Ferie maturate anche se assente per malattia

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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Moderatore: Avv. Giorgio Carta

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Bruno67
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Ferie maturate anche se assente per malattia

Messaggio da Bruno67 »

Buongiorno,apro il seguente dibattitot:
Alcuni uffici o Avvocati dicono che vi sono delle sentenze dove si legge che le ferie vanno maturate anche se si è assenti dal lavoro per malattie, mentre l'ammnistrazione dice che vi è una legge che regolarizza che le ferie se si è assenti per malattie non vengono maturate e di conseguenza non al rientro in servizio non possono essere usufruite o addirittura per cessazione dal lavoro per riforma le ferie non maturate perchè in malattia non vengono monetizzate.
Chiedo: esiste una legge che regolamenta il diritto o meno alle ferie quando si è assenti dal lavoro per malattia?
Grazie.


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Re: Ferie maturate anche se assente per malattia

Messaggio da Admin »

Legga qui: http://forum.grnet.it/viewtopic.php?f=6 ... t=15#p1466" onclick="window.open(this.href);return false;
iosonoquì
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Re: Ferie maturate anche se assente per malattia

Messaggio da iosonoquì »

....purtroppo, cardo ADMIN, le cose non stanno in questo modo. Il Comando Generale ha richiamato la prima sentenza del Consiglio di Stato, così dando direttive fino ai minori livelli affinchè la licenza ordinaria (diritto irrinunciabile...scrivo io) venisse decurtata in dodicesimi (questo ad agosto 08). Mi sono opposto, richiamando proprio questa circolare......io, come molti altri.
Morale......tenuto conto delle diverse interpretazioni tra più sezioni del Consiglio di Stato, al fine di avere un'univoca interpretazione, il comando generale dell'arma ha ritenuto di dover porre a ottobre scorso un quesito al Ministero della Difesa.
Ad oggi, 8 marzo 2010, ancora non si hanno notizie e la licenza residua dobbiamo tutti ancora fruirla, così come quelli che, nel frattempo, hanno ottenuto aspettativa.

e vengo al dunque.....posso far valere i miei diritti anche innanzi al TAR (ma questa volta per ottenere la monetizzazione delle ferie non godute pur essendo in servizio??)
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Re: Ferie maturate anche se assente per malattia

Messaggio da Admin »

In un Paese come il nostro posso dire che è "normale" che un'amministrazione dello Stato cerchi tutte le scappatoie per non dare soldi ai propri dipendinti. E' quindi "normale" che il Comando Generale resista alle legittime richieste dei dipendenti. Purtroppo per l'amministrazione però, la giurisprudenza del Consiglio di Stato da molti anni ormai è assolutamente concorde con la tesi che il diritto alle ferie si matura anche stando in malattia e che quindi la relativa monetizzazione va corrisposta al dipendente che ne fa richiesta. A questo punto però il dipendente deve decidere: o adisce la giustizia amministrativa impugnando l'eventuale diniego scritto, oppure rinuncia a quanto gli è dovuto. Non ci sono altre strade.

Quello che mi sembra paradossale però è che il Comando Generale in presenza di poche statuizioni contrarie alla tesi dei ricorrenti e molte invece a favore, invece di chiedere un parere definitivo al Consiglio di Stato (supremo organo di giustizia amministrativa) lo chiede al Ministero della Difesa. Non ha senso, e comunque l'eventuale parere negativo del Ministero della Difesa è anch'esso impugnabile in quanto i suoi atti amministrativi sono comunque sottoposti al vaglio di legittimità della Giustizia Amministrativa.
iosonoquì
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Re: Ferie maturate anche se assente per malattia

Messaggio da iosonoquì »

.....in effetti è una cosa assolutamente scandalosa. Nonostante sentenze favorevoli del Consiglio di Stato il Comando Generale dell'Arma cosa fà? per non rimangiarsi la figuraccia....attende....attende.....e poi scarica la "patata" al Ministero della Difesa.

Che figura: e i nostri "cervelloni" all'ufficio legislazione del Comando Generale, invece che usare il buon senso (tanto sbandierato ai quattro venti...), per una figuraccia così barbina dovrebbero essere rimossi dalle loro sedie.

E infine.....il MInistero della Difesa, si opporrà a quanto sancito dal Consiglio di Stato?
billyelliot1964

Re: Ferie maturate anche se assente per malattia

Messaggio da billyelliot1964 »

Per quelle che sono le mie conoscenze l'Ufficio legislazione del comando generale ha chiesto il parere non al Ministero della difesa ma al Consiglio di Stato . Sono anch'io in attesa della riisposta per chiedere il pagamento sostitutivo delle ferie essendo stato nel frattempo collocato in congedo per infermità suprattutto tenendo conto dei tempi e dei costi per ricorrere alla giustizia amministrativa il cui responso non è cmq mai scontato . si tenga conto che per rivendicare il proprio diritto ci sono 5 anni da quando il diritto stesso si è maturato speriamo quindi che nel frattempo il Consiglio di stato trovi il tempo per rispondere .
La cosa paradossale è che il Comando generale ci ha messo 6 anni a recepire una sentenza del CDS recependola senza alcuna imposizione poi chiede allo stesso CDS cosa deve fare e per di più quel che mi appare ancor più grave è che abbia recepito una sentenza di un organo amministrativo che :
1 - non fa giurisprudenza;
2 - che si estende ai soli ricorrenti ;
3 - e che và contro un DPR tutt'ora vigente e che garantisce e sancisce il diritto negato -
Domada, ma il COCER che ci stà a fare? Ah già era impegnato a procurarsi la proroga del proprio mandato .
Non dico povera Arma ma poveri armaioli
paolo-1

Re: Ferie maturate anche se assente per malattia

Messaggio da paolo-1 »

Anche io, richiamandomi ad altri, ho posto la medesima domanda qui all'Avvocato Giorgio Carta, il quale penso stia informandosi in merito!!!
Per quanto ne sò io, il Comando Generale ha chiesto al CdS il parere in merito.
$Almeno così è stato risposto dal Comandante Interregionale della Vittorio Veneto al relativo Co.I.R., e questo, ha pubblicato il tutto su MAGAZINE del mese di Giugno 2009.

MA TUTTO ANCORA TACE!!!!!!

Vi riporto uno dei miei post nel quale avevo indicato ciò!!!
Saluti a tutti


di paolo-1 » gio feb 25, 2010 4:07 pm

Avv. Carta,
in merito alla questione, vorrei solo aggiungere che il "Co.I.R. VITTORIO VENETO" con delibera nr. 235. ha interessato il Comandante della divisione "Vittorio Veneto" affinche ponesse il problema al C.do Generale, che, così come si era adeguato alle sentenze del Consiglio di Stato del 2005, applicasse lo stesso criterio per quelle recenti del 2008/2009.
In merito il C.te Interregionale rispondeva quanto segue "In relazione a quanto segnalato.., informo che il Comando Generale ha posto formale quesito al Consiglio di Stato al fine di conoscere, in riferimento ai due diversi orientamenti giurisprudenziali, quale debba essere la linea che l'Arma dovrà seguire".

Sconosco se il Consiglio di Stato abbia risposto, e cosa.

Per completezza, le riporto integralmente l'articolo preso da "MAGAZINE del COIR CC Vittorio Veneto" del mese di giugno 2009.

http://www.assodipro.org/Rappresentanza" onclick="window.open(this.href);return false; ... o_2009.pdf

"""Licenza ordinaria in caso di
aspettativa per malattia

Il Comando Generale, uniformandosi alle
Sentenze del Consiglio di Stato emesse
nel 2005, modificava la pubblicazione C-
14 come segue: “In caso di aspettativa
per infermità (ovvero per altra causa),
determinandosi l’esonero temporaneo
dal servizio, l’interessato non ha diritto
all’intero periodo annuale di licenza ordinaria,
bensì alla parte proporzionale al
servizio reso. Il diritto non si matura
quando l’aspettativa si protragga per
l’intero anno solare”. Successive sentenze
del Consiglio di Stato (anno 2008 –
2009), sempre in merito allo stesso argomento,
andavano però in direzione opposta,
ribadendo sostanzialmente che il diritto
alla licenza matura pure nel periodo
di aspettativa per infermità.
Con la delibera n. 235 questo Co.I.R. poneva
all’attenzione del Comandante Interregionale
le questione perché il Comando
Generale così come si era adeguato
alle sentenze del Consiglio di Stato
del 2005 applicasse lo stesso criterio per
quelle del 2008/2009. In merito il Comandante
Interregionale forniva la seguente
risposta: “In relazione a quanto
segnalato con la delibera in oggetto, informo
che il Comando Generale ha posto
formale quesito al Consiglio di Stato al
fine di conoscere, in riferimento ai due
diversi orientamenti giurisprudenziali,
quale debba essere la linea che l'Arma
dovrà seguire”.
Il COIR, a riguardo, si riserva di ritornare
in argomento.
iosonoquì
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Re: Ferie maturate anche se assente per malattia

Messaggio da iosonoquì »

...confermo (e lo sottolineo) che il comando generale dell'arma ha inviato missiva al Ministero della Difesa allo scopo di dissipare dubbi sulle diverse interpretazioni delle sezioni del Consigli di Stato. La lettera è stata inviata nel mese di ottobre 09 e sino alla data odierna il MInistero della Difesa non s'è ancora prononciato.

Questo è quanto.
panorama
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Re: Ferie maturate anche se assente per malattia

Messaggio da panorama »

Un saluto a tutti i colleghi
Spero che con il mio intervento posso dare un aiuto a chi ne ha bisogno. Faccio presente che ci sono sentenze del Tar e del C.d.S. che hanno condannoto le Amministrazioni in quanto non volevano pagare le ferie non godute per soppravenuta infermità in stato di convalescenza:
Ecco una breve nota della sentenza del Tar Puglia sez. di Lecce n. 1451/2009 depositata il 05/06/2009:
PUBBLICO IMPIEGO - Mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato - Aspettativa per infermità - Diritto alla monetizzazione. Dal combinato disposto dell’art. 14 del d.P.R. 395/95, dell’art. 18 del d.P.R. 254/99 e dell’art. 68 del d.P.R. 3/1957, la recente giurisprudenza argomenta che il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non precluda l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile e indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite. In sostanza, nei casi in cui il lavoratore si trovi nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (come nella specie, in cui alla malattia è seguita la dispensa dal servizio), un eventuale divieto di monetizzazione si ritorcerebbe contro lo stesso dipendente, impedendogli di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute (Consiglio Stato , sez. VI, 23 luglio 2008 , n. 3637). Ciò implica che, nel caso di aspettativa per infermità, diritto al congedo ordinario e compenso sostitutivo costituiscano due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo, in ogni caso, si dovrà sostituire il secondo. L'uno è, in effetti, un diritto incondizionatamente protetto dalla norma costituzionale, salvo che non ne sia imputabile al dipendente il mancato godimento (art. 36 Cost.); l'altro spetta nei limiti in cui è normativamente riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per l'Amministrazione (Consiglio Stato, sez. VI, 21 aprile 2008 , n. 1765 e Consiglio Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3636). Pres. Cavallari, Est. Caprini - T.L. (avv. Relleva) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 05/06/2009, n. 1451.
Oltre ha questa c'è la sentenza del Consiglio di Stato n. 339/2009 depositata il 26/01/2009:

Al riguardo il Collegio si richiama alla prevalente giurisprudenza della Sezione IV di questo Consiglio di Stato (da questa stessa Sezione confermata e richiamata espressamente con recentissime decisioni: cfr. 23 luglio 2008, n. 3636; 21 aprile 2008, n. 1765; in ordine al richiamato orientamento pregresso cfr., ex multis, dec. n. 6533/2003 e dec. n.1230/2001, rispetto alle quali rimangono isolate la dec. n. 8245 e la dec. n.
8246 del 2004), in cui è stato affermato che l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995,
incorporante l'accordo sindacale 20 luglio 1995 (riguardante il personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile: Polizia di Stato, Corpo di
polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) ed il provvedimento di
concertazione 20 luglio 1995, riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
5 N.R.G. 10213/2003
militare (Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza), che ha
introdotto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, nel ribadire,
al comma 7, l'irrinunciabilità riguardo al suddetto congedo, al successivo
comma 14 ha previsto che si possa ammettere il pagamento del congedo
ordinario non fruito nella sola ipotesi che, all'atto della cessazione dal
servizio, detto congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di
servizio.
Ulteriori deroghe sono state successivamente introdotte dall'art. 18,
d.P.R. n. 254/1999, (recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
polizia), che ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo
ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per
infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per
infermità.
Secondo tale ultima normativa viene compensato, monetizzandolo,
quel congedo maturato non fruito, anche in mancanza del presupposto delle
documentate esigenze di servizio, in quanto imprevedibili eventi ne abbiano
impedito la fruizione.
Rispetto a tale situazione ed in riferimento al più vasto ambito del
rapporto di pubblico impiego, la giurisprudenza è per lo più giunta al
riconoscimento del diritto alla computabilità, ai fini del calcolo del periodo
di congedo ordinario, dei giorni in cui il dipendente non abbia prestato
servizio, in quanto collocato in aspettativa per infermità., vale a dire per
fatto a lui non imputabile (cfr., tra le altre, C.d.S., sez VI, dec. 26 maggio
1999 n. 670).
Meno ampio è il panorama giurisprudenziale per l'ipotesi del
6 N.R.G. 10213/2003
riconoscimento del compenso sostitutivo delle ferie non godute e ritenute
maturate nel periodo di aspettativa per infermità.
La tesi favorevole sviluppa l'opzione ermeneutica che ha portato a
considerare maturate le ferie anche nel periodo d'infermità per malattia, cioè
in assenza di attività di servizio, giungendo ad affermare che, quando il
mancato godimento delle ferie non sia imputabile all'interessato, ciò non
preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo
(cfr., ex plurimis, C.d.S., sez, VI, dec. n. 2520/2001).
Nella specie, il collegio ritiene che il compenso per le ferie non
godute non debba essere necessariamente connesso esclusivamente a
documentate esigenze di servizio, per le quali la prestazione lavorativa sia
stata effettuata su richiesta dell'amministrazione, che così abbia impedito il
godimento delle ferie maturate, con la conseguenza che, se ragionevolmente
si volesse ritenere il diritto al congedo ordinario (indisponibile,
irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se
pubblico) maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità (nella
specie, incontestatamente contratta per causa di servizio), da ciò
conseguirebbe automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali
ferie non venissero fruite.
E ciò implica che nel caso di aspettativa per infermità, diritto al
congedo ordinario e compenso sostitutivo costituiscono due facce
inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso
si dovrà sostituire il secondo (arg. pure ex art. 36, Cost., ed art. 14, d.P.R. n.
395/1995).
L'uno è, in effetti, un diritto incondizionatamente protetto dalla
7 N.R.G. 10213/2003
norma costituzionale, salvo che non ne sia imputabile al dipendente il
mancato godimento (art. 36, Cost.); l'altro spetta nei limiti in cui è
normativamente riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per
l'amministrazione (v. cit. art. 18, d.P.R. n. 254/1999).
In definitiva, se la non imputabilità all'interessato del mancato
svolgimento dell'attività di servizio è alla base del computo dei giorni di
congedo ordinario, la non riconducibilità a causa imputabile al datore di
lavoro del mancato godimento delle ferie maturate non impedirà di
percepirne il compenso sostitutivo, trattandosi oltretutto di ipotesi nella
sostanza assimilabile a quella delle "documentate esigenze di servizio”.
5) - Per i motivi che precedono, è da ritenere – in accoglimento
dell’appello e in riforma della sentenza impugnata - la fondatezza
dell’originario ricorso nei limiti del riconoscimento della spettanza del
diritto alla monetizzazione del compenso di cui si tratta (con interessi e
rivalutazione nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al soddisfo).
Le spese seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate
nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, accoglie
l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso di primo
grado, dichiara il diritto del ricorrente nei termini e limiti di cui in
motivazione.
Condanna l’amministrazione appellata al pagamento delle spese del
doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi €
2.500,00(duemilacinquecento/00) oltre IVA e CPA.
8 N.R.G. 10213/2003
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 novembre.
2008, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, con
l'intervento dei Signori:
CLAUDIO VARRONE - Presidente
PAOLO BUONVINO – Consigliere est.
ALDO SCOLA – Consigliere
ROBERTO GAROFOLI – Consigliere
ROBERTO GIOVAGNOLI - Consigliere
Presidente
Claudio Varrone
Consigliere Segretario
Paolo Buonvino Glauco Simonini
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva


Spero che siate contenti.
iosonoquì
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Re: Ferie maturate anche se assente per malattia

Messaggio da iosonoquì »

.....caro panorama,
questo e molti altri lo sapevamo da un pezzo. Quì si parla di gente regolarmente in servizio, già in aspettativa, per per effetto di una discutibiissima direttiva dell'Ufficio Legislazione del C.G.A., non può godere delle ferie che gli sono state decurtate in base ad una disposizione emanata da quel capo ufficio e che ha comportato variazione alla C-14.

Chi è in servizio ed è stato in aspettativa, alla data odierna, ha due possibilità:
- o adire al TAR;
- o tirare l'ombrello!!
panorama
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Re: Ferie maturate anche se assente per malattia

Messaggio da panorama »

Oggi ho trovato quest'altra sentenza del C.d.S. n. 1049/2010 depositata in data 23.02.2010 che "forse" potrebbe anche servire. La metto in parte:

FATTO e DIRITTO
Con l'impugnata sentenza il Tar ha accolto il ricorso proposto da Antonino Vittorio Curtale, già ispettore superiore della Polizia di Stato, per la declaratoria del diritto ad ottenere il compenso sostitutivo per ferie non godute negli anni 1998 e 1999.
Il Ministero ha proposto ricorso in appello avverso tale decisione, sostenendo che durante il periodo di aspettativa per infermità non matura il diritto alle ferie, in quanto l’art. 18 del d.P.R. n. 254/99, secondo cui al pagamento delle ferie non godute si deve procedere, oltre che nei casi previsti dall’art. 14 comma 14 del d.P.R. 395/95, anche quando detto congedo non sia stato fruito per decesso, cessazione dal servizio per malattia o per dispensa intervenuta dopo il collocamento in aspettativa per infermità, testualmente esclude il diritto alla prestazione sostitutiva durante il periodo di aspettativa per malattia, durante il quale il lavoratore si trova nell’impossibilità di prestare la sua attività, e contestualmente di fruire delle ferie.
Di qui i motivi di impugnativa e la richiesta consequenziale di rigetto del ricorso di primo grado, in riforma della impugnata sentenza.
Si è costituito in giudizio il signor Curtale per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
L'oggetto del presente giudizio è costituito da una unica questione: la possibilità di monetizzare le ferie non godute durante il periodo di aspettativa per infermità per causa di servizio, seguita da dispensa dal servizio.
Al riguardo, l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, quando all'atto della cessazione dal servizio, il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio. Successivamente l'art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario non fruito per decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.
Senonchè la tesi del Ministero, secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per infermità, è smentita dalla giurisprudenza, che ha, invece, evidenziato che il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 della Costituzione, è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì - come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001 - al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale - a prescindere dalla effettività della prestazione - mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, capoverso, c.c., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. civ., sez. un., n. 14020/2001).Tale principio è stato applicato dalla giurisprudenza maggioritaria nel senso che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (Cons. Stato, VI, n. 6227/05; n. 2520/01; V, n. 2568/05; IV, n. 2964/05).Questo Collegio non ignora l'esistenza di precedenti di segno contrario (Cons. Stato, VI, n. 816/07; n. 1475/07), ma ritiene di dover aderire all'orientamento favorevole al riconoscimento in conformità a quanto sostenuto in più recenti decisioni (Cons. Stato, VI, n. 1765/2008; n. 3637/2008; n.1084/2009).Con tali ultime pronunce è stato evidenziato che il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità (nella specie, incontestatamente contratta per causa di servizio), include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite. Inoltre, come non si è mancato di evidenziare nella citata decisione della Sezione n. 1084/09, poiché tale principio non si fonda sul tenore dell’ art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ( in parte sopravvenuto rispetto ai fatti di causa, che si riferiscono a giornate di ferie non godute negli anni 1998 e 1999), ma su prevalenti valori anche di rango costituzionale, al suddetto art. 18 non va riconosciuto carattere costitutivo del diritto fatto valere dal ricorrente di primo grado, ma meramente ricognitivo di un principio già esistente, rispetto al quale l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 costituisce applicazione rispetto al caso della mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la monetizzazione in ipotesi quale quella in esame ( atteso che questa è comunque l'unica interpretazione compatibile con i richiamati superiori principi).Infatti, nei casi in cui il lavoratore si trova nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (come in quello di specie, in cui alla malattia è seguita la dispensa dal servizio), anche un eventuale divieto di monetizzazione (disposto a garanzia del lavoratore) non può certo finire per ritorcersi contro lo stesso dipendente, impedendogli anche di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute.
In conclusione, l'appello deve essere respinto e deve essere confermata la impugnata sentenza..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe, lo respinge.
Condanna il Ministero appellante a rivalere l’appellato Curtale delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre IVA e CAp come per legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
iosonoquì
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Re: Ferie maturate anche se assente per malattia

Messaggio da iosonoquì »

..grazie Panorama (di cuore!). Farò tesoro della sentenza!
panorama
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Re: Ferie maturate anche se assente per malattia

Messaggio da panorama »

Non ce di che, ognuno di noi dovrebbe fare la propria parte. Come? Cercare e ricercare, solo così potremmo essere senpre aggiornati con i tempi. L'Arma è bella ma ha volte noi piccoli troviamo ostacoli da parte di tanti, anche quando abbiamo diritto ad un nostro diritto. Nel caso che lo ottieni ci saranno sempre persone che ti guardano male. Io prego che un giorno la legge ci permetta a noi piccoli graduati di fare le note ai nostri comandanti di Stazione in modo da dare la possibilità agli ufficiali di capire come siamo trattati e sulla base di questo di intervenire AMOREVOLMENTE su di essi che il personale anche se non ha voce in capitolo è sempre un essere umano e come tale deve essere trattato. Spero di aver toccato i cuori di molti comandanti.
paolo-1

Re: Ferie maturate anche se assente per malattia

Messaggio da paolo-1 »

Qualcuno sa se vi è qualche novità in merito????

Saluti a tutti
paolo-1

Re: Ferie maturate anche se assente per malattia

Messaggio da paolo-1 »

Tramite il "My Site" dell'intranet, ho chiesto all'URP del nostro C.do Generale se l'ufficio Legislazione avesse ricevuto risposta dal Consiglio di Stato e/o il Ministero delle Difesa in merito alla questione!!!!!

Ecco la risposta che mi hanno inviato fresca fresca .............

......l’URPBOX è il Servizio di “messaggeria virtuale” che consente di entrare in contatto e chiedere informazioni, di carattere generale di livello nazionale o locale, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ed ai Nuclei Relazioni con il Pubblico (Nu.R.P.).
In generale, possono essere chieste informazioni su:
a) disposizioni normative e regolamentari, comprese quelle di carattere interno (non possono essere richiesti pareri né interpretazioni);
b) attività ed iniziative relative all’assistenza ed al benessere;
c) concorsi interni in atto;
d) corsi di formazione, di specializzazione, informativi, di aggiornamento e di ricondizionamento;
e) attività istituzionali;
f) normativa in materia di trasparenza amministrativa (L.241/1990) e di privacy (D.Lgs. 196/2003).
Verrà fornita risposta soltanto ai quesiti di carattere generale, in quanto per:
a) segnalare casi specifici o situazioni concrete che siano comunque, anche indirettamente, collegate al servizio, il militare deve seguire la prevista via gerarchica;
b) presentare istanze (ad esempio, quelle di carattere logistico amministrativo) l’interessato è tenuto ad osservare le prescritte procedure.
Cordialmente.


Praticamente non mi hanno risposto!!!!
Questa volta stranamente non mi hanno chiesto di rispondergli circa il grado di soddisfazione del servizio reso, perchè li avrei mandati non sò dove!!!!!

Saluti a tutti
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