Esito Sentenza Sezioni Riunite Corte dei Conti Moltiplicatore

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Esito Sentenza Sezioni Riunite Corte dei Conti Moltiplicatore

Messaggio da naturopata »

Dallo studio dell'Avv. Chessa. Si può scaricare anche la Sentenza. Nel merito non si esprimono e, di fatto, appoggiano la linea INPS.

https://www.studiolegalechessa.com/2019 ... ocedibile/


naturopata
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Re: Esito Sentenza Sezioni Riunite Corte dei Conti Moltiplicatore

Messaggio da naturopata »

Ho letto quanto indicato dallo studio Chessa e mi soffermerei su questo:

Con questa Sentenza delle SS.RR. della Corte Centrale, come già avevamo preannunziato nell’informare sull’esito dell’Udienza occorsa il 10 aprile 2019, si sono fissati due importanti principi procedurali su cui ci riserviamo di intrattenerci per eventuali ulteriori approfondimenti nei prossimi
giorni. Infatti, agli stessi, sono connessi interessanti sviluppi futuri che impongono una più attenta gestione nella promozione dei ricorsi pensionistici in modo tale da meglio tarare il contenzioso anche in funzione della proposizione delle Questioni di Massima.

Cosa vuole dire, semplice, se anziché aspettare un giudice che elevasse la questione di massima, l'avesse fatto qualche ricorrente (ovvero avvocato) già da un po', prima che si esprimessero le sezioni centrali, la questione sarebbe stata procedibile e magari chissà. Una volta depositate 3 sentenze tutte di pari segno, non c'è alcun contrasto in appello e quindi il contrasto in I° viene meno.

Chissà se qualcuno ora eleverà lo stesso per l'art.54, sia che la II° Sez. si esprima come la I° o in modo difforme.
MIRKOLEONE

Re: Esito Sentenza Sezioni Riunite Corte dei Conti Moltiplicatore

Messaggio da MIRKOLEONE »

In merito alla possibilità di usufruire dei benefici di cui all'art. 3 co.7° D.Lgs.165/97 (c.d. “moltiplicatore”) da parte dei militari che non possono usufruire dell'istituto dell'ausiliaria per mancanza dei requisiti psicofisici, le SS.RR. della Corte dei Conti, pur dichiarando improcedibile la questione di massima per la quale erano state adite dalla sede di Trento della Carte dei Conti, nei fatti hanno accolto in pieno le tesi dell'INPS basandosi anche sulle Sentenze 29 e 61/2019 e la Sentenza 31/2019, rispettivamente della II^ e della I^ Sezione Centrate di Appello .
In definitiva per poter usufruire del beneficio, secondo tale restrittiva interpretazione, il militare deve avere già raggiunto il requisito dei 40 anni effettivi di servizio, ovvero il limite di età previsto per il proprio ordinamento e non è possibile accedervi se si va in pensione prima, qualsiasi sia la ragione, quindi anche la mancanza dei requisiti psicofisici.

Però io ho scritto "militare", e questo non è proprio esatto!

Infatti nessuno ancora ha posto una questione che è sorta successivamente all'estensione dell'istituto dell'ausiliaria anche ai militari di Esercito, Marina ed Aeronautica avvenuto con le innovazioni normative introdotte dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94.
Poiché anche a questi militari viene esteso l'istituto dell'ausiliaria, analogamente vengono a beneficiare della possibilità di usufruire dei benefici del c.d. moltiplicatore.

Vi è però una sostanziale differenza: possono usufruirne a domanda anche quando il militare si trovi a non più di cinque anni dal raggiungimento del limite di età, nel caso in cui abbia maturato i requisiti per la pensione di anzianità. (vedasi art.2229 C.O.M., commi 1 e 3)

Quindi un militare di Esercito, Marina e Aeronautica che abbia 55 anni e maturi i requisiti per la pensione di anzianità, può andare in pensione usufruendo dei benefici del Moltiplicatore senza dover aspettare i 60 anni come Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Questo risulta bene specificato nella Nota INPS del 26.04.2018 inviata al Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva.

Bene, colleghi, questo è quanto, tuttavia non mi risulta che sinora nessuno abbia percorso la via di un ricorso giurisdizionale, per la violazione dell'art.3 della Costituzione, per la disparità di trattamento a parità di condizioni.


Un saluto a tutti. Mirko
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Re: Esito Sentenza Sezioni Riunite Corte dei Conti Moltiplicatore

Messaggio da naturopata »

MIRKOLEONE ha scritto: lun mag 13, 2019 3:32 pm In merito alla possibilità di usufruire dei benefici di cui all'art. 3 co.7° D.Lgs.165/97 (c.d. “moltiplicatore”) da parte dei militari che non possono usufruire dell'istituto dell'ausiliaria per mancanza dei requisiti psicofisici, le SS.RR. della Corte dei Conti, pur dichiarando improcedibile la questione di massima per la quale erano state adite dalla sede di Trento della Carte dei Conti, nei fatti hanno accolto in pieno le tesi dell'INPS basandosi anche sulle Sentenze 29 e 61/2019 e la Sentenza 31/2019, rispettivamente della II^ e della I^ Sezione Centrate di Appello .
In definitiva per poter usufruire del beneficio, secondo tale restrittiva interpretazione, il militare deve avere già raggiunto il requisito dei 40 anni effettivi di servizio, ovvero il limite di età previsto per il proprio ordinamento e non è possibile accedervi se si va in pensione prima, qualsiasi sia la ragione, quindi anche la mancanza dei requisiti psicofisici.

Però io ho scritto "militare", e questo non è proprio esatto!

Infatti nessuno ancora ha posto una questione che è sorta successivamente all'estensione dell'istituto dell'ausiliaria anche ai militari di Esercito, Marina ed Aeronautica avvenuto con le innovazioni normative introdotte dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94.
Poiché anche a questi militari viene esteso l'istituto dell'ausiliaria, analogamente vengono a beneficiare della possibilità di usufruire dei benefici del c.d. moltiplicatore.

Vi è però una sostanziale differenza: possono usufruirne a domanda anche quando il militare si trovi a non più di cinque anni dal raggiungimento del limite di età, nel caso in cui abbia maturato i requisiti per la pensione di anzianità. (vedasi art.2229 C.O.M., commi 1 e 3)

Quindi un militare di Esercito, Marina e Aeronautica che abbia 55 anni e maturi i requisiti per la pensione di anzianità, può andare in pensione usufruendo dei benefici del Moltiplicatore senza dover aspettare i 60 anni come Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Questo risulta bene specificato nella Nota INPS del 26.04.2018 inviata al Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva.

Bene, colleghi, questo è quanto, tuttavia non mi risulta che sinora nessuno abbia percorso la via di un ricorso giurisdizionale, per la violazione dell'art.3 della Costituzione, per la disparità di trattamento a parità di condizioni.


Un saluto a tutti. Mirko
La questione è già stata trattata e l'art 2229 C.O.M. è il regime di accesso transitorio alla cessazione dal servizio permanente, cosiddetto "scivolo", al fine di svecchiare e ridurre gli organici applicabile sino al 31.12.2020, cosa non prevista per le forze di polizia.

Non c'è nessuna disparità di trattamento.
naturopata
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Re: Esito Sentenza Sezioni Riunite Corte dei Conti Moltiplicatore

Messaggio da naturopata »

Si allega sentenza n.192/2019 Corte dei Conti Toscana, per cui le sentenze di appello hanno affossato la questione:

Atteso che il cd. moltiplicatore è stato espressamente configurato dal legislatore come “alternativo all’ausiliaria”, occorre imprescindibilmente
che l’interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e, quindi, che sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti d’età…L’avente diritto al transito in ausiliaria potrà scegliere, pertanto, tra il collocamento effettivo in detta posizione con annesso e conseguente trattamento economico (art. 1864 COM), oppure-in alternativa-avvalersi del beneficio contributivo previsto dall’art. 3 comma 7 citato (art. 1865 COM).” (sez. II app. 7.2.2019 n. 29; sez. I app. 18.2.2019 n. 31).
In applicazione di tale principio il ricorrente, collocato in congedo prima del raggiungimento del limite d’età, non ha diritto all’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, D.lgs 165/1977.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
MIRKOLEONE

Re: Esito Sentenza Sezioni Riunite Corte dei Conti Moltiplicatore

Messaggio da MIRKOLEONE »

naturopata

La questione è già stata trattata e l'art 2229 C.O.M. è il regime di accesso transitorio alla cessazione dal servizio permanente, cosiddetto "scivolo", al fine di svecchiare e ridurre gli organici applicabile sino al 31.12.2020, cosa non prevista per le forze di polizia.

Non c'è nessuna disparità di trattamento.]



Buongiorno Naturopata, e grazie della risposta.

Si, è vero, per quanto riguarda Esercito, Marina e Aeronautica, per i ben noti problemi di sovraffollamento, vi sono degli specifici strumenti per far defluire il personale in eccesso sino alla pensione. (quindi "scivolo", Aspettativa per Riduzione dei Quadri ecc...)

Tuttavia io non mi riferisco a questi strumenti, che c'erano già prima. Io mi riferisco al fatto che sia stato introdotta la possibilità di usufruire del moltiplicatore ai 55 anni, quindi prima del raggiungimento del limite di età previsto per l'ordinamento.

Credo non sia la stessa cosa, che ne dici?

Mirko
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Re: Esito Sentenza Sezioni Riunite Corte dei Conti Moltiplicatore

Messaggio da naturopata »

Le due normative sono collegate, ovvero se consenti il raggiungimento dell'ausiliaria 5 anni prima del limite di età massimo, questo deve valere anche per il moltiplicatore, altrimenti nessuno se ne servirebbe e non si ridurrebbero i quadri, i due istituti sono alternativi. Tra l'altro la riduzione è temporanea e facoltativa e in base a precisi capitoli di spesa (evidentemente le forze di polizia non devono essere svecchiate e ridotte, difatti ci sono molti più concorsi che nelle forze armate). Dall'art. 2229, si evince chiaramente:

1. Fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti ((dall'articolo 2206-bis)), il Ministro della difesa ha facolta' di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non piu' di cinque anni dal limite di eta'.
2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall'articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583.
3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 e' equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di eta'.

A conferma della specialità, il beneficio è accordato solo a sott.li e uff., rimanendo esclusi i graduati, quindi se si estendesse, non spetterebbe ad appuntati, assistenti, etc. e quindi altra disparità di trattamento. La vera disparità era prima quando le forze armate non godevano del moltiplicatore.

Detto ciò, un ricorso in tal senso non lo annovererei in quelli kamikaze, ma addirittura harakiri :D
avt8
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Re: Esito Sentenza Sezioni Riunite Corte dei Conti Moltiplicatore

Messaggio da avt8 »

Purtroppo i ricorrenti sono accorsi in massa allo specchietto per le allodole per il ricorso al moltiplicatore- I legali ringraziano con affetto.

In attesa dello stesso risultato di cui all'art.54, che ringraziano con tanto ardore.
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