ESTRATTO CONTRIBUTIVO

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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

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si legge anche:

- ) - Rileva, infatti, come visto, la considerazione per cui per il periodo antecedente al 2005 non risulta dimostrato che siano state operate trattenute contributive a fini previdenziali, limitandosi parte ricorrente a dimostrare l’avvenuta trattenuta per il periodo aprile 2005, settembre 2010.


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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

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Contributi pensione, occhio che vanno in prescrizione: come recuperarli prima del 1° gennaio 2019

L’Inps, con la circolare n. 169 del 15 novembre 2017, ha fornito apposite indicazioni in merito alla prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche.

Vediamo in questa scheda i suddetti termini di prescrizione e la disciplina che determina la liquidazione del trattamento di quiescenza, tenendo presente l’intero servizio utile, comprendendo quindi anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione per i quali non siano stati versati i dovuti contributi.

TERMINI PRESCRIZIONE

L’articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n.335 ha previsto la riduzione del termine di prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche da 10 a 5 anni.

I dipendenti hanno tempo fino al 31 dicembre 2018 per verificare se il proprio “estratto conto INPS/INPDAP” sia aggiornato con tutti i contributi previdenziali versati. La nuova data deriva dalla circolare INPS n. 169 del 15 novembre 2017, che ha prorogato i termini inizialmente fissati al 31 dicembre 2017.

ACCEDERE AL SITO INPS

Utilizzare le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o identità SPID), quindi “Area prestazioni e servizi/Fascicolo previdenziale del cittadino/Posizione assicurativa/Estratto conto”.

Qualora da tale estratto risultino contributi mancanti o retribuzioni errate, precedenti al 2012, l’interessato dovrà attivare la richiesta di VARIAZIONE e INTEGRAZIONE della posizione ASSICURATIVA, al fine di inserire i periodi mancanti ed evitare il rischio di perderli per sempre.

E’ necessario utilizzare la funzionalità “richieste di variazione alla posizione assicurativa – RVPA”.

Il dipendente in possesso del PIN può telefonare al n. 803164 (Contact center multicanale INPS).

SE MANCANO CONTRIBUTI

Possono essere recuperati (ma per questo è importante controllare prima del 31 dicembre 2018), con il versamento da parte dell’ente datore di lavoro.

Molti lavoratori, accedendo all’estratto previdenziale, hanno accertato che effettivamente mancano alcuni contributi.

PENSIONE

A nostro parere è consigliabile diffidare da chi dice che al momento il lavoratore non deve far nulla perché la situazione si aggiornerà automaticamente al momento della pensione, perché su questo la circolare del 15 novembre 2017 è esplicita: “anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi, tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 della L. n. 610/1952, l’onere del trattamento deve essere ripartito tra l’Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro (“Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l’onere dell’assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i medesimi sono stati prestati…”)”

Anche se è vero che i contributi non verranno persi, la modalità del trattamento tra le due Amministrazioni non è ancora rodata.

APPLICAZIONE DISPOSIZIONI

Le suddette disposizioni, leggiamo nella Circolare, si applicano a far data dal 1° gennaio 2019.

ADEMPIMENTI LAVORATORE

In attesa delle ulteriori istruzioni relative alla prassi operativa applicabile ai casi sopra riportati e in attesa dell’applicazione delle sopra citate disposizioni, il lavoratore può procedere al controllo della propria posizione contributiva ed eventualmente segnalare eventuale contribuzione mancante o anomalie nella propria posizione previdenziale, che si sono potute verificare nel passaggio dall’Inpdap all’Inps, al fine “stoppare” l’eventuale termine prescrittivo sopra riportato.

Qui sotto Circolare Inps
---------------------------


Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Coordinamento Generale Legale
Direzione Centrale Pensioni

Roma, 15/11/2017

Circolare n. 169

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali


OGGETTO: Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche. Chiarimenti.


SOMMARIO: Con la presente circolare si provvede alla ricognizione della disciplina dell’istituto della prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse della Gestione dei pubblici dipendenti e si forniscono i chiarimenti in merito alla corretta regolamentazione da applicare in materia. La presente circolare è adottata ad esito degli ulteriori approfondimenti sviluppati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine ai profili normativi ed operativi che afferiscono all’istituto in esame. Allo scopo di favorirne la visione unitaria e la lettura organica, le disposizioni in oggetto sono state redatte nella versione integrale e, pertanto, la presente circolare sostituisce la circolare n. 94 del 31 maggio 2017, recante il medesimo oggetto.


1. Premessa.

Nell’ambito del processo di integrazione delle prassi in uso presso il soppresso INPDAP con quelle vigenti nell’Istituto, si è provveduto ad una ricognizione della normativa che disciplina l’istituto della prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle casse della Gestione dei Dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, CPI, CTPS), tenuto conto delle specificità che regolano le medesime.

A tal fine, l’Istituto, con la circolare n. 94 del 31 maggio 2017, acquisita la necessaria autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito le istruzioni finalizzate a favorire l’applicazione della predetta normativa. A seguito di segnalazioni in ordine a taluni elementi di criticità che attengono all’applicazione delle disposizioni recate nell’ambito della citata circolare, l’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha proceduto al riesame delle questioni operative segnalate e dei profili normativi che regolano la materia, ad esito del quale si è reso opportuno adottare i seguenti adeguamenti delle indicazioni contenute nella citata circolare n. 94/2017:

a) applicare ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS il regime che prevede, in caso di intervenuta prescrizione del pagamento della contribuzione previdenziale per il decorso dei termini di legge, l’obbligo in capo al datore di lavoro, di sostenere l’onere del trattamento di quiescenza riferito ai periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, la cui misura è calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338/1962;

b) rinviare, in ragione della complessità interpretativa e attuativa della materia, l’applicazione delle indicazioni fornite nell’ambito della citata circolare n. 94/2017 ad una data non anteriore al 1° gennaio 2019.

Ciò premesso, allo scopo di favorire la visione unitaria e la lettura organica delle disposizioni in argomento, con la presente circolare si ripropone in versione integrale la disciplina in ordine alla prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alle Gestioni previdenziali pubbliche. In questa prospettiva la presente circolare sostituisce la circolare n. 94 del 31 maggio 2017.


2. Quadro normativo di riferimento.

Come noto, la legge 8 agosto 1995, n.335 (cd. Riforma Dini) ha riformato la disciplina dei trattamenti pensionistici vigenti nell’ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, prevedendo all’art. 3, commi 9 e 10 , la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni [ii].

L’art. 3, comma 9 citato, ha stabilito, altresì, che la contribuzione prescritta non può essere versata e, conseguentemente, incassata dall’Istituto.

Tali disposizioni, stante il riordino generale della materia operato dalla L. n. 335/1995, si applicano anche alla contribuzioni di pertinenza delle Gestioni pensionistiche pubbliche, trattandosi di forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti alle quali espressamente la Riforma Dini ha fatto riferimento; pertanto, tali contribuzioni sono assoggettate al termine di prescrizione quinquennale.

Affermato il carattere generale del termine prescrizionale quinquennale, va evidenziato che, con riferimento alla CPDEL, alla CPS e alla CPUG, l’art. 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610 [iii], stabilisce una speciale disciplina per il recupero delle contribuzioni dovute a tali casse, per le quali le Amministrazioni datrici di lavoro abbiano iniziato il versamento in data successiva a quella in cui ricorreva l’obbligatorietà dell’iscrizione alle stesse.

La disposizione in esame prevede, con riferimento alla CPDEL, alla CPS e alla CPUG, che nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti abbia avuto inizio “…da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscrizione…..la sistemazione dell’iscrizione con recupero dei relativi contributi…viene limitata soltanto ai servizi prestati nell’ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell’avvenuto versamento dei contributi. La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l’intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione”.

Con riferimento ai lavoratori iscritti alla CTPS, è preliminarmente opportuno assumere in considerazione che lo speciale regime previsto dall’art. 31 della legge n. 610/1952 si applica “…agli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente agli Istituti di previdenza…”. Al riguardo, occorre rammentare che, per i dipendenti dello Stato, non esisteva, sino al 31 dicembre 1995, una gestione separata dei trattamenti pensionistici affidata ad un Istituto di previdenza, tanto che le prestazioni previdenziali erano gestite direttamente dalle singole amministrazioni statali. E’ solo a partire dal 1° gennaio 1996 che, con l’articolo 2, comma 1, della legge 335 del 1995, viene “…istituita presso l’INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato…”.

E’ vero quindi che, all’epoca della entrata in vigore della legge 610 del 1952, i dipendenti dello Stato non rientravano nell’ambito applicativo della legge e, per quanto di interesse ai fini della presente analisi, dell’art. 31 della legge medesima, ma vi sono rientrati a pieno titolo a seguito dell’istituzione della CTPS presso il disciolto Istituto di previdenza INPDAP. Pertanto, dalla data di costituzione della CTPS anche ai dipendenti pubblici ad essa iscritti è ragionevole ritenere che si applichi il regime previsto dall’art. 31 della legge 610 del 1952.

Alla predetta conclusione concorrono peraltro anche ragioni di ordine sistematico, che vengono in evidenza dall’analisi del d.P.R. n. 1092 del 1973, recante il “testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”. In particolare, l’art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, nel prevedere che “…tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo…” (che regolano il riscatto del servizio presso altri enti, dei periodi di studio, ecc.), contribuisce a prefigurare un quadro normativo in cui, a tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori, debbano necessariamente sussistere rimedi obbligatori alla intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali per il decorso dei termini di legge.

Appare pertanto ragionevole e conforme a una interpretazione dinamica e sistematica delle norme citate ritenere che ai dipendenti pubblici iscritti alla CTPS si applichino le regole previste dall’art. 31 della legge n. 610/1952, ossia che in caso di prescrizione dell’obbligo di versamento della contribuzione previdenziale, il datore di lavoro sia tenuto a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, con obbligo di versamento della relativa provvista, calcolata sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia ex articolo 13 della legge n. 1338/1962.

L’art. 31, invece, esclude espressamente dal suo campo di applicazione la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti elementari e degli asili, i cui iscritti sono successivamente confluiti in parte nella CPI [iv] e in parte nella CTPS.

Di conseguenza, per quanto innanzi precisato in ordine al regime previsto per gli iscritti alla CTPS, agli insegnanti elementari dipendenti da scuole statali, equiparati ai dipendenti statali ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell’art. 123 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 598 del d.lgs. n. 297/1994 e, confluiti in quanto tali, nella CTPS, è applicabile il regime previsto dall’art. 31 della legge 610 del 1952.

Al contrario, l’art. 31 citato non è applicabile, vista la espressa esclusione dal proprio campo di applicazione della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, poi confluita nella CPI ai sensi dell’art. 4 della legge 11 aprile 1955 n. 379, agli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, oggi ricondotte nell’ambito della nuova categoria delle scuole paritarie per effetto della legge n. 62/2000.


3. Disciplina della prescrizione applicabile alla contribuzione dovuta alle Gestioni pubbliche.

Chiarito il quadro normativo di riferimento nei sensi indicati al precedente paragrafo 2, si delinea di seguito il regime dell’istituto della prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle Gestioni pubbliche, con specifico riferimento alle diverse casse alle quali la stessa afferisce.

In particolare, per le casse CPDEL, CPS, CPUG e CTPS, dalla lettura combinata degli articoli 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995 e dell’art. 31 della L. n. 610/1952, emergono due profili peculiari nell’applicazione della disciplina della prescrizione delle contribuzioni dovute alle predette casse.

Da un lato, infatti, rimane fermo l’univoco termine prescrizionale quinquennale introdotto dalla L. n. 335/1995, attesa la sua portata generale e la ratio sottesa alla norma, volta alla riforma del sistema pensionistico obbligatorio nella sua totalità e al riordino dell’intera materia con riferimento non solo all’Assicurazione generale obbligatoria, ma anche alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell’AGO, come quelle dei dipendenti pubblici, che fa, pertanto, ritenere superato il meccanismo delle sistemazioni contributive contemplato dal primo periodo del comma 1 dell’art. 31 citato.

Dall’altro, il secondo periodo del comma 1 dell’art. 31 citato prevede che nella liquidazione del trattamento di quiescenza spettante ai lavoratori pubblici iscritti presso la CPDEL, CPS e CPUG e CTPS, si tenga conto dell’intero servizio utile prestato, ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi.

Pertanto, anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi, tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 della L. n. 610/1952, l’onere del trattamento deve essere ripartito tra l’Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro (“Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l’onere dell’assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i medesimi sono stati prestati…”), secondo le modalità in seguito specificate.

Chiarite le peculiarità proprie della disciplina applicabile alla CPDEL, alla CPS, alla CPUG e alla CTPS, stante invece l’inapplicabilità del medesimo art. 31 alle contribuzioni dovute per i lavoratori iscritti alla CPI, a quest’ultima, fermo restando l’univoco termine prescrizionale stabilito dall’art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995, si applicano le disposizioni vigenti in materia per l’AGO, con le note conseguenze che tale disciplina comporta in termini di non computabilità dei periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento dei contributi, se prescritti, come meglio illustrato di seguito.


4. Disciplina applicabile in caso di estinzione per decorso del termine prescrizionale.

Affermata la durata quinquennale del termine di prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse gestite dall’ex Inpdap, si fa presente che tale termine, analogamente a quanto accade per le altre forme di assicurazione obbligatoria, decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), che per la contribuzione coincide con il giorno in cui l’Istituto può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento (il 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce [v]).

A tal proposito, si rammenta che, con riferimento alle contribuzioni pensionistiche in esame, a partire dal periodo di competenza gennaio 2005, vige per i soggetti tenuti al versamento nei confronti dell’ex Inpdap l’obbligo di presentazione della Denuncia Mensile Analitica, ai sensi dell’art. 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; tale obbligo, come noto, ha consentito all’ex Inpdap la rilevazione della congruità tra le dichiarazioni contributive del datore di lavoro e i versamenti effettuati e la conseguente contestazione di quanto eventualmente non risultato congruo a seguito delle verifiche dell’Istituto (ECA).

Nell’ottica del completamento del processo di integrazione delle prassi in vigore presso il soppresso Inpdap con quelle vigenti presso l’Istituto e al fine di garantire l’uniformità delle regole amministrative vigenti per tutti i datori di lavoro, sia pubblici sia privati, tenuti all’assolvimento degli obblighi informativi e contributivi nei confronti dell’INPS, si ribadisce che i soggetti tenuti all’invio delle dichiarazioni contributive mensili per i lavoratori assicurati presso le Casse delle gestioni pubbliche devono effettuare il predetto adempimento esclusivamente attraverso il flusso UniEmens, mediante la valorizzazione della lista PosPA.

Come noto, tale obbligo, previsto dalla circolare n. 105 del 7 agosto 2012, sussiste a partire dal 1° novembre 2012; l’Istituto, pertanto, non riterrà valide le dichiarazioni contributive relative sia alla contribuzione corrente, sia di competenza dei periodi retributivi a partire da ottobre 2012, effettuate con modalità diverse da quelle indicate, con le conseguenze del caso in termini di accertamento e conseguente recupero del dovuto.

Riepilogati nei sensi suesposti gli obblighi ai quali sono tenuti i datori di lavoro pubblici nei confronti dell’Istituto, in caso di mancato assolvimento degli stessi e di decorso del termine di prescrizione quinquennale, il diritto a riscuotere la contribuzione si estingue e l’Istituto è impossibilitato a riceverla anche se l’adempimento avvenga in via spontanea da parte del debitore, in applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335/1995.

Per ciò che concerne, in particolare, le contribuzioni dovute alla CPDEL, alla CPS, alla CPUG e alla CTPS, come già accennato al par. 3, ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L. n. 610/1952, gli enti datori di lavoro sono tenuti a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza, spettante per i periodi di servizio utile prestato dal lavoratore e non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione; la quantificazione del predetto onere avverrà secondo le regole e i criteri di calcolo vigenti in materia di rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che si ritiene debbano essere mutuate per la fattispecie in esame, attesa la finalità che la riserva costituita ai fini della rendita suddetta persegue; tale riserva matematica, infatti, mira a realizzare il medesimo effetto dell’ormai non più possibile adempimento dell’obbligo contributivo da parte di chi era tenuto all’adempimento. In linea con quanto disposto dall’art. 31, comma 2 citato, in tema di riparto dell’onere dell’intero trattamento di quiescenza tra datore di lavoro pubblico e istituti previdenziali, l’onere del trattamento di quiescenza relativo ai periodi di servizio per i quali sia stato tempestivamente effettuato il versamento della relativa contribuzione è a carico dell’INPS.

Per gli iscritti alla CPDEL, alla CPS, alla CPUG e alla CTPS, la provvista, di cui all’art. 31, comma 2, della legge n. 610/1952, finalizzata a finanziare l’onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione, calcolata secondo le regole in materia di rendita vitalizia ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non versata dal datore di lavoro inadempiente, sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto, anche in via coattiva, secondo le consuete modalità.

Per le istruzioni relative alla prassi operativa applicabile alla fattispecie in esame, si rimanda ad un successivo messaggio di dettaglio.


Per ciò che concerne, invece, la CPI, la non computabilità dei periodi di attività lavorativa non coperti dal versamento di contributi, derivante dall’espressa esclusione dal campo di applicazione dell’art. 31 citato e l’impossibilità per l’Istituto di ricevere il versamento della contribuzione prescritta, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, comportano l’applicazione alla fattispecie in esame dell’art. 13 della L. n. 1338/1962 [vi] e della facoltà ivi prevista per il datore di lavoro di sanare gli effetti pregiudizievoli cagionati al lavoratore con l’omissione del versamento di contribuzione, ormai prescritta, richiedendo la costituzione di una rendita vitalizia.

Tale istituto, infatti, che presenta “connotati di generalità ed astrattezza tali da renderla applicabile a tutte le forme assicurative delle varie categorie di lavoratori che non hanno una posizione attiva nel determinismo contributivo” (cfr. Corte Costituzionale n. 18/1995), risulta applicabile anche alla CPI, per la quale, a differenza della CPDEL, della CPS, della CPUG e della CTPS, il legislatore non ha previsto una disciplina speciale volta a regolare le fattispecie in esame.

Pertanto, per le contribuzioni dovute alla predetta cassa, si applicheranno le disposizioni in materia di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della L. n. 1338/1962.

Di conseguenza, per la CPI, l’aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore, con conseguente liquidazione del trattamento di quiescenza spettante, avverrà solo in seguito al versamento della riserva matematica quantificata nei sensi suindicati, da parte del datore di lavoro ovvero, ai sensi dell’art. 13, comma 5, della legge 1338/1962, da parte del lavoratore.

Per le istruzioni relative alla prassi operativa applicabile alla fattispecie in esame, si rimanda ad un successivo messaggio di dettaglio.


Alla luce della portata innovativa dell’orientamento fornito con la presente circolare, anche sulla base degli ulteriori chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e tenuto conto degli opportuni adeguamenti ai quali i sistemi in uso presso gli enti e le pubbliche amministrazioni dovranno essere necessariamente sottoposti, le disposizioni qui fornite si applicano a far data dall’1 gennaio 2019.


Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele



________________________

L’art. 3, commi 9 e 10 della legge n. 335/1995, ha stabilito che “9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.

[ii] In applicazione della disposizioni della L. n. 335/1995, l’Istituto ha emanato, in materia di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale, numerose disposizioni tra le quali si segnalano: la circolare n. 262 del 13 ottobre 1995, la circolare n. 18 del 22 gennaio 1996, la circolare n. 55 del 1 marzo 2000, la circolare n. 126 del 11 luglio 2003, la circolare n. 69 del 25 maggio 2005 e la circolare n. 31 del 2 marzo 2012 (si veda, altresì il messaggio di chiarimenti alla circolare n. 31/2012, n. 8447 del 16 maggio 2012).

[iii] L’art. 31 della legge n. 610/1952 stabilisce: “Per gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente agli Istituti di previdenza, esclusa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, nei casi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti agli Istituti medesimi abbia avuto inizio da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscrizione, in base alle norme previste dagli ordinamenti degli Istituti stessi, la sistemazione dell'iscrizione con recupero dei relativi contributi, eccezione fatta per le sistemazioni derivanti dall'applicazione del precedente art. 19, viene limitata soltanto ai servizi prestati nell'ultimo decennio immediatamente anteriore alla data di inizio dell'avvenuto versamento dei contributi. La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione.

Nei casi di cui al comma precedente per i quali avvenga la valutazione in pensione di servizi in fatto non assistiti da iscrizione, l'onere dell'assegno di quiescenza viene ripartito tra gli Istituti di previdenza e gli enti presso i quali i servizi medesimi sono stati prestati considerandoli come resi con iscrizione a regolamenti speciali di pensione e applicando, ai fini del reparto, le norme relative previste dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n 680.

Nei casi di cui al comma precedente, quando si tratti di servizi in fatto assistiti da iscrizione resi presso aziende municipalizzate, l'onere derivante dal reparto, per le quote attinenti alle aziende, viene attribuito ai rispettivi Comuni con diritto di rivalsa verso le aziende medesime.

Le norme di cui al presente articolo non trovano applicazione qualora la sistemazione dei contributi, o quanto meno le relative comunicazioni di denuncia da parte degli enti interessati indicanti specificatamente i singoli nominativi ed i periodi per i quali occorre provvedere alla sistemazione, siano effettuate entro il 31 dicembre 1952, e non trovano applicazione inoltre nei riguardi dei servizi in fatto non assistiti da iscrizione prestati presso gli enti contemplati dalle lettere l), m), n), o), dell'art. 5 e dell'art. 7 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 , e presso quelli di cui all'art. 22 della presente legge.”

[iv] Si rammenta, a tal proposito che gli insegnanti di asilo e scuole elementari parificate sono confluiti nella CPI, ai sensi dell’art. 4 della legge 11 aprile 1955 n. 379, mentre gli insegnanti elementari dipendenti da scuole statali sono stati equiparati ai dipendenti statali, ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 598 del D.Lgs. n. 297/1994; questi ultimi sono, poi, confluiti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. n. 335/1995, nella CTPS.

[v] Sulle scadenze fissate dall’Istituto per effettuare gli adempimenti informativi e contributivi, si veda la circolare 146 del 23 agosto 2002.

[vi] L’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, prevede: ”Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.

Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale."
panorama
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

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Contributi INPS omessi: validità della prescrizione.
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I contributi non versati vanno in prescrizione dopo 10 anni invece che dopo 5 se il lavoratore sporge denuncia generica all'INPS: sentenza della Cassazione.

Per l’omissione del versamento dei contributi INPS, la prescrizione del pagamento è pari a 10 anni purché il lavoratore sporga una semplice denuncia generica all’Istituto. Lo spiega la Corte di Cassazione (sentenza n. 24946 del 10 dicembre 2015), analizzando il caso di un’azienda che aveva pagato in nero alcuni straordinari omettendo il versamento dei relativi contributi.

Prescrizione
Inizialmente il Tribunale aveva applicato la prescrizione quinquennale per tutti i contributi SSN e quella decennale a quelli di un singolo lavoratore. In seconda istanza, la Corte d’Appello aveva applicato la prescrizione breve e condannato la società al pagamento dei relativi contributi omessi.

=> Omesso versamento contributi: sanzioni per le imprese

Proponendo ricorso, l’INPS sosteneva che il calcolo della Corte per definire gli importi aveva erroneamente ritenuto quinquennale la prescrizione dei crediti contributivi per lo straordinario durante la CIG di alcuni lavoratori, decennale nel caso del singolo lavoratore che aveva specificato di aver prestato lavoro straordinario in nero durante tutto il rapporto di lavoro.

Denuncia

La Cassazione ha accolto il ricorso sottolineando che la Legge 335/1995 riduce a cinque anni la prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, salvi i casi di denuncia dei lavoratore e dei suoi superstiti: in questo caso il termine è di dieci anni. Basta dunque che il lavoratore abbia presentato una propria segnalazione all’INPS, relativa all’omissione contributiva del datore di lavoro, non essendo posto a suo carico alcun obbligo di notificare la denuncia anche al datore stesso.

=> Contributi INPS omessi: interessi di mora sempre dovuti

La sentenza 23 gennaio 2006, n. 1264 ha poi aggiunto che la ratio legis non consente di limitare la prescrizione lunga all’oggetto specifico della denuncia, essendo sufficiente che il lavoratore si dolga, nei confronti di un determinato datore di lavoro, dell’inosservanza degli obblighi di legge, domandando così un intervento degli organi deputati al controllo. La denuncia, indipendentemente dai suoi contenuti (maggiore o minore specificazione delle omissioni, imputazione a determinati periodi), è il fatto che impedisce la riduzione del termine di prescrizione: non a caso il legislatore si è riferito alla “denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”, senza ulteriori precisazioni e giustificazioni.
panorama
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

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Prescrizione dei contributi non versati: quando non sono più validi per la pensione?
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I contributi non accreditati devono essere richiesti entro 5 anni, dopodiché questi cadono in prescrizione e non sono più validi ai fini previdenziali.

Dopo quanto tempo i contributi cadono in prescrizione?

Dovete sapere che i contributi non versati dopo un certo numero di anni vanno persi e non sono più utili ai fini previdenziali. Anche i contributi, infatti, sono soggetti a prescrizione e per questo motivo una volta scaduti i termini non possono più essere riscattati e considerati per la pensione.

Può accadere che facendo l’estratto conto contributivo utilizzando il servizio dedicato dell’INPS vi rendiate conto che ci sono dei periodi in cui pur avendo lavorato non sono coperti da contributi previdenziali.

Ciò può dipendere da un errore dell’INPS, oppure dal fatto che il vostro datore di lavoro non abbia adempiuto ai propri obblighi dimenticando di versare i contributi previdenziali per il periodo d’impiego.

In entrambi i casi è importante provvedere prima che scattino i termini della prescrizione previsti per i contributi previdenziali; bisogna sottolineare però che anche nel caso in cui i contributi siano caduti in prescrizione è comunque possibile recuperarli di seguito vi spiegheremo come.

Quando i contributi previdenziali cadono in prescrizione

Nel linguaggio giuridico con prescrizione si intende l’estinzione di un diritto qualora il titolare non lo eserciti per il termine determinato dalla legge. I termini della prescrizione sono variabili e per quanto riguarda i contributi previdenziali è di 5 anni.

I termini della prescrizione, in questo caso, si calcolano dal momento in cui sarebbe dovuto avvenire il versamento dei contributi. Scaduti 5 anni senza che il titolare richieda i contributi non accreditati questi saranno persi e non avranno più alcuna utilità in ambito previdenziale.

Tuttavia, nel caso in cui il mancato accredito dei contributi dipenda da un’inadempienza da parte del datore di lavoro e il dipendente nel frattempo abbia presentato una denuncia nei suoi confronti, il termine della prescrizione si allunga a 10 anni. Sarà l’INPS, quindi, a dover procedere con il loro recupero prima che questi vadano persi per avvenuta prescrizione.

Come recuperare i contributi non versati

Qualora il termine della prescrizione non sia ancora scaduto sarà possibile chiedere l’accredito dei contributi non presenti sul proprio estratto conto contributivo.

Ad esempio, se siete sicuri che si tratti di un errore commesso dall’INPS e che il vostro datore di lavoro vi abbia riconosciuto quanto dovuto, allora vi basterà segnalare la mancanza all’INPS e chiedere la regolarizzazione della vostra posizione.

In questo caso potete aprire una segnalazione contributiva tramite la modalità telematica disponibile nell’area “Ricorsi Online” (sezione “Servizi per il cittadino”) del sito INPS. Per farlo, però, dovrete essere registrati al sito ed essere in possesso del PIN INPS.

Naturalmente prima di fare la segnalazione dovete essere sicuri di avere tutti i documenti necessari a supporto della vostra tesi, così da dimostrare all’INPS che l’errore contestato è stato effettivamente commesso.

Nel caso in cui i contributi non siano stati versati dal datore di lavoro stesso allora il dipendente potrà denunciarlo e citarlo in giudizio chiedendo la regolarizzazione e il risarcimento del danno. In questo caso i tempi per la prescrizione - come anticipato - si allungano a 10 anni.

Tuttavia scaduto questo termine il lavoratore perderà tutti i diritti sui contributi non versati dal datore di lavoro, anche nel caso in cui il Tribunale si esprima in suo favore. Quindi in caso di sentenza positiva il dipendente danneggiato avrà diritto al risarcimento ma non alla regolarizzazione della propria posizione contributiva.

Costituzione rendita vitalizia

Tuttavia c’è un modo per non perdere totalmente i contributi non versati e caduti in prescrizione: la costituzione della rendita vitalizia.

Con questo strumento al dipendente viene riconosciuta una rendita che ha la funzione di compensare l’importo perso a causa del mancato versamento dei contributi. Per calcolare qual è l’importo della rendita, quindi, bisogna effettuare la differenza tra quanto sarebbe spettato nel caso in cui i contributi mancanti fossero stati regolarmente accreditati e l’importo della pensione attuale.

La rendita può essere versata sia dal datore di lavoro, il quale così rimedierà al danno causato al dipendente, che dal lavoratore danneggiato, sia se ancora in attività che se pensionato. Per maggiori informazioni, qui le istruzioni INPS su come richiedere la rendita e qual è la sua utilità.
panorama
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

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Come verificare che sia tutto a posto

Per essere sicuri che i propri contributi siano stati regolarmente versati dal datore di lavoro, la prima cosa da fare è verificare la propria situazione previdenziale, presentandosi direttamente nella sede Inps più vicina. In alternativa, ci si può collegare al sito internet http://www.inps.it" onclick="window.open(this.href);return false; e accedere alla propria area personale, inserendo il codice pin, e scaricando l’estratto conto.

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Se i conti non tornano…

Per prima cosa, bisogna capire se i mancati versamenti si riferiscono a contributi che dovevano essere versati più o meno di 5 anni fa. Se sono passati meno di 5 anni, allora la situazione è più facile da gestire: il lavoratore deve informare immediatamente l’Inps che, insieme all’Agenzia delle entrate, provvederà a effettuare la verifica dei versamenti del datore di lavoro. Se i contributi non versati risalgono a più di 5 anni prima, allora diventa tutto più complicato, perché cadono in prescrizione. Questo significa che l'Inps non può iniziare l'azione di recupero verso l'azienda. Nemmeno il datore di lavoro potrebbe, se lo volesse, sanare "ora, per allora" lo scoperto, perché è ormai un contributo prescritto. Le conseguenze sono molto pesanti da digerire: innanzitutto, il traguardo della pensione si allontana ancora di più e gli anni di lavoro si “volatilizzano”, restano solo la fatica e il ricordo. Inoltre, l'importo della rendita sarà, inevitabilmente, più basso di quello che ci si aspettava.
panorama
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

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Ma intanto, i mesi scorrono inesorabili, e il 1° gennaio 2019 non è così lontano come sembra. Ergo, la situazione è più che palese: lo Stato non ha versato per anni i contributi ai lavoratori statali, ed ora devono essere i lavoratori statali a smazzarsi per dimostrare “allo Stato di aver lavorato per lo Stato”, una situazione paradossale che ha davvero dell’incredibile.
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da jaco64 »

panorama ha scritto:Ma intanto, i mesi scorrono inesorabili, e il 1° gennaio 2019 non è così lontano come sembra. Ergo, la situazione è più che palese: lo Stato non ha versato per anni i contributi ai lavoratori statali, ed ora devono essere i lavoratori statali a smazzarsi per dimostrare “allo Stato di aver lavorato per lo Stato”, una situazione paradossale che ha davvero dell’incredibile.
Ciao panorama, ma bisogna verificare anche gli anni lavorati nel settore privato Prima dell'arruolamento e già ricongiunti oppure solo quelli mancanti fatti nelle forze di polizia?
panorama
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

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Il periodo "ricongiunto" da settore Privato o in altre Amministrazioni Statali o Corpi civili/Militari, se è stato già Decretato deve risultare anche.
Io alcuni anni fa, sotto l'allora gestione INPDAP, mi ero stato fatto stampare la situazione contributiva e il periodo civile, risultava regolarmente tra l'estratto.
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da firefox »

panorama ha scritto:
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, lo respinge per la restante parte.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Difesa, liquidate in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.

Spese compensate con l’INPS.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Rosalia Maria Rita Messina, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere
Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Cesira Casalanguida Rosalia Maria Rita Messina





IL SEGRETARIO
PAZZESCO!!!

Lo Stato omette di pagare i contributi, il pubblico dipendente ne chiede conto per via giudiziaria, e gli viene dato torto condannandolo anche al pagamento delle relative spese.

Mi pare questa alla fine della fiera sia la sintesi.
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da jaco64 »

panorama ha scritto:Il periodo "ricongiunto" da settore Privato o in altre Amministrazioni Statali o Corpi civili/Militari, se è stato già Decretato deve risultare anche.
Io alcuni anni fa, sotto l'allora gestione INPDAP, mi ero stato fatto stampare la situazione contributiva e il periodo civile, risultava regolarmente tra l'estratto.
Purtroppo sono entrato nel sito INPS e nella mia situazione contributiva ho trovato solo i contributi da quando sono stato arruolato mentre mancano quelli fatti fuori già ricongiunto e decretati
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da Louis65 »

jaco64 ha scritto:
panorama ha scritto:Il periodo "ricongiunto" da settore Privato o in altre Amministrazioni Statali o Corpi civili/Militari, se è stato già Decretato deve risultare anche.
Io alcuni anni fa, sotto l'allora gestione INPDAP, mi ero stato fatto stampare la situazione contributiva e il periodo civile, risultava regolarmente tra l'estratto.
Purtroppo sono entrato nel sito INPS e nella mia situazione contributiva ho trovato solo i contributi da quando sono stato arruolato mentre mancano quelli fatti fuori già ricongiunto e decretati
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

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jaco64,
ma nel tuo foglio matricolare almeno sono stati trascritti, altrimenti, un domani saranno guai e devi uscire pazzo per far inquadrare il tutto.
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da Louis65 »

panorama ha scritto:jaco64,
ma nel tuo foglio matricolare almeno sono stati trascritti, altrimenti, un domani saranno guai e devi uscire pazzo per far inquadrare il tutto.
ma avendo i decreti basta fare RVPA e allegarci la copia dei decreti
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da Louis65 »

cmq a titolo informativo, nessuno nel comparto difesa e sicurezza ha gli anni ricongiunti nell' estratto contributivo gestione dipendenti pubblici, ma non per questo non bisogna fare l'RVPA, si parla che entro quest'anno il tutto dovrebbe essere fatto, ma ho i miei dubbi, nel comparto scuola ho avuto modo di verificare che i contributi sono stati tutti sistemati, ma questo lotto è partito prima di quello del comparto sicurezza
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Re: ESTRATTO CONTRIBUTIVO

Messaggio da ver21 »

Louis65 ha scritto:
jaco64 ha scritto:
panorama ha scritto:Il periodo "ricongiunto" da settore Privato o in altre Amministrazioni Statali o Corpi civili/Militari, se è stato già Decretato deve risultare anche.
Io alcuni anni fa, sotto l'allora gestione INPDAP, mi ero stato fatto stampare la situazione contributiva e il periodo civile, risultava regolarmente tra l'estratto.
Purtroppo sono entrato nel sito INPS e nella mia situazione contributiva ho trovato solo i contributi da quando sono stato arruolato mentre mancano quelli fatti fuori già ricongiunto e decretati
fai l'RVPA

Cosa è l’RVPA?
E come si chiede?

Grazie
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