Volevo rendere noto il mio caso in quanto dissonante da quanto ho letto. Infatti l'ascrizione a categoria tabellare da parte della cmo, per le stesse patologie, è stata inferiore ai fini di equo indennizzo. Per cumulo di piu' infermità una 6^ cat. tab. A addirittura successivamente declassata a 7^ cat. dal comitato. Contro una 5^ categoria tab. A ( non 6^) ai fini di ppo rimasta tale anche al comitato di verifica per le cause di servizio per l'entrata in vigore del D.P.R.461/2001naturopata ha scritto: ↑sab nov 16, 2019 9:30 amAssolutamente si, perché La Corte dei Conti farà decorrere la 2^ ctg dalla data della 3^ e quindi ora per allora e dato che la categoria della p.p.o. può essere inferiore a quella di e.i. ma mai può succedere il contrario, l'e.i. è di 2^ ctg. Detto ciò, non è detto che ti venga riliquidato, se ti venisse respinto c'è comunque da valutare il ricorso, i tempi, le spese e comunque la possibilità che ti venga respinto dal giudice dell'amministrazione e non amministrativo. Abbiamo ottenuto una riliquidazione di e.i. da 5 a 4 con ricorso alla corte dei conti ai fini di p.p.o., a seguito d'istanza all.ammne che ha provveduto in autonomia. Se ce l'avesse respinta, se avessimo avuto intenzione di fare ricorso (probabilmente l'avremmo fatto), l'avrei fatto fare in proprio al PDR, pagando solo il contributo unificato, ma non ne abbiamo avuto bisogno.antoniomlg ha scritto: ↑ven nov 15, 2019 8:14 pm Salvo buonasera a tutti voi...
il quesito è il seguente:
riformato con una 3^ categoria Si dipendente da causa di servizio ed equo indennizzo pagato.
a seguito di ricorso presso la corte dei conti per vedersi riconosciuto una categoria migliore di pensione essa corte dei conti
assegna al ricorrente una 2 categoria.
---
spetta la ri-liquidazione del equo indennizzo?
-------------------
io credo che una richiesta di ri-liquidazione di equo indennizzo sarà rigettata in quanto doveva essere
impugnato il decreto di equo indennizzo, cosa che non è stato fatto.,..
grazie a quanti contribuiranno a dare una risposta....
Equo indennizzo dopo sentenza corte dei conti
Re: Equo indennizzo dopo sentenza corte dei conti
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Re: Equo indennizzo dopo sentenza corte dei conti
Messaggio da antoniomlg »
c'è qualcosa che non quadra.....
la cmo effettua una classifica unica per la patologia, valida sia ai fini del equo indennizzo, che di futura ppo.
salvo declassifica (illegittima in quanto non devoluta alla sua competenza) del cvcs,
e salvo nuova classifica per intervenuto regresso della patologia, ma sempre a cura della cmo......
magari esplicita meglio cosa è avvenuto.
grazie
la cmo effettua una classifica unica per la patologia, valida sia ai fini del equo indennizzo, che di futura ppo.
salvo declassifica (illegittima in quanto non devoluta alla sua competenza) del cvcs,
e salvo nuova classifica per intervenuto regresso della patologia, ma sempre a cura della cmo......
magari esplicita meglio cosa è avvenuto.
grazie
Re: Equo indennizzo dopo sentenza corte dei conti
Riformato nel 1994 nello stesso verbale le stesse patologie assegnate alla 5^ cat. ai fini di ppo e 6^ ai fini di equo ind.
Declassate da 6^ a 7 ^ dal comitato ai fini di e.i.
La 5^ ai fini di ppo non e' stata declassata per l'intervenuto D.P.R. 461/2001 che ha tolto tale potere al comitato.
Semplicemente una patologia e' stata ascritta a tab.B ai fini di equo ind. e ad 8^ Cat. ai fini di ppo.
Ciao Rambo
Declassate da 6^ a 7 ^ dal comitato ai fini di e.i.
La 5^ ai fini di ppo non e' stata declassata per l'intervenuto D.P.R. 461/2001 che ha tolto tale potere al comitato.
Semplicemente una patologia e' stata ascritta a tab.B ai fini di equo ind. e ad 8^ Cat. ai fini di ppo.
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Re: Equo indennizzo dopo sentenza corte dei conti
Messaggio da naturopata »
RAMBO ha scritto: ↑ven dic 06, 2019 2:51 pm Riformato nel 1994 nello stesso verbale le stesse patologie assegnate alla 5^ cat. ai fini di ppo e 6^ ai fini di equo ind.
Propenderei per un errore
Declassate da 6^ a 7 ^ dal comitato ai fini di e.i.
Qui ci siamo.
La 5^ ai fini di ppo non e' stata declassata per l'intervenuto D.P.R. 461/2001 che ha tolto tale potere al comitato.
Qui sei stato fortunato.
Semplicemente una patologia e' stata ascritta a tab.B ai fini di equo ind. e ad 8^ Cat. ai fini di ppo.
Ritengo sia stato un errore, tranne tu non abbia chiesto chiarimenti sulla differenza e te l'abbiano motivato. Se non hai chiesto lumi, hai fatto bene, perché, magari la tabella da prendere a base era la B e non l'8.
Ciao Rambo
Re: Equo indennizzo dopo sentenza corte dei conti
Non ho chiesto nulla a nessuno. E' tutto nella regola, visto che il ministero della difesa ha supervisionato il tutto. All'epoca il comitato declassava le 7^ cat. a tabella B come fosse nulla. Dopo l'entrata in vgore del D.P.R. 461/2001 quando e' successivamente arrivata la mia pratica di ppo al comitato, questo non poteva piu' declassare
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Re: Equo indennizzo dopo sentenza corte dei conti
Messaggio da naturopata »
Qualcosa andava chiesto alla CMO, a chi ha redatto il verbale e ha dato due classifiche differenti ai fini di E.I. e P.P.O. sulla stessa patologia, dando una classifica inferiore all'E.I.. Quindi con questo mi confermi che è stato un mero errore a prescindere dal successivo declassamento, prima previsto, ovvero tu dovevi arrivare con un E.I. di 5^ e non 6^, magari avevi lo stesso la 7, ma io credo che avresti avuto la 6.RAMBO ha scritto: ↑ven dic 06, 2019 6:55 pm Non ho chiesto nulla a nessuno. E' tutto nella regola, visto che il ministero della difesa ha supervisionato il tutto. All'epoca il comitato declassava le 7^ cat. a tabella B come fosse nulla. Dopo l'entrata in vgore del D.P.R. 461/2001 quando e' successivamente arrivata la mia pratica di ppo al comitato, questo non poteva piu' declassare
Tanto in considerazione del fatto che, ai fini della pensione privilegiata l'esame viene portato sul nesso tra l'evento e l'infermità che ne è derivata e di cui bisogna accertare la gravità, mentre nel caso dell'equo indennizzo la verifica ha come oggetto il rapporto tra l'infermità stessa e la menomazione che ne è derivata e per la quale viene chiesto l'indennizzo (ciò ripreso da Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro sentenza 21 ottobre 2014, n. 22297)
Come è ben chiaro se la gravità viene accertata dalla classifica di p.p.o., l'E.I. non può esserne inferiore se la causa di servizio sia stata riconosciuta dipendente sia ai fini di E.I. che di P.P.O..
Re: Equo indennizzo dopo sentenza corte dei conti
Non vi è stato alcun errore.Questo in quanto è stato lo stesso ministero difesa ad imporre alla cmo di inserire una patologia che era stata omessa nel verbale di riforma e la sua categoria tabellare. Si tratta proprio di quella che ha due categorie diverse.
Ciao Rambo
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Re: Equo indennizzo dopo sentenza corte dei conti
ciao rambo..tu per caso ne conosci qualcuno? potresti indicarmene qualcuno?(se non si puo pubblicamente anche tramite messaggio privato)...grazie anticipatamenteRAMBO ha scritto: ↑gio dic 05, 2019 10:57 pm Potresti tentare con una semplice domanda di aggravamento. Infatti la domanda di aggravamento e' prevista anche nel caso in cui l'interessato creda di non aver ottenuto, per la propria patologia, l'assegnazione ad una congrua categoria tabellare.
Se riesci a trovare un ottimo medico legale, conosciuto all'interno della cmo, con una minima spesa potresti cavartela.
Ciao Rambo
Re: Equo indennizzo dopo sentenza corte dei conti
Solo su Roma. Dottor Nicola Dell'Edera 3397222327 ex ufficiale medico della cmo.di Roma.
Ciao Rambo
Ciao Rambo
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Re: Equo indennizzo dopo sentenza corte dei conti
Ricorso accolto al TAR,
- il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha respinto la richiesta di equo indennizzo del ricorrente;
1) - Il Comitato di Verifica riteneva tale infermità non dipendente da causa di servizio ed il Ministero della Difesa respingeva la domanda di pensione privilegiata del ricorrente Egli proponeva ricorso alla Corte dei Conti di Bologna che con sentenza 177/2017 passata in giudicato, accertava la dipendenza da causa di servizio della patologia “-OMISSIS- con -OMISSIS-” con decorrenza dal congedo e la sua ascrivibilità alla 2^ categoria vitalizia di Tabella A.
2) - Alla luce della sentenza della Corte dei Conti, il ricorrente metteva in mora l’Amministrazione affinché concludesse il procedimento per il riconoscimento dell’equo indennizzo sulle patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Il TAR conclude scrivendo:
3) - L’Amministrazione dovrà perciò confermare se l’-OMISSIS- sia classificabile nella Tabella A cat. 2 ai fini dell’equo indennizzo e procedere al riconoscimento dei benefici conseguenti.
N.B.: per comprendere meglio i fatti Vi consiglio di leggere la sentenza allegata.
- il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha respinto la richiesta di equo indennizzo del ricorrente;
1) - Il Comitato di Verifica riteneva tale infermità non dipendente da causa di servizio ed il Ministero della Difesa respingeva la domanda di pensione privilegiata del ricorrente Egli proponeva ricorso alla Corte dei Conti di Bologna che con sentenza 177/2017 passata in giudicato, accertava la dipendenza da causa di servizio della patologia “-OMISSIS- con -OMISSIS-” con decorrenza dal congedo e la sua ascrivibilità alla 2^ categoria vitalizia di Tabella A.
2) - Alla luce della sentenza della Corte dei Conti, il ricorrente metteva in mora l’Amministrazione affinché concludesse il procedimento per il riconoscimento dell’equo indennizzo sulle patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Il TAR conclude scrivendo:
3) - L’Amministrazione dovrà perciò confermare se l’-OMISSIS- sia classificabile nella Tabella A cat. 2 ai fini dell’equo indennizzo e procedere al riconoscimento dei benefici conseguenti.
N.B.: per comprendere meglio i fatti Vi consiglio di leggere la sentenza allegata.
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