Esonero sovrapposizione completa dei turni.
Esonero sovrapposizione completa dei turni.
Buonasera a tutti, in breve vi spiego la problematica alla quale non riesco a trovare un riscontro che possa delineare in maniera inconfutabile la norma prevista dalla legge sull'argomento indicato nell'oggetto: mia moglie svolge servizio nella mia stessa amministrazione, stessa tipologia di incarico ma reparti differenti (per intenderci due stazioni carabinieri). Abbiamo chiesto da qualche mese, ottenendone l'autorizzazione, l'esonero dalla sovrapposizione COMPLETA dei turni inizialmente intesa come un'alternanza dei turni non coincidenti, quindi completamente opposti. Improvvisamente ci viene comunicato verbalmente che tale beneficio può essere interpretato diversamente perché il termine "COMPLETA " può indicare anche una parziale e non più totale alternanza (esempio: prima un coniuge 8:14 l'altro 14:20 ora un coniuge 8/14 l'altro 9/15).
Vi chiedo, considerata l'urgenza, eventuali vostri pareri in merito e se é possibile riferimenti di legge/ schede esplivative sullo specifico argomento. Ringrazio anticipatamente l'avvocato e tutti voi.
Vi chiedo, considerata l'urgenza, eventuali vostri pareri in merito e se é possibile riferimenti di legge/ schede esplivative sullo specifico argomento. Ringrazio anticipatamente l'avvocato e tutti voi.
Re: Esonero sovrapposizione completa dei turni.
Ti consiglio di porre un quesito all'URP Box del CGA tramite area intranet, essendo un dialogo, penso, di attualità nel caso di 2 coniugi CC. con distinti comandi e turni accavallati. Basti pensare se ci sono bambini/ragazzini di mezzo che frequentano asilo, scuola materna o elementare o ancora peggio se sono ammalati o che non vanno a scuola per un qualunque motivo o per vacanze, quindi, quando scriverai inserisci anche questi particolari per far comprendere al meglio il disaggio.
Re: Esonero sovrapposizione completa dei turni.
Si, il problema é proprio la gestione dei figli. Avevo letto sul portale che non si può chiedere all'Urp delucidazioni su interpretazione di norme.
Re: Esonero sovrapposizione completa dei turni.
E' vero che nel portale c'è scritto ciò ma, se poni un quesito facendo capire che è personale potrebbero non risponderti ma, se lo fai allargando il campo nel generico e chiedendo gli estremi di riferimento a norme emanate dal CGA riceverai sicuramente risposta.
- Oggetto: Coniugi entrambi dell'Arma CC. con sede diversa.
"Gradirei sapere se, in caso di coniugi con figli minorenni o scolari, i turni d'impiego presso i singoli comandi/reparti/uffici possono essere svolti in maniera diversa, ossia, non svolgendo lo stesso turno o con orario in parte sovrapposto ma bensì in orario per intero diverso da l'altro coniuge in modo da facilitare lo scambio smontante-montante (es.: primo coniuge turno 08/14 e secondo coniuge 14/20 o diverso orario e non ravvicinato), così avvenendo, si avrebbe almeno la presenza di un genitore in casa che potrebbe dedicarsi alle faccende correlate ai figli. Inoltre, l'esigenza di un genitore presente in casa, sarebbe molto utile in caso di scioperi addottati dagli alunni che dagli insegnanti stessi o addirittura in caso di vacanze previste dal calendario scolastico od anche in caso di malattie stagionali". A tal riguardo gradirei conoscere gli estremi delle norme o circolari diramate dal nostro CGA, inoltre, ogni altro chiarimento è ben accetto."
In attesa di una vostra gentile risposta scritta porgo cordiali saluti.
Aps. Q.S. Melchiorre Beniamino.
- Oggetto: Coniugi entrambi dell'Arma CC. con sede diversa.
"Gradirei sapere se, in caso di coniugi con figli minorenni o scolari, i turni d'impiego presso i singoli comandi/reparti/uffici possono essere svolti in maniera diversa, ossia, non svolgendo lo stesso turno o con orario in parte sovrapposto ma bensì in orario per intero diverso da l'altro coniuge in modo da facilitare lo scambio smontante-montante (es.: primo coniuge turno 08/14 e secondo coniuge 14/20 o diverso orario e non ravvicinato), così avvenendo, si avrebbe almeno la presenza di un genitore in casa che potrebbe dedicarsi alle faccende correlate ai figli. Inoltre, l'esigenza di un genitore presente in casa, sarebbe molto utile in caso di scioperi addottati dagli alunni che dagli insegnanti stessi o addirittura in caso di vacanze previste dal calendario scolastico od anche in caso di malattie stagionali". A tal riguardo gradirei conoscere gli estremi delle norme o circolari diramate dal nostro CGA, inoltre, ogni altro chiarimento è ben accetto."
In attesa di una vostra gentile risposta scritta porgo cordiali saluti.
Aps. Q.S. Melchiorre Beniamino.
Re: Esonero sovrapposizione completa dei turni.
Ti ringrazio anticipatamente per la risposta ed il tempo che mi hai dedicato. Sono mesi che cerco una scheda esplicativa in merito all'esonero della sovrapposizione dei turni. La c-14 riporta la norma che non dovrebbe lasciare spazio ad interpretazioni (esonero a domanda degli interessati dalla sovrapposizione COMPLETA dei turni )ma a quanto pare viene applicata in maniera diversa dalle varie legioni. Ciò, come nel mio caso, oltre a far perdere la possibilità di usufruire del beneficio come previsto, comporta un costo non indifferente di baby sitter/ asilo/ centri estivi precludendo quasi certamente la possibilità di ridurlo di gran lunga.
Re: Esonero sovrapposizione completa dei turni.
Personalmente ti ho detto come puoi muoverti, in modo da ottenere una eventuale risposta concreta per permetterti poi di replicare a chi di dovere.
Una volta ottenuta, potresti inoltrare regolare richiesta a nome di entrambi al comandante di Legione se è lo stesso, affinché valuti la vostra posizione d'impiego investendo con disposizione scritta sia i comandanti Prov.li che quelli di Comp., logicamente, salvi le esigenze particolari di servizio che si andranno a vedere caso per caso e documentati.
Prima lo fai e prima ti tranquillizzi.
Una volta ottenuta, potresti inoltrare regolare richiesta a nome di entrambi al comandante di Legione se è lo stesso, affinché valuti la vostra posizione d'impiego investendo con disposizione scritta sia i comandanti Prov.li che quelli di Comp., logicamente, salvi le esigenze particolari di servizio che si andranno a vedere caso per caso e documentati.
Prima lo fai e prima ti tranquillizzi.
Re: Esonero sovrapposizione completa dei turni.
C-14 (attualmente il punto n. 8 si trova a pag. 44)
TITOLO II
TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ
CAPITOLO VI
CONGEDO DI MATERNITÀ
8. ALTRE AGEVOLAZIONI AI FINI DEL SERVIZIO ( nota 150 )
Al personale non dirigente si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a. esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
b. esonero, a domanda:
(1) per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del 3° anno di età del figlio;
(2) per la madre o per le situazioni monoparentali dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
(3) per la madre adottiva o affidataria di un minore dal servizio notturno, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, per il padre adottivo o affidatario convivente con la stessa; (nota 151)
c. divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
d. possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge.
Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui sopra si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia ( nota 152)
-------------------
N.B.:
- Rif. nota n. 150) Articolo 32, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170.
- Rif. nota n. 151) Articolo 53, comma 2, lettera b-bis), decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.
- Rif. nota n. 152) Le disposizioni applicative sono contenute nell’annesso “A” alla presente pubblicazione.
TITOLO II
TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ
CAPITOLO VI
CONGEDO DI MATERNITÀ
8. ALTRE AGEVOLAZIONI AI FINI DEL SERVIZIO ( nota 150 )
Al personale non dirigente si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a. esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
b. esonero, a domanda:
(1) per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del 3° anno di età del figlio;
(2) per la madre o per le situazioni monoparentali dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
(3) per la madre adottiva o affidataria di un minore dal servizio notturno, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, per il padre adottivo o affidatario convivente con la stessa; (nota 151)
c. divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
d. possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge.
Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui sopra si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia ( nota 152)
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N.B.:
- Rif. nota n. 150) Articolo 32, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170.
- Rif. nota n. 151) Articolo 53, comma 2, lettera b-bis), decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.
- Rif. nota n. 152) Le disposizioni applicative sono contenute nell’annesso “A” alla presente pubblicazione.
Re: Esonero sovrapposizione completa dei turni.
C-14
ANNESSO A
In merito all’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 32 del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, si stabilisce che:
a. l’esonero dalla sovrapposizione dell’orario di lavoro (comma 1, lettera a.) sia ammissibile solo in presenza di completa coincidenza temporale tra i turni dei coniugi (mattina – pomeriggio – sera), e non anche quando essa sia parziale, ovvero l’organizzazione dell’ufficio preveda turni che non consentono un’effettiva alternanza di impiego (ad esempio: enti che svolgono attività soltanto nell’arco diurno);
b. con riferimento all’esonero dal servizio notturno in favore della madre/padre (comma 1, lettera b.):
(1) venga compreso il turno, svolto tutto o in parte, nella fascia ventidue/sei (nota 296);
(2) il requisito dell’alternanza debba essere interpretato in ragione della reale impossibilità per l’altro coniuge, adeguatamente documentata, di prestare assistenza notturna (ad es. quando il lavoro svolto dal coniuge del richiedente è ordinariamente articolato anche nelle fasce notturne e non solo eccezionalmente), anche indipendente dall’impegno lavorativo (ad es. stato di salute del coniuge);
c. l’esonero dai turni organizzati sulle 24 ore, in alternativa a quello dal servizio notturno (comma 1, lettera c.), sia, certamente, da riconoscere per le situazioni monoparentali, ma costituisca un’opportunità per la madre, cui può accedervi solo nell’ipotesi in cui le possa essere riconosciuta l’esenzione dal servizio notturno, cioè quando il padre non possa prestare l’assistenza.
-----------------------
N.B.:
- Rif. nota n. 296) - Articolo 51 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164
ANNESSO A
In merito all’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 32 del d.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, si stabilisce che:
a. l’esonero dalla sovrapposizione dell’orario di lavoro (comma 1, lettera a.) sia ammissibile solo in presenza di completa coincidenza temporale tra i turni dei coniugi (mattina – pomeriggio – sera), e non anche quando essa sia parziale, ovvero l’organizzazione dell’ufficio preveda turni che non consentono un’effettiva alternanza di impiego (ad esempio: enti che svolgono attività soltanto nell’arco diurno);
b. con riferimento all’esonero dal servizio notturno in favore della madre/padre (comma 1, lettera b.):
(1) venga compreso il turno, svolto tutto o in parte, nella fascia ventidue/sei (nota 296);
(2) il requisito dell’alternanza debba essere interpretato in ragione della reale impossibilità per l’altro coniuge, adeguatamente documentata, di prestare assistenza notturna (ad es. quando il lavoro svolto dal coniuge del richiedente è ordinariamente articolato anche nelle fasce notturne e non solo eccezionalmente), anche indipendente dall’impegno lavorativo (ad es. stato di salute del coniuge);
c. l’esonero dai turni organizzati sulle 24 ore, in alternativa a quello dal servizio notturno (comma 1, lettera c.), sia, certamente, da riconoscere per le situazioni monoparentali, ma costituisca un’opportunità per la madre, cui può accedervi solo nell’ipotesi in cui le possa essere riconosciuta l’esenzione dal servizio notturno, cioè quando il padre non possa prestare l’assistenza.
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N.B.:
- Rif. nota n. 296) - Articolo 51 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164
Re: Esonero sovrapposizione completa dei turni.
Purtroppo non ci sono state novità, la norma in alcune regioni viene applicata a mio avviso in maniera corretta tenendo anche conto dell'incarico di ciascun coniuge, in altre invece viene talmente interpretata che decade totalmente il principio di "beneficio".
Re: Esonero sovrapposizione completa dei turni.
Il mio comando non ha accordato l'invio del quesito all'URP perché leggendo le loro disposizioni sembra non si possano chiedere delucidazioni/interpretazioni in merito alla normativa in genere.
Re: Esonero sovrapposizione completa dei turni.
Ma non devi confrontarti o chiederlo al tuo comando se …………., perché tu sei libero di farlo autonomamente ma lo devi porre non come fatto personale ma come ti ho già detto io precedentemente, senza far capire che chiedi una loro interpretazione altrimenti potrebbero non risponderti. Mentre, se poni la domanda nel caso di militari dell'Arma (marito e moglie) con distinte sedi di servizio ...........
Una volta avuta la risposta, potrai dialogare con il comando in base a ciò che ti hanno scritto.
Una volta avuta la risposta, potrai dialogare con il comando in base a ciò che ti hanno scritto.
Re: Esonero sovrapposizione completa dei turni.
Anche senza una mail istituzionale? Seguendo la procedura se non ricordo male chiedeva email di reparto o propria ma istituzionale. Domani verifico nuovamente e nel caso non serva chiedo seguendo il tuo consiglio.
Re: Esonero sovrapposizione completa dei turni.
Devi andare tramite portale ns. nella sezione ove si possono scaricare anche gli statini, qui troverai URP box, entra e vai su "nuovo" e vai alla tendina per scegliere a quale comando vuoi scrivere (non serve la tua mail personale), scegli CGA URP , metti l'oggetto e vai nel riquadro per scrivere …….. alla fine vai al "simbolo" invia e vedi che ti da un nr. di prot.. Ogni giorno controlla, fin quando entrando in URP box comparirà il numerino 1 il che significa che ti hanno risposto. Per leggere il contenuto devi cliccare a Sx. perché che clicchi a Dx potresti cancella la risposta. Quindi fai attenzione.
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