EQUO INDENNIZZO....QUESTO SCONOSCIUTO

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iosonoquì
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EQUO INDENNIZZO....QUESTO SCONOSCIUTO

Messaggio da iosonoquì »

....probabilmente, il buon amico Mandarino, saprà meglio delucidarci.

Non ho mai capito, l'equo indennizzo, come viene indennizzato.....o meglio, quali parametri vengono utilizzati per risarcirti con l'equo indennizzo?

C'è una tabella da consultare per vedere in sostanza, quando spetta di indennizzo per ogni malattia riconosciuta? e se sì...dove?......

Insomma, come si calcola?


Roberto Mandarino
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Re: EQUO INDENNIZZO....QUESTO SCONOSCIUTO

Messaggio da Roberto Mandarino »

Le modalità di calcolo dell'Equo Indennizzo sono stabilite come riportato in basso,

Saluti Roberto

-------------

Calcolo dell’equo indennizzo
Ove ricorrano i suddetti requisiti, viene liquidato l’equo indennizzo calcolato
in base ai criteri stabiliti dalla legge. Per le domande presentate
dall’01.01.1997 al 31.12.2005 il calcolo viene effettuato ai sensi dell’art.
1 commi 119 e 120 della L. 23.12.1996 n. 662 e in base alla tabella 1 alla
stessa legge allegata. Dall’01.01.2006 la norma è quella di cui all’art. 1
commi 210 e 211 della L. 23.12.2005 n. 266.
L’art. 49 del D.P.R. n. 686/1957 dispone la riduzione dell’importo
dell’equo indennizzo nella misura del 25% se il dipendente ha superato
i cinquanta anni di età e del 50% se ha superato il sessantesimo anno.

Agli effetti dell’applicazione di detta riduzione, l’età alla quale si deve
aver riguardo è quella che il dipendente aveva al momento dell’evento
dannoso, momento che coincide con la data di conoscibilità dell’infermità
quale risulta dal verbale di visita medica collegiale.
Ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. n. 686/1957 va dedotto dall’equo indennizzo
quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtù di assicurazione
a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione
(es.: somme corrisposte dall’INAIL a titolo di indennizzo o rendita).
L’equo indennizzo non è soggetto ad imposizione fiscale.
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
iosonoquì
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Re: EQUO INDENNIZZO....QUESTO SCONOSCIUTO

Messaggio da iosonoquì »

..caro Mandarino, ai comuni mortali, spiega per favore (se puoi), questi due articoli....

210. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.
211. La disposizione di cui al comma 210 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1º gennaio 2006.

Grazie

L'importo dello stipendio tabellare in godimento......sarebbe?
giuseppedemarco
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Re: EQUO INDENNIZZO....QUESTO SCONOSCIUTO

Messaggio da giuseppedemarco »

Caro collega.. ti invio la tabella con i relativi importi.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Roberto Mandarino
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Re: EQUO INDENNIZZO....QUESTO SCONOSCIUTO

Messaggio da Roberto Mandarino »

Confermo gli importi inviati dall'amico "giuseppedemarco" le tabelle si trovano facilmente in internet.

Saluti Roberto

ps: lo stipendio tabellare è stato sostituito con il parametro.
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
iosonoquì
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Re: EQUO INDENNIZZO....QUESTO SCONOSCIUTO

Messaggio da iosonoquì »

Grazie MANDARINO,

sono arcisicuro che la tabella allegata sarà oggetto di decine di visite da parte dei colleghi!

Ottimo lavoro.

Ancora grazie
panorama
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Re: EQUO INDENNIZZO....QUESTO SCONOSCIUTO

Messaggio da panorama »

Tanto per opportuna notizia.

N. 02413/2011 REG.PROV.COLL.
N. 04412/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4412 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Orlando, presso il cui studio, in Roma, piazza della Liberta', 20, è elettivamente domiciliato;
contro
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Borzi, presso il cui studio, in Roma, via Boezio, n. 2, è elettivamente domiciliata;
per l'annullamento
della nota n. Omissis del 19 marzo 2009, con cui è stata negata la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, consequenziali all’equo indennizzo, riconosciuto in qualità di erede della signora OMISSIS;
nonché
per il riconoscimento del diritto del ricorrente, nella qualità di erede della signora OMISSIS, a percepire gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma riconosciuta, a titolo di equo indennizzo, dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5980 del 2006 e conseguente condanna dell’Azienda Ospedaliera intimata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Alla signora OMISSIS, madre del ricorrente, è stato riconosciuto giudizialmente (sentenza Cons. di Stato n. 5980 del 9 ottobre 2006) il diritto all’equo indennizzo, in ragione della infermità contratta a causa del servizio, prestato presso l’Azienda intimata, che l’ha condotta a morte.
Con delibera 21 febbraio 2007, l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata ha liquidato all’istante, nella qualità di erede, l’equo indennizzo pari ad € 40.943,88, senza tuttavia liquidare alcuna somma accessoria.
Con atto di significazione e diffida, notificato il 20 febbraio 2009, il ricorrente ha chiesto la piena esecuzione della precitata sentenza del Consiglio di Stato n. 5980 del 2006 e, conseguentemente, la liquidazione della somma di € 13.720,62 a titolo di rivalutazione monetaria nonché delle ulteriori somme maturate e maturande dalla data della richiesta a quella dell’effettivo soddisfo.
Avendo l’intimata Amministrazione , con l’atto impugnato n. OMISSIS del 19 marzo 2009, negato il diritto del ricorrente al godimento delle somme accessorie, questi, con il ricorso notificato il 20 maggio 2009 ha adito questo Tribunale, deducendo:
1, violazione degli artt. 68 d.P.R. n. 3 del 57 e 48 d.P.R. n. 686 del 1957; eccesso di potere.
Assume il ricorrente che una volta che la P.A. abbia riconosciuta la causa di servizio e liquidato l’equo indennizzo, conseguentemente è tenuta al pagamento delle somme accessorie.
Sul punto viene richiamata copiosa giurisprudenza.
Sottolinea la irrilevanza della circostanza che il ricorrente non abbia espressamente chiesto il pagamento degli accessori unitamente alla richiesta di corresponsione dell’equo indennizzo, poiché l’obbligo di corresponsione degli accessori sussiste indipendentemente dalla specifica richiesta.
Conclude per l’accoglimento del ricorso, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese ed onorari di giudizio.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, eccepisce la irricevibilità del ricorso; nel merito, conclude per il rigetto.
All’Udienza del 23 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame, il signor OMISSIS, chiede l'annullamento della nota n. OMISSIS del 19 marzo 2009, con la quale l'intimata Amministrazione ha respinto la domanda e diffida prodotta dal medesimo il 20 febbraio 2009 volta ad ottenere la concessione degli interessi e rivalutazione monetaria sulla somma corrispostagli a titolo di equo indennizzo per la morte della propria madre dovuta a causa di servizio.
Va, in via preliminare, disattesa l’eccezione di irricevibilità del ricorso, sollevata dall’Amministrazione sul rilievo che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il provvedimento concessivo dell’equo indennizzo, che implicitamente escludeva i benefici accessori.
L’assunto non può essere condiviso.
Invero, gli interessi e la rivalutazione monetaria sono componenti naturali del credito e decorrono dalla stessa data del credito principale, sicché, in quanto inscindibilmente legati al riconoscimento del diritto in argomento, non necessitano di autonoma richiesta. Non averli liquidati contestualmente all’importo dell’equo indennizzo non implica un esplicito diniego in tal senso, sicché il ricorrente correttamente, con atto notificato il 20 febbraio 2009, ha sollecitato la piena esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, rivendicando anche i naturali accessori del credito principale.
Nel merito, il ricorso è fondato.
L’Amministrazione, nel contrastare la pretesa del ricorrente, invoca la giurisprudenza sulla natura non retributiva dell’equo indennizzo e sulla esigibilità del credito dal momento della liquidazione, nonché sulla intervenuta prescrizione del diritto a percepire le somme accessorie.
L’assunto è infondato.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, - in sede di concessione di equo indennizzo, non si fa luogo a rivalutazione monetaria perché tale istituto non ha natura retributiva ed è assistito, oltretutto, da un autonomo meccanismo di rivalutazione, in quanto nella determinazione del quantum l'amministrazione tiene conto del trattamento retributivo del dipendente al momento della definizione del procedimento, laddove spettano, invece, gli interessi compensativi dalla data dell'atto concessorio dell'equo indennizzo a quello dell'effettivo pagamento e cioè da quando il credito è divenuto liquido ed esigibile (Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3391).
Tuttavia a conclusioni diverse si perviene in caso di morte del pubblico dipendente per cause di servizio, in quanto l'obbligo di liquidazione dell'equo indennizzo decorre dalla data del decesso e non da quella di conclusione del relativo procedimento, onde dalla stessa vanno computati interessi e rivalutazione della somma spettante agli eredi (Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2523).
Ed invero, le difese dell’Amministrazione non possono essere condivise, dal momento che “il diritto all’equo indennizzo per la menomazione dell’integrità fisica viene riconosciuto anche in caso di morte…sorge nel momento stesso in cui si manifesta la perdita dell’integrità fisica….precede la morte ed appartiene alla sfera patrimoniale dell’infortunato, da questi acquisito in vita e trasmesso agli eredi, ai quali spetta per diritto di successione e non come diritto proprio” (sentenza n. 321 del 30.10.1997 della Corte costituzionale).
Questo indirizzo giurisprudenziale, già espresso dal Giudice di Appello (dec. n. 26/1996 della Sesta Sezione), è stato ribadito con decisioni n. 3214 del 10.6.2002 e n. 3116 del 20 maggio 2009, e non vi è alcuna valida ragione per dissentire da un tale orientamento che correttamente riconosce l’obbligo di liquidazione dell’equo indennizzo dalla data del decesso, e non dalla data di conclusione del relativo procedimento.
Nel caso in esame, in cui non è stato possibile applicare il meccanismo rivalutativo autonomo e la liquidazione è intervenuta il 21 febbraio 2007, con notevole ritardo rispetto al decesso in attività di servizio, avvenuto il 7 ottobre 1995, spettano, quindi, gli accessori come per legge dalla data del decesso della dante causa.
Né è configurabile una prescrizione del diritto a detti accessori, poiché essi fanno parte della pretesa creditoria originariamente richiesta e soddisfatta solo parzialmente dall’Amministrazione con la delibera del 21 febbraio 2007.
Per le argomentazioni che precedono, il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione a rimborsare le spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Maria Luisa De Leoni, Presidente FF, Estensore
Giulia Ferrari, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2011
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antoniomlg
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Re: EQUO INDENNIZZO....QUESTO SCONOSCIUTO

Messaggio da antoniomlg »

Cercando cercando
utilizzando l'opzione "cerca"
quante cose interessanti si trovano!!!!.......

quindi secondo quello che stò cercando di capire alla stessa stregua della sentenza sopra
riportata dal sempre attivo e preparato Panorama,
se mi liquidano un equo indennizzo cui la domanda risale al lontano 2000,
mi verrà si calcolato con lo stipendio dell'epoca, ma potrò richiedere e pretendere
gli interessi e la rivalutazione essendo trascorsi quasi 15 anni?????.......


GRAZIE
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pietro17
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Re: EQUO INDENNIZZO....QUESTO SCONOSCIUTO

Messaggio da pietro17 »

Ma se fai l'aggravamento oggi, il suo eventuale riconoscimento con diritto all' equo indennizzo, sulla base di quale stipendio viene effettuato il calcolo?
Saluti.
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antoniomlg
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Re: EQUO INDENNIZZO....QUESTO SCONOSCIUTO

Messaggio da antoniomlg »

questa la sò......

per quanto riguarda l'aggravamento se esso viene riconosciuto e viene anche riconosciuto
l'equo indennizzo di categoria superiore a quella già liquidata,esso viene calcolato con
i parametri e leggi vigenti al momento della domanda.

compreso anche gli eventuali riduzioni del 25% e 50% per l'età 50 e 60 anni......


ciao
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pietro17
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Re: EQUO INDENNIZZO....QUESTO SCONOSCIUTO

Messaggio da pietro17 »

Della serie LE SO TUTTE

O quasi
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Re: EQUO INDENNIZZO....QUESTO SCONOSCIUTO

Messaggio da avt8 »

Per concludere il discorso su equo indennizzo-

Per le domande successive al 22 gennaio 2002 il CPPO (ora C.V.C.S.) deve esprimersi entro 60
giorni dal ricevimento degli atti, potendo per una sola volta chiedere nuovi accertamenti sanitari, il
che concede ulteriori 15 giorni per la sua decisione decorrenti dal ricevimento degli atti relativi alla
seconda visita medica.
L’esistenza di scadenze temporali ben definite è se non altro utile, almeno, ai fini del riconoscimento
degli interessi legali sugli importi che verranno erogati in ritardo rispetto al termine fissato.

Infatti, in virtù dell’art. 3 del Decreto del Ministero del tesoro 352/98, gli interessi legali maturano
per ogni giorno trascorso e successivo alla scadenza fissata dalla Pubblica Amministrazione per
concludere un suo procedimento.
A partire dal 600° giorno successivo a quello di presentazione nel caso di domanda di Equo
Indennizzo, e di richiesta di Pensione Privilegiata Ordinaria, matureranno interessi legali da calcolarsi
sull’importo che sarà eventualmente concesso al termine delle istruttorie, tutto ciò indipendentemente
dallo stato di avanzamento della istanza allo spirare del termine indicato, ma subordinatamente
al fatto che sia accolta la propria domanda, successivamente a tali scadenze.
Lo stesso Decreto del Ministero del tesoro 352/98 dispone all’art. 2 che gli interessi legali
siano liquidati d’ufficio e vadano calcolati fino al giorno di emissione del titolo che liquida il credito
principale.

Per cui caro Antonio- ti competono gli interessi legali dalla data della presentazione della domanda,escludendo il solo periodo previsto dalla legge per la conclusione del procedimento-
Spettano d'Ufficio, -
Spero di aver risolto il rebus -
gino59
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Re: EQUO INDENNIZZO....QUESTO SCONOSCIUTO

Messaggio da gino59 »

DECRETO 1 settembre 1998, n. 352.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/1998)

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che demanda al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il compito di determinare i criteri e le modalità di applicazione della norma, recata dallo stesso comma 36;

Visto l'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;

Viste le osservazioni della Corte dei conti mosse con rilievi istruttori n. 3/51 del 4 marzo 1996, e n. 2/27 del 14 marzo 1997;

Considerato che in conseguenza di ciò è stata interessata la sezione del controllo della Corte dei conti la quale ha ricusato il visto con deliberazione n. 24 del 26 gennaio 1998;

Ritenuto di doversi adeguare ai rilievi contenuti nella sopraddetta deliberazione;

Vista la comunicazione del presente provvedimento inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 1 settembre 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai crediti concernenti retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza, con effetto dal 1 gennaio 1995. Le stesse disposizioni si applicano altresì nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sia ordinarie che privilegiate, aventi funzione sostitutiva o integrativa di quelle ordinarie; dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie e militari di cui all'articolo 67, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed annessa tabella n. 3.

Art. 2.

Criteri per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria

1. Dal 1 gennaio 1995, l'importo dovuto a titolo di interessi legali, nella misura riconosciuta ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, sui crediti di cui all'articolo 1 è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono liquidati secondo la disciplina vigente all'epoca della maturazione del diritto. Qualora l'obbligo di pagamento comprenda più periodi diversamente regolati, la liquidazione avviene in conformità alla disciplina vigente in ciascun ambito temporale.

3. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 16 dicembre 1990, sono dovuti gli interessi nella misura legale del 5% e la rivalutazione monetaria.

4. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 1 gennaio 1995, sono dovuti soltanto gli interessi nella misura legale del 10%.

5. La rivalutazione monetaria è calcolata in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai accertati dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicati mensilmente nella Gazzetta Ufficiale.

6. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono corrisposti d'ufficio.

7. Rimangono fermi gli ordinari termini di prescrizione.

Art. 3.

Modalità di calcolo

1. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria decorrono dalla data di maturazione del credito principale, ovvero dalla scadenza del termine previsto ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'adozione del relativo provvedimento e sono dovuti fino alla data di emissione del titolo di pagamento, da comunicare all'interessato nel termine di trenta giorni.

2. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. È escluso l'anatocismo.

3. Sulle somme da liquidare a titolo di interesse legale o rivalutazione monetaria è applicata la ritenuta fiscale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Art. 4.

Imputazione della spesa

1. La spesa relativa agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dello Stato è imputata nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base agli appositi capitoli, aventi natura di obbligatoria, iscritti negli stati di previsione delle singole amministrazioni.

2. Per i dipendenti pubblici non statali la spesa di cui al comma 1, è a carico delle amministrazioni di appartenenza.

3. Per quanto attiene le pensioni e le altre provvidenze di natura assistenziale, la spesa è a carico delle amministrazioni, organismi ed enti previdenziali competenti all'erogazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di osservare.

Roma, 1 settembre 1998

p. Il Ministro: Pennacchi
Visto, il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 1 ottobre 1998

Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 323

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo del comma 36, dell'art. 22, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure per la

razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994, è il seguente:

"36. (Omissis). L'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

- Il testo del comma 6, dell'art. 16, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: "Disposizioni in

materia di finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1991, è il seguente:

"6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito".

- Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività

di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di

autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,

per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando

la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed

interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono

essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923.

- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 giugno 1924, supplemento ordinario.

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi", ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.

- Il testo del comma 1, lettera b), dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante:

"Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, è il seguente:

"1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti

non aventi forza di legge:

a) (omissis);

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle

piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per

l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa".

Note all'art. 1:

- Il testo del comma 2, dell'art. 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante:

"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina

in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato nel

supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993, è il seguente:

"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".

- Il testo dell'ultimo comma, dell'art. 67, del D.P.R. 28 dicembre 1973, n. 1092, recante: "Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato", è il seguente:

"Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M., per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonché per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi della guardia della pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata è quella indicata all'annessa tabella n. 3".

Note all'art. 2:

- Il testo dell'art. 1284 del codice civile è il seguente:

"Art. 1284 (Saggio degli interessi). - Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale".

- Per il testo dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 vedi nelle note alle premesse;

Note all'art. 3:

- Il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parete.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".

- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante: "Armonizzazione,

razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro

dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1997, supplemento ordinario n. 188/L, è il seguente:

"Art. 1 (Definizione dei redditi di lavoro dipendente). - 1. Nell'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la definizione dei redditi di lavoro dipendente, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

a) le pensioni di ogni genere e gli assegni a loro equiparati;

b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile".





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antoniomlg
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Re: EQUO INDENNIZZO....QUESTO SCONOSCIUTO

Messaggio da antoniomlg »

Grazie ad entrambi
e
Grazie anche a chi legge senza apportare nulla......

equo indennizo calcolo al momento del decreto.docx
io dico ciò:
o spettano gli interessi, oppure spetta con lo stipendio in godimento al
momento dell'emissione del decreto.

la sentenza allegata dice che non spettano gli intessi in quanto l'amministrazione
ha applicato lo stipendio goduto al momento dell'emissione del decreto


ciao
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avt8
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Re: EQUO INDENNIZZO....QUESTO SCONOSCIUTO

Messaggio da avt8 »

antoniomlg ha scritto:Grazie ad entrambi
e
Grazie anche a chi legge senza apportare nulla......

equo indennizo calcolo al momento del decreto.docx
io dico ciò:
o spettano gli interessi, oppure spetta con lo stipendio in godimento al
momento dell'emissione del decreto.

la sentenza allegata dice che non spettano gli intessi in quanto l'amministrazione
ha applicato lo stipendio goduto al momento dell'emissione del decreto


ciao
Infatti l'avebo già scritto, che il Ministero quando emette il decreto di pagamento di equo indennizzo, questo e calcolato in base allo stipendio che si percepisce all'atto dell'incasso-ed in questo modo non vengono pagati gli interessi < e questo il sunto della sentgenza >
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