equo indennizzo

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gino59
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Re: equo indennizzo

Messaggio da gino59 »

pietro17 ha scritto:GINO..........sarai pure cc ma i CAINI sono i finanzieri.
Mah!!!!!! Ti dobbiamo ustruure su tutto.
Un abbraccio.

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.....Non avevo capito se era una battuta o dicevi sul serio e quindi ero rimasto deluso nel senso che
per me qualsiasi divisa è la bandiera della patria.- Ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooooo


ZioSam
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Re: equo indennizzo

Messaggio da ZioSam »

Ciao Pietro :)
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pietro17
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Re: equo indennizzo

Messaggio da pietro17 »

Non rimanere deluso. Certamente qualsiasi divisa è la bandiera dellitali

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pietro17
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Re: equo indennizzo

Messaggio da pietro17 »

Continua: dell'Italia.
Ogni tanto una battuta ci sta.
Salutoni a tutti.

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alfredof58
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Re: equo indennizzo

Messaggio da alfredof58 »

Scusate il disturbo, ma qualcuno di voi sa pressapoco quando viene pagato l'equo indennizzo,
ovvero se è regolato da qualche legge o decreto per il tempo di riscossione, grazie io ho
fatto domanda nel 2013, ma ad oggi niente forse è presto. Grazie a tutti ed un saluto.
gino59
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Re: equo indennizzo

Messaggio da gino59 »

alfredof58 ha scritto:Scusate il disturbo, ma qualcuno di voi sa pressapoco quando viene pagato l'equo indennizzo,
ovvero se è regolato da qualche legge o decreto per il tempo di riscossione, grazie io ho
fatto domanda nel 2013, ma ad oggi niente forse è presto. Grazie a tutti ed un saluto.
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.....Vuoi un consiglio..? sollecita.- Ciaooooooooooo
christian71
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Re: equo indennizzo

Messaggio da christian71 »

alfredof58 ha scritto:Scusate il disturbo, ma qualcuno di voi sa pressapoco quando viene pagato l'equo indennizzo,
ovvero se è regolato da qualche legge o decreto per il tempo di riscossione, grazie io ho
fatto domanda nel 2013, ma ad oggi niente forse è presto. Grazie a tutti ed un saluto.
Sono d'accordo con gino59 e potresti anche approfittare del ricorso gratuito offerto dall'Avv. Carta.
Maggiori informazioni potrai trovarle nel link qui sotto...

http://forum.grnet.it/announces/ricorso ... 14099.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Comunque nella P.S. aspettiamo mediamente 7 anni per vedere l'Equo Indennizzo e non conosco i tempi previsti dalla legge...

Saluti
Christian
alfredof58
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Re: equo indennizzo

Messaggio da alfredof58 »

Grazie Gino e Christian per le risposte, mi sa che per l'equo indennizzo è presto, ma dovendo
come dice Gino sollecitare, a chi bisogna rivolgersi per sapere come sta la pratica, ecco
questo non lo so, quindi se magari qualcuno me lo dice, saprò un po' come muovermi. Grazie
a tutti e sl a Gino e Christian.
christian71
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Re: equo indennizzo

Messaggio da christian71 »

Salve Alfredo, io tenterei il ricorso gratuito gentilmente offerto dall'Avv. Carta, ma aspetta anche se gino59 conosce altri modi che potrebbero comunque essere presi in considerazione dall'Amministrazione...

Saluti
Christian

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gino59
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Re: equo indennizzo

Messaggio da gino59 »

christian71 ha scritto:Salve Alfredo, io tenterei il ricorso gratuito gentilmente offerto dall'Avv. Carta, ma aspetta anche se gino59 conosce altri modi che potrebbero comunque essere presi in considerazione dall'Amministrazione...

Saluti
Christian

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....Ragazzi...!!! io non ho fatto nessun ricorso e neanche lettere da studio legale ma una semplice
lettera di sollecito (strutturata bene) con un francobollo da 0,70 centesimi, diretta all'indirizzo che
tratta l'equo indennizzo: "C.G.A.C. Direzione di Amministrazione" con l'accredito di circa 3 mesi.-

...Ciaooooooooooooooooo
italiauno61

Re: equo indennizzo

Messaggio da italiauno61 »

gino59 ha scritto:
christian71 ha scritto:Salve Alfredo, io tenterei il ricorso gratuito gentilmente offerto dall'Avv. Carta, ma aspetta anche se gino59 conosce altri modi che potrebbero comunque essere presi in considerazione dall'Amministrazione...

Saluti
Christian

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....Ragazzi...!!! io non ho fatto nessun ricorso e neanche lettere da studio legale ma una semplice
lettera di sollecito (strutturata bene) con un francobollo da 0,70 centesimi, diretta all'indirizzo che
tratta l'equo indennizzo: "C.G.A.C. Direzione di Amministrazione" con l'accredito di circa 3 mesi.-

...Ciaooooooooooooooooo
E' la strada da percorrere.
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Re: equo indennizzo

Messaggio da alfredof58 »

Ok grazie a tutti mi farò sentire al comando generale, grazie di tutto a risentirci.
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STANCHISSIMO
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Re: equo indennizzo

Messaggio da STANCHISSIMO »

Credo bene che lo hanno pagato subito, sicuramente avranno letto Gino59 :)


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panorama
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Re: equo indennizzo

Messaggio da panorama »

1) - silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta del 14 giugno 2013, con la quale il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio

2) - Nonostante il decorso del termine complessivo normativamente previsto per la conclusione del procedimento, le intimate amministrazioni non avrebbero ancora provveduto sull’istanza predetta.

IL TAR LIGURIA scrive:

3) - il difensore intervenuto per l’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, richiamando a sostegno della propria tesi la sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 10 luglio 2014, n. 2006.

4) - Va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta in limine dalla difesa erariale, ad avviso della quale la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio, essendo stata proposta da un dipendente già collocato in quiescenza, sarebbe devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, con la conseguenza che sarebbe sottratta al sindacato del giudice amministrativo anche la cognizione della pretesa volta all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla domanda stessa.

5) - Nella controversia che formava oggetto della pronuncia richiamata dalla difesa erariale, però, la domanda dell’ex dipendente era finalizzata (come si evince dall’epigrafe della sentenza) alla concessione della pensione privilegiata.

6) - Nel caso in esame, invece, l’istanza di riconoscimento della causa di servizio non è stata formulata a fini pensionistici, bensì (in modo esplicito) per la concessione dell’equo indennizzo.

Ricorso ACCOLTO.
--------------------------------------------------------------------------

21/11/2014 201401689 Sentenza 2


N. 01689/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00785/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 785 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R. Liguria in Genova, via dei Mille, 9;

contro
Ministero della difesa e Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento
del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta del 14 giugno 2013, con la quale il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità: “OMISSIS)”

e per l’accertamento
dell’obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere sulla relativa istanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22, comma 8, d.lgs. 30/6/2003, n. 196;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 il dott. Richard Goso e udito il difensore intervenuto per le amministrazioni resistenti, come specificato nel verbale; nessuno è comparso per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, appuntato dei carabinieri in congedo dal 29 maggio 2012, riferisce di aver presentato, il 14 giugno 2013, domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo relativamente alle infermità “OMISSIS)”, asseritamente conseguenti ad un infortunio verificatosi nel 2006 durante il servizio alle dipendenze dell’Arma.

Nonostante il decorso del termine complessivo normativamente previsto per la conclusione del procedimento, le intimate amministrazioni non avrebbero ancora provveduto sull’istanza predetta.

Ciò premesso, l’esponente, che non articola specifici motivi di ricorso, chiede che sia accertata l’inerzia delle competenti amministrazioni e che venga ordinato loro di provvedere sull’istanza, ciascuna per la fase di propria competenza, entro un termine non superiore a trenta giorni.

L’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova si è costituita in giudizio in rappresentanza dei ministeri della difesa e dell’economia e delle finanze, senza prendere posizione nel merito della pretesa azionata da parte ricorrente né produrre documentazione attinente al procedimento.

All’udienza camerale del 23 ottobre 2014, il difensore intervenuto per l’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, richiamando a sostegno della propria tesi la sentenza del T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 10 luglio 2014, n. 2006.

Il ricorso, quindi, è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

Va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta in limine dalla difesa erariale, ad avviso della quale la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio, essendo stata proposta da un dipendente già collocato in quiescenza, sarebbe devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, con la conseguenza che sarebbe sottratta al sindacato del giudice amministrativo anche la cognizione della pretesa volta all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla domanda stessa.

Nella controversia che formava oggetto della pronuncia richiamata dalla difesa erariale, però, la domanda dell’ex dipendente era finalizzata (come si evince dall’epigrafe della sentenza) alla concessione della pensione privilegiata.

Nel caso in esame, invece, l’istanza di riconoscimento della causa di servizio non è stata formulata a fini pensionistici, bensì (in modo esplicito) per la concessione dell’equo indennizzo.

Si tratta di ambiti distinti e non sovrapponibili, poiché la decisione del giudice amministrativo di dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo non rileva nel giudizio innanzi alla Corte dei conti in materia di accertamento del diritto a pensione privilegiata (Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8061).

E’ stato precisato, altresì, che la cognizione della domanda di riconoscimento della causa di servizio, accompagnata dalla contestuale istanza di concessione dell'equo indennizzo, appartiene alla cognizione del giudice amministrativo anche quando contenga l’istanza di riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, “stante la portata assorbente e presupposta della pregiudiziale domanda e relativa decisione concernente il riconoscimento della causa di servizio, la cognizione della quale costituisce la questione principale e condizionante sia la determinazione sulla concessione o meno dell’equo indennizzo - pacificamente devoluta al giudice amministrativo - che la decisione circa l’attribuzione della pensione privilegiata ordinaria” (T.A.R. Piemonte, sez. I, 12 maggio 2010, n. 2374).

In via preliminare, occorre altresì rilevare come il ricorso risulti generico sotto un duplice profilo:

- l’esponente ha prodotto copia della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, affermando di averla presentata all’Amministrazione il 14 giugno 2013, senza tuttavia comprovarne l’effettivo ricevimento;

- egli non ha indicato le disposizioni normative che fissano il termine per la conclusione del procedimento, limitandosi a richiamare l’intero d.P.R. n. 461 del 2001 e un precedente giurisprudenziale relativo ad analoga controversia (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 24 marzo 2009, n. 1974).

Nonostante tali carenze, il ricorso non può essere considerato inammissibile.

Sotto il primo profilo, occorre rammentare che il codice del processo amministrativo, riprendendo il principio sancito dall’art. 116 c.p.c., ha introdotto all’art. 64, comma 4, la possibilità per il giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo (T.A.R. Liguria, sez. I, 27 aprile 2011, n. 672).

In applicazione di tale principio, deve ritenersi che la costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni, non accompagnata da alcuna contestazione riferita al merito della pretesa o alla ricostruzione fattuale proposta dal ricorrente, equivalga a implicita conferma delle circostanze riferite nel ricorso, ossia della regolare presentazione dell’istanza da parte dell’ex dipendente.

In secondo luogo, l’omessa indicazione delle disposizioni che governano la fattispecie può considerarsi compensata dal menzionato richiamo giurisprudenziale, concernente una sentenza che delinea con assoluta precisione la tempistica del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio.

Con la citata sentenza n. 1974 del 2009, infatti, il T.A.R. di Milano ha precisato che il d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, disciplina le varie fasi del procedimento da attivare a seguito della presentazione della domanda, senza stabilire la durata complessiva della procedura, ma individuando precisi termini per ciascuna scansione temporale, cosicché il termine procedimentale entro il quale l’amministrazione deve adottare il provvedimento finale risulta dalla sommatoria dei termini previsti, “a giorni”, per ciascuna delle fasi in cui si articola l’unitario procedimento.

In tal senso, l’art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 461/2001, prevede espressamente che “il provvedimento finale è adottato nel rispetto dei termini procedimentali previsti dal presente regolamento ed è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all’interessato nei successivi quindici giorni”.

Dalla semplice lettura degli artt. 2, 5, 6, 7, 11, 14 e 16 del d.P.R. n. 461/2001 - ha precisato, quindi, il T.A.R milanese - risulta che il termine massimo di durata del procedimento, tenuto conto anche del periodo di trenta giorni nei limiti del quale l’amministrazione può sospendere la procedura ex art. 16, è pari a 290 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Ne deriva che, se si assume come data di presentazione dell’istanza quella del 14 giugno 2013, in cui il ricorrente (non smentito dalla controparte) asserisce di avere presentato la richiesta all’amministrazione, emerge come alla data di notificazione del ricorso (30 luglio 2014) fosse ampiamente decorso il termine massimo previsto dal d.P.R. n. 461/2001 per l’adozione del provvedimento finale.

Il ricorso, in conseguenza, è fondato, poiché l’inutile decorso dei termini normativamente stabiliti per la conclusione del procedimento ha comportato la formazione del silenzio inadempimento.

Sussistono, pertanto, i presupposti per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo di provvedere in capo alla pubblica amministrazione: considerando che non è stato riferito lo svolgimento di alcuna attività procedimentale, appare ragionevole indicare un termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento.

Avendo riguardo alla natura e alla peculiarità della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alle amministrazione resistenti di provvedere in modo espresso sull’istanza del ricorrente entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2014
alfredof58
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Re: equo indennizzo

Messaggio da alfredof58 »

Salve mi occorreva sapere se qualche app.to sc ovviamente dei cc. abbia fatto domanda
per equo indennizzo dopo il 2012 ed abbia già ricevuto l'accreditamento in banca di detto
beneficio, io ho fatto domanda nel 2012 ma a oggi ancora nessuna notizia. Grazie per la collaborazione.
Ciao.
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