Estrarre copia di atti da carteggio ordinario

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Estrarre copia di atti da carteggio ordinario

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sanzione disciplinare di giorni 3 di “consegna”.
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Questo Parere del CdS fa cenno anche ad una questione di cui al post.

1) - “addetto a stazione distaccata, per minor senso di responsabilità ed in violazione dei doveri attinenti al grado, nell’ambito di ricorso gerarchico avverso provvedimento amministrativo di diniego del trasferimento, estraeva copia di atti d’ufficio conservati nel carteggio ordinario della stazione di OMISSIS inosservante delle norme inerenti l’accesso agli atti ed in assenza della prevista autorizzazione, violazione degli artt. 712, 713, 717 del d.P.R. 90/2010”.

Per opportuna notizia.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201701355 - Public 2017-06-09 -

Numero 01355/2017 e data 08/06/2017 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 7 giugno 2017

NUMERO AFFARE 01551/2016

OGGETTO:
Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da R. G., contro Ministero della difesa - Comando Generale Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Sardegna, avverso provvedimento di diniego di trasferimento a domanda.

LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Andrea Pannone;

1. Il carabiniere scelto G. R., il 21 maggio 2013, quando era effettivo alla Stazione CC di OMISSIS (NU), chiedeva il trasferimento definitivo per una delle sette stazioni individuate nell’ambito del Comando Provinciale di Cagliari, ovvero per la stazione di OMISSIS, in applicazione del n. 398 del Regolamento Generale per l’Arma dei Carabinieri.

Il graduato poneva alla base della richiesta motivazioni di carattere personale e di natura privata.

2. L’istanza veniva respinta.

3. Con la relazione indicata in epigrafe il Ministero della difesa ha evidenziato che, “nel corso dell’istruttoria, il carabiniere G., con provvedimento della Legione CC Sardegna del 19 ottobre 2015, è stato trasferito “a domanda” dalla Stazione di OMISSIS (NU) a quella di OMISSIS (CA), sede di suo gradimento ed idonea a soddisfare le proprie esigenze.

4. Per quanto attiene, invece, ai motivi aggiunti al ricorso straordinario in esame il Ministero della difesa ha rappresentato che, con gli stessi, il militare ha impugnato il provvedimento con cui il comandante provinciale di Nuoro aveva rigettato un ricorso gerarchico prodotto dal medesimo avverso la sanzione disciplinare di giorni 3 di “consegna”, comminatagli, in data 26 marzo 2014, dal Comandante della Compagnia CC di OMISSIS con la seguente motivazione: “addetto a stazione distaccata, per minor senso di responsabilità ed in violazione dei doveri attinenti al grado, nell’ambito di ricorso gerarchico avverso provvedimento amministrativo di diniego del trasferimento, estraeva copia di atti d’ufficio conservati nel carteggio ordinario della stazione di OMISSIS inosservante delle norme inerenti l’accesso agli atti ed in assenza della prevista autorizzazione, violazione degli artt. 712, 713, 717 del d.P.R. 90/2010”.

Il militare ha chiesto, per asserita connessione tra loro, la riunione al ricorso principale.

5. Il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse perché il ricorrente ha ottenuto, medio tempore, il bene della vita al quale aspirava.

6. I motivi aggiunti sono invece inammissibili.

L’art. 43, comma 1, del Cod. proc. amm. prevede che: “1. I ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte”.

Ritine questo Collegio che la connessione (nel caso di specie tra atti) debba essere di tipo oggettivo, ossia astrattamente disciplinata dalla serie procedimentale.

Tra mancato trasferimento e sanzione disciplinare non v’è alcuna connessione oggettiva.

La circostanza che il ricorrente sia incorso in una sanzione di corpo per aver estratto documenti, senza preventiva autorizzazione, necessari per la difesa nel ricorso straordinario, è evenienza puramente soggettiva che non può superare la separatezza dei procedimenti.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso principale debba essere dichiarato improcedibile, mentre i motivi aggiunti debbano essere dichiarati inammissibili.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Pannone Gianpiero Paolo Cirillo




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà


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