Esonero dal servizio notturno sino al terzo anno di età dei figli

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Esonero dal servizio notturno sino al terzo anno di età dei figli

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Ordinanza Tar con il rinvio della trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2020.

Rif. art. 41, co. 1, lett. b) ed h) del D.P.R. 16/04/2009, n. 51;

Rif. articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Collega CC.
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1) - esonero, a domanda, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età della figlia e il divieto di impiegare il genitore che fruisce, come nella specie, dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.

Il Tar scrive,

2) - Ritenuto, in tal senso, che la motivazione del diniego è inidonea a spiegare le ragioni del rigetto alla luce delle suesposte disposizioni, come peraltro richiamate anche dall’istante in occasione delle osservazioni formulate in sede procedimentale.

3) - Considerato apprezzabile il periculum in mora, tenuto conto dell’età della figlia del ricorrente e della ratio delle disposizioni che appaiono violate.


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Re: Esonero dal servizio notturno sino al terzo anno di età dei figli

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Qui sotto, le 2 norme richiamate nel ricorso del Tar sopra citato
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D.P.R. 16/04/2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.


TITOLO II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Art. 41.

Tutela delle lavoratrici madri

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano le seguenti disposizioni:

a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;

b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore;

d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario, sino al compimento del dodicesimo anno di età del figlio convivente;

e) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;

f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età', di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.

2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

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decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Capo VI
Riposi e permessi

Art. 39.

Riposi giornalieri della madre
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.


Art. 40.

Riposi giornalieri del padre
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)

1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;

d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
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