Ex Volontari in Ferma Breve: contribuzione.

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Folgore77
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Ex Volontari in Ferma Breve: contribuzione.

Messaggio da Folgore77 »

Dalla lettura delle varie norme (e sentenze), si evince che il periodo di servizio svolto da Volontario in Ferma Breve, quale impiego "pre spe", viene considerato ai fini del TFS solo se riscattato.
Il dubbio riguarda la parte contributiva ai fini previdenziali, alla luce del contenuto della circolare Inps n. 96 del 04/08/2014, avente ad oggetto:
"Obblighi contributivi personale militare in F.B. o prolungata, in rafferma ovvero in F.V.A. (VFP1) o quadriennale (VFP4)"

Preso atto che i contributi vengono versati dal 'datore di lavoro" anche per i VFB, ma se gli effetti del D.Lgs decorrono dall'1/1/1998, il periodo da Volontario in Ferma Breve fatto precedentemente, es. dall' 01/01/97 al 31/12/97, come viene considerato ai fini previdenziali? C'è un vuoto da colmare con una ricongiunzione o l'intero periodo di ferma triennale era comunque coperto dal versamento dei contributi dell'Ente?
Credo che l'argomento interessi molti ex VFB, poi arruolati nelle FF.PP., ed in particolare quelli che hanno svolto il servizio dal 1996 al 2000.
Ribadisco che il mio dubbio non riguarda il TFS, perché è chiaro che è un periodo che va riscattato, ma solo l'aspetto della copertura contributiva per l'intero periodo della ferma.
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panorama
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Re: Ex Volontari in Ferma Breve: contribuzione.

Messaggio da panorama »

distinzione tra contribuzione a fini previdenziali e contributi ai fini dell'indennità di buonuscita

Il CdS accoglie l'appello dei ricorrenti.

- transitati al servizio permanente in periodi differenti dal 1996 al 2003, avevano richiesto il pagamento dei contributi previdenziali previsti per i militari in ferma dall’art. 5 comma 5 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, e non l’indennità di buonuscita.

- iscrizione al Fondo di Previdenza INPDAP, dei contributi previdenziali per il periodo di servizio svolto in ferma volontaria e/o rafferma, prima del passaggio in servizio permanente effettivo.

Il CdS scrive:

1) - La giurisprudenza di questo Consiglio ha espressamente affermato con riferimento alla disciplina dell’art. 5 del d.lgs. 165 del 1997 che “nelle norme sopra riportate si fa distinzione tra contribuzione a fini previdenziali e contributi ai fini dell'indennità di buonuscita,
- poiché ai sensi del co. 5, ai fini previdenziali la contribuzione grava sull'amministrazione;
- invece ai fini dell'indennità di buonuscita tali periodi sono riscattabili, ossia l'interessato può versare i contributi volontari” (Cons. Stato Sez. IV, 9 ottobre 2012, n. 5250);

- infatti, per scelta del legislatore della legge n. 165 del 1997 il servizio militare prestato anteriormente all'inserimento nei ruoli stabili delle Forze Armate è utile ai fini previdenziali in generale,
- mentre ai fini dell'indennità di buonuscita è soggetto a contribuzione volontaria e cioè riscattabile da parte dell'interessato (Cons. Stato Sez. IV, 24 gennaio 2013, n. 474)

2) - Inoltre, gli odierni appellanti hanno svolto il servizio di ferma in periodo successivo all’entrata in vigore del d.lgs. 165 del 1997 (decorrenza tra il 1999 e il 2000).
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panorama
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Re: Ex Volontari in Ferma Breve: contribuzione.

Messaggio da panorama »

Il TAR Campania sede di Napoli ha rigettato il ricorso,

RICHIESTO: - Riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l’indennità di buonuscita prevista dall’articolo 1 del D.P.R. n. 1032 del 1973.

il ricorrente espone:

- di aver prestato servizio nell’Esercito Italiano

- che il periodo di servizio prestato è consistito in una prima ferma di durata triennale (dall’8 aprile 2002 all’8 aprile 2005), seguita da più rafferme di durata biennale (2005-2007, 2007-2009 e 2009-2011);

- che, alla scadenza della ferma triennale, la sua posizione retributiva e contributiva veniva parificata a quella dei volontari in servizio permanente, con conseguente iscrizione al fondo di previdenza e versamento dei contributi previdenziali per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 29 settembre 2010;

- che è stato impiegato anche, dal 2 dicembre 2004 al 10 giugno 2005, nell’ambito di operazioni all’estero;

- che, infine, in data 21 settembre 2010 è stato collocato in congedo illimitato.

IL RICORRENTE HA:

- Con l’impugnato provvedimento ...... la Sezione Coordinamento Amministrativo del 21° Reggimento Genio Guastatori ha comunicato al ricorrente che “la [sua] richiesta ad ottenere la liquidazione del TFR non può essere accolta in quanto ai Volontari in Ferma Breve non è prevista tale indennità, così come indicato anche dal Ministero delle Finanze con risoluzione n. -OMISSIS-, il quale ha riconosciuto al premio di congedamento [già percepito dal ricorrente a seguito della sentenza di questo Tribunale n. 1267 del 2015] la natura giuridica di indennità di fine rapporto”.

In sentenza si legge ( ecco qualche brano):

1) - L’invocato articolo 1 del D.P.R. n. 1032 del 1973, stabilisce che: OMISSIS >> leggere direttamente dalla sentenza o dalla Norma.

2) - Il Collegio non ignora le oscillazioni giurisprudenziali riguardo alla questione qui esaminata, e tuttavia ritiene di dover aderire all’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato che, nel riformare una pronuncia di primo grado, ha chiarito quanto segue: OMISSIS >> (sezione quarta, sentenza n. 755 del 2011; in termini, T.A.R. Lazio, sezione prima bis, sentenza n. 811 del 2018).

COSI' nel finale:

3) - Ne deriva che il servizio volontario pre-ruolo svolto a tempo determinato dal ricorrente può essere utilmente considerato ai fini previdenziali, mentre con riferimento al diverso fine della corresponsione dell’indennità di buonuscita – che qui rileva – è riscattabile per scelta dell’interessato e, in quanto tale, soggetto a contribuzione volontaria e non a carico dell’Amministrazione. Coerentemente, l’INPS ha inviato al ricorrente la nota prot.-OMISSIS-), con la quale gli “riconosce il diritto al riscatto … agli effetti della liquidazione del trattamento di fine servizio” del periodo dall’8 aprile 2002 al 21 settembre 2010.
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