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elciad1963
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Messaggio da elciad1963 »

Buonasera e buon sabato Santo a tutti.
volevo aggiornarvi sulla mia situazione, come promesso.
Sono lgt c.s. dell'Arma, arruolato il 07.10.1981, riformato dalla CMO di Roma in data 19.01.2018 per infermità allo stato non dipendente da C.S..
Promosso V.B. in data 30.05.1984 e grazie ai benefici del DPR 51/2009 promosso Carica Speciale con il noto riordino del primo ottobre 2018. Ad oggi sono in attesa che venga aggiornato lo statino paga del mese di Aprile 2018, ultimo per me poiché dal primo maggio sarò amministrato dall' INPS.
Il buon Louis in precedenza già mi ha quantificato la mia presunta PAL in un post della Guardia di finanza, per un importo complessivo di circa 33.500 ed era nata una discussione sulle indennità accessorie.
Poiché non ho ottenuto dall'amministrazione il più volte citato PA04 , dal sito INPS ho estrapolato il mio estratto contributivo dal 01.01.1986 ad oggi, il cui totale complessivo somma la cifra di EURO 990.808,62 che ritengo sia complessivo delle narrate accessorie e di cui allego una mia nota annuale.
sulla scorta della stessa prego le persone di buona volontà a volersi cimentare su eventuali conteggi .
I dati stipendiali sono noti, parametro 148;
mentre la RIA è di euro 110,02. (forse un po' bassa in quanto leggo di colleghi con meno anzianità e grado inferiore con la RIA più alta).
Grazie e ancora BUONA PASQUA A TUTTI.


elciad1963
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da elciad1963 »

segue..
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aledeo1971
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da aledeo1971 »

Non credo che l'estratto INPS sia attendibile
elciad1963 ha scritto:segue..
elciad1963
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da elciad1963 »

scusa perché hai dubbi l'ho estrapolato con la mia password dalla mia pagina INPS. Però ti assicuro che conservo tutti i mod. 101/CUD e relativi statino paga dal primo all'ultimo giorno di servizio.
illuminano, grazie.
aledeo1971
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da aledeo1971 »

Confrontali e vedrai che non combaciano. Anche nell'estratto INPS spesso non vengono applicate le maggiorazioni del 15%.
elciad1963 ha scritto:scusa perché hai dubbi l'ho estrapolato con la mia password dalla mia pagina INPS. Però ti assicuro che conservo tutti i mod. 101/CUD e relativi statino paga dal primo all'ultimo giorno di servizio.
illuminano, grazie.
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da elciad1963 »

ok accetto. Però avendo sempre fatto molte accessorie ho sempre sicuramente superato il 15% .
aledeo1971
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da aledeo1971 »

Il simulatore di Louis si avvicina di molto alla realtà. Gli accessori dovrebbero incidere sulla PAL al max 8 10%
elciad1963 ha scritto:ok accetto. Però avendo sempre fatto molte accessorie ho sempre sicuramente superato il 15% .
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da elciad1963 »

speriamo che sia così.
come noti dall'appunto, nel 2017 ho preso circa 15000 euro in meno perché in convalescenza mentre gli anni precedenti avevo mediamente 12/13.000 € lordi di accessori.
stando a quanto mi dici avrei dai 2.800 ai 3.500 di PAL in più.
perciò chiedevo aiuto.
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Louis65
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da Louis65 »

elciad1963 ha scritto:scusa perché hai dubbi l'ho estrapolato con la mia password dalla mia pagina INPS. Però ti assicuro che conservo tutti i mod. 101/CUD e relativi statino paga dal primo all'ultimo giorno di servizio.
illuminano, grazie.
scusami se hai tutte le buste paghe perché non usi questo che ti allego? e cosi vedi quanto t'incidono sti benedetti accessori
elciad1963
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da elciad1963 »

grazie del consiglio. lo farò appena arriva la PAL da parte dell'Inps, solo che mi risulta difficile con lo smartphone.
costauno
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da costauno »

L'estratto contributivo Inps allo stato è inattendibile, in quanto il sistema è tutt'oggi in fase di aggiornamento dati da parte della nostra amministrazione. Devi attendere il modello PAO4 che certifica tutti gli emolumenti e le competenze maturate nel corso degli anni di carriera.
panorama
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da panorama »

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panorama
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da panorama »

Come saprete l'INPS con propria circolare ha fatto presente che la prescrizione dei contributi mancati scadrà a Dicembre 2018, quindi, chi ha dubbi, è meglio che verifica la propria posizione.
panorama
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da panorama »

Ci sono casi di colleghi CC. che hanno un vuoto contributivo anche di 20 anni nonostante abbiano fatto servizio.
Il tutto è rimasto vuoto dal passaggio INPDAP a INPS
panorama
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da panorama »

Leggete il caso di questo Militare che pare poi transitato nella Polizia. La stessa sorte potrebbe capitare ad ognuno di noi.

Un collega del COCER CC. molti mesi fa aveva detto in un video che non c'era da preoccuparsi (senza fare alcuna istanza) perché il C.G.A. aveva preso impegni con INPS per risolvere la questi dei periodi contributivi mancanti a molti di noi CC. ma. in questo modo, come si fa ha stare tranquilli se di mezzo ne va la nostra pensione pensile per poter sopravvivere? Allora quale lo scopo dell'INPS di dare un ultimatum di scadenza per la verifica?

Non è forse meglio invadere gli Uffici INPS e della propria Amministrazione con una lettera scritta per bloccare i termini? Io penso che ne valga la pena, tanto fare una lettera non costa nulla ma almeno possiamo fare i nostri interessi.
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Ecco alcuni passaggi.

1) - Si duole di non essere stato iscritto al fondo di previdenza, con corresponsione da parte del Ministero della Difesa dei relativi contributi previdenziali, relativamente al servizio, svolto dall’8.4.2002 al 21.09.2010.

2) - Aggiunge che, dalle buste paga relative ai periodi di ferma permanente e successive rafferme biennali, si desumerebbe che il Ministero della Difesa abbia applicato le trattenute previdenziali.

3) - Lamenta, pertanto, l’illegittimità del comportamento della P. A. per aver omesso il versamento dei relativi contributi previdenziali riferiti all’attività lavorativa svolta nei suindicati periodi.

4) - Chiede, quindi, l’annullamento delle note prima dell’Inpdap e poi dell’Inps, inviate in riscontro alla sua diffida stragiudiziale, con cui è stata confermata l’assenza in banca dati dell’Istituto di elementi necessari alla costituzione della sua posizione previdenziale, in quanto non forniti dal Ministero della Difesa.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 7 ,numero provv.: 201804257, - Public 2018-06-26 -
Pubblicato il 26/06/2018


N. 04257/2018 REG. PROV. COLL.
N. 01063/2012 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2012, proposto da
Alessandro Pettinati, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfonso Leperino, Ettore Leperino, con domicilio digitale come da PEC in atti;

contro
INPS (ex INPDAP), sede di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Di Ronza, con domicilio digitale come PEC nei Registri di Giustizia;

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC nei Registri di Giustizia;

per l'accertamento,
previo annullamento del provvedimento dell'Inpdap n. 43928/2011 avente ad oggetto regolarizzazione posizione previdenziale per il periodo di lavoro c/o il Ministero della difesa dal 08/04/2002 al 21/09/2010:

- del diritto alla regolarizzazione della posizione previdenziale, per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze del Ministero della Difesa dall’8 aprile 2002 al 21 settembre 2010, con la sua iscrizione al fondo INPS ed il consequenziale versamento in suo favore dei contributi previdenziali ad opera del Ministero della Difesa;

in via subordinata,
- del diritto alla costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338 del 1962, a carico del Ministero della Difesa, presso l’INPS per il periodo eventualmente prescritto (8 aprile 2002 – 9 novembre 2006), da corrispondersi all’atto della messa in quiescenza e da quantificarsi in separato giudizio e per la sua regolarizzazione previdenziale di quello non prescritto (10 novembre 2006 – 21 settembre 2010) con la sua iscrizione al fondo INPS ed il consequenziale versamento in suo favore dei contributi previdenziali ad opera del Ministero della Difesa;

in via ancora più subordinata,
- del diritto al risarcimento del danno ex artt. 2116 c.c. o alla restituzione ad opera del Ministero della Difesa delle somme trattenute in busta paga a titolo di contributi previdenziali non versati, ai sensi degli artt. 2033 e 2014 c.c., oltre interessi legali come per legge, da quantificarsi in separato giudizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’INPS, sede di Roma, e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2018 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Il ricorrente, Alessandro Pettinati, premette di essere stato ammesso con decorrenza 8.04.2002, nella qualità di volontario, alla “ferma breve” triennale (VFB) dell’Esercito Italiano ed, alla scadenza del triennio, ovvero dall’8.4.2005, al “servizio permanente” (VSP), presso il 47° RAV ”Ferrara” di Capua (Ce), di aver ottenuto la cd. “rafferma biennale”, per i bienni 2006 – 2007, 2008 – 2009, 2010 – 2011 e di essere stato collocato in congedo illimitato in data 21.09.2010, su propria iniziativa, per seguire il corso di polizia, a seguito di superamento degli esami di ammissione.

2- - Si duole di non essere stato iscritto al fondo di previdenza, con corresponsione da parte del Ministero della Difesa dei relativi contributi previdenziali, relativamente al servizio, svolto dall’8.4.2002 al 21.09.2010. Chiarisce che l’oggetto del ricorso è relativo al trattamento pensionistico e non alla indennità di buona uscita, ritendendo che l’Amministrazione sia tenuta al versamento dei contributi previdenziali riferiti sia al periodo di ferma breve, che a quello di ferma permanente, sia alle successive rafferme biennali.

Aggiunge che, dalle buste paga relative ai periodi di ferma permanente e successive rafferme biennali, si desumerebbe che il Ministero della Difesa abbia applicato le trattenute previdenziali.

Lamenta, pertanto, l’illegittimità del comportamento della P. A. per aver omesso il versamento dei relativi contributi previdenziali riferiti all’attività lavorativa svolta nei suindicati periodi.

Deduce, per questo, la violazione dell’art. 5 D.Lgs. 165/1997, dell’art. 1 del D.P.R. 1032/73, degli artt. 2, comma 1, lett. b) e 3, lett. a) R.D. 26 febbraio 1619/1928, degli artt. 2-7, R.D. 1369/1928.

2.1. - Chiede, quindi, l’annullamento delle note prima dell’Inpdap e poi dell’Inps, inviate in riscontro alla sua diffida stragiudiziale, con cui è stata confermata l’assenza in banca dati dell’Istituto di elementi necessari alla costituzione della sua posizione previdenziale, in quanto non forniti dal Ministero della Difesa.

2.2. - Conclude la parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente riconoscimento del diritto all’iscrizione d’ufficio al fondo previdenziale INPS (ex INPDAP), con condanna della intimata Amministrazione al versamento in proprio favore verso l’INPS (ex INDAP) dei relativi contributi previdenziali, oltre interessi nella misura di legge e rivalutazione monetaria, relativamente al servizio svolto nel periodo suindicato.

2.3. - Chiede, altresì, in subordine il riconoscimento del diritto ad una rendita vitalizia ex art 13 L. 1388/1962 per il periodo contributivo eventualmente prescritto (dall’8.4.2002 al 9.11.2006), periodo che ritiene antecedente alla interruzione della prescrizione avvenuta con atto di diffida del 2.11.2011, notificato il 9.11.2011, da corrispondersi all’atto della messa in quiescenza e da quantificarsi in separato giudizio, oltre alla regolarizzazione per il periodo non prescritto, dal 10.11.2006 al 21.09.2010.

2.4. - Da ultimo, in via ulteriormente subordinata, chiede la ripetizione delle somme trattenute a fini previdenziali dall’amministrazione.

3. - Si è ritualmente costituita in giudizio, in data 15.03.2012, l’Avvocatura Generale dello Stato, in difesa dell’intimato Ministero della Difesa, senza, peraltro, spiegare scritti difensivi.

4. - L’INPS (ex INPDAP) si è costituito in giudizio il 18.4.2012 e, in data 14.5.2018, ha depositato memoria, con cui ha riferito dell’avvenuta regolarizzazione per il periodo 1.1.2006-2010, mentre per il periodo pregresso contesta la spettanza, sostiene che non si comprenda la tipologia di servizio svolta dal ricorrente ed in ogni caso eccepisce la prescrizione contributiva.

5. - Alla pubblica udienza del 19 giugno 2018, la difesa di parte ricorrente ha ribadito la parziale sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso con riferimento alla pretesa relativa al periodo 2006 -2010, essendo stata la sua pozione previdenziale regolarizzata. All’esito della discussione il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

6. - Introduce il ricorrente azione di accertamento del diritto all'iscrizione al fondo di previdenza e credito presso l’INPS (ex INPDAP), con decorrenza dall'inizio del periodo di servizio prestato quale volontario in ferma breve triennale, successivamente in ferma permanente e dopo in rafferme biennali, e, conseguentemente, chiede la condanna del Ministero della Difesa al versamento in proprio favore al detto fondo di previdenza dei relativi contributi previdenziali.

7. - La pretesa è stata parzialmente soddisfatta, avendo il Ministero della Difesa provveduto a versare i contributi per il periodo 1.1.2006 – 29.9.2010, relativo alla rafferma, come risulta dall’estratto conto dell’INPS, depositato in atti il 14.5.2018.

7.1. - Ne consegue il superamento dell’interesse alla definizione del giudizio per la parte riferita alla domanda di annullamento delle note dell’ente previdenziale e alla pretesa di accertamento del diritto alla regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente per il periodo alle dipendenze del Ministero della Difesa, per cui è stato dimostrato l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali.

7.2. - Il ricorso è, pertanto, per questa parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

8. - Resta da esaminare la pretesa dedotta in giudizio riferita al periodo pregresso che va dall’8.4.2002 all’31.12.2005.

Dallo Stato di servizio depositato in allegato al ricorso risulta che il ricorrente è stato ammesso alla ferma breve triennale con decorrenza giuridica ed amministrativa dall’8.4.2002, data d’incorporazione quale VFB, con rinuncia al grado o qualifica eventualmente rivestiti. In data 9.7.2002 è stato promosso al grado di caporale ed è stato ammesso a tre rafferme biennali fino al 29.10.2010.

9. - L’INPS, per questo periodo, eccepisce l’intervenuta prescrizione.

L’eccezione è fondata.

E’ il medesimo ricorrente che nel ricorso (pag. 6) fa riferimento al periodo 8.4.2002 – 9.11.2006 come “eventualmente prescritto”, ammettendo di aver interrotto la prescrizione con atto di diffida del 9.11.2001.

Occorre in proposito rilevare che la giurisprudenza formatasi sull' articolo 3, comma 9, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335 - secondo cui il diritto dell'ente previdenziale a ricevere (o pretendere) le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria si prescrive con il decorso di cinque anni (e lo stesso vale anche per il correlativo diritto dell'interessato di procedere al detto versamento) - ha chiarito che “il regime di tale prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti ed è irrinunciabile, trattandosi di una prescrizione con effetto estintivo e non già preclusivo, con la conseguenza che essa opera di diritto, deve essere rilevata d'ufficio (Cass. lav. 24 marzo 2005, n. 6340; 10 dicembre 2004, n. 23116; 27 giugno 2002, n. 9408; 12 gennaio 2002, n. 330).

E' stato altresì precisato (Cass. 27 giugno 2002, n. 9408; 16 agosto 2001, n. 11140) che il fondamento di tale nuova disciplina è ragionevole, coerente con i principi costituzionali sanciti dagli articoli 3 e 38 della Costituzione e che "corrisponde ad un'esigenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali, che impedisce agli assicurati di costituirsi benefici attraverso una contribuzione concentrata nel tempo e ritardata, che trova espressione anche nella indisponibilità negoziale della materia, sancita dall'articolo 2115, terzo comma, cod. civ. (Cass. 19 gennaio 1968, n. 131, e 5 ottobre 1998, n. 9865). Tale indisponibilità giustifica anche la sottrazione dell'operatività della prescrizione estintiva all'autonomia dell'ente creditore".

Secondo le ricordate statuizioni della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nulla tolgono al fondamento giustificativo di tali disposizioni quelle ipotesi normative che "...talvolta consentono la possibilità di un tardivo versamento di contributi a fine di miglioramento della singola posizione assicurativa, come ad esempio nel caso in cui l'assicurato sia ammesso al "riscatto" di determinati periodi, per lo più utilizzati per la preparazione professionale attraverso corsi di studio, e non per il lavoro, con conseguente difetto di contribuzione", atteso che "l'interesse pubblico alla migliore preparazione professionale dei lavoratori induce il legislatore a concedere la contribuzione tardiva sulla base di specifici presupposti e comunque con previsioni non applicabili per analogia"; e ciò non senza rilevare che, in ogni caso, le nuove disposizioni in materia previdenziale previste dall' articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 si applicano "... a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria", avendo la ricordata legge la finalità di ridefinire "il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'art. 38 della Costituzione (art. 1, comma 1)", con conseguente portata generale di tutte le sue disposizioni”. (T.A.R. Lazio, sez. I bis, sent. 654/2008; in senso conforme cfr., C.S., Sez. IV^, n. 7905 del 2006 e n. 2445 del 2007),

9.1. - Nel caso in esame non risulta documentalmente smentita l'estinzione del diritto azionato, dovendosi, pertanto, concludere per la fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS.

9.2. – L’infondatezza della pretesa del ricorrente per questo periodo risulta, comunque, confermata sotto un diverso profilo dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 11/02/2008, n. 1155; Cons. di Stato, sez.VI^, n. 6363 del 2005 e n. 1643 del 2006).

Con le pronunce sopra richiamate, per i fini rilevanti nella presente controversia, si è chiarito che al personale non inquadrato (secondo le disposizioni ratione temporis vigenti) almeno in posizione di sottufficiale non spetta (ex art. 43 del D.P.R. n. 1032 del 1973 e 3 del R.D. n. 619 del 1928) l’iscrizione al Fondo previdenziale.

E’ stata, a tali fini, considerata la disposizione di “sbarramento dettata dall’art. 43 del richiamato D.P.R. 1032/73, per effetto della quale le iscrizioni (al Fondo previdenziale) di categorie diverse da quelle indicate dagli articoli 39 e 40 non possono essere effettuate che per disposizione di legge".

Non è stata ritenuta ammissibile un'operazione ermeneutica di carattere estensivo e/o analogico avulsa da un positivo dato normativo di riferimento che consenta la puntuale individuazione delle categorie di pubblici dipendenti beneficiarie dell'iscrizione in discorso.

Pertanto, in presenza di un diritto nei confronti degli interessati riconoscibile per effetto del disposto di cui al richiamato art. 3 del R.D. 619 del 1928, il quale si riferisce unicamente ai sottufficiali, necessariamente consegue che l’iscrizione debba essere disposta nei confronti del solo personale che abbia conseguito la posizione di sottufficiale (in relazione alle pertinenti disposizioni ratione temporis vigenti), e sono stati, per questo, esclusi dal beneficio de quo tutti i militari in sottordinata posizione, come quella del ricorrente, nel caso in esame.

Deve, in conclusione, ritenersi senz’altro insussistente il reclamato diritto in capo al deducente per il periodo 2002- 2006, in cui egli è stato volontario in ferma breve dell’Esercito Italiano.

10. – Non sussistendo il diritto per quest’ultimo periodo, non possono trovare favorevole apprezzamento neanche le pretese articolate in via subordinata.

10.1. – Ad ogni buon conto, ad ulteriore supporto dell’infondatezza anche della domanda subordinata di condanna degli enti intimati alla costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/62, in relazione agli omessi versamenti contributivi per il periodo per cui è maturata la prescrizione, si osserva quanto segue.

L' art. 13, comma 5, della legge 12 agosto 1962 n. 1338 dispone che "il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente".

Sul punto la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare: "A norma del quinto comma dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è inammissibile la domanda proposta direttamente dal lavoratore nei confronti dell'INPS, in sostituzione del datore di lavoro, e diretta ad ottenere la costituzione di una rendita vitalizia... ove il lavoratore non abbia dato la prova della impossibilità di ottenere la rendita dallo stesso datore di lavoro" (Cass. Civ., sez. lav. 01/06/2004, n. 10517).

Ed ancora, nello stesso senso: "Ai sensi dell' art. 13, quinto comma, della L. 12 agosto 1962, n. 1338, perché il lavoratore, sia esso lavoratore dipendente o coadiuvante nell'impresa agricola, sia legittimato a proporre la domanda nei confronti dell'I.N.P.S. per costituirsi la rendita sostitutiva prevista per il caso di mancata ottemperanza all'obbligo contributivo deve dimostrare l'impossibilità di ottenere la costituzione della rendita da parte del datore di lavoro" (Cass. civ., sez. lav., 15/0512004, n. 9305, in particolare in questo caso la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, negando il diritto del ricorrente ad ottenere la costituzione della rendita da parte dell'Inps, non avendo egli documentato neppure di aver richiesto la costituzione della rendita al datore di lavoro)".

Come è stato osservato dalla giurisprudenza; "Presupposto perché il lavoratore sia legittimato ad avanzare domanda nei riguardi dell'I.N.P.S. è quindi l'impossibilità di ottenere la costituzione della rendita da parte del datore di lavoro. La lettera della legge è chiarissima, per cui è inammissibile la domanda proposta direttamente dal lavoratore nei confronti dell'INPS, in sostituzione del datore di lavoro, e diretta ad ottenere la costituzione di una rendita vitalizia ove il lavoratore non abbia dato la prova della impossibilità di ottenere la rendita dallo stesso datore di lavoro.

La ratio di questa limitazione è la stessa di quella individuata dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 568 del 1989 e n. 26 del 1984); la Corte costituzionale ha affermato che il legislatore, con la disposizione in esame ha inteso fare un trattamento di favore ai lavoratori i quali, per effetto del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e della impossibilità del loro tardivo pagamento per intervenuta prescrizione, siano stati privati della pensione, ma nel medesimo tempo ha voluto impedire che si accampassero posizioni assicurative fittizie; in relazione alla facoltà surrogatoria prevista in favore del lavoratore che non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita c'è un favor ulteriore, espresso dalla prevista facoltà di diretta costituzione della rendita vitalizia, favor che è però mediato dal previsto carattere sostitutorio di tale facoltà in ragione del contemperamento con l'esigenza di contrastare il rischio di posizioni lavorative fittizie, precostituite solo al fine di conseguire il beneficio in esame.

La previsione di questa facoltà di sostituzione - come disciplina di favor per il lavoratore che abbia subito l'inadempienza del datore di lavoro nell'assolvimento dell'obbligo contributivo - rappresenta quindi l'eccezione rispetto alla regola che vuole che sia il datore di lavoro a costituire la rendita vitalizia in favore del dipendente; pertanto il lavoratore che, sostituendosi al datore di lavoro, intenda egli stesso provvedere al versamento della riserva matematica per la costituzione della rendita vitalizia e che pertanto agisca direttamente nei confronti dell'I.N.P.S. deve allegare e comprovare che non ha potuto far valere questa pretesa nei confronti del datore di lavoro” (Trib. Milano, sez. Lavoro, sent 1.6.2012).

Nel caso in esame tale allegazione è del tutto mancata, con conseguente inammissibilità della relativa domanda.

11. - Da ultimo, l’infondatezza della domanda risarcitoria derivante dall’insussistenza del diritto del ricorrente per il periodo 2002-2006 per quanto sopra rilevato, trova conferma, in termini generali, sotto ulteriori profili.

Rileva, infatti, come visto, la considerazione per cui per il periodo antecedente al 2005 non risulta dimostrato che siano state operate trattenute contributive a fini previdenziali, limitandosi parte ricorrente a dimostrare l’avvenuta trattenuta per il periodo aprile 2005, settembre 2010.

La domanda sarebbe stata, in ogni caso, inammissibile in quanto, va rilevato che il diritto al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione assicurativa, di cui all'art. 2116, comma 2, c.c. , sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale e, pertanto, è solo da tale momento, e non da quello in cui sia maturata la prescrizione dei contributi dovuti, che decorre la prescrizione di tale diritto (Così Cass. S.U. 1106/1986), senza che possa attribuirsi rilievo condizionante alla circostanza che, in detto momento, i contributi dovuti non siano ancora prescritti, essendo proprio la prescrizione dei contributi a determinare il danno pensionistico per il lavoratore (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. Lavoro 3774/2004).

Ne consegue che la domanda del pubblico dipendente, rivolta ad ottenere la condanna della p.a., che abbia omesso il versamento dei contributi afferenti alle assicurazioni obbligatorie, al risarcimento dei danni, non può essere proposta prima che il lavoratore abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica (Così T.A.R. Catanzaro, sez. II, sent. 2830 dell’1.12.2010; Tar Puglia, Bari, Sez. I, 1051/1995).

Solo in tale momento si verifica un danno risarcibile (cfr. anche CdS IV 550/1992).

Nel caso sub judice in considerazione dell’età anagrafica (nato il 3.5.1977) sarebbe stato comunque da escludere che il ricorrente potesse aver maturato il diritto alla pensione alla data della proposizione del ricorso, non essendo stato, peraltro, dimostrato nulla in senso contrario.

12. - In ogni caso, giova ribadirlo, deve essere escluso che residui alcun margine per il favorevole apprezzamento della pretesa del ricorrente per il periodo 2002 – 2005 in quanto, per i molteplici profili sopra evidenziati, essa risulta del tutto destituita di fondamento.

13. – In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile e respinto per la restante parte.

14. - Le spese seguono le regole della soccombenza nei confronti del Ministero della Difesa e sono liquidate come da dispositivo, mentre sono compensate con l’INPS in considerazione della limitata attività svolta dall’Istituto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, lo respinge per la restante parte.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Difesa, liquidate in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Spese compensate con l’INPS.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Rosalia Maria Rita Messina, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Rosalia Maria Rita Messina





IL SEGRETARIO
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