FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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gino59
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da gino59 »

panorama ha scritto:Non sono un giudice conciliatore ma sono un "osservatore" non per questo mi chiamo PANORAMA.
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........Buona questa......otima................ahahahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


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Antonio_1961
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da Antonio_1961 »

panorama ha scritto:Non sono un giudice conciliatore ma sono un "osservatore" non per questo mi chiamo PANORAMA.
Mica osservi il panorama. sei molto bravo a cercare sentenze su internet e poi a incollarle sul forum. sarebbe piu' utile sintetizzare l argomento . qua' la maggior parte sono solo interessati agli importi della futura pensione e il TFS.
panorama
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da panorama »

Per sintetizzare richiede più tempo e già ne uso molto ma molto.
Per leggere le sentenze di tutta Italia impiego circa 4-5 ore al giorno che poi devo dedicare altro tempo per postarle su GrNet in base agli argomenti a cui i colleghi sono interessati per tenerli aggiornati costantemente, inoltre io ancora sono in servizio, quindi resto fuori x 6 ore che sommate a quelle per le ricerche, fate un po' voi il conto tra l'uno e l'altro.
Ha, dimenticavo: inoltre provvedo a girarle giornalmente anche a tanti altri colleghi per e-mail, oltre 40 amici.
saluti
nabboni

Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da nabboni »

panorama ha scritto:Per sintetizzare richiede più tempo e già ne uso molto ma molto.
Per leggere le sentenze di tutta Italia impiego circa 4-5 ore al giorno che poi devo dedicare altro tempo per postarle su GrNet in base agli argomenti a cui i colleghi sono interessati per tenerli aggiornati costantemente, inoltre io ancora sono in servizio, quindi resto fuori x 6 ore che sommate a quelle per le ricerche, fate un po' voi il conto tra l'uno e l'altro.
Ha, dimenticavo: inoltre provvedo a girarle giornalmente anche a tanti altri colleghi per e-mail, oltre 40 amici.
saluti
Sei un grande ed hai la mia massima riconoscenza per il lavoro che fai. Poi, le sentenze che mi interessano (tante fra quelle che posti), io, comunque, sono solito leggerle integralmente e interpretarle acriticamente.
panorama
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da panorama »

Importante che crei una cartella per ogni problema e non ammucchiarle in massa che poi cercare quella che interessa diventa un problema e richiede più tempo.
Io ho 14 cartelle, tutte singole per ogni argomento ed al momento giusto impiego poco tempo. Poi ci sono tante altre sentenze particolari che li tengo "segrete" e non pubblicate su questo forum, altrimenti diventano bocconcini per molti.
nabboni

Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da nabboni »

panorama ha scritto:Importante che crei una cartella per ogni problema e non ammucchiarle in massa che poi cercare quella che interessa diventa un problema e richiede più tempo.
Io ho 14 cartelle, tutte singole per ogni argomento ed al momento giusto impiego poco tempo. Poi ci sono tante altre sentenze particolari che li tengo "segrete" e non pubblicate su questo forum, altrimenti diventano bocconcini per molti.
Infatti le ho archiviate per argomento. Per quelle segrete condivido in pieno e se mai dovessi avere un caso particolare e solo personale da dirimire, ti chiederò udienza in privato.
panorama
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da panorama »

Ok,
cmq. e sempre al fine di bene lo faccio.
ciao
panorama
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da panorama »

I ricorrenti, ufficiali e sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri, collocati in quiescenza con decorrenza 1.1.1996,
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Il TAR LAZIO scrive:

1) - Per quanto possa occorrere si evidenzia ancora, che, se anche le amministrazioni competenti si attivassero, l'effettivo avvio del procedimento di concertazione, preliminare all'adozione dello schema di atto da emanarsi nella forma di d.P.R., non potrebbe che dipendere anche da una concorrente e convergente volontà delle organizzazione sindacali summenzionate (quest'ultima, ovviamente, di natura squisitamente negoziale).

2) - È pertanto evidente che, allo stato, i ricorrenti non sono titolari né di un diritto soggettivo, né di un interesse legittimo, potendo semmai riconoscersi un interesse di tal fatta (di carattere strumentale) solo in capo alle organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alle procedure di contrattazione collettiva.

3) - Ne deriva che gli odierni ricorrenti non sono legittimati a partecipare a detto procedimento, non essendo titolari di un interesse personale, concreto ed attuale, specificamente tutelato dalla norma attributiva del potere, con la previsione di un correlato obbligo di provvedere in capo alle amministrazioni competenti, né tantomeno che il giudice possa sostituirsi all’Amministrazione.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

26/03/2014 201403351 Sentenza 1B


N. 03351/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02500/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2500 del 2009, proposto da:
(congruo numero di ricorrenti); rappresentati e difesi dagli avv.ti Sandro Salvatore Rapisarda, Antonino Romeo, con domicilio eletto presso l’avv. Sandro Salvatore Rapisarda in Roma, via C. Garofolini, 7;

contro
Ministero della Difesa, Ministero della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comando Generale Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti al trattamento di previdenza complementare, ai sensi della legge n. 335/95, con decorrenza dall’1.1.1996, nonché per il risarcimento del danno nella misura corrispondente alla differenza tra la somma del trattamento pensionistico intergrato con la previdenza complementare e quello goduto dalla stessa data.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero della Funzione Pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, ufficiali e sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri, collocati in quiescenza con decorrenza 1.1.1996, chiedono l’accertamento del loro diritto a vedersi riconosciuto il trattamento di previdenza complementare previsto per i dipendenti non contrattualizzati a seguito di un’apposita procedura di concertazione non ancora avviata.

Nel ricorso prospettano i seguenti motivi di gravame:

violazione dell’art. 3 della Costituzione – disparità di trattamento- ingiustizia manifesta.

Sollevano, infine, un profilo di illegittimità costituzionale dell’art. 23 comma 6 del d. lgs. n. 252/2005.
Nei motivi di ricorso lamentano sostanzialmente l’inapplicazione della normativa che ha previsto anche per i dipendenti delle Forze Armate il sistema di previdenza complementare (d.lgs. n. 195/1995 poi modificato dal d.lgs. n. 129/2000).

Prospettano invece la questione di incostituzionalità con riferimento alla circostanza che l’art. 23 comma 6 del d. lgs. n. 252/2005 avrebbe legittimato le omissioni dell’Amministrazione sull’attivazione della previdenza complementare, rinviando comunque l’entrata in vigore dello stesso sistema alla procedura di concertazione prevista dalla legge 195/1995.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio il 9.1.2014 ed ha depositato un’ulteriore memoria il 14.1.2014.
Anche i ricorrenti hanno depositato un’ulteriore memoria il 2.1.2014.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 5.2.2014.

Ciò premesso, il Collegio ritiene il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione dei ricorrenti,
a prescindere dalla eccepita incostituzionalità dell’art. 23 comma 6 del d. lgs. n. 252/2005, peraltro non manifestamente fondata alla luce del principio di ragionevolezza che ispira il richiamo fatto dalla stessa disposizione alla necessità di un preventivo procedimento di negoziazione.

Se è pur vero che non può essere condivisa l'eccezione preliminare svolta dall'Avvocatura dello Stato secondo cui la controversia in esame appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti.

(nel caso in esame la prestazione di contenuto genericamente previdenziale sarebbe dovuta al lavoratore come prestazione del datore di lavoro nell'ambito di una forma di previdenza interna a carattere aziendale, anche se il fondo all'uopo costituito sia alimentato dai contributi a carico anche dei lavoratori, restando pertanto la controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ), va invece ritenuta fondata l’altra eccezione dell’Avvocatura erariale in ordine al difetto ad agire dei ricorrenti.

Come affermato in casi analoghi dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ex plurimis, TAR Lazio, sez.I^, 8 marzo 2011, n. 2092; Cons. St., sez. IV, n. 5698/2011) sussiste infatti il difetto di legittimazione per le ragioni di seguito illustrate.

La riforma previdenziale di cui alla c.d. legge "Dini" (legge 8 agosto 1995, n. 335) ha introdotto per la liquidazione delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre forme sostitutive ed esclusive della medesima un nuovo sistema contributivo, confermando il previgente sistema retributivo per i lavoratori con anzianità contributiva di almeno diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995 e istituendo un regime misto per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla stessa data del 31 dicembre 1995 (art. 1 commi 6 e 12); il successivo art. 2 della legge ha poi previsto la "trasformazione" per i lavoratori pubblici dei trattamenti di fine servizio in trattamenti di fine rapporto, ossia la loro omogeneizzazione alle previsioni dell'art. 2120 cod. civ. (comma 5), demandando alla contrattazione collettiva nazionale la relativa disciplina e i relativi adeguamenti della struttura retributiva e previdenziale, anche ai fini dell'attuazione della c.d. previdenza complementare (comma 6), e ciò anche per i lavoratori già occupati al 31 dicembre 1995 (comma 7).

Le c.d. forme di previdenza complementare per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico sono state quindi introdotte dal d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 per i lavoratori sia privati che pubblici (art. 2 lettera a), demandandone l'istituzione, quanto al personale pubblico, ai contratti collettivi e, per il personale non contrattualizzato, ossia in regime di diritto pubblico (caso di specie), alle norme dei rispettivi ordinamenti (art. 3 comma 2); disposizioni analoghe sono state poi dettate dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Con particolare riguardo al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195, ha rinviato la disciplina del rapporto di lavoro, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, rispettivamente alla contrattazione collettiva (per le forze di polizia a ordinamento civile: art. 3) e a procedure di concertazione (per le forze di polizia a ordinamento militare: art. 4 e per le forze armate: art. 5).

Le procedure di concertazione sono regolate dall'art. 7 del d.lgs. n. 195 del 1995 (come modificato dal d.lgs. 31 marzo 2000, n. 129); avviate dal Ministro della funzione pubblica (ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione), con il coinvolgimento, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale delle forze di polizia a ordinamento civile, e del Comitato centrale di rappresentanza (COCER) interforze.

Dette procedure " [...] hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive [...]", ivi compresa la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale (per le forze di polizia a ordinamento civile) e dello schema di provvedimento (per il personale delle forze armate e di polizia a ordinamento militare), anche con convocazioni congiunte delle delegazioni di parte pubblica, dei rappresentanti dello Stato Maggiore della Difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER e delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle forze di polizia ad ordinamento civile.

Infine, l'ipotesi di accordo economico collettivo e lo schema di provvedimento, corredati dai prescritti prospetti (che indicano personale interessato, costi unitari, oneri riflessi del trattamento economico, quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta), esaminate le eventuali osservazioni, sono approvati dal Consiglio dei Ministri, che autorizza la sottoscrizione degli accordi e fissa i contenuti dello schema di provvedimento, successivamente "recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato".

L'art. 26 comma 20 della legge finanziaria 23 dicembre 1998, n. 448, con norma d'interpretazione autentica, ha chiarito che compete alle procedure di negoziazione e concertazione testé illustrate, la definizione, per il personale delle forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle forze armate, della disciplina del trattamento di fine rapporto e l'istituzione di forme di previdenza complementare.

L'art. 67 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha ribadito che le procedure di negoziazione e concertazione, in prima applicazione, provvedono a definire (salva la volontarietà dell'adesione ai fondi pensione):

"a) la costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare [...] anche verificando la possibilità di unificarlo con analoghi fondi istituiti ai sensi delle normative richiamate per i lavoratori del pubblico impiego;

b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse;

c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, le voci retributive utili per gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto, nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare".

Così delineato, in estrema sintesi, il quadro di riferimento normativo, deve rilevarsi che i ricorrenti censurano in sostanza la mancata definizione delle procedure di negoziazione e concertazione di cui all'art. 7del d.lgs. n. 195 del 1995, da ultimo citato.

Orbene, è del tutto evidente che i dipendenti pubblici destinatari dell'attività contrattuale collettiva o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della procedura di concertazione sono titolari di un interesse "finale", ovvero della posizione soggettiva destinata a sorgere per effetto di tale concertazione, e non già di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all'avvio e conclusione dei procedimenti "negoziali" in oggetto.

Tale interesse (assimilabile agli interessi legittimi procedimentali), appartiene, semmai, esclusivamente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (quanto alle forze di polizia a ordinamento civile) e ai Comitati centrali di rappresentanza, sempre quali organismi esponenziali d'interessi collettivi chiamati a partecipare ai predetti procedimenti.

Per quanto possa occorrere si evidenzia ancora, che, se anche le amministrazioni competenti si attivassero, l'effettivo avvio del procedimento di concertazione, preliminare all'adozione dello schema di atto da emanarsi nella forma di d.P.R., non potrebbe che dipendere anche da una concorrente e convergente volontà delle organizzazione sindacali summenzionate (quest'ultima, ovviamente, di natura squisitamente negoziale).

È pertanto evidente che, allo stato, i ricorrenti non sono titolari né di un diritto soggettivo, né di un interesse legittimo, potendo semmai riconoscersi un interesse di tal fatta (di carattere strumentale) solo in capo alle organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alle procedure di contrattazione collettiva.
Ne deriva che gli odierni ricorrenti non sono legittimati a partecipare a detto procedimento, non essendo titolari di un interesse personale, concreto ed attuale, specificamente tutelato dalla norma attributiva del potere, con la previsione di un correlato obbligo di provvedere in capo alle amministrazioni competenti, né tantomeno che il giudice possa sostituirsi all’Amministrazione.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire.

Tuttavia, in ragione della natura degli interessi coinvolti, appare equo compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2014
panorama
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da panorama »

anche questa sentenza e identica, stessa data pure.

26/03/2014 201403350 Sentenza 1B
panorama
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da panorama »

pure queste

26/03/2014 201403349 Sentenza 1B

26/03/2014 201403348 Sentenza 1B
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da max77 »

Il Commissario ad Acta ha inoltrato una lettera sollecitatoria a tutti i Cocer al fine di avviare la concertazione per l'avvio della previdenza complementare. Il problema è che se il Commissario non pone dei limiti temporali tassativi entro i quali concludere questa benedetta concertazione, i Cocer e le varie sigle sindacali di Polizia ci faranno aspettare altri 17 anni...
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da franruggi »

Sono uno di quelli della lista di panorama. Ssluti


Saluti
Francesco
panorama
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

Messaggio da panorama »

(c.d. secondo pilastro);

1) - i ricorrenti chiedono innanzi tutto l’accertamento del diritto ad ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico spettante secondo il sistema retributivo vigente nel periodo antecedente la riforma del sistema pensionistico attuata con la legge n.335/1995 (c.d. Riforma Dini), con conseguente condanna delle Amministrazioni intimate a provvedere in merito e annullamento e/o disapplicazione dei provvedimenti che negano il predetto diritto.

2) - l’introduzione del sistema pensionistico contributivo, in luogo del più favorevole sistema retributivo, sarebbe oltremodo penalizzante per i dipendenti pubblici - ivi compresi i ricorrenti stessi, già in possesso di anzianità di servizio precedente al 31 dicembre 1995, ma inferiore ai 18 anni alla data del 1° gennaio 1996 - perché implica un calcolo della pensione non più basato sulla retribuzione, bensì sui contributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa;

3) - Alla pubblica udienza del 2 aprile 2014 il difensore del ricorrente ha dichiarato che - a differenza di quanto affermato nel ricorso - i ricorrenti sono dipendenti civili dei Ministeri intimati. Quindi il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione.

IL TAR LAZIO precisa:

4) - il Collegio ritiene che - a prescindere da ogni considerazione in merito alla natura (pubblicistica o privatistica) del rapporto di lavoro dei ricorrenti, in relazione alla quale sussiste un evidente contrasto tra quanto dichiarato in udienza dal difensore dei ricorrenti e quanto risulta dagli elenchi allegati al ricorso (ove si afferma molti dei ricorrenti prestano servizio nella Guardia di Finanza) - risulti comunque fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, sollevata dalla Difesa delle Amministrazioni intimate muovendo dal presupposto che la presente controversia attenga alla materia pensionistica e, quindi, sia devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti di cui all’art. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934.

Il resto leggetelo qui sotto.
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14/05/2014 201405024 Sentenza 2


N. 05024/2014 REG.PROV.COLL.
N. 06629/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso n. 6629 del 2009 proposto da (congruo nr. di ricorrenti), rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Tarducci, Marco Noferi, Antonio Vallini e Jacopo Tozzi, elettivamente domiciliati in Roma, via del Casale Strozzi n. 31, presso lo studio dell’avvocato Enrico Gamba;

contro
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero della Giustizia, il Ministero della Salute, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

- l’INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Dario Marinuzzi dell’avvocatura interna dell’Istituto, presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Santa Croce in Gerusalemme n. 55;

per l’accertamento

in via principale, del diritto dei ricorrenti - previa, ove necessaria, rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 6, 12 e 13, nonché dell’art. 2, commi 5, 6 e 7 e dell’art. 5 della legge n. 335/l995, in relazione agli articoli 3, 38 e 53 della Costituzione - al riconoscimento del trattamento pensionistico loro spettante secondo il sistema retributivo vigente prima della riforma di cui alla legge n. 335/1995, fino a quando non sia data completa attuazione al sistema della previdenza complementare per il pubblico impiego, previsto dalla predetta legge n. 335/1995;

con conseguente condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’INPDAP, ognuno per le rispettive competenze, ad adottare il metodo di calcolo della pensione dei ricorrenti secondo il sistema retributivo vigente prima della riforma di cui alla legge n. 335/1995, con annullamento e/o disapplicazione dei provvedimenti che negano il suddetto diritto, nonché al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti per effetto del mancato avvio delle procedure di negoziazione o concertazione del trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare (c.d. secondo pilastro);

- in via subordinata, per la condanna delle Amministrazioni intimate alla corresponsione in favore dei ricorrenti della quota percentuale pari alla differenza di rendimento tra il fondo previsto dall’art. 12 dell’AQN in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999 ed il rendimento garantito dai fondi privati esistenti che garantiscono il maggior rendimento, con rivalutazione monetaria e interessi legali maturati a far data dal 1995 ovvero dal 31 dicembre 2001, come stabilito dall’ QN del 29 luglio 1999;

- in via ulteriormente subordinata, per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire l’anticipazione del TFR secondo quanto stabilito dall’art. 2120 cod. civ., con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti a provvedere di conseguenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza Consiglio Ministri, del Ministero della Difesa e dell’INPDAP;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2014 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti chiedono innanzi tutto l’accertamento del diritto ad ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico spettante secondo il sistema retributivo vigente nel periodo antecedente la riforma del sistema pensionistico attuata con la legge n.335/1995 (c.d. Riforma Dini), con conseguente condanna delle Amministrazioni intimate a provvedere in merito e annullamento e/o disapplicazione dei provvedimenti che negano il predetto diritto. In via subordinata chiedono la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato avvio delle procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e previdenza complementare.

In via ulteriormente subordinata chiedono il diritto a percepire l’anticipazione del TFR secondo quanto stabilito dall’art. 2120 cod. civ..

2. A sostegno delle suesposte deducono vari motivi, che possono essere riassunti come segue:
A) l’introduzione del sistema pensionistico contributivo, in luogo del più favorevole sistema retributivo, sarebbe oltremodo penalizzante per i dipendenti pubblici - ivi compresi i ricorrenti stessi, già in possesso di anzianità di servizio precedente al 31 dicembre 1995, ma inferiore ai 18 anni alla data del 1° gennaio 1996 - perché implica un calcolo della pensione non più basato sulla retribuzione, bensì sui contributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa;
B) sebbene i pregiudizi derivanti dalla riforma Dini e la disparità di trattamento ingenerata da tale riforma fossero ben noti al legislatore del 1995 - che aveva infatti previsto che il divario derivante dal passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo avrebbe dovuto essere compensato mediante una forma previdenziale aggiuntiva, comunemente nota come il secondo pilastro della riforma Dini - lo Stato, a distanza di oltre dieci anni dalla riforma, non ha ancora concretamente provveduto ad attivare la previdenza complementare, per l’appunto finalizzata a compensare le disparità di trattamento create dalla riforma. Nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del diritto al calcolo della pensione con il sistema retributivo ed a percepire l’anticipazione del TFR secondo quanto stabilito dall’art. 2120 cod. civ., i ricorrenti chiedono a questo Tribunale di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’impianto normativo di cui alla legge n. 335/1995 per l’asserito contrasto con l’articolo 3 Cost. (per violazione del principio di uguaglianza), nonché con i successivi articoli 53 (per violazione del principio della capacità contributiva) e 38 (per la non adeguatezza del trattamento pensionistico introdotto con la riforma).

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’INPDAP (soppresso con la legge n. 214/2011, con decorrenza 1 gennaio 2012 e successione da parte dell’INPS in tutti i rapporti attivi e passivi) si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso e con memorie depositate, rispettivamente, in data 28 dicembre 2009 e 28 dicembre 2010 hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, evidenziando che domanda proposta dai ricorrenti attiene alla materia pensionistica e, quindi, rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti di cui all’art. 13 del R.D. n. 1214/1934, anche perché le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato chela giurisdizione del Giudice contabile nella materia pensionistica:
A) riguarda non solo il diritto a pensione ma anche, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico, ivi compreso quello relativo al conseguimento del trattamento di pensione a partire da una certa data, nonché quello relativo al risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto (sentenza n. 2298 del 31 marzo 2008);
B) si estende anche ai dipendenti ancora in servizio (sentenza n. 1134 del 19 gennaio 2007).

4. I ricorrenti con memoria depositata in data 4 marzo 2014 hanno insistito per l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso in esame, ma non hanno replicato all’eccezione di difetto di giurisdizione.

5. Alla pubblica udienza del 2 aprile 2014 il difensore del ricorrente ha dichiarato che - a differenza di quanto affermato nel ricorso - i ricorrenti sono dipendenti civili dei Ministeri intimati. Quindi il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare il Collegio ritiene che - a prescindere da ogni considerazione in merito alla natura (pubblicistica o privatistica) del rapporto di lavoro dei ricorrenti, in relazione alla quale sussiste un evidente contrasto tra quanto dichiarato in udienza dal difensore dei ricorrenti e quanto risulta dagli elenchi allegati al ricorso (ove si afferma molti dei ricorrenti prestano servizio nella Guardia di Finanza) - risulti comunque fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, sollevata dalla Difesa delle Amministrazioni intimate muovendo dal presupposto che la presente controversia attenga alla materia pensionistica e, quindi, sia devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti di cui all’art. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934. Infatti - posto che la controversia in esame verte principalmente sull’accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico ad essi spettante secondo il sistema retributivo più favorevole, vigente nel periodo antecedente la riforma attuata con la legge n. 335/1995 - non può farsi a meno di evidenziare che:
A) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno più volte chiarito che, ai sensi degli articoli 13 e 62 del R.D. 1214/1934, la giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca l’elemento identificativo del petitum sostanziale, vale a dire tutte le controversie riguardanti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (ex multis, Cass. civ., Sez. un. 16 gennaio 2003, n. 573);
B) anche di recente le Sezioni Unite hanno ribadito la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, a norma degli art. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, per tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l’importo, e comprese altresì quelle di risarcimento danni per l’inadempimento delle suddette obbligazioni (Cass. civ., Sez. un., 27 febbraio 2013, n. 4853);
C) con particolare riferimento a controversie analoghe a quella in esame - aventi anch’esse ad oggetto domande di accertamento del diritto al riconoscimento del trattamento pensionistico spettante secondo il sistema retributivo vigente anteriormente alla riforma Dini, nonché domande di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti al mancata istituzione della previdenza complementare - il Giudice amministrativo (ex multis, T.A.R. Umbria Perugia, 7 agosto 2013, n. 432; T.A.R. Lazio, Sez. I-bis, 22 febbraio 2010, n. 2721) ha declinato la giurisdizione in favore della Corte dei Conti.

2. Solo per completezza il Collegio osserva che a diverse conclusioni non potrebbe pervenirsi sulla base delle pronunce, anche di questa Sezione (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 30 luglio 2013, n. 7715), con le quali il Giudice amministrativo ha ritenuto la giurisdizione in relazione a controversie (ben diverse da quella in esame) aventi ad oggetto l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo finalizzato all’attivazione della previdenza complementare (il c.d. secondo pilastro della riforma Dini). Infatti in tali occasioni per fondare la giurisdizione del giudice amministrativo è stato correttamente richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. un., 12 ottobre 2009, n. 21554) - evidentemente non applicabile alla fattispecie in esame - secondo il quale per radicare la giurisdizione della Corte dei Conti «non è sufficiente la natura latamente previdenziale della prestazione richiesta, ma occorre altresì che tale prestazione sia dovuta da un ente preposto alla previdenza obbligatoria nell’ambito di un rapporto (previdenziale, appunto) che trovi fonte esclusiva nella legge e abbia causa, soggetti e contenuto diversi rispetto al rapporto di lavoro, il quale a sua volta si ponga rispetto al rapporto previdenziale come mero presupposto di fatto e non come momento genetico del diritto alla prestazione».

3. Tenuto conto di quanto precede, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti di cui all’art. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934.

4. In ragione della parziale novità delle questioni trattate, nonché della definizione in rito della presente controversia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso 6629/2009, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Elena Stanizzi, Consigliere
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2014
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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Interessante sentenza della Corte dei Conti
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1) - riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e non fino al 31 dicembre 1995

2) - Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri , è cessato dal servizio il 04/05/2012.

3) - Con la determinazione impugnata (del 06/08/2012, emessa dall’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici di Sassari) gli è stata conferita la pensione ordinaria diretta di inabilità calcolata con il sistema misto.

4) - Il ricorrente lamenta che l’INPS avrebbe errato nel calcolare la pensione per la parte liquidata con il sistema retributivo, in quanto egli sostiene di aver maturato, al 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di diciotto anni, il che determinerebbe, in suo favore, l’applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995.

5) - Talché il trattamento di quiescenza avrebbe dovuto essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e non sino al 31 dicembre 1995, come fatto dall’amministrazione.

6) - Tenuto conto della intervenuta disposizione di cui all’art. 24, comma 2 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 214/2011, ove si considerasse fondata la tesi del ricorrente, ne conseguirebbe che il suo trattamento di quiescenza dovrebbe effettivamente essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011. Nel provvedimento impugnato, invece, la pensione è stata calcolata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la restante parte.

7) - il ricorso è accolto e, per l’effetto, è dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.

Ricorso ACCOLTO

N.B.: leggete il tutto qui sotto. Quindi qualcuno potrebbe fare RICORSO.
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SARDEGNA SENTENZA 93 22/05/2014


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SARDEGNA SENTENZA 93 2014 PENSIONI 22/05/2014


Sent. n.93/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
pronuncia la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23069 del registro di Segreteria, proposto da
S. L., nato a ….. il 15 marzo 1963, residente in ……., via OMISSIS

RICORRENTE

contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Gestione dipendenti pubblici, sede provinciale di Sassari, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA e Mariantonietta PIRAS

RESISTENTE

Udita, nella pubblica udienza del 06/05/2014, l’avvocato Mariantonietta PIRAS per l’INPS, che ha confermato le conclusioni di parte. Non comparso il ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO

Il sig. L…, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri in pensione, ha proposto ricorso a questa Sezione contro l’INPS, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e non fino al 31 dicembre 1995, come invece ha ritenuto l’amministrazione.

L’INPS si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 06/05/2014, con la quale gli avvocati difensori Alessandro DOA e Mariantonietta PIRAS hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese e competenze di legge.

La causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza, per le motivazioni di seguito esposte in

DIRITTO

Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri , è cessato dal servizio il 04/05/2012. Con la determinazione impugnata (n. SS012012654283 del 06/08/2012, emessa dall’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici di Sassari) gli è stata conferita la pensione ordinaria diretta di inabilità calcolata con il sistema misto.

Il ricorrente lamenta che l’INPS avrebbe errato nel calcolare la pensione per la parte liquidata con il sistema retributivo, in quanto egli sostiene di aver maturato, al 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di diciotto anni, il che determinerebbe, in suo favore, l’applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995. Talché il trattamento di quiescenza avrebbe dovuto essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e non sino al 31 dicembre 1995, come fatto dall’amministrazione.

L’INPS, con nota del 10/01/2013, ha replicato che l’anzianità contributiva di cui alla citata disposizione dovrebbe essere calcolata senza operare alcun arrotondamento, il che determinerebbe l’infondatezza della pretesa del ricorrente (alla data in questione l’interessato possedeva un’anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 19 giorni).

Tale tesi è stata ribadita dalla difesa dell’Istituto previdenziale nella comparsa di costituzione in giudizio.

La disposizione invocata dal ricorrente (art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995) stabilisce che “per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”. Tenuto conto della intervenuta disposizione di cui all’art. 24, comma 2 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 214/2011, ove si considerasse fondata la tesi del ricorrente, ne conseguirebbe che il suo trattamento di quiescenza dovrebbe effettivamente essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011. Nel provvedimento impugnato, invece, la pensione è stata calcolata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la restante parte.

A questo riguardo, il ricorrente sostiene, a differenza dell’INPS, che il calcolo dell’anzianità contributiva debba essere effettuato arrotondando l’anzianità maturata. Egli ritiene applicabile in proposito la disposizione di cui all’art. 40, comma 2 del d.P.R. n. 1092 /1973 (che prevedeva l’arrotondamento ad anno intero della frazione superiore a sei mesi), ma osserva che, anche se si volesse applicare l’art. 59, comma 1 lett. b) della l. n. 449/1997, l’esito sarebbe lo stesso.

Ad avviso della Sezione, va intanto precisato che il possesso del requisito contributivo richiesto dalla citata disposizione della legge n. 335/1995 deve essere verificato alla luce della normativa vigente non alla data ivi indicata del 31 dicembre 1995, bensì nel momento in cui il lavoratore è collocato a riposo, salvo diversa ed espressa previsione di legge, che nel caso di specie non sussiste.

Ciò implica intanto che, nella fattispecie, non possa comunque applicarsi la disposizione di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto implicitamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall’art. 59, comma 1, lett. b) della l. n. 449/1997, il quale ha previsto che “per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”.

Proprio a tale ultima disposizione va fatto riferimento per la determinazione dell’anzianità contributiva posseduta dal ricorrente alla data del 31 dicembre 1995, posto che l’esito di tale calcolo è sicuramente rilevante “ai fini […] della misura della prestazione”.

Nel momento di entrata in vigore della norma si è posto un problema interpretativo. L’intento del legislatore è stato chiaramente quello di evitare, come invece avveniva nel regime precedente, alcun arrotondamento dell’anzianità contributiva basato sulle frazioni di anno.

Tuttavia, la norma non ha disposto alcunché circa le frazioni di mese.

Al riguardo, l’INPDAP, con circolare n. 14 del 16 marzo 1998 ha chiarito (v. punto 6) che “dal tenore letterale della norma in esame si evince che per "frazioni di anno" debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici [con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art. 3 della legge 274/91”.

La norma citata, riguardante le pensioni degli iscritti alle (allora esistenti) Casse pensioni degli istituti di previdenza, prevede che “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.

L’orientamento assunto dall’INPDAP appare condivisibile, considerando, per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.

Va soggiunto che sia l’INPDAP che poi l’INPS hanno costantemente seguito l’indicazione data con la citata circolare del 1998, tant’è che anche nel provvedimento impugnato il servizio considerato per il calcolo della pensione al 31 dicembre 1995 è stato arrotondato a 18 anni.

In conclusione, la Sezione ritiene che, anche ai fini che interessano, il calcolo dell’anzianità contributiva del ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 debba essere operato in conformità alle indicazioni date con la circolare dell’INPDAP sopra richiamata e, pertanto, tale anzianità debba essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto (considerato, come si è già detto, che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 19).

Ne consegue la fondatezza del gravame e quindi l’accertamento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.

Sulle maggiori somme dovute per effetto della presente sentenza spettano al pensionato gli accessori di legge, da calcolare secondo le indicazioni date dalle SSRR di questa Corte con la sentenza n. 10/2002/QM, con la precisazione che la decorrenza degli accessori in questione deve essere fissata alla data del provvedimento impugnato (siccome adottato entro il termine regolamentare fissato per la definizione del procedimento) e, per i ratei successivi, dalla data di ciascuno di essi.

Non è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio, non essendo il ricorrente assistito da difensore.

PER QUESTI MOTIVI

il ricorso di S. L. è accolto e, per l’effetto, è dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.

Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data del provvedimento impugnato, per i ratei precedenti, e dalla scadenza di ciascun rateo, per quelli successivi, in entrambi i casi sino al pagamento.

Nulla per le spese.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell’udienza.
Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 6 maggio 2014.

Il Giudice unico
f.to Antonio Marco CANU


Depositata in Segreteria il 22 maggio 2014.

Il Dirigente
f.to Paolo Carrus
panorama
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Re: FF.AA. Sistema retributivo e contributivo.

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“previdenza complementare”

Il Consiglio di Stato nel 2014 così si esprime.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201400504
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N. 00504/2014REG.PROV.COLL.
N. 05382/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5382 del 2013, proposto da:

Ministero della Difesa, Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione-Dipartimento Funzione Pubblica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
M. C., rappresentato e difeso dagli avv. Michele Primavera, Oronzo Panebianco, con domicilio eletto presso Michele Primavera in Roma, via Giambattista Vico, N.40;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. del LAZIO – Sede di ROMA - SEZIONE I BIS n. 04821/2013, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall'amministrazione su instaurazione della previdenza complementare;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M. C.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti l’ Avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo e l’ Avvocato Panebianco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe impugnata il Tribunale amministrativo regionale del Lazio– Sede di Roma – ha accolto il ricorso proposto dall’odierna parte appellata e volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto sulla richiesta di assoggettamento a forme di previdenza complementare serbato dall’appellante amministrazione centrale.

Parte odierna appellata, militare dell’Arma dei Carabinieri aveva proposto il ricorso chiarendo che esso era inteso a far accertare e dichiarare l’obbligo di concludere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, il procedimento amministrativo relativo alla instaurazione della previdenza complementare, in quanto titolari di un interesse qualificato, e ciò in ossequio a quanto previsto, in materia, dal combinato disposto degli articoli 67 del D.P.R. n. 254/99, 74 della legge n. 388/2000 ed 1 della legge n. 243/2000; esso rappresentava altresì di aver consegnato atto di intimazione e messa in mora a concludere il suddetto procedimento entro il termini di 180 giorni dalla notifica del suddetto atto.

Senonchè l’attesa era stata vana, il termine era spirato, e pertanto era stato avviato il giudizio ex art. 117 cpa.

Il primo giudice ha in primo luogo inquadrato i termini della pretesa azionata in giudizio facendo presente che la stessa riposava nella aspirazione alla costituzione di forme pensionistiche complementari così come previsto dalle vigenti normative in materia pensionistica.

Detta previdenza integrativa doveva realizzarsi attraverso una complessa procedura destinata a concludersi con provvedimento autoritativo, con la conseguenza che i soggetti interessati a tale pendenza potevano vantare soltanto un interesse legittimo, consistente nella pretesa che l’Amministrazione esercitasse il proprio potere.

Da ciò ha fatto conseguire l’ammissibilità dell’esperimento del rito del silenzio e nel merito ha accolto il petitum affermando l’obbligo per le Amministrazioni di provvedere sull’istanza - obbligo discendente direttamente dalla legge la quale aveva individuato le modalità di attivazione della procedura rivolta a dare concreta attuazione della “previdenza complementare” per il personale del comparto Sicurezza – Difesa- nel termine che è apparso congruo quantificare in 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, ovvero dalla sua notifica, se anteriore.

La originaria parte resistente ha impugnato la detta decisione criticandola sotto ogni profilo e chiedendone la riforma.

Ha in primo luogo sostenuto il difetto di legittimazione attiva in capo all’appellato in quanto non titolare di un interesse concreto ed attuale ma di un interesse finale, indiretto e riflesso al recepimento degli esiti della procedura concertativa (Cons Stato 5698/2011).

In via subordinata ha rilevato che l’omessa conclusione del procedimento non era “imputabile” all’Amministrazione intimata in quanto il recepimento era subordinato all’esito di un procedimento plurilaterale complesso.

E la mancata conclusione nei termini era ascrivibile allo ius superveniens.

In ultimo, il recepimento avrebbe dovuto avvenire con dPR e non con dM, il che escludeva la legittimazione passiva del Ministero della Difesa.

Parte appellata ha depositato un’articolata memoria ripercorrendo il quadro normativo sotteso e le tappe infraprocedimentali svoltesi ed ha chiesto la reiezione dell’appello perché infondato.

Alla odierna camera di consiglio del 9 gennaio 2014 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1. L’appello è fondato e va accolto nei termini di cui alla motivazione che segue.

2. Il Collegio non intende infatti discostarsi dal consolidato approdo giurisprudenziale in passato raggiunto dalla Sezione secondo il quale (Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-10-2011, n. 5698 ma anche T.A.R. per il Lazio, Sez. I, con sentenza n. 2092 dd. 8 marzo 2011, a sua volta conforme alle sentenze della stessa Sezione nn. 7448, 7456 e 7458 dd. 19 aprile 2010 e n. 10560 dd. 30 ottobre 2009 e n. 2991 dd. 24 febbraio 2010 rese dalla Sez. II dello stesso T.A.R) “i dipendenti pubblici destinatari dell'attività contrattuale collettiva o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della procedura di concertazione sono titolari di un interesse "finale" e del tutto indiretto e riflesso, e non già di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all'avvio e conclusione dei procedimenti "negoziali" in questione, appartenenti - semmai - in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (per quanto attiene alle Forze di Polizia a ordinamento civile) e ai Comitati centrali di rappresentanza, sempre quali organismi esponenziali d'interessi collettivi (per quanto attiene alle Forze di Polizia a ordinamento militare e al personale delle Forze Armate), chiamati entrambi a partecipare ai predetti procedimenti negoziali.

Più esattamente, la legittimazione a far valere eventuali inadempimenti dell'obbligo di adozione di provvedimenti amministrativi, anche attraverso la speciale procedura di impugnazione del silenzio inadempimento, appartiene in via generale ai soli soggetti titolari dell'interesse, concreto ed attuale, direttamente riguardato dalla norma attributiva del potere autoritativo, i quali proprio in ragione di tale titolarità sono dunque legittimati a partecipare al relativo procedimento amministrativo.

L'odierna parte appellata è viceversa portatore di un interesse soltanto indiretto in relazione all'effettiva entrata in vigore del nuovo regime previdenziale, in quanto potenziale destinatario delle misure da adottarsi anche all'esito del procedimento di concertazione di cui lamenta la mancata attuazione: e ciò in ragione della natura assodatamente normativa dell'atto conclusivo, destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego; ma - per l'appunto - egli non è legittimato a partecipare al relativo procedimento, non essendo titolare in proposito di un interesse personale, concreto ed attuale, specificamente tutelato dalla norma attributiva del potere con la previsione di un correlato obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni competenti (così puntualmente, la sentenza n. 7454 del 2010 cit. e resa dalla Sez. I del T.A.R. per il Lazio).

3. In conseguenza di ciò (che riveste portata assorbente rispetto alle altre censure prospettate nel gravame) l'appello va accolto e per l’effetto, in riforma della gravata decisione, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato inammissibile.

4. In ragione della natura e della particolarità della controversia si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali sostenute.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Spese processuali compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2014
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