebbe inficiata, per il ricorrente, dalla circostanza che l’art. 59, comma primo, lettera b) della legge 27 dicembre 1997, n.449 ha escluso, a partire dal 2 gennaio 1998, arrotondamenti per eccesso o per difetto della frazione di anno dell'anzianità contributiva e ciò sia ai fini del diritto che della misura della prestazione, previsione che, nella prospettazione attorea, si riferirebbe esclusivamente al disposto dell’art. 40 comma secondo del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 senza alcuna incidenza, dunque, sulla possibilità di arrotondamento al mese intero della frazione di servizio superiore ai 15 giorni, previsto, ai fini pensionistici, dall’art. 3 della legge 274/1991.

Tale lettura troverebbe conferma, sempre secondo il ricorrente, nella circolare INPDAP n. 14 16/03/1998 ed in alcune pronunce delle Sezioni giurisdizionali di questa Corte (in particolare, Sezione Giurisdizionale Sardegna n. 93/2014 e n. 87/2017) che hanno ritenuto corretta l’applicazione analogica dell’art. 3 della legge 274/91 con conseguente arrotondamento a mese intero della frazione di mese superiore a quindici giorni.

Pertanto, le conclusioni del ricorso sono per il riconoscimento e la dichiarazione, nei confronti dell’INPS, del diritto del ricorrente al calcolo e alla percezione della pensione con il cosiddetto sistema “retributivo” fino alla data del 31 dicembre 2011 e non solo fino al 31 dicembre 1995, con conseguente annullamento del provvedimento adottato da INPS - sede di Milano, prot. n.4900.24/10/2017.0421493 del 24.10.2017, nella parte in cui ha liquidato la pensione del Sig. D.. Giuseppe con il sistema contributivo e non con il sistema retributivo, per la quota corrispondente al servizio prestato dal 31.12.1995 al 31.12.2011, con condanna dello stesso Istituto ad effettuare il ricalcolo della pensione secondo il criterio retributivo fino al 31.12.2011.

Con memoria depositata il 26 gennaio 2018 si è costituito l'INPS opponendo di aver dato mera applicazione alla lettera dell’art. 1, commi 12 e 13, della legge 1995 n. 335, espliciti nell'escludere dal regime retributivo puro coloro che alla data del 31/12/1995 non avessero ancora maturato 18 anni di anzianità di servizio.

Ogni altra lettura sarebbe, per l'Istituto previdenziale, impedita dall'art. 59, comma 1, lett. b) , della legge 1997 n. 449 che ha espressamente escluso l'arrotondamento per le frazioni di anno e dunque - ritiene l'Amministrazione - anche dei giorni e delle settimane che sono, come i mesi, anch'essi frazioni di anno.

Inoltre, la legge 1991 n. 274, art. 3, che prevede l’arrotondamento, essendo anteriore sia alla riforma del 1995 sia alla legge del 1997, sarebbe da ritenersi tacitamente abrogata.

In ogni caso l'interpretazione propugnata dal ricorrente avrebbe il vizio - rileva ancora l'INPS - di dovere essere esclusa in eventuale fattispecie opposta a quella in esame, in cui un ricorrente, avendo maggiore interesse a che il proprio trattamento pensionistico sia calcolato con il sistema contributivo, invochi l'applicazione delle legge secondo il testo letterale, con esclusione, dunque, di ogni arrotondamento. Per tali argomentazioni, quindi, l'INPS ha chiesto il rigetto del ricorso promosso dal sig. D.., in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese ed onorari di causa.

All'udienza del 6 febbraio 2018, l’avv. Vincenzo Angelo Spezziga per la parte attrice e l'avv. Giulio Peco per l'INPS, si sono riportati alle rispettive conclusioni in atti e la causa è stata posta in decisione – provvedendosi all’esito della camera di consiglio a dare lettura in udienza del dispositivo e ad esporre le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione depositata nell’ordinario termine di legge.

Ritenuto in
DIRITTO

La questione oggetto del presente giudizio è il riconoscimento del diritto del ricorrente al ricalcolo del proprio trattamento pensionistico con il cosiddetto sistema “retributivo” fino al 31 dicembre 2011 anziché fino al 31 dicembre 1995, a seguito dell'applicazione, in via analogica, della disposizione di cui all'art.3, comma 1, della L. 8 agosto 1991, n.274, c.d "arrotondamento" che così dispone: "Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965 , il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore".

Ora, di tale norma, che riguarda le pensioni degli iscritti alle (non più esistenti) casse pensioni degli Istituti di previdenza, il ricorrente chiede l'applicazione anche al proprio trattamento pensionistico. Questo giudice non ignora che fattispecie analoghe sono state già poste al vaglio di questa Corte, pronunciatasi con sentenze favorevoli all'accoglimento della tesi attorea ( in particolare, Sezione Giurisdizionale Sardegna n. 93/2014 e n. 87/2017 e, per ultimo questa sez. Lombardia con sentenza n.16/2018 ).

Tuttavia la prospettazione ivi espressa non appare condivisibile per argomentazioni che trovano fondamento nei principi generali dell'ordinamento e qui di seguito esposte.

Infatti, l’orientamento favorevole ad una persistente applicazione del c.d. arrotondamento di cui allart.3, della L.n.274/91 - pure affermato dall’INPDAP nella circolare del 1998 invocata dal ricorrente e poi ritenuto dallo stesso Istituto previdenziale superato dalle riforme del sistema pensionistico intervenute nel 2007 e nel 2011 - è stato condiviso nei precedenti giurisprudenziali citati, sulla base della considerazione che, non avendo il legislatore mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, ed in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, sarebbe giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.

Tale orientamento non convince in ragione dei principi generali in materia di interpretazione delle leggi.

Prendendo, infatti, le mosse dall'art.12 preleggi, il ricorso all'analogia è consentito quando, esclusa l'interpretazione letterale, volta ad attribuire alla norma il significato che si evince immediatamente dalle parole utilizzate, e la c.d. interpretazione logica, che mira a definire il contenuto della norma in base allo scopo che il legislatore ha inteso realizzare nell'emenarla, permangano fattispecie non previste né risolte da norme giuridiche e per le quali il giudice deve far riferimento alle regole della fattispecie simile (analogia legis).

I presupposti, dunque per l'applicazione analogica, sub specie di analogia legis risiedono, anzitutto, nel difetto di norme che regolino il caso in questione ed, in secondo luogo, nella ravvisabile somiglianza tra la fattispecie disciplinata dalla legge e quella non prevista, che consenta di applicare anche all'ipotasi non disciplinata, l'eadem ratio.

Ove, poi, il caso rimanga ancora privo di un dettato normativo, il giudice farà riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico (analogia iuris).

In entrambe le ipotesi, dunque, l'applicazione analogica presuppone una lacuna normativa.

Nel caso in esame alcun vuoto normativo è ravvisabile.

Dispone, infatti, l'art. 1, commi 12 e 13 della L.335/95 che per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 del medesimo articolo che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma della quota a) calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data e dalla quota b) di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive, calcolato secondo il sistema contributivo.

Solo per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, il successivo comma 13 prevede che la pensione sia interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.

A fronte del chiaro e compiuto disposto normativo che prevede, per l'applicazione del sistema retributivo puro, un'anzianità contributiva di "almeno 18 anni", intendendo con tale espressione un periodo contributivo certo e determinato, alcuno spazio interpretativo si apre per consentire l'applicazione di una norma che, in altro ambito (ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965) permette di calcolare il complessivo servizio utile arrotondando a mese intero la frazione del mese superiore a quindici giorni.

In assenza di lacuna normativa, non vi è luogo per l'applicazione, in via analogica, della disposizione più volte richiamata.

Né tantomeno, potrebbe giungersi al risultato auspicato dal ricorrente mediante l'applicazione analogica dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, essendo evidente che non esiste alcun principio generale che imponga di superare il tenore letterale della norma ove prevede "almeno 18 anni" sostituendovi il diverso contenuto "almeno 17 anni 11 mesi e 15 giorni".

Né, inoltre, una tale lettura risponderebbe a criteri di interpretazione c.d. funzionale che, talvolta, ha indotto la giurisprudenza a forzare il tenore letterale delle norme in osservanza di principi generali dell'ordinamento nazionale o di derivazione comunitaria.

Una tale ipotesi è agevolmente rinvenibile, sempre in ambito pensionistico, nell'opera nomofilattica delle Sezioni Riunite che hanno introdotto temperamenti alla regola generale della ripetibilità dell'indebito pensionistico in ragione della tutela dell'affidamento del pensionato (cfr. SS.RR. 2/2012/QM).

Nel caso di specie, invece, alcun interesse superiore potrebbe giustificare una forzatura del chiaro ed inequivoco dettato normativo di cui ai citati commi 12 e 13 dell'art.1 , L,335/95 , atteso che la lettura auspicata dal ricorrente non risponde neanche ad un generale principio di favor del pensionato, potendo verificarsi, come correttamente evidenziato dall'Istituto resistente, un caso opposto in cui un altro pensionato, con un medesimo periodo contributivo del ricorrente, abbia maggiore interesse all'applicazione al proprio trattamento pensionistico del sistema contributivo e, dunque, certo non vorrebbe che - facendo dire al legislatore ciò che non ha detto - si applicasse al suo caso il c.d. arrotondamento.

Da escludere, infine, è anche un'applicazione estensiva allart. 3, della L. n. 274/91 che consentisse di estenderne la portata a disciplinare anche fattispecie per le quali sia ravvisabile una eadem ratio.

Tale operazione è preclusa, ad avviso di questo Giudice, dall'art. 14 delle preleggi che vieta di applicare oltre i casi ed i tempi in esse considerati le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali.

Ed il rapporto che esite tra una norma che prevede un termine certo ed un'altra che, in uno specifico ambito, ne consente una riduzione per arrotondamento, è ben riconducibile alla relazione regola-eccezione di cui al richiamato art. 14 delle preleggi. Detta conclusione, peraltro, risulta suffragata dalla circostanza che l’art. 59, comma primo, lettera b) della legge 27 dicembre 1997, n.449 ha escluso, a partire dal 2 gennaio 1998, arrotondamenti per eccesso o per difetto della frazione di anno dell'anzianità contributiva e ciò sia ai fini del diritto che della misura della prestazione, a conferma di una regola generale che, nel computo dell'anzianità contributiva, non ammette se non il dato letterale.

In conclusione, per le argomentazioni sopra esposte, non avendo il ricorrente D.. maturato, alla data del 31.12.1995, un'anzianità contributiva pari ad anni 18, bensì pari ad anni 17, mesi 11 e giorni 23, non può trovare applicazione al suo caso la norma di cui all’art. 1, comma 13 della L. 8.8.1995 n. 335.

Il ricorso, pertanto, non trova accoglimento e deve essere respinto.

La particolarità della questione e l'esistenza di un non univoco orientamento giurisprudenziale costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

RESPINGE

il ricorso promosso da GIUSEPPE D.. ed indicato al n.28982 del Registro di segreteria. Spese compensate.
Così deciso in Milano, il 6 febbraio 2018.
IL GIUDICE
Giuseppina Veccia


DEPOSITO IN SEGRETERIA IL 20/03/2018
panorama
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da panorama »

Ricorso Accolto - interessante sentenza.

1) - N.B.: in questa sentenza viene anche scritto:
Questo Giudice non ignora la diversa opzione ermeneutica fatta propria, in fattispecie analoghe alla presente, da alcune pronunce di Sezioni di questa Corte, sfavorevoli all’accoglimento delle tesi dei ricorrenti (Corte dei conti, Sez. Giur. Lombardia, n. 54/2018; id. n. 69/2018).
P.S.: la sentenza della Lombardia n. 54/2018 è stata qui postata in data 21.03.2018

2) - il signor M. B., alla data del 31 dicembre 1992, possedeva un’anzianità di servizio utile di anni 14, mesi 11 e giorni 18 – ivi compresa la maggiorazione figurativa di 1/5 per anni 1, mesi 11 e giorni 9 – ed alla data del 31 dicembre 1995 detta anzianità di servizio utile ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 24 e l’altra per mesi 2 e giorni 12.

3) - Secondo la prospettazione del ricorrente l’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 avrebbe dovuto essere arrotondata ad anni 18 e, conseguentemente, il trattamento di pensione avrebbe dovuto essere calcolato con il sistema retributivo. L’applicazione al trattamento pensionistico del ricorrente del sistema misto anziché di quello retributivo dovrebbe ritenersi illegittima ed errata, in primo luogo per violazione dell’art. 1, comma 13 della l. n. 335/1995.

4) - Nel calcolo della pensione di anzianità sarebbe stato applicato il sistema misto anziché quello retributivo, in quanto alla data del 31 dicembre 1995 il ricorrente avrebbe maturato un’anzianità di soli anni 17, mesi 11 e giorni 24 di servizio, anziché di anni 18; il ricorrente lamenta che la frazione di giorni 24, superiore alla metà del mese solare, avrebbe dovuto essere arrotondata al mese intero.

5) - la difesa Blengino ha richiamato integralmente il contenuto del ricorso introduttivo, precisando che, avendo il medesimo maturato al 31.12.1995 un’anzianità di 18 anni, la sua pensione dovrà essere liquidata fino al 31.12.2011 con il sistema retributivo e dal 1.1.2012 con il sistema contributivo.

6) - In conclusione, la Sezione ritiene che, anche ai fini che interessano, l’anzianità contributiva del ricorrente, alla data del 31 dicembre 1995, debba essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto, considerato, come si è già detto, che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 24.

7) - Per l’effetto, va dichiarata la fondatezza del gravame e va disposta la riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo, con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 31 dicembre 2011.

Cmq. leggete il tutto qui sotto anche per compredenre il fatto dell'arrotondamento e frazione di mese.
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Sezione PIEMONTE Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 89 Pubblicazione 03/08/2018

Sent. n. 89/18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n.20417 del registro di Segreteria, proposto M. B. (Omissis), nato il Omissis ad Omissis (Omissis), residente in Omissis, Omissis (Omissis), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’avv. Carlo Galvagno (GLVCRL67M12L219L) e dall’avv. Paolo Casetta (CSTPLA70H23L219H), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Morgari, 31, in forza di procura ad litem a margine del ricorso;

contro
INPS - Gestione Dipendenti Pubblici (c.f. 80078750587), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv. ti Giorgio Ruta (RTUGRC55C09 H501X) e Patrizia Sanguineti (SNG PRZ69A66D969D), giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio Paolo Castellini rep. 80974/21569 del 21 luglio 2015 e con loro elettivamente domiciliato in Torino, via dell’Arcivescovado n. 9;

visti gli atti e i documenti di causa;
uditi all’udienza del 23 maggio 2018 l’avv. Paolo Casetta, in rappresentanza e difesa del ricorrente e l’avv. Valentina Adorno per l’INPS.

Rilevato in
FATTO

Con ricorso depositato presso la Sezione in data 22 dicembre 2017 il ricorrente chiede che venga accertato e dichiarato il proprio preteso diritto alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo, con riferimento all’anzianità di servizio di anni diciotto alla data del 31 dicembre 1995 e, per l’effetto, la condanna dell’INPS alla rideterminazione/liquidazione del trattamento pensionistico spettante, con conseguente pagamento delle differenze maturate e maturande oltre accessori.

Il signor M. B., già Ispettore Capo della Polizia di Stato, è titolare del trattamento pensionistico iscrizione n. 17196919, liquidato con il sistema misto, a decorrere dal 1 febbraio 2017.

In data 22 febbraio 2016 il ricorrente presentava istanza con la quale chiedeva la cessazione anticipata dal servizio, in applicazione degli artt. 124 e 125 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell’art. 59 della l. 27 dicembre 1997, n. 449.

Secondo quanto rappresentato nel ricorso il M. B. ha infatti raggiunto, nel mese di ottobre 2015, il requisito contributivo, adeguato agli incrementi della spettanza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2013, di anni 40 e mesi 3, indipendentemente dall’età anagrafica.

Con provvedimento n. 59341 del 9 novembre 2016 il Prefetto della Provincia di Cuneo decretava la cessazione dal servizio del ricorrente, con effetto dal 1° febbraio 2017 e il suo collocamento a riposo.

Con riguardo alla situazione previdenziale il signor M. B., alla data del 31 dicembre 1992, possedeva un’anzianità di servizio utile di anni 14, mesi 11 e giorni 18 – ivi compresa la maggiorazione figurativa di 1/5 per anni 1, mesi 11 e giorni 9 – ed alla data del 31 dicembre 1995 detta anzianità di servizio utile ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 24 e l’altra per mesi 2 e giorni 12.

Con provvedimento INPS.2700.06/12/2016.0169076, in data 6 dicembre 2016, l’INPS di Cuneo trasmetteva l’atto n° CN012016860611 con il quale era stata conferita al ricorrente la pensione ordinaria diretta di anzianità, liquidata con il sistema misto, a decorrere dal 1 febbraio 2017.

Secondo la prospettazione del ricorrente l’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 avrebbe dovuto essere arrotondata ad anni 18 e, conseguentemente, il trattamento di pensione avrebbe dovuto essere calcolato con il sistema retributivo. L’applicazione al trattamento pensionistico del ricorrente del sistema misto anziché di quello retributivo dovrebbe ritenersi illegittima ed errata, in primo luogo per violazione dell’art. 1, comma 13 della l. n. 335/1995.

Nel calcolo della pensione di anzianità sarebbe stato applicato il sistema misto anziché quello retributivo, in quanto alla data del 31 dicembre 1995 il ricorrente avrebbe maturato un’anzianità di soli anni 17, mesi 11 e giorni 24 di servizio, anziché di anni 18; il ricorrente lamenta che la frazione di giorni 24, superiore alla metà del mese solare, avrebbe dovuto essere arrotondata al mese intero.

Il ricorrente richiama giurisprudenza contabile in linea con la prospettazione attorea, secondo la quale “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.

Con memoria depositata in data 5 aprile 2018 si è costituito in giudizio l’INPS, chiedendo il rigetto del ricorso.

Secondo la tesi difensiva dell’Istituto previdenziale l’orientamento favorevole ad una persistente applicazione del c.d. arrotondamento, di cui all’art. 3 della l. n. 274/1991, è stato condiviso in sporadici precedenti giurisprudenziali sulla base della considerazione che, non avendo il legislatore mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, ed in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, sarebbe giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.

La difesa dell’Istituto previdenziale esclude che tale orientamento possa condividersi, in ragione dei principi in materia di interpretazione delle leggi e richiamando l’art. 12 delle preleggi.

Non sussisterebbero i presupposti per l’applicazione analogica posto che, nel caso di specie, non vi sarebbe il presupposto della lacuna normativa a monte. La disciplina applicabile al caso di specie sarebbe infatti contenuta nell’art. 1, comma 12 e 13 della l. n. 335/1995 secondo cui per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 del medesimo articolo e che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma della quota a) calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data e dalla quota b) di pensione, corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive, calcolato secondo il sistema contributivo. Solo per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, il successivo comma 13 prevede che la pensione sia interamente liquidata secondo la normativa vigente, in base al sistema retributivo.

Secondo la prospettazione difensiva, a fronte del chiaro e compiuto disposto normativo che prevede, per l’applicazione del sistema retributivo puro, un’anzianità contributiva di “almeno 18 anni”, si intenderebbe con tale espressione un periodo contributivo certo e determinato.

Alcuno spazio interpretativo si aprirebbe per consentire l’applicazione di una norma che, in altro ambito (ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell’articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965), permetterebbe di calcolare il complessivo servizio utile arrotondando a mese intero la frazione del mese superiore a quindici giorni. In assenza dunque di lacuna normativa, non vi sarebbe luogo per l’applicazione, in via analogica, della disposizione più volte richiamata.

Né potrebbe giungersi al risultato prospettato dal ricorrente mediante l’applicazione analogica dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Sarebbe altresì da escludere un’applicazione estensiva dell’art. 3 della legge n. 274/1991 che consentisse di estendere la portata a disciplinare anche fattispecie per le quali sia ravvisabile una eadem ratio. Tale operazione sarebbe preclusa dall’art. 14 delle preleggi, che vieta di applicare oltre i casi e i tempi in esse considerati le leggi che fanno eccezione a regole generali.

All’udienza in data 18 aprile 2018 l’avv. Paolo Casetta, per il ricorrente, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

L’avv. Patrizia Sanguineti, in rappresentanza dell’INPS, ha richiamato la memoria di costituzione e le conclusioni e ha insistito per il rigetto. Ha inoltre specificato che, in caso di accoglimento del ricorso, troverebbe applicazione l’art. 24 secondo comma del d.l. 6 dicembre 20111, n. 201 (Legge Fornero) e, per l’effetto, quantomeno per il periodo successivo all’entrata in vigore di tale disposizione, la riliquidazione non potrebbe avvenire integralmente con il metodo retributivo.

L’avv. Casetta ha replicato eccependo la tardività dell’eccezione sollevata in udienza dall’INPS, evidenziando che le questioni riguardanti l’ambito di applicabilità della legge Fornero non sarebbero state evidenziate in atti. Ha quindi insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni e, in subordine, per la concessione di un termine al fine di replicare specificamente sul punto.

All’esito dell’udienza, con ordinanza n. 17/2018, è stato assegnato alle parti un termine di dieci giorni per il deposito di note difensive in ordine alla questione sollevata in udienza dalla difesa dell’INPS, riguardante i profili di applicabilità alla fattispecie dell’art. 24, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. E’ stato in tale contesto osservato che la detta questione non incorre nelle decadenze di cui all’art. 156, c. 2, del codice della Giustizia contabile, riguardanti le sole eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

Con memoria depositata in data 3 maggio 2018 la difesa Blengino ha richiamato integralmente il contenuto del ricorso introduttivo, precisando che, avendo il medesimo maturato al 31.12.1995 un’anzianità di 18 anni, la sua pensione dovrà essere liquidata fino al 31.12.2011 con il sistema retributivo e dal 1.1.2012 con il sistema contributivo.

L’INPS ha depositato note autorizzate in data 4 maggio 2018 evidenziando che la c.d. Riforma Fornero ha definitivamente abolito il sistema di calcolo retributivo puro della pensione; per l’effetto, a partire dal 1 gennaio 2012 l’importo delle pensioni andrà comunque determinato utilizzando il criterio contributivo. Ciò per l’intero nei confronti dei lavoratori che abbiano iniziato a lavorare dopo il 31.12.1995 ovvero per una parte nei confronti dei lavoratori che, avendo iniziato l’attività lavorativa e dunque il rapporto assicurativo prima di quella data, potranno, al momento del pensionamento, avere diritto a vedere computato solo il periodo più risalente, secondo le ben più favorevoli regole del sistema di calcolo retributivo. Ha quindi insistito per il rigetto del ricorso.

All’udienza in data 23 maggio 2018 l’Avv. Paolo Casetta ha richiamato gli atti e insistito per l’accoglimento del ricorso; l’Avv. Valentina Adorno, in rappresentanza dell’INPS, ha richiamato la memoria e le conclusioni.

Rilevato in
DIRITTO

La questione oggetto del presente giudizio è costituita dall’invocato riconoscimento del diritto del ricorrente al ricalcolo del proprio trattamento pensionistico con il cosiddetto sistema "retributivo" fino al 31 dicembre 2011 anziché fino al 31 dicembre 1995, in forza dell’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995, secondo il quale “per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”.

Secondo la tesi attorea l’INPS avrebbe errato nel calcolare la pensione in quanto, pur avendo il M. B. maturato un’anzianità di servizio di 17 anni 11 mesi e 24 giorni al 31.12.1995, non sarebbe stato operato l’arrotondamento al mese intero della frazione superiore alla metà del mese solare; per l’effetto, nel calcolo del trattamento di quiescenza sarebbe stato applicato il sistema misto anziché quello retributivo.

Il ricorrente invoca, sulla base di un ampio orientamento della giurisprudenza contabile – che richiama -, l’applicazione analogica dell’art. 3 della legge n. 274/1991, riguardante le pensioni degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, secondo il quale “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.

Va preliminarmente osservato che il possesso del requisito contributivo richiesto dalla citata disposizione della legge n. 335/1995 deve essere verificato alla luce della normativa vigente, non alla data ivi indicata del 31 dicembre 1995, bensì nel momento in cui lavoratore è collocato a riposo, salvo diversa ed espressa previsione di legge, insussistente nella fattispecie. In tale contesto non può quindi trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 40 del d.p.r. n. 1092/1973, in quanto implicitamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall’art. 59, comma 1, lett. b) della l. n. 449/1997, secondo il quale “per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”.

Va considerata la portata applicativa di tale ultima disposizione per la determinazione dell’anzianità contributiva maturata dal ricorrente al 31 dicembre 1995, tenuto conto che l’esito di tale calcolo è rilevante “ai fini della misura della prestazione”.

Come emerge dall’interpretazione letterale della norma, quest’ultima mira a superare il regime precedente, che ammetteva l’arrotondamento dell’anzianità contributiva, basato sulle frazioni di anno.

In alcun modo la norma preclude, invece, l’arrotondamento in relazione alle frazioni di mese. Come chiarito dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Sardegna, n. 93/2014; id. n. 87/2017; Corte dei conti, Sez. Giur. Lombardia, n. 16/2018), in proposito l’INPDAP, con circolare n. 14 del 16 marzo 1998, aveva a suo tempo chiarito che “dal tenore letterale della norma in esame si evince che per “frazioni di anno” debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per trattamenti pensionistici decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall’art. 3 della legge 274/91”.

La richiamata disposizione dell’art. 3 della legge n. 274/1991, concernente le pensioni degli iscritti alle (allora esistenti) Casse pensioni degli istituti di previdenza, stabilisce che “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando un mese quella superiore”.

Un rilevante orientamento della giurisprudenza contabile – che questo Giudice condivide - reputa ammissibile l’applicazione analogica della predetta disposizione anche ai trattamenti pensionistici diversi da quelli cui era originariamente indirizzata la norma, sulla considerazione, “per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base ai detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria” (Corte dei conti, Sez. Giur. Sardegna, n. 93/2014; id. n. 87/2017; Corte dei conti, Sez. Giur. Lombardia, n. 16/2018; Corte dei conti, Sez. Giur. Liguria, n.118/2016).

Questo Giudice non ignora la diversa opzione ermeneutica fatta propria, in fattispecie analoghe alla presente, da alcune pronunce di Sezioni di questa Corte, sfavorevoli all’accoglimento delle tesi dei ricorrenti (Corte dei conti, Sez. Giur. Lombardia, n. 54/2018; id. n. 69/2018).

Questo orientamento si fonda sulla ritenuta inapplicabilità del principio del c.d. “arrotondamento” al mese, non reputandosi ricorrere i presupposti per darsi luogo ad un’interpretazione analogica dell’art. 3 della l. n. 274/1991.

La tesi non coglie nel segno. Nella fattispecie, come evidenziato in precedenza, la disciplina che regola i limiti dell’operazione di “arrotondamento” è contenuta nell’ art. 59, comma primo, lett. b) della l. n. 449/1997, che preclude la sola considerazione delle “frazioni di anno”, dovendo intendersi, a tal fine, esclusivamente i mesi.

Secondo il principio per cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit l’unico divieto presente nell’ordinamento riguarda il detto arrotondamento all’anno e non quello riguardante la frazione di mese, che non incontra, come detto, alcuna preclusione.

L’applicazione in via estensiva dell’art. 3 della l. n. 274/1991 va ritenuto quindi meramente finalizzato all’individuazione dei criteri di computo delle frazioni di mese, ai fini dell’operazione di arrotondamento appunto “al mese”, da intendersi ammessa in quanto non ricompresa nel divieto di cui all’art. 59, comma primo, lett. b) della l. n. 449/1997.

Né l’estensione della detta disciplina a fattispecie per le quali si ravvisa eadem ratio può ritenersi incontrare i limiti di cui all’art. 14 delle preleggi con riguardo alle leggi che fatto eccezione a regole generali, tenuto conto che la possibilità di arrotondamento per frazioni di mese non costituisce deroga alla disciplina in materia di computo dell’anzianità contributiva ma indica lo specifico criterio di determinazione e computo del detto requisito.

In conclusione, la Sezione ritiene che, anche ai fini che interessano, l’anzianità contributiva del ricorrente, alla data del 31 dicembre 1995, debba essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto, considerato, come si è già detto, che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 24.

Per l’effetto, va dichiarata la fondatezza del gravame e va disposta la riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo, con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 31 dicembre 2011.

Come pacificamente riconosciuto anche dal ricorrente, nell’ambito della memoria depositata in data 3 maggio 2018, trova infatti applicazione alla fattispecie la disposizione di cui all’art. 24 del d.l. n. 201/2011, per cui “A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”; essendo, da tale data, venuto meno il sistema di calcolo retributivo puro, la pensione del ricorrente potrà essere liquidata con il sistema retributivo esclusivamente fino al 31.12.2011.

Sulle maggiori somme dovute per effetto della presente sentenza spettano al pensionato gli accessori di legge, da calcolare secondo quanto disposto con la sentenza n. 10/2002/QM delle SS.RR. di questa Corte e con decorrenza dal giorno di maturazione del diritto.

Considerata la peculiarità della questione trattata le spese di giudizio si intendono compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso del signor M. B., con riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in base al sistema retributivo, in relazione all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1 gennaio 2012.

Sulle maggiori somme dovute spettano al ricorrente gli accessori di legge, rappresentati dagli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, secondo quanto disposto dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n. 10/2002/QM.

Sussistono le condizioni per la compensazione delle spese di lite.

Così deciso in Torino il 23 maggio 2018.


Il Giudice
F.to Dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta


Depositata in Segreteria il 3 agosto 2018


Per il Direttore della Segreteria
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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Accolto

1) - già appartenente all'Arma dei Carabinieri con il grado di Appuntato scelto e titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità, liquidata con il sistema misto, a decorrere dall’1/2/2017, con il provvedimento …... che in questa sede ha impugnato, ...….., avendo precedentemente proposto analogo ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza il 20/4/2017 sul quale si era formato il c.d. silenzio rigetto essendo decorsi oltre 90 giorni dal suo deposito senza alcuna comunicazione della decisione.

2) - Il ricorrente, che vantava un’anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 22 giorni alla data del 31.12.1995. ….. ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione sulla base della normativa previgente del sistema retributivo, ritenendo possibile l'arrotondamento del periodo prestato sino al 31/12/1995 ad anni 18 di anzianità contributiva argomentando, in proposito, sull’interpretazione del dettato normativo (l'art 59 co. 1, lett. b, della L. 449/1997; art. 3 L. n. 274/1991 e art. 1 co. 13 L. n. 335/1995) della circolare INPDAP n. 14 del 16.03.1998 (doc. 3 v. punto 6) e della giurisprudenza della Corte dei Conti pronunciatasi in identica fattispecie (Sez. Reg. Sardegna, n. 93/2014 -...),

La CdC scrive:

3) - Il thema decidendum oggetto dell’odierno giudizio è costituito dall’individuazione delle corrette modalità di calcolo dell’anzianità contributiva, con riferimento al disposto normativo contenuto nell’art. 1, commi 12 e 13, della Legge n. 335/1995 (c.d. Riforma DINI).

4) - il ricorrente S. N. al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità di servizio pari ad anni 17, mesi 11 e giorni 22 (v. foglio di calcolo), per cui, col gravame, egli ha chiesto l’arrotondamento al mese intero della frazione di 22 giorni, poiché superiore alla metà del mese solare.

5) - Del resto, è appena il caso di rilevare che sia l’INPDAP che poi l’INPS hanno costantemente seguito l’indicazione fornita con la citata circolare del 1998, finanche nel provvedimento impugnato il periodo di servizio considerato per il calcolo della pensione al 31 dicembre 1995 è stato arrotondato (v. foglio di calcolo, pag. 2, Quadro I – Servizio utile ai fini del diritto e arrotondato a)+b), da 17 anni, 11 mesi e 22 giorni a 18 anni).

6) - Inoltre, come ribadito nel Messaggio n. 2974 del 30/4/2015 e precisato nel Messaggio n. 3305/2015, ai fini del conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica l’arrotondamento previsto dall’art. 59, co. 1, lett.b, L. n. 449/1997 continua ad operare, tra le altre ipotesi, anche nel caso delle pensioni di inabilità, ad eccezione di quelle previste dall’art. 2, co. 12, L. n. 335/1995, anche successivamente alla c.d. Riforma Fornero (art. 24 del D.L. n. 201/2011 e s.m. e i.).

7) - Norme in materia di arrotondamenti da considerare non abrogate, nonostante siano restrittivamente applicate (Circolari INPS n. 35 e n. 37 del 2012).

N.B.: rileggi i punti n. 5, 6 e 7.

Cmq. leggete il tutto qui sotto.
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Sezione MOLISE Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 55 Pubblicazione 01/08/2018

Sent. N° 55/2018


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. 3717 del registro di Segreteria, proposto in data 23/10/2017, il Sig. S. N., nato il Omissis a Omissis (Omissis) e residente a Omissis in Omissis C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Quirino MESCIA C.F. MSCQRN73P09B519C ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Campobasso in Piazza Savoia n. 3 dove ha dichiarato di volere ricevere le comunicazioni anche a mezzo PEC:

q.mescia@cnfpec.it e FAX: 0875/483002

CONTRO

I.N.P.S. (ex INPDAP), Sede Provinciale di Campobasso, Via Zurlo n. 11, nella persona del Direttore della Sede e legale rappresentante p.t,

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;
Chiamato il giudizio nella pubblica udienza del 14/2/2018, celebrata con l’assistenza del Segretario sig. Michele Galasso, è presente l’Avv. Ugo Nucciarone, per l’I.N.P.S, e l’Avv. Quirino Mescia in rappresentanza del ricorrente.

FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, ritualmente notificato, S. N., già appartenente all'Arma dei Carabinieri con il grado di Appuntato scelto e titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità, liquidata con il sistema misto, a decorrere dall’1/2/2017, con il provvedimento INPS del 24.3.2017. (doc. I) che in questa sede ha impugnato, unitamente ad ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, avendo precedentemente proposto analogo ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza il 20/4/2017 sul quale si era formato il c.d. silenzio rigetto essendo decorsi oltre 90 giorni dal suo deposito senza alcuna comunicazione della decisione.

Il ricorrente, che vantava un’anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 22 giorni alla data del 31.12.1995. (cfr. doc. 1) ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione della pensione sulla base della normativa previgente del sistema retributivo, ritenendo possibile l'arrotondamento del periodo prestato sino al 31/12/1995 ad anni 18 di anzianità contributiva argomentando, in proposito, sull’interpretazione del dettato normativo (l'art 59 co. 1, lett. b, della L. 449/1997; art. 3 L. n. 274/1991 e art. 1 co. 13 L. n. 335/1995) della circolare INPDAP n. 14 del 16.03.1998 (doc. 3 v. punto 6) e della giurisprudenza della Corte dei Conti pronunciatasi in identica fattispecie (Sez. Reg. Sardegna, n. 93/2014 - doc. 4), concludendo per l’accoglimento del ricorso e, per l'effetto, condannare l'INPS al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze dovute, oltre ad interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario chiedendo, in via istruttoria, l’ammissione di CTU.

L’INPS, costituitasi in giudizio con memoria di risposta, depositata il 2/2/2018 ha chiesto il rigetto del ricorso poiché infondato e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite dovendosi, ex adverso, ritenere inesistente il principio generale dell’arrotondamento, invocato dal ricorrente, trattandosi di disposizione derogatoria e di stratta interpretazione applicabile unicamente laddove espressamente prevista da singole disposizioni di legge ovvero da contratti collettivi, diversamente operando il criterio dell’effettivo raggiungimento del diciottesimo anno di anzianità contributiva alla fatidica data del 31/12/1995 (v. Circolare INPDAP n. 21 del 29/3/1996 e Guida allegata a stralcio alla memoria).

All’odierna pubblica udienza, svoltasi nel contraddittorio delle parti nei modi documentati in atti, la causa, ritenuta ormai matura, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il thema decidendum oggetto dell’odierno giudizio è costituito dall’individuazione delle corrette modalità di calcolo dell’anzianità contributiva, con riferimento al disposto normativo contenuto nell’art. 1, commi 12 e 13, della Legge n. 335/1995 (c.d. Riforma DINI).

Tale disciplina prevede, espressamente, che la determinazione del trattamento pensionistico sia effettuata con l’adozione del c.d. sistema misto per coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, e con l’adozione, invece, del sistema retributivo per coloro che avevano maturato un’anzianità pari ad almeno 18 anni alla medesima data.

Nel caso di specie, come dettagliatamente illustrato in narrativa, il ricorrente S. N. al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità di servizio pari ad anni 17, mesi 11 e giorni 22 (v. foglio di calcolo), per cui, col gravame, egli ha chiesto l’arrotondamento al mese intero della frazione di 22 giorni, poiché superiore alla metà del mese solare.

Orbene, il giudicante, nel rilevare che in materia si rinvengono pochi e, peraltro, oscillanti precedenti nella giurisprudenza della Corte dei Conti, ritiene condivisibili le argomentazioni svolte dalle pronunce (decisamente prevalenti) favorevoli alla tesi attorea (Sezione Sardegna, n. 93 del 22 maggio 2014 – citata ed allegata anche dalla difesa del ricorrente - Sez. Abruzzo n. 46 del 20/5/2014; Sez. Liguria n. 118 del 19/12/2016; contra Sezione Sicilia, n. 881 del 28 novembre 2016, riguardante, però e diversamente, un caso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di appena anni 17, mesi 7 e giorni 6, per cui nessun arrotondamento all’anno della frazione di mesi 7 e giorni 6, sarebbe stato consentito, in seguito all’abrogazione dell’art. 40 del D.P.R. n. 1092/1973), trattandosi di casi processuali del tutto analoghi a quello in esame.

Milita per tale convincimento le argomentazioni giuridiche che fondano di tali pronunce con cui è stato, innanzitutto, richiamato il disposto dell’art. 59, lettera b), della legge n. 449/1997 (“per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”).

Invero, come (correttamente) affermava la circolare INPDAP n. 14 del 16 marzo 1998, dal tenore letterale della norma, “per frazioni di anno debbano intendersi esclusivamente i mesi”; e si riteneva applicabile (in via analogica) l’art. 3 della legge 274/91, riguardante le pensioni degli iscritti alle (allora esistenti) Casse pensioni degli istituti di previdenza, secondo la quale “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.

Nella sentenza della Sezione Sardegna, n. 93 del 22 maggio 2014 – richiamata dalla sentenza della Sezione Liguria n. 118/2016 - si afferma, inoltre, che tale interpretazione (peraltro seguita sempre nella prassi dell’Istituto) appare condivisibile, “considerando, per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria”.

Va ancora considerato che la norma di cui all’art. 3 della legge n. 274/91, applicata in via analogica, si riferiva alla determinazione del trattamento di quiescenza, anziché alla maturazione del diritto a pensione.

Con riferimento alla cornice normativa applicabile nella fattispecie concreta occorre, innanzitutto, rilevare che il possesso del requisito contributivo richiesto dalla citata disposizione della legge n. 335/1995 deve essere verificato alla luce della normativa vigente ratione-temporis, ossia non certo alla data indicata del 31 dicembre 1995, bensì nel momento del collocamento a riposo del lavoratore dipendente, salvo diversa ed espressa previsione di legge, inesistente nel caso di specie.

Ciò implica, pertanto, l’inapplicabilità della disposizione di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto implicitamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall’art. 59, comma 1, lett. b) della l. n. 449/1997, il quale ha previsto che “per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”.

Ed è proprio a tale ultima disposizione che va fatto riferimento per la determinazione dell’anzianità contributiva posseduta dal ricorrente alla data del 31 dicembre 1995, posto che l’esito di tale calcolo è sicuramente rilevante “ai fini [...] della misura della prestazione”.

Fermo restando il disfavore espresso dal legislatore verso qualsiasi “arrotondamento” dell’anzianità contributiva basato sulle frazioni di anno, occorre rilevare, tuttavia, che la norma nulla ha disposto alcunché circa le frazioni di mese.

Al riguardo, l’INPDAP, con circolare n. 14 del 16 marzo 1998 ha chiarito (v. punto 6) che “dal tenore letterale della norma in esame si evince che per "frazioni di anno" debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici [con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art. 3 della legge 274/91”.

La norma citata, riguardante le pensioni degli iscritti alle (allora esistenti) Casse pensioni degli istituti di previdenza, prevede che “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.

L’orientamento assunto dall’INPDAP appare condivisibile anche da questo giudicante (conforme, Sez. Sardegna n. 93/2014 cit.) considerando, per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo maggiormente assimilabile, per eadem ratio, rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.

Del resto, è appena il caso di rilevare che sia l’INPDAP che poi l’INPS hanno costantemente seguito l’indicazione fornita con la citata circolare del 1998, finanche nel provvedimento impugnato il periodo di servizio considerato per il calcolo della pensione al 31 dicembre 1995 è stato arrotondato (v. foglio di calcolo, pag. 2, Quadro I – Servizio utile ai fini del diritto e arrotondato a)+b), da 17 anni, 11 mesi e 22 giorni a 18 anni).

Inoltre, come ribadito nel Messaggio n. 2974 del 30/4/2015 e precisato nel Messaggio n. 3305/2015, ai fini del conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica l’arrotondamento previsto dall’art. 59, co. 1, lett.b, L. n. 449/1997 continua ad operare, tra le altre ipotesi, anche nel caso delle pensioni di inabilità, ad eccezione di quelle previste dall’art. 2, co. 12, L. n. 335/1995, anche successivamente alla c.d. Riforma Fornero (art. 24 del D.L. n. 201/2011 e s.m. e i.).

Norme in materia di arrotondamenti da considerare non abrogate, nonostante siano restrittivamente applicate (Circolari INPS n. 35 e n. 37 del 2012).

In conclusione, alla stregua delle considerazioni appena svolte, ritiene questo Giudice che il computo dell’anzianità contributiva del ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 debba essere operato in conformità alle indicazioni fornite con la circolare dell’INPDAP surrichiamata ed avallate dalla richiamata giurisprudenza per cui tale anzianità contributiva va determinata, per arrotondamento, in anni diciotto (considerato, come si è già detto, che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 22), riconoscendosi al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione in base al sistema c.d. retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente all’1 gennaio 2012, con conseguente corresponsione degli arretrati dovuti per ratei maturati.

Sulle somme spettanti va riconosciuto, ai sensi dell’art. 429 comma terzo del c.p.c., richiamato dall’art. 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205, il maggiore importo differenziale fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

La complessità e novità della materia trattata e gli oscillanti orientamenti giurisprudenziali rappresentano, tuttavia, eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto

da OMISSIS e, per l’effetto, riconosce il diritto dell’interessato alla riliquidazione della pensione con applicazione del sistema retributivo, avendo conseguito un’anzianità di servizio di 18 anni alla data del 31 dicembre 1995.

Sulle somme che verranno corrisposte in esecuzione della presente sentenza dovrà essere riconosciuto, ai sensi dell’art. 429, co. 3, del c.p.c., richiamato dall’art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il maggiore importo risultante fra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio seguita alla pubblica udienza del 14 febbraio 2018.

Il GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott. Gennaro Di Cecilia


Depositato in Segreteria il 01/08/2018


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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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ricorso del collega CC., Accolto

1) - riconoscimento, al 31 dicembre 1995, dell’anzianità contributiva di anni diciotto in forza dell’art. 3 della L. 274/91;

2) - In particolare, il ricorrente, richiamando il servizio utile maturato … al 31 dicembre 1995 (anni 17, mesi 11 e giorni 26), riteneva che l’anzianità dovesse essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto.

3) - Con memoria depositata in data 2 marzo 2018, l’I.N.P.S., sostenendo che l’anzianità contributiva del sig. P. D. S., alla data del 31.12.1995, era pari a 17 anni 11 mesi e 9 giorni, chiedeva il rigetto del ricorso.

La CdC precisa:

4) - Il mod. PA04, inviato dall’amministrazione all’istituto di previdenza con nota in data 7 aprile 2017, contempla, alla data di riferimento, un periodo di servizio pari ad anni 17, mesi 11 e giorni 26.
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Sezione ABRUZZO Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 94 Pubblicazione 26/07/2018


Sent. n. 94/2018

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo Il giudice unico

in L'Aquila, ha pronunciato

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 19734/M del registro di segreteria, proposto da P. D. S., nato a Omissis (Omissis) il Omissis e residente in Omissis (Omissis), rappresentato e difeso, ex procura in calce all’atto introduttivo del giudizio, dall’avv. Andrea Volpe ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Ascenzo Lucantonio in L’Aquila, via Moscardelli, 20;

C O N T R O

l’I.N.P.S., Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Aquilone, Carmine Barone ed Armando Gambino, elettivamente domiciliato in L’Aquila, via Rendina, 26/28;

P E R

il riconoscimento, al 31 dicembre 1995, dell’anzianità contributiva di anni diciotto in forza dell’art. 3 della L. 274/91;

uditi, alla pubblica udienza in data 13 marzo 2018, l’avv. Andrea Volpe, per il ricorrente, e l’avv. Carmine Barone, per la parte resistente;

con l’assistenza del segretario, sig.ra Giuliana Di Vincenzo;

esaminati gli atti ed i documenti della causa;

visto il codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

Rilevato in
F A T T O

Con ricorso presentato alla segreteria della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ed assunto in carico in data 22 settembre 2017, P. D. S., già appuntato scelto nell’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio in data 31 marzo 2017, invocava il riconoscimento di quanto in epigrafe.

In particolare, il ricorrente, richiamando il servizio utile maturato … al 31 dicembre 1995 (anni 17, mesi 11 e giorni 26), riteneva che l’anzianità dovesse essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto.

Con memoria depositata in data 2 marzo 2018, l’I.N.P.S., sostenendo che l’anzianità contributiva del sig. P. D. S., alla data del 31.12.1995, era pari a 17 anni 11 mesi e 9 giorni, chiedeva il rigetto del ricorso.
In occasione della pubblica udienza in data 13 marzo 2018, le parti non si discostavano dalle conclusioni antea rassegnate con i rispettivi atti.

Considerato in
D I R I T T O

In primis e contrariamente a quanto affermato da isolata giurisprudenza, deve essere ammessa la legittimità della motivazione per relationem ad altra sentenza (Corte di cassazione: Sezione V, n. 1539 del 2003; Sezione lavoro, nn. 13937 del 2002 e 821 del 1987) della quale si condividano le argomentazioni logiche e giuridiche (Corte di cassazione: Sezione III, n. 7713 del 2002; Sezioni unite, n. 5612 del 1998) ovvero i punti e gli elementi essenziali (Corte di cassazione, Sezione lavoro, nn. 18296 del 2002 e 1664 del 1979).

Del resto, per quanto concerne il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti ex art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la motivazione della sentenza, in presenza delle condizioni e dei casi contemplati dall’art. 9, comma 1, dello stesso provvedimento, può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme, precedente che, comunque sia, deve essere espressamente indicato in modo da far comprendere la ratio decidendi del giudice secondo il principio cogente posto dall’art. 111 Cost. (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, n. 160 del 2004).

Il descritto assetto interpretativo è ora completato dagli articoli 39, comma 2, lettera d), e 167, comma 4, del codice di giustizia contabile: la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. 52 del 2017).

Ciò premesso, si osserva che le doglianze del ricorrente appaiono fondate.

Il mod. PA04, inviato dall’amministrazione all’istituto di previdenza con nota in data 7 aprile 2017, contempla, alla data di riferimento, un periodo di servizio pari ad anni 17, mesi 11 e giorni 26.

Pertanto, in aderenza a recente ed articolata giurisprudenza (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, n. 16 del 2018; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, n. 14 del 2018; Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, n. 84 del 2016; Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, n. 93 del 2014), l’anzianità de qua deve essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto.

Considerati l’esito, la natura e lo svolgimento della controversia, sussistono le ragioni di cui alla norma ricavabile dall’art. 92, comma 2, c.p.c., per disporre la compensazione, per intero, delle spese.

Nec plus ultra.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
accoglie il ricorso citato in epigrafe, nel senso descritto in motivazione;

dispone l’invio degli atti alla parte resistente, per l’esecuzione dei connessi, ulteriori adempimenti;
manda alla segreteria per quanto di rito.

Spese interamente compensate.
Così deciso in L’Aquila, in data 13 marzo 2018.

Il giudice unico
f.to dott. Federico Pepe


Depositata in segreteria il 26/07/2018


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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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N.B.: - Questa sentenza, anche se parla della "quota pensionistica 96", vigente prima, parla anche di arrotondamento e posto qui la parte mirata all'arrotondamento, quindi, inizio con i brani a riguardo, poi a seguire anche la sentenza integrale che riguarda un personale ATA (scuola) che ripeto non ci interessa tutto il resto ma solo alcuni passaggi.

1) - Il giudice di prime cure nell’accogliere parzialmente il ricorso aveva ritenuto che l’interessata avesse raggiunto la quota 96 attraverso l’arrotondamento dell’anzianità contributiva e di età.

La CdC - TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO da un chiarimento e scrive in DIRITTO:

2) - La questione oggetto del presente giudizio è, pertanto, relativa all'applicabilità, in via analogica, al trattamento pensionistico della X, della disposizione di cui all'art. 3, comma 1, della L. 8 agosto 1991, n. 274, c.d. "arrotondamento" che così dispone: "Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965 , il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore".

3) - Orbene, tale norma, che riguarda le pensioni degli iscritti alle (non più esistenti) casse pensioni degli Istituti di previdenza, è stata posta a base del primo giudice ai fini dell’arrotondamento a mese per il computo della quota 96.

4) - L’orientamento favorevole ad una persistente applicazione del c.d. arrotondamento di cui all’art. 3, della L. n.274/91 - pure affermato dall’INPDAP nella circolare del 1998 e poi ritenuto dallo stesso Istituto previdenziale superato dalle riforme del sistema pensionistico intervenute nel 2007 e nel 2011 -
- ) - è stato condiviso dal primo giudice, sulla base della considerazione che,
- ) - non avendo il legislatore mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, ed in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie,
- ) - sarebbe giustificato il ricorso all’analogia,
- ) - facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato,
- ) - ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.

5) - Tale orientamento non convince questo Giudice, in ragione dei principi generali in materia di interpretazione delle leggi.

6) - Prendendo, infatti, le mosse dall'art.12 preleggi, il ricorso all'analogia è consentito quando, esclusa l'interpretazione letterale, volta ad attribuire alla norma il significato che si evince immediatamente dalle parole utilizzate, e la c.d. interpretazione logica, che mira a definire il contenuto della norma in base allo scopo che il legislatore ha inteso realizzare nell'emanarla, permangano fattispecie non previste né risolte da norme giuridiche e per le quali il giudice deve far riferimento alle regole della fattispecie simile (analogia legis).

7) - I presupposti, dunque per l'applicazione analogica, sub specie di analogia iuris - risiedono, anzitutto, nel difetto di norme che regolino il caso in questione e, in secondo luogo, nella ravvisabile somiglianza tra la fattispecie disciplinata dalla legge e quella non prevista, che consenta di applicare anche all'ipotesi non disciplinata, l'eadem ratio.

8) - Ove, poi, il caso rimanga ancora privo di un dettato normativo, il giudice farà riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico (analogia iuris).

9) - In entrambe le ipotesi, dunque, l'applicazione analogica presuppone una lacuna normativa. Ma nel caso in esame alcun vuoto normativo è ravvisabile.

Il D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 213/2011, recante ”Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, ha modificato, innalzandoli, i requisiti di età e di contribuzione per il conseguimento della (ex) pensione di anzianità.
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Sezione TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONI Anno 2018 Numero 126 Pubblicazione 23/04/2018


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Fausta Di Grazia Presidente
dott.ssa Giuseppa Maneggio Consigliere relatore
dott.ssa Giuseppina Maio Consigliere
dott. Marco Smiroldo Consigliere
dott. Giovanni Comite Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sugli appelli iscritti, rispettivamente al n. 49657 del registro di segreteria proposto da INPS, gestione ex INPDAP, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Mangiapane, contro X X e nei confronti del MIUR, in persona del Ministro p.t. domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Generale dello Stato
e n. 49966 del registro di segreteria proposto da X X, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Naso e elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, salita di San Nicola da Tolentino 1/b contro INPS, gestione ex INPDAP, nei confronti del MIUR, in persona del Ministro p.t. domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Generale dello Stato, entrambi per la riforma della sentenza n. 46 depositata il 20.05.2014 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 10 novembre 2017, con l'assistenza della sig.ra Elisabetta Sfrecola, il relatore cons. Giuseppa Maneggio, l'avvocato Filippo Mangiapane per l’INPS, l’avv. Gerardo Grippo, su delega orale dell’avv. Domenico Naso per l’appellante incidentale. Assente il rappresentante del MIUR;

Ritenuto in
FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione Giurisdizionale per l’Abruzzo accoglieva parzialmente il ricorso proposto da X X riconoscendo il conseguimento da parte della ricorrente del requisito della 'quota 96' alla data del 31.12.2011; dichiarava, pertanto, il diritto della stessa alla conseguente riliquidazione della pensione diretta ordinaria di anzianità con la corresponsione dei conseguenti arretrati di pensione.

Respingeva, invece, la domanda con la quale parte ricorrente aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito della liquidazione della pensione con il nuovo calcolo.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’Istituto previdenziale per violazione dell’art. 24, comma 3, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In fatto rappresentava che la ricorrente, appartenente al personale A.T.A. di un liceo scientifico di Avezzano, aveva presentato nel marzo 2012 le proprie dimissioni volontarie, con decorrenza 1 settembre 2012, ritenendo di aver maturato il diritto a pensione con la c.d. "quota 96" entro la data del 31 dicembre 2011 (ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a della legge 23 agosto 2004, n. 243 e dell'art. 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 201 1, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Nella domanda, accettata dall'amministrazione scolastica il 26 marzo 2012, l'interessata aveva dichiarato la propria volontà di non interrompere il rapporto di impiego nel caso in cui fosse stata accertata la mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione. Il 18 aprile 2012 la dipendente aveva poi inoltrato all'Inps domanda di pensione.

L'Inps, con determinazione del 4 ottobre 2012, conferiva all'interessata la pensione diretta ordinaria di anzianità (con decorrenza 1 settembre 2012) secondo le regole del calcolo contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997. Ciò in quanto la X non aveva in realtà maturato il requisito della “quota 96” poiché, alla data del 31.12.2011 aveva 60 anni e due mesi unitamente a 35 anni e 10 mesi di anzianità, sicchè non avrebbe potuto accedere al pensionamento con le regole antecedenti alla riforma ma solo con il raggiungimento dei nuovi requisiti di età o contribuzione ovvero optando per il calcolo interamente contributivo (cosiddetta opzione donna).

Il giudice di prime cure nell’accogliere parzialmente il ricorso aveva ritenuto che l’interessata avesse raggiunto la quota 96 attraverso l’arrotondamento dell’anzianità contributiva e di età.

In diritto, l’Istituto previdenziale sosteneva che la tesi accolta dal primo giudice fosse erronea in quanto sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi per il raggiungimento della quota prevista, in relazione all'anno considerato, dovevano essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di arrotondamento; ciò in virtù del tenore letterale della norma che prevede un'età minima per la maturazione del diritto con una contribuzione non inferiore a 35 anni. L’Istituto appellante sosteneva che, verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, avrebbero concorso alla determinazione della quota prevista per l'anno considerato sia i mesi che le frazioni di essi; la sommatoria di questi dati doveva raggiungere la quota prevista per l'anno considerato senza operare alcun arrotondamento.

E invero, la riforma previdenziale (C.d. legge Fornero) nel disporre nuove e più restrittive regole per la maturazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento aveva espressamente limitato (art. 24) la invocata clausola di salvaguardia ai "lavoratori che avrebbero maturato i requisiti per il pensionamento nel corrente anno solare di servizio, ovvero entro la data del 31 dicembre 2011".

Pertanto, tutti i lavoratori (pubblici e privati) che avevano avuto diritto al pensionamento anticipato - alla data indicata (31 dicembre 2011) - avevano maturato la c.d. "Quota 96”, quale somma di età anagrafica e anzianità contributiva. Parte appellante ricordava, altresì, che con riferimento alla predetta norma (art. 24 citato) la Corte costituzionale, con ordinanza n. 218/2013, aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Siena. Concludeva, pertanto, per l’annullamento in parte qua dell'impugnata sentenza ritenendo ed accertando la correttezza del proprio operato e per l'effetto ritenere e dichiarare che la X non aveva diritto al computo della pensione diretta ordinaria di anzianità con i requisiti antecedenti alla riforma pensionistica recata dall'art. art. 24 D.L. n. 201/2011, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Si costituiva in giudizio la X che preliminarmente eccepiva l’inammissibilità dell’atto di appello dell’Inps.

Ed invero, il predetto atto si era limitato a riproporre semplicemente le stesse ragioni di fatto e di diritto già esposte nel giudizio di primo grado, dovendo, al contrario confutare in modo analitico le argomentazioni della sentenza impugnata. Nel merito, richiamava le argomentazioni già svolte dal giudice di prime cure che aveva ritenuto applicabile, per i dipendenti pubblici, l’ordinario criterio dell’arrotondamento a mese anziché in settimane contributive, nozione quest’ultima estranea al sistema pensionistico dei dipendenti dello Stato. L’arrotondamento, peraltro, non poteva avvenire al terzo decimale (ex circolare INPS n. 60/08) ma al secondo, in quanto il criterio di cui alla predetta circolare sarebbe stato arbitrario e irragionevolmente sproporzionato rispetto all’esigenza in concreto perseguita, cioè quella di una valutazione inevitabilmente arrotondata della somma di età anagrafica e anzianità di servizio, finendo per attribuire rilievo decisivo, con ingiusta penalizzazione, a frazioni di tempo del tutto marginali, risultando, invece, più logico ed equo arrotondare ad un valore prossimo quanto meno all’intera settimana contributiva. Ribadiva le responsabilità dell’istituto previdenziale che aveva assunto una determinazione unilaterale e perciò stesso arbitraria in quanto per accedere alla pensione con il calcolo ex d.lgs. n. 180/1997 l’interessata avrebbe dovuto avanzare una specifica richiesta in tal senso. Concludeva, pertanto, perché venisse dichiarato inammissibile l’appello dell’Inps e comunque per la sua infondatezza nel merito.

Con atto ritualmente notificato la X proponeva, altresì, appello incidentale al fine di chiedere e ottenere la riforma in parte qua in ordine al rigetto della richiesta risarcitoria, prospettata in ragione della violazione delle regole di correttezza e buona fede nonché dei principi costituzionali del buon andamento, dell’imparzialità e della trasparenza da parte dell’INPS e del MIUR-USR per l’Abruzzo.

Concludeva, pertanto, come in atti.

Con due distinte memorie (rispettivamente per i giudizi n. 49657 e n. 49966) di analogo contenuto depositate in data 16 ottobre 2017 si costituiva per il MIUR l’Avvocatura generale dello Stato che, dopo avere ripercorso i fatti di causa, evidenziava che il prospetto dei dati relativi alla X, predisposto dall’Amministrazione scolastica in data 06.07.2012, alla Tabella A riportava i servizi conteggiati utili per accertare il diritto a pensione così come richiesto dall’interessata nella domanda di cessazione inoltrata on line in data 21.03.2012.

Sulla base di tali prospetti, avendo l’interessata raggiunto “quota 96”, l’Ufficio Scolastico Provinciale competente non poteva fare altro che accertare il diritto a pensione della dipendente e trasmettere alla sede INPS il relativo prospetto.

Non corrispondeva dunque al vero quanto affermato dalla X ossia che il Ministero in epigrafe avrebbe erroneamente valutato ai fini pensionistici il periodo contributivo e illegittimamente collocato a riposo la ricorrente con la pensione ordinaria, pur non sussistendone i presupposti. Peraltro, il corretto agire dell’amministrazione scolastica aveva trovato conferma nella stessa sentenza impugnata nella quale il giudice aveva osservato che “appare corretto […] l’operato dell’U.S.R. il quale ha arrotondato a 96 “anni” una somma di età anagrafica e anzianità contributiva (leggasi: età anagrafica e anzianità di servizio) pari a 95 anni, 11 mesi e 23 giorni.”

Circa le modalità di calcolo della pensione, ribadiva che tale questione esulasse dalla competenza dell’Amministrazione scolastica.

In ogni caso, si evidenziava come l’Amministrazione scolastica non avesse ricevuto dall’INPS alcuna comunicazione circa il mancato diritto a pensione dell’interessata; se così fosse stato, l’Ufficio avrebbe senz’altro riammesso in servizio la X, come richiesto dalla stessa nella domanda di cessazione. Nell’arco temporale dal 6.07.2012 (emissione prospetto dati pensione) al 4.10.2012 (data della determinazione dell’INPS), l’Amministrazione non era stata, quindi, messa in condizione di accertare l’eventuale mancanza di requisiti, circostanza che le avrebbe consentito di non interrompere il rapporto d’impiego con l’interessata.

Sulla doglianza sollevata dalla X, per la quale il Ministero avrebbe dovuto esercitare il potere di autotutela per la riassunzione in servizio della dipendente, osservava come apparissero deficitarie nella presente fattispecie le condizioni cui la normativa di riferimento subordina l’esercizio di tale potere.

Ed infatti non sussisteva nel caso di specie alcuna illegittimità degli atti adottati dall’amministrazione scolastica.

In conclusione, la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’Amministrazione scolastica era inammissibile e comunque del tutto infondata, in fatto e in diritto.

Quanto alla domanda di risarcimento danni per presunta violazione, da parte dell’Amministrazione scolastica, delle norme di correttezza e buona fede, rappresentava che anche tale richiesta appariva inammissibile per assoluta genericità, nonché comunque infondata per carenza dei relativi presupposti.

Anche per quanto concerne la domanda di risarcimento dei presunti danni non patrimoniali, a sostegno dei quali la controparte produce certificazione medica, la domanda era da considerarsi ictu oculi inammissibile perché contraria al divieto dei nova in appello, sancito dall’art. 345, primo comma, c.p.c.

All’odierna pubblica udienza, sentite le parti che si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, la causa veniva trattenuta per la decisione.

Considerato in
DIRITTO

In via preliminare, ai sensi dell’art. 335 c.p.c, ora art. 184 c.g.c., il Collegio dispone la riunione degli appelli, per essere gli stessi prodotti avverso la medesima sentenza.

Sempre in rito, la Sezione è chiamata al vaglio dell’eccezione di inammissibilità dell’impugnativa, opposta dalla X, giacché “…l’appellante ha completamente disatteso l’esame delle motivazioni, senza nemmeno provare ad evidenziarne l’inconsistenza ovvero l’illogicità, rinunciando a dispiegare argomenti e censure tali da incidere in modo puntuale e significativo sulla tenuta della decisione impugnata……”

La censura, per la sua evidente infondatezza, è da ritenere speciosa. Secondo la Corte di legittimità: <<…il principio di specificità dei motivi di impugnazione – richiesto dagli artt. 342 e 434 c.p.c. per la individuazione dell’oggetto della domanda di appello e per stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata – impone all’appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, così da incrinarne il fondamento logico – giuridico>> (così Cassazione civile, Sezione 2^, 13 ottobre 2015, n. 20.496). Cosicché, il motivo può dirsi specifico allorquando, alle argomentazioni espresse nella sentenza vengano contrapposte quelle della parte impugnante, volte a minare il fondamento logico-giuridico delle prime ed è chiaro peraltro che la specificità dei motivi deve essere riferita a ciascun capo impugnato ed è direttamente proporzionale alla maggiore o minore specificità della motivazione della sentenza appellata (cfr. Corte di Cass. SS.UU. civili, 29 gennaio 2000, n. 16, id. 28 aprile 2007, n. 17960, 10 dicembre 2008, n. 29006, e Cass. 16 dicembre 2009, n. 26414). Inoltre, ai fini della specificità dei motivi, l’esposizione delle ragioni in fatto e in diritto, invocate a sostegno dell’appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione e consenta al Giudice di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate in prime cure (ex aliis, Corte di Cass. SS.UU. civili, 25 novembre 2008, n.28057). In ipotesi, ciò è quanto occorso, poiché i motivi di appello offrono, nel loro complesso, una lettura alternativa all’impostazione seguita dalla gravata sentenza, per avere ritualmente argomentato e criticato la parte motivazionale di essa che ha riconosciuto il diritto all’accesso e alla liquidazione del trattamento pensionistico sulla base del sistema antecedente alla riforma Fornero.

Non vi è, pertanto, chi non veda come le prospettazioni effettuate si siano tradotte in una specifica critica alle argomentazioni motivazionali della sentenza di primo grado, con la conseguenza che il gravame deve essere ritenuto ammissibile.

Quanto al merito, il giudice di prime cure ha ritenuto che nel caso di specie l’anzianità complessiva (anagrafica e di servizio) della ricorrente potesse essere “serenamente” arrotondata a quota “96” con la conseguenza che la ricorrente rientrasse tra i dipendenti salvaguardati dalla riforma c.d. “Fornero” (art. 24, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e come tale avesse diritto all’accesso e alla liquidazione del trattamento pensionistico sulla base del sistema antecedente alla riforma stessa.

La questione oggetto del presente giudizio è, pertanto, relativa all'applicabilità, in via analogica, al trattamento pensionistico della X, della disposizione di cui all'art. 3, comma 1, della L. 8 agosto 1991, n. 274, c.d. "arrotondamento" che così dispone: "Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965 , il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore".

Orbene, tale norma, che riguarda le pensioni degli iscritti alle (non più esistenti) casse pensioni degli Istituti di previdenza, è stata posta a base del primo giudice ai fini dell’arrotondamento a mese per il computo della quota 96.

Ritiene questo Collegio che la prospettazione del primo giudice non sia condivisibile per argomentazioni che trovano fondamento nei principi generali dell'ordinamento e qui di seguito esposte.

L’orientamento favorevole ad una persistente applicazione del c.d. arrotondamento di cui all’art. 3, della L. n.274/91 - pure affermato dall’INPDAP nella circolare del 1998 e poi ritenuto dallo stesso Istituto previdenziale superato dalle riforme del sistema pensionistico intervenute nel 2007 e nel 2011 - è stato condiviso dal primo giudice, sulla base della considerazione che, non avendo il legislatore mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, ed in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, sarebbe giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.

Tale orientamento non convince questo Giudice, in ragione dei principi generali in materia di interpretazione delle leggi.

Prendendo, infatti, le mosse dall'art.12 preleggi, il ricorso all'analogia è consentito quando, esclusa l'interpretazione letterale, volta ad attribuire alla norma il significato che si evince immediatamente dalle parole utilizzate, e la c.d. interpretazione logica, che mira a definire il contenuto della norma in base allo scopo che il legislatore ha inteso realizzare nell'emanarla, permangano fattispecie non previste né risolte da norme giuridiche e per le quali il giudice deve far riferimento alle regole della fattispecie simile (analogia legis).

I presupposti, dunque per l'applicazione analogica, sub specie di analogia iuris - risiedono, anzitutto, nel difetto di norme che regolino il caso in questione e, in secondo luogo, nella ravvisabile somiglianza tra la fattispecie disciplinata dalla legge e quella non prevista, che consenta di applicare anche all'ipotesi non disciplinata, l'eadem ratio.

Ove, poi, il caso rimanga ancora privo di un dettato normativo, il giudice farà riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico (analogia iuris).

In entrambe le ipotesi, dunque, l'applicazione analogica presuppone una lacuna normativa. Ma nel caso in esame alcun vuoto normativo è ravvisabile.

Il D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 213/2011, recante ”Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, ha modificato, innalzandoli, i requisiti di età e di contribuzione per il conseguimento della (ex) pensione di anzianità.

L’art. 24, comma 3 di tale D.L. dispone, infatti, che: “Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a)«pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b)«pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.”

Per quanto qui interessa, la normativa previgente (art. 1, comma 6 della L. n. 243/2004 e successive modificazioni e integrazioni) per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità richiedeva un’età anagrafica di 60 anni e 36 anni di contribuzione ovvero di 61 anni e 35 di contribuzione (c.d. quota 96) in alternativa al possesso di 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età.

La riforma ha tuttavia fatto salvi (art. 24, comma 3 D.L. n. 201 cit.) i diritti dei lavoratori che maturino, entro il 31 dicembre 2011, i citati requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa previgente, consentendo solamente a costoro di potere ancora conseguire la pensione secondo le regole precedenti di chiedere all’amministrazione di appartenenza la certificazione di tale diritto.

A fronte del chiaro e compiuto disposto normativo, alcuno spazio interpretativo si apre per consentire l'applicazione di una norma che, in altro ambito (ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965) permette di calcolare il complessivo servizio utile arrotondando a mese intero la frazione del mese superiore a quindici giorni.

Detta conclusione peraltro, risulta suffragata dalla circostanza che l’art. 59, comma primo, lettera b) della legge 27 dicembre 1997, n.449 ha escluso, a partire dal 2 gennaio 1998, arrotondamenti per eccesso o per difetto della frazione di anno dell'anzianità contributiva e ciò sia ai fini del diritto che della misura della prestazione, a conferma di una regola generale che, nel computo dell'anzianità contributiva, non ammette se non il dato letterale.

In assenza dunque di lacuna normativa, non vi è luogo per l'applicazione, in via analogica, della disposizione più volte richiamata.

Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente non possedeva, alla data del 31 dicembre 2011, i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità previsti dalla normativa anteriore alla riforma. Essa invero li avrebbe maturati solo successivamente, al termine dell’anno scolastico 2011-2012 (31 agosto 2012) o comunque entro l’anno di cessazione dal servizio (31 dicembre 2012).

Alla luce di quanto sopra l’appello dell’INPS deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.

In ordine all’appello incidentale proposto dalla X, con la quale ha chiesto la riforma in parte qua della sentenza con l’accertamento della sussistenza della responsabilità per danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dalla condotta delle Amministrazioni (INPS e MIUR) si osserva quanto segue.

Quanto alla domanda di risarcimento danni per presunta violazione, da parte delle amministrazioni, delle norme di correttezza e buona fede, osserva il Collegio di dovere confermare la sentenza di prime cure osservando che tale richiesta appare inammissibile per assoluta genericità, e comunque infondata per carenza dei relativi presupposti, “in mancanza non solo di qualsivoglia prova ma anche di generica allegazione del danno asseritamente subito dalla ricorrente”.

Per quanto concerne la domanda di risarcimento dei presunti danni non patrimoniali, a sostegno dei quali la controparte produce certificazione medica, la domanda è inammissibile in quanto del tutto nuova.

Considerato che una simile domanda risarcitoria non è mai stata proposta dalla X in primo grado, la stessa deve essere ritenuta inammissibile perché contraria al divieto dei nova in appello, sancito dall’art. 345, primo comma, c.p.c.

Conclusivamente, l’appello principale proposto dall’INPS deve essere accolto mentre l’appello incidentale proposto da X X deve essere, in parte respinto, in parte dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere per le spese di giudizio, in considerazione del principio di gratuità che assiste il contenzioso pensionistico innanzi questa Corte.

Le spese legali seguono, invece, la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - III Sezione Giurisdizionale Centrale D’Appello definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza eccezione e deduzione respinta:

- ACCOGLIE l’appello principale n. 49657 proposto dall’INPS con conseguente riforma della sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione.

- L’appello incidentale n. 49966 proposto da X X deve essere in parte respinto, in parte dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese di giudizio.

Dispone, a favore di parte appellante, a carico dell’appellato soccombente, la liquidazione di onorari e diritti di difesa nella misura di euro 500,00 in favore del MIUR ed euro 1.000,00 in favore dell’INPS, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria, per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10.11.2017.

IL RELATORE IL PRESIDENTE
F.to Giuseppa Maneggio F.to Fausta Di Grazia


Depositato in Segreteria il giorno 23.04.’18


Il Dirigente
F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da panorama »

La CdC Toscana con la sentenza n. 236/2018 pubblicata oggi (03.10.2018) rigetta il ricorso per l'arrotondamento a 18 anni.

il ricorrente era rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Guido Chessa, Eleonora Barbini e Chiara Chessa.

Sicuramente si farà l'appello.
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