FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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Ricorso perso dei colleghi della GdiF

1) - rifiuto a concludere il procedimento amministrativo relativo all’instaurazione della previdenza complementare di cui agli artt. 67 del D.P.R. 254/99, 74 della l. 388/200 e 1 della l. 243/2000

2) - i ricorrenti - in qualità di appartenenti “al personale non dirigente della Guardia di Finanza”, con svariate qualifiche, specificamente indicate, destinatari del nuovo regime pensionistico “misto” introdotto dalla legge n. 335 del 1995 – impugnano il provvedimento con cui, in data 6 novembre 2013, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è rifiutata di “avviare e concludere il procedimento amministrativo relativo all’instaurazione della previdenza complementare di cui agli artt. 67 del D.P.R. 254/99, 74 della L. 388/2000 e 1 della L. 243/2000”

3) - In ultimo, i ricorrenti chiedono, ancora, la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il TAR LAZIO scrive:

- Ecco alcuni brani.

4) - Tuttavia, con riguardo al regime pensionistico del personale militare e di polizia, quale disciplinato dal D.Lgs. 30.4.1997 n. 165, va rilevato che per dette categorie di dipendenti pubblici non hanno ancora trovato attuazione le norme del D.Lgs. n. 195/1995, come modificato dal D.Lgs. 31.3.2000 n. 129, poiché il processo di avvio della previdenza complementare dei detti dipendenti pubblici potrà dirsi concluso nella prima fase, allorché saranno emanati i decreti del Presidente della Repubblica, all’esito di una concertazione tra Ministeri interessati, Comandi militari e rappresentanti dei Co.Ce.R. (Consigli Centrali di Rappresentanza), cioè degli organismi rappresentativi dei lavoratori.

5) - L’effettivo passaggio al nuovo regime potrà avvenire soltanto alla data dei provvedimenti presidenziali di recepimento degli accordi sindacali e delle piattaforme di concertazione.

6) - Ciò lascia intendere che il ritardo nelle procedure non possa essere ascritto all’inerzia dei Ministeri intimati, bensì alle lentezze di un tavolo di concertazione del quale fanno parte anche i rappresentanti sindacali delle categorie lavorative interessate.

7) - Se si considera che il DPR 16.4.2009 n. 51 (di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia a ordinamento militare, tra cui vi è la Guardia di Finanza) ha approvato una pre-intesa per l’accelerazione di dette procedure negoziali nel comparto “Difesa-Sicurezza”, appare evidente che senza una definizione dei detti accordi, nessun Ministero possa autonomamente dar luogo all’istituzione della previdenza complementare per i propri dipendenti.
- Tale considerazione potrebbe persino indurre – e in effetti ha indotto il giudice amministrativo in alcune sue pronunce - a ritenere che, in questa fase, gli unici legittimati a stimolare l’iniziativa della concertazione verso i Ministeri siano proprio le rappresentanze sindacali dei dipendenti pubblici (cfr.: TAR Lazio I-bis 6.5.2015 n. 6491; TAR Lazio, I, 17.2.2015 n. 2738; Cons. Stato IV, 4.2.2014, n. 504; T.A.R. Lazio, I-bis, 26.3.2014 n. 3348; T.A.R. Lazio I, 8.3.2011 n. 2092; Cons. Stato IV, n. 5698/2011).

- Anche senza aderire a tale impostazione giurisprudenziale, è, pertanto, evidente che non si possa imputare ai Ministeri alcun ritardo per attività richiedenti una concertazione ai tavoli negoziali.

N.B.: rileggi i punti n. 6, 7 e 8.
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Fa seguito al mio post del 10 novembre 2017
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La sentenza a cui mi riferisco oggi è la n. 87/2017 della CdC Sardegna con cui il giudice ACCOGLIE la domanda per l'arrotondamento ai 18 anni al 1995 ma, RIGETTA la richiesta dell'art. 54 scrivendo: "Infondato è invece il secondo motivo di gravame, per le ragioni indicate dall’amministrazione nella comparsa di costituzione. Infatti, la norma invocata non trova applicazione nella fattispecie, essendo l’interessato cessato dal servizio con un’anzianità contributiva superiore ai venti anni di servizio".


Ora, con l'Appello proposto dall'INPS alla succitata sentenza, la CdC Sez. 2^ d'Appello ha discusso nell'udienza del 16/10/2018 l'appello e con la sentenza n. 274/2019 pubblicata il 30/07/2019 ( abbondanti 9 mesi dopo l'udienza) è stato ACCOLTO l'appello dell'INPS ma senza pronunciarsi sul diritto o meno all'art. 54.

in allegato la sentenza d'appello.
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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Ora, con l'Appello proposto dall'INPS alla succitata sentenza, la CdC Sez. 2^ d'Appello ha discusso nell'udienza del 16/10/2018 l'appello e con la sentenza n. 274/2019 pubblicata il 30/07/2019 ( abbondanti 9 mesi dopo l'udienza) è stato ACCOLTO l'appello dell'INPS ma senza pronunciarsi sul diritto o meno all'art. 54.

in allegato la sentenza d'appello.
[/quote]

Grave errore dell'avvocato del collega. Il Giudice di appello si esprime esclusivamente sulle domande proposte con l'appello. Il collega (il suo avvocato), doveva proporre appello incidentale entro 60gg. dalla notifica dell'appello principale, impugnando la parte in cui, laddove il Giudice d'appello avesse condiviso la prospettazione dell'INPS sull'arrotondamento, dovevasi, in subordine, riconoscere l'applicazione dell'art. 54 in luogo dell'art.44 applicato.
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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In mano ormai il collega militare, non si trova né l'arrotondamento né il beneficio dell'art. 54, in quanto non ha chiesto "in subordine" si richiede ……..
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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ricorso per revocazione
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Tratto dalla Sent. n. 426/2017 della CdC Sez. 3^ d’Appello

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare si ricorda che l’“errore di fatto” previsto dall’art. 68 del r.d. n. 1214 del 1934, e più dettagliatamente definito dall’art. 395 n.4
c.p.c., consiste in “un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

Applicando i criteri ermeneutici fissati dalla giurisprudenza (ex multis, Cass. civ, Sez. 1 n.4521/2016, Sez.2 n.19921/2012; CdS, per tutte Ad.
Plen.n.36/1980; Corte dei conti, Sez. II, n.778/2016, n.726/2016, n.302/2016) l’errore di fatto deve:

a) consistere in un errore di percezione dei fatti di causa che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto che risulta incontestabilmente escluso o l'inesistenza di un fatto che risulta incontestabilmente accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato;

b) risultare con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;

c) essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che, senza l'errore, la pronuncia sarebbe stata diversa per necessità non di tipo storico ma logico-giuridica (ex multis Cass.
n.3935 del 2009; n.6038 del 2016).

Sotto tale ultimo profilo è stato ulteriormente precisato che “nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, una volta verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4 deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, vale a dire operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti in tal modo priva della sua base logico-giuridica, deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento” (Cass., sent. n.6881/2014).

2 Alla stregua del sopra richiamato quadro normativo di riferimento va esaminata l’ammissibilità dei ricorsi in trattazione.

In tale contesto la giurisprudenza della Cassazione ha ulteriormente precisato che “L'omesso esame di atti difensivi della parte, nei cui confronti si sia regolarmente instaurato il contraddittorio, è riconducibile nell'errore di fatto, denunciabile con l'impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., soltanto quando si traduca in omissione di pronuncia su domande od eccezioni della parte medesima” (Cass. n. 3137 del 1994). In tale linea ricostruttiva, sempre la Suprema Corte ha ritenuto che “In tema di revocazione di sentenza della Corte di cassazione, integra errore revocatorio di fatto, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. , il mancato esame di uno dei motivi di ricorso nell'erronea supposizione dell'inesistenza del motivo stesso, che non è frutto di una mera omissione ma di un errore di percezione di un fatto processuale” (Cass. Sez. lavoro, n. 25560 del 2016).

Infine, da segnalare Cass. ord. n. 22561 del 2016 che, sempre in tema di revocazione delle pronunzie della Corte di cassazione, ha precisato che
“l'omesso esame di una memoria depositata ex art.380 bis c.p.c. può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., soltanto
quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest'ultimo ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un'insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria, in ipotesi per neutralizzare un rilievo imprevedibilmente sollevato dal giudice con la relazione preliminare ovvero
dedotto in controricorso.”.
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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arrotondamento ai 18 anni.

- Appellata la sentenza della CdC Piemonte n. 89/2018, depositata il 3 agosto 2018.

La CdC Sez. 3 d'Appello con la sentenza n. 176/2019 ha accolto l'appello dell'INPS e si legge:

1) - l’art. 59, comma primo, lettera b) della legge 27 dicembre 1997, n.449 ha escluso, a partire dal 2 gennaio 1998, arrotondamenti per eccesso o per difetto della frazione di anno dell'anzianità contributiva e ciò sia ai fini del diritto che della misura della prestazione, a conferma di una regola generale che, nel computo dell'anzianità contributiva, non ammette se non il dato letterale (Sez. III Centr. App., sent n. 126/2018).
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Sezione TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2019 Numero 176 Pubblicazione 25/09/2019

Sent. 176/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello
composta dai seguenti magistrati
dr.ssa Giuseppa Maneggio, Presidente f.f.
dr.ssa Chiara Bersani, Consigliere
dr.ssa Giuseppina Maio, Consigliere relatore
dr.ssa Patrizia Ferrari, Consigliere
dr. Marco Smiroldo, Consigliere

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 53927 del ruolo generale, proposto dal l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale rappresentato e difeso nel presente giudizio sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Filippo MANGIAPANE, Luigi CALIULO e Maria PASSARELLI, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

avverso
il sig. XX XX, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo GALVAGNO e XX XX, nato il xxxxxxxx ad X, residente in via xxxxxx, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Carlo Galvagno e dall'avv. Paolo Casetta ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Torino, via Morgari, 31;

per la riforma della sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte n. 89/2018, depositata il 3 agosto 2018;
Visti tutti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 20 settembre 2019, con l’assistenza del segretario, sig.ra Gerarda Calabrese, il relatore, dr.ssa Giuseppina Maio e l’Avv. Sergio Preden, in rappresentanza dell’INPS;

Ritenuto in
FATTO

1. Con sentenza n. 89/2018, depositata il 3 agosto 2018, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte ha riconosciuto il diritto dl sig. XX XX, alla riliquidazione del trattamento pensionistico in base al sistema retributivo, in relazione all'anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012; sulle maggiori somme dovute ha riconosciuto la spettanza degli accessori di legge, rappresentati dagli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, secondo quanto disposto dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n. 10/2002/QM; ha compensato le spese.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello l’INPS deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 13, della L. n. 335/1995, dell' art. 59, comma 1, lett. b), della L. n. 449/1997, e dell'art. 3 della L. n. 274/1991, ritenendo errata la conclusione cui è prevenuto il giudicante secondo cui, sarebbe possibile l’arrotondamento a frazione di mese ai fini del diritto al mantenimento del criterio di calcolo retributivo di cui all'art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995.

L'Istituto appellante contesta, altresì, insufficienza ed apparenza della motivazione, avendo affermato l'applicabilità del criterio di arrotondamento rinviando per relationem a precedenti pronunce di merito che hanno accolto analoghe domande richiamando circolari emanate dall'ex INPDAP, dalla cui corretta lettura emergerebbe "chiaramente come l'ex Inpdap avesse inteso adottare il criterio dell'arrotondamento per frazione di mese esclusivamente ai fini del raggiungimento dei requisiti per le pensioni di vecchiaia, anzianità e inabilità, e non certo per quanto riguarda l'anzianità necessaria per l'accesso al criterio di calcolo interamente retributivo".

Rileva, altresì, l'errato richiamo effettuato dal giudice alla norma disciplinante i criteri di arrotondamento per frazioni di mese recata dall'art. 3 della L. n. 274/1991.

Richiamando infine le pronunce n. 54 e n. 69 del 2018 della Sez. Giur. Lombardia, l'INPS ha concluso per l'annullamento/riforma dell'impugnata sentenza, ritenendo per l'effetto che l'appellato non ha maturato il diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo, con il conseguente diritto dell'INPS di ripetere quanto versato in dipendenza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e con il favore delle spese.

All’udienza del 20 settembre 2019, dopo l’esposizione introduttiva del Giudice relatore, l’Avv. Sergio Preden, in rappresentanza dell’INPS, si è riportato agli atti scritti, confermandone il contenuto e le relative conclusioni. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Considerato in
DIRITTO

1. Il thema decidendum è rappresentato, come anticipato nella premessa in fatto, dall'individuazione dell’ambito di applicazione della disciplina dei c.d. arrotondamenti, posta dall’art. 59, comma 1, lett. b), della legge n. 449/1997 e, in via analogica, dall’art. 3, comma 1, della legge 274/1991, nonché, e conseguentemente, dalla verifica se tale complesso normativo sia utilizzabile al fine di applicare al trattamento pensionistico in godimento al sig. XX l’art. 1, comma 13, della l. n. 335/1995, a mente del quale: “Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”.

In giurisprudenza, sull’applicazione dell’art. 1, comma 13, della l. n. 335 del 1995 ed in particolare sull’operatività dei descritti meccanismi d’arrotondamento al fine della determinazione del requisito dell'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, recentissima giurisprudenza d’appello (sent. n. 97/2019, depositata il 28/5/2019, della Sez. III Centr. d'Appello) che il Collegio condivide integralmente, ha sostanzialmente affermato che l’art. 1, comma 13, l. n. 335/1995, è disposizione di diritto transitorio, di natura eccezionale, che ha la funzione di consentire l’ultrattività del metodo retributivo, ma non rappresenta una disposizione che disciplina le condizioni d’accesso al trattamento di quiescenza -funzione, affidata, invece, ai meccanismi di arrotondamento- non solo è letteralmente chiara punto del requisito temporale dell’anzianità ("almeno 18 anni di anzianità contributiva"), ma anche risulta tassativa nel limitare unicamente all’effettivo e reale ricorrere del requisito minimo di 18 anni di anzianità contributiva concretamente maturata la conseguenza del mantenimento del calcolo del trattamento pensionistico col metodo retributivo.

“La differente funzione esplicata dall’art. 1, comma 13 della l. n. 335 del 1995 (consentire l’ultrattività del sistema di calcolo retributivo), rispetto a quella propria dei meccanismi di arrotondamento di cui all’art. 3, l. n. 274 del 1991, all’art. 59, comma 1, lett. b) della l. n. 449 del 1997 (fissare i termini di accessibilità al trattamento di quiescenza), in uno con la loro natura di norme eccezionali, porta ad escludere l’integrazione della prima disposizione con regole proprie delle seconde, in ragione delle differenti finalità normative alle quali rispettivamente assolvono.

Infatti, applicare arrotondamenti anche nel caso di una norma che prevede non i requisiti d’accesso al trattamento pensionistico, ma una disciplina di diritto transitorio che regola l’ultrattività di un sistema di calcolo ormai abrogato, comporterebbe che tali norme - che fanno eccezione alle regole generali – vengano applicate oltre i casi ed i tempi in esse considerati, con violazione dell’art. 14 prel." (Sez. III Centr. App., sent n. 97/2019, cit.).

Nel caso di specie è pacifico, pertanto, che l’appellato non possedeva (ancorchè per pochissimi giorni), alla data del 31 dicembre 1995, i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità previsti dalla normativa anteriore alla riforma, ossia non aveva “almeno 18 anni di anzianità contributiva”.

Va ulteriormente evidenziata l'infondatezza della prospettata applicabilità in via analogica o estensiva dell’art. 3, comma 1, della legge 274/91, per le evidenti differenze strutturali e funzionali tra le due disposizioni che regolano istituti diversi.

L’art. 3, comma 1, della legge 274/91, entrato in vigore prima della riforma previdenziale del 1995, reca - sul piano soggettivo - una disciplina specifica del rapporto pensionistico dei dipendenti di enti locali e di insegnanti; sotto il profilo oggettivo, esso regola la determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965 con riferimento al calcolo del complessivo servizio utile, rotondando a mese intero la frazione del mese superiore a quindici giorni.

Detta conclusione peraltro, risulta suffragata dalla circostanza che l’art. 59, comma primo, lettera b) della legge 27 dicembre 1997, n.449 ha escluso, a partire dal 2 gennaio 1998, arrotondamenti per eccesso o per difetto della frazione di anno dell'anzianità contributiva e ciò sia ai fini del diritto che della misura della prestazione, a conferma di una regola generale che, nel computo dell'anzianità contributiva, non ammette se non il dato letterale (Sez. III Centr. App., sent n. 126/2018).

Inconferente è anche la considerazione secondo la quale l’applicazione in via estensiva dell’art. 3 della l. n. 274/1991, finalizzata all’individuazione dei criteri di computo delle frazioni di mese, ai fini dell’operazione di arrotondamento appunto “al mese”, sarebbe da intendersi ammessa in quanto non ricompresa nel divieto di cui all’art. 59, comma primo, lett. b) della l. n. 449/1997.

“ La proposta interpretazione, al di là di evidenti carenze di tenuta logica (applicando il medesimo principio si dovrebbe concludere che visto che l’art. 1, comma 13 della l. n. 335 del 1995, nulla ha detto sui meccanismi di arrotondamento, non li ha voluti, arrivando a soluzione diametralmente opposta a quella affermata), non considera che quella dell’erogazione del trattamento pensionistico, ancorchè adottata mediante atti paritetici, rientra pur sempre nell’ambito della funzione amministrativa che, nell’autorizzare una spesa - come quella del trattamento pensionistico, che seppur ispirata al metodo contributivo, è sempre finanziata col sistema della ripartizione – impone che la legge che la dispone preveda i mezzi di copertura per farvi fronte, copertura che mancherebbe nel caso in cui sarebbe possibile la teorizzata spesa autorizzata ‘a contrario’.”. (Sez. III Centr. App., sent n. 97/2019, cit.).

7. – Alla luce di quanto sopra l’appello dell’INPS deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.

Non vi è luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità.

La particolare complessità della questione, induce il Collegio a ritenere sussistente il carattere di eccezionalità che consente la compensazione delle spese legali ex art. 31, comma 3, c.g.c. (C. cost. n. 77 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione accoglie l’appello indicato in epigrafe e, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara che il sig. XX XX non ha diritto alla riliquidazione della pensione con il sistema di calcolo retributivo.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla segreteria per il seguito di competenza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 20 settembre 2019.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE f.f.
F.to Dott.ssa Giuseppina Maio F.to Dott.ssa Giuseppa Maneggio
Depositata in Segreteria il 25-09-2019
Il Dirigente
F.to Salvatore Antonio Sardella
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da antoniodm »

Ho già scritto su di un altra discussione ma questa mi sembra più pertinente, quindi rigiro la domanda. Siccome sono stato costretto a ricorrere alla Corte dei Conti sez. Veneto, in quanto l'inps non mi ha riconosciuto l'arrotondamento ai 18 anni al 31/12/1995, inoltre, essendoci stata sentenza negativa a tutte e tre le Corti di Appello a Roma, sapete se si è espressa la Cassazione e come? Grazie per le eventuali risposte e un saluto a tutti.
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da naturopata »

antoniodm ha scritto: lun ott 28, 2019 5:02 pm Ho già scritto su di un altra discussione ma questa mi sembra più pertinente, quindi rigiro la domanda. Siccome sono stato costretto a ricorrere alla Corte dei Conti sez. Veneto, in quanto l'inps non mi ha riconosciuto l'arrotondamento ai 18 anni al 31/12/1995, inoltre, essendoci stata sentenza negativa a tutte e tre le Corti di Appello a Roma, sapete se si è espressa la Cassazione e come? Grazie per le eventuali risposte e un saluto a tutti.
La Corte dei Conti è una giurisdizione speciale e consta di due gradi di giudizio e quindi non soggiace alla Cassazione (la cassazione sono proprio le sezioni centrali). Soltanto per il difetto di giurisdizione può essere invocata la Cassazione, ma non è il tuo caso. L'arrotondamento è, ad oggi, questione ormai defunta.
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da panorama »

CdC Sezione Terza d'Appello Sent. 240/2019 pubblicata oggi 29/11/2019, accoglie altro appello dell'INPS circa l'arrotondamento ai 18 anni al 31/12/1995 e riferita alla sentenza della CdC Lombardia n. 16/2018.
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da panorama »

ho dimenticato di scrivere,

1 ) - al 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità contributiva di 17 anni 11 mesi e 23 giorni.
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da panorama »

In una sentenza del Tar Lazio di Dicembre 2019 che dichiara inammissibile un ricorso del 2009 per difetto di giurisdizione, per il seguente problema:

per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a beneficiare del diritto al regime previdenziale retributivo ovvero misto retributivo-contributivo con la quota retributiva calcolata fino alla data in cui verrà istituita la previdenza complementare per il personale -OMISSIS-, con la conseguente condanna delle amministrazioni convenute al pagamento dei contributi previdenziali pagati in eccesso, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, con tutte le eventuali maggiorazioni dovute ex lege.

SI LEGGE:

La legge di riforma n. 335/1995 (c.d. Riforma Dini), ha previsto, infatti, il passaggio immediato dal sistema retributivo a quello contributivo, in forza del quale il calcolo della pensione viene effettuato sulla base dei contributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa.

In particolare, per i dipendenti già in servizio si applica:
a. interamente il sistema retributivo, qualora vantino al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva superiore ai 18 anni;
b. il sistema misto, in presenza di un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.

Come rilevato più volta dal Tar, le questioni relative all’entità del trattamento pensionistico rientrano nella sfera di giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214.

Infatti, l’art. 62 del R.D. 1214 del 1934 devolve alla giurisdizione della Corte dei Conti i giudizi “contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato”, e “tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel -OMISSIS- le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità”.

Tale norma consente, quindi, di ritenere devolute alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica, tutte le liti aventi ad oggetto l’accertamento dell’an e del quantum del diritto pensionistico, rientrando in detto ambito anche i provvedimenti di “riscatto di servizi” e di “computo di servizi” finalizzati al conseguimento ovvero alla commisurazione della pensione. Inoltre, in forza della citata disposizione, sono attribuiti alla cognizione della Corte dei Conti tutti gli altri ricorsi in materia di pensione attribuiti da leggi speciali alla Corte stessa (articolo 62, comma 2, del testo unico citato), tra i quali vanno annoverati quelli concernenti le pensioni dei dipendenti degli Enti locali (articolo 60 del Regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680), nonché i ricorsi in tema di riscatto di ulteriori periodi di servizio o del corso legale degli studi universitari, finalizzati al conseguimento ovvero alla commisurazione della pensione erogata dalle ex Casse pensioni degli Istituti previdenziali, poi dall’INPDAP e oggi dall’INPS (cfr. l’articolo 65, comma 3, della legge 6 luglio 1939, n. 1035)”.

Orbene, non può farsi a meno di evidenziare che:

A) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno più volte chiarito che, ai sensi degli articoli 13 e 62 del R.D. 1214/1934, la giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca l’elemento identificativo del petitum sostanziale, vale a dire tutte le controversie riguardanti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (ex multis, Cassazione civile, Sez. un. 16 gennaio 2003, n. 573);

B) le Sezioni Unite hanno pure ribadito la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, a norma degli artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, per tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo, e comprese altresì quelle di risarcimento danni per l’inadempimento delle suddette obbligazioni (Cassazione civile, Sez. un., 27 febbraio 2013, n. 4853);

C) con particolare riferimento a controversie analoghe a quella in esame - aventi anch’esse ad oggetto domande di accertamento del diritto al riconoscimento del trattamento pensionistico spettante secondo il sistema retributivo vigente anteriormente alla del 1995, nonché domande di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti al mancata istituzione della previdenza complementare - il Giudice amministrativo (ex multis, Tar Umbria Perugia, 7 agosto 2013, n. 432; Tar Lazio, sez. I bis, 22 febbraio 2010, n. 2721) ha declinato la giurisdizione in favore della Corte dei Conti.

Né la giurisdizione della Corte dei Conti ora indicata può ritenersi venuta meno per effetto dell'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che ha devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, atteso che tale norma fa salve le controversie specificamente indicate, tra le quali rientrano quindi anche quelle espressamente devolute dal legislatore alla giurisdizione della Corte dei Conti.

La giurisdizione del giudice amministrazione, infine, non può dirsi radicata, come sostenuto dai ricorrenti nella memoria da ultimo depositata, nella collegata domanda di condanna alla restituzione di quanto asseritamente versato in eccesso, atteso che la domanda, nella sua lessicale connotazione e nella sua concreta articolazione, appare meramente consequenziale rispetto alla descritta domanda di accertamento.

Con specifico riferimento alla domanda per la condanna al risarcimento del danno derivante dal mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto e della connessa istituzione della previdenza complementare, essa, anche a prescindere dall’esito del regolamento per conflitto negativo di giurisdizione al momento pendente dinanzi alle Sezioni Unite (n. 9357/2019) su analoga vicenda, è comunque allo stato inammissibile per carenza di attualità dell’interesse. Infatti, trattandosi di domanda proposta in via subordinata, essa non può essere allo stato esaminata, non potendo questo giudice scrutinare la domanda principale per difetto di giurisdizione.
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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Vi ricordo che in Cassazione pende un ricorso, per conflitto negativo di giurisdizione TAR - CdC, dinanzi alle Sezioni Unite (n. 9357/2019).
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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inutile affrontare dei costi.

- saggia decisione, quella di rinunciare al ricorso, in considerazione del nuovo orientamento giurisprudenziale maturato nelle more del giudizio.

1) - al 31 dicembre 1995, il ricorrente aveva maturato solo 23 giorni lavorativi del dodicesimo mese necessario a completare i 18 anni previsti dalla legge e non l’intera mensilità.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2020 Numero 9 Pubblicazione 27/01/2020

SENT. N. 9/20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei conti
Sezione giurisdizionale
per la regione Piemonte

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Walter BERRUTI ai sensi dell’art. 151 del c.g.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio iscritto il al n. 21223 del Registro di Segreteria,

sul ricorso
promosso da L. I. P., nato il omissis a omissis e residente in omissis (CF: omissis), rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Boscarol ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Bolzano, Corso Italia n. 30 giusta procura in calce al ricorso.

contro
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., non costituito.

Nessuno comparendo alla pubblica udienza del 21 gennaio 2020.

Ritenuto in
FATTO

Con ricorso depositato in data 14 ottobre 2019, il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo invece che con il sistema misto, non applicato dall’INPS in quanto, al 31 dicembre 1995, il ricorrente aveva maturato solo 23 giorni lavorativi del dodicesimo mese necessario a completare i 18 anni previsti dalla legge e non l’intera mensilità.

Con atto del 18 dicembre 2019 depositato a mezzo del proprio difensore, provvisto della facoltà di rinunciare agli atti, e sottoscritto personalmente dal ricorrente, questi ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in considerazione del nuovo orientamento giurisprudenziale maturato nelle more del giudizio.

Il ricorso non risulta essere stato notificato all’INPS, che difatti non si è costituito.

Nessuno comparendo alla pubblica udienza del 21 gennaio 2020, la causa è stata definita nella stessa udienza come da dispositivo.

Considerato in
DIRITTO

La rinuncia, a mente dell’art. 110 c.g.c. e dell’art. 306 c.p.c., produce effetti estintivi del giudizio se accettata dalla controparte, laddove costituita ed avente un interesse alla prosecuzione del giudizio.

Nella specie la controparte non è stata evocata in giudizio e nemmeno si è costituita.

Il giudizio può pertanto essere dichiarato estinto sulla base dell’atto di rinuncia in atti.

In mancanza di costituzione della controparte non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
dichiara l’estinzione del giudizio;

nulla per le spese.

Così deciso in Torino, il 21 gennaio 2020.
Il Giudice
(F.to Dott. Walter Berruti)

Depositata in Segreteria il 27 gennaio 2020

Il Direttore della Segreteria
(F.to Antonio Cinque)
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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giusto per notizia, posto questa comunicazione dell'INPS datata 24/02/2017 e diretta al Ministero della Difesa e per conoscenza, al Centro Unico Stipendiale Esercito ed CGA - CNA Chieti -
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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La CdC Lazio rigetta il ricorso

arruolato il 7 gennaio 1981 e al 31/12/1995 aveva in totale a 17 anni, 11 mesi e 23 giorni

e, precisa:

1) - Tuttavia, dall’esame della giurisprudenza delle tre sezioni di Appello di questa Corte, si evidenzia inequivocabile una linea interpretativa uniforme, sfavorevole al ricorrente.

2) - Da ultimo, si menzionano le sentenze della I sezione di Appello n. 155/2019, della II di Appello n. 274/2019 e della III di Appello n. 97/2019 e n. 176/2019 che, nell’argomentare compiutamente in ordine all’interpretazione del quadro normativo prima richiamato e delle singole disposizioni, ne forniscono una lettura rigorosa.

3) - I Giudici dell’appello, le cui argomentazioni sono qui condivise e riportate, hanno affrontato il problema interpretativo, rappresentato dall'individuazione della "natura, funzione e, quindi, ambito d’applicazione delle varie disposizioni” nel panorama normativo di riferimento.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE LAZIO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2020 Numero 20 Pubblicazione 15/01/2020

Sent. n. 20/2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO
In composizione monocratica composta dal consigliere Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nel giudizio iscritto con il ricorso n. 75771 del Registro di Segreteria, sul ricorso promosso da XX, nato a omissis il omissis, residente in omissis Via omissis, inizialmente in proprio, poi, giusta procura, rappresentato e difeso dall’Avv. Sandro Mento del Foro di Velletri, e domiciliato presso lo studio del legale in Roma, Viale Liegi, n. 16, con pec;

contro
-il Ministero della Difesa, in proprio

-INPS, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Di Meglio e Massimo Boccia Neri, elettivamente domiciliato in Via Cesare Beccaria n. 29 Roma, giusta procura notarile in atti;

per l’accertamento e riconoscimento del diritto all’arrotondamento dei servizi contributivi, utili ai fini del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, previo accertamento dell’anzianità contributiva di 18 anni, maturata al 31/12/1995;

Visti gli atti e i documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza l’Avv. Mento per il ricorrente e l’avv. Andrea Botta per l’INPS. Non costituito ed assente il Ministero della difesa.

Ritenuto in
FATTO

L’odierno ricorrente, sottufficiale dell’Esercito Italiano, arruolato il 7 gennaio 1981, previa domanda amministrativa, con il ricorso, presentato in proprio in data 10/10/2017, e poi con mandato difensivo al legale in data 1/7/2019, deduce l’erroneità del calcolo dell’anzianità, maturata alla data del 31 dicembre 1995, avendo il ricorrente nello specifico un’anzianità di servizio, con il conteggio di servizi speciali e riscatti previdenziali, pari in totale a 17 anni, 11 mesi e 23 giorni e quindi di 18 anni per arrotondamento.

Le argomentazioni difensive si basano su due precedenti giurisprudenziali specifici (Cdc sez. Sardegna sent. 94/2014 e Liguria sent. 118/2016), che avevano riconosciuto il presupposto per accedere al sistema retributivo a fini previdenziali, per effetto del cd. arrotondamento a mese intero del periodo effettivo di anzianità. Viene richiamata la normativa di settore, ed in particolare l’art.59 della legge 449/1997, che il ricorrente ritiene violato nel caso di specie, sostenendo che l’arrotondamento, dopo il 15° giorno del mese, sia consuetudine consolidata a fini amministrativi, e che la norma in questione faccia riferimento all’arrotondamento dell’anno, non del mese. Il ricorrente specifica di aver già maturato, alla data del ricorso ed a prescindere dall’esito del giudizio, il diritto alla pensione sia per requisiti di anzianità (cessazione volontaria), sia per quelli implementativi (cd. finestra mobile e previsione di vita). Chiede, pertanto, l’estensione dei due giudicati illustrati nel ricorso ed il riconoscimento della maggiore anzianità contributiva utile a maturare il diritto al trattamento di quiescenza con il sistema retributivo, fino al dicembre 2011, e con sistema del doppio calcolo, sino al 1° gennaio 2012.

Con memoria dell’11/11/2019, si è costituito l’INPS, al quale è stato notificato il ricorso a cura del patrono del ricorrente, pur non essendo evocato nel ricorso introduttivo; la difesa ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art.153 cgc (erroneamente indicato nell’atto di costituzione in Codice di procedura civile), per mancanza degli elementi identificativi della domanda nei confronti dell’Istituto.

Non risulta costituito il Ministero della Difesa.

All’odierna udienza, il ricorrente ha ribadito le argomentazioni a sostegno della domanda insistendo per l’accoglimento, e l’avv. Andrea Botta per l’INPS ha ribadito l’eccezione di inammissibilità del ricorso e ha sottolineato l’assenza di previa domanda amministrativa.

La causa è stata trattenuta per la decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

In primo luogo, va dichiarata la contumacia del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 93 cgc.

In secondo luogo, in ordine all’eccezione di carenza di domanda amministrativa, risulta depositata in atti solo la domanda del ricorrente, indirizzata al Ministero della difesa ai fini del calcolo mediante arrotondamento, nella quale si chiede all’amministrazione di interessare l’INPS per il “riconoscimento del suddetto arrotondamento… con il conseguente calcolo della pensione con il sistema retributivo…” (nota del 18/11/2016). Non vi è ulteriore documentazione in ordine alla trasmissione da parte del Ministero all’Istituto, né prova di una qualche interlocuzione con l’INPS. Quindi, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti dell’INPS, ai sensi dell’art. 153 comma 1 lettera b) cgc, per non aver l’interessato provveduto propedeuticamente in via amministrativa.

Passando al merito, la questione sottoposta al giudice riguarda l’applicabilità o meno degli arrotondamenti delle frazioni di mese, per calcolare la misura temporale dell’anzianità contributiva, per il raggiungimento dei 18 anni al 31/12/1995, e quindi per il calcolo dell’anzianità maturata, ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico mediante il sistema retributivo. Difatti, dai prospetti INPS, riepilogativi dei periodi compresi quelli riscattati (l’ultimo pagato nel 2017), effettivamente al 31/12/1995 i servizi utili non raggiungevano i 18 anni.

In particolare, il thema decidendum attiene all’interpretazione dell’art. 59 della legge 449/1997 che ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, “per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”. Questa norma è espressamente indicata nel ricorso introduttivo.

In ragione del richiamo alle sentenze di merito favorevoli indicate nella parte in fatto, delle quali si chiede con il ricorso l’estensione in via analogica del giudicato, occorre anche aver riguardo per relationem alle altre disposizioni in materia ivi richiamate. In particolare, ci si riferisce al disposto di cui al comma 13 dell’art.1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ove individua un’anzianità di “almeno 18 anni” al 31/12/1995, per effetto della quale la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo. Ed ancora, occorre prendere in esame anche l’art. 3 della legge n. 274 del 1991, che a sua volta disciplina gli arrotondamenti per frazioni del mese, e che dispone -ai fini del calcolo- che il complessivo servizio utile venga arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore, ma che contestualmente ne circoscrive l’ambito applicativo ai soli iscritti alle (allora esistenti) Casse pensioni degli Istituti di previdenza -indicando appunto la legge 965/1965 art 3 comma 1 lett. a).

Ciò premesso, il ricorso non è fondato per le seguenti ragioni di diritto e quindi va respinto.

In primo luogo, occorre sottolineare che non è consentita l’estensione in via analogia di sentenze pur definitive, atteso che l’efficacia è limitata unicamente alle parti del giudizio, ai loro eredi e agli aventi causa, senza potersi estendere anche ai terzi.

Nel contesto analizzato, questo Giudice è consapevole che vi sono stati e vi sono attualmente, in primo grado, orientamenti interpretativi opposti in materia (il ricorrente ne richiama alcune, ma in senso contrario alle posizioni del ricorrente cfr. ex multis Sezione giurisdizionale Lombardia sent. nn.54 e 69/2018). Tuttavia, dall’esame della giurisprudenza delle tre sezioni di Appello di questa Corte, si evidenzia inequivocabile una linea interpretativa uniforme, sfavorevole al ricorrente. Da ultimo, si menzionano le sentenze della I sezione di Appello n. 155/2019, della II di Appello n. 274/2019 e della III di Appello n. 97/2019 e n. 176/2019 che, nell’argomentare compiutamente in ordine all’interpretazione del quadro normativo prima richiamato e delle singole disposizioni, ne forniscono una lettura rigorosa. I Giudici dell’appello, le cui argomentazioni sono qui condivise e riportate, hanno affrontato il problema interpretativo, rappresentato dall'individuazione della "natura, funzione e, quindi, ambito d’applicazione delle varie disposizioni” nel panorama normativo di riferimento.

Orbene, il legislatore con la legge n.335/1995 ha riformato il sistema pensionistico, e, per quanto qui di rilievo, al citato comma 13 ha indicato la locuzione "almeno 18 anni” di anzianità contributiva, quale periodo certo e determinato, per poter beneficiare della pensione liquidata in base al sistema retributivo. Il tenore letterale della norma è inequivocabile, quindi non è consentito alcuno spazio interpretativo per l'applicazione di una norma (L.274/1991) che -peraltro in altro settore come su specificato, al quale non risulta appartenere il ricorrente- permette l’arrotondamento. Se il legislatore avesse voluto consentire l’arrotondamento per frazione addirittura di mese, come in altro ambito previsto (il citato art. 3 L.274/91) avrebbe disposto in tal senso. “L’avverbio ’almeno’ esclude, infatti, con valutazione legale tipica, la rilevanza di lassi temporali inferiori, ossia che non siano di ’almeno 18 anni’” (III appello n. 97/2019). La funzione del comma 13 dell’art. 1 della citata legge 335/95, è quella di individuare in modo inequivocabile la platea di destinatari di una norma transitoria sul regime previdenziale applicabile.

Il giudice dell’appello, in particolare, ha affermato che la ratio del comma 13 è consentire l’ultrattività del sistema di calcolo retributivo ma, essendo norma di carattere eccezionale -cioè una norma di diritto transitorio che operando il raccordo tra la vecchia e la nuova normativa individua un regime temporaneo specifico- non è suscettibile comunque di integrazioni analogiche ed è prescritta al fine di fornire un discrimen certo ed immutabile per distinguere i destinatari. La norma c’è e non appare violare principi di uguaglianza e ragionevolezza.

Ed ancora, la successiva disposizione di legge (art. 59 L.449/97) impone il divieto di arrotondamento alle frazioni di anno per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione.

Perciò, in presenza di chiarezza dispositiva ed in assenza di lacuna normativa, non vi è luogo per l'applicazione, in via analogica, della disposizione testé richiamata. Non può farsi ricorso neppure al concetto di applicazione analogica dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, non rinvenendo alcun principio generale in tale ambito, che imponga di superare il tenore letterale della norma. Ed infine disposizioni di settore, quale il citato art.3, comma 1, della L. 8 agosto 1991, n. 274, è norma speciale non suscettibile di estensione analogica in ossequio all’art. 14 delle preleggi.

Concludendo, si ritiene che il legislatore abbia voluto introdurre un dato temporale preciso, i 18 anni effettivi di anzianità contributiva, per segnare il passaggio di regime, e per consentire l’applicazione residuale del regime retributivo. È norma di diritto transitorio che, operando il raccordo tra vecchia e nuova normativa, individua un regime specifico soltanto per alcuni soggetti (iscritti alle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO) ed alle condizioni ivi previste (almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995), permettendo l’ultrattività del sistema di calcolo retributivo, ormai abrogato e sostituito da quello contributivo. Di contro, la ratio connessa all’applicazione degli arrotondamenti appare congrua, ove operi per determinare il computo del periodo per l’accesso alla pensione, ma non per indicare l’elemento certo per l’applicazione di un beneficio nel regime transitorio.

Nel caso di specie è evidente, pertanto, che il ricorrente non possedeva (pur se per pochissimi giorni), alla data del 31 dicembre 1995, i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità previsti dalla normativa anteriore alla riforma, ossia non aveva “almeno 18 anni di anzianità contributiva”.

Tutto ciò considerato, la domanda è respinta.

Le spese di giudizio sono compensate ex art. 31 c.g.c., in ragione dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali e dei recenti approdi giurisprudenziali uniformi in grado di Appello.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

DICHIARA
La contumacia del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 93 cgc.

DICHIARA
inammissibile il ricorso nei confronti dell’INPS, ai sensi dell’art.153 comma 1 lett.b) cgc.

RESPINGE
il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 21 novembre 2019.
Il giudice
F.to: Cons. Alessandra Sanguigni


Depositata in Segreteria il 15.01.2020


p. Il Dirigente
F.to: Dott. Alessandro Vinicola
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