errore conteggio attribuzione 6^ categoria da parte dell'INPS

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sharda
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errore conteggio attribuzione 6^ categoria da parte dell'INPS

Messaggio da sharda »

Buona serata a tutti.
Mi rivolgo agli esperti di questo sito, per avere nel limite del tempo che potranno dedicarmi, per conoscere come vengono fatti i conteggi sull'attribuzione della 6^ categoria per aggravamento della mia P.P.O.
premetto che al tempo della riforma non avevo raggiunto i 15 anni di servizio.
chi potrà dedicarmi del tempo per il mio questito, invio il decreto da esaminare.
lascio la mia email per eventuale contatto...grazie infinite
M.M. Mulas
E.mail....jchnoss@gmail.com


avt8
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Re: errore conteggio attribuzione 6^ categoria da parte dell'INPS

Messaggio da avt8 »

sharda ha scritto: ven nov 09, 2018 5:29 pm Buona serata a tutti.
Mi rivolgo agli esperti di questo sito, per avere nel limite del tempo che potranno dedicarmi, per conoscere come vengono fatti i conteggi sull'attribuzione della 6^ categoria per aggravamento della mia P.P.O.
premetto che al tempo della riforma non avevo raggiunto i 15 anni di servizio.
chi potrà dedicarmi del tempo per il mio questito, invio il decreto da esaminare.
lascio la mia email per eventuale contatto...grazie infinite
M.M. Mulas
E.mail....jchnoss@gmail.com
La tua pensione deve essere calcolata al 50% della base pensionabile che avevi all'atto del congedo-
avt8
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Re: errore conteggio attribuzione 6^ categoria da parte dell'INPS

Messaggio da avt8 »

Leggi questa che potrebbe interessarti sulla spettanza della I.I.S per intera-

REPUBBLICA ITALIANA 326/2018

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dai magistrati:

Dott. Enzo ROTOLO Presidente

Dott.ssa Pina Maria Adriana LA CAVA Consigliere

Dott. Giacinto DAMMICCO Consigliere

Dott.ssa Adelisa CORSETTI Consigliere relatore

Dott.ssa Giuseppina MIGNEMI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull’appello in materia pensionistica, iscritto al n. 53230 del Registro di segreteria;

promosso da

X Angelo , nato il 18 aprile 1962 a Montefiascone (VT), ivi residente alla Via Porticella n. 66, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Riccardo Grazioli Lente n. 16, presso e nello studio dell'Avv. Paolo Bonaiuti (C.F. BNT PLA 66B05 C745M) che lo rappresenta, assiste e difende unitamente e/o disgiuntamente all'Avv. Susanna Chiabotto (C.F. CHB SNN 64545 L219T), giusta procura a margine dell’atto; i quali difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di rito ai seguenti indirizzi di PEC: paolobonaiuti@drdineawocatiroma.orgsusannachiabotto@ordineavvocatiroma.org;

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, Gestione dipendenti pubblici, (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso. congiuntamente o disgiuntamente, dagli avvocati Luigi Caliulo (c.f. CLLLGU54B09H703F; PEC avv.luigi.caliulo@postacert.inps.gov.it); Clementina Pulli (c.f. PIJMN62C55E506T; PEC avv.clementina. pulli@postacert.inps.gov.it), Emanuela Capannolo (c.f. CPNMNL67E42A345R; PEC avv.emanuela.capannolo@postacert.inps. gov.it), Manuela Massa (c.f. MSSMNL7104311501R, PEC avv.manuela.massa @postacert.inps.gov.it); Nicola Valente (c.f. VLNNCL57C 17A783P) PEC avv. nicola. valente@postacert.inps.gov.it. e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;

avverso

la sentenza x

VISTO l’atto d’appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 17 luglio 2018, il Consigliere relatore Adelisa Corsetti, l’Avv. Andrea Musacchio su delega dell’Avv. Paolo Bonaiuti per l’appellante e l’Avv. Maria Passarelli, su delega dell’Avv. Clementina Pulli, per l’appellato;

FATTO

Con la sentenza impugnata il Giudice delle Pensioni della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, ha respinto la domanda dell’interessato - in servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 15 ottobre 1984 al 13 gennaio 1988, quando è stato posto in congedo illimitato per mancato accoglimento della sua istanza di rafferma triennale - volta a conseguire, sulla pensione privilegiata ordinaria, l’indennità integrativa speciale in misura intera e non decurtata ai sensi dell'articolo 10 del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79. La Corte territoriale ha, così, accolto la tesi dell’Istituto secondo cui il X è stato collocato a riposo a domanda e con pensione anticipata, e non per invalidità. La pensione privilegiata, pari alla settima categoria della Tabella A, era stata riconosciuta, con decorrenza 1 febbraio 1992, a seguito di precedente contenzioso (Corte dei conti, Sezione Lazio, n. 799/2012, riformata in appello, in punto di decorrenza, da Sezione I, n. 347/2015).

Il Sig. X, articola l’atto di appello in due motivi:

1) Violazione degli art. 3, 24, 111 e 113 cost. anche in relazione ai provvedimenti resi dallo stesso Ministero della difesa sulla natura traumatica dell'infermità dipendente da c.s. ed alla natura della domanda giudiziale, oltre che in relazione alla l. 324/1959 e all’art. 99 del d.P.R. 1092/1973. Error in procedendo ed in iudicando con contestuale violazione e falsa applicazione della l. 79/1983 e della stessa l. 724/1994, l. 335/1995 nonché della l. 537/1993, 120/1986 e l. 448/1998, in relazione all'art. 112 e 132 c.p.c. Consequenziale omissione o, quantomeno, mera apparenza della motivazione.

2) Violazione altresì delle disposizioni in tema di prescrizione ed insussistenza del rilievo di controparte, oltre che per la condanna alle spese di lite. Conseguenziale difetto di motivazione e/o motivazione quantomeno apparente.

L’appellante, con un’esposizione articolata e complessa, afferma il proprio diritto alla misura integrale della indennità integrativa speciale sul trattamento privilegiato, da annoverare, a suo avviso, nel trattamento di cui all'ultimo comma dell'art. 67 del d.P.R. 1092/1973, in quanto “il suo ammontare non è correlato al pregresso trattamento retributivo maturato ma alla gravità della menomazione della propria capacità di lavoro subita durante la prestazione del servizio militare: servizi non idonei a strutturare né un trattamento pensionistico ordinario (non raggiungimento dei 20 anni di servizio) né la misura base dei 5 anni di servizio per l'applicazione degli aumenti percentuali per ogni anno di servizio utile (ex art. 67, comma 3)”. Trattasi, infatti, di pensione privilegiata ordinaria “militare tabellare”.

La mancata valorizzazione di tali aspetti avrebbe determinato una consequenziale ed indubbia alterazione dell'iter logico tale da viziare la motivazione della sentenza, da ritenere nulla o, quantomeno, apparente rendendo ammissibile il motivo di doglianza fondato, appunto, sull’errore di diritto imputato al Giudice di prime cure.

Secondariamente, l’appellante, richiamando le istanze amministrative proposte in data 5 dicembre 2014 e 17 settembre 2015, respinge l’eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall’INPS e conclude per la riforma della sentenza gravata e la remissione degli atti alla Corte territoriale per il riconoscimento del diritto alla indennità integrativa speciale in misura integrale sul trattamento di privilegio, oltre alla 13^ mensilità, agli interessi e/o rivalutazione dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo o, quantomeno, in misura atta a raggiungere il trattamento minimo INPS.

L’INPS, nella comparsa di costituzione in giudizio ritiene inammissibile l’appello per violazione dell’obbligo di specificità dei motivi di appello e, nel merito, chiede la conferma della sentenza gravata, considerato l’avvenuto collocamento a riposo a domanda dell’interessato.

All’udienza del 17 luglio 2018, l’Avv. Musacchio ha ribadito che l’appellante è cessato dal servizio per fine ferma senza diritto alla pensione normale. L’Avv. Passarelli, per l’INPS, si riporta agli atti depositati.

Al termine della discussione, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

L’appello ha per oggetto il diritto dell’interessato a conseguire, sulla pensione privilegiata ordinaria in godimento, l’indennità integrativa speciale in misura intera e non decurtata ai sensi dell'articolo 10 del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79; diritto negato dal Giudice territoriale sottolineando che “il ricorrente è stato collocato a riposo a domanda e con pensione anticipata, e non per invalidità”.

Risulta, invece, che il X abbia svolto nell’Arma dei Carabinieri servizio militare non in servizio permanente, per il periodo dal 15 ottobre 1984 al 13 gennaio 1988, quando è stato posto in congedo illimitato per mancato accoglimento della sua istanza di rafferma triennale e che la pensione militare è stata concessa, su domanda dell’interessato, dopo il congedo, in relazione ad un fatto traumatico riportato in servizio.

Trattasi di liquidazione a domanda e non ex officio, ai sensi dell’art. 191, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973, poiché la cessazione dal servizio è avvenuta per fine ferma: la pensione, infatti, decorre dall’1 febbraio 1992, per essere stata posta, la domanda, dopo due anni dal congedo.

In tal senso, non si applicano le norme sulla liquidazione del trattamento privilegiato d’ufficio, a norma dell’art. 167, d.P.R. n. 1092/1973, poiché la cessazione non è avvenuta per infermità o lesioni.

Trattasi, quindi, di liquidazione a domanda, nell’ambito delle disposizioni sul trattamento privilegiato ma non di anticipato ritiro dall’attività lavorativa, non avendo l’ex militare maturato alcun diritto alla pensione normale, né instaurato un rapporto lavorativo stabile con l’Amministrazione militare.

Infatti, il decreto concessivo del Ministero della difesa (D.M. 22 gennaio 2013, n. 46, poi modificato in punto di decorrenza con D.M. 837) dispone la revoca del decreto di costituzione di posizione assicurativa disposta, appunto, per avvenuta cessazione del rapporto con l’Amministrazione militare senza il conseguimento del diritto a pensione.

L’appello merita quindi accoglimento, poiché la pensione privilegiata ordinaria fruita dall’ex militare è assimilabile ad una “militare tabellare” in quanto commisurata esclusivamente all’entità della menomazione, ancorché liquidata dall’Amministrazione della difesa.

La mancata valorizzazione, da parte del Giudice di prime cure, di tali elementi di fatto – tutti allegati al fascicolo di causa - ha generato l’errore di diritto consistente nella ritenuta applicazione, al caso di specie, della decurtazione dell’indennità integrativa speciale di cui all’art. 10 del d.l. n. 17/1983, applicabile, come precisato dall’art. 10, comma 1, d.l. 28 febbraio 1986, n. 49, convertito dalla l. 18 aprile 1986, n. 120, “in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità derivanti o meno da causa di servizio".

Invero, la decurtazione dell’indennità integrativa speciale in quarantesimi consiste in una misura atta a disincentivare i pensionamenti anticipati, in epoca nella quale l’opzione verso l’uscita anticipata dal mondo del lavoro comportava indubbi vantaggi per i lavoratori che, secondo le regole del sistema di calcolo interamente retributivo e senza la mitigazione dell’istituto della retribuzione media pensionabile (introdotto con d.lgs. n. 503/1992), potevano beneficiare di un trattamento pensionistico parametrato a quello di attività, con correlativo aggravio di oneri per il sistema previdenziale.

Nella specie, l’insussistenza di un servizio permanente effettivo (Carabinieri non in s.p.e.) – e di una situazione riconducibile al pensionamento anticipato - rende inappropriato il riferimento alla disposizione indicata dal Giudice territoriale, secondo cui le norme sulla decurtazione dell’indennità integrativa speciale in quarantesimi “trovano applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato, ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità derivanti o meno da causa di servizio" (art. 10, comma 1, d.l. 28 febbraio 1986, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 1986, n. 120); situazione eccezionale che il primo Giudice non ravvisa in quanto la cessazione sarebbe avvenuta a domanda e non per invalidità. Manca, tuttavia, il primo presupposto per l’applicazione della norma sulla decurtazione, ossia il pensionamento anticipato.

Per tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (ex multis, Corte dei conti, Sez. I, 10 febbraio 2016, n. 76).

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e per l’effetto riforma la sentenza x, riconoscendo il diritto all’indennità integrativa speciale in misura intera e non decurtata in quarantesimi sulla pensione privilegiata in godimento.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza
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