FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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La CdC Sezione 3^ d'Appello, rigetta un altro arrotondamento ai 18 anni al 31/12/1995 del ricorrente, proveniente dalla CdC Toscana.

1) - anni 17, mesi 11 e giorni 22.
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Sezione TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2020 Numero 56 Pubblicazione 20/02/2020
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Sent. 56/2020

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte dei conti
Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello
Composta dai Sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Giuseppa Maneggio Presidente f.f.
Dott.ssa Giuseppina Maio Consigliere
Dott.ssa Cristiana Rondoni Consigliere
Dott. Marco Smiroldo Consigliere
Dott. Giovanni Comite Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente
Sentenza

sul ricorso in appello, iscritto al n. 54.257/R.G, proposto da XX XX, difeso dall’Avv. Chessa Guido, domiciliato a Roma, in via Baiamonti 4, presso l’Avv. Lippi Andrea: appellante

Contro
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), Gestione dipendenti pubblici, difeso dagli Avv.ti Giannico Giuseppina, Caliulo Luigi, Patteri Antonella e Preden Sergio, con i quali elettivamente domicilia a Roma, in via C. Beccaria 29, presso gli uffici dell’Avvocatura Centrale dell’Istituto: appellato

Verso e per l’annullamento
della sent. n. 236/2018, della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, pubblicata il 03 ottobre 2018 e notificata l’8 novembre successivo.

Visti: l’appello, gli scritti di parte pubblica, gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 07 febbraio 2020, con l’assistenza del segretario Sig.ra Sfrecola Maria Elisabetta, il Cons. relatore, dott. Comite Giovanni, l’Avv. Chessa Guido, per XX XX, e l’Avv. Carcavallo Lidia, su delega orale, ex art. 14, co. 2, l. 247/2012, dell’Avv. Giannico Giuseppina, per l’INPS.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 236/2018, del 03 ottobre 2018, la Corte regionale per la Toscana ha respinto la domanda di XX XX, tesa ”…al ricalcolo (…) del trattamento ordinario di inabilità con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e con quello contributivo pro-rata limitatamente alle anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 al collocamento a riposo…”.

Il suddetto, Aiutante della Guardia di Finanza, è cessato dal servizio il 18 novembre 2014, con diritto, dal 19 novembre, a pensione ordinaria di inabilità, liquidata con il sistema misto.

Nel consultare il foglio matricolare e il modello PA04 redatti dal Corpo di appartenenza, la determina di pensione n. AR0120158221787, del 22 maggio 2015, dell’INPS, il militare si avvedeva di taluni errori nel computo delle anzianità di servizio maturate alla data del 31 dicembre 1995. In particolare, riscontrava che l’anzianità contributiva utile a tale data, per via degli aumenti figurativi dovuti al periodo alpestre di confine, era pari ad anni 17, mesi 11 e giorni 22, anziché ad anni 16, mesi 10 e giorni 24 riportata in detti documenti. Di talché, gli Enti in questione provvedevano a rettificare l’anzianità in anni 17, mesi 11 e giorni 22, siccome riportata nella nuova determina INPS del 24 gennaio 2018.

Quest’ultima, pur recando (alla cessazione e ai fini della misura, trattandosi di trattamento di inabilità) l’arrotondando ad anni 18 delle anzianità acquisite al 31 dicembre 1995, calcolava tuttavia la pensione con il sistema misto: retributivo per le anzianità acquisite al 31 dicembre 1995 e contributivo per quelle maturate dal 1° gennaio 1996 al 18 novembre 2014, e questo perché “il servizio utile di 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, che dà diritto al calcolo pensionistico interamente con il sistema retributivo (sino al 31 dicembre 2011), non è soggetto ad arrotondamenti in quanto (…) deve essere pari o superiore a 18 anni”.

2. Con la decisione in epigrafe il Giudice monocratico fiorentino ha disatteso la pretesa poiché l’art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335/1995, erano chiari nel prevedere, <<…per l’applicazione del sistema retributivo puro, un’anzianità contributiva di “almeno diciotto anni”>>, circostanza che, “a fronte di periodo contributivo certo e determinato”, non poteva giustificare il ricorso all’analogia per fare applicazione di una norma prevista in altro ambito [art. 3, co. 1, lett. a) l. 965/1965, art. 3 della legge 274 del 1991], che “consentiva di calcolare il complessivo servizio utile arrotondato a mese intero per la frazione di mese superiore a quindici giorni”.

3. Si gravava della sentenza XX XX, che proponeva il seguente articolato motivo di censura: <<Violazione (…) di legge ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1, co. 13, l. 335/1995, 59, co.1, lett. b), l. 449/1997, e 3, l. 274/1991>>.

Osservava che <<…in tutte le situazioni analoghe a quella dell’appellante, in cui l’interessato ha maturato al 31 dicembre 1995 un servizio utile di anni 17, mesi 11 e giorni 22, si pone il problema del corretto computo di detta anzianità contributiva, ai fini dell’individuazione del relativo sistema di calcolo della pensione, se retributivo, se misto o contributivo>>.

Cosicché, il primo vizio interpretativo in cui sarebbe incorso la sentenza era quello di “…aver ritenuto insussistente un vuoto nella disciplina del pubblico impiego (…), relativo al computo nell’anzianità contributiva della frazione di mese, come previsto invece all’art. 3 della l 274/1991”.

Perciò, il giudice ometteva di argomentare sul perché <<…il medesimo principio non possa e non debba essere utilizzato quale strumento per la determinazione del sistema di calcolo retributivo, misto o contributivo, pur essendo l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 un unicum>>, e ciò diversamente da quanto disposto all’art. 24, co. 3, della legge n. 214/2011, che, nell’introdurre il passaggio obbligatorio per tutti al sistema contributivo dal 1° gennaio 2012, ha previsto, ai fini del diritto a pensione, che l’anzianità contributiva richiesta doveva essere interamente maturata e non si doveva operare alcun arrotondamento per eccesso o per difetto alla frazione di mese.

4. Resisteva all’impugnativa l’I.N.P.S., costituitosi con memoria prodotta il 22 novembre 2019, concludente per il rigetto della stessa. Deduceva l’ineccepibilità della sentenza, atteso che l’art. 3, co. 1, della legge n. 274/1991, che si occupava, tra l’altro, dei trattamenti degli iscritti alle ex Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, quindi non applicabile agli iscritti alla Cassa Stato come l’appellante, disciplinava il criterio dell’arrotondamento “applicabile unicamente ai fini della misura della pensione e non anche della maturazione del diritto alla stessa”. L’art. 1, co. 13, della legge 335/1995, richiedente alla data del 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva di “almeno 18 anni”, escludeva invece che per conseguire l’ultrattività del sistema retributivo potesse ricorrersi al criterio dell’arrotondamento.

5. Nel corso dell’odierna udienza, i Procuratori delle parti richiamavano i rispettivi atti e concludevano come da verbale. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Ragioni del decidere

[1] Il gravame non coglie nel segno, atteso che gli arrotondamenti non sono fruibili nell’ottica applicativa dell’art.1, co. 13, della legge n. 335/1995, a mente del quale: <<Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di “almeno diciotto anni”, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo>>.

Al fine di meglio comprendere natura, funzione e ambiti di operatività delle norme, oggetto di divergente interpretazione tra le parti, appare necessario richiamarne il loro contenuto dispositivo.

[1.1] Il sistema degli arrotondamenti finalizzato al diritto e alla misura della pensione nella gestione esclusiva dell’A.G.O.
Riguardo al trattamento dei dipendenti civili e militari dello Stato (come l’odierno appellante, Aiutante della Guardia di Finanza), mette conto osservare che gli stessi << (…) all’atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, secondo le norme del presente testo unico>> (art. 1, co. 1, d.P.R. 1092/1973); perciò, al fine di conseguire il diritto e la giusta misura della pensione, <<Tutti i servizi prestati (…) si computano (…) dalla data di decorrenza del rapporto di impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto (…)>> (art. 8, commi 1 e 2); per i militari il computo <<(…) si effettua dalla data di assunzione in servizio a quella di cessazione del servizio stesso>> (art. 8, co. 2, ult. parte).

L’anzianità di servizio è poi computata in anni e mesi anziché in settimane contributive, nozione quest’ultima estranea al sistema pensionistico pubblico.

Il successivo art. 40 del citato T.U. ha quindi previsto che “(…) la somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza (…) costituisce il servizio effettivo>> che, con l’aggiunta degli aumenti dovuti per campagne di guerra, per servizio di navigazione e di volo, di confine e altri, “costituisce il servizio utile”.

I commi 3 e 4, nell’ambito delle tecniche di computo dei servizi (effettivo e utile) resi, recavano un’articolata disciplina di meccanismi di arrotondamento, alla cui stregua la frazione di anno superiore a sei mesi si arrotondava all’anno, quella inferiore si trascurava.

Perciò, con la regola dell’arrotondamento all’anno il legislatore - a fronte del principio secondo il quale i fatti dal cui verificarsi discendono determinate conseguenza giuridiche devono valutarsi per quel che sono, salvo che l’ordinamento fornisca una regola che conduca a una diversa valutazione - ha inteso riconoscere una approssimazione temporale di ampiezza pari a un semestre, includendo, per continenza, anche il riconoscimento di una approssimazione temporale di ampiezza minore, vale a dire quella pari alla metà di un mese, con la conseguenza che la frazione superiore a quindici giorni si computerebbe come mese intero, mentre la frazione uguale o inferiore a quindici giorni si trascurerebbe.

Ciò è poi avvenuto in modo espresso nell’ambito delle ex Casse pensioni [Cassa pensione dipendenti Enti locali (C.P.D.E.L.), Cassa pensioni insegnanti di asilo e scuole elementari parificate (C.P.I.), Cassa pensioni ai Sanitari (C.P.S.) e Cassa per le pensioni agli Ufficiali giudiziari (C.P.U.G.), amministrate dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, poi soppresse e confluite nell’INPDAP], per via dell’art. 3, co. 1, della legge 274, dell’8 agosto 1991, prevedente, per le cessazioni dal servizio decorrenti dalla data del 10 settembre 1991 (di entrata in vigore), che <<(…) ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lett. a), dell’art. 3 della legge n. 965/1965, il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore>>.

A sua volta l’art. 3, lett. a) di detta ultima legge dispone che: <<Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dall’art.1, il trattamento annuo diretto di quiescenza (…) è costituito: a) dalla quota di pensione determinata sulla parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di £ 50.000, con l’applicazione dell’aliquota indicata nell’allegato A della presente legge in corrispondenza degli anni e mesi utili>>.

La successiva legge 449/1997, all’art. 59, co. 1, lett. b), ha poi previsto che dal 1° gennaio 1998 << (…) b) per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. (…).>>.

Ora, atteso che (come dianzi chiarito) dal tenore letterale delle riportate norme si evinceva che per “frazioni di anno” dovevano intendersi esclusivamente i mesi, per i trattamenti pensionistici decorrenti dal 02 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità o inabilità (come quello dell’appellante), si applicavano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall’art. 3 della legge n. 274 del 1991; in particolare, l’anzianità complessiva utile ai fini del calcolo (misura) della prestazione è arrotondata a mese intero, trascurando o valorizzando per un mese la frazione di periodo inferiore o superiore a quindici giorni.

L’arrotondamento “a mese” (con le eccezioni di cui in seguito) è divenuto tuttavia non più applicabile in ragione delle modifiche normative “medio tempore” intervenute in tema di pensioni. Invero, già a seguito della legge 24 dicembre 2007, n. 247, l’INPDAP (Circolare n. 7, del 13 maggio 2008), chiariva che i requisiti anagrafici e contributivi minimi per il raggiungimento della quota prevista per il pensionamento dovessero essere pienamente raggiunti, senza poter operare alcun arrotondamento. Ciò in virtù del tenore letterale della nuova disciplina che prevedeva un’età minima per la maturazione del diritto con una contribuzione non inferiore a 35 anni.

Da ultimo, la disciplina degli arrotondamenti (è utile chiarire, prerogativa del settore pubblico, in quanto sconosciuta nel regime pensionistico privato) è da ritenersi incompatibile con la riforma delle pensioni attuata con l’art. 24 del d.l. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. riforma “Monti – Fornero”), che ha introdotto nuovi e stringenti requisiti per il diritto a pensione, che si ritiene debbano essere posseduti dagli interessati senza alcun arrotondamento per eccesso o per difetto della frazione di mese.

Di recente, l’INPS con propri messaggi (n. 2974 del 30 aprile 2015 e n. 3305 del 14 maggio 2015) ha fornito ulteriori chiarimenti in merito a detti criteri, nel senso che l’anzianità contributiva, ai fini del diritto, doveva essere interamente maturata, senza arrotondamenti.

Ciò malgrado, le approssimazioni “a mese” (previste dall’art. 59, co. 1, lett. b) della l. 449/1997) continuavano ad operare per le seguenti prestazioni:
1) regime sperimentale donne, per il quale è richiesto il requisito contributivo di 35 anni (anni 34, mesi 11 e giorni 16);
2) pensione di inabilità a proficuo lavoro, per la quale è richiesto il requisito contributivo di 15 anni (anni 14, mesi 11 e giorni 16);
3) pensione di inabilità alla mansione, per la quale è richiesto il requisito contributivo di 20 anni (anni 19, mesi 11 e giorni 16);
4) requisito dei 40 anni al 31 dicembre 2011 (anni 39, mesi 11 e giorni 16);
5) lavoratori c.d. salvaguardati che raggiungono il diritto a pensione con 40 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica (anni 39, mesi 11 e giorni 16).

A tale stregua, non è chi non veda la piana valenza di natura ordinamentale delle su richiamate disposizioni, aventi tutte ad oggetto i presupposti di accesso al trattamento pensionistico, << (…) con la precipua funzione di indicare i criteri di calcolo per stabilire il ricorrere del requisito temporale di accesso al trattamento e, corrispondentemente, la sua misura (…)>> (Corte conti, Sez. III nn. 97, 176, 240 del 2019 e 126/2018).

Perciò, la disciplina sui meccanismi di arrotondamento trovava collocazione, compiutezza ed operatività tra le condizioni legittimanti l’accesso alla pensione, di cui, con “fictio iuris”, inveravano una parte del requisito temporale incidente anche sulla sua misura.

In conclusione, sia l’art. 40, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 1092/1973, sia l’art. 3, della legge n. 274/1991, che l’art. 59, co. 1, lett. b) della l. n. 449/1997, per i tempi di rispettiva vigenza, trovavano applicazione al momento della cessazione del rapporto di impiego e/o di servizio e al definitivo collocamento a riposo (artt. 8 e 40 del T.U. 1092/1973), al fine di determinare il complessivo servizio utile (art. 3 l. 274/1991), quindi le anzianità contributive condizionanti il diritto e la misura della prestazione, caratteri che ne integravano la natura di norme eccezionali (per la loro specialità) “non applicabili oltre i casi e i tempi in esse considerati” (art. 14 prel.).

Da ultimo, e non certo per minore significanza, i meccanismi di arrotondamento (in specie quelli in eccesso) sono sempre forieri di aggravi di spese rispetto a quelle che si sarebbero sostenute senza il loro operare. In sostanza, la disciplina e i termini della loro applicazione sono una prerogativa del legislatore non dell’interprete, esercitata in specie nel rispetto dei principi della ragionevolezza e dell’obbligo costituzionale di copertura finanziaria (artt. 81 e 97 della “Carta fondamentale”).

[1.2] Condizioni per la fruibilità del metodo di calcolo retributivo a seguito dell’entrata in vigore della c.d. riforma “Dini”: non applicabilità della disciplina sui meccanismi di arrotondamento.

Le premesse in rassegna portano ad escludere applicazioni analogiche della disciplina degli arrotondamenti, del tipo di quella prospettata dall’appellante (anche se in ragione di orientamenti non univoci delle Corti di merito) e che sarebbe stata indotta da lacune normative caratterizzanti l’art.1, co. 13 della legge n. 335/1995.

La legge 08 agosto 1995, n. 335 ha introdotto, tra le altre innovazioni apportate al sistema pensionistico obbligatorio e complementare, il c.d. metodo di computo contributivo, così rinnovando i meccanismi di calcolo della pensione pubblica, che sono dal 1° gennaio 1996 in funzione dei contributi versati, metodo divenuto, con la riforma “Monti – Fornero” del 2011, a partire dal 1° gennaio 2012, l’unico criterio di calcolo delle pensioni, in sostituzione del precedente metodo retributivo.

Con il nuovo metodo contributivo, l’importo della pensione viene determinato prendendo in considerazione l’ammontare dei contributi – calcolato in base all’aliquota di computo del 33% della retribuzione e rivalutato annualmente con un tasso legato alla crescita del P.I.L. (su media quinquennale) – versati per ogni singolo dipendente durante l’intera vita lavorativa. Detto ammontare andrà poi a costituire un capitale individuale (montante) che, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, all’atto della cessazione dal servizio, sarà moltiplicato per appositi coefficienti di trasformazione (fissati dalla Tabella A allegata alla legge 335/1995 e, attualmente, variabili dal 4,2 per cento a 57 anni, ad un massimo del 6,513 per cento all’età di 71 anni) correlati all’età ed alla aspettativa di vita del lavoratore e soggetti a revisione periodica.

Con il sistema contributivo viene quindi superata ogni distinzione tra pensione di vecchiaia e pensione anticipata, atteso che per i neo assunti dal 1° gennaio 1996, i cui trattamenti di quiescenza saranno liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, l’art. 1, comma 19, della legge in esame ha stabilito che le pensioni di vecchiaia e anticipata sono sostituite da una unica prestazione, denominata “pensione di vecchia”.

Il sistema contributivo, come prima accennato, si applica ai lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Il comma 12, dell’art. 1 in esame ha poi previsto l’applicazione di un sistema misto di calcolo della pensione, retributivo e contributivo, nei confronti dei lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 (fatta salva la facoltà di opzione, di cui al comma 23, per la liquidazione del trattamento esclusivamente con le regole del sistema contributivo).

Per tali soggetti, la pensione risulterà composta dalla somma di tre quote:

la prima e la seconda, relative alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995, calcolate secondo il sistema retributivo [ossia come previsto dall’art. 13, del d.lgs. n. 503/1992, in due quote: la prima o quota “A”, relativa alle anzianità contributive acquisite al 31 dicembre 1992, calcolata secondo il sistema normativo previgente, con l’applicazione della corrispondente aliquota di cui alla tab. A) della legge 965 del 1965, all’ultima retribuzione spettante all’atto della cessazione; la seconda o quota “B”, aderente le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 alla cessazione, determinata sulla media delle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento di cui all’art. 7 dello stesso d.lgs. n. 503 del 1992 e successive integrazioni, tenendo conto che per i servizi resi dal 1° gennaio 1995 l’aliquota pensionistica era del due per cento all’anno].

La terza quota, relativa ai servizi prestati dal 1° gennaio 1996 in poi, è determinata in base al sistema contributivo.

L’attuale sistema retributivo è rimasto fermo, in base al disposto del comma 13 dello stesso art. 1, per <<I lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni (…)>>, quindi solo con l’effettivo raggiungimento del diciottesimo anno di anzianità contributiva, senza che - come traspare letteralmente dall’avverbio di quantità “almeno”, equivalente a “soltanto”, inteso nel senso di minimo - al riguardo possa operarsi alcun arrotondamento.

Sicché, se è vero che ai fini del computo della predetta anzianità al 31 dicembre 1995, vanno calcolati tutti i periodi e servizi comunque utili a pensione a tale data, ivi compresi quelli riscattabili o ricongiungibili; questi ultimi andranno considerati in relazione al periodo temporale al quale si riferiscono, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda anche se successiva al 31 dicembre 1995; altrettanto vero è che il limite di servizio dei diciotto anni deve essere effettivamente e pienamente raggiunto e non all’esito di una “fictio”, senza che possa soccorrere alcun criterio di arrotondamento, espressamente escluso in radice dal carattere letterale della disposizione.

Alla stregua dei contenuti espressi dall’art.1, comma 13, della legge n. 335 del 1995, si è perciò di fronte ad una disposizione di “diritto transitorio”, da intendersi “quale insieme di disposizioni particolari che, operando il raccordo tra vecchia e nuova normativa, individuano un regime transitorio specifico” (Cass. S.U, n. 11844/2016).

La norma individua infatti un “discrimen” certo e immutabile per distinguere la platea dei destinatari della riforma che ha introdotto il sistema contributivo, atteso che la sua funzione è quella di determinare, soltanto per alcuni assicurati (iscritti alle forme sostitutive ed esclusive dell’A.G.O.) e alle condizioni ivi previste (almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), l’ultrattività del sistema di calcolo retributivo (in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2011), abrogato e sostituito da quello contributivo a far tempo dal 1° gennaio 1996.

In quanto tale, l’art. 1, comma 13, non rappresenta una regola a presidio delle condizioni per accedere al trattamento di quiescenza e per determinarne la misura (del tipo di quelle contenenti anche la disciplina dei meccanismi di arrotondamento), integrando invece i caratteri di una norma transitoria volta a fissare il tempo minimo di anzianità contributiva ai soli fini del mantenimento del metodo di calcolo retributivo.

Sostanzialmente, come evidenziato dall’INPS, l’anzianità così individuata non dà di per sé diritto a pensione, potendo dipendere tale diritto dalle singole carriere e dal loro sviluppo, “…ma costituisce una soglia limite entro cui collocare i titolari dei diversi e previgenti criteri di calcolo”.

In conclusione, <<applicare arrotondamenti all’art.1, comma 13 della legge 335 del 1995, prevedente non i requisiti d’accesso al trattamento pensionistico, ma una disciplina di diritto transitorio che regola l’ultrattività di un sistema di calcolo ormai abrogato, comporterebbe che tali norme, che fanno eccezione alle regole generali, vengano applicate oltre i casi ed i tempi in esse considerati, con violazione dell’art. 14>> (Corte conti, Sez. III, n. 97/2019, n. 126/2018).

In disparte poi l’effetto distorsivo recato da un arrotondamento applicato due volte: sull’anzianità maturata al 31 dicembre 1995, per inverare i presupposti applicativi della normativa sul calcolo retributivo della pensione; sull’anzianità maturata all’atto della cessazione al fine di verificare i presupposti per il diritto e la misura della pensione, effetto di certo non consentito né legittimato da un surrettizio vuoto normativo a fronte del chiaro dato letterale della disposizione.

Nel caso a giudizio è pacifico che l’appellante non possedeva (attesa l’anzianità assicurativa utile di anni 17, mesi 11 e giorni 22), alla data del 31 dicembre 1995, il requisito dell’anzianità contributiva “di almeno diciotto anni” per poter fruire del calcolo del trattamento pensionistico col metodo retributivo sino al 31 dicembre 2011, <<escludendo l’avverbio “almeno”, con valutazione legale tipica, la rilevanza di lassi temporali inferiori, ossia che non siano di “almeno 18 anni”>> (Corte conti Sez. III n. 97/2019).

A tale stregua, l’appello è da rigettare e la sentenza impugnata da confermare.

Non luogo a provvedere per le spese di giustizia, stante la loro sostanziale gratuità. Per quelle di lite, l’esistenza di orientamenti non univoci delle Corti di merito e la mancanza di precedenti di appello al tempo della notifica dell’impugnativa (trattandosi, per il tempo, di questione assolutamente nuova in detto grado) inducono a disporne la integrale compensazione tra le parti, a mente dell’art. 31, co. 3 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definendo il giudizio, rigetta l’appello iscritto al n. 54.257/R.G. e, per l’effetto, conferma la sentenza in epigrafe della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana.

Nulla per le spese di giustizia. Compensa integralmente quelle di lite.

Manda alla Segreteria della Sezione per il più a praticarsi.
Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, all’esito della pubblica udienza del 07 febbraio 2020.
Il Giudice Estensore Il Presidente f.f.
(F.to Dott. Giovanni Comite) (F.to Dott.ssa Giuseppa Maneggio)


Depositata in Segreteria il 20 Febbraio 2020


Il Dirigente
F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, dispone con
Decreto
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.
Il Presidente f.f.
(F.to Dott.ssa Giuseppa Maneggio)
Depositata in Segreteria il 20 Febbraio 2020
Il Dirigente
F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella
In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell’art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.
Roma, lì 20.02.2020
Il Dirigente
F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella


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La CdC sez. 1^ d’Appello n. 206/2020 in rif. alla CdC Sardegna, così decide, accoglie l’appello dell’INPS in riferimento all’arrotondamento ai 18 anni, e lo rigetta in riferimento al ricalcolo di cui all’art. 54, con più di 15 anni.

N.B.: al 31 dicembre 1995 aveva, 17 anni, 11 mesi e 23 giorni.
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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CdC Sezione 2^ d’Appello n. 2/2021 su arrotondamento ai 18 anni al 31/12/1995.

Appello proposto dall’INPS accolto. La stessa proviene dalla CdC Puglia n. 468/2018 depositata il giorno 08/06/2018 ed il ricorrente ex sovrintendente della Polizia penitenziaria e che tale Corpo rientra tra le Forze di polizia ad ordinamento civile (cfr. art. 2 del D.Lgs. 12/05/1995, n. 195) aveva l’anzianità di 17a, 11m, 16g.
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panorama
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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PolStato

La CdC sez. 3^ d’Appello n. 364 in rif. alla CdC Sardegna n. 365/2019, accoglie l’appello dell’INPS in riferimento all’arrotondamento ai 18 anni, concludendo così:
in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara che il sig. xx, non ha diritto alla riliquidazione della pensione con il sistema di calcolo retributivo.”

N.B.: al 31 dicembre 1995 aveva, 17 anni, 11 mesi e 25 giorni.
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mauri64
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da mauri64 »

Il sistema retributivo si applica a coloro che possono far valere un’anzianità contributiva ed assicurativa al 31 dicembre 1995, pari o superiore a 18 anni.
Coloro con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995 e contribuzione successiva a tale data: sistema misto.

Da nessuna parte si fa menzione all'arrotondamento.

Saluti
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