equo indennizzo

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vichingo
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Re: equo indennizzo

Messaggio da vichingo »

vichingo ha scritto:Grazie Christian 71 per l'informazione.
Arrivato decreto, dopo pochi giorni che ho chiamato il nurp con i numeri indicati da Christian 71, ancora grazie.


christian71
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Re: R: equo indennizzo

Messaggio da christian71 »

vichingo ha scritto:
vichingo ha scritto:Grazie Christian 71 per l'informazione.
Arrivato decreto, dopo pochi giorni che ho chiamato il nurp con i numeri indicati da Christian 71, ancora grazie.
Bene, mi fa piacere… grazie per averci aggiornati…

Saluti e in bocca al lupo per tutto
Christian

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panorama
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Re: equo indennizzo

Messaggio da panorama »

calcolo dell'Equo indennizzo e interessi legali.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201701003 - Public 2017-05-05 -

Numero 01003/2017 e data 02/05/2017 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 5 aprile 2017

NUMERO AFFARE 01194/2016

OGGETTO:
Ministero della giustizia dipartimento amministrazione penitenziaria.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Ministero dell'Economia e delle Finanze Comitato di Verifica Cause di Servizio,-OMISSIS- per infermità “-OMISSIS-”.

LA SEZIONE
-OMISSIS- con la quale il Ministero della giustizia dipartimento amministrazione penitenziaria ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Umberto Realfonzo;


Premesso:

-OMISSIS-, ha chiesto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS-”.

-OMISSIS-, ha riscontrato l’interessato affetto dall’infermità sopra menzionata, riconoscendo una menomazione all’integrità fisica ascrivibile alla Tab. A 7^ Ctg. (Mis. Max), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834.

-OMISSIS- ha deliberato che predetta infermità “può riconoscersi dipendente da fatti di servizio”.

Ai sensi dell’articolo n. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461, l’Amministrazione, sulla scorta del parere vincolante del Comitato di Verifica per le cause di servizio,-OMISSIS-, per la patologia sofferta ascrivibile alla Tab. A 7^ Ctg. Misura massima.

Il Ministero riferente, si esprime per il rigetto del ricorso.

Considerato:

-OMISSIS-, dovuti per legge, ed a tal fine deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 l. 724/1994, in relazione all'art. 1 comma 119 - Tabella 1 della L. n. 662/1996.

La censura non può essere condivisa.

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, a mente del comma 27 dell’art. 22 della legge 724 del 1994, la base di calcolo dell’equo indennizzo è rappresentata unicamente, con esclusione quindi di qualunque altro emolumento, dall’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della relativa domanda; tanto si ricava pacificamente anche dall’art. 1° comma 119 della legge n. 662/1996, riferito alle domande di liquidazione dell’equo indennizzo presentate, -OMISSIS-(ex multis, Cons. di Stato, Sez. II, 11 gennaio 2012, n. 69).

Quanto alla decorrenza degli interessi legali, la Sezione non ha motivo di discostarsi dall’orientamento secondo il quale tali interessi sono dovuti e quindi possono decorrere da quando il relativo credito diviene certo liquido ed esigibile; vale a dire, -OMISSIS- (Cons. di Stato, sez.V, 9 marzo 2006, n. 1597).

In conclusione il ricorso va respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo Gianpiero Paolo Cirillo




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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Ecco qui sotto i riferimenti normativi richiamati dal CdS:

Legge 23 dicembre 1994, n. 724
(in SO n. 74 alla GU 30 dicembre 1994, n. 304)
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Omissis

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
Art. 22
(Personale)

Omissis

27. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica ai sensi dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio.

28. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica ascritte alla prima categoria della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è pari a due volte l'importo dello stipendio tabellare determinato a norma del comma 27 del presente articolo.

29. Restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria.

30. Le disposizioni di cui ai commi 27, 28 e 29 si applicano per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 1995.

-----------------------------------------

Legge 23 dicembre 1996, n. 662
"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996


Art. 1 - Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza:

Omissis

commi 119 – 122 (Equo indennizzo)

119. Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della misura dell'equo indennizzo, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e' sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge. E' abrogato il comma 29 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per la determinazione dell'equo indennizzo si considera, in ogni caso, lo stipendio tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianità.

120. Per coloro che, antecedentemente alla data del 1° gennaio 1995, avevano in corso il procedimento per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni o che, con decorrenza dalla stessa data, abbiano presentato domanda di aggravamento sopravvenuto della menomazione ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, continuano a trovare applicazione, per la determinazione dell'equo indennizzo, le disposizioni previgenti alla legge 23 dicembre 1994, n. 724.

121. Nei casi di cui all'articolo 177 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie si esprime anche sulla classificazione delle infermità o lesioni accertate. Si applica l'articolo 178, secondo comma, del medesimo testo unico.

122. Il disposto dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica anche ai dipendenti degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali a suo tempo collocati in aspettativa ai sensi delle leggi 31 ottobre 1965, n. 1261, e 12 dicembre 1966, n. 1078.
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Marco Metello
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Re: equo indennizzo

Messaggio da Marco Metello »

Bisogna produrre un'istanza di reiterazione (se volete vi do il fac simile) dell'istanza principale significando all'A.M. che è ancora interesse dell'istanza affinché si concluda con in provvedimento formale... dopo aver prodotta l'istanza di reiterazione l'A.M. entro 270 giorni deve concludere il procedimento amministrativo altrimenti si può far ricorso al Tar.

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Re: equo indennizzo

Messaggio da panorama »

Bisogna sempre scrivere per ottenere ciò che è dovuto.

- ricalcolo della liquidazione di equo indennizzo in esito a infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio

1) - ha impugnato il decreto .... emesso in data 15 febbraio 2016 ....., con il quale il Ministero della difesa gli aveva liquidato .... l’equo indennizzo conseguente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio .... sofferta nel 1975, disponendo la riduzione del 25 per cento dell’importo complessivamente parametrato in -OMISSIS- in applicazione dell’art. 49 del d.P.R. n. 686/1957, nell’erroneo presupposto che al momento dell’evento dannoso l’interessato avesse superato i cinquanta anni di età.

2) - Il ricorrente, ...., ha conseguentemente richiesto l’annullamento del provvedimento ai fini del ricalcolo dell’importo, nonché il riconoscimento di interessi legali e rivalutazione della somma spettante a decorrere dalla data di presentazione della originaria istanza di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, risalente al 7 luglio 2000.

3) - Come riferito nella relazione ministeriale n. 18591 del 13 febbraio 2018, l’amministrazione, a seguito delle doglianze contenute nel ricorso, ha riaperto il relativo procedimento amministrativo ed ha nuovamente interessato in merito la competente CMO, che ha conseguentemente certificato la stabilizzazione della patologia alla data del 21 ottobre 1975.

4) - Preso atto che alla data dell’evento dannoso, così riconsiderata, l’interessato non aveva ancora compiuto il cinquantesimo anno di età, il Ministero ha emanato il successivo decreto n. 2714 del 6 dicembre 2017, -OMISSIS- in cumulo con quello precedentemente accordato.

Il CdS con il presente Parere scrive:

5) - La Sezione rileva che, a fronte dell’originario decreto di liquidazione emanato in data 15 febbraio 2016 per l’importo di -OMISSIS-, l’amministrazione ha successivamente emesso l’ulteriore provvedimento n. 2714 del 6 dicembre 2017, con il quale l’equo indennizzo concesso al ricorrente è stato integrato, in cumulo, -OMISSIS-.

6) - Quanto alla doglianza relativa al mancato riconoscimento di interessi legali e rivalutazione su dette somme a decorrere dalla domanda originariamente prodotta, si osserva che gli interessi medesimi spettano non già a decorrere dall’originaria istanza, bensì a far data dalla concessione del beneficio – da individuarsi nel relativo decreto di liquidazione – e sino al momento dell’effettiva corresponsione dell’importo, mentre la rivalutazione monetaria è in ogni caso esclusa in virtù della natura indennitaria e non retributiva dell’equo indennizzo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1399/2009).
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201901475

Numero 01475/2019 e data 16/05/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 8 maggio 2019


NUMERO AFFARE 00787/2018

OGGETTO:
Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro Ministero della Difesa, per il ricalcolo della liquidazione di equo indennizzo in esito a infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 18591 del 13/02/2018 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto;


Premesso:

-OMISSIS- ha impugnato il decreto n. 562 emesso in data 15 febbraio 2016 [erroneamente indicato nel ricorso come n. 1212-01-330 emesso in data 30 marzo 2016], con il quale il Ministero della difesa gli aveva liquidato nella misura di -OMISSIS- l’equo indennizzo conseguente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “OMISSIS” sofferta nel 1975, disponendo la riduzione del 25 per cento dell’importo complessivamente parametrato in -OMISSIS- in applicazione dell’art. 49 del d.P.R. n. 686/1957, nell’erroneo presupposto che al momento dell’evento dannoso l’interessato avesse superato i cinquanta anni di età.

Il ricorrente, deducendo un unico motivo di doglianza, ha conseguentemente richiesto l’annullamento del provvedimento ai fini del ricalcolo dell’importo, nonché il riconoscimento di interessi legali e rivalutazione della somma spettante a decorrere dalla data di presentazione della originaria istanza di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, risalente al 7 luglio 2000.

Come riferito nella relazione ministeriale n. 18591 del 13 febbraio 2018, l’amministrazione, a seguito delle doglianze contenute nel ricorso, ha riaperto il relativo procedimento amministrativo ed ha nuovamente interessato in merito la competente CMO, che ha conseguentemente certificato la stabilizzazione della patologia alla data del 21 ottobre 1975.

Preso atto che alla data dell’evento dannoso, così riconsiderata, l’interessato non aveva ancora compiuto il cinquantesimo anno di età, il Ministero ha emanato il successivo decreto n. 2714 del 6 dicembre 2017, -OMISSIS- in cumulo con quello precedentemente accordato.

Considerato:

La Sezione rileva che, a fronte dell’originario decreto di liquidazione emanato in data 15 febbraio 2016 per l’importo di -OMISSIS-, l’amministrazione ha successivamente emesso l’ulteriore provvedimento n. 2714 del 6 dicembre 2017, con il quale l’equo indennizzo concesso al ricorrente è stato integrato, in cumulo, -OMISSIS-.

Su tale aspetto deve, quindi, ritenersi cessata la materia del contendere.

Quanto alla doglianza relativa al mancato riconoscimento di interessi legali e rivalutazione su dette somme a decorrere dalla domanda originariamente prodotta, si osserva che gli interessi medesimi spettano non già a decorrere dall’originaria istanza, bensì a far data dalla concessione del beneficio – da individuarsi nel relativo decreto di liquidazione – e sino al momento dell’effettiva corresponsione dell’importo, mentre la rivalutazione monetaria è in ogni caso esclusa in virtù della natura indennitaria e non retributiva dell’equo indennizzo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1399/2009).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere con riferimento alla doglianza principale, nonché infondato in ordine alla richiesta di riconoscimento di interessi legali e rivalutazione nei termini anzidetti.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato in parte improcedibile per cessata materia del contendere e in parte infondato.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Carmelo Pezzuto Mario Luigi Torsello




IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Re: equo indennizzo

Messaggio da panorama »

interessante sentenza.

Accolto ricorso.

1) - riconosciuta causa di servizio ma, il Comando Generale dell'Arma dei CC. (Min.Dif.) ha negato l’equo indennizzo, poiché, l’infermità, pur essendo dipendente da causa di servizio, non sarebbe classificabile o ascrivibile ad alcuna categoria.

2) - La patologia in effetti sembrerebbe perfettamente riconducibile alla fattispecie di cui ai nn. 35 e 36 della categoria 8 della tabella A allegata al D.P.R. n. 834/81.
-----------------------------------------

SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1S, numero provv.: 201908253 ,

Pubblicato il 24/06/2019

N. 08253/2019 REG. PROV. COLL.
N. 12381/2008 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12381 del 2008, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Amato e Maria Cristina Pieretti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, alla via Panama, n. 26;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12;

Comando Generale Arma dei Carabinieri e Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituiti in giudizio;

per l'annullamento
del decreto n. 2355/08 del 15.9.2008, pos. n. 60139/A, del Comando generale Arma dei Carabinieri – Dir. di Amministrazione, 8^ Sezione Equo Indennizzo, con cui è stata rigettata l’istanza di concessione equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio, presentata dal ricorrente in data 9.11.2001;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 maggio 2019 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Il carabiniere ausiliario OMISSIS, odierno ricorrente, chiedeva –con istanza in data 9.11.2001- il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “pregressa ferita f.l.c. palpebra superiore occhio sinistro con esiti cicatriziali”.

La Commissione medica ospedaliera di Roma, con verbale mod. AB n. D20306177 in data 15 marzo 2005, pur riscontrando l’infermità in questione, riteneva di non poterla ascrivere a nessuna categoria. Successivamente, il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. 3364/2006 in data 15 ottobre 2007, ne ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio.

Il Comando generale, competente ad assumere le definitive determinazioni, con il decreto oggetto del gravame in epigrafe, datato 15 settembre 2008, rigettava la suddetta istanza, sul presupposto che l’infermità, pur essendo dipendente da causa di servizio, non sarebbe classificabile o ascrivibile ad alcuna categoria.

Impugnava tali determinazioni l’interessato con il gravame in epigrafe, deducendo due motivi di ricorso.

L’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per le Amministrazioni intimate, ha chiesto che il gravame venga respinto e che il Comitato di verifica (rectius: il Ministero dell’Economia e delle Finanze) sia estromesso dal giudizio, in quanto totalmente estraneo alla controversia.

All’udienza di smaltimento del 10 maggio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- In via preliminare, deve disporsi l’estromissione del Comitato di verifica dal presente giudizio e, dunque, del Ministero dell’Economia e delle Finanze. E’ evidente che, avendo espresso parere favorevole sulla dipendenza dell’infermità contratta dal ricorrente da causa di servizio ha esaurito le proprie competenze; le determinazioni negative sono imputabili alla scelta operata dal Ministero della Difesa, supportata dal parere della Commissione medica ospedaliera.

2.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Con il primo motivo, lamenta parte ricorrente la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, non avendo il Ministero chiarito le ragioni per le quali l’infermità contratta dal ricorrente non sarebbe ascrivibile ad alcuna delle categorie legislativamente prevista; essendo peraltro contemplata dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 349/94 e dall’art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 461/01 (che ha sostituito il precedente decreto) la possibilità di una valutazione di equivalenza rispetto alle patologie tipizzate.

Con il secondo motivo, sostiene poi l’ascrivibilità della patologia in questione alle categorie 6 e 8 (in particolare nella categoria 8, nn. 35 e 36) della tabella A allegata al D.P.R. n. 834/81, richiamando –in ogni caso- l’applicabilità del criterio dell’equivalenza suddetto.

Le censure sono assolutamente condivisibili, trovando puntuale supporto nelle disposizioni richiamate.

L’art. 3 della legge n. 241 impone la motivazione dei provvedimenti, la quale dia contezza dell’iter logico-giuridico che abbia condotto alle determinazioni finali assunte; e, in effetti, la “congiuntivite post-traumatica e cicatrice della palpebra e cicatrice della palpebra superiore occhio sinistro, provocante gravi disturbi oculari” sembrerebbe perfettamente riconducibile alla fattispecie di cui ai nn. 35 e 36 della categoria 8 della tabella su richiamata (rispettivamente “Congiuntiviti manifestamente croniche” e “cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo…”). Quanto meno l’infermità stessa sarebbe stata suscettibile di una valutazione di equivalenza, del tutto assente nella fattispecie.

3.- In conclusione, il ricorso va accolto previa estromissione del Comitato suddetto e, dunque, del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le spese seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico del Ministero della Difesa come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione prima stralcio, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

a) estromette dal giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

b) accoglie il gravame;

c) liquida le spese di causa in favore del ricorrente e a carico del Ministero della Difesa in €. 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giacinta Serlenga Germana Panzironi





IL SEGRETARIO
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