EQUO INDENNIZZO......

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Briscola
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da Briscola »

Salve Pietro17, come riferito da Christian71, per la domanda di aggravamento ai fini di E.I. se non e' stata decretizzata non c'e' limite di tempo. Infatti vedi post riportato da Jonny64.
Buona serata.


christian71
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da christian71 »

Briscola ha scritto:Salve Pietro17, come riferito da Christian71, per la domanda di aggravamento ai fini di E.I. se non e' stata decretizzata non c'e' limite di tempo. Infatti vedi post riportato da Jonny64.
Buona serata.
Ai sensi dell'art.14, comma 4 del DPR 461/01, l'aggravamento ai fini dell'equo indennizzo si può richiedere per una sola volta "entro 5 anni dalla notifica del precedente decreto di equo indennizzo già percepito per la stessa patologia... Quindi, se non si produce domanda di aggravamento entro 5 anni dalla notifica del precedente decreto di E.I. e entro 6 mesi dalla diagnosi dell'aggravamento si perderà il diritto alla revisione dell'E.I...

Poi si potranno continuare a chiede ulteriori aggravamenti, tutte le volte che si vuole e senza termini ai fini dell'idoneità...

Mentre non c'è limite di tempo per chiedere l'aggravamento ai fini dell'equo indennizzo se il primo riconoscimento era per patologia non ascrivibile a categoria, quindi per la quale non era privisto l'equo indennizzo...

Buona serata
Christian

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christian71
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da christian71 »

mixmax ha scritto:Stavo cancellando, ma non si può...
Non avevo letto che era già passata e indennizzata dal cvcs, anche se prima del 2001.
Cmq Christian la materia è controversa..
Si si, certo, spesso quando si finisce in tribunale la situazione viene ribaltata...

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pietro17
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da pietro17 »

Briscola ha scritto:Salve Antonio,la domanda di aggravamento ai fini di E.I. In costanza di servizio si puo' presentate pur avendo riconosciuta la causa di servizio ai fini di E.I. Prima del 2001.
Saluti.
Scusa briscola ma avendo tu scritto che la patologia riconosciuta ai fini di E.I. Prima del 2001, presupponevo che avevi già incassato e di conseguenza eri anche in possesso del decreto.


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Briscola
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da Briscola »

Ciao Antoniomig, se la causa di servizio gli era stata riconosciuta prima dell'entrata in vigore del d.p.r.461/01 ex d.p.r349/94 e l'aggravamento con l'entrata in vigore del d.p.r.461/01 gli sarebbe stato elargito l'equo indennizzo.
Giusto?
Buon pomeriggio.
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da Airone1961 »

Scusa potresti allegare la copia del decreto concessione ecquo indennizzo e privilegiata naturalmente oscurando i dati sensibili.
panorama
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da panorama »

Ricorso perso per l'Equo Indennizzo, poiché, l'istanza della CdS è stata presentata tardivamente, in quanto in un primo momento col Modello C non gli era stata riconosciuta la causa di servizio.
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1) - è stata rigettata la domanda prodotta dal ricorrente in data 9 agosto 2001 di concessione dell’equo indennizzo ai sensi del D.P.R. 461/2001 e della L. 1094/70 per intempestività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizi dell'infermità "-OMISSIS-" perché prodotta oltre il termine dei sei mesi previsto dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 29.10.2001 n. 461;

2) - Il ricorrente, in data 18 novembre 1992, veniva attinto, al volto, da un colpo di pistola esploso da un commilitone all’interno della caserma.

3) - In relazione alla dinamica del fatto veniva avviata la procedura prevista dall’art. 3 della Legge 1° marzo 1952, n. 157.

4) - La infermità non veniva, però, riconosciuta dipendente da causa di servizio.

5) - In tale evenienza la norma prevede la possibilità di attivare, a domanda dell’interessato, la normale procedura per il riconoscimento della causa di servizio.

6) - Il ricorrente avanzava la prevista domanda per il riconoscimento della causa di servizio in uno con la richiesta della corresponsione dell’equo indennizzo, solo in data 9 agosto 2001, ossia dopo quasi nove anni dal fatto.

7) - il Comitato di verifica per le cause di servizio l’ha riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

VIENE SPECIFICATO che:

8) - Il ricorrente, in buona sostanza, ha sostenuto che, al momento del rilascio del modello C) - che non ha riconosciuto, nell’immediatezza, la dipendenza da causa di servizio dell’infortunio - non è stata partecipata al militare la possibilità di attivare una diversa procedura.

9) - La procedura prevista per il riconoscimento della causa di servizio è disciplinata, nelle peculiari ipotesi di infortuni occorsi in servizio, dalla legge n. 157/1952.

10) - Or bene, tale fattispecie indica, con precisione e chiarezza, che nel caso di mancato riconoscimento della causa di servizio per il pregiudizio riportato in servizio, il dipendente deve provvedere, se intende insistere nell’affermare la relazione causale del nocumento con il servizio, ad avanzare la prescritta istanza nei termini decadenziali.

11) - Tale evenienza, espressamente prevista per legge (art. 3, comma primo, r.d. 15 aprile 1928, n. 1024), non deve essere formalmente partecipata al ricorrente proprio perché contenuta nella stessa fattispecie, per cui vale il noto principio:
- ) - ignorantia legis non excusat.

-----------------------------------------------------------------

SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201802715,- Public 2018-03-09 -
Pubblicato il 09/03/2018


N. 02715/2018 REG. PROV. COLL.
N. 01519/2006 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1519 del 2006, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Ceci, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Tar Lazio-Roma, via Flaminia, 189;

contro
Comando Generale Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, entrambi in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 1 marzo 2005, n. 191/C.S. con il quale è stata rigettata la domanda prodotta dal ricorrente in data 9 agosto 2001 di concessione dell’equo indennizzo ai sensi del D.P.R. 461/2001 e della L. 1094/70 per intempestività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizi dell'infermità "-OMISSIS-" perché prodotta oltre il termine dei sei mesi previsto dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 29.10.2001 n. 461;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 febbraio 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, in data 18 novembre 1992, veniva attinto, al volto, da un colpo di pistola esploso da un commilitone all’interno della caserma.

In relazione alla dinamica del fatto veniva avviata la procedura prevista dall’art. 3 della Legge 1° marzo 1952, n. 157.

La infermità non veniva, però, riconosciuta dipendente da causa di servizio.

In tale evenienza la norma prevede la possibilità di attivare, a domanda dell’interessato, la normale procedura per il riconoscimento della causa di servizio.

Recita la norma : “Delle conclusioni diagnostiche e medico-legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione allo interessato. In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda, dell'interessato, la normale procedura prevista dalla legge 11 marzo 1926, n. 416”.

Il ricorrente avanzava la prevista domanda per il riconoscimento della causa di servizio in uno con la richiesta della corresponsione dell’equo indennizzo, solo in data 9 agosto 2001, ossia dopo quasi nove anni dal fatto.

Sottoposto a visita, in data 21 ottobre 2002, la CMO ha riconosciuto la accusata infermità come dipendente da causa di servizio.

Anche il Comitato di verifica per le cause di servizio l’ha riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

La resistente, di contro, ha respinto la domanda perché, come detto, tardivamente proposta.

Avverso tale determinazione è insorto il ricorrente con ricorso giurisdizionale.

Il ricorrente, in buona sostanza, ha sostenuto che, al momento del rilascio del modello C) - che non ha riconosciuto, nell’immediatezza, la dipendenza da causa di servizio dell’infortunio - non è stata partecipata al militare la possibilità di attivare una diversa procedura.

Tale omissione avrebbe dovuto comportare, a dire del predetto, la sua rimessione in termini.

Tale tesi non può essere condivisa.

La procedura prevista per il riconoscimento della causa di servizio è disciplinata, nelle peculiari ipotesi di infortuni occorsi in servizio, dalla legge n. 157/1952.

Or bene, tale fattispecie indica, con precisione e chiarezza, che nel caso di mancato riconoscimento della causa di servizio per il pregiudizio riportato in servizio, il dipendente deve provvedere, se intende insistere nell’affermare la relazione causale del nocumento con il servizio, ad avanzare la prescritta istanza nei termini decadenziali.

Tale evenienza, espressamente prevista per legge (art. 3, comma primo, r.d. 15 aprile 1928, n. 1024), non deve essere formalmente partecipata al ricorrente proprio perché contenuta nella stessa fattispecie, per cui vale il noto principio: ignorantia legis non excusat.

Conseguentemente, l’istanza per il riconoscimento della causa di servizio, avanzata dal ricorrente circa nove anni dopo il fatto, è tardiva.

Pertanto il ricorso deve essere respinto.

La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Carmine Volpe





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Poldino
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da Poldino »

Buon giorno, verso la fine del 2017 il Comando Generale – Direzione di Amministrazione di Roma, mi ha inviato una lettera affermando che: “nel corso del prossimo anno finanziario 2018, compatibilmente con le risorse assegnate, sarà emesso un provvedimento concessivo di equo indennizzo in favore del nominato in oggetto, salvo diverso avviso in sede di adozione/registrazione”.
Cosa significa la frase: salvo diverso avviso in sede di adozione/registrazione?
Visto che alla data odierna non ho ricevuto nulla come devo fare per avere informazioni sull’equo indennizzo?
Ringrazio chi può rispondere al mio quesito.
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antoniomlg
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da antoniomlg »

Fai una semplice richiesta informazioni ai sensi della legge 241/90

ed inserendo sia il riferimento della lettera che ti hanno inviato ed anche lo stesso documento in copia...
Folgore77
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da Folgore77 »

In un intervento di qualche tempo fa (che non riesco più a trovare...) un utente disse che sarebbe meglio, in sede di istanza di aggravamento, non richiedere la revisione dell'equo indennizzo. Ciò per avere maggiori possibilità di accoglimento. Io sarei intenzionato a seguire questa strada con le mie 2 tab B. Quindi, istanza di aggravamento, senza revisione dell' e.i.
Ho letto male io?!! Se ho detto una ca...stroneria "corigetemi" pure!!!
PS: e ricordo che era stata allegata da qualcuno anche un fac simile di istanza di aggravamento, c'è qualche anima pia che può allegarla? Thanks!!
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da antoniomlg »

la revisione di equo indennizzo la puoi chiedere solo entro
5 anni dal decreto di equo indennizzo di cui si chiede appunto la revisione
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da Folgore77 »

antoniomlg ha scritto: mer apr 10, 2019 7:51 pm la revisione di equo indennizzo la puoi chiedere solo entro
5 anni dal decreto di equo indennizzo di cui si chiede appunto la revisione
Si, Antonio, io l'equo indennizzo l'ho ricevuto 2 anni fa quindi potrei, ma la sua 'revisione' è un aspetto che non mi interessa assolutamente, punto solo all'aggravamento. Ricordo benissimo che un altro utente molto in gamba e preparato (del quale non però mi sfugge il nome...) scrisse espressamente che si può fare istanza di aggravamento senza chiedere la revisione dell'e.i...
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da Folgore77 »

...eppure qualcuno lo ha consigliato!! Mentre altri hanno detto il contrario, ovvero che il non richiedere la revisione dell' e.i. può essere contro producente. BOH!!!
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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da panorama »

Bisogna sempre scrivere per ottenere ciò che è dovuto.

- ricalcolo della liquidazione di equo indennizzo in esito a infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio

1) - ha impugnato il decreto .... emesso in data 15 febbraio 2016 ....., con il quale il Ministero della difesa gli aveva liquidato .... l’equo indennizzo conseguente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio .... sofferta nel 1975, disponendo la riduzione del 25 per cento dell’importo complessivamente parametrato in -OMISSIS- in applicazione dell’art. 49 del d.P.R. n. 686/1957, nell’erroneo presupposto che al momento dell’evento dannoso l’interessato avesse superato i cinquanta anni di età.

2) - Il ricorrente, ...., ha conseguentemente richiesto l’annullamento del provvedimento ai fini del ricalcolo dell’importo, nonché il riconoscimento di interessi legali e rivalutazione della somma spettante a decorrere dalla data di presentazione della originaria istanza di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, risalente al 7 luglio 2000.

3) - Come riferito nella relazione ministeriale n. 18591 del 13 febbraio 2018, l’amministrazione, a seguito delle doglianze contenute nel ricorso, ha riaperto il relativo procedimento amministrativo ed ha nuovamente interessato in merito la competente CMO, che ha conseguentemente certificato la stabilizzazione della patologia alla data del 21 ottobre 1975.

4) - Preso atto che alla data dell’evento dannoso, così riconsiderata, l’interessato non aveva ancora compiuto il cinquantesimo anno di età, il Ministero ha emanato il successivo decreto n. 2714 del 6 dicembre 2017, -OMISSIS- in cumulo con quello precedentemente accordato.

Il CdS con il presente Parere scrive:

5) - La Sezione rileva che, a fronte dell’originario decreto di liquidazione emanato in data 15 febbraio 2016 per l’importo di -OMISSIS-, l’amministrazione ha successivamente emesso l’ulteriore provvedimento n. 2714 del 6 dicembre 2017, con il quale l’equo indennizzo concesso al ricorrente è stato integrato, in cumulo, -OMISSIS-.

6) - Quanto alla doglianza relativa al mancato riconoscimento di interessi legali e rivalutazione su dette somme a decorrere dalla domanda originariamente prodotta, si osserva che gli interessi medesimi spettano non già a decorrere dall’originaria istanza, bensì a far data dalla concessione del beneficio – da individuarsi nel relativo decreto di liquidazione – e sino al momento dell’effettiva corresponsione dell’importo, mentre la rivalutazione monetaria è in ogni caso esclusa in virtù della natura indennitaria e non retributiva dell’equo indennizzo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1399/2009).
--------------------------------------------------

PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201901475

Numero 01475/2019 e data 16/05/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 8 maggio 2019


NUMERO AFFARE 00787/2018

OGGETTO:
Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro Ministero della Difesa, per il ricalcolo della liquidazione di equo indennizzo in esito a infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio;

LA SEZIONE
Vista la relazione n. 18591 del 13/02/2018 con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto;


Premesso:

-OMISSIS- ha impugnato il decreto n. 562 emesso in data 15 febbraio 2016 [erroneamente indicato nel ricorso come n. 1212-01-330 emesso in data 30 marzo 2016], con il quale il Ministero della difesa gli aveva liquidato nella misura di -OMISSIS- l’equo indennizzo conseguente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “OMISSIS” sofferta nel 1975, disponendo la riduzione del 25 per cento dell’importo complessivamente parametrato in -OMISSIS- in applicazione dell’art. 49 del d.P.R. n. 686/1957, nell’erroneo presupposto che al momento dell’evento dannoso l’interessato avesse superato i cinquanta anni di età.

Il ricorrente, deducendo un unico motivo di doglianza, ha conseguentemente richiesto l’annullamento del provvedimento ai fini del ricalcolo dell’importo, nonché il riconoscimento di interessi legali e rivalutazione della somma spettante a decorrere dalla data di presentazione della originaria istanza di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, risalente al 7 luglio 2000.

Come riferito nella relazione ministeriale n. 18591 del 13 febbraio 2018, l’amministrazione, a seguito delle doglianze contenute nel ricorso, ha riaperto il relativo procedimento amministrativo ed ha nuovamente interessato in merito la competente CMO, che ha conseguentemente certificato la stabilizzazione della patologia alla data del 21 ottobre 1975.

Preso atto che alla data dell’evento dannoso, così riconsiderata, l’interessato non aveva ancora compiuto il cinquantesimo anno di età, il Ministero ha emanato il successivo decreto n. 2714 del 6 dicembre 2017, -OMISSIS- in cumulo con quello precedentemente accordato.

Considerato:

La Sezione rileva che, a fronte dell’originario decreto di liquidazione emanato in data 15 febbraio 2016 per l’importo di -OMISSIS-, l’amministrazione ha successivamente emesso l’ulteriore provvedimento n. 2714 del 6 dicembre 2017, con il quale l’equo indennizzo concesso al ricorrente è stato integrato, in cumulo, -OMISSIS-.

Su tale aspetto deve, quindi, ritenersi cessata la materia del contendere.

Quanto alla doglianza relativa al mancato riconoscimento di interessi legali e rivalutazione su dette somme a decorrere dalla domanda originariamente prodotta, si osserva che gli interessi medesimi spettano non già a decorrere dall’originaria istanza, bensì a far data dalla concessione del beneficio – da individuarsi nel relativo decreto di liquidazione – e sino al momento dell’effettiva corresponsione dell’importo, mentre la rivalutazione monetaria è in ogni caso esclusa in virtù della natura indennitaria e non retributiva dell’equo indennizzo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1399/2009).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere con riferimento alla doglianza principale, nonché infondato in ordine alla richiesta di riconoscimento di interessi legali e rivalutazione nei termini anzidetti.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato in parte improcedibile per cessata materia del contendere e in parte infondato.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Carmelo Pezzuto Mario Luigi Torsello




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Re: EQUO INDENNIZZO......

Messaggio da panorama »

interessante sentenza.

Accolto ricorso.

1) - riconosciuta causa di servizio ma, il Comando Generale dell'Arma dei CC. (Min.Dif.) ha negato l’equo indennizzo, poiché, l’infermità, pur essendo dipendente da causa di servizio, non sarebbe classificabile o ascrivibile ad alcuna categoria.

2) - La patologia in effetti sembrerebbe perfettamente riconducibile alla fattispecie di cui ai nn. 35 e 36 della categoria 8 della tabella A allegata al D.P.R. n. 834/81.
-----------------------------------------

SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1S, numero provv.: 201908253 ,

Pubblicato il 24/06/2019

N. 08253/2019 REG. PROV. COLL.
N. 12381/2008 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12381 del 2008, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Amato e Maria Cristina Pieretti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, alla via Panama, n. 26;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12;

Comando Generale Arma dei Carabinieri e Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituiti in giudizio;

per l'annullamento
del decreto n. 2355/08 del 15.9.2008, pos. n. 60139/A, del Comando generale Arma dei Carabinieri – Dir. di Amministrazione, 8^ Sezione Equo Indennizzo, con cui è stata rigettata l’istanza di concessione equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio, presentata dal ricorrente in data 9.11.2001;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 maggio 2019 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Il carabiniere ausiliario OMISSIS, odierno ricorrente, chiedeva –con istanza in data 9.11.2001- il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “pregressa ferita f.l.c. palpebra superiore occhio sinistro con esiti cicatriziali”.

La Commissione medica ospedaliera di Roma, con verbale mod. AB n. D20306177 in data 15 marzo 2005, pur riscontrando l’infermità in questione, riteneva di non poterla ascrivere a nessuna categoria. Successivamente, il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. 3364/2006 in data 15 ottobre 2007, ne ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio.

Il Comando generale, competente ad assumere le definitive determinazioni, con il decreto oggetto del gravame in epigrafe, datato 15 settembre 2008, rigettava la suddetta istanza, sul presupposto che l’infermità, pur essendo dipendente da causa di servizio, non sarebbe classificabile o ascrivibile ad alcuna categoria.

Impugnava tali determinazioni l’interessato con il gravame in epigrafe, deducendo due motivi di ricorso.

L’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per le Amministrazioni intimate, ha chiesto che il gravame venga respinto e che il Comitato di verifica (rectius: il Ministero dell’Economia e delle Finanze) sia estromesso dal giudizio, in quanto totalmente estraneo alla controversia.

All’udienza di smaltimento del 10 maggio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.- In via preliminare, deve disporsi l’estromissione del Comitato di verifica dal presente giudizio e, dunque, del Ministero dell’Economia e delle Finanze. E’ evidente che, avendo espresso parere favorevole sulla dipendenza dell’infermità contratta dal ricorrente da causa di servizio ha esaurito le proprie competenze; le determinazioni negative sono imputabili alla scelta operata dal Ministero della Difesa, supportata dal parere della Commissione medica ospedaliera.

2.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Con il primo motivo, lamenta parte ricorrente la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, non avendo il Ministero chiarito le ragioni per le quali l’infermità contratta dal ricorrente non sarebbe ascrivibile ad alcuna delle categorie legislativamente prevista; essendo peraltro contemplata dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 349/94 e dall’art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 461/01 (che ha sostituito il precedente decreto) la possibilità di una valutazione di equivalenza rispetto alle patologie tipizzate.

Con il secondo motivo, sostiene poi l’ascrivibilità della patologia in questione alle categorie 6 e 8 (in particolare nella categoria 8, nn. 35 e 36) della tabella A allegata al D.P.R. n. 834/81, richiamando –in ogni caso- l’applicabilità del criterio dell’equivalenza suddetto.

Le censure sono assolutamente condivisibili, trovando puntuale supporto nelle disposizioni richiamate.

L’art. 3 della legge n. 241 impone la motivazione dei provvedimenti, la quale dia contezza dell’iter logico-giuridico che abbia condotto alle determinazioni finali assunte; e, in effetti, la “congiuntivite post-traumatica e cicatrice della palpebra e cicatrice della palpebra superiore occhio sinistro, provocante gravi disturbi oculari” sembrerebbe perfettamente riconducibile alla fattispecie di cui ai nn. 35 e 36 della categoria 8 della tabella su richiamata (rispettivamente “Congiuntiviti manifestamente croniche” e “cicatrici delle palpebre congiuntivali, provocanti disturbi oculari di rilievo…”). Quanto meno l’infermità stessa sarebbe stata suscettibile di una valutazione di equivalenza, del tutto assente nella fattispecie.

3.- In conclusione, il ricorso va accolto previa estromissione del Comitato suddetto e, dunque, del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le spese seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico del Ministero della Difesa come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione prima stralcio, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

a) estromette dal giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

b) accoglie il gravame;

c) liquida le spese di causa in favore del ricorrente e a carico del Ministero della Difesa in €. 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
Francesca Petrucciani, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giacinta Serlenga Germana Panzironi





IL SEGRETARIO
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