ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

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GRlosa

Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

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Sperando di fare cosa gradita allego la sentenza n.101/2019 Corte dei Conti Calabria che ha accolto il ricorso per l'art.54 ma rigettato per l'art.3, comma 7.

CORTE DEI CONTI CALABRIA - SENTENZA n.101/2019 pubblicata il 08.04.2019

SI ART.54 - NO ART.3 C.7



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CALABRIA
Il giudice unico delle pensioni (primo referendario Andrea Luberti) ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n.101/2019
sul ricorso in materia di pensioni militari numero 21966 del registro di segreteria, proposto da S. C., nato a omissis in data omissis, residente a omissis, alla via omissis.
Parte ricorrente, rappresentata e difesa dall’Avvocato Claudio Fatta, con studio in Palermo, alla via Trinacria, 23, che richiede di ricevere le relative comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata claudiofatta@pec.it.
Contro:
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - direzione provinciale di Cosenza
Ente rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli; domiciliato presso la sede dell’Avvocatura dell’INPS in Catanzaro, alla Via Francesco Acri, 81.
Per: Annullamento e/o disapplicazione preliminare di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto azionato dal ricorrente. Nel merito, accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento pensionistico di cui è titolare con l’attribuzione dell’aliquota prevista dall’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1973, n. 1092, pari al quarantaquattro per cento della base pensionabile, con l’aumento dell’1,80% per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, nonché con il riconoscimento del beneficio compensativo di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Condanna dell’INPS alla riliquidazione della pensione, sin dall’originaria decorrenza, in applicazione dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973 e dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 165/1997, nonché a corrispondere al ricorrente la differenza tra i ratei maturati e già erogati in misura inferiore e l’importo invece dovuto in base al corretto ricalcolo, oltre agli aumenti perequativi come per legge e con la rivalutazione monetaria e gli interessi da calcolarsi dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al pagamento effettivo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Visto il ricorso e tutti gli atti di causa;
Udite, all’udienza pubblica dell’8 aprile 2019 le parti, nella persona degli avvocati Concetta Puccio (in sostituzione del difensore del ricorrente) e, per l’INPS, Giacinto Greco.

RITENUTO IN FATTO
Con il ricorso proposto la parte attrice ha esposto di essersi arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data 13 febbraio 1982, e di esserne stato posto in congedo per inabilità in data 13 gennaio 2015.
Tanto premesso, il ricorrente ha contestato il provvedimento di determinazione del proprio trattamento pensionistico. In particolare, la parte ricorrente ha gravato tale atto sotto il duplice profilo: i) dei criteri adottati nel calcolo della quota retributiva della pensione, invocando l’applicazione dell’articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1973, n. 1092, in luogo dell’articolo 44 del medesimo atto normativo; ii) della mancata concessione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 165/1997.
L’INPS si è costituito con note di memoria in data 12 marzo 2019, chiedendo il rigetto del ricorso o, comunque, di far decorrere gli arretrati del beneficio compensativo dell’esclusione dall’ausiliaria dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
All’udienza in data 8 aprile 2019 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Le questioni giuridiche sottese al primo punto del ricorso sono state già affrontate dalla Sezione con una giurisprudenza ormai consolidata (sentenza 6 gennaio 2018, n. 12; sentenza 26 marzo 2018, n. 44; sentenze 18 aprile 2018, n. 46 e 53; sentenze 10 maggio 2018, n. 73, 78 e 79, sentenza 16 maggio 2018, n. 89; da ultimo, sentenza 5 dicembre 2018, n. 415).
In particolare, la Sezione, con argomentazioni da cui non sussistono motivi per discostarsi, ha avuto modo di precisare che il chiaro tenore letterale della disposizione dettata dal citato articolo 54, comma 1, determina il beneficio del calcolo della pensione con l’aliquota del quarantaquattro per cento della base pensionabile in favore del militare che cessi dalla propria attività avendo compiuto anche con un solo giorno in più di servizio oltre il quindicesimo anno di servizio utile.
Tale affermazione costituisce il precipitato logico della circostanza che la detta previsione costituisce evidentemente un beneficio migliorativo rispetto a quanto comminato dall’articolo 44, comma 1, per il personale civile dello Stato, fermo restando il limite massimo finale costituito dall’ottanta per cento.
Infatti, la disposizione in commento recita espressamente che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
Non si ritiene invece di condividere il secondo motivo di ricorso, diretto a far valere i benefici compensativi della esclusione dalla carriera ausiliaria, sempre in considerazione del tenore letterale delle disposizioni invocate.
Al riguardo, occorre precisare che l’istituto della carriera ausiliaria è disciplinata dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), che la configura come una situazione sostanzialmente intermedia tra il servizio e la quiescenza. Infatti, da un lato, durante il periodo di ausiliaria il militare non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l’amministrazione militare, ed è soggetto a richiamo, sotto il versante opposto egli percepisce una specifica indennità e ha diritto a una successiva rideterminazione del trattamento previdenziale maturato.
In materia, i requisiti per il collocamento nella carriera sono puntualmente dettati dall’articolo 992 del codice dell’ordinamento militare che, tra gli altri, lo consente in favore del personale militare cessato dal servizio per il raggiungimento del limite di età. Laddove (come nel caso di specie, in cui il ricorrente è stato posto in congedo per inabilità) non sussistano i requisiti astratti per il collocamento nella carriera ausiliaria, non è invece ravvisabile alcuna "esclusione" dalla posizione di ausiliaria, né risultano erogabili i benefici compensativi previsti dalle disposizioni invocate.
Anche tale statuizione risulta consolidata nella giurisprudenza della Sezione (si veda, ad esempio, la sentenza 6 febbraio 2019, n. 13). Negli stessi termini si è espressa la giurisprudenza di appello della Corte dei conti (sentenza 7 febbraio 2019, n. 29).
Il ricorso merita, pertanto, accoglimento solamente in relazione alla prima delle doglianze proposte.
In considerazione del carattere ufficioso del diritto, la decorrenza del medesimo deve, peraltro, essere fissata in relazione alla data del congedo dell’interessato.

P.Q.M.

Il giudice unico delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, lo accoglie in parte e, per l’effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973 per la parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.
Condanna l’INPS al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati per i maggiori ratei, dal giorno della decorrenza del trattamento previdenziale.
Tale importo dovrà, inoltre, essere incrementato della maggior somma tra la rivalutazione monetaria su base annua secondo indici gli ISTAT e gli interessi legali dalla data del fatto sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e ancora degli interessi legali da quest'ultima data sino all’effettivo
soddisfacimento del credito.
Le spese sono compensate, in considerazione della soccombenza reciproca sulle questioni in punto di diritto.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2019.
Il giudice
f.to Andrea Luberti
Depositata in Segreteria il 09/04/2019
Il responsabile della Segreteria pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni


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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

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CdC Toscana sent. 152/2019 pubblicata in data 10/04/2019 ma discussa il 25/10/2018, Accolto art. 54 e art. 3.
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE TOSCANA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 152 Pubblicazione 10/04/2019

Sent.152/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
In composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Nicola Ruggiero, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

0. SENTENZA

1. Nel giudizio iscritto al n. 61071 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 18 luglio 2018 e proposto dal Sig. A.. Marinello (C.F.: OMISSIS), nato il ……. 1963 a OMISSIS (CA), residente in OMISSIS (AR), Via …….., rappresentato e difeso, come da delega in calce al ricorso, dagli Avv. ti Chiara Chessa ed Eleonora Barbini, anche disgiuntamente tra di loro, con domicilio eletto presso e nello studio Legale dell’Avv. Chiara Chessa in Firenze, via G. Lanza n.64;

contro
-INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Firenze Viale Belfiore n. 28/a, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. ti Ilario Maio e Marco Fallaci, in forza di procura generale alle liti del Presidente pro tempore, legale rappresentante dell’Istituto;

per
la rideterminazione della quota di pensione retributiva con aliquota di rendimento al 44%, in applicazione dell’art. 54, comma 1, del T.U. n. 1092/73 e riconoscimento del beneficio di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs 165/97, con conseguente ricalcolo del trattamento pensionistico e rimborso degli arretrati maturati;

Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 25 ottobre 2018, celebrata con l’assistenza del Segretario, dott.ssa Lina Pellino, l’Avv. Chiara Chessa per il ricorrente e l’Avv. Paola Forgione per l’INPS;

Ritenuto in
FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, già Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, in congedo assoluto per infermità a decorrere dal 28.4.2015, titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità liquidata, con il sistema misto, a decorrere dal 29.4.2015, ha chiesto la riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione dell’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 (44%), nonché dell’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs n. 165/97, con condanna dell’INPS al pagamento delle conseguenti somme, oltre accessori di legge.

Ha richiamato, a sostegno della fondatezza della propria pretesa, recente giurisprudenza della Corte dei Conti.

2. L’INPS si è costituito in giudizio con memoria pervenuta il 9 ottobre 2018, chiedendo, in primo luogo, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, atteso che l’Istituto si sarebbe limitato a liquidare la pensione sulla base dei dati, relativi alla retribuzione e dunque costituenti la base pensionabile, forniti dal predetto Comando.

Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, per infondatezza dello stesso.

Nello specifico, per quanto concerne la domanda relativa alla rideterminazione della quota retributiva di pensione, con l’applicazione integrale dell’aliquota del 44% di cui all’art. 54, comma 1, T.U. n. 1092/73, ha evidenziato che il ricorrente, già Appuntato dell’Arma dei Carabinieri, è cessato dal servizio, avendo maturato un periodo di servizio complessivo di anni 38 e mesi 3.

A seguito di tale cessazione, l’INPS gli ha conferito la pensione ordinaria diretta di inabilità, liquidata con il sistema misto a decorrere dal 29.4.2015.

La pretesa del ricorrente risulterebbe allora infondata, in quanto l’art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 1092/73 potrebbe trovare spazio unicamente nell’ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia avvenuta tra i 15 e i 20 anni di servizio effettivo.

A sostegno della correttezza della propria posizione, l’Istituto ha richiamato diverse pronunce rese da altre Sezioni di questa Corte in casi analoghi.

Allo stesso tempo, relativamente alla domanda di applicazione al trattamento di quiescenza del beneficio di cui all’art.3, comma 7, d.lgs n. 165/97, l’Istituto previdenziale ha sostenuto che il ricorrente non sarebbe destinatario dell’invocato incremento figurativo, per essere stato dispensato dal servizio per fisica inabilità, prima, quindi, del raggiungimento dei limiti d’età previsti.

Anche in questo caso, a sostegno della correttezza della propria posizione, l’Istituto ha richiamato diverse pronunce rese da altre Sezioni di questa Corte in casi analoghi.

In ogni caso, l’Istituto previdenziale ha contestato la correttezza dei conteggi prodotti da controparte, in quanto ritenuti inattendibili ed inutilizzabili.

Ha, dunque, chiesto, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso, salvo generica pronuncia al diritto, di essere autorizzato a depositare il calcolo dell’importo dovuto ovvero la nomina di un CTU contabile.

3. Con memoria pervenuta il 15 ottobre 2018, la difesa del ricorrente ha contestato la fondatezza dell’eccezione dell’INPS d’irregolarità del contraddittorio.

Nel merito, ha insistito, attraverso il richiamo di recenti pronunce della Corte dei Conti, per l’accoglimento del ricorso, non opponendosi, comunque, alla richiesta dell’INPS di essere autorizzato al deposito dei propri calcoli, fatta salva la facoltà di formulare osservazioni sugli stessi.

A tal riguardo, ha definito di primaria importanza l’affermazione del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni invocate.

4. Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2018, l’Avv. Chiara Chessa, per il ricorrente, ha depositato copia del ricorso notificato nei confronti dell’INPS.

Nel merito, ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso.

L’Avv. Paola Forgione, per l’INPS, ha chiesto di poter depositare note d’udienza.

Il Giudice, stante l’opposizione del difensore del ricorrente, motivata con la tardività del predetto deposto, lo ha consentito con riserva.

Nel merito, l’Avv. Paola Forgione, per l’INPS, ha illustrato oralmente le argomentazioni difensive contenute nelle predette note d’udienza, insistendo per il rigetto del rigetto del ricorso.

Il giudizio è passato, dunque, in decisione, con lettura del dispositivo in udienza.

Considerato in
DIRITTO

1. In via preliminare, va rigettata la richiesta, formulata dall’INPS, d’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Il predetto contraddittorio deve ritenersi, infatti, correttamente instaurato con la regolare evocazione in giudizio dell’INPS, quale (unica) Amministrazione dotata di legittimazione passiva nel presente giudizio (in termini, tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. Sardegna, nn. 162/2017 e 16/2018).

2. Sempre in via preliminare, questo Giudice ritiene la questione dell’eccepita tardività del deposito delle note d’udienza superata dal fatto che il difensore dell’INPS ha provveduto ad esporre puntualmente, in sede di discussione orale, le argomentazioni giuridiche ivi contenute (relative, in particolare, all’ambito applicativo dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73), sì da consentirne, comunque, la valutazione.

3. Con riferimento al merito del ricorso, giova ribadire che lo stesso consta di due domande, la prima delle quali concerne la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, mediante l’applicazione dell’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 (44 %).

La medesima domanda merita accoglimento.

A tal riguardo, questo Giudice, dopo aver evidenziato che la pensione del Sig. A.. risulta liquidata con il metodo misto, come evincibile dal provvedimento pensionistico in atti, ritiene di condividere quella giurisprudenza contabile, alla cui stregua non risulta corretta la posizione dell’INPS per cui l’art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1092/73 troverebbe spazio solo nell’ipotesi, non ricorrente nella fattispecie all’esame, in cui il congedato abbia maturato, all’atto del congedo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio.

Nello specifico, la predetta giurisprudenza, con riferimento a casi analoghi a quello vagliato in questa sede, si è così espressa.

“…Come è incontestato, la pensione del ricorrente è stata liquidata con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), poiché l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995 (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995), non possedeva un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni.

Conseguentemente, il suo trattamento di quiescenza è stato liquidato secondo il sistema delle quote di cui al precedente comma 12 della disposizione citata, il quale prevede che “per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

La questione dell’aliquota di rendimento applicabile si pone, come è evidente, esclusivamente per la quota A, ovverosia quella calcolata con il sistema retributivo.

Giusta il disposto della norma, al suddetto fine va fatta applicazione della normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995.

Nel caso, come quello che interessa, del personale militare, l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo (comma 1).

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo (comma 2)”.

Come detto, la difesa dell’INPS obietta che la norma non potrebbe trovare applicazione nel caso del ricorrente per due ragioni.

In primo luogo, si sostiene, l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio.

In secondo luogo, essa troverebbe applicazione unicamente per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo.

Tuttavia, entrambe le affermazioni non trovano riscontro nella normativa.

Per quanto concerne la prima, la lettera del primo comma dell’art. 54, su cui sostanzialmente si basa l’interpretazione data dall’INPS, deve invece intendersi nel senso che l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni, mentre il successivo comma chiarisce che la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio (come opinato dall’INPS), atteso che esso prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo.

Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, la disposizione non avrebbe senso qualora si accedesse alla tesi dell’amministrazione.

La seconda affermazione, che presumibilmente costituisce un corollario della prima, neppure può essere condivisa, non trovando peraltro nessun riferimento in alcuna norma…” (così, testualmente, Corte Conti, Sez. giur. Sardegna, 4 gennaio 2018, n. 2; id., Sez. giur. Sardegna, 4 aprile 2018, n. 68; in termini analoghi, tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. Calabria, 20 aprile 2018, n. 53).

Trattasi di posizione che questo Giudice ritiene di condividere, nonostante la sussistenza di pronunce di segno contrario, quali quelle richiamate dall’Istituto previdenziale, siccome posizione fondata su di una lettura combinata dei due commi dell’art. 54 D.P.R. n. 1092/73, in grado di assicurare un significato compiuto alla disposizione de qua.

Sotto questo punto di vista, non risultano convincenti le argomentazioni svolte dall’INPS all’odierna udienza, (argomentazioni) così sintetizzabili:
a) natura speciale della disposizione recata dal primo comma del predetto art. 54, come tale non estensibile oltre l’ipotesi ivi espressamente contemplata, la cui finalità risulterebbe unicamente quella di favorire i militari con servizio utile compreso tra i 15 ed i 20 anni, garantendo loro il 44% della base pensionabile, anche se all’atto della cessazione dal servizio (superiore a 15 ed inferiore a 20 anni di servizio), non abbiano raggiunto tale percentuale di retribuzione sulla base dell’aliquota annua di rendimento.

La correttezza di tale interpretazione, oltre a trovare conferma nell’espresso dettato normativo (“…maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio”), risulterebbe ulteriormente avvalorata dal penultimo comma del medesimo art. 54 (“per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite d’età, senza aver maturato l’anzianità prevista nel primo comma dell’art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”), atteso che, in caso contrario, la previsione della norma verrebbe sistematicamente disapplicata;

b) funzione precipua del secondo comma dell’art. 54 (asseritamente operante solo nei confronti dei militari con più di 20 anni di servizio utile), la quale sarebbe, prima di tutto, quella di ridurre, a partire dal 20° anno, la percentuale di retribuzione annua pensionabile prevista fino al 20 anno all’1,80% annuo oltre il ventesimo, sì da contenere la retribuzione massima pensionabile nella misura dell’80%.

Ciò risulterebbe confermato anche dal settimo comma dell’art. 54, alla cui stregua “la percentuale determinata con l’applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l’80 per cento della base pensionabile”.

A tal riguardo, giova osservare che la disciplina recata dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 non è affatto connotata dal carattere della specialità, in quanto definisce i criteri di calcolo della pensione normale per tutti i militari, indipendentemente dalle cause di cessazione dal servizio, risultando allora applicabile, indistintamente, a tutti coloro che abbiano maturato la minima anzianità di servizio di quindici anni per accedere alla pensione, stabilita dal precedente art. 52, comma 1, del D.P.R. n. 1092/73.

Nel contempo, va ribadito che una corretta interpretazione letterale e sistematica dei commi 1 e 2 dell’art. 54 porta a ritenere che, in base alla previsione chiarificatrice di cui al comma 2, la disposizione del precedente comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio.

Ne deriva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la fondatezza della domanda del ricorrente, finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto dello stesso ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 (in termini analoghi, Corte Conti, Sez. giur. Toscana, 25 settembre 2018, n. 228; id., 18 ottobre 2018, n. 256).

4. Egualmente fondata si appalesa l’altra domanda, formulata con il presente ricorso e concernente la richiesta di riliquidazione della pensione, con l’applicazione dell’incremento figurativo stabilito dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997.

Nello specifico, tale ultima disposizione prevede che “Per il personale di cui all'articolo 1 -personale civile- escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare e per il personale delle Forze armate che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato” (le parole “e per il personale delle Forze armate” sono state da ultimo introdotte dall’art. 10, comma 2, d.lgs n. 94 del 29.5.2017).

Orbene, il ricorrente risulta cessato dal servizio per invalidità il 28.4.2015 (con conferimento della pensione ordinaria diretta di inabilità, liquidata con il sistema misto), senza aver maturato i requisiti per il transito nell’ausiliaria, non avendo raggiunto i limiti di età.

A tale ultimo riguardo, giova osservare che, ai sensi degli artt. 992 e ss del d.lgs n. 66/2010 (cd Codice dell’ordinamento militare) il collocamento in ausiliaria richiede, oltre all’appartenenza al personale militare e la presentazione di tempestiva istanza, la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite d’età ed il possesso dell’idoneità psico-fisica necessaria allo svolgimento dell’attività d’impiego presso le Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.

Il medesimo ricorrente rientra allora certamente nell’ipotesi legislativa di favore che mira ad evitare che il personale militare (per quello civile di cui al comma 1 è sempre necessario il raggiungimento dei limiti d’età) che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, perda il beneficio del periodo di ausiliaria, si trovi in posizione deteriore rispetto agli altri che hanno potuto raggiungere tale limite.

Sul punto, evidenziata l’attuale vigenza dell’art. 3, comma 7, d.lgs n. 165/97 (non abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 930, del d.lgs n. 66/2010, il quale ha abrogato i soli commi da 1 a 5 del predetto art. 3), si appalesano senz’altro condivisibili le argomentazioni delle recenti sentenze della Corte Conti, Sez. giur. Emilia Romagna n. 29/18 e Sez. giur. Lazio n. 94/2018, alla cui stregua “ Detta soluzione ermeneutica appare avvalorata, sotto il profilo letterale dal fatto che il “raggiungimento dei limiti di età” è previsto, in modo espresso, solo per i civili e non per i militari, sotto il profilo logico per il fatto che, trattandosi di norma di favore, l’accesso all’ausiliaria consegue fisiologicamente, per i militari, al conseguimento dei limiti di età; sicchè la ratio di detta disciplina di favore si giustifica per il fatto di concedere al militare infermo la possibilità di accedere all’ausiliaria (con relativo trattamento figurativo ai fini di pensione) anche nell’ipotesi (che qui ricorre) in cui il militare sia sì cessato prima del compimento dell’età ma per motivi indipendenti dalla sua volontà…”.

Conseguentemente, la domanda di riliquidazione della pensione, con applicazione del beneficio previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs n. 165/97, merita accoglimento (in termini analoghi, tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. Toscana nn. 146, 148 e 194 del 2018, con la giurisprudenza ivi richiamata; id., Sez. giur. Lombardia, n. 195/2018).

5. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente ricorso va accolto, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere, dal momento del collocamento in quiescenza, la riliquidazione del trattamento pensionistico, con applicazione dell’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 e dell’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs n. 165/97.

Sulle somme arretrate dovute in esecuzione della presente decisione, va, altresì, liquidato l'importo più favorevole risultante dal confronto tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. - secondo il principio del c.d. cumulo parziale affermato nella pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM – con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino all’effettivo soddisfo.

Nondimeno, nella complessità delle questioni trattate e nella sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci, si ravvisano giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2018.
IL GIUDICE
f.to dott. Nicola RUGGIERO

1. Depositato in Segreteria 10/04/2019

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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

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Solo art. 3
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE TOSCANA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 151 Pubblicazione 10/04/2019


Sent.151/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
In composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Nicola Ruggiero, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

0. SENTENZA

1. Nel giudizio iscritto al n. 61054 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 12 giugno 2018 e proposto dal Sig. D. P. C. Attilio (C.F.: OMISSIS), nato a OMISSIS (VB) il …….1965, residente in OMISSIS (MS), Via OMISSIS, rappresentato e difeso, come da delega in calce al ricorso, dagli Avv. ti Chiara Chessa ed Eleonora Barbini, anche disgiuntamente tra di loro, con domicilio eletto presso e nello studio Legale dell’Avv. Chiara Chessa in Firenze, via G. Lanza n.64;

contro
-INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Firenze Viale Belfiore n. 28/a, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. ti Ilario Maio e Marco Fallaci, in forza di procura generale alle liti del Presidente pro tempore, legale rappresentante dell’Istituto;

per
il ricalcolo della pensione ed il rimborso degli arretrati in applicazione dell’art. 3, comma 7, d.lgs 165/97;

OMISSIS

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, arruolato in Marina in data 30 aprile 1984, già Primo maresciallo, collocato in quiescenza per riforma l’11.1.2016, titolare di pensione ordinaria diretta d’inabilità n. ……., liquidata con il sistema misto a decorrere dal 12.1.2016, ha chiesto:

OMISSIS

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2018.
IL GIUDICE
f.to dott. Nicola RUGGIERO

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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da panorama »

art. 54 Accolto

udienza del 19.3.2019

Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del Comando Generale Arma dei Carabinieri dal 19.8.1980 al 31.8.2018
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE TOSCANA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA

Anno 2019 Numero 145 Pubblicazione 08/04/2019

Sentenza
n. 145/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 61238 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 21.12.2018 e proposto dal Sig.:
T.. E.., nato a OMISSIS (GR) il …….1960, residente in OMISSIS (GR), c.f. OMISSIS, elettivamente domiciliato in Firenze, via Nino Bixio 2, presso l’avv. Virginia Calussi e rappresentato e difeso dall’avv. Marco Picchi, per delega allegata al ricorso

contro
INPS, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Firenze, viale Belfiore 28/a presso gli Avv.ti Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, che lo rappresentano e difendono in forza di procura generale alle liti del Presidente pro-tempore dell’Istituto

per
il riconoscimento del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione in godimento con l’aliquota di rendimento del 44% della base pensionabile in applicazione dell’art. 54, comma 1, DPR 1092/1973 a decorrere dal 1.9.2018.

Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 19.3.2019, celebrata con l’assistenza del Segretario Armando Greco, l’avv. Angela Scaglione per delega dell’avv. Marco Picchi per il ricorrente, l’avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l’INPS.

Ritenuto in
FATTO

Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del Comando Generale Arma dei Carabinieri dal 19.8.1980 al 31.8.2018 con qualifica, alla cessazione del rapporto, di Maresciallo aiutante s.

Con provvedimento di liquidazione n. GR…….. del 1.9.2018 l’INPS di Grosseto ha conferito al ricorrente la pensione ordinaria diretta di vecchiaia liquidata con il sistema misto a decorrere dal 1.9.2018, calcolando l’importo della pensione applicando le aliquote di cui all’art. 44 DPR 1092/1973 previste per il personale civile, pari al 35% della base pensionabile anziché l’aliquota stabilita per il personale militare dall’art. 54 DPR 1092/1973 del 44%, già al compimento del quindicesimo anno di servizio e fino al ventesimo.

Il sig. T.. in data 26.10.2018 ha proposto ricorso amministrativo all’INPS per ottenere il ricalcolo della pensione in applicazione dell’art. 54, comma 1, TU 1092/1973. L’INPS ha risposto negativamente.

Con il ricorso in epigrafe il sig. E.. T.. ha chiesto di accertare il diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento applicando l’aliquota di rendimento del 44 per cento della base pensionabile di cui all’art. 54 DPR 1092/1973 a decorrere dal 1.9.2018 e di condannare l’INPS alla suddetta riliquidazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e onorari di giudizio.

L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 1.3.2019 chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza dello stesso.

Espone l’INPS che, in seguito alla cessazione dal servizio, l’ente ha conferito al sig. E.. T.. la pensione ordinaria diretta di vecchiaia liquidata con il sistema misto a decorrere dal 1.9.2018 con determinazione n. GR……... Secondo l’INPS l’art. 54, comma I, DPR 1092/73 ha la finalità di salvaguardare coloro che sono cessati con un’anzianità inferiore a 20 anni di servizio, e non può, quindi, riguardare il ricorrente che è cessato dal servizio con un’anzianità utile ai fini pensionistici superiore a venti anni per cui la sua pensione è stata calcolata ricomprendendo tutti i servizi prestati, con incremento dell’ammontare secondo la normativa vigente. La ratio della norma è infatti quella di tutelare coloro che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non abbiano potuto maturare un’anzianità superiore ai 20 anni. L’anzianità di servizio alla data del 31.12.1995, secondo l’INPS, non è rilevante in quanto la predetta data è solo il momento di cesura tra diversi sistemi di calcolo della pensione e non il momento cui far riferimento per il calcolo dell’anzianità.

Alla pubblica udienza del 19.3.2019 le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni in atti.

Ritenuto in
DIRITTO

La questione oggetto del presente ricorso è già stata più volte esaminata da questa Sezione, dal cui orientamento non vi è motivo di discostarsi (sez. Toscana, 19.10.2018 n. 261; 19.10.2018 n. 260; 25.9. 2018 n. 228).

Dalla documentazione prodotta risulta che il ricorrente gode di pensione ordinaria diretta di vecchiaia liquidata con il sistema misto a decorrere dal 1.9.2018. In casi analoghi la giurisprudenza ha affermato: “…la pensione del ricorrente è stata liquidata con il c.d. sistema misto (retributivo/contributivo), poiché l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995 (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995), non possedeva un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni. Conseguentemente il suo sistema di quiescenza è stato liquidato secondo il sistema delle quote di cui al precedente comma 12 della disposizione citata, il quale prevede che ‘per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo’.

La questione dell’aliquota di rendimento applicabile si pone, come è evidente, esclusivamente per la quota A, ovverosia quella calcolata con il sistema retributivo.

Giusta il disposto della norma, al suddetto fine va fatta applicazione della normativa vigente alla data del 31 dicembre 2015” (sez. Sardegna, 4.1.2018 n. 2).

L’INPS concorda con tale premessa, ma dissente dalle argomentazioni di quella giurisprudenza, al cui orientamento questo Giudice aderisce, che ritiene applicabile l’aliquota di rendimento del 44% anche per i militari che hanno maturato un periodo di servizio superiore a 20 anni. Ha affermato, infatti, la giurisprudenza, anche con riferimento alla posizione dell’INPS:” …l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che ‘la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo (comma 1). La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo (comma 2)’.

Come detto la difesa dell’INPS obietta che la norma non potrebbe trovare applicazione nel caso del ricorrente per due ragioni.

In primo luogo, si sostiene, l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio.

In secondo luogo essa troverebbe applicazione unicamente per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo.

Tuttavia, entrambe le affermazioni non trovano riscontro nella normativa.

Per quanto concerne la prima, la lettera del primo comma dell’art. 54, su cui sostanzialmente si basa l’interpretazione data dall’INPS, deve invece intendersi nel senso che l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni, mentre il successivo comma chiarisce che la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio (come opinato dall’INPS), atteso che esso prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo. Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, la disposizione non avrebbe senso qualora si accedesse alla tesi dell’amministrazione.

La seconda affermazione, che presumibilmente costituisce un corollario della prima, neppure può essere condivisa, non trovando peraltro nessun riferimento in alcuna norma” (sez. Sardegna, 4.1.2018 n. 2; sez. Calabria, 20.4.2018 n. 43; (sez. Toscana, 19.10.2018 n. 261; 19.10.2018 n. 260; 25.9. 2018 n. 228).

Tali principi appaiono pienamente condivisibili in quanto i più aderenti al senso letterale della disposizione in esame, quale risultante dal combinato disposto dei commi 1 e II della stessa.

Il ricorso deve, quindi essere accolto, con il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento del 44% di cui all’art. 54 DPR 1092/1973, dalla data di decorrenza della pensione e con interessi legali sugli arretrati e rivalutazione, quest’ultima nella misura eventualmente eccedente quanto dovuto per gli interessi, calcolati dal giorno della maturazione del diritto e fino al pagamento.

Vista la non univocità interpretativa della questione si dispone la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. E.. T.., respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19.3.2019.
IL GIUDICE
F.TO dott. Pia Manni


Depositato in Segreteria il 08/04/2019


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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da giò61 »

Altre due sentenze a nostro favore.

Relativamente ai ricorsi per l'art. 54 , positive , allego le sentenze della Corte dei Conti della Regione Basilicata n. 17/2019 e Corte dei Conti della Regione Piemonte 58/2019.

Buona giornata a tutti.
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da lorenzigno61 »

GRlosa ha scritto: mer apr 10, 2019 4:05 pm Sperando di fare cosa gradita allego la sentenza n.101/2019 Corte dei Conti Calabria che ha accolto il ricorso per l'art.54 ma rigettato per l'art.3, comma 7.

CORTE DEI CONTI CALABRIA - SENTENZA n.101/2019 pubblicata il 08.04.2019

SI ART.54 - NO ART.3 C.7



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CALABRIA
Il giudice unico delle pensioni (primo referendario Andrea Luberti) ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n.101/2019
sul ricorso in materia di pensioni militari numero 21966 del registro di segreteria, proposto da S. C., nato a omissis in data omissis, residente a omissis, alla via omissis.
Parte ricorrente, rappresentata e difesa dall’Avvocato Claudio Fatta, con studio in Palermo, alla via Trinacria, 23, che richiede di ricevere le relative comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata claudiofatta@pec.it.
Contro:
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - direzione provinciale di Cosenza
Ente rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli; domiciliato presso la sede dell’Avvocatura dell’INPS in Catanzaro, alla Via Francesco Acri, 81.
Per: Annullamento e/o disapplicazione preliminare di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto azionato dal ricorrente. Nel merito, accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento pensionistico di cui è titolare con l’attribuzione dell’aliquota prevista dall’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1973, n. 1092, pari al quarantaquattro per cento della base pensionabile, con l’aumento dell’1,80% per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, nonché con il riconoscimento del beneficio compensativo di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Condanna dell’INPS alla riliquidazione della pensione, sin dall’originaria decorrenza, in applicazione dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973 e dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 165/1997, nonché a corrispondere al ricorrente la differenza tra i ratei maturati e già erogati in misura inferiore e l’importo invece dovuto in base al corretto ricalcolo, oltre agli aumenti perequativi come per legge e con la rivalutazione monetaria e gli interessi da calcolarsi dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al pagamento effettivo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Visto il ricorso e tutti gli atti di causa;
Udite, all’udienza pubblica dell’8 aprile 2019 le parti, nella persona degli avvocati Concetta Puccio (in sostituzione del difensore del ricorrente) e, per l’INPS, Giacinto Greco.

RITENUTO IN FATTO
Con il ricorso proposto la parte attrice ha esposto di essersi arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data 13 febbraio 1982, e di esserne stato posto in congedo per inabilità in data 13 gennaio 2015.
Tanto premesso, il ricorrente ha contestato il provvedimento di determinazione del proprio trattamento pensionistico. In particolare, la parte ricorrente ha gravato tale atto sotto il duplice profilo: i) dei criteri adottati nel calcolo della quota retributiva della pensione, invocando l’applicazione dell’articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1973, n. 1092, in luogo dell’articolo 44 del medesimo atto normativo; ii) della mancata concessione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 165/1997.
L’INPS si è costituito con note di memoria in data 12 marzo 2019, chiedendo il rigetto del ricorso o, comunque, di far decorrere gli arretrati del beneficio compensativo dell’esclusione dall’ausiliaria dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
All’udienza in data 8 aprile 2019 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Le questioni giuridiche sottese al primo punto del ricorso sono state già affrontate dalla Sezione con una giurisprudenza ormai consolidata (sentenza 6 gennaio 2018, n. 12; sentenza 26 marzo 2018, n. 44; sentenze 18 aprile 2018, n. 46 e 53; sentenze 10 maggio 2018, n. 73, 78 e 79, sentenza 16 maggio 2018, n. 89; da ultimo, sentenza 5 dicembre 2018, n. 415).
In particolare, la Sezione, con argomentazioni da cui non sussistono motivi per discostarsi, ha avuto modo di precisare che il chiaro tenore letterale della disposizione dettata dal citato articolo 54, comma 1, determina il beneficio del calcolo della pensione con l’aliquota del quarantaquattro per cento della base pensionabile in favore del militare che cessi dalla propria attività avendo compiuto anche con un solo giorno in più di servizio oltre il quindicesimo anno di servizio utile.
Tale affermazione costituisce il precipitato logico della circostanza che la detta previsione costituisce evidentemente un beneficio migliorativo rispetto a quanto comminato dall’articolo 44, comma 1, per il personale civile dello Stato, fermo restando il limite massimo finale costituito dall’ottanta per cento.
Infatti, la disposizione in commento recita espressamente che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
Non si ritiene invece di condividere il secondo motivo di ricorso, diretto a far valere i benefici compensativi della esclusione dalla carriera ausiliaria, sempre in considerazione del tenore letterale delle disposizioni invocate.
Al riguardo, occorre precisare che l’istituto della carriera ausiliaria è disciplinata dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), che la configura come una situazione sostanzialmente intermedia tra il servizio e la quiescenza. Infatti, da un lato, durante il periodo di ausiliaria il militare non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l’amministrazione militare, ed è soggetto a richiamo, sotto il versante opposto egli percepisce una specifica indennità e ha diritto a una successiva rideterminazione del trattamento previdenziale maturato.
In materia, i requisiti per il collocamento nella carriera sono puntualmente dettati dall’articolo 992 del codice dell’ordinamento militare che, tra gli altri, lo consente in favore del personale militare cessato dal servizio per il raggiungimento del limite di età. Laddove (come nel caso di specie, in cui il ricorrente è stato posto in congedo per inabilità) non sussistano i requisiti astratti per il collocamento nella carriera ausiliaria, non è invece ravvisabile alcuna "esclusione" dalla posizione di ausiliaria, né risultano erogabili i benefici compensativi previsti dalle disposizioni invocate.
Anche tale statuizione risulta consolidata nella giurisprudenza della Sezione (si veda, ad esempio, la sentenza 6 febbraio 2019, n. 13). Negli stessi termini si è espressa la giurisprudenza di appello della Corte dei conti (sentenza 7 febbraio 2019, n. 29).
Il ricorso merita, pertanto, accoglimento solamente in relazione alla prima delle doglianze proposte.
In considerazione del carattere ufficioso del diritto, la decorrenza del medesimo deve, peraltro, essere fissata in relazione alla data del congedo dell’interessato.

P.Q.M.

Il giudice unico delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, lo accoglie in parte e, per l’effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973 per la parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.
Condanna l’INPS al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati per i maggiori ratei, dal giorno della decorrenza del trattamento previdenziale.
Tale importo dovrà, inoltre, essere incrementato della maggior somma tra la rivalutazione monetaria su base annua secondo indici gli ISTAT e gli interessi legali dalla data del fatto sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e ancora degli interessi legali da quest'ultima data sino all’effettivo
soddisfacimento del credito.
Le spese sono compensate, in considerazione della soccombenza reciproca sulle questioni in punto di diritto.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2019.
Il giudice
f.to Andrea Luberti
Depositata in Segreteria il 09/04/2019
Il responsabile della Segreteria pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da lorenzigno61 »

GRlosa ha scritto: mer apr 10, 2019 4:05 pm Sperando di fare cosa gradita allego la sentenza n.101/2019 Corte dei Conti Calabria che ha accolto il ricorso per l'art.54 ma rigettato per l'art.3, comma 7.

CORTE DEI CONTI CALABRIA - SENTENZA n.101/2019 pubblicata il 08.04.2019

SI ART.54 - NO ART.3 C.7



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CALABRIA
Il giudice unico delle pensioni (primo referendario Andrea Luberti) ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n.101/2019
sul ricorso in materia di pensioni militari numero 21966 del registro di segreteria, proposto da S. C., nato a omissis in data omissis, residente a omissis, alla via omissis.
Parte ricorrente, rappresentata e difesa dall’Avvocato Claudio Fatta, con studio in Palermo, alla via Trinacria, 23, che richiede di ricevere le relative comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata claudiofatta@pec.it.
Contro:
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) - direzione provinciale di Cosenza
Ente rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Teresa Pugliano, Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli; domiciliato presso la sede dell’Avvocatura dell’INPS in Catanzaro, alla Via Francesco Acri, 81.
Per: Annullamento e/o disapplicazione preliminare di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto azionato dal ricorrente. Nel merito, accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento pensionistico di cui è titolare con l’attribuzione dell’aliquota prevista dall’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1973, n. 1092, pari al quarantaquattro per cento della base pensionabile, con l’aumento dell’1,80% per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, nonché con il riconoscimento del beneficio compensativo di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Condanna dell’INPS alla riliquidazione della pensione, sin dall’originaria decorrenza, in applicazione dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973 e dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 165/1997, nonché a corrispondere al ricorrente la differenza tra i ratei maturati e già erogati in misura inferiore e l’importo invece dovuto in base al corretto ricalcolo, oltre agli aumenti perequativi come per legge e con la rivalutazione monetaria e gli interessi da calcolarsi dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al pagamento effettivo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Visto il ricorso e tutti gli atti di causa;
Udite, all’udienza pubblica dell’8 aprile 2019 le parti, nella persona degli avvocati Concetta Puccio (in sostituzione del difensore del ricorrente) e, per l’INPS, Giacinto Greco.

RITENUTO IN FATTO
Con il ricorso proposto la parte attrice ha esposto di essersi arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data 13 febbraio 1982, e di esserne stato posto in congedo per inabilità in data 13 gennaio 2015.
Tanto premesso, il ricorrente ha contestato il provvedimento di determinazione del proprio trattamento pensionistico. In particolare, la parte ricorrente ha gravato tale atto sotto il duplice profilo: i) dei criteri adottati nel calcolo della quota retributiva della pensione, invocando l’applicazione dell’articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1973, n. 1092, in luogo dell’articolo 44 del medesimo atto normativo; ii) della mancata concessione del beneficio compensativo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 165/1997.
L’INPS si è costituito con note di memoria in data 12 marzo 2019, chiedendo il rigetto del ricorso o, comunque, di far decorrere gli arretrati del beneficio compensativo dell’esclusione dall’ausiliaria dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
All’udienza in data 8 aprile 2019 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Le questioni giuridiche sottese al primo punto del ricorso sono state già affrontate dalla Sezione con una giurisprudenza ormai consolidata (sentenza 6 gennaio 2018, n. 12; sentenza 26 marzo 2018, n. 44; sentenze 18 aprile 2018, n. 46 e 53; sentenze 10 maggio 2018, n. 73, 78 e 79, sentenza 16 maggio 2018, n. 89; da ultimo, sentenza 5 dicembre 2018, n. 415).
In particolare, la Sezione, con argomentazioni da cui non sussistono motivi per discostarsi, ha avuto modo di precisare che il chiaro tenore letterale della disposizione dettata dal citato articolo 54, comma 1, determina il beneficio del calcolo della pensione con l’aliquota del quarantaquattro per cento della base pensionabile in favore del militare che cessi dalla propria attività avendo compiuto anche con un solo giorno in più di servizio oltre il quindicesimo anno di servizio utile.
Tale affermazione costituisce il precipitato logico della circostanza che la detta previsione costituisce evidentemente un beneficio migliorativo rispetto a quanto comminato dall’articolo 44, comma 1, per il personale civile dello Stato, fermo restando il limite massimo finale costituito dall’ottanta per cento.
Infatti, la disposizione in commento recita espressamente che “1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile. 2. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
Non si ritiene invece di condividere il secondo motivo di ricorso, diretto a far valere i benefici compensativi della esclusione dalla carriera ausiliaria, sempre in considerazione del tenore letterale delle disposizioni invocate.
Al riguardo, occorre precisare che l’istituto della carriera ausiliaria è disciplinata dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare), che la configura come una situazione sostanzialmente intermedia tra il servizio e la quiescenza. Infatti, da un lato, durante il periodo di ausiliaria il militare non può assumere impieghi, né rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l’amministrazione militare, ed è soggetto a richiamo, sotto il versante opposto egli percepisce una specifica indennità e ha diritto a una successiva rideterminazione del trattamento previdenziale maturato.
In materia, i requisiti per il collocamento nella carriera sono puntualmente dettati dall’articolo 992 del codice dell’ordinamento militare che, tra gli altri, lo consente in favore del personale militare cessato dal servizio per il raggiungimento del limite di età. Laddove (come nel caso di specie, in cui il ricorrente è stato posto in congedo per inabilità) non sussistano i requisiti astratti per il collocamento nella carriera ausiliaria, non è invece ravvisabile alcuna "esclusione" dalla posizione di ausiliaria, né risultano erogabili i benefici compensativi previsti dalle disposizioni invocate.
Anche tale statuizione risulta consolidata nella giurisprudenza della Sezione (si veda, ad esempio, la sentenza 6 febbraio 2019, n. 13). Negli stessi termini si è espressa la giurisprudenza di appello della Corte dei conti (sentenza 7 febbraio 2019, n. 29).
Il ricorso merita, pertanto, accoglimento solamente in relazione alla prima delle doglianze proposte.
In considerazione del carattere ufficioso del diritto, la decorrenza del medesimo deve, peraltro, essere fissata in relazione alla data del congedo dell’interessato.

P.Q.M.

Il giudice unico delle pensioni presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, pronunciandosi definitivamente sul ricorso, lo accoglie in parte e, per l’effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 1092/1973 per la parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo.
Condanna l’INPS al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati per i maggiori ratei, dal giorno della decorrenza del trattamento previdenziale.
Tale importo dovrà, inoltre, essere incrementato della maggior somma tra la rivalutazione monetaria su base annua secondo indici gli ISTAT e gli interessi legali dalla data del fatto sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e ancora degli interessi legali da quest'ultima data sino all’effettivo
soddisfacimento del credito.
Le spese sono compensate, in considerazione della soccombenza reciproca sulle questioni in punto di diritto.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2019.
Il giudice
f.to Andrea Luberti
Depositata in Segreteria il 09/04/2019
Il responsabile della Segreteria pensioni
f.to Dott.ssa Francesca Deni
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

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Troppo forte questa sentenza della CdC. Liguria, un dare/avere: Tu INPS rivendichi ed anch'io Rivendico.
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1) - servizio presso l’Arma dei Carabinieri dal 27.10.1981 al 13.10.2008, quando è stato collocato a riposo conseguendo la pensione ordinaria per inabilità calcolata con il sistema misto;

2) - aver iniziato a percepire la pensione con a far data dal gennaio 2009 con decorrenza giuridica il 15.10.2008;

3) - l’I.N.P.S. con provvedimento ….. del 9.06.2015 ha applicato alla pensione (n. iscrizione OMISSIS) il decreto definitivo in esecuzione del decreto n. OMISSIS trasmesso dal CNA del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, allegando un prospetto contabile dal quale risulta il conguaglio pari ad euro 27.593,77 dell’indebito pensionistico dato dal differenziale fra la pensione definitiva e la pensione provvisoria corrisposta dal 15.01.2009 sino al 31.07.2015;

4) - l’I.N.P.S. ha già recuperato l’indebito dapprima mediante trattenute mensili pari ad euro 344,92 sulla pensione ordinaria e nel marzo 2018 trattenendo l’integrale somma residua sugli arretrati dovuti al ricorrente a titolo di pensione privilegiata nel frattempo riconosciuta;

5) - detti arretrati sono pari a soli 1.751,46 in virtù della trattenuta effettuata a saldo dell’indebito;

6) - l’I.N.P.S. ha effettuato il calcolo della quota A di pensione facendo applicazione dell’art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973 con il correlato coefficiente di rendimento di 0.3165 al 31.12.2992 (quota A) e di 0,0788 relativo alla quota B per il periodo di servizio fino al 31.12.1995, anziché utilizzando il diverso coefficiente migliorativo della base pensionabile previsto dall’art. 54 del D.P.R. 1092/73 applicabile al personale militare;

7) - è stata proposta domanda all’I.N.P.S. in data 25.08.2018 per la rideterminazione della pensione, secondo quanto disposto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, mediante applicazione dell’aliquota del 44% della base pensionabile per il periodo di servizio fino al 31/12/1995, contestando l’esistenza stessa del decreto definitivo di liquidazione della pensione e il conseguente indebito pensionistico;

- In diritto, il difensore dopo aver considerato che il ricorrente alla data del 31.12.1995 aveva maturato un’anzianità contributiva inferiore ad anni 18 (17 anni 9 mesi e 24 giorni) e che il relativo trattamento pensionistico è stato correttamente liquidato con il c.d. sistema misto, ossia con il sistema retributivo per l’anzianità maturata fino al 31.12.1995 e con il sistema contributivo per l’anzianità maturata dall’1.1.1996, e con la somma della c.d. quota A e della c.d. quota B, ha desunto che per la pensione spettante al ricorrente in quota A si debba tener conto dell’aliquota di rendimento derivante dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, anziché dell’aliquota considerata dall’I.N.P.S. in applicazione dell’art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973.

9) - Pertanto, ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico con applicazione, per la pensione spettante in quota A dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, anziché dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 44 dello stesso decreto.


N.B.: Accolto sull'art. 54.
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da panorama »

Ciao giò61,

Tu il 9 maggio 2019 oltre alla sentenza della CdC Basilicata, hai anche allegato una sentenza della CdC Piemonte indicandola con n. 58/19 anche se nell’intestazione della sentenza si legge la n. 59 ma che poi, un po’ più in fondo si legge Sent. N. 58 del 2019.
A tal riguardo giusto per la precisazione, la sentenza n. 58/2019 la pubblico ora io, poiché, come puoi vedere, la CdC riporta il n. 58 nell’intestazione così come anche nel testo. Molto sicuramente, colui che ha pubblicato le 2 sentenze, la n. 58 e la n. 59 era un po’ assonato, oppure, aveva bevuto qualche goccio non so di che cosa. Mi auguro che qualcuno gli faccia notare a detta CdC che entrambe le sentenze, riportano i medesimi dati del contesto di giudizio.
Spero pure così tanto che il Presidente della CdC del Piemonte faccia pubblicare la reale sentenza riferita al n. 59 modificandola in tutto il contesto.

N.B.: entrambe le sentenze riportano anche lo stesso n. 20855 del Registro cronologico.

Qui sotto la vera sentenza n. 58/2019 sull'art. 54, "presumo", salvo errori.


La CdC precisa:

1) - In ordine all’ambito di applicazione dell’art. 54, primo comma, del D.P.R. n. 1092, si fronteggiano due tesi.
- ) - La prima, più restrittiva, e aderente al testo letterale, limita l’applicazione del più favorevole (rispetto agli altri dipendenti pubblici) coefficiente di rendimento ivi previsto (44 per cento) ai militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio, trovando la disposizione la sua ratio in quelle situazioni in cui il militare, per motivi indipendenti dalla sua volontà (limiti di età, inabilità, ecc.), non abbia potuto maturare un’anzianità superiore.
- ) - L’altra, più estensiva e sostenuta con il ricorso, ritiene la suddetta regola di calcolo di portata generale per i militari che abbiano maturato più di quindici anni, fermo restando che, superati i venti, essi cumulano tale beneficio con gli ulteriori aumenti annuali previsti dai commi seguenti (dell’1,80 o dell’3,60 per cento per cento, a seconda della qualifica, per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo).

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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE PIEMONTE Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 58 Pubblicazione 17/04/2019

Sent. N. 58/19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
in composizione monocratica nella persona del dr. Cristiano Baldi, ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 20855 del Registro di Segreteria,

sul ricorso
promosso da P. L., (c.f. omissis), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. Yari Franco e Beatrice Revello;

contro
INPS, rappresentato e difeso, giusta procura generale, dall’avv.to Giorgio Ruta, elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado n. 9

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione n. CH10320180000851 con cui l’Inps ha quantificato il trattamento di quiescenza, con particolare riferimento ai criteri adottati per il computo dell’anzianità contributiva. Espone il ricorrente di aver lavorato nell’arma dei Carabinieri dal 9.9.1982 al 5.09.2018, venendo posto in congedo dopo 41 anni di servizio avendo maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Esponendo di rientrare nel sistema pensionistico c.d. misto, la parte lamenta l’erronea quantificazione della quota retributiva della propria pensione.

L’errore dell’Inps, secondo il ricorrente, sarebbe consistito nell’utilizzo dell’aliquota del 35%, propria del personale civile, come coefficiente applicato ai 15 anni di servizio utile ai sensi dell’articolo 44, comma 1, DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.

In realtà, osserva la parte, l’Inps avrebbe dovuto applicare l’aliquota del 44% come previsto dall’articolo 54 del menzionato DPR.

Rammenta il ricorrente come il DPR n. 1092, nell’organizzare la precedente disciplina in apposito Testo Unico, abbia separato nettamente in due Capi distinti gli impiegati civili dal personale militare.

Ricorda che ai sensi dell’articolo 52 era previsto il diritto alla pensione già dai 15 anni di servizio e che, pertanto, il successivo art. 54 prevede l’ordinaria aliquota applicabile per l’arco temporale 15-20 anni di servizio, con un incremento dopo i 20 anni.

Quanto alla disciplina successiva, rammenta che l’articolo 13, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 503/92, e l’articolo 1, comma 12, lettera a), della legge n. 335/95, hanno confermato la disciplina previgente per i diritti acquisiti.

Alla luce di quanto esposto, il ricorrente conclude chiedendo accertarsi il proprio diritto all’applicazione dell’aliquota del 44% prevista dall’articolo 54 DPR n. 1092/73 con condanna dell’Istituto alla necessaria liquidazione ed al pagamento di eventuali arretrati.

L’Inps si costituisce e contesta l’applicabilità dell’articolo 54 non essendo il ricorrente cessato dal servizio con un’anzianità utile tra i 15 ed i 20 anni ma con un’anzianità ampiamente superiore.

Rileva che l’articolo 54 mirava unicamente alla tutela dei soggetti che, nel sistema retributivo, cessavano con un’anzianità inferiore ad anni 20 e richiama giurisprudenza di merito.

La causa è stata discussa all’udienza del 17 aprile 2019 ed entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.

All’esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell’articolo 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento.

La questione in esame attiene all’applicazione dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

Al riguardo, occorre ricordare che per la liquidazione del trattamento pensionistico dei soggetti che, come il ricorrente, al 31.12.1995 non avevano maturato 18 anni di anzianità contributiva, la legge 8 agosto 1995 n. 335, ha previsto l’adozione del c.d. sistema misto, disponendo all’art. 1, comma 12, che la pensione è determinata dalla somma: “a) della quota corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

Al ricorrente, che non maturava 18 anni di anzianità utile al 31.12.1995, andava determinata, pertanto, la quota di pensione riferita alla maturata anzianità di servizio ante 31.12.1995 con il previgente sistema retributivo, rappresentato dal menzionato DPR n. 1092/73.

Ciò posto, ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente a quella data, “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo (comma 1). La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo (comma 2)”.

In ordine all’ambito di applicazione dell’art. 54, primo comma, del D.P.R. n. 1092, si fronteggiano due tesi. La prima, più restrittiva, e aderente al testo letterale, limita l’applicazione del più favorevole (rispetto agli altri dipendenti pubblici) coefficiente di rendimento ivi previsto (44 per cento) ai militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio, trovando la disposizione la sua ratio in quelle situazioni in cui il militare, per motivi indipendenti dalla sua volontà (limiti di età, inabilità, ecc.), non abbia potuto maturare un’anzianità superiore. L’altra, più estensiva e sostenuta con il ricorso, ritiene la suddetta regola di calcolo di portata generale per i militari che abbiano maturato più di quindici anni, fermo restando che, superati i venti, essi cumulano tale beneficio con gli ulteriori aumenti annuali previsti dai commi seguenti (dell’1,80 o dell’3,60 per cento per cento, a seconda della qualifica, per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo).

Ritiene lo scrivente che l’orientamento c.d. aderente al dato letterale sia infondato e che, pertanto, in fattispecie come quella in esame trovi applicazione l’articolo 54 del DPR n. 1092/73.

A tale conclusione milita, infatti, una lettura sistematica dell’articolo 54 e del complesso DPR n. 1092, restando impossibile fornire una lettura interpretativa di un comma del tutto avulsa dal sistema contributivo pensato dal legislatore.

In primo luogo, occorre considerare la struttura del DPR n. 1092: il Titolo III, intitolato “Trattamento di quiescenza normale”, contiene al Capo I la disciplina del personale civile ed al Capo II la disciplina del personale militare.

Ora, applicare al personale militare l’articolo 44 che, collocato all’interno del Capo I, disciplina la pensione spettante al personale civile non ha alcun fondamento logico.

Inoltre, appare difficile considerare la norma di cui all’articolo 54, comma 1, come norma di stretta interpretazione integrante un beneficio circoscritto al militare cessato dal servizio con massimo 20 anni di servizio utile.

Si deve considerare, infatti, che il successivo comma 2 dispone espressamente che la percentuale del comma primo (cioè l’aliquota del 44%), “è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”: appare difficile, quindi, considerare il comma precedente come limitato al personale cessato dal servizio con meno di 20 anni di anzianità se poi il comma successivo prevede espressamente un incremento di quella percentuale in caso di superamento dell’assunto limite.

D’altra parte, questa stessa lettura è confermata dalla circolare Inpdap n. 22 del 18.09.2009 secondo cui “Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”: tale circolare non limita o circoscrive in alcun modo tale trattamento ad una forma privilegiata circoscritta ai militari cessati anzitempo dal servizio.

Ancora, a conferma di quanto esposto, si consideri che a mente dell’articolo 52, comma 1, il diritto al trattamento pensionistico “normale” consegue al raggiungimento di 15 anni di servizio (“L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo”); il successivo comma 3 prevede espressamente il caso peculiare dell’anticipata cessazione dal servizio, sancendo il diritto alla pensione normale purché con almeno 20 anni di servizio (“L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo”), mentre il comma 4 disciplina il personale non appartenente al servizio permanente o continuativo.

Ciò posto, dalla lettura combinata degli articoli 52 e 54, si evince chiaramente che il trattamento di pensione normale, al di fuori delle ipotesi di anticipata cessazione dal servizio, si consegue con 15 anni di servizio utile. E tale trattamento c.d. “normale” trova poi la sua disciplina modale nel successivo art. 54 il quale definisce espressamente, come detto, la “misura del trattamento normale”.

Dunque, per i periodi compresi fino al 31.12.1995 in cui il personale militare abbia maturato tra i 15 ed i 20 anni di anzianità deve trovare applicazione la percentuale indicata nel primo comma, mentre, qualora gli anni di anzianità siano maggiori, opera l’incremento ulteriore di cui al comma seguente.

Né tale conclusione determina un regime premiale eccessivo posto che lo stesso articolo 54 prevede espressamente che “la pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile”.

Spese compensate attesa l’esistenza di contrasti giurisprudenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica,

Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione con applicazione dell’articolo 54, comma 1, DPR n. 1092/1973 e, per l’effetto, ordina all’Inps di procedere alla relativa riliquidazione con pagamento degli arretrati spettanti maggiorati di interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT.

Compensa le spese di lite.

Così deciso in Torino, il 17 aprile 2019
Il Giudice
F.to Dott. Cristiano Baldi

Depositata in Segreteria il 17 aprile 2019

Il Direttore della Segreteria
F.to Antonio Cinque

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 17 aprile 2019
Il Giudice
F.to Dott. Cristiano Baldi
In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.
Torino, 17 aprile 2019
Il Direttore della Segreteria
F.to Antonio Cinque
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da panorama »

Ora potete confrontarla con quell'altra da me richiamata.
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da panorama »

Un errore grandissimo da parte della CdC della Sardegna ed ora la Sezione d'Appello oltre ad ANNULLARE la sentenza, rimanda indietro il tutto per una nuova decisione.
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Sezione SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 54 Pubblicazione 28/02/2019

SENT. 54/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:
Luciano Calamaro Presidente
Franco Massi Consigliere
Roberto Rizzi Consigliere
Luisa de Petris Consigliere rel.
Maria Cristina Razzano 1^ Referendario

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

- sull’appello iscritto al n. 54105 del registro generale, proposto da INPS in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luigi Caliulo, Lidia Carcavallo, Antonella Patteri e Sergio Preden dell’Avvocatura centrale INPS, contro S. S. rappresentato e difeso dall’avv. Elena Pettinau ed elettivamente domiciliato in Roma, via Baiamonti n.4, presso lo studio dell’avv. Andrea Lippi.

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna n. 232/18 depositata il 12.9.2018.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Uditi nella camera di consiglio del 17 gennaio 2019 il relatore, consigliere
Luisa de Petris, l’avv. Luigi Caliulo per l’INPS.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l’epigrafata sentenza la Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso proposto da S. S., ex appartenente all’Arma dei Carabinieri in congedo dal 13.11.2008, riconoscendogli il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento “con applicazione sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del DPR 1092/73” oltre accessori di legge, con compensazione delle spese processuali.

Avverso la sentenza (a quanto consta non notificata) ha interposto rituale appello l’INPS, denunciandone l’erroneità per manifesta violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il giudice completamente travisato il petitum azionato attribuendo all’interessato un beneficio radicalmente diverso da quello domandato nel ricorso e relativo al riconoscimento del cd. moltiplicatore ex art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n.165/97. Ha quindi chiesto la sospensione dell’esecuzione della sentenza stante l’impossibilità di recupero degli importi non spettanti ancorché riconosciuti sulla base di una pronuncia che ha attribuito un bene giuridico non richiesto.

Si è ritualmente costituito l’appellato chiedendo l’accoglimento integrale dell’appello, stante la palese nullità della sentenza per avergli attribuito “un bene non richiesto e non compreso neppure virtualmente nella domanda” essendo l’oggetto del ricorso “inequivocabilmente il riconoscimento del diritto all’incremento figurativo di cui art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n.165/97” e non il riconoscimento del diritto al ricalcolo della pensione ex art. 54 del DPR 1092/73.

Nell’odierna camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare, l’appellante ha chiesto definirsi il giudizio con sentenza in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare di rito, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per addivenire alla pronuncia di una sentenza in forma semplificata stante la “manifesta fondatezza” del gravame ex art. 167 commi 4, 5, 6 del CGC.

Come concordemente ed univocamente affermato dalle parti, l’impugnata sentenza ha pronunciato extra petita attribuendo un bene giuridico diverso e non richiesto, travisando palesemente il petitum e la causa petendi della domanda introduttiva volta al riconoscimento dell’incremento contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n.165/97 (cd. moltiplicatore) e non già al ricalcolo della pensione ex art. 54 del DPR 1092/73 su cui vi è stata pronuncia.

La violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 101, comma 3, CGC) è quindi palese ed incontestabile.

Ciò stante, benché “il vizio di omessa pronuncia non rientri fra quelli che determinano la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente, comportando viceversa la necessità per il giudice d’appello che dichiari il vizio, di porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito” (v. Cass. civ. sez. 2^ n. 13705/2007), va detto che nel caso di specie l’accertata violazione dell’art. 112 c.p.c. va necessariamente coordinata con i limiti propri dell’appello in materia pensionistica dinanzi a questa Corte ex art. 170 C.G.C.. Ed invero, il riconoscimento del beneficio contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n.165/97 (cd. moltiplicatore), presuppone l’accertamento fattuale della ricorrenza in concreto dei presupposti richiesti in astratto dalla norma per verificarne l’applicabilità in fattispecie, posto che l’impugnata sentenza non ne ha dato conto nemmeno nella parte in fatto (anch’essa totalmente travisata, non emergendo alcunché in merito alle modalità di cessazione dal servizio attivo dell’interessato e alla tipologia di pensione percepita).

Ciò impone il rinvio al primo giudice per la decisione del merito (che non v’è stata) al fine di garantire alle parti il doppio grado di giudizio. Allo stesso spetta, altresì, la liquidazione delle spese del giudizio d’appello.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata, rinviando gli atti alla Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna (in diversa composizione) per la pronuncia sul merito e sulle spese, comprese quelle di questo grado di appello.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2019.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luisa de Petris) (Luciano Calamaro)
F.to Luisa de Petris F.to Luciano Calamaro


Depositata in Segreteria il 28 FEB. 2019


p. IL DIRIGENTE
(dott.ssa Sabina Rago)
Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Alessandra Carcani
F.to Alessandra Carcani
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
(Luciano Calamaro)
F.to Luciano Calamaro
Depositato in Segreteria il 28 FEB. 2019
p. IL DIRIGENTE
(dott.ssa Sabina Rago)
Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Alessandra Carcani
F.to Alessandra Carcani
In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 28 FEB. 2019
p. IL DIRIGENTE
(dott.ssa Sabina Rago)
Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Alessandra Carcani
F.to Alessandra Carcani
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da panorama »

Perso, ma la posto giusto per la curiosità di qualcuno che mi ha fatto richiesta su ciò che scrivevano adesso le CdC. regionali.

Ecco cosa contiene ora la sentenza della CdC Toscana n. 206 del 20/05/2019 circa la questione del "Moltiplicatore" ma, sotto la stessa data ne stanno altre.

1) - L’INPS ha rigettato la domanda ed il Comando Generale non ha risposto.

2) - A sostegno della sua posizione l’INPS ha citato recenti precedenti di questa Sezione (119 – 120 / 2019) nonché della Prima Sezione Centrale di Appello (31/2019).

3) - Recente giurisprudenza delle Sezioni Centrali di Appello di questa Corte, intervenendo in una situazione di contrasto nella giurisprudenza in primo grado, ha ritenuto che la norma in oggetto vada interpretata alla luce delle norme del C.O.M. che disciplinano l’istituto dell’ausiliaria e, in particolare: OMISSIS OMISSIS (sez. II app. 7.2.2019 n. 29; sez. I app. 18.2.2019 n. 31).

4) - Le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza 13/2019QM depositata il 6 maggio 2019, hanno dichiarato improcedibile la questione di massima sollevata stante la formazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale appena rappresentato da parte delle Sezioni di Appello Centrali.

5) - Come noto, infatti, l’istituto dell’ausiliaria consente al personale militare, che cessa dal servizio per sopraggiunti limiti di età e con il raggiungimento di almeno 40 anni di servizio effettivo, di rimanere, su base volontaria e con apposita richiesta scritta, a disposizione dell’amministrazione per essere richiamato, a richiesta, in servizio.

6) - A fronte della disponibilità manifestata, il personale collocato in ausiliaria ha diritto alla relativa indennità, per la disponibilità offerta all’amministrazione; il militare collocato in ausiliaria, infatti, non può assumere altri impieghi e contravvenendo a tale disposizione, decade.

7) - In alternativa alla suddetta indennità, al personale che non transita in ausiliaria perché non prevista o perché non in possesso dei requisiti psicofisici per accedervi, l’ordinamento ha previsto l’applicazione dei benefici di cui all’art. 3, comma 7, D.Lgs. 165/1997, così come meglio chiarito anche da giurisprudenza conforme di questa Corte (Corte conti Lombardia n. 224/2018).
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Sezione SEZIONE GIURISDIZIONALE TOSCANA Esito SENTENZA Materia PENSIONISTICA
Anno 2019 Numero 206 Pubblicazione 20/05/2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, MARIA RITA MICCI in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 61321 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 15 marzo 2019 e proposto dal Sig: G.. SALVATORE NATO A OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Renzo Filoia ed elettivamente domiciliato in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci 18, presso lo studio del difensore, per delega in calce al ricorso . Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo PEC renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it;

contro
INPS rappresentato e difeso dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli (avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.itavv.antonella.francescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it), in virtù di procura rilasciata dal legale rappresentante dell’Istituto e depositata preso la Cancelleria di questa Sezione).

per
il riconoscimento del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione con un aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, come stabilito dall’art. 3, comma 7, D.Lgs 165 del 1997.

Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 15 maggio 2019, celebrata con l’assistenza del Segretario Simonetta Agostini, l’avv. Renzo Filoia per il ricorrente, l’avv. Antonella Francesca Paola Micheli per l’INPS.

Ritenuto in
FATTO

Il sig. G.. SALVATORE, Appuntato Sc. dell’Arma dei Carabinieri, è stato collocato in congedo assoluto per riforma in quanto “Non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato nei CC” a decorrere dal 25 settembre 2017. Egli è stato, quindi, escluso ex art. 992 D.Lgs 66/2010 dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria in quanto non più in possesso dei requisiti psico-fisici.

Conseguentemente l’INPS lo ha ritenuto non destinatario del diritto all’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, D.Lgs 165/1977.

Con diffida in data 15 gennaio 2019 il ricorrente ha chiesto al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri-Centro Nazionale Amministrativo-Chieti e all’INPS di Firenze il ricalcolo della pensione ex art. 3, comma 7, D.Lgs 165/1977.

L’INPS ha rigettato la domanda ed il Comando Generale non ha risposto.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto di dichiarare nullo il provvedimento emesso dall’INPS con il quale è stato determinato erroneamente il calcolo percentuale della base pensionabile del trattamento pensionistico; di riconoscere il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con il beneficio previsto dall’art. 3, comma 7, D.Lgs 165/1977; con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì in cui è transitato in pensione sino all’effettivo pagamento e con vittoria di spese e onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.

L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 3 aprile 2019 chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza dello stesso. L’INPS ha ritenuto che al ricorrente, collocato in congedo con titolarità di pensione diretta di inabilità, non compete il diritto all’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, D.Lgs n. 165/1977 in quanto dispensato dal servizio per fisica inabilità e non per il raggiungimento dei limiti di età. Secondo l’INPS il beneficio di cui all’art. 3, comma 7. D.Lgs 165/1977 non può prescindere dalla cessazione del servizio per raggiunti limiti di età ed al relativo accesso all’istituto dell’ausiliaria. L’art. 3, comma 1, D.Lgs 165/1977, stabilendo che il collocamento in ausiliaria può avvenire esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, esclude la possibilità di accedere all’ausiliaria in caso di pensionamento anticipato.

A sostegno della sua posizione l’INPS ha citato recenti precedenti di questa Sezione (119 – 120 / 2019) nonché della Prima Sezione Centrale di Appello (31/2019).

Con memoria del 2 maggio 2019 il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 15 maggio 2019 le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

Ritenuto in
DIRITTO

Dalla documentazione prodotta risulta che il ricorrente, è stato collocato in congedo non per limiti di età, ma per riforma, essendo stato giudicato non idoneo permanentemente al servizio militare. Non essendo in possesso, alla data del pensionamento, dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, non gli è stato riconosciuto il diritto all’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, D.lgs 165/1977.

L’art. 3, comma 7, d.lgs 165/1977 stabilisce che: “Per il personale di cui all’articolo 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995 n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle forze armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato”. La norma, pacificamente, è tuttora in vigore in quanto il D.lgs 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) espressamente prevede l’abrogazione dei soli commi da 1 a 5 del predetto art. 3 D.lgs 165/1977 (art. 2268, comma 1, n. 930).

Recente giurisprudenza delle Sezioni Centrali di Appello di questa Corte, intervenendo in una situazione di contrasto nella giurisprudenza in primo grado, ha ritenuto che la norma in oggetto vada interpretata alla luce delle norme del C.O.M. che disciplinano l’istituto dell’ausiliaria e, in particolare: dell’art. 992 il quale stabilisce che il collocamento in ausiliaria avviene esclusivamente a seguito della cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età o a domanda e, in presenza del raggiungimento del limite di età, se vi sia la volontà dell’interessato a continuare a prestare servizio ai sensi dell’art. 886; dell’art. 995 il quale prevede che, al termine del periodo di durata dell’ausiliaria, il militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto “a seconda dell’età e della idoneità”; dell’art. 996 che disciplina il transito in ausiliaria dalla riserva qualora cessino le cause della non idoneità e degli artt. 1864 “ Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria” e 1865 “Trattamento di quiescenza del personale alternativo all’istituto dell’ausiliaria”. Sulla base di tali norme, la predetta giurisprudenza ha ritenuto, che l’art. 3, comma 7, D.Lgs n. 165/1997: “opera, quindi, in favore di coloro che pur avendo raggiunto l’età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, id est per il transito in ausiliaria, non possano materialmente accedervi per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei. Coloro che versano in tali condizioni potranno, quindi, optare per il beneficio contributivo in questione, “in alternativa” al collocamento o alla permanenza (a seconda dei casi) in ausiliaria. Atteso che il cd. moltiplicatore è stato espressamente configurato dal legislatore come “alternativo all’ausiliaria”, occorre imprescindibilmente che l’interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e, quindi, che sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti d’età…L’avente diritto al transito in ausiliaria potrà scegliere, pertanto, tra il collocamento effettivo in detta posizione con annesso e conseguente trattamento economico (art. 1864 COM), oppure-in alternativa-avvalersi del beneficio contributivo previsto dall’art. 3 comma 7 citato (art. 1865 COM).” (sez. II app. 7.2.2019 n. 29; sez. I app. 18.2.2019 n. 31).

Le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza 13/2019QM depositata il 6 maggio 2019, hanno dichiarato improcedibile la questione di massima sollevata stante la formazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale appena rappresentato da parte delle Sezioni di Appello Centrali.

Come noto, infatti, l’istituto dell’ausiliaria consente al personale militare, che cessa dal servizio per sopraggiunti limiti di età e con il raggiungimento di almeno 40 anni di servizio effettivo, di rimanere, su base volontaria e con apposita richiesta scritta, a disposizione dell’amministrazione per essere richiamato, a richiesta, in servizio.

A fronte della disponibilità manifestata, il personale collocato in ausiliaria ha diritto alla relativa indennità, per la disponibilità offerta all’amministrazione; il militare collocato in ausiliaria, infatti, non può assumere altri impieghi e contravvenendo a tale disposizione, decade.

In alternativa alla suddetta indennità, al personale che non transita in ausiliaria perché non prevista o perché non in possesso dei requisiti psicofisici per accedervi, l’ordinamento ha previsto l’applicazione dei benefici di cui all’art. 3, comma 7, D.Lgs. 165/1997, così come meglio chiarito anche da giurisprudenza conforme di questa Corte (Corte conti Lombardia n. 224/2018).

In applicazione di tale principio il ricorrente, collocato in congedo prima del raggiungimento del limite d’età, in quanto cessato dal servizio il 24 MAGGIO 2017 per infermità non dipendente da causa di servizio, non ha diritto all’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, D.lgs 165/1977.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, in conformità al recente orientamento giurisprudenziale, poc’anzi citato, delle Sezioni Centrali di Appello nonché di questa stessa Sezione regionale, il ricorso in esame non è ritenuto meritevole di accoglimento e, come tale, deve essere rigettato.

Stante l’esistenza di contrasti giurisprudenziali che caratterizzano la vicenda in esame, si dispone la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, rigetta il ricorso presentato da G.. SALVATORE ed iscritto al n. 61321 del registro di Segreteria.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, all’udienza del 15 MAGGIO 2019.
IL GIUDICE
F.to Maria Rita Micci
Depositato in Segreteria il 20/05/2019


Pubblicata il 20/05/2019


Il Direttore della Segreteria
F.to Paola Altini

Sentenza n.206/2019
GRlosa

Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

Messaggio da GRlosa »

Si riporta di seguito la sentenza n.137 del 22 maggio 2019 che ha riconosciuto al ricorrente il ricalcolo della propria pensione con applicazione dell'aliquota al 44% di cui all'art.54 DPR n.1092/1972 rigettando la domanda di riconoscimento del beneficio compensativo previsto all'art.3, comma 7, D.Lgs n.165/1997 sulla scorta della pronuncia delle Sezioni Riunite n.13/2019.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALANO

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Il giudice unico delle pensioni Cons. Ida Contino

Ha emesso la seguente

SENTENZA n.137/2019
Nel giudizio in materia di pensioni militari, iscritto al n. 21967 del registro di segreteria, proposto da C. T., nato a omissis l’omissis e residente in omissis, elettivamente domiciliato in Palermo alla v. Trinachia 23 presso lo studio dell’Avv. Claudio Fatto che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti il presente procedimento al seguente indirizzo di PEC : claudiofatta@pec.it

avverso l’INPS, Istituto nazionale Previdenza Sociale- Gestione ex Inpdap.

Fatto

Con atto introduttivo del presente giudizio, il sig. C. ha adito questa Corte dei conti per ottenere la declaratoria del proprio diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico mediante l’applicazione, per la quota A e B, dell’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 del d.p.r. 1092/1972 e non quella del 35%, prevista dall’art. 44 del medesimo decreto; nonché il riconoscimento del beneficio compensativo di cui all’art. 3 comma 7 del D. Lgs 165/1997.

Premette di essersi arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data 8.6.1983 e di essere stato collocato in quiescenza in data 24.4.2015, con circa 38 anni e 6 mesi di servizio utile.

Conseguentemente, alla data del 31.12.1992 ( quota A di pensione) aveva prestato un servizio utile di 13 anni; mentre alla data del 31.12.1995, aveva maturato un’anzianità pari a 16 anni e mesi 7, di cui 3 anni e 7 mesi nella quota B di pensione.

Tutto ciò premesso, ha evidenziato che l’aliquota di rendimento da applicare per le quote A e B avrebbe dovuto essere quella prevista per i militari all’art. 54 del D.p.r.1092/1973, come unanimemente sancito oramai dalla giurisprudenza contabile.

Richiama in proposito copiose pronunce giurisprudenziali.

Riguardo al beneficio compensativo invoca un’interpretazione letterale della disposizione contenuta nell’art. 3 comma 7 del d.lgs 165/1997 ove viene ammesso il beneficio invocato anche per personale cessato dal servizio per inidoneità che non sia in possesso dei 2 requisiti psico-fisici per accedere all’ausiliaria.

Anche su tale petitum, richiama copiosa giurisprudenza.

Con memoria dell’20.3.2019 si è costituito l’Inps controdeducendo al ricorso; in particolare offre al giudicante un nuova interpretazione dell’art. 54 del d.p.r. 1092/1973, rilevando che il 44% è stabilito dal quindicesimo al ventesimo anno sicché per il periodo precedente al quindicesimo deve essere applicata l’aliquota del 2.20% come peraltro confermata dal nono comma della disposizione.

All’esito dell’udienza del 10.4.2019, questo giudice, considerando che la questione relativa all’ambito applicativo della disposizioni in esame ( art. 3 comma 7 del d.lgs 165/1997) aveva dato luogo a contrasto giurisprudenziale tanto è che il Presidente della Corte dei conti, con l’ordinanza n. 4 del 24.1.2019, aveva deferito, ai sensi dell’art. 114 del c.g.c. alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale la risoluzione della questione avente ad oggetto “interpretazione dell’art. 3 , comma 7, del d.lgs 30 aprile 1997 n. 165 , in materia di accertamento del diritto alle rideterminazione della pensione di inabilità; e che la questione era stata discussa nella stessa giornata (10.4.2019), con l’ordinanza n. 22/2019, disponeva un rinvio della discussione alla data odierna.

All’odierna udienza, udite le parti come da verbale, la causa è posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente formula due richieste: a) il ricalcolo della quota A e B del trattamento pensionistico con l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 del d.p.r. 1092/1973 ; b) il riconoscimento del beneficio compensativo di cui all’art. 3 comma 7 del d.lgs 165/1997. La prima istanza è fondata e deve essere accolta. La disamina deve tuttavia essere preceduta da alcune considerazioni.

Come è noto negli anni 90, il sistema pensionistico ha subito una sostanziale trasformazione con la l. 335/1995, introduttiva del sistema di calcolo contributivo per i lavoratori in servizio al 31.12.1996.

Detta novella, tuttavia, nei confronti dei soggetti che alla data 31.12.1995 avessero già maturato un’anzianità pari o superiore a diciotto anni, ha fatto salvi i diritti pensionistici già maturati secondo le regole previgenti; mentre per gli altri lavoratori ha previsto un sistema misto disponendo all’art .1 comma 12 il seguente meccanismo: “Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: 3 a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità' contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

Pertanto, per detti soggetti, tra cui il ricorrente, la pensione viene scomposta in tre parti: quota A calcolata applicando sulla retribuzione pensionabile dell’ultimo anno di servizio, l’aliquota di rendimento maturata al 31.12.1992; la quota B applicando sulla media delle ultime retribuzioni l’aliquota maturata al 31.12.1995 ; e, infine, la quota c calcolata con il sistema contributivo.

Ebbene, il ricorrente, come detto, rientra in quest’ultima categoria in quanto al 31.12.1995 vantava un’anzianità inferiore ai diciotto anni.

Proprio per tale ragione, l’Ente previdenziale, nel determinare la sua quota retributiva, si è trovato innanzi a una lacuna normativa in quanto il d.P.R. 1092/1973 sia per il personale civile ( art. 44) che per il personale miliare ( art. 54), prevede, salvo le eccezioni di cui si dirà, una aliquota di rendimento solo in presenza di quindici anni di anzianità.

L’art. 44 , infatti, stabilisce “La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento”.

L’art. 54 invece, per il personale militare dispone “ La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

Il d.P.R. 1092/1973 non poteva disciplinare, con una specifica disposizione, la fattispecie all’esame , la cui peculiarità scaturisce direttamente dall’art. 1 comma 12 della l. 335/1995, che aggancia la quota retributiva all’anzianità maturata al 31.12.1995, qualunque essa sia.

La normativa del 1973, infatti, prevedeva solo l’aliquota di rendimento al raggiungimento del quindicesimo anno d’anzianità che era, all’epoca, il minimo pensionabile, stabilendo, si ripete, il 35% per i civili e il 44% per i militari.

Invero, l’art. 54 citato, al terzultimo comma stabilisce “Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art.52 ( quindici anni), la pensione è pari al 2,20 4 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”.

Ebbene, anche detta ultima disposizione non può essere applicata alla fattispecie, atteso che il ricorrente non ha raggiunto nessun limite di età prima del 31.12.1995. Nel vuoto normativo, l’Ente previdenziale ha impiegato un procedimento di calcolo in astratto non errato; l’Inps, infatti, è partito dall’aliquota prevista al raggiungimento del quindicesimo anno; l’ha divisa per quindici anni ottenendo così una percentuale da applicare per ciascun anno di servizio; e, per i mesi, la dodicesima parte di detta aliquota. Quello che, tuttavia, non si ritiene corretto, è che l’Ente previdenziale abbia preso come riferimento il 35%, aliquota prevista dal legislatore solo per il personale civile (art. 44 d.p.r. 1092/1973).

E’ fin troppo evidente, tuttavia, che il legislatore ha inteso disciplinare in modo differente, sebbene parallelo, le pensioni del personale civile che matura il diritto a pensione al quindicesimo anno di lavoro effettivo con l’aliquota del 35% che aumenta ogni anno del 1,8% e le pensioni del personale militare che consegue parimenti il diritto a pensione al quindicesimo anno ma con un aliquota del 44% che resta invariata fino al ventesimo anno.

Tanto premesso, così come anche sostenuto nella sentenza n. 44/2018 di questa stessa Sezione “se per il personale civile in effetti l’aliquota di rendimento da applicare è del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, comma 1.”

Invero l’Ente previdenziale resistendo al ricorso in esame fornisce per la prima volta una diversa interpretazione dell’art. 54 primo comma, rilevando che siccome l’aliquota è quella del 44% dai quindici ai venti anni, la percentuale da applicare per gli anni precedenti ai quindici è del 2.20%. E cioè 44%:20 anni. Tale interpretazione tuttavia, non è condivisa in quanto l’anzianità prevista per il collocamento in quiescenza ( sia personale militare che civile) è di quindici anni e non di venti.

Conseguentemente l’aliquota prevista è , per i militari , del 2,94% (44%: 15).

Tale convincimento peraltro, condiviso quasi unanimemente dalle Sezioni territoriali, è stato anche confermato dalla Prima Sezione D’Appello con la sentenza n. 422/2018. Ma a ciò si aggiunge che il ricorrente alla data del 31.12.1995 aveva già raggiunto l’anzianità di 15 anni per andare in pensione con l’aliquota del 44%. Tutto ciò premesso deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a vedersi ricalcolato il trattamento pensionistico mediante l’applicazione ( nella quota A e B di pensione) dell’aliquota del 44%..

Si condanna, per l’effetto, l’Amministrazione al pagamento di tutti i ratei arretrati maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria nel senso fatto esplicito dalle Sezioni Riunite e quindi non quale matematica sommatoria dell’una e dell’altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, ma quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.

Al contrario, non può trovare accoglimento la domanda relativa al riconoscimento del beneficio compensativo di cui all’art. 3 comma 7 del d.lgs 165/1997. In proposito, si rileva che sino ad oggi, questo giudicante, condividendo le argomentazioni esposte nelle sentenze n. 350/2017, n.53/2018, n. 46/2018 di questa Sezione giurisdizionale, ma anche quelle formulate nelle sentenze n. 156/2017, 162/2017, 15/2018, 16/2018 della Regione Sardegna; n. 27/2017 della Sezione Abruzzo; n. 53/2017 e 28/2018 della Sezione Molise; n. 94/2018 della Sezione Lazio ecc. , ha sempre riconosciuto l’applicabilità dei benefici in rassegna anche ai militari cessati dal servizio per sopravvenuta inidoneità psico-fisica, prima del raggiungimento del limite d’età, proprio in ragione del tenore letterale dell’art.3 c.7.

Detta disposizione, infatti, stabilisce che “ Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi e' determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione.

Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato. Ebbene laddove il legislatore aveva utilizzato la locuzione “accedere” o “permanere “, nella posizione di ausiliaria“, sempre secondo lo scrivente magistrato, incoraggiava l’interpretazione di estendere il diritto anche al personale che fosse stato collocato in quiescenza per inidoneità fisica. Tuttavia, la Seconda Sezione d’Appello, con le sentenze n. 29/2019, e n. 61/2019 ma anche la Prima Sezione d’Appello , con la sentenza n. 31/2019 hanno ritenuto, invero più 6 correttamente, di dover delineare l’ambito applicativo della disposizione e la ratio del beneficio, avendo a riferimento l’istituto dell’ausiliaria e la relativa disciplina.

A tal guisa hanno richiamato: - l’art. 992 del C.O.C. ove è stabilito che il collocamento in ausiliaria avviene solo a seguito della cessazione dal servizio per il raggiungimento del limite d’età previsto per il grado rivestito o a domanda ai sensi dell’art. 909, comma 4 ( per gli Ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri); -l'art. 995 ("Cessazione dell'ausiliaria") che, invece disciplina il collocamento in riserva o in congedo assoluto a seconda dell’età e della idoneità; -l’art. 996 (Transito in ausiliaria dalla riserva) ove è previsto ' "1. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, se entro il periodo di tempo indicato dall'articolo 992 riacquista l'idoneità ai servizi dell'ausiliaria, può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.

Ma ancora l’art. 1865 del C.O.M. ("Trattamento di quiescenza del personale alternativo all'istituto dell'ausiliaria") così dispone: “Per il personale militare si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165". Le testé richiamate disposizioni, secondo i giudici d’Appello, ma anche secondo lo scrivente, inducono a elaborare una interpretazione dell’art. 3 comma 7 diversa rispetto a quella fatta propria, sino a ora da questo giudice, nel senso che i benefici compensativi di cui all’art. 3 sono previsti solo per il personale di cui all’art 1 escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti d’età (e quindi evidentemente per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco); e per i militari che sebbene abbiano raggiunto i limiti d’età per il servizio attivo non possono essere collocati in ausiliaria per inidoneità fisica, come nell’ipotesi disciplinata all’art.996 (“Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunto limite di età, è stato collocato nella riserva perché non idoneo ai servizi dell'ausiliaria….”) o permanervi, come nell’ipotesi di cui all’art.995, comma 4 (“Il militare in ausiliaria può essere collocato nella riserva, anche prima dello scadere del periodo anzidetto, per motivi di salute, previ accertamenti sanitari.”).

Deve, invece escludersi che la disposizione in rassegna possa avere tra i destinatari, i soggetti che siano esclusi a priori dall’istituto dell’ausiliaria in quanto non hanno raggiunto il limite d’età per il servizio attivo .

Tale interpretazione , peraltro sempre a dire dei giudici di secondo grado, meglio si concilia anche con la locuzione normativa impiegata dal legislatore all’art. 1865 “ Trattamento di quiescenza del personale alternativo all'istituto dell'ausiliaria", laddove è lo stesso legislatore che qualifica i benefici in rassegna, come alternativi all’ausiliaria.

Per completezza motivazionale si aggiunge che con ordinanza n. 4/2019, il Presidente della Corte dei conti aveva deferito alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 114 comma 3 del c.g.c., la questione di diritto sull’ambito applicativo dell’art. 3 comma 7 del d.lgs 165/1997.

Con la sentenza n. 13/2019 le Sezioni Riunite hanno dichiarato improcedibile la questione di massima evidenziando che nelle more la giurisprudenza d’appello aveva esaurito , risolvendoli, tutti i profili interpretativi sollevati con la questione.

Tanto premesso, re melius perpensa, alla luce delle condivise argomentazioni formulate dalle Sezioni d’Appello, nonché dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, deve essere rigettata la richiesta formulata dal sig. C. T. di vedersi applicare i benefici di cui all’art. 3 comma 7 del d.lgs 165/1997.

Il ricorrente, infatti, è stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica e non per raggiunti limiti d’età, sicché non può essere il destinatario dell’incremento del montante contributivo individuale di cui al comma 7 più volte citato.

Attesa parziale soccombenza, si compensano le spese del giudizio. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando
ACCOGLIE PARZIALEMENTE
Il ricorso in epigrafe nel senso che accoglie la richiesta di ricalcolo della quota A e B di pensione con l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% di cui all’art. 54 del D.p.r. 109/1973.

Condanna per l’effetto l’Amministrazione al pagamento dei ratei arretrati maggiorati degli emolumenti accessori.

Rigetta la richiesta dei benefici compensativi di cui all’art. 3, comma 7 del d.lgs 165/1997.

Compensa le spese del giudizio.
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

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Qualcuno sa qualcosa in più riguardo a questo?
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”Un'altra vittoria come questa e torno a casa senza esercito!“ (Pirro)
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Re: ELENCO SENTENZE FAVOREVOLI CORTE DEI CONTI ART. 3-ART.54

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