equo indennizzo e cumulo

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pokemon
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equo indennizzo e cumulo

Messaggio da pokemon »

Buongiorno a tutti, spero di ricevere dagli esperti una risposta ai miei quesiti:
avevo riconosciuto, anche dal comitato di verifica tre infermità per causa di servizio, assegnate a tabella B e indennizzate, negli ultimi anni ho aggravato dette infermità la prima in tabella A 8^ cat., la seconda anche in tabella A 8^ cat., per la terza che riguardava tutta la colonna è stata ricongiunta la prima (lombale) con la terza (cervicale) ottenendo l’aggravamento della prima infermità da 8^ a 7^, di conseguenza in cumulo mi attribuirono la 6^ cat. Mentre come equo indennizzo mi liquidavano una 7^ categoria ? desideravo sapere, prima di richiedere una eventuale riliquidazione, se quello che ha liquidato l’amministrazione era corretto.
spero di essere stato chiaro, grazie a chi mi può rispondere


panorama
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Re: equo indennizzo e cumulo

Messaggio da panorama »

Bisogna sempre scrivere per ottenere ciò che è dovuto.

- ricalcolo della liquidazione di equo indennizzo in esito a infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio

1) - ha impugnato il decreto .... emesso in data 15 febbraio 2016 ....., con il quale il Ministero della difesa gli aveva liquidato .... l’equo indennizzo conseguente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio .... sofferta nel 1975, disponendo la riduzione del 25 per cento dell’importo complessivamente parametrato in -OMISSIS- in applicazione dell’art. 49 del d.P.R. n. 686/1957, nell’erroneo presupposto che al momento dell’evento dannoso l’interessato avesse superato i cinquanta anni di età.

2) - Il ricorrente, ...., ha conseguentemente richiesto l’annullamento del provvedimento ai fini del ricalcolo dell’importo, nonché il riconoscimento di interessi legali e rivalutazione della somma spettante a decorrere dalla data di presentazione della originaria istanza di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, risalente al 7 luglio 2000.

3) - Come riferito nella relazione ministeriale n. 18591 del 13 febbraio 2018, l’amministrazione, a seguito delle doglianze contenute nel ricorso, ha riaperto il relativo procedimento amministrativo ed ha nuovamente interessato in merito la competente CMO, che ha conseguentemente certificato la stabilizzazione della patologia alla data del 21 ottobre 1975.

4) - Preso atto che alla data dell’evento dannoso, così riconsiderata, l’interessato non aveva ancora compiuto il cinquantesimo anno di età, il Ministero ha emanato il successivo decreto n. 2714 del 6 dicembre 2017, -OMISSIS- in cumulo con quello precedentemente accordato.

Il CdS con il presente Parere scrive:

5) - La Sezione rileva che, a fronte dell’originario decreto di liquidazione emanato in data 15 febbraio 2016 per l’importo di -OMISSIS-, l’amministrazione ha successivamente emesso l’ulteriore provvedimento n. 2714 del 6 dicembre 2017, con il quale l’equo indennizzo concesso al ricorrente è stato integrato, in cumulo, -OMISSIS-.

6) - Quanto alla doglianza relativa al mancato riconoscimento di interessi legali e rivalutazione su dette somme a decorrere dalla domanda originariamente prodotta, si osserva che gli interessi medesimi spettano non già a decorrere dall’originaria istanza, bensì a far data dalla concessione del beneficio – da individuarsi nel relativo decreto di liquidazione – e sino al momento dell’effettiva corresponsione dell’importo, mentre la rivalutazione monetaria è in ogni caso esclusa in virtù della natura indennitaria e non retributiva dell’equo indennizzo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1399/2009).
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201901475

Numero 01475/2019 e data 16/05/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 8 maggio 2019


NUMERO AFFARE 00787/2018

OGGETTO:
Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro Ministero della Difesa, per il ricalcolo della liquidazione di equo indennizzo in esito a infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 18591 del 13/02/2018 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto;


Premesso:

-OMISSIS- ha impugnato il decreto n. 562 emesso in data 15 febbraio 2016 [erroneamente indicato nel ricorso come n. 1212-01-330 emesso in data 30 marzo 2016], con il quale il Ministero della difesa gli aveva liquidato nella misura di -OMISSIS- l’equo indennizzo conseguente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “OMISSIS” sofferta nel 1975, disponendo la riduzione del 25 per cento dell’importo complessivamente parametrato in -OMISSIS- in applicazione dell’art. 49 del d.P.R. n. 686/1957, nell’erroneo presupposto che al momento dell’evento dannoso l’interessato avesse superato i cinquanta anni di età.

Il ricorrente, deducendo un unico motivo di doglianza, ha conseguentemente richiesto l’annullamento del provvedimento ai fini del ricalcolo dell’importo, nonché il riconoscimento di interessi legali e rivalutazione della somma spettante a decorrere dalla data di presentazione della originaria istanza di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, risalente al 7 luglio 2000.

Come riferito nella relazione ministeriale n. 18591 del 13 febbraio 2018, l’amministrazione, a seguito delle doglianze contenute nel ricorso, ha riaperto il relativo procedimento amministrativo ed ha nuovamente interessato in merito la competente CMO, che ha conseguentemente certificato la stabilizzazione della patologia alla data del 21 ottobre 1975.

Preso atto che alla data dell’evento dannoso, così riconsiderata, l’interessato non aveva ancora compiuto il cinquantesimo anno di età, il Ministero ha emanato il successivo decreto n. 2714 del 6 dicembre 2017, -OMISSIS- in cumulo con quello precedentemente accordato.

Considerato:

La Sezione rileva che, a fronte dell’originario decreto di liquidazione emanato in data 15 febbraio 2016 per l’importo di -OMISSIS-, l’amministrazione ha successivamente emesso l’ulteriore provvedimento n. 2714 del 6 dicembre 2017, con il quale l’equo indennizzo concesso al ricorrente è stato integrato, in cumulo, -OMISSIS-.

Su tale aspetto deve, quindi, ritenersi cessata la materia del contendere.

Quanto alla doglianza relativa al mancato riconoscimento di interessi legali e rivalutazione su dette somme a decorrere dalla domanda originariamente prodotta, si osserva che gli interessi medesimi spettano non già a decorrere dall’originaria istanza, bensì a far data dalla concessione del beneficio – da individuarsi nel relativo decreto di liquidazione – e sino al momento dell’effettiva corresponsione dell’importo, mentre la rivalutazione monetaria è in ogni caso esclusa in virtù della natura indennitaria e non retributiva dell’equo indennizzo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1399/2009).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere con riferimento alla doglianza principale, nonché infondato in ordine alla richiesta di riconoscimento di interessi legali e rivalutazione nei termini anzidetti.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato in parte improcedibile per cessata materia del contendere e in parte infondato.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Carmelo Pezzuto Mario Luigi Torsello




IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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