Buona questa Sentenza Breve del Tar Lazio circa l'intendimento dell'età nei concorsi.
N. 00004/2011 REG.SEN.
N. 10419/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10419 del 2010, proposto da Omissis, rappresentata e difesa dagli avv.ti G. N. e M. S., con domicilio eletto presso G. N. in Roma, via Tagliamento, 76 Sc. 7, Int. 8;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. Omissis in data 15.11.2010 con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso per l'ammissione al 17° corso biennale (2011-2013) di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'arma dei carabinieri;
ove occorra, ed in parte qua, del bando di concorso di cui al decreto dirigenziale n. Omissis del 7.10.2010;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso il decreto dirigenziale n. Omissis del 9.11.2010 con il quale è stato delegato il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per i provvedimenti di esclusione dal concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che la ricorrente ha impugnato: -il provvedimento prot. n. Omissis in data 15.11.2010 con il quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso per l'ammissione al 17° corso biennale (2011-2013) di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'arma dei carabinieri; - ove occorra ed in parte qua, il bando di concorso di cui al decreto dirigenziale n. Omissis del 7.10.2010; - ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso il decreto dirigenziale n. Omissis del 9.11.2010 con il quale è stato delegato il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per i provvedimenti di esclusione dal concorso.
Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili evidenziando, in particolare: - di essere stata esclusa dal concorso per superamento del limite di età; - che il bando prevede, quale requisito di partecipazione alla selezione, il non aver superato il 26° anno di età al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande (art. 2, comma 1, lett. b); che il termine utile per presentare le domande di partecipazione alla selezione coincideva con la data dell’11.11.2010; - che la ricorrente è nata il OMISSIS e, quindi l’11.11.2010 non aveva superato il 26° anno di età.
Il Collegio – pur dando atto dell’orientamento giurisprudenziale contrario (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 23 agosto 2010 , n. 5907), al quale la Sezione ha, in precedenza, aderito (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Sez. I bis, 21 aprile 2010, n. 2931) - ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
Generalmente, in tema di requisiti per la partecipazione ai concorsi, allorquando la legge ricollega il verificarsi di determinati effetti (quali la perdita di un requisito di ammissione al concorso stesso) al compimento di una data età, essi decorrono dal giorno successivo a quello del genetliaco, sicché il limite d'età fissato dalla norma deve intendersi superato quando ha inizio, dal giorno successivo al compimento, il relativo anno (Consiglio Stato , sez. V, 14 settembre 2009 , n. 4478).
Tuttavia, questo indirizzo interpretativo va seguito nei casi in cui sia chiaramente e puntualmente enunciato nel bando che gli anni considerati quale limite massimo di età del candidato per la partecipazione alla procedura selettiva siano effettivamente (e interamente) “compiuti”.
La medesima regola ermeneutica non può trovare sicura e immediata applicazione nei diversi casi in cui, invece, il bando di concorso faccia riferimento, semplicemente, ad un determinato numero di anni, senza spiegare che tale età deve essere totalmente “compiuta”. In tali casi, infatti, il limite massimo di età, riferito a un determinato numero di anni, può essere inteso in senso diverso.
Al fine di evitare equivoci, è preferibile fare riferimento ad un determinato numero di anni “compiuti”. Questa precisa formula linguistica è utilizzata, fra l’altro, proprio dalla normativa generale tradizionale, che collega effetti giuridici a determinate età: si veda, per esempio, l’articolo 2 del codice civile, secondo cui la “maggiore età” (e la conseguente capacità di agire) “è fissata al compimento del diciottesimo anno”. Evidentemente, la norma avrebbe avuto un ben diverso significato qualora fosse stata utilizzata un’altra formula, quale, per ipotesi, la seguente: “la maggiore età è fissata dopo i 18 anni di età” (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 5 marzo 2009 , n. 1284).
Nella fattispecie è la stessa disposizione evocata dall’Amministrazione a sostegno del provvedimento di esclusione che depone a favore della tesi di parte ricorrente in quanto l’art. 2, comma 1, lett. b.1), del bando di concorso stabilisce quali requisiti di partecipazione l’aver compiuto il diciottesimo anno di età, da una parte, e il non aver superato il ventiseiesimo, dall’altra. La prima parte della clausola del bando è chiara, mentre la seconda non lo è altrettanto e letta accanto alla prima induce a ritenere che l’Amministrazione abbia voluto distinguere e disciplinare diversamente le due ipotesi: 1) può partecipare chi ha compiuto il 18° genetliaco; 2) non può partecipare chi ha superato il 26° anno di età giungendo al genetliaco del 27°. E’ proprio la diversa formulazione utilizzata dall’Amministrazione nel dettare la lex specialis della procedura selettiva a consentire di sostenere tale tesi, inducendo a ritenere che la regola del semplice compimento degli anni possa essere seguita nel primo caso ma non anche nel secondo, in quanto la citata clausola fa espresso riferimento al superamento di un determinato numero di anni.
Nel caso di specie non rilevano, per computare l’età, le frazioni di anni calcolate in giorni o in mesi, e, quindi, dopo il ventiseiesimo compleanno l’interessato ha ancora un’età di 26 anni e la conserva fino al momento in cui “compie” 27 anni. Solo a partire da tale data, infatti, l’interessato acquista un’età pari a 27 anni: superiore a quella di 26 (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 26 maggio 2004, n. 10169).
Tale lettura del bando di concorso risulta, peraltro, in linea con il significato che, normalmente, si attribuisce agli anni di età nello stesso linguaggio comune: nessuno, infatti, dubita che una persona abbia 26 anni, fino al compimento del suo 27° compleanno.
In ogni caso, è evidente che la descritta formulazione del bando era idonea a creare un fondato affidamento in capo ai candidati di età compresa fra i 26 e i 27 anni compiuti. Pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto applicare il principio che impone di privilegiare, tra le possibili interpretazioni di clausole non univoche, quella che permette la più ampia partecipazione alla selezione, e, nella specie, individuare il superamento dell’anno massimo di età prescritto (alla data dell’11.11.2010) nell’avvenuto compimento del successivo, ritenendo, per l’effetto, rituale la partecipazione alla procedura della ricorrente che versava nelle condizioni indicate.
Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dal concorso.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione della ricorrente dal concorso;
- condanna l’Amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00);
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/01/2011
Esclusione da bando concorso per sup.del limite di età
Re: Esclusione da bando concorso per sup.del limite di età
1) - La ricorrente, è stata esclusa dal concorso per l’assunzione di 964 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai VFP1 ed ai VFP4, per mancato possesso del requisito dell’età, in quanto l’articolo 2 del bando di concorso prevedeva che i candidati avrebbero dovuto essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di specifici requisiti tra i quali “… non aver compiuto 30 anni di età”.
2) - l’interessata alla data di scadenza della presentazione delle domande aveva 31 anni e che l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire la sua partecipazione al concorso ai sensi di quanto stabilito dall’art. 22 della legge n. 958/1986, avendo l’interessata prestato servizio militare in ferma prefissata per 717 giorni (dal 5.7.2005 al 26.6.2007) presso l’Esercito Italiano.
3) - La ricorrente – la quale ammette che alla data di scadenza del termine utile per presentare domanda di partecipazione al concorso aveva superato il limite di età (30 anni) fissato dal bando -, richiama l’art. 22 della legge n. 958/1986 per sostenere le proprie ragioni, indicandone il contenuto: “Per la partecipazione ai concorsi pubblici il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiora a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata … Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Sato …”.
4) - Tale disposizione, però, è stata abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 840, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (recante il Codice dell'ordinamento militare), con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo decreto legislativo.
5) - Tuttavia, la norma richiamata dalla parte ricorrente è stata trasfusa nell’art. 49 (Elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, il quale stabilisce che “Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare.”.
Ricorso ACCOLTO
Il resto leggetelo x completezza qui sotto.
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21/10/2013 201309042 Sentenza Breve 1T
N. 09042/2013 REG.PROV.COLL.
N. 09021/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9021 del 2013, proposto da N. G., rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Murador, con domicilio eletto presso Marco Fedeli in Roma, via Val D'Ossola, 116;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,
del decreto n. 333-B/12 E6.13 del 5.6.2013 del Ministero dell’Interno, con il quale è stata esclusa dal concorso per l’assunzione di 964 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai VFP1 ed ai VFP4.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..
La ricorrente ha impugnato il decreto n. 333-B/12 E6.13 del 5.6.2013 del Ministero dell’Interno, con il quale è stata esclusa dal concorso per l’assunzione di 964 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai VFP1 ed ai VFP4.
La ricorrente è stata esclusa dal concorso per mancato possesso del requisito dell’età, in quanto l’articolo 2 del bando di concorso prevedeva che i candidati avrebbero dovuto essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di specifici requisiti tra i quali “… non aver compiuto 30 anni di età”.
Avverso gli atti impugnati la ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere lamentando, in particolare, la violazione dell’art. 22 della legge n. 958/1986 e la carenza motivazionale della determinazione assunta dall’Amministrazione, precisando che il termine di presentazione delle domande di partecipazione era il …..2013, che l’interessata è nata ……. e ,quindi, alla data indicata aveva 31 anni, ma che l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire la sua partecipazione al concorso ai sensi di quanto stabilito dall’art. 22 della legge n. 958/1986, avendo l’interessata prestato servizio militare in ferma prefissata per 717 giorni (dal 5.7.2005 al 26.6.2007) presso l’Esercito Italiano.
L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha affermato la correttezza del proprio operato ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza del 17 ottobre 2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.
A parere del Collegio, le censure avanzate dalla parte ricorrente sono da ritenere fondate per le ragioni di seguito indicate.
La ricorrente – la quale ammette che alla data di scadenza del termine utile per presentare domanda di partecipazione al concorso aveva superato il limite di età (30 anni) fissato dal bando -, richiama l’art. 22 della legge n. 958/1986 per sostenere le proprie ragioni, indicandone il contenuto: “Per la partecipazione ai concorsi pubblici il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiora a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata … Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Sato …”.
Tale disposizione, però, è stata abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 840, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (recante il Codice dell'ordinamento militare), con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo decreto legislativo: “Il codice e il regolamento entrano in vigore cinque mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del codice” (avvenuta nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.).
Tuttavia, la norma richiamata dalla parte ricorrente è stata trasfusa nell’art. 49 (Elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, il quale stabilisce che “Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare.”.
Quindi, non essendo contestato che la ricorrente abbia prestato servizio militare in ferma prefissata per 717 giorni (dal 5.7.2005 al 26.6.2007), presso l’Esercito Italiano (come documentato dalla documentazione prodotta in giudizio), il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, conseguentemente, annulla il provvedimento impugnato;
- compensa tra le parti in causa le spese di lite;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
Antonella Mangia, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2013
2) - l’interessata alla data di scadenza della presentazione delle domande aveva 31 anni e che l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire la sua partecipazione al concorso ai sensi di quanto stabilito dall’art. 22 della legge n. 958/1986, avendo l’interessata prestato servizio militare in ferma prefissata per 717 giorni (dal 5.7.2005 al 26.6.2007) presso l’Esercito Italiano.
3) - La ricorrente – la quale ammette che alla data di scadenza del termine utile per presentare domanda di partecipazione al concorso aveva superato il limite di età (30 anni) fissato dal bando -, richiama l’art. 22 della legge n. 958/1986 per sostenere le proprie ragioni, indicandone il contenuto: “Per la partecipazione ai concorsi pubblici il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiora a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata … Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Sato …”.
4) - Tale disposizione, però, è stata abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 840, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (recante il Codice dell'ordinamento militare), con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo decreto legislativo.
5) - Tuttavia, la norma richiamata dalla parte ricorrente è stata trasfusa nell’art. 49 (Elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, il quale stabilisce che “Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare.”.
Ricorso ACCOLTO
Il resto leggetelo x completezza qui sotto.
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21/10/2013 201309042 Sentenza Breve 1T
N. 09042/2013 REG.PROV.COLL.
N. 09021/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9021 del 2013, proposto da N. G., rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Murador, con domicilio eletto presso Marco Fedeli in Roma, via Val D'Ossola, 116;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,
del decreto n. 333-B/12 E6.13 del 5.6.2013 del Ministero dell’Interno, con il quale è stata esclusa dal concorso per l’assunzione di 964 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai VFP1 ed ai VFP4.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..
La ricorrente ha impugnato il decreto n. 333-B/12 E6.13 del 5.6.2013 del Ministero dell’Interno, con il quale è stata esclusa dal concorso per l’assunzione di 964 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai VFP1 ed ai VFP4.
La ricorrente è stata esclusa dal concorso per mancato possesso del requisito dell’età, in quanto l’articolo 2 del bando di concorso prevedeva che i candidati avrebbero dovuto essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di specifici requisiti tra i quali “… non aver compiuto 30 anni di età”.
Avverso gli atti impugnati la ricorrente ha proposto censure di violazione di legge ed eccesso di potere lamentando, in particolare, la violazione dell’art. 22 della legge n. 958/1986 e la carenza motivazionale della determinazione assunta dall’Amministrazione, precisando che il termine di presentazione delle domande di partecipazione era il …..2013, che l’interessata è nata ……. e ,quindi, alla data indicata aveva 31 anni, ma che l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire la sua partecipazione al concorso ai sensi di quanto stabilito dall’art. 22 della legge n. 958/1986, avendo l’interessata prestato servizio militare in ferma prefissata per 717 giorni (dal 5.7.2005 al 26.6.2007) presso l’Esercito Italiano.
L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha affermato la correttezza del proprio operato ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza del 17 ottobre 2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.
A parere del Collegio, le censure avanzate dalla parte ricorrente sono da ritenere fondate per le ragioni di seguito indicate.
La ricorrente – la quale ammette che alla data di scadenza del termine utile per presentare domanda di partecipazione al concorso aveva superato il limite di età (30 anni) fissato dal bando -, richiama l’art. 22 della legge n. 958/1986 per sostenere le proprie ragioni, indicandone il contenuto: “Per la partecipazione ai concorsi pubblici il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiora a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata … Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Sato …”.
Tale disposizione, però, è stata abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 840, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (recante il Codice dell'ordinamento militare), con la decorrenza prevista dall'art. 2272, comma 1 del medesimo decreto legislativo: “Il codice e il regolamento entrano in vigore cinque mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del codice” (avvenuta nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.).
Tuttavia, la norma richiamata dalla parte ricorrente è stata trasfusa nell’art. 49 (Elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, il quale stabilisce che “Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare.”.
Quindi, non essendo contestato che la ricorrente abbia prestato servizio militare in ferma prefissata per 717 giorni (dal 5.7.2005 al 26.6.2007), presso l’Esercito Italiano (come documentato dalla documentazione prodotta in giudizio), il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto.
Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, conseguentemente, annulla il provvedimento impugnato;
- compensa tra le parti in causa le spese di lite;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
Antonella Mangia, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/10/2013
Re: Esclusione da bando concorso per sup.del limite di età
se la notizia del 13.11.2013 può interessare a qualcuno.
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Concorso volontari esercito, vittoria di Federconsumatori per gli esclusi
Il Tar del Lazio ha accolto le istanze degli oltre 70 ragazzi esclusi dal concorso indetto dal Ministero della Difesa nel 2012 per un numero di 1.924 posti per Volontari dell’esercito. Dopo aver vinto tutte le prove del concorso i ragazzi sono stati esclusi per decisione del Ministero che ha emesso un decreto in cui dichiarava vincitori soltanto i primi 1.375 della graduatoria di merito (per motivi di spending review).
Federconsumatori, tramite i propri legali Vanna Pizzi e Vittorio Largajolli, ha impugnato davanti al Tar Lazio il provvedimento ed oggi arriva la vittoria dei diritti dei ragazzi esclusi: il Tribunale ha depositato la sentenza, accogliendo le loro istanze e annullando così il provvedimento di taglio del numero dei posti a concorso.
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Concorso volontari esercito, vittoria di Federconsumatori per gli esclusi
Il Tar del Lazio ha accolto le istanze degli oltre 70 ragazzi esclusi dal concorso indetto dal Ministero della Difesa nel 2012 per un numero di 1.924 posti per Volontari dell’esercito. Dopo aver vinto tutte le prove del concorso i ragazzi sono stati esclusi per decisione del Ministero che ha emesso un decreto in cui dichiarava vincitori soltanto i primi 1.375 della graduatoria di merito (per motivi di spending review).
Federconsumatori, tramite i propri legali Vanna Pizzi e Vittorio Largajolli, ha impugnato davanti al Tar Lazio il provvedimento ed oggi arriva la vittoria dei diritti dei ragazzi esclusi: il Tribunale ha depositato la sentenza, accogliendo le loro istanze e annullando così il provvedimento di taglio del numero dei posti a concorso.
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