ESTRATTO CONTRIBUTIVO

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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

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Ricorso accolto

- Istanza di pensione

1) - Obbligatorietà della copertura contributiva per il periodo dal 12.03.2010 e l' 11.09.2011 durante il quale la sig.ra OMISSIS è stata assente per malattia, su domanda, per ulteriori 18 mesi.

2) - dipendente del ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Civile

3) - l’INPS rigettava l’istanza in quanto dall’anzianità contributiva certificata dal datore di lavoro di anni 39, mesi 11 e giorni 2, non risultava in possesso dei requisiti richiesti per la pensione anticipata dalla L. n. 214/2011.

4) - In risposta ad ulteriore quesito inoltrato dal Polo di Mantenimento in data 31 gennaio 2017, il Ministero, con note in data 16 febbraio e 17 marzo 2017, negava che il periodo di comporto di 18 mesi non retribuiti concesso ai sensi del citato art. 21, comma 2, del CCNL fosse valido ai fini pensionistici.

5) - In estrema sintesi, la ricorrente ritiene che i periodi di assenza previsti dall’art. 21, comma 2, del CCNL, benché non siano retribuiti, ai sensi del comma 7, siano comunque utili ai fini assistenziali e previdenziali, mediante l’istituto della contribuzione figurativa, come disciplinata dal D. Lgs.vo 16 settembre 1996, n. 564, che non ha abrogato il R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, che disciplina la materia delle assenze per malattia.

La CdC scrive:

6) - In generale, per quanto concerne la valutazione dei periodi di servizio ai fini pensionistici, l’art. 8, commi 1 e 2, del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, dispongono che “Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo.
- Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto”.

7) - La circostanza che un periodo di servizio non sia retribuito non è quindi sufficiente ad escluderne la rilevanza ai fini previdenziali, essendo a tal fine necessario che si realizzi la sospensione del rapporto di lavoro.
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

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1) - dopo aver preso visione della propria posizione previdenziale presso l’INPDAP, presentava istanza alle sedi INPDAP Roma 2 e Napoli 2 in data 6 maggio 2010, chiedendo la rideterminazione della retribuzione effettiva figurativa- teorica dal 1 ottobre 1992 al 31 dicembre 2009, in corrispondenza agli emolumenti lordi annuali stipendiali percepiti e delle ritenute versate ai fini della contribuzione previdenziale per anzianità obbligatoria, nonché il trasferimento della posizione amministrativa presso la competente sede territoriale INPDAP di Roma 2.

“estratto conto certificato della propria posizione previdenziale”
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ORDINANZA COLLEGIALE sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 3, numero provv.: 201903294

Pubblicato il 22/05/2019

N. 03294/2019 REG. PROV. COLL.
N. 02666/2017 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2666 del 2017, proposto da


D. C., rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Del Vecchio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli N. 76;


contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Sgroi, Lelio Maritato, Carla D'Aloisio, Emanuele De Rose, Giuseppe Matano, Ester Sciplino, con domicilio eletto presso lo studio Antonino Sgroi in Roma, via Cesare Beccaria 29;

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti
Comando Aeronautica Militare Roma, Ufficio Amministrazione non costituito in giudizio;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 02596/2017, resa tra le parti, concernente l'accertamento che tra il ricorrente e il Ministero della difesa intercorre un rapporto di lavoro subordinato dipendente, con inizio dall'1.10.1992 e fino a tutt'oggi, nonché l’accertamento di quanto l'Amministrazione della difesa abbia versato all'Inps dall'1.10.1992 al 30.9.2016, a titolo di contributi obbligatori ex lege previdenziali/assistenziali, nonché, in caso di accertate omissioni, l‘accertamento in via principale del diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale in forma specifica, o in via subordinata per equivalente, ovvero in via ulteriormente subordinata equitativamente, condannando le intimate Amministrazioni al pagamento delle relative somme in favore del ricorrente, nonché il riconoscimento del diritto del ricorrente alla rideterminazione dei periodi di servizio con la ricongiunzione e la maggiorazione di volo e del servizio effettivo, maturato prima e dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs n. 165/1997, sia ai fini pensionistici, sia di trattamento di fine rapporto, nonché il riconoscimento del diritto alla sistemazione e aggiornamento della posizione previdenziale dall'1.10.1992 al 30.9.2016, in ragione dei periodi indicati nel ricorso e nella consulenza tecnica di parte, con la maggiorazione del servizio effettivo dall'1.10.1992 al 30.9.2016, in funzione della retribuzione effettivamente percepita, ampliata del 18% e con la determinazione della retribuzione effettiva figurativa/teorica, in corrispondenza degli emolumenti lordi annuali stipendiali percepiti, delle congiunte ritenute versate ai fini della contribuzione previdenziale e assistenziali obbligatoria, nonché dello stato di servizio del Ministero della difesa, con la conseguente condanna dell'Inps al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 120.000,00 o di quello maggiore e/o minore che sarà accertato nell'istruttoria, anche solidalmente con le intimate Amministrazioni.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di Ministero della Difesa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Alfredo Del Vecchio, Carla D'Aloisio e l'Avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia;

1.p. Premesso in punto di fatto quanto segue:

L’appellante C. D., ufficiale in servizio permanente effettivo dell’aeronautica militare dal 1 ottobre 1992, dopo aver preso visione della propria posizione previdenziale presso l’INPDAP, presentava istanza alle sedi INPDAP Roma 2 e Napoli 2 in data 6 maggio 2010, chiedendo la rideterminazione della retribuzione effettiva figurativa- teorica dal 1 ottobre 1992 al 31 dicembre 2009, in corrispondenza agli emolumenti lordi annuali stipendiali percepiti e delle ritenute versate ai fini della contribuzione previdenziale per anzianità obbligatoria, nonché il trasferimento della posizione amministrativa presso la competente sede territoriale INPDAP di Roma 2.

2.p. Visto che l’INPDAP Roma 2 (poi confluita in INPS dal 1 gennaio 2012) non aveva risposto, l’interessato (dopo aver impugnato il silenzio sulla domanda con ricorso RG 6319/2011, proposto al TAR Lazio, che lo ha dichiarato inammissibile con sentenza breve n.350/2012) in data 25 giugno 2012 esercitava ancora il diritto di accesso agli archivi INPS e, pertanto, ritenendo che dalla documentazione emergessero delle irregolarità della propria posizione previdenziale, proponeva al TAR Lazio il ricorso RG 6270/2012, chiedendo l’accertamento dell’avvenuto versamento dei contributi all’INPS da parte del Ministero della Difesa per i periodi dal 1 ottobre 1992 al 30 settembre 1993, dal 1 al 31 gennaio 2007, da 2 al 30 marzo 207 nonché per altri periodo del 2007, come precisati con successiva memoria del 8 settembre 2014.

Inoltre l’interessato chiedeva che fosse accertato il valore della retribuzione per i periodi contributivi utili a pensione dal 1 ottobre 1993 al 31 dicembre 1999, dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, dal 31 marzo 2007 al 30 novembre 2007, dal 1 gennaio 2008 al 30 novembre 2008, dal 1 gennaio 2009 al 31 marzo 2009, dal 31 maggio 2009 al 31 agosto 2009 e dal 1 aprile 2010 al 25 giugno 2012.

Nelle more del giudizio, poi, riscontrando la corrispondente richiesta dell’INPS (subentrata ad INPDAP per legge dal 1 gennaio 2012) il Comando dell’Aeronautica militare di Roma, Ufficio Amministrazione, con nota 23 aprile 2014 rappresentava di aver inviato ad INPDAP, Roma 2, fin dal 2011 un prospetto (indicato come alternativo al modello PA04) contenente le notizie riferite alla retribuzione dell’interessato nel periodo 1993 -2010, utile per computarne la retribuzione effettiva – teorica in godimento, nonché i modelli CUD dal 1997 al 2011.

Poiché l’INPS obiettava che la suddetta documentazione non era sufficiente a ricostruire la posizione previdenziale retributiva del ricorrente, in quanto sarebbe stato necessario il modello PA04, il TAR (al fine di acquisire la documentazione necessaria) con ordinanza istruttoria n. 942/2015 disponeva una specifica verificazione, incaricandone il Ministero della Difesa, Direzione generale per il Personale militare; quindi la Direzione Persomil provvedeva, depositando in data 14 maggio 2015 la relazione ed allegandovi, altresì, la nota con cui lo stesso Ministero in data 9 aprile 2015 aveva trasmesso il modello PA04 alla competente sede INPS.

A seguito di ulteriori contestazioni del ricorrente, depositate in data 28 settembre 2015, con successiva ordinanza n. 5750/2016 il TAR Lazio acquisiva dalla Direzione generale per il Personale militare una integrazione della precedente verificazione per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1992, nonché da INPS un documento in data 22 giugno 2016 recante l’estratto conto informativo aggiornato relativo allo stato di servizio del ricorrente, le retribuzioni e i periodi di servizio riconosciuti.

Con motivi aggiunti depositati il 27 ottobre 2016 il ricorrente (avendo rilevando alcune omissioni nell’estratto conto informativo relativo alla propria posizione previdenziale, acquisito in data 9 ottobre 2016 dagli archivi informatizzati INPS) chiedeva l’accertamento della posizione previdenziale per il periodo dal 15 giugno 2010 al 30 settembre 2016, nonché la ricostruzione della propria posizione previdenziale dal 1 ottobre 1992 al 30 settembre 2016 (in ragione degli emolumenti lordi annuali stipendiali percepiti), sollecitando a tal fine il rinnovo della verificazione oppure la nomina di un CTU.

In data 6 dicembre 2016 il ricorrente insisteva per l’acquisizione agli atti da parte di INPS di un “estratto conto certificato della propria posizione previdenziale”, mentre il Comando Aeronautico Militare di Roma in data 2 dicembre 2016 aveva depositato tardivamente (rispetto alla data della udienza fissata al 14 dicembre 2016) copia del modello PA04, integrato della retribuzione percepita nel 1992 e negli anni successivi.

3.p. Con la sentenza n. 2596/2017 il TAR Lazio respingeva il ricorso (ed i motivi aggiunti), ritenendo che non sussistessero i presupposti per disporre le ulteriori verifiche chieste dal ricorrente con i motivi aggiunti, in quanto “le ulteriori richieste del ricorrente non risultano sostenute da precise allegazioni documentali, ma si limitano ad una generica richiesta di riesame della propria posizione stipendiale e previdenziale” (spese compensate).

4.p. L’interessato ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 2596/2017 con l’appello in epigrafe, chiedendo, in via preliminare, il rinvio pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell’art.267 TFUE, per la verifica della compatibilità dell’ar.19 cpa (sulla verificazione nel giudizio sul pubblico impiego) con i principi di affidamento del dipendente (in regime di diritto pubblico) nel rapporto previdenziale con l’INPS e nel rapporto di lavoro con la PA e nel diritto di ottenere il computo a fini previdenziali tutti i periodi di lavoro prestato; poi, in via istruttoria, ha chiesto di disporre a carico del Ministero della Difesa il deposito della copia dei modelli 101 e CUD, delle schede fiscali del ricorrente e dello stato di servizio integrale, di disporre a carico dell’INPS e delle Amministrazioni intimate il deposito di tutta la documentazione relativa alla presente documentazione, nonché di disporre “una consulenza tecnica di ufficio per accertare la retribuzione ai fini previdenziali del ricorrente”; di poi, previa sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, nel merito ha chiesto la dichiarazione di nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente oppure l’annullamento della medesima per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa oppure la riforma della medesima per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e per motivazione perplessa ed illogica con il conseguente accertamento delle retribuzioni percepite dal ricorrente durante l’intero periodo di servizio prestato dal ricorrente a decorrere dal 1 ottobre 1992 ed utili ai fini pensionistici, nonché la condanna dell’INPS al risarcimento del danno non patrimoniale nell’importo di euro 120.000,00 o di quello diverso accertato, anche solidalmente con le intimate amministrazioni, con la condanna, altresì. per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 26, comma 2, cpa.


1.c. Considerato che l’appellante deduce che entrambe le verificazioni disposte in primo grado sono state eseguite dalla Direzione generale per il Personale Militare, cioè da una struttura del Ministero della Difesa, datore di lavoro dell’interessato e parte resistente nel giudizio di primo grado (in contrasto con l’art.19, comma 2, cpa) e che, inoltre, in contrasto con le specifiche prescrizioni dettate nelle ordinanze TAR Lazio n. 942/2015 e n. 5750/2016, sono state eseguite senza darne previo avviso alle parti;

2.c. Ritenuto necessario, ai fini del decidere, di disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 cpa, nominando quale verificatore l’Ispettore Capo dell’Ispettorato generale per l’Ordinamento del Personale –IGOP, presso la Ragioneria generale dello Stato, Ministero Economia e Finanze, con facoltà di delega ad un funzionario in servizio presso il medesimo Ispettorato, per espletare il seguente compito:

- calcolare la retribuzione percepita dal ricorrente ed utile a determinarne il trattamento pensionistico per il servizio senza interruzione prestato dal 1 ottobre 1992 al 39 settembre 2016;

- verificare l’importo complessivo che l’Amministrazione della Difesa, datore di lavoro, ha versato, prima ad INPDAP, e poi ad INPS dal 1 ottobre 1992 al 30 settembre 2016 a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali ex lege, rilevando eventuali omissioni totali o parziali nei versamenti in questione, tenendo presente che (ad avviso del ricorrente/appellante) per il servizio prestato dal 1 ottobre 1992 al 30 settembre 2012, ai fini del calcolo del montante retributivo (ai sensi della legge n.335/1995, art.1, comma 6) nella posizione previdenziale INPS sarebbe indicato un importo di euro 591.098,10, cioè inferiore di circa euro 106.620,00 a quello risultante dai calcoli della parte (che alla perizia di parte del 2012 ha aggiunto i dati desumibili dai CUD 2014 -2015 e 2016);

- verificare se risultano versati contributi anche per il periodo di servizio dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre 2016, visto che il ricorrente ha prestato servizio senza interruzione al Ministero della Difesa per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 30 settembre 2016;

- verificare, in conseguenza, la coerenza dei dati riportati nel modello PA04 depositato in giudizio in primo grado in data 2 dicembre 2016 dal Comando Aeronautica militare di Roma, nonché la coerenza dei dati riportati nell’estratto conto informativo aggiornato INPS depositato in primo grado in data 22 giugno 2016, visto che, secondo l’appellante, nell’estratto conto previdenziale depositato da INPS nel giugno 2016, quanto alla retribuzione a fini pensionistici, sono riportati importi discrepanti con quelli indicati nel Modello ministeriale PA04 e con quelli risultanti da documentazione fiscale alla voce “imponibile pensionistico”, depositata con i motivi aggiunti dell’ottobre 2016 con riferimento all’intero servizio prestato nel periodo dal 1 ottobre 1992 al 30 settembre 2016;

- verificare se l’appellante, quanto al computo del periodo lavorativo, abbia diritto al beneficio consistente nella maggiorazione di un anno di lavoro ogni tre anni e, ove spettante, verificare se tale beneficio sia stato computato a suo favore ai fini dell’anzianità contributiva, atteso che (ad avviso dell’appellante) l’INPS, quanto al servizio di volo, non avrebbe riconosciuto la maggiorazione di un anno ogni tre anni di servizio utile (spettante ai sensi del DPR n1092/1973, art.20, e del DLGS n.66/2010, art.1849 – 1853), per i periodi di lavoro dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2008, nonché dal 15 giugno 2010 al 31 dicembre 2010, nonostante l’appellante percepisca mensilmente l’indennità di volo, mentre per il periodo dal 1 gennaio 2009 al 14 giugno 2010 e dal 1 gennaio 2011 al 30 settembre 2012 avrebbe applicato la meno favorevole maggiorazione connessa alla cd “indennità operativa di campagna” (cioè la maggiorazione di un anno ogni cinque anni di effettivo servizio);

- verificare, quindi, per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 30 settembre 2016, quale dovrebbe essere la posizione previdenziale finale dell’appellante corrispondente al medesimo periodo di servizio senza interruzione, tenendo conto della retribuzione effettivamente percepita, compresa la maggiorazione del 18%, ove spettante, e con la determinazione della retribuzione effettiva figurativa teorica;

3.c. Ritenuto di disporre che il verificatore porti a termine le operazioni di competenza entro giorni 60 dalla data di comunicazione dell’incarico, dandone (con congruo anticipo) previo avviso delle parti (che possono essere presenti e fare osservazioni), e che la relazione conclusiva (corredata delle eventuali osservazioni delle parti) sia depositata a cura del verificatore presso la segreteria della Sezione Terza del Consiglio di Stato entro giorni 30 dal termine delle operazioni di esame documenti;

Ritenuto, altresì, opportuno che l’emolumento sia determinato dal Collegio successivamente all’espletamento dell’incarico;

Riservata ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese di lite, nonché su quelle della verificazione;

Ritenuto opportuno che l’udienza di trattazione della causa nel merito sia fissata con provvedimento il Presidente della Sezione a seguito del deposito della relazione da parte del verificatore incaricato con la presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dispone, ai sensi dell’art.19, comma 2, cpa, la verificazione indicata in motivazione, conferendo il relativo incarico all’Ispettore Capo dell’IGOP, Ragioneria generale dello Stato, che, anche mediante delega ad un funzionario addetto all’Ispettorato, provvederà agli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione, depositando la relazione conclusiva entro giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Dispone che la trattazione della causa nel merito sia fissata dal Presidente della Terza Sezione a seguito del deposito della detta relazione.

Si riserva ogni altra determinazione in rito, nel merito e sulle spese di lite, comprese quelle connesse all’espletamento della verificazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti ed all’Ispettore Capo dell’IGOP, Ragioneria generale dello Stato, designato per la verificazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
Giorgio Calderoni, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lydia Ada Orsola Spiezia Franco Frattini



IL SEGRETARIO
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

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Cassazione civile sez. lav. 02 ottobre 2014 n. 20882

LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA (Reati in materia di) – Prestazioni previdenziali – omesso versamento di contributi

Massima

La mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della “evasione” e non già della semplice “omissione” contributiva ricadente nella previsione della legge n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, Jett. B), che commina una sanzione una tantum, il cui pagamento (alla stregua della modifica apportata al richiamato comma 217, dall’art. 59, comma 22, della legge n. 449 del 1997) può essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente (ossia prima di contestazioni o richiese dell’ente previdenziale) e comunque entro sei mesi dal temine stabilito per il pagamento dei contributi, purché il versamento degli stessi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia (c.d. ravvedimento operoso).
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

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Leggete questa notizia uscita oggi 22 luglio 2019.


https://www.imolaoggi.it/2019/07/22/laz ... dei-conti/


Lazio, falsi bilanci: nei guai il presidente della Corte dei Conti

Otto avvisi di garanzia sono stati notificati questa mattina dalla Guardia di Finanza di Cassino e Frosinone ad altrettanti ‘pubblici ufficiali’ che, secondo quanto accertato dalla Procura di Cassino, avrebbero falsificato – come riportato da affaritaliani.it – i bilanci dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale per nascondere un ammanco di 40 milioni di euro. Nel mirino dei magistrati, oltre all’ex rettore Ciro Attaianese, anche il presidente della Corte dei Conti del Lazio, il giudice Tommaso Miele.

Le indagini avviate nel 2016 dagli investigatori della Guardia di Finanza di Cassino, all’epoca coordinati dal tenente colonnello Massimiliano Fortino e poi portate avanti dal personale del Nucleo di Polizia Tributaria del comando provinciale, coordinato dal colonnello Alessandro Gallozzi e dal tenente colonnello Claudio Gnoni, hanno consentito di accertare un presunto falso ideologico e un presunto falso materiale.

L’inchiesta prese il via quando alcuni dipendenti scoprirono che non erano stati versati i contributi Inps ai fini pensionistici. Nel capo di imputazione si legge che è stata ravvisata nei confronti degli indagati “la responsabilità per i reati di falsità materiale ed ideologica in relazione ai dati esposti nei bilanci dal 2013 al 2015. Attraverso l’esame di documentazione amministrativa e contabile, supportata anche da mirati accertamenti bancari – si legge nella nota della Guardia di Finanza – sono state disposte dalla Procura in relazione al mancato versamento di contributi previdenziali dei dipendenti dell’ateneo, per un importo di circa 35 milioni di euro.

Il giudice Tommaso Miele, assistito dall’avvocato Sandro Salera, ha dichiarato di “aver piena fiducia nell’operato dei colleghi di Cassino e di poter dimostrare nelle opportune sedi di aver operato nel massimo della trasparenza e della rettitudine“.

N.B.: L’inchiesta prese il via quando alcuni dipendenti scoprirono che non erano stati versati i contributi Inps ai fini pensionistici.
panorama
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da panorama »

Possibile che l'INPS una volta in pensione, elimina tutti i periodi contributivi dal sistema del militare?
Il 20 luglio 2019 ho provato a verificare, giusto per dare un'occhiata, il mio estratto contro previdenziale ed è tutto vuoto ma risulta la scritta "Titolare di pensione ………… decorrenza 12/2017".
Ma se uno vorrebbe controllare che effettivamente i contributi versati ci siano tutti sino all'ultimo giorno di servizio?

E' tutto normale che sia tutto vuoto?
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

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Potevo capire se erano passati molti anni ma in un tempo così breve penso che non sia normale far sparire tutti i periodi contributivi versati dal datore, almeno lo spero.
Gabry08
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da Gabry08 »

panorama ha scritto: sab ago 24, 2019 10:19 pm Possibile che l'INPS una volta in pensione, elimina tutti i periodi contributivi dal sistema del militare?
Il 20 luglio 2019 ho provato a verificare, giusto per dare un'occhiata, il mio estratto contro previdenziale ed è tutto vuoto ma risulta la scritta "Titolare di pensione ………… decorrenza 12/2017".
Ma se uno vorrebbe controllare che effettivamente i contributi versati ci siano tutti sino all'ultimo giorno di servizio?

E' tutto normale che sia tutto vuoto?

Sai Panorama, io ho il PIN per accedere a INPS ON-LINE e ho constatato che addirittura mi mancano i contributi di tutto il 2003, manca il corso da 6 mesi, poi manca anche qualche giorno. Per tali anomalie ho scritto a INPS attraverso il servizio INPS RISPONDE. Infatti mi anno risposto che con il CNA stanno controllando ed aggiornando tutto d ufficio e che ora stanno trattando i nati nel 1968. Comunque è strano, mi manca il corso ed addirittura tutto il 2003. Ora scriverò di nuovo rappresentando il fatto che tra il 2003 (guarda caso) ed il 2004 ho fatto 10 mesi di missione in Bosnia affinché conteggiano le maggiorazioni che credo comunque influisca positivamente sia sul TFS che sulla pensione, secondo la tua esperienza è così?
Bisogna rompere le palle perché poi fanno come credono è nessuno può fare niente, anche perché io non sto bene e credo che l anno px sarò riformato.
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da elciad1963 »

buonasera. Ieri sul mio applicativo Inps ho visto pubblicato l'estratto conto contributivo con la stessa decorrenza. poiché la mia pensione è provvisoria essendo stato riformato il 18 gennaio 2018, mi e Vi chiedo, che tempi impiega ora l'INPS per determinare la pensione definitiva?
ora conteggeranno tutte le indennità accessorie, considerando che tra l'ultimo anno di effettivo servizio e quello successivo in aspettativa ci sono oltre 11 mila euro di differenza, tutte accessorie.
grazie a chi vorrà illuminarmi.
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da panorama »

Allego circolare INPS n. 25 datata 13/02/2020

OGGETTO: Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alla Gestione dipendenti pubblici. Chiarimenti in materia di valorizzazione dei periodi relativi alla contribuzione prescritta e modalità di applicazione dell’istituto della rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
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panorama
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

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Fa seguito all’ORDINANZA COLLEGIALE del CdS, qui sopra postata in data 30/06/2019.

Ora l'argomento è concluso con la sentenza allegata del CdS n. 6010/2020 pubblicato il 09/10/2020.
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da Remox »

elciad1963 ha scritto: ven ott 25, 2019 9:13 pm buonasera. Ieri sul mio applicativo Inps ho visto pubblicato l'estratto conto contributivo con la stessa decorrenza. poiché la mia pensione è provvisoria essendo stato riformato il 18 gennaio 2018, mi e Vi chiedo, che tempi impiega ora l'INPS per determinare la pensione definitiva?
ora conteggeranno tutte le indennità accessorie, considerando che tra l'ultimo anno di effettivo servizio e quello successivo in aspettativa ci sono oltre 11 mila euro di differenza, tutte accessorie.
grazie a chi vorrà illuminarmi.
Scusami ELCIAD1963, visto chr sono stato riformato anche io, una delucidazione sulla pensione provvisoria.
Se puoi darmi delucidazioni in merito e se devo fare qualcosa.
Ti ringraxio
elciad1963
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da elciad1963 »

Sinceramente sono in attesa che l'inps provveda a rendere la pensione definitiva, aggiornando anche il contratto 2016/2018, non presente all'atto del congedo. L'unica cosa che ho fatto, ho inviato una pec al CNA della mia amministrazione e in meno di tre mesi mi è stata liquidata la differenza del TFS.
per la pensione c'è solo da attendere.
panorama
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da panorama »

Inps Circolare n. 26 del 13-02-2019

OGGETTO: Gestione Dipendenti Pubblici. Liquidazione delle pensioni sul nuovo sistema (SIN2) per il personale del Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico iscritto alla Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato. Riliquidazioni delle pensioni per gli iscritti a tutte le Casse delle pensioni pubbliche.
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da panorama »

- estratto conto previdenziale certificativo - (art.54, legge n.88/1989).

LEGGE 9 marzo 1989, n. 88
Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

ART. 54 (Accesso dei cittadini ai dati personali, previdenziali e pensionistici).

1. E' fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta.
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