Situazione analoga alla mia.Zenmonk ha scritto:il suggerimento e' per chi non avesse pensione privilegiata assegnata per la patologia per cui e' vittima ossia giudicata con tabella A nel verbale.
Puo' stare tranquillo solo chi, come il sottoscritto, aveva a suo tempo documentato che la patologia per cui e' vittima risulta giudicata con tabella A ed e' conseguentemente oggetto di pensione di privilegio.
ESENZIONE IRPEF LEGGETE-BENE
Re: ESENZIONE IRPEF LEGGETE-BENE
FAMILIARI SUPERSTITI EQUIPARATI VITTIME DOVERE-ESENZIONE IRPEF PROPRIA PENSIONE
Vorrei segnalare all'attenzione dei Familiari superstiti degli equiparati alle vittime del dovere di cui all’art. 1, comma 564, della Legge N. 266/2005 che in base all'art. 1, comma 211, della Legge N. 232/2016 anche sui loro trattamenti pensionistici diretti (cioè quelli derivanti dalla loro posizione contributiva) potrebbe trovare applicazione l'esenzione IRPEF della pensione oltre gli altri benefici accessori.
Con la Legge n. 266/2005 il Legislatore ha istituito la nuova e diversa figura del soggetto equiparato alla vittima del dovere, di cui all’art. 1, c. 564.
Sono equiparati alla vittime del dovere quei dipendenti pubblici, che “abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
A differenza di quanto previsto dal precedente comma 563, che fa rinvio alla Legge n. 466/1980, il comma 564 dell’art.1 non prescrive che il dipendente pubblico sia stato attinto in attività di servizio dall’evento lesivo, mortale o permanentemente invalidante.
Questa fondamentale caratteristica non permette l'applicazione agli equiparati del principio di diritto fissato in nomofilachia dalla recente sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 22753/2018, riguardo l'applicazione dell'art. 6 della Legge n.466/1980 circa l'ordine di applicazione dei benefici alla famiglia.
Per cui si apre la porta all'applicazione dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 206/2004.
Il quale dispone che: “La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”.
Con la recente normativa, dunque, il Legislatore nell’attribuire il beneficio fiscale dell’esenzione dall’imposta sui redditi ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere di cui all’art. 1, comma 564, della Legge n. 266/2005 e ai loro familiari superstiti, ha richiamato l’applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 206/2004 e individuato precisamente sia i soggetti titolati ad ottenere i benefici che il novero dei benefici concessi sulla misura della pensione.
I soggetti titolati oltre alle vittime del dovere, di cui all’art. 1, comma 564, della Legge n. 266/2005, sono “i loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni” e i benefici concessi sono: “l’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente” (ex art.3 c.1 legge 206/2004).
La linearità lessicale dell’articolato legislativo dell’ art. 1, comma 211, della Legge n. 232/2016 permette di sostenere che il Legislatore, nell’attribuire le provvidenze previste dall’art. 3, comma 2, della Legge n. 206/2004 sia alle Vittime del Dovere (di cui all’art. 1, comma 564, della Legge n. 266/2005) che ai loro familiari superstiti (di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 206/2004) abbia conformato il suo potere legislativo alla”esigenza primaria di tutelare l'affidamento del cittadino sull’equità della legge sancito dall’art.3 della Costituzione, quale elemento fondamentale nello Stato di diritto”.
Gli interessati possono dunque chiedere all'Inps di residenza l'applicazione del beneficio in questione.
Con la Legge n. 266/2005 il Legislatore ha istituito la nuova e diversa figura del soggetto equiparato alla vittima del dovere, di cui all’art. 1, c. 564.
Sono equiparati alla vittime del dovere quei dipendenti pubblici, che “abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
A differenza di quanto previsto dal precedente comma 563, che fa rinvio alla Legge n. 466/1980, il comma 564 dell’art.1 non prescrive che il dipendente pubblico sia stato attinto in attività di servizio dall’evento lesivo, mortale o permanentemente invalidante.
Questa fondamentale caratteristica non permette l'applicazione agli equiparati del principio di diritto fissato in nomofilachia dalla recente sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 22753/2018, riguardo l'applicazione dell'art. 6 della Legge n.466/1980 circa l'ordine di applicazione dei benefici alla famiglia.
Per cui si apre la porta all'applicazione dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 206/2004.
Il quale dispone che: “La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”.
Con la recente normativa, dunque, il Legislatore nell’attribuire il beneficio fiscale dell’esenzione dall’imposta sui redditi ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere di cui all’art. 1, comma 564, della Legge n. 266/2005 e ai loro familiari superstiti, ha richiamato l’applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 206/2004 e individuato precisamente sia i soggetti titolati ad ottenere i benefici che il novero dei benefici concessi sulla misura della pensione.
I soggetti titolati oltre alle vittime del dovere, di cui all’art. 1, comma 564, della Legge n. 266/2005, sono “i loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni” e i benefici concessi sono: “l’aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente” (ex art.3 c.1 legge 206/2004).
La linearità lessicale dell’articolato legislativo dell’ art. 1, comma 211, della Legge n. 232/2016 permette di sostenere che il Legislatore, nell’attribuire le provvidenze previste dall’art. 3, comma 2, della Legge n. 206/2004 sia alle Vittime del Dovere (di cui all’art. 1, comma 564, della Legge n. 266/2005) che ai loro familiari superstiti (di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 206/2004) abbia conformato il suo potere legislativo alla”esigenza primaria di tutelare l'affidamento del cittadino sull’equità della legge sancito dall’art.3 della Costituzione, quale elemento fondamentale nello Stato di diritto”.
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