FASCE ORARIE MALATTIA PER INFORTUNIO IN ITERE

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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rapipino
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FASCE ORARIE MALATTIA PER INFORTUNIO IN ITERE

Messaggio da rapipino »

GENTILE REDAZIONE, volevo sapere se un appartenente alle Forze Armate che ha subito un infortunio in itinere e ha ricevuto gg.10 di riposo medico dati dal locale pronto soccorso e convalidati dal medico di famiglia puo' essere sottoposto a visita di controllo da parte del datore di lavoro a cura dell'ASL di residenza.
Se non erro il Decreto 18 dicembre 2009, n.206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2010, n. 15) dispone che siano esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile - tra le altre ipotesi - ad infortunio sul lavoro.

Faccio presente, che purtroppo avendo ricevuto la visita fiscale non sono stato trovato a casa e non so allo stato degli atti quali provvedimenti prendere al fine di potermi tutelare nei confronti di un'amministrazione dello stato che disattende le leggi vigenti.

Rimango in attesa di un cenno di riscontro e porgo distinti saluti.


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RAMBO
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Re: iNFORTUNIO IN ITINERE

Messaggio da RAMBO »

Sei assolutamente certo che l'infortunio in itere ti sia stato riconosciuto dipendente dal servizio? Perchè di quesi tempi e sopratutto nei casi ^in itere^ non è facile ottenere questo riconoscimento.
In caso affermativo è facile che vi sia stato un errore da parte dell'amministrazione.
Ciao Rambo
" Chi ti ha insegnato che nulla si può cambiare, voleva solo un altro schiavo "
finalmente

Re: iNFORTUNIO IN ITINERE

Messaggio da finalmente »

Il Decreto Ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206 ha individuato tra le categorie esentate dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità coloro che siano affetti da malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio.

Relativamente all'esenzione dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere del 15 marzo 2010, ha precisato che "nel caso in cui il dipendente che rientra nel regime di esenzione non fosse trovato presso il proprio domicilio in occasione di un accesso domiciliare dell'incaricato della Asl, lo stesso non andrebbe incontro a responsabilità per il fatto e all'applicazione delle relative sanzioni".
aviatore73

Re: FASCE ORARIE MALATTIA PER INFORTUNIO IN ITERE

Messaggio da aviatore73 »

La visita fiscale è un accertamento previsto dall’art. 5 della L. 300/70, predisposto dall’INPS o dal datore di lavoro per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente per motivi di salute. La visita fiscale, infatti, non è limitata a un controllo della presenza del lavoratore in malattia nel domicilio, ma a una vera e propria verifica di merito.
Il lavoratore che intende usufruire dell’astensione dal lavoro per malattia deve avvisare tempestivamente il proprio datore e il medico di famiglia. Quest’ultimo è obbligato a compilare il certificato di malattia in una apposita sezione del sito dell’INPS che, a sua volta, invia in automatico una copia alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del datore di lavoro presso il sito Italia.gov. Non appena il certificato di malattia è stato avviato, o entro un giorno al massimo, l’informazione è visibile a tutti i soggetti che possono richiedere o effettuare la visita fiscale (Inps, Inail, Asl, datore di lavoro).
I contratti nazionali obbligano il lavoratore anche a fornire un indirizzo dove essere reperibile, che può differire da quello di residenza, in fasce orarie stabilite e per tutto il periodo di malattia assegnato dal medico di medicina generale nel certificato. Il medico dell’Azienda Sanitaria Locale per un accertamento dovrà recarsi al domicilio indicato dal lavoratore, negli orari di reperibilità imposti dalla legge.
Per i dipendenti pubblici, l’articolo 16 della Legge 111, elimina la precedente obbligatorietà dell’accertamento della malattia, che diventa a discrezione del dirigente. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Per i lavoratori privati, l’INPS fa eseguire le visite fiscali a campione tra tutti i certificati pervenuti. Anche il datore di lavoro del dipendente privato può richiedere una visita fiscale attraverso l’Azienda Sanitaria Locale, ma in questo caso la visita ha un costo per la ditta richiedente.
Per quanto concerne gli orari di reperibilità, per i dipendenti privati le visite fiscali si effettuano 7 giorni su 7, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
Per i dipendenti della pubblica amministrazione, invece, le visite fiscali si effettuano 7 giorni su 7, lavorativi e non e festivi, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Per i dipendenti pubblici vi è l’esclusione dall’obbligo del rispetto di tali fasce orarie di reperibilità, qualora l’assenza sia riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita; infortuni sul lavoro; malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Inoltre, qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi – che devono essere, a richiesta, documentati – è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.
Nel caso in cui la persona non sia presente al domicilio al momento della visita, il medico fiscale lascia al recapito dell’interessato un invito a presentarsi per una visita ambulatoriale presso l’Ufficio Visite Fiscali – Servizio Medicina Legale. In qualunque caso, dopo la visita a domicilio o in ambulatorio, verrà inviato il referto medico al datore di lavoro.
Il lavoratore può rifiutare l’ingresso ai medici al di fuori dell’orario di reperibilità. Tale rifiuto non costituisce per il datore titolo per valutare ingiustificata l’assenza dal luogo di lavoro, né motivo per l’INPS di non pagare al lavoratore l’indennità di malattia. Una volta ricevuto la visita fiscale che conferma la prognosi il lavoratore non è più soggetto alle fasce di reperibilità per tutto il periodo della malattia. Ulteriori richieste di visite da parte dei datori di lavoro configurano il reato di vessazione.
Il Medico Fiscale ha facoltà di ridurre o confermare la prognosi del medico di base. Tuttavia, in caso di riduzione, se il certificato attestante la malattia è stato rilasciato al lavoratore in un ospedale o da uno specialista ed è corredato da relativa documentazione clinica, questo ha un valore maggiore del parere del medico dell’ASL.
Ad un’assenza ingiustificata segue la trattenuta di un giorno di retribuzione in busta paga e il rifiuto dell’INPS di corrispondere al datore l’indennità di malattia. Solitamente, alla prima assenza ingiustificata c’è la trattenuta fino a 10 giorni di malattia. Nel caso di assenza ingiustificata per un numero di giorni anche non consecutivi superiori a 3 nell’arco di un biennio, o comunque per più di 7 giorni nel corso degli ultimi 10 anni, è previsto il licenziamento con preavviso (giustificato motivo soggettivo).
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pietro17
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Re: FASCE ORARIE MALATTIA PER INFORTUNIO IN ITERE

Messaggio da pietro17 »

Secondo me puoi essere sottoposto tranquillamente a visita fiscale. La causa di servizio, è tale, solo ed esclusivamente dopo che si è espresso il Comitato di Verifica. Fino ad allora, qualsivoglia patologia, anche se chiaramente contratta in servizio e/o per causa di esso, esime dall'obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità per l'eventuale visita fiscale.
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