esenzione irpef vittime del dovere

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socad
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Re: esenzione irpef vittime del dovere

Messaggio da socad »

Ragazzi inps Padova, ha già effettuato esenzione irpef, con meno del 25%.


socad
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Re: esenzione irpef vittime del dovere

Messaggio da socad »

Ragazzi inps Padova, ha già effettuato esenzione irpef, con meno del 25%.
christian71
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Re: esenzione irpef vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

Salve socad... Meno del 25% + azioni criminose...
E se ho capito bene, abbiamo un amico in comune anche lui con meno del 25% + azioni criminose e esente da irpef dal peossimo aprile... Giusto???

Buona serata
Christian

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socad
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Re: esenzione irpef vittime del dovere

Messaggio da socad »

Sì Cristian lo letto su Facebook! !!
bruno1
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Re: esenzione irpef vittime del dovere

Messaggio da bruno1 »

Christian. ...sei sempre grande.....by bruno .

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christian71
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Re: esenzione irpef vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

Carissimo Bruno buonasera e ben risentito sul forum... ;-) ...

Un forte abbraccio...
Christian

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christian71
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Re: esenzione irpef vittime del dovere

Messaggio da christian71 »

socad ha scritto:Sì Cristian lo letto su Facebook! !!
Io l'ho sentito ieri telefonicamente... ;-) ...

Un abbraccio...

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avt8
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Re: esenzione irpef vittime del dovere

Messaggio da avt8 »

Per gli esperti in materi di VD-

Se leggete bene forse qualcuno che era intenzionato a fare qualche ricorso sia per il DM che il DB -.oppure aggravamento sappiate a che alle vittime del dovere attualmente non e possibile
Ancora una volta negato il DB e il DM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10958 del 2012, proposto da:
Michele Testa, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Elefante, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma;
per l’annullamento
del decreto prot. 559/C/3/E/8/CC/1146 emesso dal Capo della Polizia -Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 11 luglio 2012 e notificato il 4 ottobre 2012 con il quale è stato comunicato al ricorrente il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere, ai sensi della legge 466/80, e la corrispondente speciale elargizione in percentuale ai sensi del D.P.R. 243/2006 e della Legge 222/2007 per € 13.200,00, calcolata sul grado di invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa riconosciuta pari al 6% dalla Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, per la parte in cui l'invalidità riportata dal medesimo viene quantificata nella percentuale del 6%;
del verbale modello BL/G N T51010454 datato 28/3/2011 della Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma presupposto immediato e diretto del decreto, che riconosce una percentuale di invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa pari al 6% ai sensi del d.P.R. 181/2009 in relazione alla valutazione del grado di invalidità;
nonché per l'accertamento
del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta una percentuale di invalidità totale complessiva maggiore di quella riconosciuta del 6%, nella misura spettante rispetto all'effettivo e reale grado di invalidità, con conseguente corresponsione in proporzione dell'elargizione e delle ulteriori provvidenze economiche previste dalle norme a favore delle Vittime del Dovere ai sensi del disposto delle Leggi 407/1998 e 206/2004
e per la condanna
dell'Amministrazione resistente alla corresponsione delle provvidenze previste dalla legge a favore delle Vittime del Dovere in relazione all'effettivo grado di invalidità accertato superiore a quella riconosciuto del 6%.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2016 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Michele Testa ha impugnato il decreto con cui il Capo della Polizia -Direttore Generale della Pubblica Sicurezza gli ha riconosciuto lo status di Vittima del Dovere ai sensi della legge 466/80 e la corrispondente speciale elargizione in percentuale ai sensi del D.P.R. 243/2006 e della Legge 222/2007 per € 13.200,00, calcolata sul grado di invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa riconosciuta pari al 6%, nella parte relativa alla determinazione dell'invalidità, chiedendo il riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore e corrispondente all'effettivo e reale grado di invalidità, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione nella misura dovuta dell'elargizione e delle ulteriori provvidenze economiche previste dalle norme a favore delle Vittime del Dovere ai sensi del disposto delle Leggi 407/1998 e 206/2004.
Il ricorrente ha esposto che, con domanda datata 18 novembre 2009 e diretta al Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Assistenza Vittime del Dovere-, aveva chiesto il riconoscimento dello status di Vittima del Dovere e le relative provvidenze economiche, in relazione alle lesioni riportate il 22 marzo 1991 nel comune di Scorrano (LE) in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel corso dell'inseguimento di un'auto di provenienza furtiva sulla quale viaggiavano due malviventi che poco prima, perpetrata una rapina a mano armata in un ufficio postale della zona, erano stati sorpresi dal ricorrente e, dopo aver ingaggiato con lo stesso un violento conflitto a fuoco, si erano dati alla fuga.
La Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, con verbale del 28 marzo 2011, aveva valutato le infermità subite e, per effetto dell'invalidità "Cefalea post-traumatica senza reliquati neurologici o psichiatrici in atto", aveva riconosciuto una percentuale di invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa in misura pari al 6%, scegliendo il valore più favorevole tra invalidità permanente e danno biologico ai sensi degli artt. 3 e 6 co.1 del D.P.R. 181/2009; il danno biologico era stato invece quantificato nella misura del 4%, mentre il danno morale non era stato valutato.
Il Ministero dell’Interno, sulla base di tale percentualizzazione del grado di invalidità, aveva liquidato la speciale elargizione in punti percentuali, calcolandola in proporzione al grado riconosciuto dalla C.M.O.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
I - violazione e falsa applicazione di norme di legge - violazione del d.p.r. 30.10.2009 n.181 in relazione alla violazione dell'art. 6 della legge 3 agosto 2004 n. 206 – eccesso di potere - erronea valutazione - difetto di istruttoria - carenza di motivazione, in quanto la quantificazione complessiva effettuata dalla C.M.O e la conseguente liquidazione a titolo di speciale elargizione riconosciuta con il decreto non erano rispettose dei criteri dettati dalla normativa in materia ed apparivano dettate da arbitrarietà, erronea valutazione ed illogicità.
L'art. 3 del d.p.r. citato disponeva infatti che ai fini della determinazione dell'invalidità si dovesse scegliere il valore più favorevole tra quello calcolato in base al combinato disposto dall'art. 3, III comma della Legge n. 407/90 e dalle tabelle allegate al DM Sanità 5.2.1992, e quello calcolato in base alle tabelle A,B,E ed F1 annesse al DPR n. 915/78 ( come sostituite dalle tabelle allegate al DPR n.834/81) e relativi criteri applicativi, e pertanto l'Amministrazione procedente doveva preliminarmente individuare, esattamente, il puntuale riferimento tabellare previsto dalla normativa in materia ai fini dell'ascrizione della menomazione diagnosticata per poi procedere alla percentualizzazione del grado di invalidità in rapporto alla stessa.
Nel caso di specie, invece, ogni riferimento tabellare era stato omesso, così come la valutazione del nocumento morale.
II - violazione e falsa applicazione della legge 23 novembre 1998 n. 407- violazione dell'art. 5 commi 1 e 5 della legge 3 agosto 2004 n. 206 - violazione della legge 23 dicembre 2005 n. 266, art.1, commi 562-565 - violazione del d.p.r. 7 luglio 2006 n. 243 - violazione dell’art. 34 legge 29 novembre 2007 n. 222 - violazione della legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, commi 105 - 106 - difetto di istruttoria - omessa motivazione, eccesso di potere - erronea valutazione dei fatti-illogicità della motivazione- difetto di istruttoria - carenza di motivazione, in quanto alla luce delle argomentazioni esposte nel precedente motivo, risultava inadeguata l'istruttoria su cui si fondava il provvedimento impugnato, nonché il presupposto verbale della C.M.O..
Si è costituito il Ministero dell’Interno resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato che l’Amministrazione, in violazione della disciplina riguardante le elargizioni per le Vittime del dovere, abbia quantificato l’invalidità derivante dall’incidente occorsogli senza calcolare il danno morale.
In materia la legge 3 agosto 2004, n. 206, ha previsto che la liquidazione del danno non comprenda solo le conseguenze fisiche dell'evento dannoso che possano incidere sulle capacità lavorative della vittima, ma consideri anche la compromissione del suo equilibrio psico-fisico, nonché le conseguenze "morali" dell'evento criminoso.
Tuttavia, la legge in esame non concerne la categoria generale delle “Vittime del dovere”, ma riguarda le sole vittime del terrorismo.
Infatti, come evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere n. 2881 del 23 ottobre 2015, la stessa relazione illustrativa al relativo disegno di legge di iniziativa parlamentare ha precisato che la legge in esame “riguarda una cerchia di soggetti relativamente ristretta sotto il profilo numerico, tenendo conto del fatto che per vittime del terrorismo devono intendersi esclusivamente le vittime (ed i superstiti) di attività criminose, che presentano peculiari caratteristiche, tali da consentire di distinguere nettamente l’atto terroristico ed eversivo da altri atti criminali (criminalità organizzata) o da altri penalmente illeciti”.
Tale disciplina, infatti, persegue lo scopo di estendere alle vittime del terrorismo di cui alla legge n. 302 del 1990 e successive modifiche e integrazioni alcune delle norme applicate a favore degli "ex combattenti" e dei dipendenti militari soprattutto con riferimento al trattamento di pensione privilegiata e ai benefici fiscali.
Come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere citato “la stessa legge, al fine di riequilibrare trattamenti estremamente differenziati di cui avevano beneficiato sino allora le vittime del terrorismo per effetto delle disposizioni di legge precedenti, all’art. 6, comma 1, ha previsto la valutazione del danno complessivo, tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico incluso il danno morale, la rivalutazione delle singole invalidità, l’elevazione del punto percentuale d’invalidità con effetto retroattivo, nonché il ricalcolo delle indennità già erogate dalle precedenti leggi. Si tratta di un’operazione di riequilibrio di carattere eccezionale subordinata a ben definite condizioni soggettive e oggettive, in quanto rivolta soltanto alle vittime del terrorismo riconosciute antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, individuate in complessive 10 unità, a beneficio delle quali la legge ha autorizzato per il solo anno 2004 la spesa di 300.000 euro per la rivalutazione delle percentuali di invalidità già corrisposte. Nel contesto descritto non si ritiene che l’art. 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004 abbia espresso un principio di carattere generale applicabile all’intero corpo normativo delle vittime del terrorismo e del dovere, con l’effetto di estendere il riconoscimento del danno morale a soggetti ulteriori rispetto a quelli indicati nella suddetta diposizione legislativa”.
Nello stesso senso è stato anche osservato che, stanti i vincoli posti dalla norma di rango primario, non può ritenersi che il d.P.R. n. 181 del 2009, che regolamenta l’applicazione dell’art. 6 detto e detta i criteri medico-legali per l’accertamento e la determinazione dell’invalidità e delle diverse tipologie di danno, possa operare oltre i limiti fissati dalla fonte sovraordinata consentendo l’estensione di tali benefici alle categorie non prese in esame dalla legge.
Su tali basi il Consiglio di Stato ha ritenuto che i benefici introdotti dall’art. 6 della legge n. 206 del 2004, tra cui il riconoscimento del danno morale, in mancanza di una disposizione di legge che lo preveda, non possano essere attribuiti in via interpretativa alle vittime della criminalità organizzata, del racket e dell’usura.
Nel caso di specie il ricorrente è stato vittima di un incidente nel corso dell’inseguimento di un rapinatore e dagli atti prodotti non risulta nemmeno chiaramente che lo stesso fosse appartenente alla criminalità organizzata; in ogni caso la fattispecie non rientra nella speciale disciplina sopra richiamata prevista per le vittime del terrorismo.
Ne consegue l’infondatezza della censura.
Quanto al secondo motivo, concernente il difetto di istruttoria e di motivazione del giudizio espresso sull’invalidità, si rileva che la C.M.O., nel verbale del 28 marzo 2011, ha formulato il giudizio diagnostico di “Cefalea post-traumatica senza reliquati neurologici o psichiatrici in atto”, ritenendo poi che: “…in relazione all’infermità di cui al giudizio diagnostico, si valuta la percentuale di invalidità permanente (I.P.) riferita alla capacità lavorativa scegliendo il valore più favorevole ai sensi dell’art. 3 e 6, comma 1, del D.P.R. n. 181/2009, in misura pari al 6%. Il danno biologico è quantificabile in misura pari al 4%. L’attribuzione degli eventuali benefici previsti dalla normativa vigente è in riferimento alla valutazione più favorevole, e cioè all’invalidità permanente pari al 6%. Il danno morale non viene valutato perché non previsto, salvo ulteriori disposizioni di legge”.
Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 181 del 2009, in tema di rivalutazione per aggravamento fisico delle percentuali d’invalidità già riconosciute e indennizzate a favore delle vittime del terrorismo e dei soggetti equiparati (tra i quali le vittime del dovere), la condizione globale della salute di tali soggetti, nei suoi aspetti non patrimoniali fisici e psichici e morali che abbiano avuto riflesso permanente nella sua capacità lavorativa, deve essere accertata e valutata mediante accertamento e valutazione complessivi del danno non patrimoniale sofferto, condotti - caso per caso - da parte delle autorità medico-legali competenti e specialistiche, per giungere a un unico valore percentuale di invalidità complessiva.
La prescrizione regolamentare è stata osservata dalla C.M.O. che ha conglobato il giudizio in un valore unico dell’invalidità complessiva pari al 6%, sicché, sotto tale profilo, risulta infondata la censura del ricorrente, relativa alla omessa individuazione della patologia e della relativa percentuale di invalidità.
Non sussiste, infine, il dedotto difetto di motivazione, perché la misura percentuale dell’invalidità complessiva indicata dalla C.M.O. sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione.
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La particolarità e l’oggetto della questione controversa, unitamente alla complessità della normativa di riferimento, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere
Francesca Petrucciani, Primo Refererendario-

Questa sentenza e del febbraio 2017-
blustern
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Re: esenzione irpef vittime del dovere

Messaggio da blustern »

Buongiorno a Voi tutti Vittime del dovere
A seguito dei Vostri preziosi consigli in data 20 febbraio 2017 mi sono presentato alla mia sede INPS di Verona ed ho depositato, protocollato, la mia richiesta di esenzione IRPEF, corredata del Decreto di Vittima del Dovere.
Visto che sullo statino del prossimo mese di aprile non avevo ancora l'esenzione dell'IRPEF venerdì scorso ho scritto sul Portale INPS una mail di chiarimenti.
Questa mattina alle ore 07.59 ho ricevuto una mail da INPSRisponde@inps.it la quale mi scrive testualmente
con riferimento alla sua richiesta con nr. protocollo ecc.ecc. si è provveduto con la mensilità di maggio 2017 alla revoca dell'imposizione fiscale, la ringraziamo per aver utilizzato INPS risponde.
Premetto che sono VdD per azioni criminose e non sono nell'elenco Ministeriale.
Un grazie a Voi tutti cari colleghi per i preziosissimi consigli e riflessioni che fate su questo sito augurandovi ogni bene vi saluto
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Re: esenzione irpef vittime del dovere

Messaggio da ESPOSITO »

Grazie blustem della notizia. Sono anche io(unitamente a tanti come noi) vittima del dovere di azioni criminose e ho depositato il 28 febbraio u. s. La richiesta. La tua notizia è confortante.
enea57
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Re: esenzione irpef vittime del dovere

Messaggio da enea57 »

finalmente una bella notizia
grazie collega della tua notizia
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Re: esenzione irpef vittime del dovere

Messaggio da enea57 »

finalmente una bella notizia
grazie collega della tua notizia
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Re: esenzione irpef vittime del dovere

Messaggio da enea57 »

scusami Blustern
se non chiedo troppo
potresti dire se la tua percentuale è inferiore al 25 o superiore
non vorrei che stiano applicando l'esenzione dal 25 in poi
grazie buona giornata
blustern
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Re: esenzione irpef vittime del dovere

Messaggio da blustern »

scusami Blustern
se non chiedo troppo
potresti dire se la tua percentuale è inferiore al 25 o superiore
non vorrei che stiano applicando l'esenzione dal 25 in poi
grazie buona giornata

Ho una percentuale di invalidità del 32%
Grazie
enea57
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Re: esenzione irpef vittime del dovere

Messaggio da enea57 »

ok Grazie
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