Equo indenizzo e cumulo PPO

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doro66

Equo indenizzo e cumulo PPO

Messaggio da doro66 »

Ciao a tutti, volevo porvi una domanda, secondo voi se un collega ha percepito un ezuo indenizzo di euro 10.000, e poi gli viene concessa la PPO, come viene conteggiata la PPO? viene detratta dalla somma percepita quanto? Ciao Grazie


Mario56

Re: Equo indenizzo e cumulo PPO

Messaggio da Mario56 »

se non erro deve essere restituito il 50% di quanto ricevuto in equo indennizzo!
fox62
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Re: Equo indenizzo e cumulo PPO

Messaggio da fox62 »

Confermo il post di mario56.
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pietro17
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Re: Equo indenizzo e cumulo PPO

Messaggio da pietro17 »

Confermo, bisogna restituire il 50% dell'E.I. percepito. Trasnquillo, comunque, che non lo devi restituire in una botta sola ma ti faranno una trattenuta che corrisponde al 10% della tua pensione. (la stessa quota della p.p.o.)
doro66

Re: Equo indenizzo e cumulo PPO

Messaggio da doro66 »

grazie mille a tutti e buona pasqua a tutti
panorama
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Re: Equo indenizzo e cumulo PPO

Messaggio da panorama »

silenzio serbato dall'amministrazione su istanza di concessione dell’equo indennizzo ed Altro, si parla anche della PPO.
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IL CONSIGLIO DI STATO precisa:

Si deve ricordare che l’art. 50 del d.P.R. n. 686/57 prevede che “L’equo indennizzo, determinato a norma del precedente articolo, è ridotto della metà se l’impiegato consegua anche la pensione privilegiata. Va inoltre dedotto dall’equo indennizzo quanto eventualmente percepito dall’impiegato in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione”.

Il resto per comprendere i vari argomenti leggeteli direttamente qui sotto.
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09/09/2014 201404562 Sentenza 4


N. 04562/2014REG.PROV.COLL.
N. 02486/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2486 del 2014, proposto da:
L. L., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Carta, Giovanni Carta, con domicilio eletto presso Giorgio Carta in Roma, viale Parioli 55;

contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna: Sezione I n. 00087/2014, resa tra le parti, concernente la declaratoria del silenzio serbato dall'amministrazione su istanza di concessione dell’equo indennizzo;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti l'Avv. dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il gravame introduttivo del presente giudizio, l’appellante chiede l’annullamento -- per la sola parte relativa alla statuizione delle spese di giudizio -- della sentenza con cui, in accoglimento del suo ricorso, è stato dichiarato l’obbligo della P.A. di concludere il procedimento di cui alla domanda del 19.4.2012 di concessione dell’equo indennizzo conseguente ad un’infermità già riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

L’appello, senza l’intestazione di specifiche rubriche, è affidato alla denuncia della violazione degli artt. 91e 92 del c.p.c., e dei principi affermati dalla giurisprudenza della Cassazione e di questa Sezione.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa con una memoria, notificata in data 7 aprile 2014, un annesso appello incidentale autonomo con cui chiede l’annullamento della decisione e comunque il rigetto dell’appello.

Chiamata alla Camera di Consiglio la causa è stata ritenuta in decisione dal Collegio.

_ 1. Nell’ordine logico delle questioni deve essere esaminato preliminarmente il ricorso incidentale con cui si denuncia l’erroneità della sentenza per violazione dell’art. 50 del d.P.R. n. 686/57. Nel caso non vi sarebbe stato alcun comportamento omissivo da parte dell’amministrazione. Inoltre il Tar non avrebbe considerato che l’odierno appellante aveva dichiarato di non aver percepito compensi e di non essere in attesa di riceverli in virtù di assicurazione il corpo di appartenenza mentre il suo Comando del Corpo aveva segnalato al Ministero l’esistenza di una polizza assicurativa.

L’assunto va respinto.

Si deve ricordare che l’art. 50 del d.P.R. n. 686/57 prevede che “L’equo indennizzo, determinato a norma del precedente articolo, è ridotto della metà se l’impiegato consegua anche la pensione privilegiata. Va inoltre dedotto dall’equo indennizzo quanto eventualmente percepito dall’impiegato in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica Amministrazione”.

La costruzione letterale della detta norma, che fa esplicito riferimento all’equo indennizzo “…, determinato a norma del precedente articolo…”, indica chiaramente che la compensazione è giuridicamente, e logicamente, preceduta dalla definizione dell’importo spettante.

In assenza di una diversa indicazione legislativa dunque l’art. 50 non poteva costituire il legittimo fondamento della mancata conclusione del procedimento di definizione dell’importo spettante.

Non vi è dunque alcuna ragione di diritto per cui l’Amministrazione avrebbe dovuto attendere prima la liquidazione del risarcimento derivante dal contratto di assicurazione stipulato dall’Amministrazione stessa.

Al contrario avrebbe dovuto concludere ugualmente il procedimento di liquidazione dell’equo indennizzo spettante all’interessato quantificando l’importo, salvo sospendere soltanto il pagamento del saldo fino alla definizione della pratica assicurativa. Al riguardo il Tar esattamente ha infatti affermato che restava “…salva la facoltà di sospendere il solo pagamento fino a liquidazione degli importi dovuti al medesimo per assicurazioni stipulate dalla p.a. a copertura del medesimo rischio”.

Né poteva essere considerata sufficiente ad escludere il silenzio inadempimento, la nota del Comando OMISSIS del 28.03.2013, con cui si comunicava all’interessato che era “… stata avviata una pratica risarcitoria con la società Cattolica Assicurazione che assicura il personale impiegato in missione estera e una pratica risarcitoria con la società Assitalia Assicurazioni per quanto concerne il risarcimento RCA, in merito alle quali pratiche si fa riserva di comunicare eventuali sviluppi”. Anche nei casi nei quali la P.A: abbia adottato gli atti intermedi di procedura, resta ingiustificabile il silenzio mantenuto se la stessa ha comunque omesso di assumere le determinazioni conclusive sulla richiesta di equo indennizzo (cfr. Consiglio di Stato sez. V 20/03/2008 n. 1221).

In definitiva l’obbligo di conclusione del procedimento comportava dunque la necessità di procedere alla definizione dell’importo dell’equo indennizzo a prescindere dalla successiva liquidazione e dall’eventuale conguaglio con il risarcimento derivante da polizze assicurative.

L’appello incidentale va dunque respinto.

_ 2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l’appellante principale chiede l’annullamento della sola statuizione relativa alle spese lamentando che, nel caso di specie, non vi sarebbe stata né soccombenza reciproca e neppure il concorso di quelle “gravi ed eccezionali ragioni”, che sono richieste dal secondo comma dell’art. 92 del codice di procedura civile per far luogo alla compensazione delle spese.

La scarna motivazione al riguardo, fatta con il ricorso a stereotipate formule di stile, non avrebbe giustificato la compensazione delle spese di lite.

L’assunto va condiviso.

La giurisprudenza ha costantemente sottolineato che nel processo amministrativo il giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali ovvero per escluderla. Tale discrezionalità è sindacabile in sede di appello nei limiti in cui la statuizione sulle spese possa ritenersi illogica o comunque errata, alla stregua dell'eventuale motivazione adottata; ovvero tenendo conto da un lato, in punto di diritto, del principio in base al quale, di regola, le spese seguono la soccombenza e dall'altro, in punto di fatto, della vicenda e delle circostanze emergenti dal giudizio (cfr. infra multa Consiglio di Stato sez. IV 9/10/2012 n.5253).

E proprio a quest’ultima ipotesi che va ricondotto il caso in esame.

Il richiamo ad una valutazione “in via equitativa” della statuizione sulle spese fatta dal TAR appare particolarmente fuori luogo proprio se si considera che qui:

-- l’infermità dipendente da causa di servizio era stata riconosciuta come conseguenza di un incidente verificatosi durante la missione internazionale in Afghanistan, a cagione del quale avevano perso la vita altri tre suoi colleghi;

-- vi è stato un comportamento sostanzialmente ostruzionistico dell’Amministrazione che ha costretto l’appellante adire la giustizia per ottenere tempestivamente un provvedimento di conclusione del procedimento che, in base alla legge generale sul procedimento, costituiva un suo preciso diritto.

Nel caso in esame la compensazione delle spese appare irragionevole, e contraddittoria sul piano logico, in quanto una valutazione equitativa del caso avrebbe dovuto semmai privilegiare il ricorrente vittorioso e non l’Amministrazione inadempiente.

Il motivo è dunque fondato e con esso l’appello principale.

_ 3. In definitiva l’appello incidentale va respinto.

L’appello principale deve invece essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, relativamente alla statuizione sulle sole spese, deve essere pronunciata la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese che sono liquidate come in dispositivo, per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

_ 1. Respinge l’appello incidentale del Ministero della Difesa.

_ 2. Accoglie l’appello principale dell’appellante relativamente alla statuizione sulle spese e, in riforma della decisione impugnata, condanna il Ministero al pagamento delle spese di giudizio del doppio grado che vengono liquidate in € 4.000,00 oltre all’IVA ed alla CPA come per legge in favore dell’appellante L...

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/09/2014
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