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Questa sentenza del Tar Lazio del 22/04/2010 riguarda questa volta il personale delle FF.AA.:

N. 08008/2010 REG.SEN.
N. 10266/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 10266 del 2009, proposto da: (solo personale delle FF.AA.), rappresentati e difesi dagli avv. ……… con domicilio eletto presso …… in Roma, …..;
contro
Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del silenzio rifiuto formatosi su istanze notificate dai ricorrenti, in data 8.5.2009, al fine di ottenere che, in applicazione di quanto statuito dagli articoli 26, comma 20, della legge 23.12.1998, n. 448 e 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 12.5.1995, n. 195 e successive modifiche, vengano avviate le procedure di concertazione rivolte a definire, per il personale delle Forze Armate “la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni”, e ad istituire per lo stesso personale le “forme pensionistiche complementari, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 194, e successive modificazioni”;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2010 il dott. Domenico Landi e uditi l’avv.to …… e l'avv. dello Stato Alessandro Maddalo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 13 novembre 2009, depositato nei termini, i Signori A. V. e gli altri meglio specificati in epigrafe, tutti Ufficiali, Sottufficiali e Volontari in s.p.e. delle Forze Armate, hanno proposto ricorso, ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n.1034, per l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze notificate dai ricorrenti, in data 8 maggio 2009, al fine di ottenere che, in applicazione di quanto statuito dagli artt. 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 3, comma 1, lett. b), del D. L.vo 12 maggio 1995 n. 195, e successive modifiche, vengano avviate le procedure di negoziazione rivolte a definire, per il personale delle Forze Armate, “la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni”, e ad istituire per lo stesso personale le “forme pensionistiche complementari, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 luglio 1993, n. 194 e successive modificazioni, e conseguentemente, per l’accertamento dell’obbligo della intimata Amministrazione a provvedere in ordine alle suddette istanze e, quindi, a dare avvio, in applicazione delle precitate norme, alle procedure di negoziazione previste ai fini di cui sopra.
A sostegno del gravame i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, 3, comma 1, lett. b) e 7, comma 1, del D. L.vo 12 maggio 1995 n. 195 (come modificato dal D. L.vo 31 marzo 2000, n. 129).
I ricorrenti, premesso che il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, al pari di quello del pubblico impiego e contrattualizzato, è stato oggetto del passaggio dal metodo di calcolo della pensione con il sistema retributivo a quello con il sistema contributivo, lamentano il mancato avvio delle procedure di concertazione previste dal D. L.vo 195/95 e dall’art. 67 del D.P.R. 254/99 in ordine alla costituzione di uno o più fondi nazionali di pensione complementare di cui alla legge n. 355/95, alle modalità di trasformazione del trattamento di fine rapporto, alle voci retributive utili per gli accantonamenti del T.F.R., nonché alla quota del T.F.R. da destinare alla previdenza complementare. Concludono i ricorrenti chiedendo che venga accolta la loro domanda di annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze proposte con il conseguente accertamento dell’obbligo del Ministero della Pubblica Amministrazione ed Innovazione di provvedere sulle stesse.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha eccepito l’inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione ad agire e l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio-rifiuto per carenza dei presupposti non essendo configurabile una inerzia del Dipartimento della Funzione Pubblica nell’avvio delle procedure finalizzate all’attivazione della previdenza complementare e del trattamento di fine rapporto.
Alla Camera di Consiglio dell’8 gennaio 2010 la causa è passata in decisione.
Va, innanzitutto, premesso che la previdenza complementare si attua attraverso un complesso procedimento disciplinato normativamente che si conclude con un decreto del Presidente della Repubblica, qualificabile come atto amministrativo. A norma dell’art. 4, comma primo, lett. b) del D. L.vo 12 maggio 1995 n. 195 le forme pensionistiche complementari rientrano nelle materie oggetto di concertazione, ai sensi del precedente art. 2, tra varie amministrazioni ed i rappresentanti del Consiglio Centrale di Rappresentanza (COCER), mentre l’iniziativa del procedimento per la concertazione spetta al Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione (art.7 del citato D. L.vo n. 195/1995).
Al fine di verificare la posizione legittimante dei ricorrenti va osservato che facendo applicazione dei principi generali, il procedimento per la istituzione della previdenza complementare, una volta concluso, influisce sugli interessi di tali soggetti (gli attuali ricorrenti), i quali, oltre che trovarsi in una posizione differenziata rispetto a quella della generalità degli altri soggetti, si trovano, precipuamente, in una posizione qualificata dall’ordinamento, atteso che ad essi si applicherebbero, non in via ipotetica, ma con certezza, le norme sulla previdenza complementare, per cui può affermarsi che l’ordinamento, nel disciplinare la normativa sulla previdenza, prende in considerazione proprio la posizione (anche) dei ricorrenti. Alla luce di ciò non può essere messo in dubbio che gli attuali ricorrenti vantino una posizione di interesse legittimo affinchè l’Amministrazione individuata dalla norma (e cioè il Ministro per la Pubblica Amministrazione e per l’Innovazione) attivi il procedimento così come disciplinato.
Nella fattispecie, così come evidenziato dalla difesa erariale nella sua memoria, il suddetto Ministero ha avviato negli anni 1999-2000 le specifiche procedure aventi ad oggetto la materia del TFR e della previdenza complementare, convocando anche le rappresentanze sindacali e militari del personale del comparto, senza, peraltro, giungere ad un accordo condiviso tra le parti interessate.
Successivamente, a seguito della modifica introdotta dall’art. 3 del D. L.vo n. 129/2000 che ha innovato gli artt. 3, 4 e 5 del D. L.vo n. 195/1995 inserendo espressamente, tra le materie oggetto di contrattazione e di concertazione, la disciplina del trattamento di fine rapporto e delle forme pensionistiche complementari, il Dipartimento della Funzione Pubblica, negli anni 2005 e 2006, ha di nuovo convocato i rappresentanti istituzionali delle amministrazioni allo scopo di riavviare le trattative e la concertazione, ma anche in questo caso non si è giunti ad una positiva conclusione a causa del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti interessate.
Alla luce di tali circostanze fattuali il ricorso così come proposto non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, atteso che il presunto silenzio-inadempimento delle intimate Amministrazioni non si è verificato viste le iniziative adottate e lo stato dei lavori finalizzati all’adozione dei previsti provvedimenti di concertazione, con la conseguenza che, essendo venuto meno l’interesse sostanziale dei ricorrenti già in epoca precedente alla notificazione del ricorso ex art. 21 bis della legge n. 1034/71, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Si rinvengono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima bis, dichiara inammissibile il ricorso meglio specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dell’8 e del 20 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata in Segreteria il 22/04/2010


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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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Sentenza del Consiglio di Stato riguardante il ricorso del personale della GdF per il TFR:

Avvio, in applicazione dell’art.26, comma 20, della legge n.448 del 1998 e dell’art. 4, comma 1, lettera b) del d.lgs. 12/5/1995 n.195, alle procedure di concertazione volte a definire, per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, la disciplina del trattamento pensionistico di cui alla legge n.335 del 1995 e ad istituire le forme pensionistiche complementari di cui al dlgs n.194 del 21 aprile 1993.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

N. 04882/2011REG.PROV.COLL.
N. 07672/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7672 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti S. C., U. C., G. F., con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Giuseppe Ferrari, 4;
contro
Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 07454/2010, resa tra le parti, concernente DISCIPLINA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati S. C. e D. G. (Avv.St.);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il sig. OMISSIS, appartenente al personale non dirigente della Guardia di Finanza, unitamente al ad altre persone pure ricorrenti in primo grado, con istanza del 6 ottobre 2009 chiedeva al Ministero della Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione di dare avvio, in applicazione dell’art.26, comma 20, della legge n.448 del 1998 e dell’art. 4, comma 1, lettera b) del d.lgs. 12/5/1995 n.195, alle procedure di concertazione volte a definire, per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, la disciplina del trattamento pensionistico di cui alla legge n.335 del 1995 e ad istituire le forme pensionistiche complementari di cui al dlgs n.194 del 21 aprile 1993.
Non essendo intervenuto in ordine a tale richiesta alcun riscontro da parte dell’Amministrazione, l’interessato, insieme agli altri, impugnava innanzi al Tar per il Lazio il silenzio-rifiuto formatosi su detta istanza allo scopo di vederne dichiarata la illegittimità, con contestuale accertamento dell’obbligo per la P.A. intimata di provvedere, con l’avvio delle procedure di concertazione e conseguente istituzione delle forme pensionistiche complementari a favore del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare.
L’adito Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con sentenza n.7454/2010 dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, (tra cui figurava lo Z….).
Il predetto è insorto avverso tale sentenza, ritenuta ingiusta ed errata, deducendo, con un unico, articolato mezzo di gravame le seguenti censure:
Violazione ed erronea applicazione degli artt.81 e 100c.p. e 2 della legge 7/8/1990 n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.26, comma 20 della legge 23/12/1998 n.448, e degli artt. 4 comma 1, lettere b) e 7 comma 1 del d.lgs. 12/5/1995 n.195 (come modificato dal dlgs 31/3/2000 n.129).
Parte appellante in primo luogo rivendica la sussistenza dei presupposti legittimanti la proposta azione giurisdizionale, vantando, a suo dire, un interesse concreto e diretto a far valere l’obbligo della P.A. di avviare le procedure volte a dare attuazione alla disciplina istitutiva delle forme di previdenza complementare per gli appartenenti, tra cui lo stesso appellante, alle Forze di polizia ad ordinamento militare.
Nel merito insiste nella illegittimità del comportamento omissivo tenuto sul punto dall’Amministrazione cui incomberebbe senz’altro l’obbligo di attivare prontamente le procedure di concertazione e negoziazione ai fini dell’istituzione delle forme pensionistiche complementari.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni statali intimate, che hanno chiesto la reiezione dell’appello, sollevando eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale avanzata oltreché del rimedio giurisdizionale ex art.21-bis della legge n.1034/1971 proposto.
Alla camera di consiglio di trattazione la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, l’appello si appalesa infondato, meritando l’impugnata sentenza integrale conferma.
Invero, come correttamente statuito dal primo giudice, in relazione al rapporto giuridico che viene in rilievo, va dichiarata l’insussistenza in capo al sig. Z. F. delle condizioni sostanziali e processuali legittimanti l’azione giurisdizionale di cui ci si occupa.
L’appellante si duole, in sostanza, attraverso l’impugnativa del silenzio-rifiuto ex art. 21-bis già citato, della mancata attivazione delle procedure di concertazione e negoziazione previste dal d.lgs. n.195/1995 per la costituzione di uno o più fondi speciali di previdenza complementare per le Forze di polizia, ma a ben vedere, in relazione alla causa petendi e al petitum in sostanza fatto valere, lo Z.. non vanta un posizione “qualificata” tale da legittimarlo a proporre ricorso giurisdizionale.
Il procedimento di cui all’art.2 comma 1 lettera b) del d.lgs. n.195 del 22 maggio 1995 prevede che a partecipare alle procedure di concertazione siano, oltreché le parti ministeriali, il Comandante della Guardia di Finanza p.t. ed i rappresentanti del consiglio centrale di rappresentanza (COCER G.d.F.) e cioè i soggetti legittimati a sottoscrivere l’accordo.
Ora l’appellante non ha alcun motivo di dolersi del preteso mancato avvio di detto procedimento, dal momento che egli, al pari dei suoi colleghi ricorrenti di primo grado, è solo un potenziale beneficiario delle misure attuative del nuovo sistema previdenziale complementare, configurato all’esito finale di dette procedure di negoziazione, ma non può certo partecipare alle procedure di concertazione che vedono protagonisti i soli soggetti a ciò preposti dalla legge istitutiva di tali forme previdenziali.
Se così è, se cioè la pretesa rivendicata risulta identificabile nei futuri, eventuali benefici finali delle procedure in questione, appare evidente che, tutt’al più, è configurabile in capo all’appellante un interesse generico ed indiretto, che non è diretto, attuale e concreto, quale quello richiesto dagli artt. 81 e 100 c.p.c. per ricorrere in via giurisdizionale.
Peraltro, anche a voler superare (ma non si vede come) il su illustrato profilo di improponibilità dell’azione, l’inammissibilità del rimedio giurisdizionale esperito ai sensi e per gli effetti dell’art.21 bis della legge n.1034/971 è rilevabile sotto altro aspetto, specificatamente collegato alla inconfigurabilità di un comportamento omissivo tenuto dall’Amministrazione intimata.
Nella fattispecie, così come evidenziato dalla difesa erariale, il Ministero della Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione (all’epoca della Funzione Pubblica) ha avviato negli anni 1999-2000 le specifiche procedure aventi ad oggetto la materia del TFR e della previdenza complementare, convocando anche le rappresentanze sindacali e militari del personale del comparto, senza peraltro che si sia potuto giungere ad un accordo condiviso tra le parti (ma questa circostanza è piuttosto fisiologica, attenendo alla normale dialettica sindacale).
Successivamente, a seguito della modifica introdotta dall’art. 3 del d.lgs. n.129 del 2000, che ha innovato gli artt.3, 4 e 5 del d.lgs. n.195/1995, inserendo espressamente, tra le materie oggetto di concertazione e contrattazione, la disciplina del trattamento di fine rapporto e delle forme pensionistiche complementari, il Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2005-2006 ha di nuovo convocato i rappresentanti istituzionali delle Amministrazioni, allo scopo di riavviare le trattative e la concertazione, ma anche in questo caso non si è giunti ad una positiva conclusione in assenza di un accordo tra le parti.
Ora, considerate le iniziative adottate e lo stato dei lavori finalizzati all’adozione dei previsti provvedimenti di concertazione, non si può certo dire che si è in presenza di un comportamento omissivo a carico della P.A.; e ciò rende, anche sotto questo aspetto, inammissibile il ricorso volto a far accertare un inadempimento che non c’è.
In forza delle su estese osservazioni, l’appello va respinto, in quanto infondato.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta per le considerazioni anche in rito di cui in motivazione.
Compensa tra le parti spese e competenze del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/08/2011
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Questo ricorso è stato respinto poichè da quello che ha detto il Tar Lazio quanto chiesto dai ricorrenti non è applicabile a noi.

1) - Il ricorso proposto da alcuni militari della Guardia di Finanza riguardava: - OPZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL TFS IN TFR IN RELAZIONE ALL'ADESIONE AL FONDO PENSIONE APERTO "ARCA PREVIDENZA" e, quindi, hanno impugnato la nota dell’Inpdap del 24 febbraio 2011, con la quale è stata comunicata la impossibilità, in base alla normativa vigente, di accettare l’opzione relativa al passaggio dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto con adesione al fondo pensione Arca Previdenza; hanno, altresì, chiesto l’accertamento del proprio diritto all’esercizio di tale opzione con condanna del Ministero dell’Economia al conferimento al fondo pensione Arca Previdenza delle relative quote di trattamento di fine rapporto.

2) - Il d.lgs. 30-4-1997 n. 165 aveva dato attuazione solo alle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego, senza alcuna previsione in materia di previdenza complementare.

Il resto potete leggerlo in sentenza.

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30/08/2012 201207393 Sentenza 3


N. 07393/2012 REG.PROV.COLL.
N. 04635/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4635 del 2011, proposto da:
A. G., F. B., P. F., A. B., M. F., rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Falzone, con domicilio eletto presso Francesco Falzone in Roma, via L. Angeloni, 4;;

contro
Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza Per i Dipendenti dell'Amministrazione, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso Dario Marinuzzi in Roma, via Cesare Beccaria,29;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
RIGETTO RICHIESTA DI OPZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL TFS IN TFR IN RELAZIONE ALL'ADESIONE AL FONDO PENSIONE APERTO "ARCA PREVIDENZA"

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza Per i Dipendenti dell'Amministrazione e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2012 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, militari della Guardia di Finanza, hanno impugnato la nota dell’Inpdap del 24 febbraio 2011, con la quale è stata comunicata la impossibilità, in base alla normativa vigente, di accettare l’opzione relativa al passaggio dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto con adesione al fondo pensione Arca Previdenza; hanno, altresì, chiesto l’accertamento del proprio diritto all’esercizio di tale opzione con condanna del Ministero dell’Economia al conferimento al fondo pensione Arca Previdenza delle relative quote di trattamento di fine rapporto.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e l’Inpdap contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso. Il Ministero ha altresì eccepito il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione relativa alla pensione, ad avviso della difesa erariale, rientrante nella giurisdizione della Corte dei Conti.

Alla udienza pubblica del 13 luglio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale.

L’eccezione è infondata.

La questione oggetto del presente ricorso riguarda, infatti, il trattamento di fine rapporto.

La giurisprudenza è costante nel ritenere che le questioni relative al trattamento di fine rapporto e, prima, alla indennità di buonuscita riguardino il rapporto di impiego e non il relativo trattamento pensionistico.

Avverso i provvedimenti relativi al trattamento di fine rapporto può essere proposto ricorso al Tar in sede di giurisdizione esclusiva (per i rapporti di lavoro esauriti al 30 giugno 1998, data di entrata in vigore delle disposizioni sulla privatizzazione dei pubblici dipendenti) oppure al giudice ordinario (per i rapporti in corso a tale data) (C.Conti reg. Lombardia sez. giurisd. 8 giugno 2006, 348). Il giudizio avente ad oggetto la liquidazione dell'indennità di buonuscita, rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a. in materia di pubblico impiego (Consiglio di Stato sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2356). Le controversie relative alle pretese retributive del personale militare, riguardanti l'indennità di buonuscita, trattandosi di controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 d.lg. n. 165 del 2001, restano devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a.( Cassazione civile sez. un., 22 dicembre 2009, n. 26966).

Pertanto la giurisdizione si deve ritenere spettante a questo giudice, in quanto giudice del rapporto di impiego pubblico, non privatizzato, trattandosi di militari.

Nel merito il ricorso è infondato.

Nell’ordinamento vigente non sussiste alcuna previsione per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che preveda la possibilità di adesione ad un fondo pensionistico come per i dipendenti delle aziende private, secondo quanto affermato dai ricorrenti.

Il d.lgs. n. 252 del 5-12-2005, Disciplina delle forme pensionistiche complementari, delle cui disposizioni i ricorrenti chiedono l’applicazione, ha introdotto la disciplina delle forme pensionistiche complementari ma solo per i dipendenti del settore privato.

L’art 23 di tale decreto legislativo,infatti, dettando la disciplina transitoria, ha previsto espressamente, al comma 6, che, fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applichi esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.

Poiché anche il decreto legislativo n. 252 del 2005 è stato emanato in base alla delega conferita con la legge 243 del 2004, è evidente che il legislatore delegato, con il decreto n. 252, non ha esercitato tutte le deleghe conferite con la legge n. 243 del 2004, in particolare quella relativa al pubblico impiego, di cui all’art 1 comma 2 lettera p), della legge 243, rinviandone l’esercizio ad un momento successivo.

La normativa previgente, richiamata dal comma 6 dell’art 23 del d.lgs. 252 del 2005, unica allo stato applicabile, non prevede la possibilità dell’adesione a qualsiasi fondo di previdenza complementare di cui al d.lgs. 252 del 2005, ma rinvia alla disciplina dettata in sede di contrattazione collettiva.

Il d.lgs. 30-4-1997 n. 165 aveva dato attuazione solo alle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego, senza alcuna previsione in materia di previdenza complementare.
Le norme di riferimento per la adesione ai fondi pensione per il pubblico impiego restano l’art 59 comma 56 della legge 449 del 1997, che ha previsto, fermo restando quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza complementare, la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, però secondo modalità e condizioni molto limitate. Infatti, la norma prevede, altresì, espressamente che per coloro che optino in tal senso “una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,5 per cento, verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori”.
Le modalità per l’esercizio dell’opzione, di cui all’art 59 comma 56 della legge 449 del 1997, ovvero relativamente solo ad una quota determinata nell’1,5%, sono state previste dal d.p.c.m. del 20-12-1999.

Tale disciplina in mancanza di espresse indicazioni, si deve ritenere applicabile solo al pubblico impiego privatizzato.

In particolare, per il personale militare, invece, si deve far riferimento all’art. 26 comma 20 della legge 448 del 1998, che, ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, rinvia alle procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 per la definizione della disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , nonché per l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Per la prima applicazione di quanto previsto nel periodo precedente saranno attivate le procedure di negoziazione e di concertazione in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 . Tale ultima disposizione prevede la concertazione per la disciplina del personale militare e delle forze di Polizia. La norma della legge 448 del 1998, relativa al personale militare, prevede la deroga a tali specifiche procedure ma rinviando comunque alla forme di concertazione e negoziazione con le rappresentanze sindacali.

Da tale quadro normativo deriva , quindi, che le norme dell’impiego privato non sono in alcun modo applicabili al pubblico impiego privatizzato e , tanto meno, al pubblico impiego non privatizzato, come nel caso dei militari, in mancanza della definizione di ulteriori procedure.

A conferma di tale interpretazione si deve far riferimento proprio al d.p.r. 16-3-1999 n. 254 citato dalla difesa ricorrente, Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, che all’art 67, rubricato, trattamento di fine rapporto e previdenza complementare, rinvia, anche esso, ad ulteriori procedure di negoziazione. Ai sensi di tale disposizione, infatti, le procedure di negoziazione e di concertazione attivate, per la prima applicazione, ai sensi del citato articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, provvedono a definire: a) la costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ai sensi del decreto legislativo n. 124 del 1993, della legge n. 335 del 1995, della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego; b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse; c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.

Quindi, allo stato, non risultando definite tali procedure di concertazione, non vi è alcuna possibilità di adesione a fondi pensioni per i militari, non esistendo alcuna previsione immediatamente applicabile .

In ogni caso, la disciplina dell’art 67 citata prevede la possibilità della adesione solo a fondi nazionali appositamente istituiti per il personale militare. Quindi , in nessun caso si potrebbe attribuire il trattamento di fine rapporto ad un fondo pensione privato come l’Arca previdenza, secondo quanto richiesto dai ricorrenti.

Priva di rilevanza in questa sede è poi la disposizione dell’art 12 comma 10 d.l. 78 del 2010 conv. dalla legge 122 del 2010, che riguarda solo la misura del calcolo per il trattamento di fine rapporto e non può incidere sulla disciplina della previdenza complementare. Tale norma prevede, infatti: “con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento”.

E’ evidente, dal dato testuale della disposizione , che incide sulla misura del calcolo, mentre non introduce alcuna equiparazione tra impiego pubblico e privato, rispetto alla disciplina complessiva o alla possibilità di aderire ad un fondo pensione.

Da tale quadro normativo deriva la legittimità della nota dell’Inpdap che ha negato la possibilità della opzione; né sussiste, allo stato, alcun diritto soggettivo per il personale militare, all’adesione ad un fondo previdenziale privato come quello indicato in ricorso.

La domanda di accertamento di tale diritto soggettivo e la relativa condanna al versamento del TFR sono,quindi, infondate e devono essere respinte, così come la domanda di annullamento della nota dell’ Inpdap.

Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.

Trattandosi di questione relativa al rapporto di pubblico impiego, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Giuseppe Sapone, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 30/08/2012
panorama
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da panorama »

L'interessato, militare appartenente all’Arma dei Carabinieri, ricorre
per l'annullamento
del silenzio serbato sulla richiesta del ricorrente di assoggettamento a forme di previdenza complementare nel comparto sicurezza-difesa,
presentendo
un atto di intimazione e messa in mora finalizzato ad ottenere per l’attivazione, entro 180 giorni, della c.d. previdenza complementare. Tale forma previdenziale integrativa viene dallo stesso invocata anche sulla base della sentenza di questo Tribunale, sezione prima bis, n. 12867/2009, che ha riconosciuto in capo ai militari, seppure a valle di un procedimento amministrativo destinato a concludersi con un provvedimento autoritativo, la sussistenza di un interesse legittimo consistente nella pretesa a che l’Amministrazione eserciti i poteri conferiti nella materia.

Il resto potete leggerlo qui sotto.

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"In questa sentenza del 16/01/2013 viene richiamata questa qui sotto, sempre del Tar Lazio portata avanti dall'avv. Roberto Mandolesi"

14/12/2009 200912867 Sentenza 1B

N. 12867/2009 REG.SEN.
N. 04734/2009 REG.RIC.

il resto viene OMESSO perchè già la sapete.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

16/01/2013 201300432 Sentenza 1B

N. 00432/2013 REG.PROV.COLL.
N. 08123/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8123 del 2012, proposto da:
F. A., rappresentato e difeso dagli avv. Michele Primavera e Oronzo Panebianco, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Primavera in Roma, via Gian Battista Vico, 40;

contro
Ministero della Difesa, Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - Dipartimento della Funzione Pubblica - rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del silenzio serbato sulla richiesta del ricorrente di assoggettamento a forme di previdenza complementare nel comparto sicurezza-difesa

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - Dipartimento della Funzione Pubblica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 117 del codice del processo amministrativo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, militare appartenente all’Arma dei Carabinieri, in data 5.3.2012 ha presentato al Ministero della Difesa ed al Ministero per la Funzione Pubblica e l’Innovazione, Dipartimento della Funzione Pubblica, un atto di intimazione e messa in mora finalizzato ad ottenere per l’attivazione, entro 180 giorni, della c.d. previdenza complementare. Tale forma previdenziale integrativa viene dallo stesso invocata anche sulla base della sentenza di questo Tribunale, sezione prima bis, n. 12867/2009, che ha riconosciuto in capo ai militari, seppure a valle di un procedimento amministrativo destinato a concludersi con un provvedimento autoritativo, la sussistenza di un interesse legittimo consistente nella pretesa a che l’Amministrazione eserciti i poteri conferiti nella materia.

L’Amministrazione della Difesa ha riscontrato in modo interlocutorio (cfr. nota del 16.3.2012 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri) il suddetto atto di intimazione, mentre il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota DPF 0017052 del 26.4.20012, si è limitato a rilevare che l’interessato sarebbe stato portatore di un interesse meramente indiretto all’atto invocato.

Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio il 19.10.2012.

La causa è passata in decisione nella camera di consiglio del 28 novembre 2012.

Ciò premesso, il ricorrente, come già evidenziato da questo Tribunale nella citata sentenza n. 12897/2009, ha un interesse qualificato e non meramente indiretto a che l’Amministrazione si determini esplicitamente con atto motivato sulla sua richiesta.

Pertanto, le Amministrazioni intimate, alla luce della sussistenza di un interesse legittimo, avrebbero dovuto esprimersi chiaramente circa l’atto di diffida e messa in mora del ricorrente.

Naturalmente, tale rilievo prescinde dal merito delle questioni prospettate nel ricorso, mirando unicamente a porre in risalto la mancata adozione di un chiaro e formale provvedimento da parte delle stesse Amministrazioni.

Osserva, infatti, il Collegio come la legge 241/90 imponga, all'Amministrazione, l'obbligo di fornire riscontro esplicito e motivato, in ordine alle istanze proposte dai cittadini; mentre, nella specie, le Amministrazioni intimate si sono pronunciate evasivamente, in violazione delle norme della citata legge generale sul procedimento amministrativo, senza esternare la propria determinazione finale in merito ai procedimenti in questione.

Sussistono, inoltre, i presupposti per l'azionabilità del rimedio previsto dall’articolo 117 del codice del processo amministrativo: il ricorrente ha presentato, alle Amministrazioni in epigrafe, in data 5.3.2012, il predetto atto di intimazione. E seppure ai fini della formazione del silenzio – inadempimento non occorrerebbe alcuna diffida ad adempiere (come stabilito dall'art. 2 comma 4 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, aggiunto dall'art. 2, l. 11 febbraio 2005 n. 15 e, oggi, dall'art. 117 comma 1, c. p. a.), resta comunque ferma la necessità di una formale istanza da parte dell'interessato, atteso che solo mediante un simile atto si possono individuare le ragioni da porre alla base dell'asserito obbligo di provvedere e risulta possibile circoscrivere, anche temporalmente, il lamentato comportamento inerte od inadeguato dell'Amministrazione, rendendosi possibile, altresì, la concreta verifica delle possibili iniziative, ai fini del soddisfacimento della pretesa del richiedente (cfr. CdS, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1594).

Quanto ai requisiti richiesti invece dall'art. 31 cpv. c. p. a., s'osserva che l'azione può esser proposta, fintantoché perdura l'inadempimento (e la condizione, giusta quanto sopra rilevato, deve dirsi verificata), nel termine di non oltre un anno, dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (anche tale condizione è rispettata, posto che il ricorso è stato notificato alle Amministrazioni intimate il 21.9.2012).

Il ricorso va dunque accolto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo, sicché il Tribunale ordina alle Amministrazioni intimate di provvedere senza indugio a riscontrare chiaramente la richiesta del ricorrente, di cui in narrativa, assegnando all'uopo, alle predette Amministrazione, il termine perentorio di giorni centottanta, decorrenti dalla notificazione a cura di parte, ovvero dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.

Il Tribunale si riserva, a fronte dell'eventuale ulteriore inadempienza da parte delle stesse Amministrazioni, di nominare - con successivo provvedimento - un commissario "ad acta", che alle stesse si sostituisca.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore del ricorrente.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto ordina al Ministero della Difesa e al Ministero per la Funzione Pubblica e l’Innovazione, Dipartimento della Funzione Pubblica, di fornire esplicito e motivato riscontro circa la diffida del ricorrente, di cui in narrativa, e tanto nel termine perentorio, indicato in parte motiva.

Condanna le Amministrazioni intimate al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio nella misura indicata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 16/01/2013
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da panorama »

Sempre in data 16.01.2013 come quella di cui sopra, c'è anche questa sentenza di altri miei colleghi CC. per gli stessi motivi.

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16/01/2013 201300391 Sentenza 1B

N. 00391/2013 REG.PROV.COLL.
N. 08122/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8122 del 2012, proposto da:
E. M. A., - P. A., - F. A., - A. B., rappresentati e difesi dagli avv.ti Oronzo Panebianco e Michele Primavera, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Primavera in Roma, via Gian Battista Vico, 40;

contro
Ministero della Difesa, Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - Dipartimento della Funzione Pubblica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del silenzio serbato sulla richiesta dei ricorrenti di assoggettamento a forme di previdenza complementare nel comparto sicurezza-difesa

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Il resto viene omesso perchè identico.
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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Per gli interessati, 2 sentenze odierne.

- ) - previdenza complementare - esecuzione giudicato (sentenza n. 9186/2011 del T.A.R. per il Lazio - sezione prima bis)

- ) - rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Mandolesi

Il Tar Lazio ha disposto:

1) - accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa ed al Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, di dare esatta e completa esecuzione a quanto statuito con la sentenza n. 9186/2011 di questa Sezione entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica, se anteriore.

2) - In caso di persistente inottemperanza nel termine sopraindicato, il Collegio nomina fin d’ora Commissario “ad acta” nella persona del Direttore Generale del personale del Ministero della Difesa, o un suo delegato, affinché nell’ulteriore termine di 180 giorni ponga in essere tutti gli opportuni provvedimenti per l’esecuzione della sopracitata sentenza.

Il resto leggetelo qui sotto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

21/03/2013 201302907 Sentenza 1B


N. 02907/2013 REG.PROV.COLL.
N. 09990/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9990 del 2012, proposto da:
D. A., R. C., G. C., M. D. V., M. D. C., S. I., A. M., M. P., P. P. e P. S., rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Paolo Emilio, 34;

contro
Ministero della Difesa, Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Dipartimento della Funzione Pubblica, n.c.;

per la declaratoria
dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo preordinato all'attivazione della cosiddetta "previdenza complementare"- esecuzione giudicato (sentenza n. 9186/2011 del T.A.R. per il Lazio - sezione prima bis)

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 23 novembre 2012, depositato nei termini, i Sig.ri A. D. e gli altri ricorrenti indicati nell’epigrafe del ricorso hanno proposto ricorso ex articolo 112 e seguenti del cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 9186/2011 pronunciata da questa Sezione nella Camera di Consiglio del 5 ottobre 2011.

Va osservato che con tale sentenza veniva dichiarato l’obbligo per le Amministrazioni resistenti di concludere il procedimento amministrativo concernente la costituzione di forme pensionistiche complementari così come previsto dalle vigenti normative in materia pensionistica entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa, ovvero dalla sua notifica, se anteriore.

Considerato che la suddetta sentenza non è stata eseguita, per cui i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla stessa pronuncia.

Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 30 gennaio 2013 la causa è passata in decisione.

Il ricorso si appalesa fondato e va, pertanto, accolto così come specificato in dispositivo.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa ed al Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, di dare esatta e completa esecuzione a quanto statuito con la sentenza n. 9186/2011 di questa Sezione entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica, se anteriore.

In caso di persistente inottemperanza nel termine sopraindicato, il Collegio nomina fin d’ora Commissario “ad acta” nella persona del Direttore Generale del personale del Ministero della Difesa, o un suo delegato, affinché nell’ulteriore termine di 180 giorni ponga in essere tutti gli opportuni provvedimenti per l’esecuzione della sopracitata sentenza.

Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle spese
del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2013


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Ecco l'altra dello stesso tenore e stesso Avvocato.


21/03/2013 201302908 Sentenza 1B


N. 02908/2013 REG.PROV.COLL.
N. 09988/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9988 del 2012, proposto da:
D. A., M. B., G. C., F. D. S., F. F., G. G., M. P., M. Q., T. S. e U. U., rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Paolo Emilio, 34;

contro
Ministero della Difesa, Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione Dipartimento della Funzione Pubblica, n.c.;

per la declaratoria
dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo preordinato all'attivazione della cosiddetta "previdenza complementare" - esecuzione giudicato (sentenza n. 9187/2012 del T.A.R. per il Lazio - sezione prima bis)

OMISSIS

OMISSIS
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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Per i colleghi interessati guardate questo video il cui ricorso è gratuito per tutti.
Ecco il link

http://www.youtube.com/watch?v=phyCNDZL ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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Colleghi, avete visto il video che ho postato sopra in cui parla l'avvocato Panebianco ?

Ecco qui sotto 3 ricorsi ACCOLTI, 1 lo posto completo e 2 solo parziali poiché sono identici nel contesto.

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14/05/2013 201304821 Sentenza 1B


N. 04821/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01182/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1182/2013, proposto da:
M. C., rappresentato e difeso dagli avv. Michele Primavera e Oronzo Panebianco, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Gian Battista Vico, 40;

contro
Ministero della Difesa, Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione - Dipartimento F.P., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del silenzio-rifiuto sulla richiesta di assoggettamento a forme di previdenza complementare

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - Dipartimento F.P.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 18 gennaio 2013, depositato nei termini, il Sig. C. M., militare dell’Arma dei Carabinieri, ha proposto gravame per far accertare e dichiarare l’obbligo delle Amministrazioni intimate a concludere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo relativo alla instaurazione della previdenza complementare, in quanto titolari di un interesse qualificato, e ciò in ossequio a quanto previsto, in materia, dal combinato disposto degli articoli 67 del D.P.R. n. 254/99, 74 della legge n. 388/2000 ed 1 della legge n. 243/2000.

Il ricorrente fa presente di aver consegnato brevi manu, in data 5 maggio 2012, al Ministero della Difesa ed al Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione – Dipartimento della Funzione Pubblica, atto di intimazione e messa in mora a concludere il suddetto procedimento entro il termini di 180 giorni dalla notifica del suddetto atto.

Persistendo l’inerzia delle Amministrazioni intimate, il ricorrente ha proposto il presente ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo affinchè questo Tribunale accerti e dichiari l’obbligo delle suddette Amministrazioni di concludere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo di cui è causa.

Le Amministrazioni intimate si sono formalmente costituite in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Alla Camera di Consiglio del 25 marzo 2013 la causa è passata in decisione.

Il ricorso si appalesa fondato.

Premesso che il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, ha proposto ricorso contro il silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla sua istanza rivolta a sollecitare la conclusione del procedimento amministrativo concernente la costituzione di forme pensionistiche complementari così come previsto dalle vigenti normative in materia pensionistica, va evidenziato come detta previdenza integrativa debba realizzarsi attraverso una complessa procedura destinata a concludersi con provvedimento autoritativo, con la conseguenza che i soggetti interessati a tale pendenza possono vantare soltanto un interesse legittimo, consistente nella pretesa affinchè l’Amministrazione eserciti il proprio potere in proposito.

Essendo quindi titolare di una posizione legittimante il ricorrente ha esperito il rimedio previsto dagli art. 31 e 117 del codice del processo amministrativo per sentirsi dichiarare l’obbligo delle Amministrazioni intimate di concludere, mediante l’emanazione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo di cui sopra.

Va, inoltre, precisato come nella fattispecie sussista l’obbligo per le Amministrazioni resistenti di provvedere sull’istanza del ricorrente atteso che tale obbligo discende direttamente dalla legge la quale ha individuato le modalità di attivazione della procedura rivolta a dare concreta attuazione della “previdenza complementare” per il personale del comparto Sicurezza – Difesa.

Conclusivamente il ricorso va accolto, con la conseguente dichiarazione dell’obbligo per le resistenti Amministrazioni di concludere il procedimento amministrativo di cui è causa nel termine, che si ritiene congruo di indicare, di 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica, se anteriore.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione.
Condanna le resistenti Amministrazioni al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2013

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14/05/2013 201304820 Sentenza 1B


N. 04820/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01179/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1179/2013, proposto da:
D. B., rappresentato e difeso dagli avv. Michele Primavera e Oronzo Panebianco, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Gian Battista Vico, 40;

contro
Ministero della Difesa, Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione - Dipartimento F.P., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del silenzio - rifiuto sulla richiesta di assoggettamento a forme di previdenza complementare

OMISSIS (il resto e uguale)

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14/05/2013 201304819 Sentenza 1B


N. 04819/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01180/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1180/2013, proposto da:
M. C., rappresentato e difeso dagli avv. Oronzo Panebianco e Michele Primavera, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Gian Battista Vico, 40;

contro
Ministero della Difesa, Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione - Dipartimento F.P., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del silenzio-rifiuto sulla richiesta di assoggettamento a forme di previdenza complementare


OMISSIS (il resto e uguale)

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Fine
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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Mi sembra marcia indietro.

"secondo pilastro previdenziale" (cd. previdenza complementare).

1) - Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa ed il Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, i quali hanno eccepito, in rito, il difetto di legittimazione attiva, allegando e richiamando allo scopo alcuni precedenti di questo Tribunale e del Consiglio di Stato nei quali per casi del tutto analoghi ha rilevato la medesima causa di inammissibilità del mezzo di gravame in esame, partendo dal dato normativo dell’art. 26, comma 20, della legge finanziaria 23 dicembre 1998, n. 448, che con norma d’interpretazione autentica, ha chiarito che compete alle procedure di negoziazione e concertazione testé illustrate, la definizione, per il personale delle forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle forze armate, della disciplina del trattamento di fine rapporto e l’istituzione di forme di previdenza complementare (Cfr. TAR Lazio, sede di Roma, Sez. I, 19 aprile 2010 n. 7462, 18 gennaio 2011 n. 437 e 18 marzo 2001 n. 2092 e Con. Stato, Sez. IV, 24 ottobre 2011 n. 5698).

2) - Pertanto, il Collegio ritiene di non poter definire nel merito il ricorso in esame atteso che risulta fondata l’eccezione di inammissibilità del proposto gravame per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, condividendosi al riguardo le argomentazioni addotte nei precedenti sopra citati.

3) - Per la presenza di decisioni giurisprudenziali della medesima Sezione non del tutto conformi alla presente, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

Le sentenze qui sotto postate sono tutte sotto la stessa data e dello stesso giudizio.

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27/06/2013 201306408 Sentenza 1B


N. 06408/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02550/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2550 del 2013, proposto da:
C. V., rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Primavera e Oronzo Panebianco, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Gian Battista Vico, 40;

contro
Ministero della Difesa e Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento
silenzio-rifiuto sulla diffida ad avviare o riavviare il procedimento relativo all'attivazione nei confronti del ricorrente del "secondo pilastro previdenziale" (cd. previdenza complementare);

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2013 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso, notificato il 25 febbraio 2013 e depositato il successivo 18 marzo 2013, il ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto in merito all’atto di diffida diretto alla costituzione e quindi alla conclusione del procedimento preordinato alla costituzione di forme pensionistiche complementari nei confronti del personale del Ministero della Difesa ed in particolare dell’Arma dei Carabinieri, prospettando come motivi di doglianza la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa ed il Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, i quali hanno eccepito, in rito, il difetto di legittimazione attiva, allegando e richiamando allo scopo alcuni precedenti di questo Tribunale e del Consiglio di Stato nei quali per casi del tutto analoghi ha rilevato la medesima causa di inammissibilità del mezzo di gravame in esame, partendo dal dato normativo dell’art. 26, comma 20, della legge finanziaria 23 dicembre 1998, n. 448, che con norma d’interpretazione autentica, ha chiarito che compete alle procedure di negoziazione e concertazione testé illustrate, la definizione, per il personale delle forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle forze armate, della disciplina del trattamento di fine rapporto e l’istituzione di forme di previdenza complementare (Cfr. TAR Lazio, sede di Roma, Sez. I, 19 aprile 2010 n. 7462, 18 gennaio 2011 n. 437 e 18 marzo 2001 n. 2092 e Con. Stato, Sez. IV, 24 ottobre 2011 n. 5698).

Pertanto, il Collegio ritiene di non poter definire nel merito il ricorso in esame atteso che risulta fondata l’eccezione di inammissibilità del proposto gravame per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, condividendosi al riguardo le argomentazioni addotte nei precedenti sopra citati.

Per la presenza di decisioni giurisprudenziali della medesima Sezione non del tutto conformi alla presente, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2013

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27/06/2013 201306407 Sentenza 1B


N. 06407/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02551/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2551 del 2013, proposto da:
S. D. B., rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Primavera e Oronzo Panebianco, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Gian Battista Vico, 40;

contro
Ministero della Difesa e Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento
silenzio-rifiuto sulla diffida ad avviare o riavviare il procedimento relativo all'attivazione nei confronti del ricorrente del "secondo pilastro previdenziale" (cd. previdenza complementare);

OMISSIS ( - IDENTICO GIUDIZIO - )
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27/06/2013 201306406 Sentenza 1B


N. 06406/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02548/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2548 del 2013, proposto da:
C. A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Primavera e Palmo Dorian Saracino, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Gian Battista Vico, 40;

contro
Ministero della Difesa e Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento
silenzio-rifiuto sulla diffida ad avviare o riavviare il procedimento relativo all'attivazione nei confronti del ricorrente del "secondo pilastro previdenziale" (cd. previdenza complementare);

OMISSIS ( - IDENTICO GIUDIZIO - )
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27/06/2013 201306405 Sentenza 1B


N. 06405/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02546/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2546/2013, proposto da:
D. V. A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Primavera e Antonietta Murgolo, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Gian Battista Vico, n. 40;

contro
Ministero della Difesa e Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento
del silenzio-rifiuto sulla diffida ad avviare o riavviare il procedimento relativo all'attivazione nei confronti del ricorrente del "secondo pilastro previdenziale" (cd. previdenza complementare);

OMISSIS ( - IDENTICO GIUDIZIO - )
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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ricorso di un collega della Guardia di Finanza dichiarato inammissibile.

Se non interviene lo Stato con una legge propria non penso che ci saranno benefici in favore dei tanti ricorrenti.

Lo Stato è in ROSSO e non vedo alcun beneficio di chi chiede benefici.

Potete leggerlo voi qui sotto.

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30/07/2013 201307715 Sentenza 2


N. 07715/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03936/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3936 del 2013, proposto da:
P. P., rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Primavera e Antonietta Murgolo, con domicilio eletto presso Michele Primavera in Roma, via Gian Battista Vico, 40;

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Presidenza del Consiglio Dei Ministri, tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, n.c.;

per fare accertare e dichiarare
l’obbligo delle intimate amministrazioni, odierne resistenti, a concludere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo di cui in prosieguo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate,
Vista la memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 il Cons. Silvia Martino;
Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, maresciallo aiutante della Guardia di Finanza, rappresenta di avere intimato, tra le altre, le resistenti amministrazioni affinché pongano in essere ogni provvedimento di loro competenza per attivare il c.d. “Secondo Pilastro previdenziale” (la previdenza complementare).

All’uopo ha richiamato il combinato disposto di cui agli artt. 1, 2, 4 e 7 del d.lgs. n. 195 del 1995,a norma delle quali ritiene che l’Apparato Pubblico abbia l’obbligo di attivarsi concretamente a tal fine.

Ha in particolare invocato, nel corpo della diffida, un precedente reso dalla sezione I^ bis di questo Tribunale (sentenza n. 12867/2009), che ha riconosciuto l’esistenza di un interesse legittimo, da parte del personale contemplato dalle norme di cui sopra, a che l’amministrazione eserciti i poteri che, all’uopo, le sono stati conferiti.

Nell’inerzia delle amministrazioni intimate, ha quindi notificato il presente ricorso, al fine di sentire dichiarare il loro obbligo di concludere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo di cui è causa.

Si sono costituiti, per resistere, il MEF e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, depositando una memoria.
Il ricorso è stato quindi assunto per la decisione alla camera di consiglio del 19 giugno 2013.

2. In via preliminare, deve respingersi l’eccezione preliminare svolta dall’Avvocatura dello Stato, secondo cui la controversia in esame appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti.

E’ noto, infatti, che, secondo la Corte regolatrice, ai fini della determinazione delle giurisdizione “non è sufficiente la natura latamente previdenziale della prestazione richiesta, ma occorre altresì che tale prestazione sia dovuta da un ente preposto alla previdenza obbligatoria nell’ambito di un rapporto (previdenziale, appunto) che trovi fonte esclusiva nella legge e abbia causa, soggetti e contenuto diversi rispetto al rapporto di lavoro, il quale a sua volta si ponga rispetto al rapporto previdenziale come mero presupposto di fatto e non come momento genetico del diritto alla prestazione. Ove sussistano questi requisiti, vi è la giurisdizione del giudice ordinario anche quando il lavoratore sia un pubblico impiegato, salvo beninteso il caso di giurisdizione della Corte dei Conti. Ben diverso è il caso in cui la prestazione di contenuto genericamente previdenziale sia dovuta al lavoratore come prestazione del datore di lavoro nell'ambito di una forma di previdenza interna a carattere aziendale, anche se il fondo all'uopo costituito sia alimentato dai contributi a carico anche dei lavoratori. Ed infatti le somme in tal modo raccolte appartengono ai soggetti del rapporto di lavoro e costituiscono l'accantonamento di una parte della retribuzione a fini previdenziali (così realizzandosi, ma per il tramite della retribuzione, la funzione previdenziale di cui all'art. 38 Cost.), ed hanno perciò natura del tutto diversa da quella assunta dai contributi previdenziali obbligatori.

La stretta inerenza sostanziale al rapporto di impiego, tale che la contribuzione non è altro che una parte della prestazione retributiva, si riflette sulla determinazione della giurisdizione, nel senso che le relative controversie sono devolute al giudice del rapporto”, e quindi al g.a. in via esclusiva o a quello ordinario a seconda che siano attinenti, ai sensi dell'art. 45, comma 17, d.lg. n. 80 del 1998 (cui ora corrisponde l'art. 69, comma 7, d.lg. n. 165 del 2001), a questioni sorte in un periodo antecedente o successivo al 30 giugno 1998, con riferimento, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto formale, all'epoca della sua emanazione (Cass. civ., Sez. Un., 12 ottobre 2009, n. 21554).

Nel caso di specie, si verte peraltro in ordine alla previdenza complementare degli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza.

In tale ipotesi, trattandosi di personale sottratto alla privatizzazione del rapporto di impiego (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001) permane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle “controversie relative ai rapporti di lavoro [...] ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi” (art. 63, comma 4, decreto ult. cit.).

Per quanto occorrer possa, si rileva che il legislatore ha disegnato la previdenza complementare del personale rimasto in regime di diritto pubblico come attinente al rapporto di impiego.

Infatti, secondo l’art. 3, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 195 del 1995, formano oggetto di contrattazione, tra gli altri, “b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448”.

Tale norma, richiama a sua volta, le “forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni”, recante la disciplina generale della materia tanto per l’impiego pubblico quanto per l’impiego privato, ed imperniata sulla creazione di “fondi pensione” ad adesione volontaria.

Ne consegue che, correttamente, la controversia in esame è stata incardinata innanzi al giudice amministrativo, che ne conosce in sede di giurisdizione esclusiva (art. 133, comma 1, lett. i del Codice del Processo Amministrativo).

2. Ciò posto, tuttavia, il ricorso è inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire.

Al riguardo, il Collegio non può che richiamarsi ai numerosi precedenti resi, in materia, dalla I^ Sezione di questo Tribunale amministrativo (cfr., ex plurimis, TAR Lazio, sez.I^, 8 marzo 2011, n. 2092; Cons. St., sez. IV, n. 5698/2011).

2.1. Com'è noto, la riforma previdenziale di cui alla c.d. legge “Dini” (legge 8 agosto 1995, n. 335) ha introdotto per la liquidazione delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle altre forme sostitutive ed esclusive della medesima un nuovo sistema contributivo, confermando il previgente sistema retributivo per i lavoratori con anzianità contributiva di almeno diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995 e istituendo un regime misto per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla stessa data del 31 dicembre 1995 (art. 1 commi 6 e 12); il successivo art. 2 della legge ha poi previsto la “trasformazione” per i lavoratori pubblici dei trattamenti di fine servizio in trattamenti di fine rapporto, ossia la loro omogeneizzazione alle previsioni dell'art. 2120 cod. civ. (comma 5), demandando alla contrattazione collettiva nazionale la relativa disciplina e i relativi adeguamenti della struttura retributiva e previdenziale, anche ai fini dell'attuazione della c.d. previdenza complementare (comma 6), e ciò anche per i lavoratori già occupati al 31 dicembre 1995 (comma 7).

Come già accennato, le c.d. forme di previdenza complementare per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico sono state introdotte dal d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 per i lavoratori sia privati che pubblici (art. 2 lettera a), demandandone l'istituzione, quanto al personale pubblico, ai contratti collettivi e, per il personale non contrattualizzato, ossia in regime di diritto pubblico, alle norme dei rispettivi ordinamenti (art. 3 comma 2); disposizioni analoghe sono state poi dettate dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 che ha riformulato la disciplina delle forme di previdenza complementare.

Con particolare riguardo al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195, ha rinviato la disciplina del rapporto di lavoro, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, rispettivamente alla contrattazione collettiva (per le forze di polizia a ordinamento civile: art. 3) e a procedure di concertazione (per le forze di polizia a ordinamento militare: art. 4 e per le forze armate: art. 5).

Le procedure di concertazione sono regolate dall'art. 7 del d.lgs. n. 195 del 1995 (come modificato dal d.lgs. 31 marzo 2000, n. 129); avviate dal Ministro della funzione pubblica (ora Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione), con il coinvolgimento, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale delle forze di polizia a ordinamento civile, e del Comitato centrale di rappresentanza (COCER) interforze.

Dette procedure “ [...] hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive [...]”, ivi compresa la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo sindacale (per le forze di polizia a ordinamento civile) e dello schema di provvedimento (per il personale delle forze armate e di polizia a ordinamento militare), anche con convocazioni congiunte delle delegazioni di parte pubblica, dei rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER e delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle forze di polizia ad ordinamento civile.

Infine, l’ipotesi di accordo economico collettivo e lo schema di provvedimento, corredati dai prescritti prospetti (che indicano personale interessato, costi unitari, oneri riflessi del trattamento economico, quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta), esaminate le eventuali osservazioni, sono approvati dal Consiglio dei Ministri, che autorizza la sottoscrizione degli accordi e fissa i contenuti dello schema di provvedimento, successivamente “recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato”.

L'art. 26 comma 20 della legge finanziaria 23 dicembre 1998, n. 448, con norma d'interpretazione autentica, ha chiarito che compete alle procedure di negoziazione e concertazione testé illustrate, la definizione, per il personale delle forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle forze armate, della disciplina del trattamento di fine rapporto e l'istituzione di forme di previdenza complementare.

L'art. 67 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha ribadito che le procedure di negoziazione e concertazione, in prima applicazione, provvedono a definire (salva la volontarietà dell'adesione ai fondi pensione):

“a) la costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare [...] anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;

b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;

c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare”.

2.2. Così delineato, in estrema sintesi, il quadro di riferimento normativo, deve rilevarsi che il ricorrente censura il silenzio-inadempimento in ordine alla mancata definizione delle procedure di negoziazione e concertazione di cui all’art. 7del d.lgs. n. 195 del 1995, da ultimo citato.

Orbene, è del tutto evidente che i dipendenti pubblici destinatari dell'attività contrattuale collettiva o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della procedura di concertazione sono titolari di un interesse “finale”, ovvero della posizione soggettiva destinata a sorgere per effetto di tale concertazione, e non già di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all'avvio e conclusione dei procedimenti “negoziali” in oggetto.

Tale interesse (assimilabile agli interessi legittimi procedimentali), appartiene, semmai, esclusivamente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (quanto alle forze di polizia a ordinamento civile) e ai Comitati centrali di rappresentanza, sempre quali organismi esponenziali d'interessi collettivi chiamati a partecipare ai predetti procedimenti.

Per quanto occorrer possa si evidenzia ancora, che, se anche le amministrazioni competenti si attivassero, l’effettivo avvio del procedimento di concertazione, preliminare all’adozione dello schema di atto da emanarsi nella forma di d.P.R., non potrebbe che dipendere anche da una concorrente e convergente volontà delle organizzazione sindacali summenzionate (quest’ultima, ovviamente, di natura squisitamente negoziale).

E’ pertanto evidente che, allo stato, il ricorrente non è titolare né di un diritto soggettivo, né di un interesse legittimo, potendo semmai riconoscersi un interesse di tal fatta (di carattere strumentale) solo in capo alle organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alle procedure di contrattazione collettiva.

L’assenza di una posizione soggettiva tutelabile attraverso lo strumento del silenzio – rifiuto, è poi resa particolarmente evidente, nel caso in esame, dalla natura normativa dell’atto conclusivo, destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego (cfr., al riguardo, Cons. St., sez. IV, 7 luglio 2009, n. 4351).

Ne deriva che l’odierno ricorrente non è legittimato a partecipare a detto procedimento, non essendo titolare di un interesse personale, concreto ed attuale, specificamente tutelato dalla norma attributiva del potere, con la previsione di un correlato obbligo di provvedere in capo alle amministrazioni competenti.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire.

Tuttavia, in ragione della natura degli interessi coinvolti, appare equo compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2013
panorama
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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Altro ricorso dichiarato dal TAR Lazio inammissibile.

1) - "secondo pilastro previdenziale" (cd. previdenza complementare).

2) - Come ripetutamente affermato dal Consiglio di Stato (sez. IV, 24.10.2011n. 5697) e da diverse Sezioni di questo Tribunale (TAR Lazio, Sez. I n. 2092 del 8.3.2011 e Sez. II n. 2991 del 24.2.2010) con un orientamento al quale questa Sezione ha recentemente deciso di uniformarsi, non è configurabile in capo al richiedente una posizione di interesse legittimo atta a far insorgere l’obbligo di provvedere dell'Amministrazione.

Il resto leggetelo qui sotto.
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24/09/2013 201308420 Sentenza 1B


N. 08420/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02310/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2310/2013, proposto da:
A. C., rappresentato e difeso dagli avv. Antonietta Murgolo, Michele Primavera, con domicilio eletto presso Michele Primavera in Roma, via Gian Battista Vico, 40;

contro
Ministero della Difesa, Ministero per la Pubblica Amministrazione e L'Innovazione - Dip Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati ex lege, in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento
del silenzio-rifiuto sulla diffida ad avviare o riavviare il procedimento relativo all'attivazione nei confronti del ricorrente del "secondo pilastro previdenziale" (cd. previdenza complementare)

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2013 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame il Sig. OMISSIS agisce in giudizio ai sensi dell’art. 31 e 117 del d.lvo n. 104/2010 avverso l’inerzia serbata dal Ministero della Difesa ed il Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - Dipartimento della funzione pubblica sull’atto di diffida e messa in mora dallo stesso notificato volto a promuovere l’attivazione di forme pensionistiche cd. complementari chiedendo al Collegio l’accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di dare avvio e concludere le procedure di negoziazione previste ai fini predetti.

A tal fine asserisce di essere titolare di un interesse qualificato in virtù del combinato disposto degli articoli 67 del D.P.R. n. 254/99, 74 della legge n. 388/2000 ed 1 della legge n. 243/2000 e sulla base della sentenza di questo Tribunale, sezione prima bis, n. 12867/2009, che ha riconosciuto in capo ai militari, seppure a valle di un procedimento amministrativo destinato a concludersi con un provvedimento autoritativo, la sussistenza di un interesse legittimo consistente nella pretesa a che l'Amministrazione eserciti i poteri conferiti nella materia.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa con memoria formale.

All’udienza camerale odierna la causa è trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Come ripetutamente affermato dal Consiglio di Stato (sez. IV, 24.10.2011n. 5697) e da diverse Sezioni di questo Tribunale (TAR Lazio, Sez. I n. 2092 del 8.3.2011 e Sez. II n. 2991 del 24.2.2010) con un orientamento al quale questa Sezione ha recentemente deciso di uniformarsi, non è configurabile in capo al richiedente una posizione di interesse legittimo atta a far insorgere l’obbligo di provvedere dell'Amministrazione.

A tal fine è stato ricordato che il sistema normativo che disciplina gli istituti di previdenza complementare prevede che questi costituiscono oggetto di concertazione, agli effetti dell'art. 2 del medesimo D.P.R. 195 del 1995, tra varie amministrazioni ed i rappresentanti del Consiglio Centrale di Rappresentanza (COCER), attribuisce il potere di iniziativa del procedimento di concertazione al Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ed il potere di conclusione dello stesso con un decreto del Presidente della Repubblica.

Con norma di interpretazione autentica, l’art. 26 co. 20 della legge finanziaria 23.12.1998 n. 448 ha chiarito che la disciplina del trattamento di fine rapporto e l’istituzione di forme di previdenza complementare per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle forze armate è definita mediante le procedure di negoziazione e concertazione.

Richiamato tale quadro normativo il Supremo Consesso ha chiarito che “i dipendenti pubblici destinatari dell'attività contrattuale collettiva o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della procedura di concertazione sono titolari di un interesse "finale" e del tutto indiretto e riflesso, e non già di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all'avvio e conclusione dei procedimenti "negoziali" in questione, appartenenti - semmai - in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (per quanto attiene alle Forze di Polizia a ordinamento civile) e ai Comitati centrali di rappresentanza, sempre quali organismi esponenziali d'interessi collettivi (per quanto attiene alle Forze di Polizia a ordinamento militare e al personale delle Forze Armate), chiamati entrambi a partecipare ai predetti procedimenti negoziali. Più esattamente, la legittimazione a far valere eventuali inadempimenti dell'obbligo di adozione di provvedimenti amministrativi, anche attraverso la speciale procedura di impugnazione del silenzio inadempimento, appartiene in via generale ai soli soggetti titolari dell'interesse, concreto ed attuale, direttamente riguardato dalla norma attributiva del potere autoritativo, i quali proprio in ragione di tale titolarità sono dunque legittimati a partecipare al relativo procedimento amministrativo.

In tale prospettiva è stato riconosciuto in capo all’istante un interesse soltanto indiretto in relazione all'effettiva entrata in vigore del nuovo regime pensionistico e contributivo, in quanto potenziali destinatari delle misure da adottarsi anche all'esito del procedimento di concertazione di cui lamentano la mancata attuazione: e ciò in ragione della natura assodatamente normativa dell'atto conclusivo, destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego; ma - per l'appunto - essi non sono legittimati a partecipare al relativo procedimento, non essendo titolari in proposito di un interesse personale, concreto ed attuale, specificamente tutelato dalla norma attributiva del potere con la previsione di un correlato obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni competenti (vedi, tra tante, Cons. Stato, sez. IV, 24.10.2011n. 5697).

Ne consegue che, siccome il ricorrente non è titolare di un interesse qualificato a promuovere l’attivazione e la conclusione del procedimento amministrativo relativo alla instaurazione della pensione complementare, il ricorso in esame, volto a far accertare e dichiarare l'obbligo delle Amministrazioni intimate ad attivarsi in tal senso va dichiarato inammissibile.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio atteso il recente mutamento di orientamento.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2013
panorama
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Per opportuna notizia
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21/02/2014 201402123 Sentenza 1B


N. 02123/2014 REG.PROV.COLL.
N. 09988/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9988 del 2012, proposto da:
D. A., M. B., G. C., F. D. S., F. F., G. G., M. P., M. Q., T. S. e U. U., rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Paolo Emilio, 34;

contro
Ministero della Difesa, Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione Dipartimento della Funzione Pubblica, n.c.;

per l'ottemperanza
dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo preordinato all'attivazione della cosiddetta "previdenza complementare" - esecuzione giudicato (sentenza n. 9187/2012 del T.A.R. per il Lazio - sezione prima bis);

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;

Vista la richiesta di chiarimenti, depositata il 28 novembre 2013 e formulata dal Commissario ad acta Brigadiere Generale C.C.r.n. Roberto Sernicola, nominato dal Direttore Generale di PERSOMIL in data 18 aprile 2013, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art.112 del c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con apposito ricorso le parti istanti hanno proposto ricorso ex articolo 112 e seguenti del cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato formatosi per effetto della sentenza n. 9187/2011 di questa Sezione con cui veniva accertato l’obbligo per le Amministrazioni resistenti di concludere il procedimento amministrativo concernente la costituzione di forme pensionistiche complementari così come previsto dalle vigenti normative in materia pensionistica entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa, ovvero dalla sua notifica, se anteriore.

Accertata l’inottemperanza della stessa amministrazione soccombente con successiva decisione n. 2908/2013 del 21 marzo 2013, è stata accolta la domanda giudiziale proposta e, per l’effetto, ordinato al Ministero della Difesa ed al Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, di dare esatta e completa esecuzione a quanto statuito con la sentenza n. 9187/2011 di questa Sezione entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica, se anteriore.

Con apposita istanza il Commissario ad acta sopra indicato ha chiesto necessari chiarimenti circa le modalità di esecuzione della suindicata ed ultima decisione di questa Sezione.

Alla luce della disciplina normativa, richiamata nella stessa nota del Commissario ad acta, ed in relazione al contenuto del tutto generico ed essenziale del giudicato formatosi sul mero obbligo a provvedere, non è possibile individuare una prassi procedimentale ben definita.

Al riguardo, anche alla luce della citata decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5698 del 2011, è possibile individuare in tale contesto soltanto un onere minimo indispensabile che è quello di attivare i procedimenti negoziali interessando allo scopo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed i Consigli Centrali di Rappresentanza, senza tralasciare diffidare il Ministro della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ad avviare le procedure di concertazione/contrattazione per l’intero Comparto Difesa e Sicurezza.

Ogni altra incombenza allo stato degli atti non è affatto ipotizzabile.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dal Commissario ad acta negli ulteriori termini sopra stabiliti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/02/2014

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21/02/2014 201402122 Sentenza 1B


N. 02122/2014 REG.PROV.COLL.
N. 09990/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9990 del 2012, proposto da:
D. A., R. C., G. C., M. D. V., M. D. C., S. I., A. M., M. P., P. P. e P. S., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Paolo Emilio, 34;

contro
Ministero della Difesa, Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione Dipartimento della Funzione Pubblica, non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza
dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo preordinato all'attivazione della cosiddetta "previdenza complementare"- esecuzione giudicato (sentenza n. 9186/2011 del T.A.R. per il Lazio - sezione prima bis);

OMISSIS

(poiché il resto e uguale a quello di cui sopra)

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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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Il TAR LAZIO scrive:

1) - Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica -, i quali hanno eccepito, in rito, il difetto di legittimazione attiva, allegando e richiamando allo scopo alcuni precedenti di questo Tribunale e del Consiglio di Stato nei quali per casi del tutto analoghi è stata rilevata la medesima causa di inammissibilità del mezzo di gravame in esame, partendo dal dato normativo dell’art. 26, comma 20, della legge finanziaria 23 dicembre 1998, n. 448, che con norma d’interpretazione autentica, ha chiarito che compete alle procedure di negoziazione e concertazione testé illustrate, la definizione, per il personale delle forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle forze armate, della disciplina del trattamento di fine rapporto e l’istituzione di forme di previdenza complementare (Cfr. TAR Lazio, sede di Roma, Sez. I/bis, 27 giugno 2013 n. 6405, Sez. I, 19 aprile 2010 n. 7462, 18 gennaio 2011 n. 437 e 18 marzo 2001 n. 2092 e Con. Stato, Sez. IV, 24 ottobre 2011 n. 5698).
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21/03/2014 201403139 Sentenza 1B


N. 03139/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00654/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 654 del 2014, proposto da:
V. P. A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi De Rasis e Pasquale Rinaldi, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro
Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente e del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
silenzio rifiuto sulla richiesta di attivazione di forme pensionistiche complementari;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso, notificato il 21 dicembre 2013 e depositato il successivo 17 gennaio 2014, il ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto in merito all’atto di diffida diretto alla costituzione e quindi alla conclusione del procedimento preordinato alla costituzione di forme pensionistiche complementari nei confronti del personale del Ministero della Difesa ed in particolare dell’Arma dei Carabinieri, prospettando come motivi di doglianza la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica -, i quali hanno eccepito, in rito, il difetto di legittimazione attiva, allegando e richiamando allo scopo alcuni precedenti di questo Tribunale e del Consiglio di Stato nei quali per casi del tutto analoghi è stata rilevata la medesima causa di inammissibilità del mezzo di gravame in esame, partendo dal dato normativo dell’art. 26, comma 20, della legge finanziaria 23 dicembre 1998, n. 448, che con norma d’interpretazione autentica, ha chiarito che compete alle procedure di negoziazione e concertazione testé illustrate, la definizione, per il personale delle forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle forze armate, della disciplina del trattamento di fine rapporto e l’istituzione di forme di previdenza complementare (Cfr. TAR Lazio, sede di Roma, Sez. I/bis, 27 giugno 2013 n. 6405, Sez. I, 19 aprile 2010 n. 7462, 18 gennaio 2011 n. 437 e 18 marzo 2001 n. 2092 e Con. Stato, Sez. IV, 24 ottobre 2011 n. 5698).

Pertanto, il Collegio ritiene di non poter definire nel merito il ricorso in esame atteso che risulta fondata l’eccezione, sollevata dalla difesa erariale, di inammissibilità del proposto gravame per difetto di legittimazione attiva del ricorrente, condividendosi al riguardo le argomentazioni addotte nei precedenti sopra citati.

Per la presenza di decisioni giurisprudenziali della medesima Sezione non del tutto conformi alla presente, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2014

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Stesso giorno x stessi motivi, stesso giudizio finale.
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21/03/2014 201403140 Sentenza 1B


N. 03140/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00656/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 656 del 2014, proposto da:
E. P., rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Ferosi e Luigi De Rasis, con domicilio eletto presso Roberto Zaccari in Roma, via G. Pezzana, 9;


OMISSIS

IL TAR LAZIO precisa:

Preliminarmente il Collegio ritiene di poter rilevare d’ufficio una questione pregiudiziale che è stata riferita alle parti costituite e riportata nel verbale dell’odierna camera di consiglio ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, del c.p.a..

OMISSIS
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Antonio_1961
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da Antonio_1961 »

Panorama di professione sei un giudice conciliatore?
panorama
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da panorama »

Non sono un giudice conciliatore ma sono un "osservatore" non per questo mi chiamo PANORAMA.
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